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Document 52007PC0108

Proposta di regolamento del Consiglio concernente il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

/* COM/2007/0108 def. - CNS 2007/0042 */

52007PC0108

Proposta di regolamento del Consiglio concernente il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom /* COM/2007/0108 def. - CNS 2007/0042 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.3.2007

COM(2007) 108 definitivo

2007/0042 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(presentata dalla Commissione)

INDICE

RELAZIONE 4

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom 5

TITOLO I – CAMPO DI APPLICAZIONE 6

TITOLO II - PRINCIPI DI BILANCIO 7

CAPO 1: Principio dell'unità e verità di bilancio 7

CAPO 2: Principio dell'annualità 8

CAPO 3: Principio del pareggio 9

CAPO 4: Principio dell'unità di conto 10

CAPO 5: Principio dell'universalità 10

CAPO 6: Principio della specializzazione 12

CAPO 7: Principio della sana gestione finanziaria 13

CAPO 8: Principio della trasparenza 13

TITOLO III - FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO 13

CAPO 1: Formazione del bilancio 13

CAPO 2: Struttura e presentazione del bilancio 14

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL BILANCIO 15

CAPO 1: Disposizioni generali 15

CAPO 2: Agenti finanziari 16

Sezione 1: Principio della separazione delle funzioni 16

Sezione 2: L'ordinatore 16

Sezione 3: Il contabile 17

CAPO 3: Responsabilità degli agenti finanziari 18

Sezione 1: Disposizioni generali 18

Sezione 2: Disposizioni relative agli ordinatori delegati 19

Sezione 3: Disposizioni relative ai contabili 20

CAPO 4: Operazioni di entrate 20

Sezione 1: Disposizioni generali 20

Sezione 2: Previsione di crediti 20

Sezione 3: Accertamento dei crediti 20

Sezione 4: Emissione degli ordini di riscossione 21

Sezione 5: Recupero 21

Sezione 6: Disposizioni specifiche relative a diritti e oneri 22

CAPO 5: Operazioni di spesa 23

Sezione 1: Impegno delle spese 23

Sezione 2: Liquidazione delle spese 24

Sezione 3: Ordinazione delle spese 25

Sezione 4: Pagamento delle spese 25

Sezione 5: Termini per le operazioni di spesa 26

CAPO 6: Sistemi informatici 26

CAPO 7: Il revisore interno 26

TITOLO V - AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI 27

TITOLO VI - RENDICONTO E CONTABILITÀ 27

CAPO 1: Rendiconto 27

CAPO 2: Contabilità 30

Sezione 1: Disposizioni comuni 30

Sezione 2: Contabilità generale 30

Sezione 3: Contabilità di bilancio 31

CAPO 3: Inventario delle immobilizzazioni 31

TITOLO VII - CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO 31

CAPO 1: Controllo esterno 31

CAPO 2: Discarico 32

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 33

RELAZIONE

L'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (in appresso «Agenzia») è l'organismo comunitario incaricato di assicurare un equo approvvigionamento delle risorse nucleari (minerali, materie grezze e materie fissili speciali). In quanto tale, l'Agenzia gode del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura dei citati materiali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità (articolo 52 del trattato Euratom).

L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione (articolo 53 Euratom). L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria (articolo 54 Euratom). Il trattato dispone, sempre all'articolo 54, che lo statuto può prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Poiché le circostanze sono cambiate, lo statuto dell'Agenzia sarà aggiornato con decisione del Consiglio, la cui proposta è presentata assieme alla presente proposta di regolamento. Nel 2002 il legislatore comunitario ha adottato un nuovo regolamento finanziario generale applicabile al bilancio delle Comunità e, a norma dell'articolo 185 di quest'ultimo, è stato redatto un regolamento finanziario quadro per gli organismi decentrati. Detti due regolamenti non sono direttamente applicabili all'Agenzia.

Da diversi anni la Corte dei conti chiede l'adozione di un regolamento finanziario per l'Agenzia che possa contribuire al conseguimento degli obiettivi di sana gestione finanziaria perseguiti dalle istituzioni. In considerazione di quanto precede, sembra opportuno che la proposta di regolamento finanziario dell'Agenzia si basi sul regolamento finanziario quadro (CE, Euratom) n. 2343/2002 applicabile a taluni organismi comunitari, giacché l'ambiente giuridico è sostanzialmente simile. Tale modello è stato tuttavia adattato per tenere conto delle specificità dell'Agenzia:

1. In considerazione del limitato bilancio dell'Agenzia, l'autorità di bilancio è la Commissione, conformemente allo statuto dell'Agenzia; tuttavia, in un intento di trasparenza e di coerenza con il regolamento finanziario quadro degli altri organismi comunitari, l'autorità di discarico diventa il Parlamento, che agisce su raccomandazione del Consiglio.

