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Document 52006PC0925

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/675/CEe del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

/* COM/2006/0925 def. - COD 2006/0292 */

52006PC0925

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/675/CEe del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0925 def. - COD 2006/0292 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.12.2006

COM(2006) 925 definitivo

2006/0292 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

2006/0292 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/675/CEE[4] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[6] relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, ivi compresa la direttiva 2005/1/CE. Per allineare tale direttiva, occorre modificare la direttiva 91/675/CEE.

(4) I provvedimenti necessari per attuare le direttive nei settori dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diretta sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali devono essere adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali di tali direttive o a completarle con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 91/675/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE è sostituito dal seguente testo:

“Articolo 2

"1. Quando gli atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta vita e non vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio[7] per le norme da essi stabilite, si applicano gli articoli 5 e 7 di tale decisione, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

2. Quando gli atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta vita e non vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE del Consiglio per le norme da essi stabilite, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 di tale decisione, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima."

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24. 3. 2005, pag. 9).

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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