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Document 52007PC0169

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

/* COM/2007/0169 def. - CNS 2007/0058 */

52007PC0169

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo /* COM/2007/0169 def. - CNS 2007/0058 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.4.2007

COM(2007) 169 definitivo

2007/0058 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

(presentata dalla Commissione)

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta Scopo della presente proposta è attuare a livello comunitario, per l'intero periodo di applicazione, il piano di ricostituzione del tonno rosso adottato dall'ICCAT. |

Contesto generale La Comunità europea partecipa ad organizzazioni regionali per la pesca che prevedono un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione di alcuni stock di grandi migratori. Tali organizzazioni adottano, in particolare, raccomandazioni in materia di totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, misure tecniche per la definizione delle taglie minime dei pesci, zone e periodi di divieto, limitazioni dello sforzo di pesca e misure di controllo. Le raccomandazioni diventano vincolanti per le parti contraenti che non hanno formulato obiezioni. La Comunità, in quanto parte contraente delle suddette organizzazioni, è quindi tenuta ad applicare le raccomandazioni adottate per le quali non ha sollevato obiezioni. La Comunità è membro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) dal novembre 1997. È quindi necessario recepire nel diritto comunitario le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo. Nella sua riunione annuale del 2006 l'ICCAT ha adottato un piano quindicennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure previste dal piano dell'ICCAT per la ricostituzione dello stock considerato comprendono una riduzione del livello del TAC fino al 2010, restrizioni dell'attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure di controllo e l'attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall'ICCAT al fine di garantire l'efficacia del piano di ricostituzione. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Alcune misure tecniche adottate dall'ICCAT per il tonno rosso sono state attualmente integrate nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 137 del 19.5.2001), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004). Tali misure tecniche comprendono la taglia minima del tonno rosso e le zone e i periodi di divieto, che sono stati modificati in occasione della riunione annuale dell'ICCAT del 2006. A seguito della decisione adottata nella riunione annuale dell'ICCAT del 2006, è quindi opportuno aggiornare la normativa vigente. Il piano di ricostituzione del tonno rosso è stato recepito nel diritto comunitario, in via provvisoria per la campagna di pesca 2007, dal regolamento (CE) n. …/2007 del Consiglio concernente il piano di ricostituzione del tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. Detto regolamento modifica il regolamento sui TAC per il 2007 e accoglie le disposizioni del piano di ricostituzione e la nuova ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri, a seguito della decisione dell'ICCAT relativa a un sistema di ripartizione dei contingenti tra le parti contraenti adottata nella riunione svoltasi a Tokyo dal 29 al 31 gennaio 2007. Poiché la normativa summenzionata è limitata alla campagna di pesca 2007, è ora necessario attuare il piano di ricostituzione dell'ICCAT a titolo permanente per l'intera durata del piano medesimo. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è conforme agli orientamenti generali in materia di sfruttamento sostenibile degli stock di tonno in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca e contribuisce allo sviluppo sostenibile. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Per definire la posizione negoziale della Comunità nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali per la pesca, la Commissione consulta gli Stati membri, gli operatori del settore e le ONG. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione I principali settori consultati hanno approvato la posizione della Comunità sull'adozione di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. |

Ricorso al parere di esperti |

Settori scientifici/di competenza interessati Comitato scientifico dell'ICCAT |

Metodologia applicata Il comitato scientifico procede a una valutazione degli stock e raccomanda l'adozione di misure di gestione e di conservazione volte a garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di tonno, segnatamente attraverso l'adozione di misure tecniche. |

Principali organizzazioni/esperti consultati Comitato scientifico dell'ICCAT |

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati È stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. |

