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Document 52006PC0760

Proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (Rifusione)

/* COM/2006/0760 def. - CNS 2006/0253 */

52006PC0760

Proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (Rifusione) /* COM/2006/0760 def. - CNS 2006/0253 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 4.12.2006

COM(2006) 760 definitivo

2006/0253 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

(Rifusione)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

SINTESI

La presente proposta riguarda la rifusione della direttiva 69/335/CEE del Consiglio[1]. Essa intende semplificare una parte molto complicata della normativa comunitaria, eliminare gradualmente l’imposta sui conferimenti, considerata un ostacolo rilevante allo sviluppo delle società europee, e rafforzare il divieto di istituire o di applicare altre imposte simili.

La direttiva disciplina l’applicazione di imposte indirette sulla raccolta di capitali. Quando fu adottata, era intesa:

a) ad armonizzare le imposte sulla raccolta di capitali con riferimento sia alla loro struttura che alle aliquote; nonché

b) ad impedire agli Stati membri di istituire o di applicare altre imposte simili.

La direttiva è stata modificata una prima volta nel 1973 dalle direttive 73/79/CEE[2] e 73/80/CEE[3], con le quali l’aliquota normale dell’imposta sui conferimenti è stata fissata all’1% e l’aliquota ridotta per talune operazioni di ristrutturazione di società è stata fissata dallo 0% allo 0,5%. Nel 1974 la direttiva è stata modificata ulteriormente dalla direttiva 74/553/CEE[4] con la quale è stato chiarito il valore reale delle quote sociali come base minima d'imposizione. Infine, nel 1985 la direttiva 85/303/CEE[5] ha riconosciuto che l’imposta sui conferimenti avrebbe dovuto essere abolita completamente a causa dei suoi sfavorevoli effetti economici. Tuttavia la diminuzione del gettito fiscale che sarebbe derivata da un tale cambiamento risultava inaccettabile per alcuni Stati membri; quindi è stata data agli Stati membri la possibilità di esentare le operazioni dall'imposta sui conferimenti o di applicare un'unica aliquota non superiore all’1%. Un obbligo implicito di "mantenimento dello status quo" impediva agli Stati membri di applicare nuovamente un'imposta sui conferimenti una volta che avevano cessato di applicarla.

Dal 1985 la tendenza è stata quella di abolire l'imposta sui conferimenti. A causa dei suoi effetti economici sfavorevoli l'imposta è stata abolita in numerosi Stati membri. Il Regno Unito ha proceduto in tal senso nel 1988, la Germania e la Francia nel 1992, la Danimarca nel 1993 e l'Italia nel 2000. Più recentemente, l'imposta è stata abolita in Irlanda dal 7 dicembre 2005 e in Belgio e nei Paesi Bassi dal 1° gennaio 2006. Di conseguenza, dei 25 Stati membri solo 7 (Grecia, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Austria, Polonia e Portogallo) continuano ad applicarla. In Polonia e in Portogallo è applicata con un'aliquota dello 0,5% o inferiore; a Cipro l'aliquota è dello 0,6% e nei rimanenti quattro Stati membri è dell’1,0%.

Nell'ambito del vertice di Lisbona l'Unione europea si è prefissata l'obiettivo strategico di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile aumentando e migliorando i posti di lavoro e assicurando una maggiore coesione sociale. La presente rifusione propone un limite dello 0,5% per le aliquote entro il 2008 e una graduale abolizione dell'imposta sui conferimenti entro il 2010, per essere in linea con la strategia di Lisbona. Il 2010 sembra costituire un momento appropriato per l'abolizione dell'imposta sui conferimenti. A quella data gli Stati membri avranno avuto 25 anni di tempo per adattare i loro regimi fiscali al fine di prepararsi a tale abolizione.

Con la rifusione la direttiva è divisa in due parti, il che riflette la situazione cui effettivamente si applica la direttiva e tiene conto del fatto che lo scopo della direttiva, a partire dalla modificazione del 1985, è quello di abolire l'imposta sui conferimenti. La prima parte contiene le norme principali che vietano l'applicazione dell'imposta sui conferimenti e di altre imposte analoghe. La seconda parte contiene disposizioni speciali sull'applicazione dell'imposta sui conferimenti relative agli Stati membri che nel corso del periodo di graduale abolizione scelgono di continuare ad applicarla. Una volta che tutti gli Stati membri avranno abolito l'imposta sui conferimenti, le disposizioni contenute nella seconda parte della presente direttiva diverranno obsolete, mentre continueranno ad essere applicabili quelle contenute nella prima parte.

Gli Stati membri sono stati consultati in relazione alle modifiche proposte a livello tecnico. Il risultato delle consultazioni ha confermato la necessità della rifusione della direttiva per chiarirne le disposizioni e l'opportunità di eliminare gradualmente l'imposta sui conferimenti.

COMMENTO SUGLI ARTICOLI

OGGETTO

L’ articolo 1 contiene una nuova introduzione che è stata aggiunta per fornire informazioni sull'oggetto della direttiva. Secondo tale articolo la direttiva disciplina l'applicazione di imposte indirette sui conferimenti di capitale per le società di capitali, le operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali, e l'emissione di taluni titoli e obbligazioni. Anche se nuovo, esso non costituisce una modificazione sostanziale della direttiva, poiché le informazioni in esso contenute derivano semplicemente dagli ex articoli 10 e 11.

SOCIETÀ DI CAPITALI

L' articolo 2 è sostanzialmente identico all’ex articolo 3. Esso definisce le società di capitali cui si applica la direttiva. La definizione di "società di capitali" rimane in principio immutata, però l'elenco contenuto nell’ex articolo 3, paragrafo 1, lettera a, delle società istituite ai sensi del diritto interno degli Stati membri figura ora separatamente nell'allegato I. Tale modificazione è dovuta alla lunghezza e al carattere tecnico dell'elenco.

Per assicurare la coerenza terminologica, l'indicazione generalmente impiegata "società, associazione o persona giuridica" è stata sostituita con "società di capitali", in particolare nei seguenti articoli: articolo 3, lettera e), articolo 3, lettera f), articolo 5, paragrafo 1, lettera c), articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto ii), articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 6, paragrafo 2.

L'articolo 2, paragrafo 2, corrisponde alla prima frase dell'ex articolo 3, paragrafo 2, e resta immutato. Esso è inteso ad impedire che la scelta di una particolare forma societaria comporti un diverso trattamento fiscale di attività in linea di principio equivalenti.

La seconda frase dell'ex articolo 3, paragrafo 2, è stata spostata all'articolo 9 per motivi redazionali. Ai sensi di tale disposizione gli Stati membri non sono obbligati a considerare determinate entità come società di capitali ai fini dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti. Poiché tale deroga attiene esclusivamente alle situazioni nelle quali può applicarsi un'imposta sui conferimenti, la disposizione si inserisce meglio nel capo III della direttiva.

CONFERIMENTI DI CAPITALE

L' articolo 3 istituisce una nuova definizione di "conferimenti di capitale" mediante un'enumerazione delle operazioni cui si applica la direttiva. Tutte queste operazioni implicano il trasferimento di capitale o di beni a una società di capitali o si traducono in un aumento effettivo del capitale o del patrimonio sociale della società e sono generalmente identiche alle operazioni elencate all'ex articolo 4, paragrafi 1 e 2. Tuttavia talune operazioni di ristrutturazione precedentemente disciplinate dall'ex articolo 4, paragrafo 1, sono ora definite separatamente all'articolo 4 e la parte introduttiva dell'articolo 3 costituisce pertanto una modificazione sostanziale.

