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Document 52006PC0556
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the identification of controls, tell-tales and indicators for two- or three-wheel motor vehicles (Codified version)
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata)
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata)
/* COM/2006/0556 def. - COD 2006/0175 */
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) /* COM/2006/0556 def. - COD 2006/0175 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.9.2006 COM(2006) 556 definitivo 2006/0175 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 93/29/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata. ê 93/29/CEE (adattato) 2006/0175 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 95 Õ, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: ê (1) La direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote[7] è stata modificata in modo sostanziale[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. ê 2000/74/CE considerando 1 (adattato) (2) Ö La direttiva 93/29/CEE stabilisce prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per quanto riguarda l'identificazione di comandi, spie e indicatori ed è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, riguardante l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e recante abrogazione della direttiva 92/61/CEE del Consiglio[9]. Dette prescrizioni tecniche mirano al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire, per ciascun tipo di veicolo, l’applicazione della procedura comunitaria di omologazione prevista dalla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva. Õ ê 93/29/CEE considerando 6 (adattato) (3) Per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, risulta necessario stabilire Ö l’equivalenza Õ fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 60 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU). ê (4) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B, ê 93/29/CEE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: ê 93/29/CEE (adattato) Articolo 1 La presente direttiva riguarda l'identificazione di comandi, spie e indicatori di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. Articolo 2 La procedura per la concessione dell'omologazione CE relativamente all'identificazione di comandi, spie e indicatori per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 2002/24/CE rispettivamente ai capi II e III. Articolo 3 1. In conformità dell'articolo 11 della direttiva 2002/24/CE, si riconosce l'equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 60 dell'ECE/ONU (doc. E/ECE/TRANS/505 Add. 59). 2. Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione CE accettano le omologazioni rilasciate in conformità del regolamento Ö dell’ECE/ONU di cui al paragrafo 1 Õ nonché i marchi di omologazione in luogo delle omologazioni corrispondenti rilasciate in conformità della presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva può essere modificata conformemente Ö alla procedura di cui all' Õ articolo 13 paragrafo 3 Õ della direttiva [70/156/CEE del Consiglio][10] al fine di: Ö a) Õ tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell'ECE/ONU di cui all'articolo 3; Ö b) Õ adeguare gli Ö allegati I e II Õ al progresso tecnico. Articolo 5 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle Ö principali Õ disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ê Articolo 6 La direttiva 93/29/CEE, modificata dalle direttiva di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione e di applicazione delle direttive indicate all’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato IV. Articolo 7 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione Europea . Essa si applica a decorrere dal […]. ê 93/29/CEE art. 6 Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] ê 93/29/CEE ALLEGATO I PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A DUE O TRE RUOTE PER QUANTO CONCERNE L'IDENTIFICAZIONE DI COMANDI, SPIE E INDICATORI 1. DEFINIZIONI Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1.1. “comando”: qualsiasi parte del veicolo o elemento direttamente azionato dal conducente che provoca un cambiamento di stato o una modifica di funzionamento del veicolo o di una delle sue parti; 1.2. “spia”: un segnale che indica la messa in funzione di un dispositivo, un funzionamento o uno stato sospetto o difettoso, oppure il mancato funzionamento; 1.3. “indicatore”: un dispositivo che fornisce un'informazione sul buon funzionamento o sulla situazione di un sistema o di una parte di esso, per esempio il livello di un fluido; 1.4. “simbolo”: un'immagine grafica che permette di identificare un comando, una spia o un indicatore. 2. PRESCRIZIONI 2.1. Identificazione I comandi, le spie e gli indicatori di cui al punto 2.1.5, montati sul veicolo, devono essere identificati in conformità delle disposizioni seguenti. ê 2000/74/CE art. 1 e allegato, punto I, 1) 2.1.1. I simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo. ê 93/29/CEE è1 2000/74/CE art. 1 e allegato, punto I, 2) 2.1.2. Il simbolo deve essere posto sul comando o sulla spia del comando da identificare o in loro immediata prossimità. In caso di impossibilità, il simbolo e il comando o la spia devono essere collegati con un tratto continuo il più breve possibile. 2.1.3. I proiettori abbaglianti sono rappresentati da raggi luminosi paralleli orizzontali e quelli anabbaglianti da raggi luminosi paralleli inclinati verso il basso. 2.1.4. I seguenti colori, qualora utilizzati sulle spie ottiche, devono avere il seguente significato: - rosso: | pericolo; | - giallo ambra: | prudenza; | - verde: | sicurezza. | Il colore blu deve essere riservato esclusivamente alle spie dei fari abbaglianti. 