Il parere sull’esistenza di tali rischi è unanime. La valutazione dello stato degli stock presentata nel 2006 dal comitato scientifico dell'ICCAT evidenzia una costante diminuzione della biomassa riproduttiva di tonno rosso associata a un rapido incremento della mortalità per pesca, soprattutto per i pesci di grande taglia. Il Comitato scientifico ritiene che, in mancanza di adeguate misure di gestione, lo stock in questione rischi di esaurirsi nel prossimo futuro. Il comitato scientifico dell'ICCAT ha raccomandato l'adozione di misure volte a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di tonno rosso, segnatamente attraverso la fissazione di una taglia minima e di zone e di periodi di divieto. |

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I pareri del comitato scientifico sono pubblicati sul sito Web dell'ICCAT. |

Valutazione dell’impatto Scopo del piano di ricostituzione del tonno rosso è garantire lo sfruttamento sostenibile di tale specie e in particolare di ridurre la mortalità per pesca degli esemplari sia giovanili che adulti, attraverso la fissazione di periodi di divieto e l'aumento della taglia minima. Il piano di ricostituzione attuato a livello comunitario si applicherà ai pescatori della Comunità che praticano la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Recepimento nel diritto comunitario delle misure adottate dall'ICCAT, organismo incaricato della gestione delle specie di tonnidi e di cui la Comunità europea è parte contraente. |

Base giuridica Articolo 37 del trattato |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità |

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. Le raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca sono direttamente applicabili dalla Comunità e dagli Stati membri. Tuttavia, per motivi di chiarezza e trasparenza, esse sono integrate in un regolamento del Consiglio al fine di chiarirne la portata e consentirne una migliore applicazione da parte degli Stati membri e dei pescatori. |

La proposta non ha alcuna implicazione di carattere finanziario. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni. Le raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca sono recepite in un regolamento del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Illustrazione dettagliata della proposta Scopo della presente proposta è recepire il piano di ricostituzione del tonno rosso adottato dall'ICCAT, che comprende in particolare TAC, misure tecniche per la fissazione di una taglia minima per il tonno rosso, zone e periodi di divieto e misure di controllo. |

1. 2007/0058 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1) Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico[2].

(2) Nella sua riunione annuale del novembre 2006, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 2006[05] volta a istituire un piano quindicennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

(3) Le misure previste dal piano dell'ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2010, restrizioni dell'attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure di controllo e l'attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT volto a garantire l'efficacia del piano di ricostituzione.

(4) Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla raccomandazione dell'ICCAT, il piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stato recepito in via provvisoria dal regolamento (CE) n. …/2007 del Consiglio concernente il piano di ricostituzione del tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in attesa dell'adozione di un regolamento del Consiglio recante attuazione di misure pluriennali di ricostituzione dello stock di tonno rosso nel 2007.

(5) È quindi necessario attuare il piano di ricostituzione dell'ICCAT a titolo permanente mediante un regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[3], che sarà applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2008.

(6) Alcune misure tecniche adottate dall'ICCAT per il tonno rosso sono state integrate nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori[4].

(7) L'adozione, da parte dell'ICCAT, di nuove misure tecniche per il tonno rosso e l'aggiornamento delle misure in vigore dall'adozione del suddetto regolamento rendono necessario sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 973/2001 e sostituirle con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte della Comunità, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (thunnus thynnus) raccomandato Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il presente regolamento si applica al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (Bmsy) con una probabilità superiore al 50%.

Articolo 2Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) "PCC": le parti contraenti della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

b) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse tonniere, incluse le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

c) "operazione di pesca congiunta": qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi battenti bandiera di diverse PCC o Stati membri, in cui le catture sono trasferite dall'attrezzo da pesca di una nave a un altro;

d) "attività di trasferimento": qualsiasi trasferimento di tonno rosso

i) dal peschereccio all'azienda di ingrasso finale del tonno rosso, compresi gli esemplari morti o sfuggiti durante il trasporto,

ii) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;

e) "tonnara": una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un'area recintata;

f) "ingabbiamento": l'ingrasso e l'allevamento del tonno rosso senza che questo sia salpato a bordo;

g) "ingrasso": l'ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo compreso tra due e sei mesi, principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;

h) "allevamento": l'ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;

i) "trasbordo": lo scarico, per intero o in parte, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

j) "nave officina": una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono, prima dell'imballaggio, una o più delle seguenti operazioni: filettatura, affettatura, congelamento, trasformazione;

k) "pesca sportiva": una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

l) "pesca ricreativa": una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

m) "compito II": il compito II quale definito dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nel "Field manual for statistics and sampling Atlantic tunas and tuna-like fish" (Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico - terza edizione, ICCAT, 1990).