2. L'Agenzia può rientrare nell'esercizio di consolidamento contabile della Commissione.

3. Il presente regolamento finanziario dell'Agenzia non richiede modalità di esecuzione, e, poiché non dispone norme specifiche in proposito, si applicano le disposizioni del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4. Benché non sia elencata tra gli organismi citati all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la funzione di revisione interna dell'Agenzia è garantita dal Servizio di audit interno della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10 dello statuto dell'Agenzia, il regolamento finanziario dell'Agenzia deve essere adottato ai sensi dell'articolo 185 del suddetto regolamento.

2007/0042 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visti i pareri del comitato consultivo dell'Agenzia e della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

5. L'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (in appresso «Agenzia»), che è stata costituita per svolgere talune attività concernenti l'approvvigionamento di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, gode di personalità giuridica e dispone pertanto di un proprio bilancio che deve essere disciplinato da una specifica regolamentazione finanziaria.

6. Per garantire la coerenza tra le norme finanziarie dell'Agenzia e il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1], è opportuno - atteso che l'Agenzia riceve una sovvenzione imputata al bilancio comunitario - che l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'Agenzia si basino per quanto possibile sul Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002[2] della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario per gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tenendo conto delle specificità dell'Agenzia.

7. Ai fini della formazione e dell'esecuzione del bilancio, è opportuno ribadire la necessità di rispettare i quattro principi fondamentali dell'unità, dell'universalità, della specializzazione e dell'annualità, nonché i principi della verità di bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.

8. È necessario definire le competenze e le responsabilità del contabile, del revisore interno e degli ordinatori. Questi ultimi sono pienamente responsabili per tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità e devono rispondere di tali operazioni anche, all'occorrenza, mediante procedura disciplinare. La funzione di revisione interna deve essere garantita dal revisore interno della Commissione.

9. Il calendario di formazione del bilancio, di rendiconto e di discarico può, ove pertinente, allinearsi alle equivalenti disposizioni del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002. È necessario che il discarico sia dato al Direttore generale dell'Agenzia dal Parlamento, su raccomandazione del Consiglio.

10. Ciascuna sezione del bilancio comprende una tabella dell'organico. Il personale dell'Agenzia deve figurare separatamente nella tabella dell'organico della Commissione.

11. È opportuno che l'Agenzia abbia accesso all'istanza specializzata istituita dalla Commissione per esaminare le irregolarità affinché comportamenti identici siano valutati nello stesso modo.

12. L'Agenzia deve rispettare rigorosamente le stesse disposizioni che si applicano alle istituzioni in materia di appalti pubblici. A tale proposito si deve fare riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002.

13. L'Agenzia può, per l'esecuzione dei compiti affidatile, ricorrere a organismi esterni di diritto privato esclusivamente in caso di necessità e per compiti che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, al fine di garantire la responsabilità dell'Agenzia nell'esecuzione del suo bilancio e il rispetto degli obiettivi ad essa assegnati al momento della sua istituzione.

14. L'Agenzia deve presentare una previsione di tesoreria a sostegno delle sue richieste di versamento della sovvenzione comunitaria.

15. In considerazione delle obbligazioni che incombono all'Agenzia in forza del suo statuto, è opportuno adeguare la procedura di rendiconto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le norme di base applicabili alla formazione ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

16. "autorità di bilancio": il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

17. "statuto": il nuovo statuto dell'Agenzia adottato con decisione del Consiglio del xx xxxxx 200x.

TITOLO II - PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 2

La formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia rispettano i principi dell'unità e della verità di bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza, alle condizioni di cui al presente regolamento.

CAPO 1: Principio dell'unità e verità di bilancio

Articolo 3

Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, le entrate e le spese stimate necessarie per l'Agenzia.

Articolo 4

Il bilancio dell'Agenzia comprende:

1. entrate proprie, che comprendono gli interessi e il rendimento del suo capitale e dei suoi investimenti bancari, così come le commissioni su transazioni ai sensi dell'articolo 10 dello statuto;

2. una sovvenzione stabilita dall'autorità di bilancio nell'ambito del bilancio generale delle Comunità;

3. entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche secondo l'articolo 17, paragrafo 1;

4. le spese di funzionamento dell'Agenzia;

5. prestiti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dello statuto (specifiche norme finanziarie saranno adottate per permettere all'Agenzia di utilizzare tali prestiti come fonte di bilancio).