2.1.5. Designazione e identificazione dei simboli [pic] Figura 1 Comando dei proiettori — Proiettori abbaglianti Colore della spia: blu [pic] Figura 2 Comando dei proiettori — Proiettori anabbaglianti Colore della spia: verde [pic] Figura 3 Indicatori di direzione è1 Nota: Se le spie degli indicatori di direzione a destra e a sinistra sono separate, anche le due frecce possono essere utilizzate separatamente ç Colore della spia: verde [pic] Figura 4 Segnale di emergenza Due possibilità: - simbolo di identificazione raffigurato a lato colore della spia: rosso; oppure funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione (due frecce della figura 3) [pic] Figura 5 Dispositivo di avviamento manuale Colore della spia: giallo ambra [pic] Figura 6 Dispositivo di segnalazione acustica [pic] Figura 7 Livello del carburante Colore della spia: giallo ambra [pic] Figura 8 Temperatura liquido di raffreddamento del motore Colore della spia: rosso [pic] Figura 9 Carica della batteria Colore della spia: rosso [pic] Figura 10 Olio motore Colore della spia: rosso [pic] Figura 11 Proiettore fendinebbia anteriore ( 3 ) Colore della spia: verde ê 2000/74/CE art. 1 e allegato, punto I, 2 [pic] Figure 12 Luce posteriore per nebbia( 3 ) Colore della spia: giallo ê 93/29/CEE è1 2000/74/CE art. 1 e allegato, punto I, 2) [pic] è1 Figura 13 Comando di accensione o di arresto del motore in posizione “fuori servizio” ç [pic] è1 Figura 14 Comando di accensione o di arresto del motore in posizione “in servizio” ç ê 2000/74/CE art. 1 e allegato, punto I, 2) [pic] Figura 15 Interruttore di illuminazione Colore della spia: verde ê 93/29/CEE è1 2000/74/CE art. 1 e allegato, punto I, 2 [pic] è1 Figura 16 Luci di posizione (laterali) (se il comando non è separato, può essere identificato con il simbolo della figura 15) Colore della spia: verde ç [pic] Figura è 1 17 ç Indicatore del punto neutro Colore della spia: verde [pic] Figura è 1 18 ç Avviatore elettrico Note: ê 2000/74/CE art. 1 e allegato, punto I, 2) (1) Le superfici interne al riquadro possono essere di colore uniforme. ê 93/29/CEE (2) La parte scura di questo simbolo può essere sostituita dalla sua sagoma; in questo caso la parte che figura in bianco nel disegno deve essere interamente di colore scuro. (3) Se per il proiettore fendinebbia anteriore e la luce posteriore per nebbia si utilizza un unico comando, il simbolo deve essere quello definito “proiettore fendinebbia anteriore”. _________ Appendice Costruzione del modello di base dei simboli di cui al punto 2.1.5. [pic] Figura 1 Modello di base Il modello di base comprende: 1. un quadrato fondamentale di 50 mm di lato; questa misura “a” è uguale alla dimensione nominale dell'originale; 2. un cerchio fondamentale di 56 mm di diametro, avente approssimativamente la stessa superficie del quadrato fondamentale (1); 3. un secondo cerchio di 50 mm di diametro iscritto nel quadrato fondamentale (1); 4. un secondo quadrato i cui vertici si trovano sul cerchio fondamentale (2) e i cui lati sono paralleli ai lati del quadrato fondamentale (1); 5. e 6. due rettangoli aventi la stessa superficie del quadrato fondamentale (1); essi sono perpendicolari tra loro e ciascuno di essi interseca in modo simmetrico i lati opposti del quadrato fondamentale; 7. un terzo quadrato i cui lati, inclinati di 45°, passano per i punti di intersezione del quadrato fondamentale (1) con il cerchio fondamentale (2) e forniscono le massime dimensioni orizzontali e verticali del modello di base; 8. un ottagono irregolare, formato dalle linee inclinate di 30° rispetto ai lati del quadrato (7). Il modello di base è costruito su un reticolo con un passo di 12,5 mm che coincide con il quadrato fondamentale (1). ___________ ALLEGATO II ê 2000/74/CE art. 1 e allegato, punto II (adattato) Appendice 1 Scheda informativa concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote (da unire alla domanda di omologazione qualora questa sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione CE del veicolo) Numero d’ordine (attribuito dal richiedente): La domanda di omologazione CE concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all’allegato II della direttiva Ö 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, parte 1, punto A Õ: - 0.1 - 0.2 - da 0.4 a 0.6 - 9.2.1. ê 93/29/CEE Appendice 2 [pic] _______ é ALLEGATO III Parte A Direttiva abrogata e sue modificazione successiva(di cui all’articolo 6) Direttiva 93/29/CEE del Consiglio | (GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1) | Direttiva 2000/74/CE della Commissione | (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 24) | Parte B Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale(di cui all’articolo 6) Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione | 93/29/CEE | 14 dicembre 1994 | 14 giugno 1995(*) | 2000/74/CE | 31 dicembre 2001 | 1°gennaio 2002(**) | (*) In forza dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 93/29/CE: “A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda l'identificazione di comandi, spie e indicatori, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva. ” Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 14 dicembre 1994; si veda l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma della direttiva 93/29/CEE. (**) In forza dell’articolo 2 della direttiva 2000/74/CE: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri non possono: - negare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, - negare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate. 2. A decorrere dal 1° luglio 2002, gli Stati membri devono negare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.” _________ ALLEGATO IV Tavola di concordanza Direttiva 93/29/CEE | Presente direttiva | Articoli 1 e 2 Articolo 3, paragrafo 1, Articolo 3 paragrafo 2 Articolo 4, alinea Articolo 4, primo trattino Articolo 4, secondo trattino Articolo 5, paragrafo 1, Articolo 5 paragrafo 2 __ Articolo 6 Allegati I et II __ __ __ | Articoli 1 e 2 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 4, alinea Articolo 4, lettera a) Articolo 4, lettera b) __ __ Articolo 5 Articoli 6 e 7 Articolo 8 Allegati I et II Allegato III Allegato IV | _________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Vedi allegato 3, Parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato III, Parte A, della presente proposta. [5] GU L […] del […], pag. […]. [6] GU L […] del […], pag. […]. [7] GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/74/CE della Commissione (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 24). [8] V. allegato III, Parte A. [9] GU L 124 del 9.5.2002, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17). [10] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. CE : Certificato di omologazione CE concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicoloa motore a due o tre ruote Numero di omologazione CE :…………........................... L’omologazione CE è concessa/rifiutata (1).