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Document 52006PC0737
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
/* COM/2006/0737 def. - ACC 2006/0242 */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi /* COM/2006/0737 def. - ACC 2006/0242 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.11.2006 COM(2006)737 definitivo 2006/0242 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta Dal 1° gennaio 2007 l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, la Romania e la Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7 dell'atto di adesione stabilisce che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento devono essere adeguate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri della Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono quindi essere adeguate per coprire le effettive importazioni nei nuovi Stati membri. Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio. | Contesto generale Per evitare che l'allargamento della Comunità produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali nell'UE allargata è opportuno adeguare i livelli dei contingenti. Il metodo utilizzato tiene conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri, come è stato fatto dall'UE per gli allargamenti precedenti. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1; GU L 177 del 8.7.2005, pag. 19; GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Non è necessaria alcuna consultazione formale nel processo di allargamento. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell'impatto Non è stato necessario valutare l'impatto, poiché il regolamento è una conseguenza diretta della decisione di allargamento. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte La proposta è una modifica del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi. La modifica deve entrare in vigore il 1 gennaio 2007. | Base giuridica Articolo 133 del trattato che istituisce la CE. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti: non sono disponibili altri strumenti per modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93. | INCIDENZA SUL BILANCIO | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. | 1. 2006/0242 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Dal 1° gennaio 2007 l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, la Romania e la Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7 dell'atto di adesione stabilisce che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento vanno adeguate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri della Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono quindi essere adeguate per coprire le importazioni nei due nuovi Stati membri. Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune per le importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.[1] (2) Per evitare che l'allargamento della Comunità produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nel modificare i quantitativi è opportuno utilizzare un metodo di adeguamento dei nuovi livelli dei contingenti che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Gli anni dal 2003 al 2005 sono stati scelti come i più significativi, poiché i relativi dati sono le informazioni disponibili più recenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dei due nuovi Stati membri. (3) Pertanto, occorre modificare gli allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 per indicare i livelli dei contingenti applicabili a partire dal 1° gennaio 2007, data dell'allargamento. (4) Tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere adeguate per essere applicate alle importazioni nei nuovi Stati membri. Le sigle dei nuovi Stati membri devono quindi essere inserite nell'allegato III. (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato: 1. All'articolo 2, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: “9. L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiranno alla Comunità europea il 1º gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1º gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1º gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1º gennaio 2007. Le licenze sono comunicate alla Commissione." 2. All'articolo 5, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: "L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1º gennaio 2007, da uno dei due nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1º gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette." 3. Nell'allegato III il secondo trattino dell'articolo 28, paragrafo 6 è sostituito dal seguente: - "due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue: - AT = Austria - BG = Bulgaria - BL = Benelux - CY = Cipro - CZ = Repubblica ceca - DE = Repubblica federale di Germania - DK = Danimarca - EE = Estonia - GR = Grecia - ES = Spagna - FI = Finlandia - FR = Francia - GB = Regno Unito - HU = Ungheria - IE = Irlanda - IT = Italia - LT = Lituania - LV = Lettonia - MT = Malta - PL = Polonia - PT = Portogallo - RO = Romania - SE = Svezia - SI = Slovenia - SK = Slovacchia" 4. L'allegato V è sostituito dal testo riportato nella parte A dell'allegato del presente regolamento. 5. La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nella parte B dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO PARTE A L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente: “ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI Applicabili per il 2007 (La designazione completa delle merci figura nell'allegato I) | Limiti quantitativi comunitari | Paese terzo | Categoria | Unità | 2007 | BIELORUSSIA | GRUPPO IA | 1 | Tonnellate | 1 586 | 2 | Tonnellate | 6 643 | 3 | Tonnellate | 242 | GRUPPO IB | 4 | 1 000 pezzi | 1 839 | 5 | 1 000 pezzi | 1 105 | 6 | 1 000 pezzi | 1 705 | 7 | 1 000 pezzi | 1 377 | 8 | 1 000 pezzi | 1 160 | GRUPPO IIA | 9 | Tonnellate | 363 | 20 | Tonnellate | 329 | 22 | Tonnellate | 524 | 23 | Tonnellate | 255 | 39 | Tonnellate | 241 | GRUPPO IIB | 12 | 1 000 paia | 5 959 | 13 | 1 000 pezzi | 2 651 | 15 | 1 000 pezzi | 1 726 | 16 | 1 000 pezzi | 186 | 21 | 1 000 pezzi | 930 | 24 | 1 000 pezzi | 844 | 26/27 | 1 000 pezzi | 1 117 | 29 | 1 000 pezzi | 468 | 73 | 1 000 pezzi | 329 | 83 | Tonnellate | 184 | GRUPPO IIIA | 33 | Tonnellate | 387 | 36 | Tonnellate | 1 312 | 37 | Tonnellate | 463 | 50 | Tonnellate | 207 | GRUPPO IIIB | 67 | Tonnellate | 359 | 74 | 1 000 pezzi | 377 | 90 | Tonnellate | 208 | GRUPPO IV | 115 | Tonnellate | 268 | 117 | Tonnellate | 2 312 | 118 | Tonnellate | 471 | CINA | GRUPPO IA | 2 (compreso 2a) | Tonnellate | 70 636 | GRUPPO IB | 4[2] | 1 000 pezzi | 595 624 | 5 | 1 000 pezzi | 220 054 | 6 | 1 000 pezzi | 388 528 | 7 | 1 000 pezzi | 90 829 | GRUPPO IIA | 20 | Tonnellate | 18 518 | 39 | Tonnellate | 14 862 | GRUPPO IIB | 26 | 1 000 pezzi | 29 736 | 31 | 1 000 pezzi | 250 209 | GRUPPO IV | 115 | Tonnellate | 5 347 | Appendice A dell’allegato V Categoria | Paese terzo | Osservazioni | 4 | Cina | Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5% dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm". | “ PARTE B La tabella dell’allegato VII è sostituita dalla seguente: “TABELLA LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE NEL QUADRO DEL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO (La designazione completa delle merci figura nell'allegato I) | Limiti quantitativi comunitari | Paese terzo | Categoria | Unità | 2007 | BIELORUSSIA | GRUPPO IB | 4 | 1 000 pezzi | 5 796 | 5 | 1 000 pezzi | 8 079 | 6 | 1 000 pezzi | 10 775 | 7 | 1 000 pezzi | 8 088 | 8 | 1 000 pezzi | 2 754 | GRUPPO IIB | 12 | 1 000 paia | 5 445 | 13 | 1 000 pezzi | 853 | 15 | 1 000 pezzi | 4 723 | 16 | 1 000 pezzi | 962 | 21 | 1 000 pezzi | 3 142 | 24 | 1 000 pezzi | 809 | 26/27 | 1 000 pezzi | 3 938 | 29 | 1 000 pezzi | 1 596 | 73 | 1 000 pezzi | 6 119 | 83 | Tonnellate | 813 | GRUPPO IIIB | 74 | 1 000 pezzi | 1 067 | CINA | GRUPPO IB | 4 | 1 000 pezzi | 450 | 5 | 1 000 pezzi | 977 | 6 | 1 000 pezzi | 3 589 | 7 | 1 000 pezzi | 970 | GRUPPO IIB | 26 | 1 000 pezzi | 1 707 | 31 | 1 000 pezzi | 13 681 | " [1] GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.01.2006, pag. 8). [2] Cfr. appendice A.