Articolo 5

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.

2. Nessuno stanziamento può essere iscritto nel bilancio se non corrisponde ad una spesa stimata necessaria.

3. Nessuna spesa può essere impegnata né liquidata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio.

4. Gli interessi maturati dai fondi di proprietà dell'Agenzia sono iscritti a bilancio tra le entrate.

5. Specifiche norme finanziarie saranno adottate per permettere all'Agenzia di utilizzare i prestiti eventualmente contratti dall'Agenzia.

CAPO 2: Principio dell'annualità

Articolo 6

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 7

1. Il bilancio comporta stanziamenti non dissociati che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso.

3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.

4. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, sia in conformità degli usi locali sia perché relativi alla fornitura di attrezzature, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

Articolo 8

1. Le entrate dell'Agenzia di cui all'articolo 4 sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso.

2. Le entrate dell'Agenzia danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.

3. Gli stanziamenti assegnati al bilancio a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio, e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre.

5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

Articolo 9

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.

2. Gli stanziamenti corrispondenti a obblighi debitamente assunti alla fine dell'esercizio finanziario sono riportati automaticamente soltanto all'esercizio successivo.

3. Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 17 sono oggetto di un riporto automatico.

Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 10

I disimpegni conseguenti alla mancata esecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati destinati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati impegnati, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 11

Gli stanziamenti che figurano in bilancio possono essere impegnati con effetto dal 1° gennaio, non appena il bilancio diventa definitivo.

CAPO 3: Principio del pareggio

Articolo 12

1. Nel bilancio, entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2. Gli stanziamenti non possono superare l'importo della sovvenzione comunitaria, più le entrate proprie e le altre eventuali entrate di cui all'articolo 4.

3 I fondi versati all'Agenzia costituiscono, nell'ambito del suo bilancio, una sovvenzione per il pareggio del bilancio che ha carattere di prefinanziamento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 13

1. Se il saldo derivante dal conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 76 è positivo, esso viene rimborsato alla Commissione a concorrenza della sovvenzione comunitaria versata nel corso dell'esercizio.

La differenza fra la sovvenzione comunitaria iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (in appresso "il bilancio generale") e quella effettivamente versata all'Agenzia è oggetto di un annullamento.

2. Se il saldo derivante dal conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 76 è negativo, esso viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo.

3. Le entrate o gli stanziamenti di pagamento sono iscritti in bilancio nel corso della procedura di bilancio mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa e, in corso di esecuzione del bilancio, mediante bilancio rettificativo.

CAPO 4: Principio dell'unità di conto

Articolo 14

Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile è autorizzato a effettuare operazioni nelle monete nazionali.

Articolo 15

1. Se il bilancio dell'Agenzia non è adottato all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative a spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica sarebbe stata possibile nell'ambito dell'esecuzione dell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano le norme indicate di seguito.

2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate per capitolo entro il limite di un quarto degli stanziamenti complessivamente autorizzati per il capitolo in oggetto nell'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in oggetto nell'esercizio precedente.

Il limite degli stanziamenti previsti nello stato previsionale delle entrate e delle spese non può essere superato.

3. Su richiesta del Direttore generale, se la continuità dell'azione dell'Agenzia e le esigenze di gestione lo rendono necessario, la Commissione può autorizzare, sia per le operazioni d'impegno che per le operazioni di pagamento, simultaneamente due o più dodicesimi provvisori oltre a quelli automaticamente disponibili a norma delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionati.

CAPO 5: Principio dell'universalità

Articolo 16

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 17. Le entrate e le spese sono iscritte per intero senza compensazioni tra le stesse, fatto salvo il disposto dell'articolo 19.

Articolo 17

1. Hanno destinazione specifica le entrate che finanziano spese determinate, nella fattispecie:

18. le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da atti di liberalità, sovvenzioni, donazioni e legati;

19. sottoscrizioni aggiuntive di capitale da parte di Stati membri se tali fondi sono concessi per o destinati a specifiche attività o spese dell'Agenzia, e previa decisione in tal senso del Consiglio.

2. Qualsiasi entrata ai sensi del paragrafo 1 deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto.

3. Il bilancio prevede rubriche per l'inserimento delle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 e, per quanto possibile, del relativo importo.

Articolo 18

1. Il direttore generale può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Agenzia, quali sovvenzioni, donazioni e legati.

2. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare degli oneri finanziari è soggetta all'autorizzazione della Commissione, la quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda le è stata presentata. Se la Commissione non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata.

