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Document 52006PC0236
Amended proposal for a Decision of the European Parliament and of THE Council establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning Adaptation following the agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013 (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente Aggiornamento in base all’accordo del 17 maggio 2006 sul quadro finanziario 2007-2013 (presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente Aggiornamento in base all’accordo del 17 maggio 2006 sul quadro finanziario 2007-2013 (presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
/* COM/2006/0236 def. - COD 2004/0153 */
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente Aggiornamento in base all’accordo del 17 maggio 2006 sul quadro finanziario 2007-2013 (presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2006/0236 def. - COD 2004/0153 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 24.5.2006 COM(2006) 236 definitivo 2004/0153 (COD) Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente Aggiornamento in base all’accordo del 17 maggio 2006 sul quadro finanziario 2007-2013 (presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE 1. cronistoria 1.1. Trasmissione della proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio [COM(2004) 474] in conformità all’articolo 175, paragrafo 1 del trattato: 15 luglio 2004. Parere del Comitato economico e sociale europeo: 10 febbraio 2005 (CES0139/2005). Parere del Comitato delle regioni: 23 febbraio 2005 (CDR0258/2004). Parere legislativo (prima lettura) del Parlamento europeo: 25 ottobre 2005 (T6-0395/2005) Accordo politico parziale del Consiglio. 15 novembre 2005 (14690/05) 2. Obiettivi della proposta della Commissione 2.1 Sulla base degli articoli 149 e 150 del trattato, l’obiettivo della proposta consisteva nell’istituire un nuovo programma integrato in materia di istruzione e formazione permanente per il periodo 2007 – 2013, in sostituzione dei programmi Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning (apprendimento on-line) e altri programmi correlati, che scadranno nel 2006. 2.2 Il programma in materia di apprendimento permanente comprenderà quattro programmi specifici: Comenius, per le attività d'istruzione generale che riguardano gli istituti scolastici fino al compimento del livello superiore dell’istruzione secondaria; Erasmus, per l'istruzione e la formazione avanzata a livello di istruzione superiore; Leonardo da Vinci, per tutti gli altri aspetti dell'istruzione e della formazione professionale; Grundtvig per l'istruzione degli adulti. La proposta prevede, inoltre, un programma "trasversale" comprendente quattro attività principali, al fine di trattare gli aspetti strategici suindicati e di tener specificamente conto dell'apprendimento delle lingue e delle attività connesse alle TIC, nel caso in cui tali aspetti non rientrino nei programmi specifici, nonché di garantire una maggiore attività di diffusione. La proposta prevede inoltre un programma Jean Monnet a sostegno di azioni connesse all'integrazione europea, di istituzioni e associazioni europee operanti nei settori dell'istruzione e della formazione. 2.3 La proposta affronta talune necessità importanti, quali la modernizzazione e l’adeguamento dei sistemi d’istruzione e formazione degli Stati membri, in specie nel contesto della realizzazione degli obiettivi strategici di Lisbona, ed apporta un plusvalore europeo diretto ai cittadini partecipanti alle iniziative di mobilità e cooperazione nel quadro di tale programma. 3. Finanziamenti 3.1 La proposta prevedeva inizialmente un finanziamento di 13,6 miliardi di euro (12,0 miliardi di euro ai prezzi del 2004), che sarebbe servito a finanziare la realizzazione di una serie di obiettivi destinati ad ottimizzare gli effetti positivi della cooperazione europea nel settore, nonché l’introduzione di nuove iniziative, ad esempio le borse di mobilità per gli studenti dell’area comunitaria partecipanti a master congiunti Erasmus Mundus. In esito all’accordo interistituzionale sul quadro finanziario 2007-2013, il bilancio disponibile per il programma è stato ridotto a 6,97 miliardi di euro (6,2 miliardi di euro ai prezzi del 2004). Gli obiettivi quantificati fissati nella decisione sono stati modificati di conseguenza. Gli obiettivi prefissati da Comenius e Grundtvig sono venuti a mancare, in quanto il programma Comenius interesserà solo poco più del 3% della popolazione di studenti, cifra troppo modesta per essere menzionata nella base giuridica. L’obiettivo del programma Grundtvig contava sull’introduzione di nuovi tipi di mobilità per partecipanti adulti e docenti, che il bilancio ridotto non consente di finanziare. Il traguardo che Erasmus prevedeva di realizzare nel 2011, consistente nella partecipazione di 3 milioni di studenti, sarà ora realizzato nel 2012. L’obiettivo del programma Leonardo da Vinci è fissato a poco oltre il 50% della soglia prevista nella proposta della Commissione e consiste ormai nel finanziare 80.000 collocamenti individuali nel 2013. 3.2 I fondi disponibili sono insufficienti per consentire la realizzazione di molte delle nuove attività previste nella proposta della Commissione, fatta eccezione per la mobilità degli allievi del secondo ciclo dell'insegnamento secondario nel quadro del programma Comenius, che dovrà essere varato su scala relativamente piccola durante lo svolgimento del nuovo programma, e gli assistantati e le azioni di mobilità dei discenti adulti nel quadro del programma Grundtvig. Inoltre, la Commissione propone di introdurre il dispositivo “Comenius-Regio”, proposto dal Parlamento europeo, un’altra azione su scala relativamente ridotta, destinata a rafforzare la cooperazione transfrontaliera degli insegnanti nelle regioni frontaliere. Tuttavia, nella decisione relativa al programma, la Commissione ha mantenuto dei riferimenti all’insieme delle nuove attività proposte inizialmente, anche se prive degli stanziamenti finanziari corrispondenti, al fine di riservarsi la possibilità di attuarle prima delle 2013 qualora si rendano disponibili fondi stornati dal bilancio del programma esistente o da una revisione del quadro finanziario globale. 3.3 Si è resa necessaria, inoltre, una revisione degli stanziamenti minimi fissati al punto B.10 dell'allegato della decisione per ciascuno dei quattro programmi settoriali, alla luce della riduzione della dotazione finanziaria. 4. Quadro generale degli emendamenti 4.1. Emendamenti del Parlamento europeo 4.1.1 La proposta rivista integra, nella loro interezza o nella loro sostanza, 42 dei 71 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. La grande maggioranza di tali emendamenti migliora la qualità redazionale del progetto di decisione, integrandovi riferimenti a stategie o processi pertinenti. 4.1.2 Gli emendamenti adottati apportano modifiche più sostanziali che riguardano direttamente il contenuto o l'attuazione del programma: Emendamenti 47 e 48: introducono la nuova azione “Comenius-Regio”. Emendamento 64: inserisce l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per studenti disabili nell'elenco degli istituti che possono fruire di sovvenzioni di esercizio. Detta agenzia soddisfa i criteri adottati dalla Commissione per l'elaborazione di tale elenco: istituzioni nell'ambito del programma dotate di sistemi di gestione e/o finanziamento intergovernativi. Emendamenti 67, 68, 69 e 71: essi sono identici agli emendamenti introdotti dall'accordo politico parziale del Consiglio che hanno come effetto l'interpretazione del regolamento finanziario onde consentire modalità di attuazione del programma più semplici e più flessibili di quelle esistenti nel quadro dell'attuale generazione di programmi comunitari, in particolare comparati a quelli proposti dalla Commissione al momento dell'elaborazione della sua proposta iniziale[1]. 4.2. Modifiche del Consiglio 4.2.1 La proposta rivista della Commissione segue il testo dell’accordo politico parziale del Consiglio, fatta eccezione: (1) per i considerando 23, 24 e 25, per l’articolo 14, l’articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b), l’articolo 19, l’articolo 21, paragrafo 2, lettera a) e b), l’articolo 23, l’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), l’articolo 27, l’articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), l’articolo 31, l’articolo 37 e il punto B.10 dell’allegato. Tali disposizioni riguardano direttamente o indirettamente la dotazione finanziaria del programma e sono state escluse dal documento del Consiglio in attesa di un accordo sul quadro finanziario per il bilancio dell’UE; (2) per gli emendamenti 47, 48 e 64 del Parlamento europeo, accettati dalla Commissione, che introducono l’azione “Comenius-Regio” e l’Agenzia europea per lo sviluppo dell’istruzione degli studenti disabili. 4.2.2. La proposta della Commissione contiene due modifiche importanti che figurano nel testo del Consiglio: (1) la reintroduzione nell’articolo 9 della consultazione del comitato del programma sulle diverse decisioni di selezione per i progetti e le reti per i quali l’aiuto proposto supera 1 milione di euro e per l’attività chiave “Elaborazione delle politiche” del programma trasversale; nonché (2) l’estensione dell’approccio decentralizzato di progetti pilota da Leonardo da Vinci ai programmi Comenius, Erasmus e Grundtvig all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 30, paragrafo 1, lettera c). 4.2.3 In linea con il documento del Consiglio, la Commission sostituisce, nella sua proposta rivista, l’espressione “programma integrato” con “programma di istruzione e formazione permanente” (Lifelong Learning Programme) nell’insieme del testo e sostituisce l'espressione “programmi specifici” con “sotto-programmi” per indicare i diversi programmi che lo compongono. Seguendo il testo del Consiglio, la Commissione introduce anche varie modifiche strutturali che chiariscono l’architettura della decisione: (1) l’ex articolo 3 “Definizioni” (nuovo articolo 2) è inserito prima dell’ex articolo 2 “Programmi specifici “ (ora articolo 3 “Sottoprogrammi”); (2) gli obiettivi specifici di ciascun sottoprogramma sono soppressi dall'ex articolo 2 e figurano ora nei rispettivi articoli “Obiettivi” relativi al ciascun sottoprogramma, in cui essi precedono gli obiettivi operativi; (3) l'articolo 9 riguarda le “Misure di attuazione” del programma nel suo complesso e dei suoi sottoprogrammi e raggruppa le disposizioni precedentemente incluse negli articoli supplementari “Misure di attuazione” di ciascun sottoprogramma, di conseguenza soppressi; (4) l’ex articolo 13 “Azioni congiunte” è stato soppresso e sostituito da un riferimento particolare, nel nuovo articolo 13, alla complementarità con le politiche comunitarie interessate. 4.3. Modifiche della Commissione 4.3.1 Il considerando 19 è nuovo: esso riguarda un nuovo sistema nettamente più semplice di presa in carico delle spese di esercizio delle agenzie nazionali tramite un finanziamento forfettario incluso nell'accordo di ripartizione dei fondi decentralizzati, piuttosto che sotto forma di una serie di accordi distinti sulle sovvenzioni di funzionamento. 4.3.2 Il funzionamento di un sistema di gestione dei progetti interamente decentralizzato nei quattro sottoprogrammi settoriali, quale previsto nel documento del Consiglio, richiederà un aumento del bilancio di almeno 500 milioni di euro, in quanto gli Stati membri dovranno ricevere ciascuno una dotazione di bilancio tale da rendere interessante l'organizzazione di un invito a presentare proposte e una selezione-cioè avranno quindi bisogno di un importo sufficiente per poter finanziare un numero ragionevole di progetti al termine della procedura. Data la forte riduzione del bilancio, tale livello di finanziamento è disponibile solo nel programma Leonardo; è inevitabile quindi una modifica dell'approccio proposto per la gestione dei progetti. Di conseguenza, la Commissione ha rivisto la “procedura delle agenzie nazionali n. 2” illustrata al punto A.1.2 dell’allegato; la procedura di domanda e selezione è gestita a livello centrale, con la partecipazione degli esperti dello Stato membro nella fase di valutazione della qualità, e i fondi sono successivamente trasferiti alle agenzie nazionali competenti per i coordinatori del progetto selezionato, che gestiscono il resto della procedura. 4.3.3 La Commissione ha aggiunto un nuovo punto B.5 all'allegato, che consente il ricorso agli accordi di sovvenzione di partenariato, che potranno essere selezionati e finanziati per un periodo di quattro anni, con riserva di una procedura di rinnovo semplificata. 