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Document 52006PC0656

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

/* COM/2006/0656 def. */

52006PC0656

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale /* COM/2006/0656 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 31.10.2006

COM(2006) 656 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il patto di stabilità per l’Europa sudorientale (PS) è un quadro politico regionale istituito dalla comunità internazionale il 10 giugno 1999 a Colonia per sostenere gli sforzi dei paesi della regione verso la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la prosperità economica al fine di conseguire la stabilità per l’intera regione. Il paragrafo 13 del documento approvato a Colonia recita che il patto di stabilità avrà un coordinatore speciale, nominato dall'Unione europea previa consultazione con il presidente in carica dell'OSCE ed altri partecipanti, nonché previa approvazione del presidente in carica dell'OSCE.

A norma del regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all’Ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia Erzegovina (OHR) e al patto di stabilità per l’Europa sudorientale (PS), il Consiglio, su proposta della Commissione, nomina il coordinatore speciale del patto di stabilità su base annua.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti, anteriormente al 31 dicembre 2006, una decisione relativa alla nomina di detto coordinatore speciale, che si applicherà dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

La Commissione, consultati il presidente in carica dell’OSCE e altri partecipanti al patto di stabilità, propone che il Consiglio riconfermi il dott. Erhard Busek quale coordinatore speciale del patto di stabilità. Il mandato del coordinatore speciale deriva da quello definito nella decisione (CE) n. 2005/912 del Consiglio, del 12 dicembre 2005, relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale per il 2006. In base alle conclusioni del Tavolo Regionale del Patto di stabilità, che il 30 maggio 2006 a Belgrado ha approvato un piano di transizione verso la partecipazione regionale e conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 2006, il mandato darà particolare rilievo alla concordata transizione verso la partecipazione regionale e al necessario collegamento con il processo di cooperazione nell’Europa sudorientale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all’Ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) e al patto di stabilità per l’Europa sudorientale (PS)[1], in particolare l’articolo 1 bis,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 10 giugno 1999 i ministri degli esteri degli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, insieme ad altri partecipanti al patto di stabilità per l’Europa sudorientale, hanno deciso di istituire un patto di stabilità per l’Europa sudorientale, in seguito denominato "patto di stabilità".

(2) L’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio prevede la nomina su base annua del coordinatore speciale del patto di stabilità.

(3) È necessario stabilire, insieme alla nomina, il mandato del coordinatore speciale. L’esperienza ha dimostrato l’idoneità del mandato definito nella decisione (CE) n. 2005/912, del 12 dicembre 2005, relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale per il 2006[3]. In base alle conclusioni del Tavolo Regionale del Patto di stabilità, che il 30 maggio 2006 a Belgrado ha approvato un piano di transizione verso la partecipazione regionale e conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 2006, il mandato darà particolare rilievo ai requisiti della transizione.

(4) Occorre stabilire chiaramente le competenze e fornire indicazioni precise in materia di coordinamento e di relazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il dott. Erhard Busek è nominato coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale.

Articolo 2

Il coordinatore speciale esercita le funzioni di cui al punto 13 del documento sul patto di stabilità del 10 giugno 1999.

Articolo 3

Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 2, il mandato del coordinatore speciale consisterà nel:

(a) promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all'interno dei singoli paesi e tra un paese e l'altro, laddove il patto dimostri di apportare un valore aggiunto;

(b) presiedere il tavolo regionale dell'Europa sudorientale;

(c) mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di accrescere la partecipazione regionale;

(d) cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell'Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell'Unione europea nel patto conformemente ai punti 18, 19 e 20 del documento relativo a tale patto e di assicurare una complementarità tra l'azione del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione;

(e) riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell'Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;

(f) operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto di stabilità, di azioni prioritarie per il patto da realizzare nel corso del 2007, adeguando i metodi di lavoro e la struttura del patto ai requisiti della transizione verso la partecipazione regionale e garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse;

(g) agevolare l’attuazione della transizione verso la partecipazione regionale conformemente alle conclusioni del Tavolo Regionale del 30 maggio 2006 e a tal fine collaborare strettamente con il Processo di cooperazione nell’Europa sudorientale e con il suo Segretario generale designato; particolare attenzione sarà accordata all’istituzione del Consiglio di cooperazione regionale e di un segretariato regionale nonché alla razionalizzazione delle varie task force e delle iniziative del Patto di stabilità.

Articolo 4

Il coordinatore speciale conclude una convenzione finanziaria con la Commissione.

Articolo 5

Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentate per la PESC, della presidenza del Consiglio e della Commissione, segnatamente nell’ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentati speciali dell’Unione europea nonché con l’ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l’amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

Articolo 6

Il coordinatore speciale riferisce, a seconda dei casi, al Consiglio e alla Commissione. Egli continua ad informare regolarmente il Parlamento europeo riguardo alle sue attività.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2098/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 1).

[2] GU C […] del […], pag. […]

[3] GU L 331 del 17.12.2005, pag. 32.

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