Articolo 19

1. Gli importi che possono essere detratti dall'importo delle domande di pagamento, delle fatture o degli estratti, che, in questo caso, sono oggetto di un ordine di pagamento al netto, sono:

20. le sanzioni inflitte alle parti che hanno sottoscritto il contratto, compresi i contratti di appalto;

21. le compensazioni per somme versate indebitamente, che possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento della stessa natura a favore dello stesso beneficiario effettuato nell'ambito del capitolo, dell'articolo e dell'esercizio finanziario rispetto ai quali il pagamento indebito è stato versato e che danno luogo a pagamenti intermedi o saldi.

Non sono iscritti tra le entrate dell'Agenzia gli sconti, i ristorni e ribassi dedotti da fatture e richieste di pagamento.

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Agenzia sono iscritti in bilancio per il loro importo integrale esentasse quando comprendono oneri fiscali che sono oggetto di rimborso:

22. da parte degli Stati membri in virtù del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

23. oppure da parte di uno Stato membro o dei paesi terzi sulla base di altre convenzioni pertinenti.

Gli oneri fiscali nazionali eventualmente sostenuti dall'Agenzia, a titolo temporaneo in applicazione della lettera a), sono iscritti su un conto provvisorio fino al loro rimborso da parte degli Stati interessati.

3. Un eventuale saldo negativo viene iscritto in quanto spesa nel bilancio.

4. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6: Principio della specializzazione

Articolo 20

Gli stanziamenti nella loro totalità sono specificati per titolo e per capitolo; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 21

1. Il direttore generale può procedere a storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo. Ne informa senza indugio la Commissione.

2. Il direttore generale può procedere a storni da titolo a titolo e da capitolo a capitolo entro un limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio finanziario. Al di là di tale limite, può proporre alla Commissione storni di stanziamenti da titolo a titolo oppure da capitolo a capitolo all'interno di un titolo. La Commissione dispone di un mese per opporsi a detti storni, trascorso il quale gli storni sono considerati adottati.

3. Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente al presente articolo sono accompagnati da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emerge l'esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.

Articolo 22

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione "per memoria" (p.m.).

2. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che esse mantengano la loro destinazione.

CAPO 7: Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 23

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'Agenzia per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

3. Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

4. Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

CAPO 8: Principio della trasparenza

Articolo 24

Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nel sito Internet dell'Agenzia.

TITOLO III - FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1: Formazione del bilancio

Articolo 25

1. Il bilancio di previsione è redatto dal direttore generale conformemente allo statuto dell'Agenzia.

2. Dopo aver ottenuto il parere del comitato consultivo, il direttore generale dell'Agenzia trasmette alla Commissione uno stato di previsione delle spese e delle entrate dell'Agenzia, corredato del suo programma di lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Lo stato di previsione comprende una tabella dell'organico che riporta il numero di posti permanenti e temporanei dell'Agenzia[3].

4. Nel quadro della procedura relativa all'adozione del bilancio generale, la Commissione tiene conto dello stato di previsione dell'Agenzia per determinare l'importo della sovvenzione destinata all'Agenzia e l'organico che ritiene necessario per l'Agenzia.

5. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia, nonché ogni eventuale modifica ad esso.

6. Il bilancio e la tabella dell'organico sono adottati dalla Commissione dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale che fissa l'importo della sovvenzione comunitaria, nonché la tabella dell'organico e, all'occorrenza, vengono adeguati di conseguenza.

Articolo 26

Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale.

CAPO 2: Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 27

Il bilancio comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.

Articolo 28

Nel bilancio figurano:

1) nello stato delle entrate:

24. le previsioni di entrate dell'Agenzia per l'esercizio in questione;

25. le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio N-2;

26. gli opportuni commenti per ogni linea di entrata;

2) nello stato delle spese:

27. gli stanziamenti di impegno per l'esercizio in questione;

28. gli stanziamenti di impegno per l'esercizio precedente, nonché le spese impegnate nel corso dell'esercizio N-2;

29. gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione.

Articolo 29

La tabella dell'organico di cui all'articolo 25 riporta, per quanto concerne il numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero di posti autorizzati nel corso dell'esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente messi a disposizione.

Esso costituisce, per l'Agenzia, un limite imperativo; nessuna nomina può essere fatta oltre tale limite.

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1: Disposizioni generali

Articolo 30

Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore generale, che esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente alle regole finanziarie dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, nei servizi posti sotto la sua autorità, ed entro i limiti degli stanziamenti assegnati.

Articolo 31

Il direttore generale può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio a membri del personale dell'Agenzia soggetti ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

Articolo 32

1. È fatto divieto agli agenti finanziari come definiti al capo 2 del presente titolo di adottare atti d'esecuzione del bilancio da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Agenzia. Qualora ciò si verificasse, l'agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente.

2. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di una persona incaricata dell'esecuzione del bilancio o di un revisore interno è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con il beneficiario.

3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il superiore gerarchico del membro del personale in oggetto. Se quest'ultimo è il direttore generale, l'autorità competente è la Commissione.

Articolo 33

All'occorrenza, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione.

CAPO 2: Agenti finanziari

Sezione 1: Principio della separazione delle funzioni

Articolo 34

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili fra loro.

Sezione 2: L'ordinatore

Articolo 35

1. L'ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

2. Per eseguire le spese, l'ordinatore procede agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.

3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare, l'emissione degli ordini di riscossione e la trasmissione delle note di addebito. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

4. In qualità di ordinatore dell'Agenzia, il direttore generale pone in atto la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di gestione e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei compiti dell'Agenzia. Questi sono ragionevolmente adattati dalle norme di controllo interno della Commissione, tenendo conto dei modesti rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate dall'Agenzia.

5. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. L'avvio e la verifica ex-ante di un'operazione sono funzioni separate.

6. L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione del bilancio.

Articolo 36

1. Con avvio di un'operazione di cui all'articolo 35, paragrafo 5, si deve intendere l'insieme delle operazioni preparatorie all'adozione degli atti di esecuzione di bilancio da parte degli ordinatori competenti di cui agli articoli 30 e 31.

2. Per verifica ex-ante di un'operazione di cui all'articolo 35, paragrafo 5, si deve intendere l'insieme dei controlli ex-ante eseguiti dall'ordinatore competente al fine di verificarne gli aspetti operativi e finanziari.

3. Ciascuna operazione è sottoposta ad almeno una verifica ex ante volta ad accertare quanto segue:

30. la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni applicabili;

31. l'applicazione del principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 23.

4. I funzionari o altri agenti incaricati delle verifiche di cui al paragrafo 2 sono diversi da quelli che eseguono l'avvio di un'operazione di cui al paragrafo 1 e non sono subordinati a questi ultimi.

5. Ogni agente incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie deve disporre delle necessarie competenze professionali e rispetta un codice specifico basato sulle norme adottate dalla Commissione per i propri servizi.

Articolo 37

Il direttore generale rende conto alla Commissione dell'esercizio delle sue funzioni di ordinatore sotto forma di una relazione annuale di attività (in appresso, "relazione dell'ordinatore"), corredata di informazioni finanziarie e di gestione.

Tale relazione illustra i risultati delle sue operazioni rispetto agli obiettivi perseguiti, i rischi associati a tali operazioni, l'utilizzo delle risorse a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno ai sensi dell'articolo 66 prende nota della relazione annuale di attività, nonché degli altri elementi di informazione forniti.

Articolo 38

Quando un membro del personale impegnato nella gestione e nel controllo finanziari delle operazioni ritiene illecita, irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle norme professionali che egli è tenuto a rispettare, una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, ne informa per iscritto il direttore generale e, qualora questi non agisca entro un termine ragionevole, l'istanza di cui all'articolo 43, paragrafo 4. In caso di attività illecita, frode o corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

Articolo 39

Nel caso in cui si proceda a una delega di poteri di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 31, si applica agli ordinatori delegati, mutatis mutandis, l'articolo 35, paragrafi 1, 2 e 3.

Sezione 3: Il contabile

Articolo 40

1. La Commissione nomina un contabile soggetto ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari delle Comunità europee, il quale, in seno all'Agenzia è incaricato di:

32. assicurare la corretta esecuzione dei pagamenti, provvedere all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

33. preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;

34. provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al titolo VII;

35. attuare, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;

36. definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

37. provvedere alla gestione della tesoreria.

2. Il contabile ottiene dall'ordinatore, che ne garantisce l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele e veritiero del patrimonio dell'Agenzia e dell'esecuzione del bilancio.

3. Solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

4. Se ciò si rivela indispensabile per l'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a membri del personale soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.

5. L'atto di delega definisce i compiti, i diritti e gli obblighi conferiti alla persona abilitata.

CAPO 3: Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 41

1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega conferita agli ordinatori delegati.

2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, la Commissione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. La Commissione nomina un contabile provvisorio.

Articolo 42

1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale dell'ordinatore e delle persone di cui all'articolo 41, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.