5. Proposta modificata 5.1 Conformemente all’articolo 250, paragrafo 2 del trattato, la Commissione modifica la sua proposta come segue: 2004/0153 (COD) Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione[2], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3], visto il parere del Comitato delle regioni[4], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5], considerando quanto segue: (1) La decisione (CE) n. 382/1999 del Consiglio[6] ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci". (2) La decisione (CE) n. 253/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "SOCRATE". (3) La decisione (CE) n. 2318/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] ha istituito un programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning). (4) La decisione (CE) n. 791/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione. (5) La decisione (CE) n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] ha istituito un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass). (6) La Decisione (CE) n. 2317/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008). (67) La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo - che richiede sostegno a livello comunitario - volto alla costruzione di uno "spazio europeo dell'istruzione superiore" entro il 2010. (78) Nella riunione speciale del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissata un obiettivo strategico: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; nella stessa sede il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio "Istruzione" di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali. (9) Una società avanzata basata sulla conoscenza è la premessa fondamentale per innalzare i tassi di crescita e di occupazione. L’istruzione e la formazione costituiscono priorità essenziali che l’Unione europea deve rispettare per poter realizzare gli obiettivi di Lisbona. (810) In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione. Successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa i medesimi obiettivi - programma che richiede sostegno a livello comunitario. (911) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale. (1012) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale e ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia. (1113) La comunicazione della Commissione[12] e la risoluzione del Consiglio[13] sull'apprendimento permanente riaffermano che l'apprendimento permanente dovrebbe essere rafforzato dalle azioni e dalle politiche elaborate nell'ambito dei programmi comunitari di settore. (1214) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale[14] ha previsto un rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, che richiede sostegno a livello comunitario. La dichiarazione di Copenaghen, adottata dai ministri dell'Istruzione di trentuno paesi europei il 30 novembre 2002, ha coinvolto in questo processo le parti sociali e i paesi candidati. (1315) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per le competenze e la mobilità[15] ha segnalato l'esigenza di proseguire gli interventi a livello comunitario per migliorare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali. (1416) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica[16] ha delineato una serie di azioni da adottare a livello europeo nel periodo 2004-2006 e prevede procedure di follow-up. (17) La promozione dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica, ivi comprese le lingue ufficiali della Comunità e le sue lingue regionali e minoritarie, deve essere al centro dell’azione comunitaria nel campo dell’istruzione e della formazione. Una simile azione acquista particolare importanza nelle zone frontaliere degli Stati membri in relazione alle lingue utilizzate nelle regioni vicine di altri Stati membri. (1518) Le relazioni di valutazione intermedia degli attuali programmi Socrate e Leonardo da Vinci e la consultazione pubblica sul futuro dell'attività comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione hanno evidenziato che esiste una forte e sotto taluni aspetti crescente esigenza di proseguire la cooperazione e le attività di mobilità in questi settori a livello europeo. In tali sedi è stata sottolineata l'importanza di creare collegamenti più stretti tra i programmi comunitari e la definizione delle politiche nei settori dell'istruzione e della formazione ed è stato formulato l'auspicio di un'azione comunitaria strutturata in grado di rispondere meglio al paradigma dell'apprendimento permanente. Le relazioni e la consultazione pubblica hanno inoltre sollecitato, per l'attuazione di tali interventi, un'impostazione più semplice, più flessibile e un approccio più facilmente fruibile. (19) Conformemente al principio di una sana gestione finanziaria, l’attuazione del programma può essere semplificato applicando un finanziamento forfettario, per quanto riguarda sia il sostegno concesso ai partecipanti al programma, sia l’aiuto comunitario accordato per le strutture istituite a livello nazionale per gestire il programma. (1620) Integrare in un unico programma il sostegno comunitario alla cooperazione e alla mobilità transnazionali nei settori dell'istruzione e della formazione produrrebbe notevoli vantaggi: il programma consentirebbe maggiori sinergie tra i diversi settori di intervento, accrescerebbe la capacità di seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente e renderebbe disponibili strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti. Un programma unico contribuirà, inoltre, a migliorare la cooperazione tra i vari livelli dei sistemi didattici e formativi. (1721) Sarebbe pertanto opportuno istituire un programma d’ apprendimento permanente che contribuisca, attraverso l'istruzione e la formazione permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. (1822) Alla luce delle specificità della scuola, dell'istruzione superiore, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti e data la conseguente esigenza di un'azione comunitaria fondata su obiettivi, forme di intervento e strutture organizzative rispondenti a tali specificità, è opportuno mantenere, nell'ambito del programma d’apprendimento permanente, singoli programmi che si concentrino rispettivamente su ciascuno dei quattro settori citati, rafforzando al massimo, nel contempo, la coerenza e gli elementi comuni tra i programmi. (1923) Nella sua comunicazione “Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013"[17] la Commissione ha fissato, per prossima generazione di programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, una serie di obiettivi quantificati che impongono un notevole aumento delle azioni di mobilità e partenariato. (2024) Considerati gli effetti positivi che la mobilità transnazionale ha dimostrato di produrre sia sulle persone fisiche sia sui sistemi di istruzione e formazione, visto il volume elevato di domanda di mobilità non soddisfatta in tutti i settori e data l'importanza della mobilità in rapporto all'obiettivo di Lisbona, è necessario aumentare considerevolmente il livello di sostegno alla mobilità transnazionale nell'ambito dei quattro sotto-programmi settoriali. (25) L’importo di base mensile della borsa di mobilità Erasmus per studenti è rimasto in media lo stesso dal 1993, ossia 150 euro circa. In termini reali, ciò equivale ad una perdita di valore del 25% e costituisce un impedimento sempre maggiore alla partecipazione al programma degli studenti meno privilegiati. Al fine di coprire in maniera più adeguata i costi supplementari reali sostenuti dagli studenti impegnati in studi all’estero, l’importo di base mensile della borsa di mobilità dovrà essere mantenuto ad una media di 200 euro in termini reali per l’intera durata del programma. (26) Occorre, inoltre, adottare misure supplementari a favore dei bisogni di mobilità individuale degli studenti delle scuole secondarie che, a tutt’oggi, non sono contemplati dai programmi comunitari, introducendo un nuovo tipo di azione di mobilità nel quadro del programma Comenius. Occorre, inoltre, sfruttare maggiormente le possibilità offerte dalla mobilità degli insegnanti per poter sviluppare una cooperazione sostenibile tra istituti scolastici di regioni vicine. (27) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo importante nell’economia europea. Tuttavia, fino ad oggi, la partecipazione di tali imprese al programma Leonardo è stata modesta. Dovranno essere adottate misure intese a migliorare l’attrattiva dell’azione comunitaria per tali imprese, in particolare garantendo maggiori opportunità di mobilità per apprendisti e tirocinanti. Inoltre, si dovranno prevedere opportune disposizioni, simili a quelle esistenti nell’ambito del programma Erasmus, per il riconoscimento dei risultati di tale mobilità. (28) Tenuto conto delle sfide particolari che devono affrontare i figli dei lavoratori itineranti e dei lavoratori mobili in Europa, vanno sfruttate appieno le possibilità offerte dal programma Comenius per sostenere azioni transnazionali previste allo scopo. (29) L’accresciuta mobilità in tutta l’Europa deve essere associata ad un miglioramento costante della qualità. (2130) Per rispondere all'accresciuta esigenza di sostenere le attività di livello europeo volte al conseguimento di questi obiettivi politici, per disporre di uno strumento a sostegno dell'attività transettoriale nei campi delle lingue e delle TIC e rafforzare la diffusione e l'utilizzo dei risultati del programma, si ritiene opportuno integrare i quattro sotto-programmi settoriali con un programma trasversale. (2231) Per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo mediante il sostegno agli istituti di istruzione superiore specializzati nello studio del processo di integrazione europea, alle associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione e all'azione Jean Monnet. (2332) È necessario formulare la presente decisione con una flessibilità tale da consentire gli opportuni adattamenti delle azioni del programma d’apprendimento permanente così da far fronte al mutare delle esigenze nel periodo 2007-2013 ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate delle fasi precedenti dei programmi Socrate e Leonardo da Vinci. (2433) L'azione della Comunità deve eliminare le ineguaglianze, nonché promuovere la parità tra uomini e donne, come sancito dall'articolo 3 del trattato. (2534) L'articolo 151 del trattato stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Particulare attenzione va prestata alla sinergia tra cultura, istruzione e formazione. Va inoltre incoraggiato il dialogo interculturale. (2635) Occorre promuovere una cittadinanza attiva, nonché il rispetto dei diritti umani e della democrazia, e rafforzare la lotta contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia. (2736) Si dovrebbe rispondere attivamente agli specifici bisogni di apprendimento delle persone con disabilità. Occorre estendere l’accesso alle persone appartenenti alle categorie svantaggiate e rispondere attivamente ai bisogni specifici delle persone disabili in materia di apprendimento nell’attuazione di tutte le parti del programma, anche aumentando il livello degli aiuti, onde tener conto dei costi supplementari sostenuti dai partecipanti disabili, e prevedendo misure di sostegno a favore dell’apprendimento e dell’utilizzo delle lingue gestuali e del braille. (37) Va preso atto dei risultati ottenuti nell’Anno europeo dell’educazione attraverso lo sport 2004 e dei potenziali benefici in termini di istruzione della cooperazione tra gli istituti di insegnamento e le organizzazioni sportive che tale anno ha messo in luce. (2838) I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi. (2939) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno sui Balcani occidentali, compresa l'allegata "Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l'integrazione europea", che prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi. (3040) La Comunità e la Confederazione svizzera hanno dichiarato che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi in campi di comune interesse, quali i programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. (3141) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodici del programma d’apprendimento permanente al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da organismi indipendenti e imparziali. (3242) La risoluzione 2000/2315 (INI) del Parlamento europeo sull'attuazione del programma Socrate[18] ha rilevato che nella seconda fase del programma le procedure amministrative restavano sproporzionatamente onerose per i candidati alle borse di studio. (3343) Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[19] e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[20] - regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità - tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego. (44) Una radicale semplificazione delle procedure amministrative di presentazione delle domande è essenziale ai fini dell’attuazione efficace del programma. Gli obblighi amministrativi e contabili devono essere proporzionali all'entità della sovvenzione. (3445) Occorre inoltre adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi, e prendere i provvedimenti opportuni per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. (46) Occorre garantire una corretta chiusura del programma, in specie per quanto riguarda il seguito dei meccanismi pluriennali per la sua gestione, quale il finanziamento dell’aiuto tecnico ed amministarativo. A partire dal 1° gennaio 2014, tale aiuto assicurerà, se del caso, la gestione di azioni non ancora completate entro il 2013, comprese azioni di controllo e audit. (3547) Atteso che gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero il contributo della cooperazione comunitaria a un'istruzione e ad una formazione di qualità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri in quanto sono necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e atteso che detti obiettivi possono dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (3648) La presente decisione determina, per tutta la durata del programma, un bilancio che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramentola sana gestione finanziaria della procedura di bilancio [21] . (3749) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[22]. DECIDONO: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Il programma integratod’apprendimento permanente Articolo 1 Istituzione del programma integrato di apprendimento permanente 1. La presente decisione istituisce un programma integrato di azione comunitaria nel settore dell'apprendimento permanente, di seguito denominato "programma integratodi apprendimento permanente". 