Capo IIPossibilità di pesca

Articolo 3 Totali ammissibili di cattura (TAC)

I TAC fissati dall'ICCAT per le parti contraenti in relazione allo stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono i seguenti:

- nel 2008: 28 500 tonnellate;

- nel 2009: 27 500 tonnellate;

- nel 2010: 25 500 tonnellate.

Qualora tuttavia vengano adottati nuovi TAC nell'ambito dell'ICCAT, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adegua di conseguenza i TAC fissati al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono assegnare il proprio contingente di tonno rosso alle navi battenti la propria bandiera e alle tonnare da essi immatricolate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso.

2. La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell'utilizzo di un peschereccio battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all'autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione.

Capo III Misure tecniche

ARTICOLO 5 PERIODI DI DIVIETO DELLA PESCA

1. La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10°O e a nord dal parallelo 42° N.

2. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci con reti a circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre.

3. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 novembre al 15 maggio.

4. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 novembre al 15 maggio.

Articolo 6Utilizzo di aeromobili

Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti per vietare l'utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione.

Articolo 7Taglia minima

1. La taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 10, la taglia minima per il tonno rosso ( Thunnus thynnus ) è di 8 kg nei casi seguenti:

a) tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;

b) tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento.

3. Le condizioni specifiche supplementari per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici sono riportate nell'allegato I.

Articolo 8Piano di campionamento per il tonno rosso

1. Gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati.

2. Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10% del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell'allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall'ICCAT per la comunicazione dei dati nell'ambito del compito II.

3. Metodi di campionamento complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno.

4. Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati relativi ai campionamenti realizzati ogni anno sono notificati all'ICCAT entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Articolo 9Catture accessorie

1. I pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l'8% di catture accessorie di tonno rosso di peso compreso tra 10 e 30 kg.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture accessorie totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, o all'equivalente in peso.

3. Le catture accessorie devono essere detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. Gli esemplari morti non devono essere rigettati in mare e vanno imputati al contingente dello Stato membro di bandiera.

4. Agli sbarchi di catture accessorie di tonno rosso si applicano l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 10Pesca ricreativa

1. Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per bordata di pesca.

2. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi.

3. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e li trasmettono al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

4. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa, in particolare dei giovanili.

Articolo 11Pesca sportiva

1. Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti volti a regolamentare la pesca sportiva, segnatamente mediante autorizzazioni di pesca.

2. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi.

3. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e li trasmettono al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

4. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva, in particolare dei giovanili.

Capo IVMisure di controllo

ARTICOLO 12 REGISTRO DELLE NAVI AUTORIZZATE A PRATICARE LA PESCA DEL TONNO ROSSO

1. Entro il 1º aprile 2008 gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale.

2. La Commissione trasmette l'elenco di cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo dell'ICCAT affinché i pescherecci in questione possano essere inclusi nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3. Ai pescherecci comunitari non inclusi nel registro ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.

4. Le disposizioni in materia di licenze di pesca previste all'articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio si applicano per quanto di ragione.

Articolo 13 Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso

1. Entro il 1º aprile 2008 gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo in virtù di un permesso di pesca speciale. Nell'elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il relativo numero di registro.

2. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato esecutivo dell'ICCAT anteriormente al 15 aprile 2008, affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

3. Alle tonnare comunitarie non incluse nel registro ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere, trasbordare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.

