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Document 52007PC0078

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/440/CEe del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e della direttiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2007/0078 def. - COD 2004/0004 */

52007PC0078

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/440/CEe del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2007/0078 def. - COD 2004/0004 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.2.2007

COM(2007)78 definitivo

2004/0047(COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2004/0047(COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

L’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione deve formulare un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Nei paragrafi che seguono la Commissione formula la sua opinione in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento.

2. Antefatti

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)139 definitivo – C6-0309/2006 - 2004/0047(COD): | 4 marzo 2004 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 9 febbraio 2005 |

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: | 28 settembre 2005 |

Data di adozione della posizione comune a maggioranza qualificata: | 24 luglio 2006 |

Data del parere del Parlamento europeo, seconda lettura | 18 gennaio 2007 |

3. Obiettivo della proposta della Commissione

In sintonia con il Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", con la presente proposta la Commissione intende proseguire con la riforma del settore ferroviario aprendo alla concorrenza il trasporto internazionale di passeggeri all'interno dell'Unione europea .

Si tratta di una delle quattro misure che la Commissione ha proposto nel contesto del terzo pacchetto ferroviario (le altre intendono migliorare i diritti dei passeggeri nel trasporto internazionale, istituire un sistema di certificazione per i macchinisti e migliorare la qualità dei servizi di trasporto merci per ferrovia).

Questa proposta specifica stabilisce che dal 1° gennaio 2010 le imprese ferroviarie in possesso di una licenza e dei certificati di sicurezza richiesti dovrebbero avere accesso all'infrastruttura per operare servizi passeggeri internazionali nella Comunità.

Per stimolare condizioni economiche realistiche che consentano di sviluppare questi servizi, si propone di autorizzare gli operatori a effettuare fermate per passeggeri in partenza e in arrivo in qualsiasi stazione su un percorso internazionale, anche nelle stazioni che si trovano nello stesso Stato membro. Le modalità organizzative sono tali da salvaguardare l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico che potrebbero risentirne, evitando di porre allo stesso tempo vincoli eccessivi per le condizioni operative delle imprese ferroviarie che operano servizi internazionali di trasporto passeggeri aperti alla concorrenza.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo

La Commissione può accogliere completamente o parzialmente la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura. Gli emendamenti che possono essere accolti chiariscono la proposta presentata dalla Commissione, introducono ulteriori obblighi di presentare relazioni e modificano determinate disposizioni in materia di procedura di comitato sulla base della decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, recante modifica della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

Emendamenti riguardanti l'imposizione di un diritto per finanziare i servizi pubblici (8, 21, 22, 23) : questi emendamenti chiariscono il campo di applicazione del diritto in oggetto e delle relative condizioni di applicazione.

Emendamento 11 riguardante la durata dei contratti quadro : questo emendamento introduce un considerando relativo alla disposizione proposta nella direttiva di estendere a quindici anni la durata normale degli accordi quadro in caso di investimenti a lungo termine e di ampia portata per l'allestimento di infrastrutture specializzate.

Emendamenti riguardanti l'obbligo di presentare relazioni (13, 24, 25) : questi emendamenti modificano i requisiti riguardanti l'obbligo di presentare relazioni imposto dalla Commissione. L'emendamento 24 suggerisce di aggiungere la valutazione dell'impatto della direttiva nei piccoli Stati membri. Gli altri due emendamenti propongono che la relazione del 2012 si concentri sullo stato di preparazione per l'apertura del mercato dei servizi nazionali passeggeri e chiedono la presentazione di un'altra relazione nel 2018 sull'applicazione della clausola che permette di limitare il cabotaggio quando è necessario mantenere la sostenibilità economica dei servizi pubblici e della clausola di reciprocità. La Commissione può accettare di valutare lo stato di preparazione per l'apertura del mercato dei servizi nazionali passeggeri nel 2012. Tuttavia, ritiene che la valutazione dei due elementi previsti per la relazione del 2018 dovrebbe essere anticipata ed essere inclusa nella relazione del 2012. I due emendamenti devono essere riformulati in quanto il riferimento all'apertura del mercato nazionale del trasporto passeggeri non è più rilevante, visto che non è stato votato dall'assemblea plenaria.

Emendamenti riguardanti la procedura di comitato (14, 26, 27, 31, 32) : questi emendamenti sono conformi alle disposizioni in materia di procedura di comitato di cui alla direttiva 91/440/CEE, modificata dalla presente direttiva in base alla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006.

Altri emendamenti (16, 19, 30) : introducono chiarimenti in materia di formulazione per la proposta della Commissione.

La Commissione, tuttavia, non può accogliere l'emendamento 3 che sopprime il considerando 8. Ai fini della trasparenza della procedura la Commissione ritiene importante l'enumerazione dei criteri e degli aspetti procedurali di cui al considerando 8 per valutare se lo scopo principale di un servizio di cabotaggio è il trasporto internazionale.

La Commissione non può accogliere l'emendamento 2 in quanto non ha senso riconoscere ai nuovi Stati membri il diritto di differire di cinque anni l'apertura dei mercati nazionali del trasporto passeggeri se la presente direttiva non prevede affatto l'apertura di tali mercati.

5. Conclusione

Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.

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