2. L'obiettivo generale del programma integratodi apprendimento permanente è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, che sia in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e garantisca nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le future generazioni. L'obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. 3. Il programma integratodi apprendimento permanente si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 1. contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere un livello di prestazioni elevato, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle pratiche del settore; 2. sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione permanente; 3. contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri; 4. rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente all'autorealizzazione , alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla partecipazione delle persone con bisogni speciali all`autorealizzazione; 5. contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale; 6. incoraggiare una maggiore partecipazione di persone di tutte l`età, ivi incluse quelle con bisogni speciali e i gruppi svantaggiati, di qualsivoglia livello socio-economico; 7. promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; 8. sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC; 9. rafforzare il ruolo dell`apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea, basato sulla comprensione e il rispetto dei diritti dell`uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e delle altre culture ; 10. promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità, in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa; 11. utilizzare incoraggiare l`utilizzo ottimale dei risultati, i dei prodotti e processi innovativi e scambiare le buone pratiche nei settori disciplinati dal programma integrato di apprendimento permanente, onde migliorare la qualità dell`istruzione e della formazione . 4. Conformemente alle disposizioni amministrative descritte nell`allegato, il programma integrato di apprendimento permanente rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri, nel pieno rispetto delle loro competenze per quanto concerne il contenuto dei sistemi di istruzione e di formazione e della loro diversit à culturale e linguistica. 5. Gli obiettivi del programma integrato di apprendimento permanente sono perseguiti, così come previsto dall'articolo 2 3 , attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma Jean Monnet, di seguito denominati collettivamente " sotto programmi". 6. La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 9. 7. Le disposizioni della presente decisione relative al programma integrato disciplinano anche i programmi specifici, cui si applicano inoltre disposizioni specifiche. Articolo 3 2 Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1. "istruzione prescolare": attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico; 2. "allievo": la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico; 3. "istituto scolastico" o "scuola": tutti i tipi di istituti di istruzione generale ( pre-primaria o altra forma di istruzione prescolare, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato; 4. "insegnanti/personale docente": le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri; 5. "formatori": le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione e di formazione professionale negli Stati membri; 56. "studente": la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea o da un diploma un`altra qualifica di livello superiore riconosciute , sino al livello del dottorato compreso; 7. “persona in formazione”: la persona che segue una formazione professionale in un istituto di formazione, in un organismo di formazione o sul posto di lavoro; 8. “discente adulto”: una persona impegnata in corsi di istruzione degli adulti; 9. “persone presenti sul mercato del lavoro”: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o richiedenti impiego; 610. "istituto di istruzione superiore": 12. qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore secondo la conformemente alla legislazione o la alla prassi nazionale, che rilasci qualifiche o diplomi di tale livello titoli riconosciuti o altre qualifiche riconosciute di livello superiore , a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri; 13. qualsiasi istituto che offra formazione professionale avanzata di livello 5 o 6 secondo la classificazione internazionale dei livelli di istruzione (ISCED ), conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, che dispensi un insegnamento o una formazione professionali di livello superiore; 711. "master congiunti": corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che: 14. coinvolgono almeno tre istituti d'istruzione superiore di tre diversi Stati membri; 15. realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti; 16. sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili; 17. conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri; 8. "formazione professionale iniziale": qualsiasi tipo di formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale, i sistemi di apprendistato e l'istruzione ad orientamento professionale, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita; 9. "formazione professionale continua": qualsiasi formazione professionale intrapresa da una persona nella Comunità nell'arco della sua vita lavorativa; 12. “formazione professionale”: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la qualifica è acquisita, nonch é qualsiasi istruzione o formazione professionale continua intrapresa da una persona nell ’ arco della sua vita lavorativa; 1013. "educazione degli adulti": ogni forma di educazione degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale; 1114. "visita di studio": una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro , scambiare buone pratiche o apprendere una nuova metodologia o competenza ; 1215. "mobilità": lo spostarsi fisicamente in un altro paese soggiornare per un certo tempo in un altro Stato membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di una preparazione corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o in una lingua veicolare ; 1316. "tirocinio": periodo di permanenza trascorrere un certo periodo di tempo all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di una preparazione corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o in una lingua veicolare , per aiutare una persona ad adattarsi alle esigenze del mercato del lavoro su scala comunitaria, l'acquisizione ad acquisire di una competenza specifica o e una a migliorare la sua comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato nel quadro dell`acquisizione di un`esperienza professionale; 1417. "unilaterale: il coinvolgimento di un solo istituto; 1518. "bilaterale": il coinvolgimento di partner di due Stati membri; 1619. "multilaterale": il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri; 1720. "partenariato": un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente; 1821. "rete": un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente; 1922. "progetto": attività di cooperazione intesa a conseguire un determinato risultato, svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti; 2023. "coordinatore del progetto": l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale firmatario della convenzione di sovvenzione con la Commissione dell'attuazione del progetto ; 2124. "partner del progetto": le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale; 2225. "impresa": qualsiasi azienda che esercita un`attivit à economica, del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale; 2326. "parti sociali": a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario; 24. "fornitore di sapere" (learning provider): qualsiasi istituto o organizzazione che fornisca servizi di apprendimento permanente nel quadro del programma integrato o nell'ambito dei relativi programmi specifici; 2527. "orientamento e consulenza": gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti , i formatori o altro personal e a operare le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro; 2628. "diffusione e utilizzo dei risultati": attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma integrato di apprendimento permanente e di quelli che lo hanno preceduto; 2729. "apprendimento permanente": istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento. Articolo 2 3 SpecificiSotto programmi 1. I sotto programmi settoriali sono i seguenti: 18. il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolare e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni preposti a questo tipo di istruzione; 19. il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano ; 20. il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali, compresa la formazione professionale iniziale e continua, esclusa l'istruzione e la formazione professionale avanzata di terzo livello , diverse da quelle di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano; 21. il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di educazione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano. 2. Il programma trasversale comprende le quattro attività chiave di seguito elencate: 22. la cooperazione e l`innovazione politi ca che nel settore dell'apprendimento permanente , all'interno della Comunità ; 23. la promozione dell'apprendimento delle lingue; 24. lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC; 25. la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma e dei precedenti programmi correlati, nonché lo scambio delle buone pratiche. 3. Il programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell'integrazione europea. Comprende le tre attività chiave di seguito elencate: 26. l'azione Jean Monnet; 27. le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi all'integrazione europea; 28. le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione. 4. I programmi specifici, oltre agli obiettivi enunciati all'articolo 1, si prefiggono gli obiettivi specifici di seguito elencati. 29. Programma Comenius: (i) sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la comprensione della diversità culturale europea e del suo valore; (ii) aiutare i giovani ad acquisire le abilità per la vita (life-skills) e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva. 30. Programma Erasmus: (i) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore; (ii) rafforzare il contributo dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata al processo di innovazione. 31. Programma Leonardo da Vinci: facilitare l'adeguamento alle trasformazioni del mercato del lavoro e all'evoluzione delle esigenze di competenze. 32. Programma Grundtvig: (i) rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea; (ii) contribuire a offrire agli adulti percorsi alternativi per migliorare le proprie conoscenze e competenze. 33. Programma trasversale: (i) promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più programmi settoriali; (ii) promuovere la convergenza dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri. 34. Programma Jean Monnet: (i) stimolare le attività di insegnamento, ricerca e riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea; (ii) sostenere la vitalità di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni che si concentrano su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea. Articolo 4 Accesso al programma integrato di apprendimento permanente Il programma integrato di apprendimento permanente si rivolge i n particolare : 35. ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti; 36. agli insegnanti, formatori e altro al personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente; 37. alle persone presenti sul mercato del lavoro; 38. ai fornitori di sapere agli istituti o organismi che offrono possibilit à di istruzione e formazione nel quadro del programma di apprendimento permanente o nei limiti dei suoi sottoprogrammi; 39. alle persone e agli organismi responsabili - a livello locale, regionale e nazionale - dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; 40. alle imprese, parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria; 41. agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; 42. alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti; 43. ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; 44. alle organizzazioni senza scopo di lucro , agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG). Articolo 5 Azioni comunitarie 1. Il programma integrato di apprendimento permanente comprende il sostegno alle azioni di seguito elencate: 45. la mobilità delle persone coinvolte nell'apprendimento permanente in Europa ; 46. i partenariati bilaterali e multilaterali; 47. i progetti multilaterali finalizzati in particolar modo al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione nazionali alla promozione della qualit à nei sistemi di istruzione e formazione grazie al trasferimento transnazionale dell`innovazione; 48. i progetti unilaterali e nazionali; 49. i progetti e le reti multilaterali; 50. l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione e il miglioramento a intervalli regolari, di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità; 51. sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di organizzazioni operanti nel settore oggetto del programma integrato di apprendimento permanente ; 52. altre iniziative conformi agli volte a promuovere gli obiettivi del programma integrato di apprendimento permanente ("misure di accompagnamento"). 2. Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal presente articolo. 3. La Commissione può organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma integrato di apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione e azioni intese a far conoscere meglio il programma , nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma. 4. Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione. Articolo 6 Compiti della Commissione e degli Stati membri 1. La Commissione assicura la realizzazione effettiva ed efficace delle azioni comunitarie previste dal programma integrato di apprendimento permanente . 2. Gli Stati membri: 53. pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma integrato di apprendimento permanente a livello degli Stati membri, coinvolgendo -conformemente alle prassi o alle legislazioni nazionali - tutte le parti interessate ai diversi aspetti dell'apprendimento permanente; 54. istituiscono oppure designano e controllano, a livello di Stato membro, una struttura idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma integrato di apprendimento permanente , conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n 1605/2002 del Consiglio[23] e dell'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione[24], secondo i criteri seguenti: (i) un'organizzazione istituita o designata quale agenzia nazionale ha personalità giuridica o fa parte di un’entità dotata di personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale; (ii) (ii) le agenzie nazionali devon o ogni agenzia nazionale deve disporre di un organico sufficiente sufficiente per poter espletare i compiti affidatigli , in possesso delle competenze professionali e linguistiche idonee al lavoro in un contesto di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione; iii) le agenzie nazionali devono l’agenzia nazionale deve disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni; (iv) devono deve operare in un contesto amministrativo che le consenta loro di svolgere i propri compiti in modo soddisfacente e di evitare conflitti di interesse; (v) devono deve essere in condizioni tali da applicare le regole di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario; (vi) devono d eve offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, e la loro sua capacità di gestione deve essere adeguata rispetto all'entità dei fondi che saranno sarà chiamat e a a gestire; 55. sono responsabili della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b) supra, degli stanziamenti trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione del doppio finanziamento ad opera di altre fonti di fondi comunitari e dell'obbligo di controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i beneficiari siano tenuti a rimborsare; 56. pongono in essere le iniziative necessarie per garantire l'audit e la sorveglianza finanziaria adeguati nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b) supra. In particolare: (i) prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon funzionamento all'interno dell'agenzia - e secondo le regole della sana gestione finanziaria - delle procedure applicate, dei sistemi di controllo, dei sistemi contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni; (ii) forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti; 57. sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile a una struttura nazionale istituita o designata a norma della lettera b) supra, la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale; 58. designano su richiesta della Commissione i fornitori gli istituti o gli organismi che offrono possibilità di istruzione e formazione o le tipologie di fornitori di sapere di tali istituti o organismi che possono essere ammessi a partecipare al programma integrato di apprendimento permanente nel proprio rispettivo territorio; 59. adottano si sforzano di adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma integrato di apprendimento permanente ; 60. pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello degli Stati membri, delle potenziali sinergie con altri programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato. 3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri: 61. la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da realizzare nell'ambito del programma integrato di apprendimento permanente ; 62. l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in particolare mediante l'introduzione di misure efficaci, proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni di carattere amministrativo; 63. un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati in relazione alle azioni sostenute nel quadro del programma integrato di apprendimentopermanente ; 64. la raccolta, l`analisi e il trattamento dei dati disponibili necessari per misurare i risultati e gli effetti del programma, nonch é per controllare e valutare le attivit à previste all`articolo 15; 65. la diffusione dei risultati della precedente generazione di programmi in materia di istruzione e formazione e del programma di apprendimento permanente. Articolo 7 Partecipazione di paesi terzi 1. Il programma integrato di apprendimento permanente è aperto alla partecipazione: 66. di paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE; 67. della Turchia e dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari ; 68. dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla che prevedono la loro partecipazione a programmi comunitari; 69. della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese. 2. L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all'articolo 2 3 , paragrafo 3, lettera a), è aperta agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo. 3. I paesi terzi che partecipano al programma integrato di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione. Articolo 8 Cooperazione internazionale La Commissione può, nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente e conformemente all'articolo 9, cooperare con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Capo II Attuazione del programma integrato di apprendimento permanente Articolo 9 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie all'attuazione del programma integrato di apprendimento permanente sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate: 70. il programma di lavoro annuale, ivi comprese le priorità ; 71. il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra i sotto programmi e in seno ad essi ; 72. gli orientamenti generali di attuazione dei sottoprogrammi (ivi comprese le decisioni relative alla natura delle azioni, alla loro durata e al loro livello di finanziamento), nonch é i criteri e le procedure di selezione; 73. le proposte della Commissione relative alla selezione delle domande riguardanti i progetti e le reti multilaterali di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c); 74. le proposte della Commissione relative alla selezione delle domande riguardanti le azioni di cui all`articolo 5, paragrafo 1), lettera c) e lettera e), non contemplate dal precedente sottoparagrafo, o di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere f), g) e h), per le quali l’aiuto comunitario proposto supera il milione di euro; 75. la definizione dei rispettivi ruoli e delle rispettive responsabilit à della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie nazionali per quanto riguarda le "procedure incentrate sulle agenzie nazionali" descritte nell’allegato; 76. la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato; 77. le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma integrato di apprendimento permanente ; 78. le modalità di monitoraggio e valutazione del programma integrato di apprendimento permanente e dei sottoprogrammi, nonché di diffusione e trasferimento dei risultati. 2. Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate dal Titolo I , diverse da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Articolo 10 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato "comitato". 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.Il periodo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 5. Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) o che rivestono responsabilità operative presso le medesime. Articolo 11 Parti sociali 1. Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionale, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato come osservatori. Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri. 2. Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato. Articolo 12 Questioni Politiche orizzontali Nel dare attuazione al programma integrato di apprendimento permanente occorre garantire che esso contribuisca appieno alla promozione delle politiche orizzontali della Comunità, in particolare: (a) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica della multiculturalità in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo , i pregiudizi e la xenofobia; (b) tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione e formazione; (c) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza di contribuire a uno sviluppo economico sostenibile; (c) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali. Articolo 13 Azioni comuni Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le azioni sostenute in virtù del programma integrato possono essere attuate, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in forma congiunta con azioni e programmi comunitari correlati, quali segnatamente quelli nei settori della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, delle imprese, dell'ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Articolo 14 13 Coerenza e complementarità con le altre politiche 1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità globali con il programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" e altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con il Fondo sociale europeo, le azioni in materia di risorse umane e mobilità del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo e il programma statistico comunitario con quelli che riguardano la cultura, i media, i giovani, la ricerca e lo sviluppo, l`occupazione, il riconoscimento delle qualifiche, le imprese, l’ambiente, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché con il programma statistico comunitario . La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri , un collegamento efficace tra il programma integrato di apprendimento permanente e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, nell'ambito di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti. 2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. 3. Nell'attuare le azioni inerenti al programma integrato di apprendimento permanente la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti nelle linee direttive integrate per 1'occupazione adottate dal Consiglio nell'ambito di una strategia coordinata per l'occupazione nel quadro del partenariato di Lisbona per la crescita e l’occupazione . 4. La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma integrato di apprendimento permanente e il dialogo sociale a livello comunitario, compreso quello ai livelli settoriali nei diversi settori dell’economia . 5. Nel dare attuazione al programma integrato di apprendimento permanente la Commissione si avvale, laddove opportuno, dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio[25] . Laddove opportuno la Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio[26]. 6. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi inerenti al programma Leonardo da Vinci nel campo dell`insegnamento e della formazione professionali . Capo III Disposizioni finanziarie - Valutazione Articolo 15 14 Finanziamenti 1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma integrato della presente decisione per il periodo di 7 anni con inizio primo gennaio 2007 è pari a 13 620 6,970 milioni di euro. All'interno di questa dotazione gli importi gli stanziamenti da impegnare a titolo dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono inferiori a quelli stabiliti alla sezione B, punto 8 10 , dell'allegato. La Commissione può modificare tali importi stanziamenti secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 2. Una percentuale pari al massimo all'1% del bilancio del programma integrato di apprendimento permanente può essere utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi terzi, che non partecipino al programma integrato di apprendimento permanente in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, ad azioni di partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente . 3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni del quadro finanziari e o . Articolo 16 15 Monitoraggio e valutazione 1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura un controllo e una valutazione regolari del programma integrato di apprendimento permanente rapportati ai suoi obiettivi . Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 4 e attività specifiche. 2. Il programma integrato di apprendimento permanente è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte dalla Commissione, che pubblica regolari statistiche per garantire il monitoraggio dello stato d’avanzamento del programma . 