This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52006PC0554
Proposal for a Council Regulation fixing for 2007 and 2008 the fishing opportunities for Community fishing vessels for certain deep-sea fish stocks
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde
/* COM/2006/0554 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde /* COM/2006/0554 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.9.2006 COM(2006) 554 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta Per stock di acque profonde o pelagici si intendono gli stock di pesci catturati in acque situate al di là dei principali fondali della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine. Queste specie hanno una crescita lenta e sono molto vulnerabili se sottoposte ad uno sfruttamento eccessivo. Per il 2005 e il 2006 le possibilità di pesca per determinati stock di acque profonde sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) fornisce, ogni due anni, un parere scientifico sugli stock di acque profonde. L’ultimo parere è stato pubblicato nel giugno 2006 e costituisce la base per la proposta relativa al totale delle catture ammesse (TAC) per il biennio 2007-2008. In esso si afferma che la cattura di specie pelagiche altamente sfruttate avviene secondo modalità non sostenibili, per cui il CIEM ha raccomandato di ridurre immediatamente l’attività di pesca nelle zone di acque profonde, a meno che non venga dimostrato che questo tipo di pesca avviene in condizioni sostenibili. Attualmente non vi sono tipi di pesca in acque profonde che soddisfino tale criterio. Secondo il CIEM le misure di conservazione più idonee per tali specie sono la limitazione e la riduzione dello sforzo di pesca. La restrizione delle catture attraverso un regime di contingenti di pesca viene considerata un’utile misura di conservazione complementare. La Commissione sta attualmente preparando una revisione del regime di gestione dello sforzo di pesca per le specie di acque profonde e nel corso del 2006 presenterà una proposta separata relativa alla gestione del futuro sforzo di pesca. L’oggetto della presente proposta si limita quindi alla fissazione dei TAC. La presente proposta è diretta a stabilire possibilità di pesca per gli stock di acque profonde conformi al parere scientifico fornito dal CIEM. | Contesto generale Per il 2005 e il 2006 le possibilità di pesca per le specie di acque profonde sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. Vista l’urgente necessità di conservazione di queste specie, è opportuno applicare le misure suddette a titolo unilaterale e continuare ad adoperarsi per il raggiungimento di un accordo con gli altri paesi interessati in merito a misure armonizzate nell’ambito della competente organizzazione di pesca regionale (NEAFC, Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale). La fissazione e la ripartizione delle opportunità di pesca rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Gli obblighi della Comunità relativi allo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili trovano il loro fondamento giuridico nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002. Le opportunità di pesca dovrebbero essere conformi agli accordi internazionali su una gestione prudente e un’utilizzazione sostenibile delle risorse ittiche, in particolare all’accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nel settore della proposta non vige alcuna disposizione. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Le misure proposte sono state elaborate in funzione degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Il Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord (NSRAC), il Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali (NWWRAC), nonché i soggetti che saranno rappresentati nel Consiglio consultivo regionale per le acque sud-occidentali (SWWRAC), ancora in fase di formazione, sono stati tutti informati dei principali elementi della presente proposta. Inoltre, gli Stati membri interessati sono stati informati nel corso delle diverse riunioni del gruppo di lavoro interno del Consiglio. | Ricorso al parere di esperti | Settori scientifici/di competenza interessati La Comunità ha richiesto un parere scientifico in merito allo stato di importanti stock ittici al Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). | Principali organizzazioni/esperti consultati Gli organismi scientifici consultati sono il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati | Attualmente non si dispone di dati sufficienti a dimostrare la sostenibilità della pesca per tutti gli stock oggetto della presente proposta. Il CIEM ritiene che sia opportuno, nella maggior parte dei casi, ridurre le possibilità di pesca fino a quando