4. L'articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio si applica per quanto di ragione.

Articolo 14 Porti designati

1. Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

2. Entro il 1º aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato esecutivo dell'ICCAT entro il 15 aprile di ogni anno. Eventuali successive modifiche dell'elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

3. Alle navi di cui all'articolo 12 è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dalle PCC qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.

4. Tale disposizione non si applica agli sbarchi o ai trasbordi effettuati da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici che hanno catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale.

Articolo 15Disposizioni in materia di registrazione

1. Oltre a conformarsi agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi comunitarie di cui all'articolo 13 annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato II.

2. I comandanti delle navi di cui all'articolo 13 impegnate in operazioni di pesca congiunta registrano nel giornale di bordo le informazioni di seguito elencate:

a) se le catture sono salpate a bordo o trasferite in gabbie:

- la data e l'ora,

- la posizione (longitudine/latitudine),

- il quantitativo di catture salpate a bordo o trasferite in gabbie,

- il nome e l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio dal cui attrezzo le catture sono state effettuate;

b) se le catture non sono salpate a bordo o si trovano in una rete prima del trasferimento verso un'altra nave o in gabbia:

- la data e l'ora,

- la posizione (longitudine/latitudine),

- il fatto che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie,

- il nome e l'indicativo internazionale di chiamata della nave da pesca dal cui attrezzo le catture sono state effettuate.

Articolo 16Operazioni di pesca congiunta

1. Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso con la partecipazione di navi battenti bandiera di uno Stato membro sono subordinate al consenso dello Stato membro di bandiera interessato.

2. I pescherecci impegnati in operazioni di pesca congiunta trasmettono allo Stato membro di bandiera informazioni circostanziate sulla durata di tali operazioni e sull'identità dei partecipanti.

3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2 al segretariato dell'ICCAT e alla Commissione.

Articolo 17Dichiarazioni di cattura

1. I comandanti dei pescherecci di cui all'articolo 12 trasmettono alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di tonno rosso prelevati, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero).

2. La dichiarazione di cattura è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all'entrata della nave nell'Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo o dopo l'inizio della bordata di pesca. In caso di operazioni congiunte il comandante deve precisare per quale peschereccio o pescherecci le catture devono essere imputate al contingente dello Stato di bandiera.

3. A decorrere dal 1º giugno di ogni anno i comandanti dei pescherecci trasmettono ogni cinque giorni le dichiarazioni indicanti i quantitativi di tonno rosso catturati, comprese le dichiarazioni di cattura zero.

4. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono al segretariato dell'ICCAT per via elettronica o con altri mezzi.

5. Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di tonno rosso catturati nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera.

Articolo 18Sbarchi

1. In deroga al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi di cui all'articolo 12 del presente regolamento o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti designati o i luoghi di sbarco, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a) orario previsto di arrivo,

b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo,

c) informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

2. Entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco l'autorità competente dello Stato membro trasmette un rapporto di sbarco all'autorità di bandiera della nave.

3. Tale disposizione non si applica alle tonniere con lenze a canna, alle imbarcazioni con lenze trainate e ai pescherecci da traino pelagici che hanno catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale.

Articolo 19 Trasbordi

1. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità della raccomandazione 2005[06] dell'ICCAT che stabilisce un programma per il trasbordo applicabile alle grandi tonniere con palangari (Recommendation establishing a programme for transhipment for large-scale tuna longline fishing vessels), nella sua versione modificata.

2. Prima dell'entrata in porto il comandante delle navi riceventi (nave da pesca o nave officina) o un suo rappresentante trasmette alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare o alle autorità competenti dello Stato membro dell'allevamento in questione, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, le informazioni di seguito indicate:

a) orario previsto di arrivo,

b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo,

c) informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate,

d) nome della nave da pesca e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso,

e) nome della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso,

f) quantitativo (t) di tonno rosso da trasbordare.