3. Le conclusioni del controllo e della valutazione del programma di apprendimento permanente e della precedente generazione di programmi di istruzione e formazione vanno prese in considerazione nella realizzazione del programma. 4. Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma integrato di apprendimento permanente. 5. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: 79. entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma integrato di apprendimento permanente e un’analisi dei risultati raggiunti; 80. entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul proseguimento del programma integrato di apprendimento permanente ; 81. entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex post. TITOLO II SOTTO PROGRAMMI SPECIFICI CAPO I Programma Comenius Articolo 17 16 Accesso al programma Comenius Nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente , il programma Comenius si rivolge: 82. agli allievi dell'istruzione prescolare e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori; 83. agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri; 84. al personale docente , amministrativo e di supporto e altro di tali istituti scolastici; 85. alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica 86. alle organizzazioni pubbliche e private persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale; 87. ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; 88. agli istituti d'istruzione superiore; 89. agli organismi che prestano servizi di orientamento, consulenza e informazione. Articolo 18 17 Obiettivi operativi Obiettivi del programma Comenius 1. Il programma Comenius si prefigge, oltre agli obiettivi del programma integrato di apprendimento permanente enunciati agli articoli 1 e 1 all’articolo 1 , i seguenti obiettivi operativi specifici : 90. sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore; 91. aiutare i giovani ad acquisire le abilità per la vita (life-skills) e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva . 2. Gli obiettivi operativi del programma Comenius sono i seguenti: 92. aumentare il volume e migliorare la qualità degli scambi migliorare la qualità e accrescere il volume della mobitità tra allievi e personale docente nei vari Stati membri; 93. aumentare il volume e migliorare la qualità migliorare la qualità e accrescere il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno un allievo su venti almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del programma; 94. incoraggiare l'apprendimento di una seconda lingua straniera delle lingue straniere moderne ; 95. sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC; 96. migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea della formazione degli insegnanti; 97. migliorare favorire il miglioramento del le metodologie pedagogiche e del la gestione scolastica. Articolo 19 18 Azioni del programma Comenius 1. Il programma Comenius può sostenere le seguenti azioni: 98. la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai giovani alle persone in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere: i) gli scambi di allievi e personale; ii) la mobilità scolastica per gli alunni e i tirocini di allievi o personale docente presso istituti scolastici o imprese all’estero ; iii) la partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione; iv) le visite di studio e preparatorie connesse alle attività di mobilità, di partenariato, di progetto o di rete; v) gli assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti. 99. lo sviluppo di partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) tra: i) scuole (“partenariati Comenius”) con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni tra gli a favore degli allievi e dei loro insegnanti (“partenariati scolastici Comenius”) ; ii) organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell’istruzione scolastica, al fine di stimolare la cooperazione regionale (“partenariati Comenius-Regio”); 100. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), volti a migliorare i sistemi scolastici mediante il trasferimento dell'innovazione e delle buone pratiche; 101. i progetti multilaterali di cooperazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a: i) sviluppare, promuovere e diffondere le migliori pratiche educative, in particolare nuovi metodi o materiali didattici; ii) acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente consoni ai discenti, agli insegnanti e ad altro personale destinatari del programma Comenius; iii) elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli insegnanti; 102. le reti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare le reti finalizzate a: i) sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della rete medesima e più in generale dell'istruzione; ii) acquisire e diffondere le buone pratiche e l'innovazione pertinenti; iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti; iv) promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione scolastica; 103. altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) ("misure di accompagnamento"). 2. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Articolo 20 19 Bilancio del programma Comenius Almeno l' 85% 80% del bilancio disponibile per il programma Comenius è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 19 18 , paragrafo 1, lettera a) e i partenariati Comenius di cui all'articolo 19 18 , paragrafo 1, lettera b). Articolo 21 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Comenius sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate: 104. il programma di lavoro annuale; 105. il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Comenius; 106. gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Comenius, nonché i criteri e le procedure di selezione; 107. la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato; 108. le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati. 2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Comenius, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Capo II Il programma Erasmus Articolo 22 20 Accesso al programma Erasmus Nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente , il programma Erasmus si rivolge: 109. agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale avanzate (livelli 5 e 6 della classificazione ISCED) di istruzione e formazione terziaria ; 110. agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri; 111. al personale docente , amministrativo e di supporto ai formatori e ad altro personale di tali istituti scolastici; 112. alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori; 113. alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro; 114. alle organizzazioni pubbliche e private, ivi comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale; 115. ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; 116. agli organismi che prestano servizi di orientamento, consulenza e informazione. Articolo 23 21 Obiettivi operativiObiettivi del programma Erasmus 1. Il programma Erasmus si prefigge, oltre agli obiettivi del programma integrato di apprendimento permanente enunciati agli articoli 1 e 1 all’articolo 1 , i seguenti obiettivi operativi specifici : 117. sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore; 118. rafforzare il contributo dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata al processo di innovazione . 2. Gli obiettivi operativi del programma Erasmus sono i seguenti: 119. aumentare il volume e migliorare la qualità migliorare la qualità e accrescere il volume della mobilità di studenti e personale docente in tutta Europa, in modo da contribuire a raggiungere entro il 2011 2012 una partecipazione di almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca nel quadro del programma Erasmus e dei programmi che lo hanno preceduto; 120. aumentare il volume e migliorare la qualità migliorare la qualità e accrescere il volume della cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore in Europa; 121. accrescere il livello di convergenza trasparenza e compatibilità delle qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata conseguite in Europa; 122. favorire migliorare la qualità e accresere il volume del la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese; 123. agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nei settori dell’istruzione e della formazione di livello superiore, nonché il trasferimento di tali pratiche anche da un paese partecipante all’altro; 124. sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC. Articolo 24 22 Azioni del programma Erasmus 1. Il programma Erasmus può sostenere le seguenti azioni: 125. la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Detta mobilità può comprendere: i) la mobilità degli studenti per lo svolgimento di studi a fini di studio o di una formazione all'estero presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri , nonché i tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni; ii) la mobilità del personale docente di istituti di istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o alla propria formazione presso un istituto partner all'estero; iii) la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione superiore, nonché di personale di aziende ai fini di attività di formazione o insegnamento; iv) programmi intensivi Erasmus organizzati su basi multilaterali. Un sostegno può essere altresì concesso agli istituti di istruzione superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza per l'attività volta a garantire la qualità di ogni fase e aspetto delle azioni di mobilità, compresa la preparazione linguistica compresi i corsi di preparazione e di aggiornamento linguistici; 126. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quelli volti a migliorare l’insegnamento superiore grazie al trasferimento dell'innovazione e delle buone pratiche; 127. i progetti congiunti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione, e alla sperimentazione e allo scambio di buone pratiche nei settori citati tra gli obiettivi specifici e operativi; 128. le reti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare o interdisciplinare ("reti tematiche Erasmus"), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o associazioni; 129. altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Erasmus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) ("misure di accompagnamento"). 2. Le persone fisiche che beneficiano della mobilità a norma del paragrafo 1, lettera a), punto i) ("studenti Erasmus") sono: 130. studenti di istituti di istruzione superiore che, dopo aver completato almeno il primo anno di studi iscritti almeno al secondo anno , trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi bilaterali tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali studenti; 131. studenti iscritti ai master congiunti in un paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo universitario di primo livello e partecipanti ad un’azione di mobilità ; 132. studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a tirocini presso imprese o centri di formazione . 3. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Articolo 25 23 Bilancio del programma Erasmus Almeno l’ 85% 80% del bilancio disponibile per il programma Erasmus è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 24 22 , paragrafo 1, lettera a). Articolo 26 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Erasmus sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate: 133. il programma di lavoro annuale; 134. il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Erasmus; 135. gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Erasmus, nonché i criteri e le procedure di selezione; 136. la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato; 137. le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati. 2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Erasmus, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Capo III Programma Leonardo da Vinci Articolo 27 24 Accesso al programma Leonardo da Vinci Nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente il programma Leonardo da Vinci si rivolge: (a) ai giovani alle persone che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale fino al termine degli studi secondari superiori (fino al livello 3 della classificazione ISCED) ad eccezione del livello superiore ; (b) ai discenti inseriti nell'istruzione e nella formazione professionale continua (livello 4 della classificazione ISCED); (b) alle persone presenti sul mercato del lavoro; (c) ai fornitori di sapere agli istituti o organismi che offrono possibilità di apprendimento nei settori contemplati dal programma Leonardo da Vinci; (d) al personale docente , amministrativo e di supporto ai formatori e ad altro personale operante presso tali fornitori di sapere di presso tali istituti o organismi ; (e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti; (f) alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e altre organizzazioni professionali; (g) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; (h) alle persone e agli organismi responsabili - a livello locale, regionale e nazionale - dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente dell’istruzione e della formazione professionali ; (i) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; (j) agli istituti d'istruzione superiore; (k) alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG). Articolo 28 25 Obiettivi operativiObiettivi del programma Leonardo da Vinci 1. Il programma Leonardo da Vinci si prefigge, oltre agli obiettivi del programma integrato di apprendimento permanente, enunciati all’articolo 1, gli obiettivi operativi specifici di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni del mercato del lavoro e all’evoluzione delle esigenze di competenze seguenti: 138. aiutare i partecipanti a programmi di formazione iniziale o avanzata ad acquisire e ad applicare conoscenze, competenze e qualifiche onde facilitare il loro sviluppo personale, la loro idoneità al lavoro e la loro partecipazione al mercato del lavoro europeo; 139. sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle pratiche dell’insegnamento e della formazione professionali; 140. migliorare l’attrattiva dell’insegnamento e della formazione professionali, nonché della mobilità per i datori di lavoro e i privati. 