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Document 52006PC0440
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS
Comunicazione della Commissioneal Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio concernente l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS
Comunicazione della Commissioneal Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio concernente l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS
/* COM/2006/0440 def. - COD 2004/0158 */
Comunicazione della Commissioneal Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio concernente l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS /* COM/2006/0440 def. - COD 2004/0158 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 4.8.2006 COM(2006) 440 definitivo 2004/0158 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONEAL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio concernente l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS 2004/0158 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONEAL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio concernente l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS 1. CONTESTO 1. Il 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS)[1]. La proposta è stata inviata al Parlamento europeo e al Consiglio il 15 luglio 2004. 2. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 6 aprile 2005[2]. 3. Il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere il 23 febbraio 2005[3]. 4. Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 6 settembre 2005[4]. 5. La Commissione ha adottato una proposta modificata di decisione in data 21 ottobre 2005[5] e un’altra proposta modificata di decisione il 24 maggio 2006[6]. 6. Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 18 luglio 2006. 2. Obiettivo della proposta L’obiettivo generale del programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS), in appresso denominato “il programma”, consiste nel sostenere l’attuazione degli obiettivi dell’Unione europea nel campo dell’occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità; esso contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’agenda sociale. Il programma aiuterà la Commissione ad esercitare la sua funzione di iniziativa, garantirà la realizzazione e il seguito degli obiettivi comunitari, nonché la loro traduzione in misure nazionali, sosterrà e controllerà l’attuazione della legislazione UE e incoraggerà la cooperazione con e tra gli Stati membri e con le organizzazioni che rappresentano la società civile. Le attività del programma si articolano in cinque diverse sezioni: occupazione, protezione sociale e integrazione, condizioni di lavoro, lotta contro la discriminazione e diversità, parità fra uomini e donne. 3. Osservazioni della commissione sulla posizione comune 3.1 Osservazioni generali In data 8 dicembre 2005 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo nel suo insieme, fatta eccezione per l’articolo 17, per quanto riguarda il finanziamento del programma. L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria ha creato le premesse per una rapida e agevole adozione della decisione proposta. L’articolo 17, paragrafo 1 relativo alla dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività nel quadro del programma è stato modificato nella proposta rivista della Commissione del 24 maggio 2006. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 743,25 milioni di euro (ai prezzi correnti) per il periodo 2007-2013. La Commissione sostiene la posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2006, che riflette un compromesso accettabile da parte della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo. 3.2 In che modo gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati recepiti Sulla scorta dell’accordo politico parziale raggiunto sulla posizione comune, la maggior parte degli emendamenti del PE è già stata incorporata nel testo, letteralmente o con diversa formulazione. Nel complesso, i pareri espressi dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione sul programma in oggetto coincidevano. Tuttavia, due questioni principali sono rimaste in sospeso: la prima riguardante la ripartizione dei fondi tra le cinque sezioni del programma (articolo 17, paragrafo 2) e la seconda relativa alla procedura di assegnazione delle risorse alle singole sezioni (articolo 17, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d)). La posizione comune risponde in larga misura alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo. Per quanto concerne la prima delle due questioni, la posizione comune si basa sulla ripartizione proposta dalla Commissione. Alcune sezioni beneficeranno di una quota maggiore del bilancio, ma non a scapito delle altre. Tali fondi addizionali provengono dal 10% delle riserve non assegnate, inizialmente proposto dalla Commissione. Il Consiglio ha inoltre incorporato l’emendamento del Parlamento europeo che sosteneva la necessità di attribuire maggior importanza alla "protezione sociale e integrazione” e alla "parità fra uomini e donne". Infine, il Consiglio ha aumentato la parte destinata alle sezioni "occupazione" e "condizioni di lavoro". Di conseguenza, sono state esaurite le riserve non assegnate, proposte dalla Commissione, e la parte di fondi da ripartire tra le diverse sezioni del programma è stata fissata sin dall'inizio. In tal modo, il Consiglio ha dato una risposta alla seconda preoccupazione manifestata dal Parlamento europeo e dalla Commissione. Entrambe le istituzioni avevano proposto che la ripartizione dei fondi tra le diverse sezioni del programma fosse decisa nel quadro della procedura di bilancio annuale. Il Consiglio aveva inizialmente previsto di affidare la ripartizione finanziaria al comitato istituito per assistere la Commissione nel porre in essere il programma. La posizione comune del Consiglio è ora perfettamente allineata al parere del Parlamento europeo e della Commissione, il che rende più trasparenti le modalità di attuazione del programma, in particolare sul piano finanziario. 4. Conclusioni La Commissione ritiene che il testo della posizione comune sia accettabile e che fissi le condizioni necessarie affinché la proposta decisione che istituisce il programma possa essere adottata rapidamente. Il testo non modifica in alcun modo la sostanza della proposta iniziale della Commissione, bensì aggiunge chiarezza e trasparenza all’attuazione del programma. ALLEGATO DICHIARAZIONE PER IL VERBALE DEL CONSIGLIO Dichiarazione della Commissione La Commissione dichiara che, conformemente all’articolo 10 della sua proposta di decisione che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS), le organizzazioni non governative, istituite a livello nazionale negli Stati membri, possono prendere parte al programma. [1] COM(2004) 488 def. [2] GU C 255 del 14.10.2005, pag. 67. [3] GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48. [4] A6/2005/199. [5] COM(2005) 536. [6] COM(2004) 488/2.