3. Le navi da pesca non possono effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera.

4. Al momento del trasbordo il comandante della nave da pesca trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:

a) quantitativi di tonno rosso trasbordati,

b) data e porto di trasbordo,

c) nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave ricevente e suo numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso,

d) zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

5. All'arrivo della nave, le autorità competenti dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo o le autorità competenti dello Stato membro dell'allevamento in questione procedono all'ispezione della nave ricevente e ne esaminano il carico e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.

6. Entro 48 ore dalla conclusione del trasbordo le autorità competenti dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo medesimo o le autorità competenti dello Stato membro dell'allevamento in questione trasmettono all'autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca la documentazione relativa al trasbordo.

7. I comandanti delle navi di cui all'articolo 12 compilano una dichiarazione di trasbordo e la trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro 15 giorni dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell'allegato III.

Articolo 20Operazioni di ingabbiamento

1. Entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l'allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla parte contraente le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché al segretariato dell'ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia prevista all'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001.

2. Se le aziende di ingrasso sono situate fuori dalle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell'azienda.

3. Prima di ogni operazione di trasferimento l'autorità competente dello Stato membro dell'allevamento notifica allo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture il trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dai pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro. Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture chiede all'autorità competente dello Stato membro dell'allevamento di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene

a) che la nave che ha dichiarato le catture non disponeva di un contingente sufficiente di tonno rosso destinato all'ingabbiamento,

b) che il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile,

c) che la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso.

4. Entro 15 giorni dalla data del trasferimento verso un rimorchiatore o in gabbia, i comandanti dei pescherecci di cui all'articolo 12 compilano una dichiarazione di trasferimento secondo il modello figurante nell'allegato III e la trasmettono allo Stato membro di bandiera. La dichiarazione di trasferimento accompagna il pesce oggetto del trasferimento durante il trasporto verso le gabbie.

Articolo 21Attività delle tonnare

1. Al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnare si procede alla registrazione delle catture; le relative dichiarazioni sono trasmesse all'autorità competente, per via elettronica o con altri mezzi, entro 48 ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca.

2. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 22Ispezioni in porto o nell'allevamento

1. Gli Stati membri procedono all'ispezione in porto di tutte le navi figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso che entrano in uno dei loro porti designati al fine di sbarcare o trasbordare catture tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale o nel Mar Mediterraneo.

2. Gli Stati membri procedono all'ispezione dell'operazione di ingabbiamento negli allevamenti soggetti alla loro giurisdizione.

3. Se gli allevamenti sono situati fuori dalle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri il paragrafo 2 si applica, per quanto di ragione, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell'allevamento.

Articolo 23 Controlli incrociati

1. Gli Stati membri verificano, in particolare mediante i dati VMS ( Vessel Monitoring System – sistema di controllo satellitare dei pescherecci), la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura.

2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita.

Articolo 24Programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT

1. È applicabile nella Comunità il programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall'ICCAT in occasione della sua quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975), che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

2. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo designano ispettori incaricati dello svolgimento di ispezioni in mare nell'ambito del programma.

3. La Commissione può assegnare al programma ispettori comunitari.

4. La Commissione coordina, a nome della Comunità, le attività di sorveglianza e di ispezione nell'ambito del programma. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma. Gli Stati membri le cui navi praticano la pesca di risorse regolamentate adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui le medesime saranno impiegate.

5. Entro il 1º aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell’anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.

Articolo 25Programma di osservazione

1. Gli Stati membri garantiscono la presenza di osservatori sui pescherecci di lunghezza superiore a 15 m battenti la loro bandiera per almeno

a) il 20% della flotta attiva per i pescherecci con reti a circuizione. Nel caso di operazioni di pesca congiunta deve essere garantita la presenza di un osservatore per l'intera durata dell'operazione di pesca,

b) il 20% della flotta attiva per i pescherecci da traino pelagici,

c) il 20% della flotta attiva per i pescherecci con palangari,

d) il 20% della flotta attiva per i pescherecci con lenze a canna,

e) il 100% delle tonnare durante la raccolta.

