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Document 52006PC0749
Proposal for a Council Directive on pure-bred breeding animals of the bovine species (codified version)
Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata)
Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata)
/* COM/2006/0749 def. - CNS 2006/0250 */
Proposta di direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) /* COM/2006/0749 def. - CNS 2006/0250 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 1.12.2006 COM(2006) 749 definitivo 2006/0250 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 77/504/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 77/504/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata. 77/504/CEE 2006/0250 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA , visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37e 94, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[5], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6], considerando quanto segue: 1. La direttiva 77/504/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura[7] è stata modificata in modo sostanziale a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. 77/504/CEE considerando 1 2. La produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità e risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura. 77/504/CEE considerando 2 (adattato) e 3 (adattato) 3. L'esistenza di siffatte disparità sulle razze e le norme costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari. Per eliminare tali disparità e contribuire all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, occorre liberalizzare gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori di razza pura. 94/28/CE considerando 3 4. Per gli animali in genere e in particolare per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono state previste norme armonizzate a livello comunitario relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi intracomunitari dei suddetti animali o alla loro commercializzazione. 94/28/CE considerando 5 5. È importante, in particolare per garantire uno sviluppo razionale dell'allevamento di animali di razza e per accrescere quindi la produttività del settore, prevedere a livello comunitario i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di questi animali, nonché del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni provenienti dai paesi terzi. 77/504/CEE considerando 4 (adattato) 6. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria. 7. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9]. 8. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte C, 77/504/CEE (adattato) è1 91/174/CEE Art. 3 HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) “ bovino riproduttore di razza pura ” : l'animale della specie bovinaè1 compresi i bufali i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto; b) “ Õregistro genealogico “ : i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione : 1979 Atto di adesione Art. 21 e allegato I, pag. 86 i) tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa 77/504/CEE è1 94/28/CE Art. 11 e ii) in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti. Articolo 2 Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici, a) gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura; b) gli scambi intracomunitari di sperma, di è1 ovuli ed embrioni , provenienti da bovini riproduttori di razza pura; c) l'istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell'articolo 6; d) il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all'articolo 6; e e) fatto salvo l’articolo 3, gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale. Articolo 3 Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotterà, anteriormente al 1°luglio 1980, le norme comunitarie in materia di ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura. Articolo 4 Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6. 77/504/CEE (adattato) è1 94/28/CE Art. 11 Articolo 5 Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli è1 ovuli ed embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico conforme ad un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 8 paragrafo 2 , soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico. 77/504/CEE Articolo 6 Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 8 , paragrafo 2: a) i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini; b) i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori; c) i criteri di istituzione dei registri genealogici; d) i criteri di iscrizione nei registri genealogici; e) le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico. Articolo 7 Gli Stati membri autorizzano le importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi soltanto se sono accompagnati da un certificato genealogico che attesti che sono iscritti o registrati nel registro genealogico del paese terzo speditore. Deve essere fornita la prova che tali animali sono iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti in un registro genealogico della Comunità. 807/2003 Art. 3 e allegato III, punto 23 Articolo 8 1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE[10] del Consiglio. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 9 La direttiva 77/504/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A e B, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte C. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II. Articolo 10 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 77/504/CEE Articolo 1 1 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Parte A Direttiva abrogata e sue modificazioni successive(di cui all'articolo 9) Direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8) | Direttiva 79/268/CEE del Consiglio (GU L 62 del 13.3.1979, pag. 5) | Direttiva 85/586/CEE del Consiglio (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 44) | unicamente l’articolo 4 | Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8) | unicamente l’allegato, punto 46 | Direttiva 91/174/CEE del Consiglio (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37) | unicamente l’articolo 3 | Direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66) | unicamente l’articolo 11 | Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36) | unicamente l’allegato III, punto 23 | Parte B Modificazioni successive non-abrogate (di cui all'articolo 9) 1979 Atto di Adesione | 1994 Atto di Adesione | Parte C Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale(di cui all'articolo 9) Direttiva | Termine di attuazione | 77/504/CEE | 1° gennaio 1979 fatto salvo l’articolo 7. Per quanto concerne l' articolo 7, riguardo a ciascuno dei settori che esso copre, alle stesse date alle quali gli Stati membri si conformano alle corrispondenti disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari, in particolare alle decisioni via via adottate in applicazione dell’articolo 6. | 85/586/CEE | 1° gennaio 1986 | 91/174/CEE | 31 dicembre 1991 | 94/28/CE | 1° luglio 1995 | _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Direttiva 77/504/CEE | Presente direttiva | Articolo 1, lettera a) | Articolo 1, lettera a) | Articolo 1, lettera b), primo e secondo trattino | Articolo 1, lettera b), i) e ii) | Articolo 2, primo paragrafo, dal primo al quinto trattino | Articolo 2, dalla lettera a) a e) | Articolo 2, secondo paragrafo | ___ | Articolo 3, primo paragrafo | Articolo 3 | Articolo 3, secondo paragrafo | ___ | Articolo 4 | Articolo 4 | Articolo 5 | Articolo 5 | Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino | Articolo 6, dalla lettera a) a e) | Articolo 6, paragrafo 2 | ___ | Articolo 7, paragrafo 1 | ___ | Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7 | Articolo 8 | Articolo 8 | Articolo 9 | ___ | ___ | Articolo 9 | ___ | Articolo 10 | Articolo 10 | Articolo 11 | ___ | Allegato I | ___ | Allegato II | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato III, Parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato I, Parte A e B, della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). [8] V. allegato I, Parte A e B. [9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [10] GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11.