Le disposizioni dell'ex articolo 4 che disciplinavano in modo specifico l'imposta sui conferimenti sono contenute ora nell'articolo 10 dato che esse sono pertinenti solo per gli Stati membri che continuano ad applicare l'imposta sui conferimenti. I conferimenti di capitale di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 3 corrispondono alle operazioni di cui alle lettere da a) a d) dell'ex articolo 4, paragrafo 1. Le lettere e) e f) dell'articolo 3 hanno ad oggetto il trasferimento da uno Stato terzo a uno Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali. Queste lettere corrispondono alle lettere e) e f) dell'ex articolo 4, paragrafo 1, tranne il requisito che la società di capitali sia considerata una società di capitali nello Stato membro interessato. Poiché quest'ultimo è importante soltanto per gli Stati membri che applicano l'imposta sui conferimenti, esso può essere dedotto ora dall'articolo 9.

Le lettere g) e h) dell'ex articolo 4, paragrafo 1, sul trasferimento tra Stati membri della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di talune entità sono state soppresse per semplificare la definizione di conferimenti di capitale. Questa è una modificazione sostanziale poiché i trasferimenti di cui trattasi erano soggetti all'imposta sui conferimenti. Tuttavia occorre notare che tali disposizioni hanno un campo di applicazione piuttosto limitato. In primo luogo esse attengono solamente ai trasferimenti tra Stati membri della sede della direzione effettiva di un'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o della sede statutaria di un'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la cui sede della direzione effettiva sia in un paese terzo. In secondo luogo, si applicano solo se i due Stati membri in questione applicano effettivamente l'imposta sui conferimenti. Inoltre, l'entità interessata deve essere considerata una società di capitali nello Stato membro in cui il trasferimento viene effettuato, ma non nello Stato membro a partire dal quale esso è effettuato. Nella nuova versione i trasferimenti di cui alle ex lettere g) ed h) sono disciplinati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto ii), il che significa che non può essere applicata un'imposta indiretta.

Le lettere da g) a j) dell'articolo 3 corrispondono alle lettere da a) a d) del primo comma dell'ex articolo 4, paragrafo 2, e restano immutate.

Il secondo comma dell'ex articolo 4, paragrafo 2, consente alla Grecia di stabilire quali fra le operazioni di cui all'ex articolo 4 essa assoggetta all'imposta sui conferimenti. Poiché la Grecia ha effettuato tale scelta, la disposizione è stata soppressa.

OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE

L' articolo 4 dispone che taluni tipi di "operazioni di ristrutturazione" non devono essere considerati conferimenti di capitale come definiti all’articolo 3. Ai sensi della disposizione vigente, vale a dire l'ex articolo 4, la direttiva si applica ad un'operazione di ristrutturazione solo se questa comporta un aumento del capitale o del patrimonio sociale della società di capitali interessata (si veda la causa C-152/97 [6] ). Tale aumento non è più richiesto ai sensi della definizione delle operazioni di ristrutturazione contenuta nell'articolo 4; pertanto la direttiva si applicherà a tali operazioni di ristrutturazione indipendentemente dal fatto che esse si traducano o meno in un aumento di capitale. Tale modificazione è sostanziale in quanto con essa si amplia il campo di applicazione della direttiva.

Le operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 comprendono due tipi di fusioni: a) fusioni caratterizzate da un conferimento di beni e b) fusioni caratterizzate dallo scambio di quote sociali. In entrambi i casi un presupposto è che l'operazione sia remunerata almeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente. La definizione delle operazioni di ristrutturazione deriva principalmente dall'ex articolo 7, paragrafo 1, modificato dalla direttiva 85/303/CEE.

La modificazione del 1985 ha introdotto l'attuale formulazione dell'ex articolo 7, paragrafo 1, abrogando implicitamente e sostituendo l'ex articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e b bis). Ai sensi dell'ex articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore allo 0,50%. La operazioni di cui trattasi sono i due tipi di fusioni menzionate all'ex articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e b bis), e, a causa della disposizione in materia di mantenimento dello status quo, le ex lettere b) e b bis) sono ancora decisive per l'interpretazione della direttiva e sono pertanto reintrodotte nell'articolo 4.

L’operazione di ristrutturazione di cui all'articolo 4, lettera a), corrisponde in principio a quelle descritte nell'ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), cioè alle operazioni di ristrutturazione nelle quali le società di capitali conferiscono la totalità dei loro patrimoni o parte delle loro attività a altre società di capitali. L'enunciato dell'articolo 4, lettera a), è leggermente diverso [nella versione inglese] dall'enunciato dell'ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Ad esempio, [nella versione inglese] le parole " parts of their business " sono state sostituite con " branches of activity " in seguito al ragionamento seguito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-164/90[7] sull'ex articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e b bis). Al punto 22 della sua motivazione la Corte ha affermato che:

"Dalla formulazione dell' art. 7, n. 1, lett. b), e specialmente dal riferimento che ivi viene fatto alla nozione di patrimonio, risulta chiaramente che l' ipotesi considerata è quella in cui una società conferisce in un'altra diversi elementi che, sia che essi costituiscano la totalità del suo patrimonio sia che ne costituiscano solo una parte, formano un insieme in grado di funzionare in maniera autonoma."

Usando l’espressione "rami di attività" l'enunciato è anche in sintonia con la terminologia utilizzata all'articolo 2, lettera i), della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri [8].

L'enunciato dell'articolo 4, lettera a), differisce anche per quanto attiene alla remunerazione. Ai sensi dell'ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i conferimenti sono in principio remunerati solo mediante l’attribuzione di quote sociali nella società acquirente, benché in taluni Stati il conferimento possa essere accettato anche se include un versamento in contanti del 10% al massimo del valore nominale delle quote. Ai sensi dell'articolo 4, lettera a), può essere accettato un saldo in contanti di importo superiore, in quanto solo una parte della remunerazione consiste in valori mobiliari. Queste modificazioni che semplificano la definizione delle operazioni di ristrutturazione sono sostanziali.

L’operazione di ristrutturazione descritta all'articolo 4, lettera b), corrisponde in principio a quelle descritte all'ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis), cioè le operazioni di ristrutturazione nelle quali una società di capitali ottiene quote rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale emesso da un'altra società di capitali. Tuttavia l’enunciato dell’articolo 4, lettera b), è stato modificato nella misura in cui esso dispone che le quote sociali acquisite rappresentano la maggioranza dei diritti di voto. Il nuovo enunciato è in linea con la terminologia utilizzata nella direttiva 90/434/CEE. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), la remunerazione consiste solo parzialmente in titoli nella società acquirente, laddove, ai sensi dell'ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis), essa è costituita in principio solo da tali titoli. Inoltre, non è stato ripristinato il periodo quinquennale di recupero di cui al secondo comma dell’ex lettera b bis). Tali modificazioni che semplificano la definizione di operazioni di ristrutturazione sono sostanziali.

OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL’IMPOSTA INDIRETTA

L’articolo 5 fissa la norma principale della direttiva, precisamente quella secondo la quale gli Stati membri non devono assoggettare le società di capitali a nessuna forma di imposta indiretta sulla raccolta di capitali. L’articolo si basa parzialmente sul divieto generale contenuto nell’ex articolo 10, secondo il quale le società di capitali e le entità considerate società di capitali non possono essere soggette a qualsivoglia imposizione relativa alla raccolta di capitali, salvo l'imposta sui conferimenti. Tuttavia il divieto di cui all’articolo 5 è più ampio di quello dell’ex articolo 10 poiché riguarda anche l'imposta sui conferimenti. Si tratta quindi di una modificazione sostanziale.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), corrisponde all'ex articolo 10, lettere da a) a c). L'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), corrisponde all'ex articolo 4, paragrafo 3, ma il campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto ii), è più ampio di quello dell'ex articolo 4, paragrafo 3, lettera b). L'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto ii), prevede esplicitamente che i trasferimenti da uno Stato membro a un altro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali non sono soggetti all'imposta indiretta, laddove ai sensi dell'ex articolo 4, paragrafo 3, lettera b), tali trasferimenti erano soltanto esentati nel caso in cui l'entità interessata fosse considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in ciascuno di detti Stati membri. Il nuovo enunciato dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto ii), rispecchia la soppressione dell'ex articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h).