L'osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a) verifica la conformità della nave al presente regolamento,

b) registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo,

c) osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo,

d) avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell'ICCAT.

L'osservatore svolge inoltre le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II definito dall'ICCAT, eventualmente richieste dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

2. Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l'allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l'intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dalla gabbia.

L'osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni:

a) osserva l'attività dell'allevamento e ne verifica la conformità agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001,

b) convalida il rapporto di messa in gabbia di cui all'articolo 20,

c) svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

Articolo 26Esecuzione

1. Gli Stati membri adottano misure di esecuzione nei confronti delle navi battenti la loro bandiera di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni degli articoli 5, 7, 14, 15, 17 e 19. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

a) ammende,

b) il sequestro di attrezzi e catture illegali,

c) il sequestro della nave,

d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca,

e) la riduzione o la soppressione dei contingenti di pesca, se pertinente.

2. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione ricadono gli allevamenti di tonno rosso adottano misure di esecuzione nei confronti degli allevamenti di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni dell'articolo 20 e dell'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

a) ammende,

b) la sospensione o la cancellazione dal registro delle aziende di ingrasso,

c) il divieto di mettere in gabbia o commercializzare quantitativi di tonno rosso.

Articolo 27Misure di mercato

1. Sono vietati il commercio interno, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di allevamento e ingrasso, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso (thunnus thynnus) dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente regolamento.

2. Sono vietati il commercio interno, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di allevamento e ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso (thunnus thynnus) dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da pescherecci il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.

3. Sono vietati il commercio interno, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso da allevamenti non conformi alla raccomandazione 2006[07] dell'ICCAT sull'allevamento del tonno rosso.

Articolo 28Coefficienti di conversione

Per il calcolo del peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato si applicano i coefficienti di conversione adottati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

Capo VDisposizioni finali

ARTICOLO 29 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 973/2001

Il regolamento (CE) n. 973/2001 è modificato come segue:

(1) Gli articoli 5 e 5 bis sono soppressi.

(2) Nell'allegato IV è soppressa la voce relativa al tonno rosso.

Articolo 30Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I Condizioni specifiche per l'esercizio della pesca nell'Atlantico orientale da parte di tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici

1. Gli Stati membri limitano il numero massimo delle proprie tonniere con lenze a canna o imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso al numero di imbarcazioni che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006.

2. Gli Stati membri limitano il numero massimo dei propri pescherecci da traino pelagici autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso come cattura accessoria.

3. Entro il 1º aprile 2008 gli Stati membri comunicano al segretariato dell'ICCAT il numero di navi da pesca stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

4. a) Gli Stati membri provvedono affinché le navi di cui ai paragrafi 1 e 2 cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale siano comprese in un elenco contenente il loro nome e numero di registro della flotta comunitaria (CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria[5]. Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale unicamente alle navi iscritte nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso.

b) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su supporto informatico, l'elenco di cui alla lettera a) e tutte le successive modifiche.

c) Le modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 4, lettera a), sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell'ingresso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo delle navi recentemente inserite nell'elenco. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell'ICCAT.

5. Gli Stati membri assegnano alle navi autorizzate in conformità del paragrafo 4 non oltre il 10% del proprio contingente di tonno rosso, limitatamente a un massimo di 200 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg catturato da tonniere con lenze a canna aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m.

6. Gli Stati membri assegnano non oltre il 2% del proprio contingente di tonno rosso alle proprie imbarcazioni adibite alla pesca costiera artigianale di pesce fresco.

7.a) Alle navi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato è fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati dalle PCC qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.

b). Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso.

c). Entro il 1º aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT entro il 15 aprile di ogni anno. Eventuali successive modifiche dell'elenco sono notificate alla Commissione, per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

8. In deroga al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2 o i loro rappresentanti notificano all'autorità competente dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

a) orario previsto di arrivo,

b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo,

c) informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate.

