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Document 52006PC0258

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata)

/* COM/2006/0258 def. - CNS 2006/0097 */

52006PC0258

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) /* COM/2006/0258 def. - CNS 2006/0097 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 1.6.2006

COM(2006) 258 definitivo

2006/0097 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 91/629/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

ê 91/629/CEE (adattato)

2006/0097 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 37 Õ,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Parlamento europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

(1) La direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli[7] è stata modificata in modo sostanziale, a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 91/629/CEE considerando 1 (adattato)

(2) Ö Molti Õ Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. Anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE[9].

ê 91/629/CEE

(3) I vitelli sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato I del trattato.

(4) L'allevamento di vitelli costituisce parte integrante dell'agricoltura. Esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola.

(5) Le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei vitelli e dei prodotti da essi derivati.

(6) È quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei vitelli d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione.

ê 97/2/CE considerando 4 (adattato)

(7) È scientificamente riconosciuto che i vitelli abbisognano di condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie, la quale tende a raggrupparsi in mandrie. Pertanto, i vitelli devono essere allevati in gruppo. Il sistema di alloggiamento dei vitelli, siano essi raggruppati o in box individuali, deve prevedere sufficiente spazio per consentire un minimo di esercizio fisico, contatti con altri bovini e movimenti normali, sia in piedi che coricati.

ê 91/629/CEE considerando 7

(8) Occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore. La Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei vitelli. È pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi.

ê

(9) È opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva siano adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10].

(10) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

ê 91/629/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;

2) autorità competente: l'autorità competente ai sensi del punto 6 dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio[11].

Articolo 3

ê 97/2/CE art. 1, punto 1 (adattato)

1. A tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite o che entrano in funzione dopo il 1o gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:

a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.

Ogni recinto individuale per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non deve avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;

b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m2 per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m2 per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m2 per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

Tuttavia, le disposizioni del primo comma non sono applicabili:

a) alle aziende con meno di sei vitelli;

b) ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a tutte le aziende.

ê 91/629/CEE

è1 97/2/CE art. 1, punto 4

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.

Articolo 5

Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate secondo la procedura prevista di cui all'articolo 10, paragrafo 2 per tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

Il è1 1o gennaio 2006 ç al più tardi, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, sul o sui sistemi di allevamento intensivo che rispettano i requisiti relativi al benessere dei vitelli dal punto di vista patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle implicazioni socioeconomiche dei diversi sistemi, corredata delle opportune proposte che tengano conto delle conclusioni di tale relazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte, al più tardi tre mesi dopo la loro presentazione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta anteriormente al 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero di ispezioni effettuate rispetto al numero di aziende sul loro territorio.

Articolo 8

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dalla presente direttiva.

Articolo 9

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. In tale occasione i controllori devono osservare particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di questo controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE del Consiglio[12].

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

ê 806/2003 art. 3 e allegato III, punto 25

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], di seguito denominato il “comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ê 91/629/CEE (adattato)

Articolo 11

Per quanto riguarda la protezione dei vitelli, gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

ê

Articolo 12

La direttiva 91/629/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

ê 91/629/CEE

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ê 91/629/CEE

ALLEGATO I

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

ê 97/182/CE art. 1, punto 1

6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

ê 97/182/CE art. 1, punto 2

7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

ê 97/182/CE art. 1, punto 3

8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.

ê 91/629/CEE

9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

ê 97/182/CE art. 1, punto 4

11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.

ê 91/629/CEE

è1 97/182/CE art. 1, punto 5

è2 97/182/CE art. 1, punto 6

12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno è1 due volte ç al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. è2 Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento. ç

14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

ê 97/182/CE art. 1, punto 7

15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

___________

é

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive(di cui all'articolo 12)

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio (GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28) |

Direttiva 97/2/CE del Consiglio (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24) |

Direttiva 97/182/CE della Commissione (GU L 76 del 18.3.1997, pag. 30) |

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) | Unicamente il punto 25 dell’allegato III |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale(di cui all'articolo 12)

Direttive | Termine di attuazione |

91/629/CEE | 1° gennaio 1994 |

97/2/CE | 31 dicembre 1997 |

__________________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 91/629/CEE | Presente direttiva |

Articoli 1 e 2 | Articoli 1 e 2 |

Articolo 3, paragrafo 1 | - |

Articolo 3, paragrafo 2 | - |

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma | Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, alinea | Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alinea |

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |

Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 4 | - |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4 |

Articoli da 5 a 10 | Articoli da 5 a 10 |

Articolo 11, paragrafo 1 | - |

Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 11 |

- | Articolo 12 |

- | Articolo 13 |

Articolo 12 | Articolo 14 |

Allegato | Allegato I |

- | Allegato II |

- | Allegato III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato II, Parte A, della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[8] V. allegato II, Parte A.

[9] GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12.

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[11] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

[12] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

[13] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

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