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), è nuovo e dispone specificatamente che le operazioni di ristrutturazione menzionate all'articolo 4 non sono soggette all'imposta indiretta. Da un lato, le operazioni di ristrutturazione disciplinate precedentemente dall'ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ora articolo 4, lettera a), sono state esentate dall'imposta sui conferimenti in virtù della modificazione del 1985. Dall'altro, gli Stati membri che applicavano l'imposta sui conferimenti alla data del 1° luglio 1984 (o a partire dalla loro data di adesione) sulle operazioni di ristrutturazione di cui all’ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis), ora articolo 4, lettera b), all'aliquota normale hanno potuto continuare a farlo come disposto dall’articolo 7, paragrafo 1. Tale possibilità non esiste più, dal momento che le operazioni di ristrutturazione non sono comprese tra le operazioni che possono essere soggette a un'imposta sui conferimenti. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), costituisce pertanto una modificazione sostanziale che riguarda gli Stati membri che applicano attualmente un'imposta sui capitali sulle operazioni di ristrutturazione in questione.

Alcune delle operazioni di ristrutturazione menzionate ora all’articolo 4, in particolare le fusioni che non comportano un aumento di capitale, non erano comprese prima nell'ambito di applicazione della direttiva, e gli Stati membri potevano quindi applicare imposte indirette su tali operazioni di ristrutturazione. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri non sono più autorizzati a farlo. Tale riformulazione costituisce una modificazione sostanziale che riguarda tutti gli Stati membri che attualmente applicano imposte indirette sulle operazioni di ristrutturazione non comportanti un aumento di capitale.

L'articolo 5, paragrafo 2, corrisponde all'ex articolo 11 e resta immutato. L’articolo 5, paragrafo 2, vieta la tassazione di talune attività che potrebbero altrimenti risultare operazioni soggette all’imposta indiretta.

IMPOSTE E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

L’articolo 6 elenca, in modo esclusivo, le imposte e i diritti che gli Stati membri possono applicare sulle operazioni di cui all'articolo 5. L'articolo 6 corrisponde all'ex articolo 12 e resta immutato salvo alcuni cambiamenti redazionali.

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUI CONFERIMENTI IN TALUNI STATI MEMBRI

L’articolo 7 definisce l'espressione "imposta sui conferimenti" come un'imposta applicata sui conferimenti di capitale alle società di capitali. Tale disposizione corrisponde parzialmente al disposto dell’ex articolo 1.

Ai sensi dell’articolo 5, l'imposta sui conferimenti non dovrebbe essere applicata in linea di principio. Tuttavia, l’articolo 7 dispone che taluni Stati membri possono applicare l’imposta sui conferimenti per un periodo di tempo limitato. Tale disposizione, basata in parte sull’ex articolo 7, paragrafo 2, implica alcune modificazioni sostanziali.

Solo le operazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ossia i conferimenti di capitale, possono essere soggetti all'imposta sui conferimenti. Ciò significa che le operazioni di ristrutturazione del tipo di cui all’articolo 4, lettera b), non sono più soggette all'imposta sui conferimenti.

Gli Stati membri che effettivamente applicavano l’imposta sui conferimenti il 1° gennaio 2006 possono scegliere di continuare ad applicarla. È stata fissata una data per stabilire chiaramente che esiste un obbligo di mantenimento dello status quo secondo il quale solo 7 dei 25 Stati membri applicano un’imposta sui conferimenti. La disposizione garantisce che gli Stati membri che non applicavano l’imposta sui conferimenti a tale data o che smettono di applicarla successivamente alla data di cui sopra non possano reintrodurla. In effetti, lo scopo della direttiva, in particolare dopo la modificazione del 1985, è stato interpretato nel senso che costituisce già un obbligo di mantenimento dello status quo. Pertanto l'avvocato generale Fennelly, nelle sue conclusioni alla causa C- 350/98 ha chiarito che gli Stati membri non hanno il diritto di introdurre nuove imposte sui conferimenti sulle operazioni elencate nella direttiva una volta che hanno scelto di non farlo. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha accolto l'impostazione sostenuta dall'avvocato generale nella sentenza dell'11 novembre 1999[9]. L'obbligo generale di mantenimento dello status quo contenuto all'articolo 7 consolida tale l'obbligo implicito e sostituisce gli obblighi di cui all'ex articolo 4, paragrafo 2, e all'ex articolo 8.

Infine l'articolo 7 dispone l'abolizione dell'imposta sui conferimenti.

ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SUI CONFERIMENTI

L'articolo 8 dispone che l'imposta sui conferimenti deve essere applicata con un’unica aliquota. Tale disposizione è immutata e corrisponde all'ex articolo 7, paragrafo 2. L'articolo 8 dispone anche che l'aliquota dell'imposta sui conferimenti non può eccedere quella applicata dagli Stati membri al 1°gennaio 2006 e in nessun caso può essere superiore all' 1%. Gli Stati membri che applicavano un'imposta sui conferimenti con un'aliquota dell'1% al 1° gennaio 2006, possono, conformemente a questa disposizione, continuare a applicare tale aliquota e per loro l'aliquota massima è dell'1%. Gli Stati membri che a tale data applicavano un'imposta sui conferimenti con un'aliquota inferiore all'1% possono, in virtù dell'articolo 8, continuare a mantenere tale aliquota, la quale costituirà la loro aliquota massima individuale. Perciò, uno Stato membro che al 1°gennaio 2006 applicava un'imposta sui conferimenti con un'aliquota dello 0,1% può continuare ad applicarla mantenendo la stessa aliquota.

Una volta che uno Stato membro ha scelto di applicare un'aliquota inferiore rispetto alla sua aliquota massima individuale al 1°gennaio 2006, non può reintrodurre un'aliquota superiore.

Gli obblighi di mantenimento dello status quo di cui all'articolo 8 sono modificazioni sostanziali, dato che l'ex articolo 7, paragrafo 2, non preclude esplicitamente un aumento dell'aliquota nella misura in cui essa non eccede l’aliquota massima. In ogni caso, ai sensi della direttiva vigente, un obbligo implicito di mantenimento dello status quo impedisce agli Stati membri di aumentare l'aliquota dell'imposta.

Infine, l'articolo 8 prescrive che l'aliquota massima non può essere superiore all'1% fino al 31 dicembre 2007 e allo 0,5% fino al 31 dicembre 2009. La soglia dello 0,5% dell'aliquota è nuova e costituisce una modificazione sostanziale poiché l'aliquota massima prevista dall'ex articolo 7, paragrafo 2, è dell'1%.

ESCLUSIONE DI TALUNE ENTITÀ DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell' articolo 9 , gli Stati membri possono determinare se le entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, devono essere considerate o meno società di capitali ai fini dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti. Tale disposizione corrisponde alla seconda frase dell'ex articolo 3, paragrafo 2, e rimane immutata.

OPERAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA SUI CONFERIMENTI E DISTRIBUZIONE DELLA POTESTÀ IMPOSITIVA

L'articolo 10 unisce l'ex articolo 2 sulla distribuzione della potestà impositiva e l'ex articolo 4 che distingue tra operazioni che devono essere soggette all'imposta sui conferimenti e quelle che possono esserlo. Conformemente all'articolo 10, l'imposta sui conferimenti si deve applicare alla società di capitali che riceve il conferimento di capitali in questione. L'articolo 10 dispone anche che l'imposta sui conferimenti deve essere applicata soltanto dallo Stato membro in cui si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali nel momento in cui è effettuato il conferimento di capitali. Tale disposizione corrisponde all'ex articolo 2, paragrafo 1, e rimane immutata. Da quanto risulta da tale disposizione, l'imposta sui conferimenti si applica, se si applica, una sola volta all'interno della Comunità. Pertanto, se un conferimento di capitali ricade nell'ambito dell'articolo 10 e costituisce un presupposto per l'applicazione di un'imposta sui conferimenti in uno Stato membro, lo stesso conferimento non può costituire oggetto di un'imposta sui conferimenti in un altro Stato membro. Parimenti, se uno Stato membro non applica un'imposta sui conferimenti all’interno della sua giurisdizione, un altro Stato membro non è legittimato a farlo al suo posto.

L'articolo 10, paragrafo 1, corrisponde all'ex articolo 2, paragrafo 1, e all'ex articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f), e resta immutato. L'articolo 10, paragrafo 2, corrisponde all'ex articolo 2, paragrafo 1, e all'ex articolo 4, paragrafo 2, e resta immutato. L'articolo 10, paragrafi 3) e 4), corrisponde all'ex articolo 2, paragrafi 2) e 3), e resta immutato.

BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA SUI CONFERIMENTI

L' articolo 11 fissa la base imponibile dell'imposta sui conferimenti. Esso corrisponde all'ex articolo 5, paragrafi 1 e 2, e resta immutato. L'ex articolo 5, paragrafo 3, è stato spostato all'articolo 12, paragrafo 1, in quanto riguarda l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta.

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA SUI CONFERIMENTI

L' articolo 12 , paragrafo 1 , dispone, per evitare la doppia imposizione, che nel caso di un aumento di capitale, la base imponibile non include gli importi che sono già stati assoggetti all'imposta sui conferimenti. L'articolo 12, paragrafo 1, corrisponde all'ex articolo 5, paragrafo 3, e rimane immutato.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, uno Stato membro può esentare dall'imposta sui conferimenti il capitale conferito da un socio a responsabilità illimitata. Se tuttavia la quota di un socio ordinario è convertita in quota di un socio a responsabilità limitata, tale cambiamento comporta l'applicabilità dell'imposta sui conferimenti. L'articolo 12, paragrafo 2, corrisponde all'ex articolo 6, paragrafi 1 e 2, e rimane immutato tranne per l'eliminazione del primo e del secondo trattino dell’ex articolo 6, paragrafo 2. I due trattini riguardano la tassazione dei trasferimenti della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali. L’eliminazione è conseguenza del disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d, punto ii), come modificato, ai sensi del quale tali trasferimenti non sono soggetti ad imposta.

Il primo e secondo comma dell’ex articolo 7, paragrafo 1, sono compresi ora nell’articolo 4 e nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e). Il terzo comma dell’ex articolo 7, paragrafo 1, che consente alla Grecia di stabilire se assoggettare o meno all’imposta sui conferimenti talune ristrutturazioni di società, è stato soppresso. Tale disposizione non è più applicabile. L’ex articolo 7, paragrafo 2, è stato spostato agli articoli 7 e 8.

L’articolo 12, paragrafo 3, dispone che in caso di aumento del capitale sociale conseguente a una riduzione del capitale sociale causata dalle perdite subite, la parte dell'aumento corrispondente alla riduzione del capitale può essere esclusa dalla base imponibile. L'articolo 12, paragrafo 3, corrisponde all'ex articolo 7, paragrafo 3, e rimane immutato.

ESENZIONE DEI CONFERIMENTI DI CAPITALE A DETERMINATE SOCIETÀ DI CAPITALI

Conformemente all’ articolo 13 , gli Stati membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale a determinate società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica. Il primo comma dell’articolo 13 corrisponde all'ex articolo 8 e resta immutato. Il secondo comma dell’articolo 13 disciplina l’applicazione dell’imposta sui conferimenti a una filiale di una società di capitali che fornisce servizi di utilità pubblica nel caso in cui la sede statutaria e la sede della direzione effettiva della società di capitali si trovano in un paese terzo. Ai sensi della disposizione di cui sopra, gli Stati membri devono anche esentare i conferimenti alle filiali in questione una volta che essi decidano di esentare i conferimenti ai sensi del primo comma. Lo scopo della disposizione è di assicurare che le attività equivalenti da un punto di vista economico siano trattate in modo analogo. La disposizione è nuova e costituisce una modifica sostanziale.

PROCEDURA DI DEROGA

L’ articolo 14 disciplina la procedura di deroga e corrisponde all’ex articolo 9. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 14 non sarà più possibile derogare alle disposizioni della presente direttiva aumentando l'aliquota dell'imposta sui conferimenti. Si tratta di una modificazione sostanziale. Occorre notare che, fino ad oggi, la procedura di deroga non è stata applicata frequentemente, e che attualmente non ci sono deroghe relative ad un aumento dell’aliquota.

L’ex articolo 10 è diventato ora l’articolo 5, paragrafo 1, l’ex articolo 11 è diventato l’articolo 5, paragrafo 2, l'ex articolo 12 è diventato l'articolo 6 e gli ex articoli 13 e 14 sono diventati l'articolo 15.

RECEPIMENTO, ABROGAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E DESTINATARI

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 relativi a recepimento, abrogazione, entrata in vigore e destinatari sono norme di rito.

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

L’ allegato I elenca talune società ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri. L’elenco corrisponde in principio a quello delle società di cui all’ex articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia l'elenco era incompleto e pertanto è stato adattato. Esso comprende attualmente un riferimento alle società costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)[10], e include anche le società di diritto estone e lituano. Infine, l’elenco delle società di diritto olandese è stato aggiornato.

Le società costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)[11] non sono inserite nell'elenco. Ciò è dovuto al fatto che le società cooperative europee, a differenza delle società europee, non necessariamente assumono la forma di società di capitali in tutti gli Stati membri. Laddove una società cooperativa europea ha forma di una società di capitali, essa rientra nella definizione dell’articolo 2.

CORREZIONI LINGUISTICHE

In talune versioni linguistiche della direttiva possono esserci specifiche correzioni di carattere linguistico.

⎢ 69/335/CEE (adattato)

2006/0253 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 99 √ 93 ∏ e 100 √ 94 ∏,

vista la proposta della Commissione[12],

visto il parere del Parlamento europeo[13],

visto il parere del Comitato economico e sociale√ europeo ∏,[14]

considerando quanto segue:

1. La direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali[15] ha subito diverse e sostanziali modificazioni[16]. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione

⎢ 69/335/CEE considerando 1 (adattato)

considerando che il trattato ha per obiettivo di creare un'unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e una delle condizioni essenziali per raggiungere tale obiettivo è quella di promuovere la libera circolazione dei capitali.

⎢ 69/335/CEE considerando 2 e 8 (adattato)

? nuovo

2. Le imposte indirette sulla raccolta di capitali, attualmente in vigore negli Stati membri, e cioè l'imposta sui conferimenti di capitali in società √ , in prosieguo "imposta sui conferimenti", ∏e l'imposta di bollo sui titoli √ e l’imposta sulle operazioni di ristrutturazione, ∏ ? a prescindere dal fatto che tali operazioni comportino o no un aumento di capitale, ⎪ danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali. √Lo stesso vale per altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli. ∏

3. e che, cpPertanto √ è nell’interesse del mercato interno armonizzare la legislazione relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali per ∏ devono essere eliminate mediante un’opportuna armonizzazione √ eliminare, per quanto possibile, i fattori ∏ ? che possono falsare le condizioni di concorrenza o ⎪ √ ostacolare la libera circolazione dei capitali. ∏

⎢ 69/335/CEE considerando 3 (adattato)

considerando che l'armonizzazione di queste imposte sulla raccolta di capitali deve essere concepita in modo che le ripercussioni sui bilanci degli Stati membri siano per quanto possibile limitate;

⎢ 85/303/CEE considerando 2

4. Gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese. Tali effetti sono particolarmente negativi nell’attuale congiuntura che impone di dare priorità al rilancio degli investimenti.

