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Document 52006XX0916(01)

    Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 223 del 16.9.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/12


    Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL

    (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

    (2006/C 223/07)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Il 2 giugno 2005, la Commissione ha ricevuto la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (regolamento sulle concentrazioni), per la quale il gruppo tedesco E.ON si propone di acquisire il controllo esclusivo delle attività di fornitura all'ingrosso, commercializzazione, scambi e stoccaggio di gas dell'azienda ungherese MOL operante nel settore petrolifero e del gas («MOL», Hungary). E.ON intende inoltre acquisire il 50 % della partecipazione di MOL in Panrusgáz, una joint venture tra MOL e Gazexport (una filiale di Gazprom).

    Al termine della prima fase di indagine, la Commissione ha stabilito che sussistevano seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione con il mercato comune e con l'accordo SEE. Riteneva, in particolare, che la transazione avrebbe avuto ripercussioni importanti nel settore del gas e dell'elettricità in Ungheria, dovuto al fatto che MOL ha il controllo pressoché esclusivo dell'approvvigionamento di gas (importazioni e produzione nazionale) ed è perciò in grado di controllare l'acceso alle risorse e alle infrastrutture del gas in Ungheria.

    Il 7 luglio la Commissione ha pertanto avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

    Il 20 luglio e il 2 agosto 2005, E.ON è stata autorizzata ad accedere ai «documenti chiave» del fascicolo della Commissione, in conformità con quanto disposto dal capitolo 7.2 delle «Migliori prassi per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni».

    Il 2 agosto 2005 la procedura è stata sospesa per otto giorni a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, poiché E.ON non aveva risposto in modo esauriente ed entro il termine stabilito ad una richiesta di informazioni che le era stata presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

    Una comunicazione degli addebiti è stata inviata a E.ON il 19 settembre 2005. Come concordato tra E.ON e MOL, i rappresentanti legali di E.ON hanno trasmesso a MOL una versione di suddetta comunicazione che non includeva i segreti commerciali di E.ON. Nei giorni successivi è stato autorizzato l'accesso al fascicolo della Commissione. Tanto a E.ON quanto a MOL è stata data la possibilità di presentare, entro il 3 ottobre 2005, le proprie osservazioni sui primi risultati della Commissione illustrati nella comunicazione degli addebiti. Il termine è stato successivamente prorogato, su richiesta delle parti, al 6 ottobre 2005. Il 5 ottobre 2005 è pervenuta la risposta di E.ON.

    Le parti non hanno chiesto di esporre i propri argomenti in un'audizione ufficiale.

    Il 21 ottobre 2005, ho dato seguito alla domanda di Energie Baden-Württemberg AG, che chiedeva di essere considerata come terza parte interessata. Lo stesso giorno la Commissione le ha inviato una sintesi non riservata della comunicazione degli addebiti.

    Il 20 ottobre 2005 E.ON ha presentato degli impegni, che sono stati modificati l'11 e il 16 novembre 2005. In seguito alla consultazione degli attori del mercato in merito agli impegni proposti, E.ON ne ha migliorato notevolmente la prima versione, in particolare per quanto riguarda la durata del programma di gas release e il meccanismo dei prezzi delle aste di gas release.

    Non mi è stato chiesto di verificare l'obiettività dell'indagine.

    D'accordo con le parti e su loro espressa richiesta, il 10 novembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni, per prorogare di 11 giorni lavorativi la procedura.

    Alla luce degli impegni proposti in via definitiva e dopo avere esaminato i risultati della consultazione degli attori del mercato, la Commissione è giunta alla conclusione, nel progetto di decisione, che la concentrazione proposta è compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

    Per questi motivi, ritengo che siano stati rispettati i diritti ad essere ascoltati di tutti i partecipanti al presente procedimento.

    Bruxelles, 7 dicembre 2005

    Serge DURANDE


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