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Document 52007PC0048

Proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia

/* COM/2007/0048 def. - CNS 2007/0021 */

52007PC0048

Proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia /* COM/2007/0048 def. - CNS 2007/0021 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.2.2007

COM(2007) 48 definitivo

2007/0021 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio reca norme comuni per la produzione e la commercializzazione del latte alimentare.

In considerazione delle abitudini dei consumatori e su richiesta di vari Stati membri, alcuni di essi hanno ottenuto deroghe al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il tenore di materia grassa del latte alimentare. Attualmente dieci Stati membri beneficiano di tali deroghe, tutte con validità fino al 2009 eccetto per l’Estonia.

All’Estonia è stata accordata una deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 che autorizza un tenore di materia grassa del 2,5% nel latte alimentare fino al 30 aprile 2007. Tale disposizione deroga al requisito generale che impone un tenore minimo di materia grassa del 3,5% per il latte intero. Quasi il 93% del latte alimentare prodotto e consumato in Estonia ha un tenore di materia grassa del 2,5%. Il latte avente un tenore di materia grassa del 2,5% può essere commercializzato unicamente in Estonia.

Il motivo per cui l’Estonia ha ottenuto una deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 fino al 30 aprile 2007 e non fino al 2009 come gli altri Stati membri è piuttosto d’ordine politico-giuridico. Durante i negoziati di adesione, in Estonia era in discussione l’opportunità di chiedere una deroga simile a quelle vigenti in Finlandia e Svezia, ma ciò non era considerato una priorità dato che il periodo transitorio per Finlandia e Svezia doveva concludersi nel 2004. Al termine dei negoziati, tuttavia, è risultato che la deroga accordata a Finlandia e Svezia era stata prorogata fino al 2009 e che altri paesi candidati avevano chiesto lo stesso periodo transitorio. Pertanto, dopo l’adesione, l’Estonia si è ritrovata in mezzo ad altri Stati membri tutti provvisti di deroghe fino al 2009.

Per questo motivo, nel 2004 l’Estonia ha chiesto alla Commissione di poter beneficiare di una deroga al regolamento (CE) n. 2597/97. In virtù dell’articolo 41 dell’atto di adesione, la Commissione ha successivamente adottato il regolamento (CE) n. 749/2004, con cui si accorda all’Estonia una deroga per tre anni, termine massimo, dal punto di vista giuridico, per applicare le misure transitorie di cui all’articolo 41.

Recentemente l’Estonia ha chiesto nuovamente alla Commissione di proporre una proroga della deroga, almeno fino al termine dell’analogo periodo transitorio concesso agli altri paesi, cioè il 30 aprile 2009.

In considerazione delle circostanze suesposte, è opportuno prorogare fino al 30 aprile 2009 la deroga a favore dell’Estonia.

2007/0021 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1) In deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare[2], il regolamento (CE) n. 749/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante misure transitorie concernenti il latte alimentare prodotto in Estonia[3] autorizza la consegna e la vendita in Estonia di latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5%. Tale deroga scade il 30 aprile 2007.

(2) In considerazione delle abitudini dei consumatori estoni e delle difficoltà di adattamento alla normativa comunitaria, nonché del fatto che diversi altri Stati membri beneficiano di deroghe analoghe con scadenza il 30 aprile 2009, è opportuno prorogare la deroga che autorizza la consegna e la vendita in Estonia di latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5%,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97, il latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5% può essere consegnato o venduto in Estonia a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica fino al 30 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 02 12 | STANZIAMENTI (PPB 2007): 587 000 000 EUR |

2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato |

4. | OBIETTIVI: Proroga fino al 30 aprile 2009 della vigente deroga che autorizza la produzione e la commercializzazione come latte intero di latte alimentare avente un tenore di materia grassa del 2,5% anziché un minimo del 3,5%. |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2007 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (Mio EUR) |

5.0 | SPESA – A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | p.m. | p.m. | p.m. |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – NAZIONALI | – | – | – |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO TRA CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

OSSERVAZIONI: La proposta è intesa a prorogare il regolamento in vigore, sicché non ha alcuna incidenza sul bilancio rispetto agli anni precedenti. Nondimeno, se la deroga non fosse prorogata e si dovessero applicare interamente i normali requisiti del latte alimentare, ciò inciderebbe sul tipo di latte commercializzato in Estonia e quindi sulla quantità di materia grassa contenuta nel latte alimentare. Un’eventuale conseguente riduzione del tenore medio di materia grassa potrebbe dare luogo ad un leggero aumento della produzione di burro. Dato che il consumo annuo totale di latte alimentare in Estonia si aggira sulle 75 000–80 000 tonnellate, l’effetto sarebbe molto limitato – non più di qualche centinaio di tonnellate di burro. |

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[1] GU C … del …, pag. ….

[2] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

[3] GU L 118 del 23.4.2004, pag. 5.

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