2. Ogni ordinatore o contabile è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 43 o 44. In caso di attività illecita, frode o corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, si adiscono le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

Sezione 2: Disposizioni relative agli ordinatori delegati

Articolo 43

1. L'ordinatore è responsabile sotto il profilo patrimoniale, conformemente allo statuto. A questo titolo egli può essere tenuto a riparare, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità a causa di colpe personali gravi commesse nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da riscuotere o emette gli ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza osservare il presente regolamento e le relative modalità di esecuzione.

Ciò vale anche quando, per colpa personale grave, l'ordinatore trascura di compilare un atto che dia origine ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione oppure trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di pagamento che possono comportare una responsabilità civile dell'Agenzia nei confronti di terzi.

2. L'ordinatore delegato che ritenga che una decisione di sua competenza sia irregolare o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato di prendere tale decisione, quest'ultimo deve prenderla ed è esente da responsabilità; egli porta a compimento l'istruzione ricevuta, sempre che non sia contraria al diritto penale o alle norme di sicurezza applicabili.

3. In caso di delega, l'ordinatore resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore delegato.

4. L'istanza istituita dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al fine di determinare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le sue eventuali conseguenze, esercita nei confronti dell'Agenzia gli stessi poteri che esercita nei confronti dei servizi della Commissione.

Sulla base del parere di questa istanza, il direttore generale decide l'avvio di un procedimento disciplinare o pecuniario. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione corredata di raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore generale, l'istanza lo trasmette al revisore interno e alla Commissione.

5. Ogni agente può essere tenuto a riparare, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata viene prese dall'autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.

Sezione 3: Disposizioni relative ai contabili

Articolo 44

Il contabile impegna, alle condizioni previste dallo statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale, in particolare nelle fattispecie seguenti:

1. la perdita o il deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o la responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza;

2. la modifica di conti bancari o di conti correnti postali senza preventiva notifica all'ordinatore;

3. recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

4. mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 4: Operazioni di entrate

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 45

L'Agenzia presenta alla Commissione, alle condizioni e alle scadenze con essa convenute, delle richieste di pagamento della totalità o di una parte della sovvenzione comunitaria, corredate di una previsione di tesoreria.

Articolo 46

I fondi versati all'Agenzia dalla Commissione a titolo della sovvenzione producono interessi a vantaggio del bilancio generale.

Sezione 2: Previsione di crediti

Articolo 47

Ogni misura o situazione costitutiva di un credito dell'Agenzia o di una sua modifica è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

Sezione 3: Accertamento dei crediti

Articolo 48

1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore o dell'ordinatore delegato avente il seguente oggetto:

38. verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;

39. determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;

40. verifica dell'esigibilità del debito.

2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione trasmesso al contabile, corredato di una nota di addebito inviata al debitore. Questi due atti sono stabiliti e inviati dall'ordinatore competente.

3. Fatte salve le disposizioni regolamentari, contrattuali o convenzionali applicabili, qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito, produce interessi conformemente alle modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4. In casi debitamente giustificati, alcune entrate correnti possono essere oggetto di accertamenti provvisori.

Un accertamento provvisorio copre più recuperi singoli che non devono essere pertanto oggetto di un accertamento individuale.

Prima della chiusura dell'esercizio, l'ordinatore è tenuto a effettuare le modifiche degli accertamenti provvisori affinché questi corrispondano ai crediti realmente accertati.

Sezione 4: Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 49

L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

Sezione 5: Recupero

Articolo 50

1. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

2. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate dell'Agenzia e a vigilare sulla salvaguardia dei suoi diritti.

3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

La rinuncia a recuperare un credito accertato si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore, che deve essere motivata. L'ordinatore non può delegare questa decisione.

La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.

4. L'ordinatore competente annulla un credito accertato quando si constata che un credito non era stato correttamente accertato a causa di un errore di diritto o di fatto. L'annullamento si manifesta mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.

5. L'ordinatore competente adegua in aumento o in diminuzione l'importo di un credito accertato quando l'importo del credito debba essere modificato a seguito della scoperta di un errore materiale, sempre che questa correzione non comporti la rinuncia al diritto accertato a favore dell'Agenzia. L'adeguamento viene effettuato mediante una decisione dell'ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.

Articolo 51

Al completamento del recupero dell'imposto dovuto il contabile effettua la registrazione nei conti e ne informa l'ordinatore competente.

Articolo 52

1. Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore competente e avvia immediatamente - dopo averne informato il debitore - la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l'esecuzione forzata.

2. Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Agenzia se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti dell'Agenzia, a condizione che la compensazione sia giuridicamente possibile.

