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Document 52007PC0211

Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale

/* COM/2007/0211 def. - CNS 2007/0079 */

52007PC0211

Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale /* COM/2007/0211 def. - CNS 2007/0079 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.4.2007

COM(2007) 211 definitivo

2007/0079 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005[1] introduce un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea (ex articolo K.3) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell’atto di adesione.

L’articolo 3 dell'atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione dei due nuovi Stati membri (fra i quali, in ogni caso, l’adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni “facciano ugualmente fede”). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L’allegato I dell’atto di adesione elenca le sette convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni.

Nell’elenco figurano: la convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale; il protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale; il protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, e il protocollo dell’8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania alle richiamate convenzioni e protocolli, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione.

2007/0079 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito “atto di adesione”), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) La convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale[4] (di seguito “convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale”) è stata firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 25 dicembre 2005.

(2) Hanno integrato la convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale i seguenti protocolli:

- il protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale[5] (di seguito “protocollo sull’interpretazione della Corte di giustizia”), entrato in vigore il 25 dicembre 2005;

- il protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto[6] (di seguito “protocollo sul riciclaggio di proventi illeciti”), che entra in vigore novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il protocollo, che procede per ultimo a questa formalità;

- il protocollo dell’8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale[7] (di seguito “protocollo sull’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali”), che entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il protocollo, che procede per ultimo a questa formalità.

(3) A seguito dell’adesione all’Unione europea, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale; la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione ai tre protocolli; la Lettonia ha depositato gli strumenti di adesione al protocollo sull’interpretazione della Corte di giustizia.

(4) L’articolo 3, paragrafo 3 dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell’atto stesso e comprendenti la convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale e i relativi protocolli. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

(5) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,

DECIDE:

Articolo 1

I testi della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale e del protocollo sull’interpretazione della Corte di giustizia, del protocollo sul riciclaggio di proventi illeciti e del protocollo sull’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quei protocolli.

Articolo 2

La convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, come modificata dal protocollo sull’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali e dalla presente decisione, e i relativi protocolli sull’interpretazione della Corte di giustizia e sul riciclaggio di proventi illeciti entrano in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli altri Stati membri per i quali vige la richiamata convenzione, il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il giorno in cui entra in vigore per quegli Stati membri.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO Testo della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale e dei protocolli sull’interpretazione della Corte di giustizia, sul riciclaggio di proventi illeciti e sull’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali in lingua bulgara e in lingua rumena

.

[1] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34.

[5] GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16.

[6] GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2.

[7] GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2. (rettifica GU C 56 del 5.3.2005, pag. 46 e GU C 191 del 5.8.2005, pag. 18).

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