2. Gli obiettivi operativi del programma Leonardo da Vinci sono i seguenti: 141. aumentare il volume e migliorare la qualità migliorare la qualità e accrescere il volume della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziale e nella formazione continua, in modo che entro la fine del programma integrato di apprendimento permanente i tirocini in azienda aumentino raggiungendo almeno il numero di 150 000 80 000 unità l'anno; 142. aumentare il volume e migliorare la qualità migliorare la qualità e accrescere il volume della cooperazione tra i fornitori di sapere istituti e organizzazioni che offrono possibilità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta Europa; 143. agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nei settori della formazione iniziale e continua in materia di insegnamento e formazione professionali diversi dal livello superiore e il trasferimento di queste pratiche anche da un paese partecipante agli altri; 144. migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale. 145. incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere moderne; 146. sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC. Articolo 2926 Azioni del programma Leonardo da Vinci 1. Il programma Leonardo da Vinci può sostenere le seguenti azioni: 147. la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie, preparazione linguistica inclusa , e si garantisce che alle persone che partecipano ad un'azione di mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere: i) i tirocini transnazionali in imprese o istituti di formazione; ii) i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore sviluppo professionale dei formatori e dei consulenti di orientamento, nonch é nei confronti dei responsabili degli istituti di formazione e dei responsabili della programmazione della formazione e dell'orientamento professionale all'interno delle imprese; 148. i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) che abbiano al centro temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti; 149. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quei progetti, volti a migliorare i sistemi di formazione mediante ,insistendo sul il trasferimento dell'innovazione, che adattino alle esigenze nazionali - sotto i profili linguistico, culturale e giuridico - i prodotti e de i processi innovativi sviluppati in contesti diversi; 150. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di formazione insistendo sullo mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone pratiche; 151. le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che si occupano di temi specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionali; 152. altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) ("misure di accompagnamento"). 2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Articolo 30 27 Bilancio del programma Leonardo da Vinci Almeno il 75% 60% del bilancio disponibile per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 29 26 , paragrafo 1, lettere a) e b). Articolo 31 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Leonardo da Vinci sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate: 153. il programma di lavoro annuale; 154. il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Leonardo da Vinci; 155. gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Leonardo da Vinci, nonché i criteri e le procedure di selezione; 156. la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato; 157. le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati. 2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Leonardo da Vinci, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Capo IV Programma Grundtvig Articolo 32 28 Accesso al programma Grundtvig Nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente il programma Grundtvig si rivolge: 158. ai discenti inseriti nell'educazione degli adulti; 159. ai fornitori di sapere agli istituti o organismi che offrono possibilità di apprendimento operanti nel settore dell’educazione degli adulti; 160. al personale docente e amministrativo e altro operante presso tali fornitori di sapere e presso altre organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti istituti o organismi ; 161. agli istituti che si occupano della formazione iniziale o di perfezionamento del personale impegnato nell'educazione degli adulti; 162. alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'educazione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti; 163. agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'educazione degli adulti; 164. alle persone e agli organismi responsabili - a livello locale, regionale e nazionale - dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'educazione degli adulti; 165. ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'educazione degli adulti; 166. alle imprese; 167. alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG); 168. agli istituti di istruzione superiore. Articolo 33 29 Obiettivi operativiObiettivi del programma Grundtvig 1. Il programma Grundtvig si prefigge, oltre agli obiettivi del programma integrato di apprendimento permanente enunciati agli articoli 1 e 2 all’articolo 1, i seguenti obiettivi operativi specifici : 169. rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea; 170. contribuire a offrire agli adulti percorsi alternativi per migliorare le proprie conoscenze e competenze. 2. Gli obiettivi operativi del programma Grundtvig sono i seguenti: (a) aumentare il volume e migliorare la qualità e l’accessibilità della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'educazione degli adulti e aumentarne il volume , in modo che entro il 2013 venga sostenuta la mobilità annua di almeno 25 000 7.000 persone coinvolte nell'educazione degli adulti; (b) aumentare il volume e migliorare la qualità migliorare la qualità e accrescere il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell'educazione degli adulti in tutta Europa; (c) agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nel settore dell'educazione degli adulti e il trasferimento di queste pratiche anche da un paese partecipante agli altri; (c) garantire che alle aiutare le persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali marginali, soprattutto le persone in età avanzata e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver acquisito qualifiche di base, siano offerte affinché possano beneficiare di opportunità alternative di accesso all'educazione degli adulti; (d) agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nel settore dell'educazione degli adulti e il trasferimento di queste pratiche anche da un paese partecipante agli altri; (e) sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC; (f) migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell'educazione degli adulti. Articolo 34 30 Azioni del programma Grundtvig 1. Il programma Grundtvig può sostenere le seguenti azioni: 171. la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che alle persone che partecipano ad un'azione di mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere visite, tirocini, assistentati e scambi destinati alle persone coinvolte nell'educazione degli adulti di tipo formale e non formale, inclusi la formazione e lo sviluppo professionale del personale impegnato nell'educazione degli adulti, soprattutto in sinergia con partenariati e progetti. ; 172. i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), denominati "partenariati di apprendimento Grundtvig" che abbiano al centro temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti; 173. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quelli volti a migliorare i sistemi di educazione degli adulti mediante il trasferimento dell'innovazione e delle buone pratiche; 174. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di educazione degli adulti mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone pratiche; 175. le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), denominate "reti Grundtvig", impegnate in particolare a: i) sviluppare l'educazione degli adulti nella disciplina, nel settore tematico o sotto il profilo gestionale propri dell'attività della rete; ii) individuare , migliorare e diffondere le buone pratiche e l'innovazione pertinenti; iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti e agevolare l'interattività tra detti progetti e partenariati; iv) favorire lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e della garanzia della qualità nell'ambito dell'educazione degli adulti; 176. altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Grundtvig, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) ("misure di accompagnamento"). 2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Articolo 35 31 Bilancio del programma Grundtvig Almeno il 60% 55% del bilancio disponibile per il programma Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 34 30 , paragrafo 1, lettere a) e b). Articolo 36 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Grundtvig sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate: 177. il programma di lavoro annuale; 178. il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Grundtvig; 179. gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Grundtvig, nonché i criteri e le procedure di selezione; 180. la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato; 181. le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati. 2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Grundtvig, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Capo V Programma trasversale Articolo 37 32 Obiettivi operativiObiettivi del programma trasversale 1. Il programma trasversale si prefigge, oltre agli obiettivi generali del programma integrato di apprendimento permanente enunciati agli articoli 1 e 2 all’articolo 1, i seguenti obiettivi operativi specifici : 182. promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più sottoprogrammi settoriali; 183. promuovere la convergenza qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri ; 2. Gli obiettivi operativi del programma trasversale sono i seguenti: 184. sostenere la definizione, a livello europeo, delle politiche in materia di apprendimento permanente, in particolare nel quadro de i processi l processo di Lisbona, del programma “Istruzione e formazione 2010”, nonch é dei processi di Bologna e Copenaghen e di quelli che li seguiranno; 185. garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili su cui fondare la definizione delle politiche in materia di apprendimento permanente; 186. monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati in materia di apprendimento permanente e individuare i settori su cui concretare l'attenzione; 187. garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili su cui fondare la definizione delle politiche in materia di apprendimento permanente, nonché monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati in materia di apprendimento permanente e individuare i settori su cui concretare l'attenzione; 188. promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri; 189. sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC; 190. garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma integrato di apprendimento permanente . Articolo 38 33 Azioni del programma trasversale 1. Nel quadro dell`attività chiave di cooperazione e di innovazione politiche nel settore dell’apprendimento permanente, di cui all’articolo 2 3, paragrafo 2, lettera a) possono essere sostenute le seguenti azioni: 191. la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ai dirigenti degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento e di convalida dell’esperienza acquisita , nonché alle parti sociali; 192. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario, nonché dell’innovazione nel campo dell’apprendimento permanente ; 193. le reti multilaterali di cooperazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere: i) le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti tematiche possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone pratiche e l'innovazione e presentare proposte per un migliore e più ampio utilizzo di tali pratiche negli Stati membri; ii) le conferenze permanenti i fori di discussione su temi di natura politica strategici finalizzate ad un coordinamento politico europeo su temi strategici dell'apprendimento permanente; 194. l'osservazione e l'analisi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. Questo tipo di azione può esprimersi attraverso: i) studi e ricerche comparate; ii) lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti - in collaborazione con Eurostat - nel campo dell'apprendimento permanente; iii) il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione; 195. l'azione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione: i) le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC); ii) il sostegno a servizi transnazionali sul web come Ploteus; iii) le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione (CE) n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; 196. altre iniziative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) ("misure di accompagnamento") , comprese le attività di apprendimento in equipe, volte a promuovere gli obiettivi dell'attività chiave contemplata dall'articolo 2 3 , paragrafo 2, lettera a). 