Articolo 53

Il contabile, in collegamento con l'ordinatore competente, può accordare una dilazione per il pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle due condizioni che seguono:

1. il debitore si impegna a pagare gli interessi al tasso previsto dalle modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per tutto il periodo della dilazione accordata a partire dalla data di scadenza originaria;

2. costituisce, per tutelare i diritti dell'Agenzia, una garanzia finanziaria che copra il debito sia in capitale che in interessi.

Sezione 6: Disposizioni specifiche relative a diritti e oneri

Articolo 54

Le disposizioni specifiche relative a diritti e oneri sono adottate dal direttore generale.

CAPO 5: Operazioni di spesa

Articolo 55

Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

Sezione 1: Impegno delle spese

Articolo 56

1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di imputazione degli stanziamenti necessari per procedere all'esecuzione di successivi pagamenti in adempimento di un impegno giuridico.

2. L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore competente crea o accerta un'obbligazione dalla quale risulta un onere per il bilancio.

Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, contemplati nelle modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

4. L'impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

5. L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire spese correnti di natura amministrativa di cui né l'importo né i beneficiari finali sono determinati in modo definitivo.

L'impegno di bilancio accantonato è attuato o con la conclusione di uno o più impegni giuridici specifici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori, oppure, in taluni casi eccezionali riguardanti le spese di gestione del personale, direttamente con i pagamenti.

Articolo 57

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

2. Gli impegni giuridici specifici relativi a impegni di bilancio specifici o provvisori vengono conclusi al più tardi il 31 dicembre dell'anno N.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo comma, il saldo non coperto da un impegno giuridico di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale di esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data limite per l'esecuzione sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 10.

Articolo 58

Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

1. l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

2. la disponibilità degli stanziamenti;

3. la conformità della spesa alle disposizioni applicabili, in particolare quelle dello statuto e della regolamentazione dell'Agenzia, nonché di qualsiasi atto adottato in esecuzioni di essi.

4. il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2: Liquidazione delle spese

Articolo 59

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

1. verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;

2. verifica le condizioni di esigibilità del credito;

3. determina o verifica la realtà e l'importo del credito.

Articolo 60

1. Qualsiasi liquidazione di una spesa si basa su documenti giustificativi che attestino i diritti del creditore sulla base dell'accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti o ancora sulla base di altri titoli che giustifichino il pagamento.

2. La decisione di liquidazione delle spese avviene con la firma di un "visto per pagamento" da parte dell'ordinatore competente.

3. In un sistema non automatizzato, il "visto per pagamento" è costituito da un timbro con la firma dell'ordinatore competente. In un sistema automatizzato, il "visto per pagamento" è costituito da una convalida coperta da parola d'accesso personale dell'ordinatore competente.

Sezione 3: Ordinazione delle spese

Articolo 61

1. L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

2. L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore competente, quindi trasmesso al contabile. I documenti giustificativi sono conservati dall'ordinatore competente in conformità dell'articolo 35, paragrafo 6.

3. Se necessario, l'ordine di pagamento trasmesso al contabile è accompagnato da un attestato che certifica l'iscrizione dei beni negli inventari di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

Sezione 4: Pagamento delle spese

Articolo 62

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova dell'effettiva realizzazione dell'azione corrispondente, secondo le disposizioni dell'atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e del contratto, e consiste in uno dei seguenti atti:

41. il pagamento della totalità degli importi dovuti;

42. il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

43. - un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

44. - uno o più pagamenti intermedi;

45. - un pagamento a saldo degli importi dovuti.

I prefinanziamenti sono imputati in tutto o in parte sui pagamenti intermedi.

Il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi è imputato sul pagamento dei saldi.

2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamenti di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

Articolo 63

Il pagamento delle spese è effettuato dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Sezione 5: Termini per le operazioni di spesa

Articolo 64

Le operazioni di liquidazione, emissione degli ordini di pagamento, nonché di pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini e ai sensi delle disposizioni delle modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

CAPO 6: Sistemi informatici

Articolo 65

Qualora le entrate e le spese sono gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

CAPO 7: Il revisore interno

Articolo 66

1. L'Agenzia ha una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

2. Il revisore interno della Commissione esercita, nei confronti dell'Agenzia, le stesse competenze che gli sono attribuite nei confronti dei servizi della Commissione.

Articolo 67

1. Il revisore interno consiglia l'Agenzia riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato di quanto segue:

46. verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

47. valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interno relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni nei confronti di tutte le attività e tutti i servizi dell'Agenzia. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Il revisore interno presenta una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni alla Commissione e al direttore generale. i quali provvedono a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili.