⎢ 85/303/CEE considerando 3 (adattato)

? nuovo

5. considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel ?È pertanto opportuno ⎪ sopprimere l’imposta sui conferimenti.

6. Tuttavia, la diminuzione di gettito fiscale che deriverebbe dall’√ applicazione immediata di ∏ tale misura risulta inaccettabile per taluni Stati membri √ che applicano attualmente l’imposta sui conferimenti. ∏Che si deve quindi lasciare agli √È opportuno che tali ∏ Stati membri √abbiano ∏ quindi la possibilità ?, per un periodo di tempo limitato, di continuare ad ⎪ di esentare assoggettare all'imposta sui conferimenti la totalità o parte delle operazioni che rientrano nel campo d'applicazione di tale imposta √in questione∏, restando inteso che l’aliquota applicata deve essere unica all’interno di uno stesso Stato membro. ? Una volta che uno Stato membro ha deciso di non applicare l’imposta sui conferimenti su tutte o su una parte delle operazioni contemplate dalla presente direttiva, essa non deve poter introdurre tale imposta nuovamente.⎪

ò (nuovo)

7. È opportuno che l’aliquota massima dell’imposta sui conferimenti applicabile dagli Stati membri che continuano ad applicare tale imposta sia ridotta entro il 2008 e che l'imposta sia abolita al più tardi entro il 2010.

⎢ 69/335/CEE considerando 4 (adattato)

considerando che la riscossione di un'imposta di bollo da parte di uno Stato membro sui titoli degli altri Stati membri introdotti o emessi sul suo territorio è contraria alla natura stessa di un mercato avente le caratteristiche di un mercato interno. Inoltre, il mantenimento di un'imposta di bollo sull'emissione dei titoli nazionali di prestito, sull'introduzione o sull'emissione, sul mercato di uno Stato membro, di titoli esteri, non è consigliabile dal punto di vista economico e si discosta inoltre dall'orientamento seguito dal diritto fiscale degli Stati membri in questo settore.

⎢ 69/335/CEE considerando 6 (adattato)

8. Il concetto di un mercato comune interno avente le caratteristiche di un mercato interno presuppone che un’imposta sulla raccolta di capitali nell'ambito del mercato interno da parte di una società non debba essere applicata che più di una volta nel mercato comune. √ Quindi, se lo Stato membro al quale è attribuito il diritto di imposizione non applica l'imposta sui conferimenti a talune o a tutte le operazioni contemplate dalla presente direttiva, nessun altro Stato membro esercita detto diritto in relazione a tali operazioni. ∏ e che tale imposizione, per non perturbare la circolazione dei capitale, debba essere di pari livello in tutti gli Stati membri.

ò (nuovo)

9. È opportuno disciplinare in modo preciso le situazioni in cui gli Stati membri continuano a applicare l'imposta sui conferimenti, in particolare per quanto riguarda esenzioni e riduzioni.

⎢ 69/335/CEE considerando 7 (adattato)

considerando che è quindi opportuno procedere ad un'armonizzazione di tale imposta , per quanto riguarda sia la struttura che le aliquote dell'imposta stessa;

⎢ 69/335/CEE considerando 5 e 8 (adattato)

10. considerando che il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla presente direttiva e che è , pertanto , necessario sopprimere tali imposizioni , √Oltre all’imposta sui conferimenti non devono essere applicate altre imposte indirette sulla raccolta di capitali ∏. considerando che, stando così le cose, è opportuno sopprimere √In particolare, nessuna ∏ imposta di bollo √ deve essere applicata ∏ sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, e qualunque possa essere la loro provenienza;

ò (nuovo)

11. L’elenco delle società di capitali contenuto nella direttiva 69/335/CEE è incompleto e deve pertanto essere adattato.

12. Poiché per tali motivi gli scopi della presenta direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

13. L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

14. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno indicati nell'allegato II, parte B,.

⎢69/335/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⎢ 69/335/CEE (adattato)

√CAPO I∏

√ OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE ∏

Articolo 1

Gli Stati membri applicano un'imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9, in appresso denominata imposta sui conferimenti.

√ Oggetto

La presente direttiva disciplina l’applicazione di imposte indirette nei casi seguenti: ∏

√a) conferimenti di capitale a società di capitali; ∏

√b) operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;∏

√c) emissione di taluni titoli e obbligazioni.∏

Articolo 2

1. Le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni.

2. Allorché la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trova in un paese terzo e la sua sede statutaria in uno Stato membro, le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria.

3. Allorché la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali si trovano in un paese terzo, la messa a disposizione di una filiale situata in uno Stato membro di capitali investiti o di esercizio può essere assoggettata all'imposta nello Stato membro sul territorio del quale si trova la filiale.

Articolo 32

√ Società di capitali ∏

⎢ Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, art. 29 e allegato I, pag. 93 (adattato)

è1 Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, art. 26 e allegato I, pag. 167

è2 Atto di adesione della Grecia, art. 21 e allegato I, pag. 95

1. Ai fini della presente direttiva si intende per società di capitali:

a) √qualsiasi società corrispondente a uno dei tipi di cui all’allegato I; ∏ le società di diritto belga, danese, tedesco, ⎝1 spagnolo, ⎜ francese, è2 ellenico , irlandese, italiano, lussemburghese, olandese, ⎝1 portoghese ⎜ e del Regno Unito, denominate:

- société anonyme/naamloze vennootschap, aktieselskab, Aktiengesellschaft, ⎝1 sociedad anónima, ⎜ société anonyme, ⎝2 Ανώνυμος Εταιρία, ⎜ companies incorporated with limited liability, società per azioni, société anonyme, naamloze vennootschap, ⎝1 sociedade anónima, ⎜ companies incorporated with limited liability;

- société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, kommandit-aktieselskab, Kommanditgesellschaft auf Aktien, ⎝1 sociedad comanditaria por acciones, ⎜société en commandite par actions, ⎝2 Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία, ⎜ società in accomandita perazioni, société en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen⎝1 , sociedade em comandita por acções ⎜;

- société de personnes à responsabilité limitée/ personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ⎝1 sociedad de responsabilidad limitada, ⎜ société à responsabilité limitée, ⎝2 Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης, ⎜ società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée⎝1 , sociedade por quotas ⎜;

⎢ Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, art. 29 e allegato I, pag. 196 (adattato)

Le società di diritto austriaco denominate:

- «Aktiengesellschaft»

«Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

le società di diritto finlandese denominate:

- «osakeyhtiö - aktiebolag», «osuuskunta - andelslag», «säästöpankki - sparbank» and «vakuutusyhtiö - försäkringsbolag»;

le società di diritto svedese denominate:

- «aktiebolag»

- «bankaktiebolag»

- «försäkringsaktiebolag».

⎢ Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II (adattato)

le società di diritto ceco denominate:

-«akciová společnost»

-«komanditní společnost»

-«společnost s ručením omezeným»;

le società di diritto cipriota denominate:

-«εταιρείες περιορισμένης ευθύνης»;

le società di diritto lettone denominate:

-«kapitālsabiedrība»;

le società di diritto ungherese denominate:

-«részvénytársaság»

-«korlátolt felelősségű társaság»;

le società di diritto maltese denominate:

-‘Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata’

-‘Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet’;

le società di diritto polacco denominate:

-«spółka akcyjna»

-«spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

le società di diritto sloveno denominate:

-‘delniška družba’

-‘komanditna delniška družba’

-‘družba z omejeno odgovornostjo’;

le società di diritto slovacco denominate:

-«akciová spoločnosť»

-«spoločnosť s ručením obmedzeným»

-‘komanditna spoločnosť’.