ne sia nuovamente dimostrata la sostenibilità. La presente proposta intende seguire tale parere ma, al fine di mitigarne l’impatto socio-economico, le riduzioni necessarie saranno ripartite nell’arco di un triennio. Dati la vulnerabilità delle specie di acque profonde allo sfruttamento eccessivo e i relativi tempi lunghi di ricostituzione, la Commissione ritiene che una riduzione dei TAC più graduale di quella proposta comporterebbe un rischio inaccettabile di danno, nel lungo termine, all’ecosistema delle acque profonde. Dove è possibile raggiungere in meno di tre anni, senza superare riduzioni annuali del 33 %, i livelli di sfruttamento corrispondenti al parere scientifico espresso, i TAC proposti sono stati fissati di conseguenza. Si è tenuto conto inoltre delle caratteristiche miste di molte zone di pesca in acque profonde. Quando il parere del CIEM propone una riduzione importante per uno stock catturato nell’ambito di attività di pesca multispecifiche e una riduzione meno drastica nel caso di un altro stock, il TAC viene fissato sulla base dello stock più a rischio. Vengono mantenuti i contingenti esistenti di entità limitata e comprensivi delle inevitabili catture accessorie in modo da evitare di creare un obbligo di rigetto in mare. I TAC proposti vengono calcolati utilizzando le catture dichiarate nel 2005. Nella maggior parte dei casi, sono stati utilizzati i dati ufficiali relativi alle catture. Tuttavia, nei casi in cui il CIEM riferisce di catture comunitarie notevolmente più elevate di quelle indicate dalle cifre ufficiali, si sono utilizzate come base di riferimento le cifre del CIEM. Questo perché, da un lato, tali cifre sono probabilmente più realistiche e, dall’altro, perché l’uso delle cifre ufficiali più basse finirebbe per premiare la mancata comunicazione di tutte le catture. Secondo il parere scientifico non dovrebbe essere consentita la pesca del pesce specchio in nessuna delle zone TAC. La zona di protezione del pesce specchio, introdotta con il regolamento (CE) n. 2270/2004 nelle divisioni CIEM VI e VII, è comunque mantenuta, dato lo stato di depauperamento degli stock intorno alle montagne sottomarine nelle zone suddette e data la continua disponibilità di contingenti al di fuori delle zone chiuse. | Valutazione dell’impatto La proposta ridurrà notevolmente le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde. Anche se gli sbarchi di specie di acque profonde rappresentano solo una piccola parte del valore economico degli sbarchi totali della Comunità, la perdita di possibilità di pesca causerà inevitabilmente delle difficoltà finanziarie alle flotte interessate. Ciononostante, la proposta deve essere vista nell’ambito di un’impostazione di lungo termine diretta a riportare gradualmente i volumi di pesca a livelli sostenibili e finalizzata a garantire, nel lungo termine, la solidità dell’industria della pesca nonché a proteggere l’ecosistema delle acque profonde. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte La proposta è diretta a offrire possibilità di pesca ai pescherecci comunitari per determinate specie ittiche di acque profonde, nel biennio 2007 e 2008, conformemente al parere scientifico. | Base giuridica La base giuridica della presente proposta è il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l’articolo 20. | Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. | La proposta si basa sull’articolo 20 del regolamento 2371/2002, in virtù del quale il Consiglio decide in merito ai limiti delle catture e/o dello sforzo di pesca e sulla ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri. | Scelta degli strumenti | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo. La presente proposta sostituisce un regolamento già esistente. | INCIDENZA SUL BILANCIO | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Esposizione dettagliata della proposta La proposta stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. Nell’allegato sono indicati i TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri. Il nuovo parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) afferma che la cattura di specie pelagiche altamente sfruttate avviene secondo modalità non sostenibili e raccomanda quindi di procedere a riduzioni immediate della pesca nelle zone di acque profonde, a meno che non si dimostri che essa avviene in condizioni sostenibili. Attualmente non vi sono tipi di pesca alturiera che soddisfino tale criterio. Secondo il CIEM le misure di conservazione più idonee per tali specie sono la limitazione e la riduzione dello sforzo di pesca. La restrizione delle catture attraverso un regime di contingenti di pesca è considerata un utile passo ulteriore nell’applicazione di misure di conservazione. La Commissione sta attualmente preparando una revisione del regime di gestione dello sforzo di pesca per le specie pelagiche e, nel corso del 2006, presenterà una proposta separata relativa alla gestione del futuro sforzo di pesca. L’oggetto della presente proposta si limita quindi alla fissazione dei TAC. Scopo della presente proposta è stabilire le possibilità di pesca tenendo conto dei pareri scientifici. | 1. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[1], in particolare l’articolo 20, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca tenendo conto, fra l’altro, dei pareri scientifici disponibili. (2) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti. (3) Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono catturati in condizioni non sostenibili ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità. (4) Il CIEM ha inoltre avvertito che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Nel suddetto parere si rileva altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella zona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette. (5) Al fine di garantire un’efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca. (6) In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[2], è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite. (7) Le misure previste dal presente regolamento devono essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale[3], e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale[4]. (8) L’utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 del Consiglio, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[5], al regolamento (CE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca[6], al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[7], al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali[8], al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[9], al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[10], e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98[11]. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca annuali di stock di specie pelagiche per i pescherecci comunitari in alcune zone delle acque comunitarie e in determinate acque non comunitarie soggette a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l’utilizzo di tali possibilità di pesca. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, per “permesso di pesca per acque profonde” si intende il permesso di pesca di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002 . 2. Le definizioni delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95. Articolo 3 Fissazione delle possibilità di pesca Le possibilità di pesca di stock delle specie pelagiche per i pescherecci comunitari sono fissate nell’allegato. Articolo 4 Ripartizione tra gli Stati membri La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica: a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4, e 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi trattenuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) i quantitativi detratti a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Articolo 5 Flessibilità dei contingenti Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici. Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente. Il disposto del primo comma non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte nell’ambito del regolamento (CE) n. 850/98, le quali non vengono imputate al contingente. Articolo 7 Pesce specchio atlantico 1. Le zone di protezione del pesce specchio atlantico sono le seguenti: a) la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti: 57° 00’ N, 11° 00’ O 57° 00’ N, 8° 30’ O 55° 00’ N, 8° 30’ O 55° 00’ N, 11° 00’ O 57° 00’ N, 11° 00’ O b) la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti: 55º 30’ N, 15º 49’ O 53º 30’ N, 14º 11’ O 50º 30’ N, 14º 11’ O 50º 30’ N, 15º 49’ O c) la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti: 55º 00’ N, 13º 51’ O 55º 00’ N, 10º 37’ O 54º 15’ N, 10º 37’ O 53º 30’ N, 11º 50’ O 53º 30’ N, 13º 51’ O Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromiche e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84. 2. Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca, che dispongono di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1. 3. Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di un’uscita in mare, a meno che: - (a) tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, - (b) la velocità media durante il transito non sia inferiore a 8 nodi. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Parte 1 Definizione di specie e gruppi di specie All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali pelagici figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento. Nome comune | Nome scientifico | Pesce sciabola nero | Aphanopus carbo | Berici | Beryx spp. | Brosmio | Brosme brosme | Granatiere | Coryphaenoides rupestris | Pesce specchio atlantico | Hoplostethus atlanticus | Molva azzurra | Molva dypterigia | Musdee | Phycis blennoides | Occhialone | Pagellus bogaraveo | I riferimenti a “squali pelagici” devono intendersi come riferimenti agli squali che figurano nel seguente elenco di specie: Centroscimno ( Centroscymnus coelolepis ), Sagrì ( Centrophorus squamosus ), Deania ( Deania calceus ), Zigrino ( Dalatias licha ), Pesce diavolo maggiore ( Etmopterus princeps ), Sagrì nero ( Etmopterus spinax ), Spinarolo nero ( Centroscyllium fabricii ), Centroforo ( Centrophorus granulosus ), Boccanera ( Galeus melastomus ), Gattuccio islandese ( Galeus murinus ), Gattuccio ( Apristuris spp .) Parte 2 Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nel le zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo) Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone CIEM salvo se altrimenti specificato. Specie: | Squali pelagici | Zona: | V, VI, VII, VIII, IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 53 | 26 | Spagna | 250 | 123 | Estonia | 3 | 2 | Francia | 906 | 445 | Irlanda | 146 | 72 | Lituania | 3 | 2 | Polonia | 3 | 2 | Portogallo | 341 | 168 | Regno Unito | 502 | 247 | CE | 2 207 | 1 087 | Specie: | Squali pelagici | Zona: | X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Anno | 2007 | 2008 | Portogallo | 20 | 20 | CE | 20 | 20 | Specie: | Squali pelagici e Deania histricosa e Deania profondorum | Zona: | XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 69 | 34 | Francia | 22 | 11 | Irlanda | 4 | 2 | Regno Unito | 4 | 2 | CE | 99 | 49 | Specie: | Pesce sciabola nero Aphanopus carbo | Zona: | I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 5 | 5 | Francia | 5 | 5 | Regno Unito | 5 | 5 | CE | 15 | 15 | Specie: | Pesce sciabola nero Aphanopus carbo | Zona: | V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 23 | 11 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Spagna | 113 | 56 | Estonia | 11 | 5 | Francia | 1 595 | 784 | Irlanda | 57 | 28 | Lettonia | 74 | 36 | Lituania | 1 | 1 | Polonia | 1 | 1 | Regno Unito | 113 | 56 | Altri (1) | 6 | 3 | CE | 1 994 | 982 | Specie: | Pesce sciabola nero Aphanopus carbo | Zona: | VIII, IX, X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 8 | 8 | Francia | 21 | 21 | Portogallo | 2 670 | 2 670 | CE | 2 700 | 2 700 | Specie: | Pesce sciabola nero Aphanopus carbo | Zona: | COPACE 34.1.2. (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Anno | 2007 | 2008 | Portogallo | 3 200 | 3 200 | CE | 3 200 | 3 200 | Specie: | Berici | Zona: | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Beryx spp. | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 68 | 68 | Francia | 18 | 18 | Irlanda | 9 | 9 | Portogallo | 196 | 196 | Regno Unito | 9 | 9 | CE | 300 | 300 | Specie: | Brosmio | Zona: | I, II, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Brosme brosme | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 5 | 5 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Francia | 5 | 5 | Regno Unito | 5 | 5 | Altri (1) | 3 | 3 | CE | 18 | 18 | Specie: | Brosmio | Zona: | III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Brosme brosme | Anno | 2007 | 2008 | Danimarca | 8 | 8 | Svezia | 4 | 4 | Germania | 4 | 4 | CE | 15 | 15 | Specie: | Brosmio | Zona: | IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Brosme brosme | Anno | 2007 | 2008 | Danimarca | 41 | 41 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Germania | 12 | 12 | Francia | 28 | 28 | Svezia | 4 | 4 | Regno Unito | 61 | 61 | Altri (1) | 4 | 4 | CE | 150 | 150 | Specie: | Brosmio | Zona: | V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Brosme brosme | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 4 | 4 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Spagna | 16 | 16 | Francia | 184 | 184 | Irlanda | 18 | 18 | Regno Unito | 89 | 89 | Altri (1) | 4 | 4 | CE | 315 | 315 | Specie: | Granatiere | Zona: | I, II, IV, Va (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Coryphaenoides rupestris | Anno | 2007 | 2008 | Danimarca | 1 | 1 | Germania | 1 | 1 | Francia | 10 | 10 | Regno Unito | 1 | 1 | CE | 13 | 13 | Specie: | Granatiere | Zona: | III | Coryphaenoides rupestris | Anno | 2007 | 2008 | Danimarca | 946 | 946 | Germania | 5 | 5 | Svezia | 49 | 49 | CE | 1 000 | 1 000 | Specie: | Granatiere | Zona: | Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Coryphaenoides rupestris | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 9 | 9 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Estonia | 67 | 67 | Spagna | 74 | 