9. Gli Stati membri attuano un regime di dichiarazione delle catture che consenta di controllare in modo efficace l'utilizzo del contingente delle singole navi.

10. Le catture di tonno rosso possono essere poste in vendita al dettaglio al consumatore finale, a prescindere dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un'adeguata marcatura o etichettatura in cui siano indicati:

a) le specie e gli attrezzi da pesca utilizzati,

b) la zona e la data di cattura.

11. A partire dal 1º luglio 2008 gli Stati membri le cui tonniere con lenze a canna sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

a) un marchio deve essere apposto sulla coda di ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l'operazione di scarico;

b) ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che va incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno.

ALLEGATO II Specifiche per i giornali di bordo

Specifiche minime per i giornali di bordo

1. Il giornale di bordo è composto da fogli numerati.

2. Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) e prima dell'entrata in porto.

3. Il giornale di bordo deve essere compilato in caso di ispezioni in mare.

4. Una copia dei fogli deve essere acclusa al giornale di bordo.

5. Deve essere conservato a bordo il giornale relativo all'ultimo anno di attività.

Dati minimi standard da inserire nel giornale di bordo

1. Nome e indirizzo del comandante

2. Date e porti di partenza, date e porti di arrivo

3. Nome della nave, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato). In caso di operazioni di pesca congiunta, nome, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato) di tutte le navi partecipanti.

4. Attrezzo da pesca:

a) tipo e codice FAO

b) dimensioni (lunghezza, dimensione di maglia, numero di ami, ecc.)

5. Operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) attività (pesca, trattamento con vapore, ecc.)

b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca

c) registrazione delle catture

6. Identificazione delle specie:

a) mediante codice FAO

b) peso arrotondato in kg per giorno

7. Firma del comandante

8. Firma dell'osservatore (ove del caso)

9. Modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo.

10. Nel giornale di bordo le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime in caso di sbarco, trasbordo/trasferimento:

1. Date e porto di sbarco/trasbordo/trasferimento

2. Prodotti

a) presentazione

b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg

3. Firma del comandante o dell'agente della nave

ALLEGATO III DICHIARAZIONE ICCAT DI TRASFERIMENTO/TRASBORDO

Documento n. DICHIARAZIONE ICCAT DI TRASFERIMENTO/TRASBORDO

Nave da rimorchio/trasporto Nome della nave e indicativo di chiamata: Bandiera: N. di autorizzazione dello Stato di bandiera: N. di registro nazionale: N. di registro ICCAT N. IMO | Nave da pesca Nome della nave e indicativo di chiamata: Bandiera: N. di autorizzazione dello Stato di bandiera: N. di registro nazionale: N. di registro ICCAT Identificazione esterna: N. del foglio del giornale di bordo: |

Giorno Mese Ora Anno(2_(0_(__(__( Nome del comandante della nave da pesca: Nome del comandante della nave da rimorchio/trasporto: LUOGO DI TRASBORDO

Partenza (__(__( (__(__( (__(__( da (__________(

Ritorno (__(__( (__(__( (__(__( a (__________( Firma: Firma:

Trasferimento/trasbordo (__(__( (__(__( (__(__( (__________(

Per i trasbordi indicare il peso in chilogrammi o l'unità utilizzata (casse, cesti, ecc.) e il peso in chilogrammi del pescato sbarcato di tale unità: (___( chilogrammi

Per i trasferimenti di pesci vivi indicare il numero di unità e il peso vivo

Porto

|Mare

Lat.Long. |Specie |Numero di unità

di pesci |Tipo di

prodotto vivo |Tipo di

prodottointero |Tipo di

prodottoeviscerato |Tipo di

prodottodecapitato |Tipo di

prodottoin filetti |Tipo di

prodotto

|Altri trasferimenti/trasbordi

Data:Luogo/posizione:

Autorizzazione PC n.:

Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento:

Nome della nave ricevente:

Bandiera

N. di registro ICCAT

N. IMO

Firma del comandante

Data:Luogo/posizione:

Autorizzazione PC n.:

Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento:

Nome della nave ricevente:

Bandiera

N. di registro ICCAT

N. IMO

Firma del comandante

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Firma dell'osservatore ICCAT (ove del caso):

Obblighi in caso di trasferimento/trasbordo:

1. L'originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere consegnato alla nave ricevente (rimorchiatore, nave officina o nave da trasporto)

2. La copia della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservata dal peschereccio che ha effettuato le catture.