4. Il revisore interno presenta all'Agenzia una relazione annuale di revisione contabile interna che indica in particolare il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime. La relazione annuale illustra inoltre i problemi sistemici individuati dall'istanza specializzata, istituita in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

5. La relazione annuale elaborata dal direttore generale e trasmessa alla Commissione per approvazione ricapitola i controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.

Articolo 68

La responsabilità del revisore interno per le azioni avviate nell'esercizio delle proprie funzioni è determinata conformemente all'articolo 87 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

TITOLO V - AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Articolo 69

Per quanto riguarda le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, nonché delle sue modalità di esecuzione.

TITOLO VI - RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1: Rendiconto

Articolo 70

I conti annuali dell'Agenzia comprendono:

(a) gli stati finanziari dell'Agenzia;

(b) le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

I conti dell'Agenzia sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio.

Articolo 71

I conti devono essere conformi alle norme, veritieri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

(a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;

(b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 72

Gli stati finanziari sono stabiliti sulla base dei principi contabili generalmente ammessi, quali precisati nelle modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, vale a dire:

(a) la continuità delle attività,

(b) la prudenza,

(c) la costanza dei metodi contabili,

(d) la comparabilità delle informazioni,

(e) l'importanza relativa,

(f) la non compensazione,

(g) la preminenza della realtà sull'apparenza,

(h) la contabilità per competenza.

Articolo 73

1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 132 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 74

1. Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:

48. il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalla direttiva del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo tuttavia conto della natura particolare delle attività dell'Agenzia;

49. la tabella dei flussi di cassa nella quale figurano gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

50. la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

2. L'allegato degli stati finanziari integra e commenta le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e fornisce tutte le informazioni complementari previste dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni siano pertinenti in relazione alle attività dell'Agenzia.

Articolo 75

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:

51. il conto del risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese, presentato secondo la stessa struttura del bilancio.

52. l'allegato del conto del risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne integra e commenta le informazioni.

Articolo 76

Il contabile trasmette i conti provvisori dell'Agenzia corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio nel corso dell'esercizio di cui all'articolo 71 del presente regolamento:

1. al contabile della Commissione, entro il 1º marzo che segue l'esercizio chiuso, affinché quest'ultimo possa procedere al consolidamento contabile, previsto all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

2. alla Corte dei conti, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 77

1. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori dell'Agenzia.

2. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, il direttore generale redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al comitato consultivo dell'Agenzia, che formula un parere su tali conti.

3. Il direttore generale trasmette i conti definitivi, corredati del parere del comitato consultivo, entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4. I conti definitivi dell'Agenzia sono pubblicati nel sito Internet dell'Agenzia.

5. Il direttore generale invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre.

CAPO 2: Contabilità

Sezione 1: Disposizioni comuni

Articolo 78

1. La contabilità dell'Agenzia è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.

2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

3. I dati della contabilità generale e della contabilità di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore.

Articolo 79

Le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile che devono essere applicati dall'Agenzia sono adottati dal contabile della Commissione, conformemente all'articolo 133 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Sezione 2: Contabilità generale

Articolo 80

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia.

Articolo 81

1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2. Ogni scrittura contabile, comprese le correzioni contabili, è basata su documenti giustificativi, ai quali fa riferimento.

3. Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

Articolo 82

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile dell'Agenzia procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione conforme alle norme nonché fedele e veritiera dei conti.

Sezione 3: Contabilità di bilancio

Articolo 83

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV del presente regolamento.

CAPO 3: Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 84

1. L'Agenzia tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie della Comunità.

L'Agenzia verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2. Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO VII - CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1: Controllo esterno

Articolo 85

La Corte dei conti esamina i conti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

Articolo 86

1. L'Agenzia comunica alla Corte dei conti il bilancio definitivamente adottato. Essa informa la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti adottati in esecuzione dell'articolo 24.

2. La designazione degli ordinatori e dei contabili, nonché le deleghe a norma degli articoli 31 e 40 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 87

Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 139 a 144 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

CAPO 2: Discarico

Articolo 88

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore generale dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno N+2, sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore generale dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore generale si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 89

1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Agenzia, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'Agenzia descritti nel bilancio finanziario.

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari dell'Agenzia. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte del direttore generale dell'Agenzia, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. Il direttore generale presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Articolo 90

1. Il direttore generale adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore generale riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Ne trasmette copia alla Commissione e alla Corte dei conti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 91

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono abilitati a farsi comunicare qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 92

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[2] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

[3] A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il personale dell'Agenzia è indicato separatamente nella tabella dell'organico della Commissione.

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