⎢69/335/CEE

b) qualsiasi società, associazione o persona giuridica le cui quote sociali rappresentative del capitale o del patrimonio sociale possono essere negoziate in borsa;

c) qualsiasi società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, i cui membri hanno il diritto di cedere senza autorizzazione preventiva le loro quote sociali a terzi e sono responsabili per i debiti della società, associazione o persona giuridica soltanto nei limiti della loro partecipazione.

⎢ 69/335/CEE (adattato)

2. Ai fini per l'applicazione della presente direttiva, è assimilata alle società di capitali ogni altra società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro. Tuttavia, gli Stati membri possono non considerare queste ultime come tali ai fini dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti.

⎢ 69/335/CEE (adattato)

? nuovo

Articolo 43

√ Conferimenti di capitale ∏

1. √ Ai fini della presente direttiva ∏ ? e fatto salvo l’articolo 4, ⎪ le operazioni seguenti sono sottoposte all'imposta sui conferimenti ? considerate "conferimenti di capitale" ⎪:

⎢69/335/CEE

a) la costituzione di una società di capitali;

b) la trasformazione in società di capitali di una società, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;

c) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;

d) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all'attivo risultante dalla liquidazione;

⎢ 69/335/CEE (adattato)

e) il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva di una società √ di capitali ∏, associazione o persona giuridica la cui sede statutaria si trova in un paese terzo e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in tale Stato membro;

f) il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede statutaria di una società √ di capitali ∏, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo; e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in questo Stato membro;

g) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest'ultimo Stato membro, mentre non lo è nell'altro Stato membro;

h) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede statutaria di una società, associazione o persona giuridica la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo e che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali in quest'ultimo Stato membro, mentre non lo è nell'altro Stato membro.

⎢ 85/303/CEE art. 1, punto 1 (adattato)

2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1o luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'l %:

69/335/CEE

a) g) l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni;

b) h) l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni di servizi effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali;

c)i) il prestito contratto da una società di capitali, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società;

j) il prestito contratto da una società di capitali presso un socio, o un congiunto o figlio di un socio, nonché quello contratto presso un terzo quando esso è garantito da un socio, a condizione che tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale.

⎢ 85/303/CEE art. 1, punto 1

Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all'imposta sui conferimenti.

⎢ 69/335/CEE (adattato)

? nuovo

√Articolo 4 ∏

√ Operazioni di ristrutturazione ∏

?Ai fini della presente direttiva le seguenti "operazioni di ristrutturazione" non sono considerate conferimenti di capitale:⎪

⎢ ripristino dell'art. 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 69/335/CEE abrogato da 85/303/CEE (adattato)

? nuovo

√a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato ∏ ? perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente; ⎪

⎢ ripristino dell'art. 1 della direttiva 73/79/CEE abrogato da 85/303/CEE (adattato)

? nuovo

√b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano ∏ ? la maggioranza dei diritti di voto ⎪ √ di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati ∏ ? perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto ⎪ √ è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta ∏ ? la maggioranza dei diritti di voto ⎪ √ e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione. ∏

⎢ 69/335/CEE (adattato)

? nuovo

√CAPO II∏

√ DISPOSIZIONI GENERALI ∏

√Articolo 5 ∏

√ Operazioni non soggette all’imposta indiretta ∏

? 1. Gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni seguenti: ⎪

√a) conferimenti di capitale; ∏

√b) prestiti, o prestazioni di servizi, effettuati nel quadro dei conferimenti di capitale; ∏

√c) registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica.; ∏

⎢ 69/335/CEE (adattato)

3.d) Non si considera costituzione di società ai sensi del paragrafo 1 , lettera a) , qualsiasi modifica dell'atto costitutivo o dello statuto di una società di capitali, e in particolare √ le operazioni seguenti ∏:

⎢69/335/CEE

c)i) la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di tipo diverso;

⎢ 69/335/CEE (adattato)

b)ii) il trasferimento da uno Stato membro in un altro Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società √ di capitali ∏ associazione o persona giuridica che è considerata , per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti , come società di capitali in ciascuno di detti Stati membri;

⎢69/335/CEE

c)iii) la modifica dell'oggetto sociale di una società di capitali;

d)iv) la proroga di una società di capitali;

∫ nuovo

e) le operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 .

⎢ 69/335/CEE (adattato)

√ 2. Gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le seguenti operazioni: ∏

√a) la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente; ∏

√ b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili. ∏

√Articolo 6 ∏

√ Imposte e imposta sul valore aggiunto ∏

1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 5, le imposte e i diritti seguenti:

√a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no; ∏

√b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio; ∏

√c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società di capitali, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;∏

√d) imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche; ∏

√e) diritti di carattere remunerativo; ∏

√f) imposta sul valore aggiunto. ∏

√2. L’importo delle imposte e dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), non varia in funzione del fatto che la sede della direzione effettiva o la sede statuaria della società di capitali si trovino o no all'interno del territorio dello Stato membro che impone tali imposte e diritti. I relativi importi non possono essere superiori a quelli delle imposte e dei diritti applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che impone le imposte e i diritti suddetti.∏

√ CAPO III ∏

√ DISPOSIZIONI SPECIALI ∏

√Articolo 7 ∏

√Applicazione dell’imposta sui conferimenti in taluni Stati membri∏

∫ nuovo

1. Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1° gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo "imposta sui conferimenti", può continuare ad applicarla fino al 31 dicembre 2009 a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14.

2. Se, successivamente al 1° gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l'imposta sui conferimenti, non la può reintrodurre.

3. Se, successivamente al 1° gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l'imposta sui conferimenti ai conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere da g) a j), non può reintrodurre tale imposta su detti conferimenti, nonostante l'articolo 10, paragrafo 2.

4. Se, successivamente al 1° gennaio 2006, uno Stato membro smette di applicare l’imposta sui conferimenti alla messa a disposizione di una filiale di capitali investiti o di esercizio non può reintrodurre tale imposta sui conferimenti di capitale in questione, nonostante l'articolo 10, paragrafo 4.

5. Se, successivamente al 1° gennaio 2006, uno Stato membro consente esenzioni a norma dell'articolo 13, non può in seguito applicare l'imposta sui conferimenti ai conferimenti di capitale in questione.

⎢ 69/335/CEE (adattato)

? nuovo

√Articolo 8 ∏

√ Aliquota dell'imposta sui conferimenti ∏

√ 1. L’imposta sui conferimenti è applicata ad un'unica aliquota. ∏

? 2. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti applicata da uno Stato membro non può essere superiore a quella applicata da tale Stato membro alla data del 1° gennaio 2006. ⎪

?Se, successivamente a tale data, lo Stato membro riduce l’aliquota applicata, non può reintrodurre un’aliquota superiore. ⎪

√ 3. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all'1% ∏ ?e successivamente al 31 dicembre 2007 non può essere superiore allo 0,5%.⎪

⎢ 69/335/CEE (adattato)

√Articolo 9 ∏

√ Esclusione di talune entità dall’ambito di applicazione ∏

√Gli Stati membri possono decidere di non considerare società di capitali i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui conferimenti.∏

√Articolo 10 ∏

√ Operazioni soggette all'imposta sui conferimenti e distribuzione della potestà impositiva ∏

√1.Se, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, uno Stato membro continua ad applicare l’imposta sui conferimenti, esso assoggetta all’imposta sui conferimenti i conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere da a) a d), se la sede della direzione effettiva della società di capitali è situata in tale Stato membro al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale.∏

√ Essa assoggetta all'imposta sui conferimenti anche i conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere e) e f).∏