3. Ulteriori trasferimenti o trasbordi devono essere autorizzati dalla PC che ha autorizzato la nave ad operare.

4. L'originale della dichiarazione di trasferimento/trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino all'allevamento o al luogo di sbarco.

5. L'operazione di trasferimento o di trasbordo deve essere registrata nel giornale di bordo di tutte le navi che vi prendono parte.

ALLEGATO IV PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI ISPEZIONE RECIPROCA DELL'ICCAT

In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, la Commissione ha concordato quanto segue.

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

1. I controlli sono effettuati da ispettori dei servizi di controllo della pesca dei governi contraenti. I nomi degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione.

2. Le navi aventi a bordo un ispettore devono esporre una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione per indicare che è in corso una missione di controllo internazionale. I nomi delle navi a tal fine utilizzate, che possono essere navi speciali da ispezione o navi da pesca, devono essere notificati alla Commissione non appena possibile.

3. Ogni ispettore deve essere in possesso di un documento di identità rilasciato al momento della nomina dalle autorità dello Stato di bandiera in conformità di un modello approvato dalla Commissione, in cui si dichiara che è competente per agire nell'ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione.

4. Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 9, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante[6] della nave consente all'ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone. Il comandante consente all'ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l'ispettore ritenga necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l'ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

5. Al momento dell'imbarco l'ispettore presenta il documento di cui al precedente paragrafo 3. L'ispezione deve essere realizzata in modo da recare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce. Gli accertamenti devono essere limitati a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all'esame l'ispettore può chiedere l'assistenza che ritiene necessaria al comandante della nave. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo dell'ispettore, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave e alla Commissione. Se constata una violazione delle raccomandazioni l'ispettore ne informa, se possibile, le autorità competenti dello Stato di bandiera, quali notificate alla Commissione, e qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera che si trovi nelle vicinanze.

6. L'opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite saranno trattati dallo Stato di bandiera della nave alla stregua di un'opposizione a un qualsiasi ispettore di tale Stato o del mancato rispetto delle sue istruzioni.

7. L'ispettore svolge le sue mansioni nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

8. I governi contraenti esaminano e danno seguito ai rapporti provenienti da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non comportano alcun obbligo per un governo contraente ad attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.

9. i) Entro il 1º marzo di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione i rispettivi piani provvisori per la partecipazione alle presenti disposizioni nel corso dell'anno successivo; la Commissione può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

ii) Le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi, che sarà notificato alla Commissione.

Tuttavia l'attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione, in attesa della conclusione di un accordo.

10. i) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. L'ispettore precisa nel proprio rapporto la natura della violazione.

ii) Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o predisposti per l'uso sul ponte.

11. L'ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel proprio rapporto.

12. L'ispettore può fotografare l'attrezzo in modo da evidenziarne le caratteristiche che ritiene non conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati devono essere elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie devono essere allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

13. Fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Commissione, l'ispettore ha la facoltà di esaminare le caratteristiche delle catture al fine di accertare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione. Egli notifica quanto prima possibile le risultanze dei propri accertamenti alle autorità dello Stato di bandiera della nave ispezionata. (Relazione biennale 1974-75, Parte II).

Osservazioni

Si è convenuto di lasciare in sospeso la data di entrata in vigore del programma internazionale di ispezione fino a diversa decisione della Commissione.

Guidone ICCAT:

[pic]

[1]

[2] GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

[3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[4] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).

[5] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

[6] Il comandante è rappresentato dalla persona responsabile della nave.

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