74 | Francia | 3 789 | 3 789 | Irlanda | 299 | 299 | Lituania | 87 | 87 | Polonia | 44 | 44 | Regno Unito | 222 | 222 | Altri (1) | 9 | 9 | CE | 4 600 | 4 600 | Specie: | Granatiere | Zona: | VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) e V (acque della Groenlandia) | Coryphaenoides rupestris | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 20 | 10 | Spagna | 2 238 | 1 060 | Francia | 103 | 49 | Irlanda | 4 | 2 | Regno Unito | 9 | 4 | Lettonia | 36 | 17 | Lituania | 4 | 2 | Polonia | 700 | 332 | CE | 3 116 | 1 476 | Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | VI (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Hoplostethus atlanticus | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 5 | 3 | Francia | 30 | 15 | Irlanda | 5 | 3 | Regno Unito | 5 | 3 | CE | 45 | 22 | Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Hoplostethus atlanticus | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 1 | 1 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Francia | 131 | 64 | Irlanda | 39 | 19 | Regno Unito | 1 | 1 | Altri (1) | 1 | 1 | CE | 174 | 86 | Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Hoplostethus atlanticus | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 4 | 2 | Francia | 21 | 10 | Irlanda | 5 | 3 | Portogallo | 6 | 3 | Regno Unito | 4 | 2 | CE | 40 | 20 | Specie: | Molva azzurra | Zona: | II, IV, V (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Molva dypterygia | Anno | 2007 | 2008 | Danimarca | 1 | 1 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Germania | 1 | 1 | Francia | 9 | 3 | Irlanda | 1 | 1 | Regno Unito | 5 | 2 | Altri (1) | 1 | 1 | CE | 18 | 9 | Specie: | Molva azzurra | Zona: | III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Molva dypterygia | Anno | 2007 | 2008 | Danimarca | 4 | 4 | Germania | 2 | 2 | Svezia | 4 | 4 | CE | 10 | 10 | Specie: | Molva azzurra | Zona: | VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Molva dypterygia | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 22 | 11 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Estonia | 3 | 2 | Spagna | 68 | 34 | Francia | 1 552 | 765 | Irlanda | 6 | 3 | Lituania | 1 | 1 | Polonia | 1 | 0 | Regno Unito | 395 | 195 | Altri (1) | 6 | 3 | CE | 2 054 | 1 012 | Specie: | Occhialone | Zona: | VI, VII, VIII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Pagellus bogaraveo | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 176 | 176 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Francia | 9 | 9 | Irlanda | 6 | 6 | Regno Unito | 22 | 22 | Altri (1) | 6 | 6 | CE | 220 | 220 | Specie: | Occhialone | Zona: | IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Pagellus bogaraveo | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 338 | 338 | Portogallo | 92 | 92 | CE | 430 | 430 | Specie: | Occhialone | Zona: | X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Pagellus bogaraveo | Anno | 2007 | 2008 | Spagna (1) | 10 | 10 | (1) Fino al 10 % dei contingenti 2008 può essere pescato nel dicembre 2007 | Portogallo (1) | 1 116 | 1 116 | Regno Unito (1) | 10 | 10 | CE | 1 136 | 1 136 | Specie: | Musdee | Zona: | I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Phycis blennoides | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 4 | 4 | Francia | 4 | 4 | Regno Unito | 7 | 7 | CE | 15 | 15 | Specie: | Musdee | Zona: | V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Phycis blennoides | Anno | 2007 | 2008 | Germania | 8 | 8 | Spagna | 448 | 448 | Francia | 271 | 271 | Irlanda | 198 | 198 | Regno Unito | 620 | 620 | CE | 1 545 | 1 545 | Specie: | Musdee | Zona: | VIII, IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Phycis blennoides | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 242 | 242 | Francia | 15 | 15 | Portogallo | 10 | 10 | CE | 267 | 267 | Specie: | Musdee | Zona: | X, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) | Phycis blennoides | Anno | 2007 | 2008 | Francia | 6 | 6 | Portogallo | 25 | 25 | Regno Unito | 6 | 6 | CE | 36 | 36 | [pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. [3] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5). [4] GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [5] GU L 276 del 10.10.1983. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 della Commissione (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10) [6] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9. [7] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1). [8] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7. [9] GU L 125, del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5). [10] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1). [11] GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.