√2. Se uno Stato membro continua ad applicare l’imposta sui conferimenti, può continuare a farlo sui conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere da g) a j), se la sede della direzione effettiva della società di capitali è situata in tale Stato membro al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale. ∏

√3. Se la sede della direzione effettiva di una società di capitali è situata in un paese terzo e la sua sede statutaria in uno Stato membro che continua a applicare l'imposta sui conferimenti, i conferimenti di capitale sono soggetti all’imposta sui conferimenti in tale Stato membro.∏

√Se la sede statutaria e la sede della direzione effettiva di una società di capitali sono situate in un paese terzo, la messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata in uno Stato membro che continua ad applicare l'imposta sui conferimenti può essere assoggettata a detta imposta in tale Stato membro.∏

Articolo 511

√ Base imponibile dell'imposta sui conferimenti ∏

1. L'imposta è liquidata:

a) nNel caso di costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): on √conferimenti di capitale di cui all'articolo 3, lettere a), c) e d), la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita ∏ dal valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento;.

gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta √ L'applicazione dell’imposta sui conferimenti può essere differita ∏ finché i conferimenti sono effettuati.

b)2. nNel caso di trasformazione in società di capitali o del trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali , di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettere b) , e) , f) , g) e h) : on √conferimenti di capitali di cui all’articolo 3, lettere b), e) ed f), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita ∏ dal valore reale dei beni di qualsiasi natura appartenenti alla società al momento della trasformazione o del trasferimento, previa deduzione delle obbligazioni e degli oneri di cui la società è responsabile a tale momento;.

c)3. nNel caso dell'aumento del capitale sociale mediante incorporazione di utili , riserve o provvigioni , di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , lettera a) : on √di conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettera g), la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dall'∏ importo nominale e dall' aumento.;.

d)4. nNel caso dell'aumento del patrimonio sociale , di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , lettera b) : on √ di conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettera h), la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è costituita ∏ dal valore reale delle prestazioni di servizi effettuate, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di tali prestazioni;.

e)5. nNel caso dei prestiti , di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , lettere c) e d) : on √di conferimenti di capitale di cui all’articolo 3, lettere i) e j), la base imponibile dell'imposta sui conferimenti è ∏costituita dall’importo nominale del prestito contratto.

⎢ 74/553/CEE (adattato)

26. Nei casi contemplati dai paragrafi 1 lettere a) e b) 2, per la determinazione della base imponibile gli Stati membri possono prendere in considerazione il valore reale delle quote sociali attribuite od appartenenti a ciascun socio √ può essere utilizzato come base imponibile dell'imposta sui conferimenti, tranne nel caso in cui ∏ . ad eccezione dei casi in cui i conferimenti siano fatti esclusivamente in contanti.

La base imponibile non può in nessun caso essere inferiore all'importo nominale delle quote sociali attribuite o appartenenti a ciascun socio.

⎢ 69/335/CEE (adattato)

√Articolo 12 ∏

√ Esclusione dalla base imponibile dell'imposta sui conferimenti ∏

3. √ 1. In caso di aumento del capitale sociale la base imponibile non comprende: ∏

a) l'ammontare relativo ai beni propri della società di capitali che sono destinati all'aumento del capitale sociale e che sono già stati assoggettati all'imposta sui conferimenti;

b) l'ammontare dei prestiti contratti dalla società di capitali che vengono convertiti in quote sociali e che sono già stati assoggettati all'imposta sui conferimenti.

Articolo 6

Ciascuno √ 2. Uno ∏ Stato membro può escludere dalla base imponibile √ dell'imposta sui conferimenti ∏ determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 5 l'ammontare dei conferimenti dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni di una società di capitali, nonché la quota di tali soci nel patrimonio sociale.

2. Se uno Stato membro si avvale della √ di tale ∏ facoltà di cui al paragrafo 1, sono sottoposti all'imposta sui conferimenti :

- il trasferimento della sede della direzione effettiva della società di capitali in un altro Stato membro che non si avvale di tale facoltà;

_ il trasferimento della sede statutaria della società di capitali , la cui sede della direzione effettiva si trova in un paese terzo , in un altro Stato membro che non si avvale di tale facoltà;

- ogni operazione in virtù della quale la responsabilità di un socio viene limitata alla sua partecipazione al capitale sociale, in particolare allorché la limitazione della responsabilità risulta da una trasformazione della società di capitali in una società di capitali di tipo diverso √ , è soggetta all’imposta sui conferimenti ∏ .

⎢69/335/CEE

Nei casi di cui sopra, l'imposta sui conferimenti è applicata sul valore della quota che, nel patrimonio sociale, appartiene ai soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società di capitali.

⎢ 85/303/CEE art. 1, punto 2 (adattato)

Articolo 7

1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla data del 1o luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell'esenzione o, se del caso, per l'assoggettamento ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall'imposta sui conferimenti.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), √ di un conferimento di capitale di cui all'articolo 3, lettera c), ∏ che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esentata √ esclusa dalla base imponibile ∏ la parte dell'aumento √ del conferimento di capitale ∏ corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto aumento √ detto conferimento ∏ avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale.

⎢ 69/335/CEE (adattato)

Articolo 813

√ Esenzione dei conferimenti di capitali a talune società di capitali ∏

⎢ 85/303/CEE art. 1, punto 3 (adattato)

Con riserva dell'articolo 7, paragrafo 1, gGli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, concernenti: √ i conferimenti di capitale ai seguenti tipi di società ∏:

⎢ 69/335/CEE (adattato)

a) società di capitali che forniscono servizi di utilità pubblica, quali le imprese di trasporto pubblico, portuali, di fornitura di acqua, gas, elettricità, di cui lo Stato o le autorità regionali o locali possiedono almeno la metà del capitale sociale;

b) - società di capitali che, conformemente ai loro statuti ed in pratica, perseguono unicamente e direttamente obiettivi culturali , di beneficenza √ sociali ∏, di assistenza o di educazione.

∫ nuovo

Gli Stati membri che esentano tali conferimenti di capitale dall'imposta sui conferimenti applicano tale esenzione anche alla messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio effettuata nei confronti di una filiale situata nel loro territorio, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 4.

⎢Direttiva 69/335/CEE (adattato)

Articolo 914

√ Procedura derogatoria ∏

Talune categorie di operazioni √ conferimenti di capitali∏ o di società di capitali possono essere oggetto di esenzioni √ o di ∏ riduzioni o maggiorazioni delle aliquote per motivi di equità fiscale o di ordine sociale ovvero per permettere ad uno Stato membro di far fronte a situazioni particolari.

Lo Stato membro che intende adottare una siffatta misura, si rivolge alla Commissione in tempo utile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 √ 97 ∏ del trattato.

Articolo 10

Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:

a) per le operazioni previste all'articolo 4;

b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all'articolo 4;

c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica.

Articolo 11

Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:

a) la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:

a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio;

c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;

d) imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche;

e) diritti di carattere remunerativo;

f) l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le imposte e i diritti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), sono gli stessi, sia che la sede della direzione effettiva o la sede statutaria della società, associazione o persona giuridica che persegue scopi dia lucro si trovino sul territorio dello Stato membro che li riscuote, sia che essi si trovino altrove. Tali imposte e diritti e tributi non possono inoltre essere superiori a quelli che sono applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che li riscuote.

√CAPO IV∏

√ DISPOSIZIONI FINALI ∏

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore al 1o gennaio 1972 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adotteranno ulteriormente nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Abrogazione

La direttiva 69/355/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno delle menzionate direttive indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Gli articoli 1, 2, 6, 9 e 11 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

⎢69/335/CEE

Articolo 1815

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

⎢ 69/335/CEE (adattato)

? nuovo

√ ALLEGATO I ∏

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

ð (1) Società costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)[17] ï

√ (2) le società di diritto belga denominate: ∏

√ (i) société anonyme/naamloze vennootschap∏

√ (ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen ∏

√ (iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ∏

√ (3) le società di diritto ceco denominate: ∏

√ (i) akciová společnost∏

√ (ii) komanditní společnost ∏

√ (iii) společnost s ručením omezeným ∏

√ (4) le società di diritto danese denominate: ∏

√ (i) aktieselskab ∏

√ (ii) kommandit-aktieselskab ∏

√ (5) le società di diritto tedesco denominate: ∏

√ (i) Aktiengesellschaft ∏

√ (ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien ∏

√ (iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung ∏

∫ nuovo

(6) le società di diritto estone denominate:

(i) täisühing

(ii) usaldusühing

(iii) osaühing

(iv) aktsiaselts

(v) tulundusühistu

⎢ 69/335/CEE (adattato)

√ (7) le società di diritto greco denominate: ∏

(i) Ανώνυμος Εταιρία

(ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία

(iii)Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης

√ (8) le società di diritto spagnolo denominate: ∏

√ (i) sociedad anónima∏

√ (ii) sociedad comanditaria por acciones∏

√ (iii) sociedad de responsabilidad limitada∏

√ (9) le società di diritto francese denominate: ∏

√ (i) société anonyme∏

√ (ii) société en commandite par actions∏

√ (iii) société à responsabilité limitée∏

√ (10) le società di diritto irlandese denominate: companies incorporated with limited liability ∏

√ (11) le società di diritto italiano denominate: ∏

√ (i) società per azioni∏

√ (ii) società in accomandita per azioni∏

√ (iii) società a responsabilità limitata∏

√ (12) le società di diritto cipriota denominate: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης∏

√ (13) le società di diritto lettone denominate: kapitālsabiedrība∏

∫ nuovo

(14) le società di diritto lituano denominate:

(i) akcinė bendrovė

(ii) uždaroji akcinė bendrovė

⎢ 69/335/CEE (adattato)

(15) le società di diritto lussemburghese denominate:

√ (i) société anonyme∏

√ (ii) société en commandite par actions∏

√ (iii) société à responsabilité limitée∏

√ (16) le società di diritto ungherese denominate: ∏

√ (i) részvénytársaság∏

√ (ii) korlátolt felelősségű társaság∏

√ (17) le società di diritto maltese denominate: ∏

√ (i) Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata∏

√ (ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f'azzjonijiet∏

⎢ 69/335/CEE (adattato)

? nuovo

√ (18) le società di diritto olandese denominate: ∏

√ (i) naamloze vennootschap∏

? (ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ⎪

√ (iii) open commanditaire vennootschap∏

⎢ 69/335/CEE (adattato)

√ (19) le società di diritto austriaco denominate: ∏

√ (i) Aktiengesellschaft ∏

√ (ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung∏

(20) le società di diritto polacco denominate:

√ (i) spółka akcyjnaÕ

√ (ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąÕ

√ (21) le società di diritto portoghese denominate: ∏

√ (i) sociedade anónima∏

√ (ii) sociedade em comandita por acções ∏

√ (iii) sociedade por quotas ∏

√ (22) le società di diritto sloveno denominate: ∏

√ (i) delniška družba∏

√ (ii) komanditna delniška družba∏

√ (iii) družba z omejeno odgovornostjo∏

√ (23) le società di diritto slovacco denominate: ∏

√ (i) akciová spoločnosť∏

√ (ii) poločnosť s ručením obmedzeným∏

√ (iii) komanditná spoločnosť∏

√ (24) le società di diritto finlandese denominate: ∏

√ (i) osakeyhtiö - aktiebolag∏

√ (ii) osuuskunta - andelslag∏

√ (iii) säästöpankki - sparbank∏

√ (iv) vakuutusyhtiö - försäkringsbolag∏

√ (25) le società di diritto svedese denominate: ∏

√ (i) aktiebolag∏

√ (ii) försäkringsaktiebolag∏

√ (26) le società di diritto del Regno Unito denominate: companies incorporated with limited liability.∏

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 16, paragrafo 1)

Direttiva 69/335/CEE del Consiglio | (GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25) |

Punto VI.1 dell'Allegato I all'Atto di adesione del 1972 | (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 93) |

Direttiva 73/79/CEE del Consiglio | (GU L 103 del 18.4.1973, pag. 13) |

Direttiva 73/80/CEE del Consiglio | (GU L 103 del 18.4.1973, pag. 15) |

Direttiva 74/553/CEE del Consiglio | (GU L 303 del 13.11.1974, pag. 9) |

Punto VI.1 dell'Allegato I all'Atto di adesione del 1979 | (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95) |

Direttiva 85/303/CEE del Consiglio | (GU L 156 del 15.6.1985, pag. 23) |

Punto V.1 dell'Allegato I all'Atto di adesione del 1985 | (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167) |

Punto XI.B.I.1 dell'Allegato I all'Atto di adesione del 1994 | (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 196) |

Punto 9.1 dell'Allegato II all'Atto di adesione del 2003 | (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 555) |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto interno (di cui all’articolo 16, paragrafo 1)

Direttiva | Termine di attuazione |

Direttiva 69/335/CEE del Consiglio | 1° gennaio 1972 |

Direttiva 73/79/CEE del Consiglio | - |

Direttiva 73/80/CEE del Consiglio | - |

Direttiva 74/553/CEE del Consiglio | - |

Direttiva 85/303/CEE del Consiglio | 1° gennaio 1986 |

____________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 69/335/CEE | La presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 7 |

– | Articolo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2. |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 10, paragrafo 3 |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 10, paragrafo 4 |

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva |

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e Allegato I |

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 9 |

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f) | Articolo 3, lettere da a) a f) e articolo 10, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera d, punto ii |

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma | Articolo 3, lettere da g) a j), articolo 7, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma | – |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 11, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 11, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 11, paragrafo 3 |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 11, paragrafo 4 |

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) | Articolo 11, paragrafo 5 |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 6 |

Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 1 |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 12, paragrafo 2, primo comma |

Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma |

Articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma | Articolo 4, Articolo 5, paragrafo, 1 lettera e) |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) abrogato | Articolo 4, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis), abrogato | Articolo 4, lettera b) |

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma | - |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articoli 7 e 8 |

Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 12, paragrafo 3 |

Articolo 8 | Articolo 7, paragrafo 5, e articolo 13, primo comma |

- | Articolo 13, secondo comma |

Articolo 9 | Articolo 14 |

Articolo 10 | Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) |

Articolo 11 | Articolo 5, paragrafo 2 |

Articolo 12 | Articolo 6 |

Articolo 13 | Articolo 15, paragrafo 1 |

Articolo 14 | Articolo 15, paragrafo 2 |

– | Articolo 16 |

– | Articolo 17 |

Articolo 15 | Articolo 18 |

– | Allegato I |

– | Allegato II |

– | Allegato III |

_______

[1] Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25).

[2] GU L 103 del 18.4.1973, pag. 13.

[3] GU L 103 del 18.4.1973, pag. 15.

[4] GU L 303 del 13.11.1974, pag. 23.

[5] GU L 156 del 15.6.85, pag. 23.

[6] Causa C-152/97 Abruzzi Gas SpA (Agas), Raccolta 1988, pag. 6553.

[7] Causa C-164/90 Muwi Bouwgrouep BV Raccolta, 1991 I, pag. 6049.

[8] GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.

[9] Causa C-350/98 Henkel Hellas ABEE, Raccolta 1999, I, pag. 8013.

[10] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

[11] GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

[12] GU C […].

[13] GU n. 119 del 3.7.1965 , pag . 2057/65 C […].

[14] GU n. 134 del 23.7.1965 , pag . 2227/65 C […].

[15] GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[16] Si veda l’allegato II, parte A.

[17] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

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