2. Nel quadro dell'attività chiave di apprendimento delle lingue, di cui all'articolo 2 3 , paragrafo 2, lettera b) possono essere sostenute le seguenti azioni strategiche che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento in più fasi della vita in ambiti oggetto di più sottoprogrammi : 197. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati tra l'altro allo: i) sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle lingue, compresi corsi on line e strumenti di verifica delle competenze linguistiche (language testing); ii) sviluppo di strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua straniera per la formazione di insegnanti, formatori e altro personale nel campo delle lingue ; 198. le reti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica; 199. altre iniziative, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), conformi agli obiettivi del programma integrato di apprendimento permanente , comprese le attività volte ad accrescere tra i discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze, gli studi e gli indicatori statistici nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica. 3. Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 2 3 , paragrafo 2, lettera c) possono essere sostenute le seguenti azioni che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento in più fasi della vita in ambiti oggetto di più sottoprogrammi : 200. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di metodi, contenuti, servizi e ambienti innovativi; 201. le reti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), per la condivisione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone pratiche; 202. altre azioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche. 4. Nel quadro dell'attività chiave di diffusione di cui all'articolo 2 3 , paragrafo 2, lettera d) possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni: 203. i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); 204. i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti tra l'altro a: i) sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi; ii) stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore; iii) sviluppare buone pratiche relative ai metodi di diffusione; 205. l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione, dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone pratiche. Articolo 39 Misure di attuazione del programma trasversale 1. Le misure necessarie all'attuazione del programma trasversale sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate: 206. il programma di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione; 207. il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma trasversale; 208. gli orientamenti relativi all'attuazione del programma trasversale e delle sue attività chiave; 209. la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla "procedura incentrata sulle agenzie nazionali" descritta nell'allegato; 210. le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati. 2. Le misure necessarie all'attuazione del programma trasversale, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Capo VI Programma Jean Monnet Articolo 40 34 Accesso al programma Jean Monnet Nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente e dell'allegato il programma Jean Monnet si rivolge: 211. agli studenti e ai ricercatori che - all'interno e all'esterno della Comunità - si dedicano allo studio dell'integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore (livelli 5 e 6 della classificazione ISCED) ; 212. agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità riconosciuti nei rispettivi paesi; 213. al personale docente e altro amministrativo di tali istituti; 214. alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione all'interno e all'esterno della Comunità; 215. alle organizzazioni pubbliche e private responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale e regionale; 216. ai centri e agli istituti di ricerca che - all'interno e all'esterno della Comunità - si occupano di temi connessi all'integrazione europea. Articolo 41 35 Obiettivi operativiObiettivi del programma Jean Monnet 1. Il programma Jean Monnet si prefigge, oltre agli obiettivi generali del programma integrato di apprendimento permanente enunciati agli articoli 1 e 2 all’articolo 1, i seguenti obiettivi operativi specifici : 217. stimolare le attività di insegnamento, ricerca e riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea; 218. sostenere la vitalità di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni che si concentrano su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea. 2. Gli obiettivi operativi del programma Jean Monnet sono i seguenti: (a) stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità; (b) rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale; (c) sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea; (d) sostenere la vitalità di associazioni ed istituzioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della formazione. Articolo 42 36 Azioni del programma Jean Monnet 1. Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 2 3 , paragrafo 3, lettera a) possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni: 219. i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare: i) le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli di insegnamento Jean Monnet; ii) le associazioni di professori, altro personale docente dell'istruzione superiore e ricercatori specializzati nell'integrazione europea; iii) il sostegno ai giovani ricercatori specializzati in studi sull'integrazione europea; iv) le attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito, la riflessione e la conoscenza del processo di integrazione europea; 220. i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea. 2. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 2 3 , paragrafo 3, lettera b) le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo: 221. il collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di Natolin); 222. l'Istituto universitario europeo di Firenze, 223. l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht; 224. l’Accademia di diritto europeo di Treviri ; 225. l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con bisogni speciali di Middelfart. 3. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 2 3 , paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione. 4. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione. Articolo 43 37 Bilancio del programma Jean Monnet Almeno il 28% 16% del bilancio disponibile per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere a sostenere l'attività chiave di cui all'articolo 2 3 , paragrafo 3, lettera a); almeno il 44% 65% è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 2 3 , paragrafo 3, lettera b) ed almeno il 18% 19% è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 2 3 , paragrafo 3, lettera c). Articolo 44 Misure di attuazione 1. Le misure necessarie all'attuazione del programma Jean Monnet sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate: 226. il programma di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione; 227. il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Jean Monnet; 228. gli orientamenti relativi all'attuazione del programma Jean Monnet e delle sue attività chiave; 229. le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati. 2. Le misure necessarie all'attuazione del programma Jean Monnet, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3. TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 45 38 Disposizione transitoria 1. Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione (CE) n. 382/1999[27], della decisione (CE) n. 253/2000[28], della decisione (CE) n. 2318/2003[29], della decisione (CE) n. 791/2004[30] o della decisione (CE) n. 2241/2004 [31], sono gestite conformemente alle disposizioni delle citate decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione. 2. Conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, possono essere messi a disposizione del programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma delle decisioni (CE) nn. 382/1999, 253/2000, 2318/2003, 791/2004 o 2241/2004. Articolo 46 39 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE A. Disposizioni amministrative Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle attività del programma integrato di apprendimento permanente: 1. Procedura incentrata sulle agenzie nazionali 1.1 Procedura 1 Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali competenti, sono gestite in base alla "prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali": 230. la mobilità transnazionale delle persone coinvolte nell'apprendimento permanente in Europa, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); 231. i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b); 232. i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a norma dell'articolo 38 33 , paragrafo 4, lettera a). Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della decisione. Le agenzie nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma degli articoli 9, 21, 26, 31, 36 e 9 dell’articolo 9 della decisione. Le agenzie nazionali distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale. 1.2 Procedura 2 L'azione di seguito elencata, per la quale le decisioni in materia di valutazione e selezione sono adottate dalla Commissione, ma per la quale la procedure di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla "seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali": - i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della decisione. L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in merito alla rosa ristretta proposta e sulla base di tale decisione l'agenzia nazionale assegna il contributo finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 31 della decisione. Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese del coordinatore del progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto. alla Commissione, che effettua una valutazione della qualità delle proposte in collaborazione con gli esperti degli Stati membri. La Commissione procede alla selezione e assegna un aiuto finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell’articolo 9. La Commissione trasferisce i fondi necessari a finanziare i progetti selezionati all’agenzia nazionale del coordinatore del progetto. Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati membri; i coordinatori dei progetti sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti. 2. Procedura incentrata sulla Commissione Le azioni di seguito elencate, per le quali le proposte dei progetti sono presentate alla Commissione e per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione medesima, sono gestite in base alla "procedura incentrata sulla Commissione": 233. i progetti unilaterali e bilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati a norma dell'articolo 38 33 , paragrafo 4, lettera a); 234. i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e); 235. l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f); 236. le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g); 237. altre iniziative conformi agli volte a promuovere gli obiettivi del programma integrato di apprendimento permanente ("misure di accompagnamento"), di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h). Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione, che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma degli articoli 9, 21, 26, 31, 36, 39 e 9 dell’articolo 9. B. Disposizioni finanziarie La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente siano commisurate all'entità della sovvenzione. La Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle candidature e delle relazioni restino - per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati - agevoli e sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle organizzazioni che lavorano con questi soggetti. In particolare, la Commissione comunica alle agenzie nazionali i criteri che esse devono applicare nel quadro delle procedure di selezione e di aggiudicazione, nonché per quanto concerne le modalità di stipulazione dei contratti e di pagamento o di audit per i fondi che esse gestiscono. Tali criteri tengono conto dell’importo delle sovvenzioni accordate; nel caso di sovvenzioni inferiori a 25.000 euro, essi prevedono sistemi semplificati in tutte le fasi in cui sono coinvolti candidati o beneficiari. I criteri in questione consentono alle agenzie nazionali di determinare e limitare le informazioni richieste ai richiedenti una sovvenzione e di aggiudicare un appalto in seguito all'assegnazione di una sovvenzione su base semplificata consistente unicamente nei seguenti elementi: - le parti contraenti; - la durata del contratto, corrispondente al periodo di ammissibilità delle spese; - l’importo massimo dell’aiuto accordato; - una descrizione succinta dell’azione interessata; - le prescrizioni in materia di presentazione delle relazioni e di accesso a fini di audit. Essi consentono inoltre alle agenzie nazionali di far sì che il cofinanziamento assicurato dai beneficiari sia sotto forma di contributi in natura, che devono essere verificabili in concreto, ma non necessariamente essere sottoposti a valutazione finanziaria. 1. Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali 1 1.1 I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, 1 del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono comprendere elementi quali: 238. a ciascuno Stato membro è attribuito un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di bilancio per l'azione di cui trattasi; 239. il residuo è assegnato ai vari Stati membri in funzione: i) della differenza del costo della vita tra gli Stati membri; ii) della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri; iii) della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro; (ivi) del numero totale, in ciascuno Stato membro: - di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 19 18 , paragrafo 1, lettere a) e b); - di studenti e/o di laureati dell'istruzione superiore per le azioni "mobilità degli studenti" e "programma intensivo" del programma Erasmus, di cui all'articolo 24 22 , paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv); - di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni "mobilità dei docenti" e "mobilità di altro personale" del programma Erasmus, di cui all'articolo 24 22 , paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii); - della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla popolazione complessiva, per le azioni di mobilità , e i partenariati , i progetti bilaterali e multilaterali del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 29 26 , paragrafo 1, lettere a) , e b ) e c ); - degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui all'articolo 34 30 , paragrafo 1, lettere a) e b). (ii) della differenza del costo della vita tra gli Stati membri; (iii) della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri; (iv) del livello della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro. 1.2 Tali criteri dovranno, per quanto possibile, essere neutri rispetto ai diversi sistemi di istruzione e di formazione degli Stati membri. 1.23 I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della decisione. 1.34 La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'occorrenza, nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5% del bilancio annuale destinato al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione. 2. Designazione dei beneficiari Le istituzioni elencate all'articolo 42 36 , paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiarie delle sovvenzioni del programma integrato di apprendimento permanente , conformemente all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione . I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i punti di riferimento nazionali per le qualifiche professionali i servizi nazionali di supporto all’azione eTwinning e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE,Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dall'articolo 38 del regolamento (CE,Euratom) n. 2342/2002 della Commissione . 3. Tipologie di beneficiari Le sovvenzioni possono essere concesse a persone giuridiche o persone fisiche, conformemente a quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE,Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio : Nel caso di persone fisiche esse possono consistere nella concessione di borse di studio . 4. Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione . Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino ad un massimo di 25.000 euro per sovvenzione. Esse possono essere combinate fino a concorrenza di un importo massimo di 100.000 euro e/o utilizzate applicando tabelle di costi unitari. La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma integrato di apprendimento permanente . 5. Accordi di partenariato Laddove azioni contemplate dal presente programma fruiscano di sovvenzioni in virtù di un accordo quadro di partenariato, conformemente all’articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, tali partenariati possono essere selezionati e finanziati per un periodo di quattro anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale. 6. Istituti o organismi pubblici che offrono possibilità di istruzione e formazione Ogni scuola o istituto d’insegnamento superiore specificato dagli Stati membri, nonché ogni istituzione o organizzazione che offra possibilità di istruzione e formazione le cui entrate annue, nel corso degli ultimi due anni, siano state alimentate, per oltre la metà, da fonti di finanziamento pubblico, o che sia controllato da organismi pubblici o da loro rappresentanti, secondo la Commissione dispone delle necessarie capacità finanziarie, professionali e amministrative, nonchè della stabilità finanziaria necessaria per realizzare progetti nel quadro del presente programma, né è tenuto a presentare altri documenti a riprova di tali capacità e stabilità. Tali istituzioni e organizzazioni possono essere dispensate dagli obblighi in materia di audit in applicazione dell’articolo 173, paragrafo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 57 . Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del presente programma ad organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio . 68 . Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti. 79 . Partecipazione di partner di paesi terzi I partner di paesi terzi possono - a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata - partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 15 14 , paragrafo 2, della decisione. La decisione di sostenere o non sostenere tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione. 810 . Stanziamenti minimi Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 14 della presente decisione, ai sotto programmi settoriali sono destinate le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo: Comenius 10%13% Erasmus 40% Leonardo da Vinci 25% Grundtvig 3% 4% 911 . Agenzie nazionali È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della decisione. Tale contributo può essere erogato sotto forma di sovvenzioni di funzionamento e non supera il 50% del totale dei costi ammissibili del programma di lavoro approvato dell'agenzia nazionale. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione , la funzione di agenzia nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma integrato di apprendimento permanente in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello stato interessato. Conformemente al principio di proporzionalità, i requisiti in materia di certificazione e di presentazione delle relazioni si limiteranno al minimo necessario e appropriato. 1012 . Assistenza tecnica La dotazione finanziaria del programma integrato di apprendimento permanente può coprire anche spese connesse ad azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, all'audit e alla valutazione, che siano necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma. 1113 . Misure antifrode Le decisioni della Commissione adottate in forza degli articoli 9, 21, 26, 31, 36, 39 e 9 dell’articolo 9 della presente decisione, i contratti e le convenzioni che ne conseguono, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) , nonché audit della Corte dei Conti, effettuati - se necessario - in loco. Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure - laddove ciò sia necessario - con i beneficiari delle sovvenzioni. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di tali audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit. La Corte dei conti e l' Ufficio europeo per la lotta antifrode(OLAF) OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso. Nel quadro del presente programma la Commissione può inoltre effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario oppure un qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivanti da un'azione o da un'omissione di una persona giuridica, che abbiano o possano avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da esse gestite, attraverso una spesa indebita. LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT Policy area(s): Education and culture Activit(y/ies): Education and training | TITLE OF ACTION: COMMUNITY PROGRAMME IN THE FIELD OF LIFELONG LEARNING | 1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 15.02.22 (Lifelong Learning Programme); 15.04.01.22 (Lifelong Learning Programme administrative expenditure); 15.01.04.30 (Executive Agency) 2. OVERALL FIGURES 2.1. Total allocation for action : € 6,970 million for commitment 2.2. Period of application: 2007-2013 2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: (a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) Cash prices € million 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | Total | Commitments | 820.900 | 876.181 | 939.067 | 979.874 | 1,011.269 | 1,066.753 | 1,099.228 | 6,793.272 | Payments | 563.670 | 877.324 | 928.943 | 971.195 | 1,004.141 | 1,055.471 | 1,392.528 | 6,793.272 | * 2013 et seq for payments (b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) Cash prices € million 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | Total | Commitments | 23.772 | 24.247 | 24.732 | 25.227 | 25.732 | 26.246 | 26.772 | 176.728 | Payments | 23.772 | 24.247 | 24.732 | 25.227 | 25.732 | 26.246 | 26.772 | 176.728 | * 2013 et seq for payments Cash prices € million Subtotal a + b | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | Total | Commitments | 844,672 | 900,428 | 963,799 | 1.005,101 | 1.037,001 | 1.092,999 | 1.126,000 | 6.970,000 | Payments | 587,442 | 901,571 | 953,675 | 996,422 | 1.029,873 | 1.081,717 | 1.419,300 | 6.970,000 | * 2013 et seq for payments (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3) Cash prices € million 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | Commitments/ payments | 27.032 | 27.572 | 28.124 | 28.686 | 29.260 | 29.845 | 30.442 | 200.961 | Cash prices € million TOTAL a+b+c | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | Total | Commitments | 871.704 | 928.000 | 991.923 | 1,033.787 | 1,066.261 | 1,122.844 | 1,156.442 | 7,170.961 | Payments | 614.474 | 929.143 | 981.799 | 1,025.108 | 1,059.133 | 1,111.562 | 1,449.742 | 7,170.961 | * 2013 et seq for payments 2.4. Compatibility with financial programming and financial framework [X] Proposal is compatible with the working document of the Commission services of 11 April 2006 on the financial Framework 2007-2013. 2.5. Financial impact on revenue: [X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure) 3. BUDGET CHARACTERISTICS Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions form applicant countries | Heading in financial framework | Non-comp | Diff | NO | YES | YES | 1A | 4. LEGAL BASIS Treaty establishing the European Community, Articles 149 and 150. 5. DESCRIPTION AND GROUNDS See initial proposal. 6. FINANCIAL IMPACT 6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 6.1.1. Financial intervention Commitments (cash prices) 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | Comenius | 133.200 | 138.527 | 143.531 | 148.653 | 153.924 | 161.689 | 167.313 | 1,046.837 | Erasmus | 363.200 | 386.457 | 432.855 | 454.627 | 467.576 | 495.769 | 513.294 | 3,113.778 | Leonardo | 209.500 | 225.098 | 237.377 | 247.756 | 257.306 | 270.653 | 277.261 | 1,724.951 | Grundtvig | 37.920 | 48.383 | 50.288 | 52.254 | 54.281 | 56.371 | 58.527 | 358.024 | Transversal | 53.160 | 53.176 | 49.710 | 50.771 | 51.853 | 55.416 | 55.440 | 369.526 | Jean Monnet | 22.540 | 23.133 | 23.871 | 24.349 | 24.836 | 25.332 | 25.839 | 169.900 | Operational | 1.380 | 1.407 | 1.435 | 1.464 | 1.493 | 1.523 | 1.554 | 10.256 | Total | 820.900 | 876.181 | 939.067 | 979.874 | 1,011.269 | 1,066.753 | 1,099.228 | 6,793.272 | The “Operational” line includes preparatory visit grants and evaluations. The costs of operating support for National Agency no longer appears here, but has been incorporated as an overhead of 4.5% in the decentralised parts of the Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci and Grundtvig budgets. 6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations) | Commitments (cash prices) Comenius | In-service training for teachers | Individual mobility | 72,000 | 1,733 | 124.800 | Work-experience for future language teachers | Individual mobility | 12,723 | 4,200 | 53.438 | Upper secondary school pupil mobility | Individual mobility | 5,265 | 2,300 | 12.110 | Partnerships : School partnerships | Project + mobility | 28,664 | 24,000 | 687.924 | Partnerships: Comenius Regio | Project + mobility | 442 | 24,000 | 10.609 | Projects : Transfer of innovation | Project | 229 | 260,397 | 59.631 | Projects : Development of innovation | Project | 51 | 249,098 | 12.704 | Networks | Project | 51 | 427,765 | 21.816 | Accompanying measures projects | Project | 64 | 88,250 | 5.648 | School Twinning | Project | 189 | 307,709 | 58.157 | Total Comenius | 1,046.837 | Breakdown | Type of outputs (projects, files ) | Number of outputs (2007-2013) | Average unit cost EUR | Total cost (2007-2013) EUR million | Erasmus | Mobility: Standard student mobility | Individual mobility | 1,424,885 | 1,433 | 2,041.860 | Mobility: Special student mobility | Individual mobility | p.m. | Mobility: Student placements in undertakings | Individual mobility | 144,088 | 2,832 | 408.056 | Mobility: Short-term teacher mobility | Individual mobility | 235,717 | 703 | 165.709 | Mobility: Long-term teacher mobility | Individual mobility | p.m. | Mobility: Higher Education Teacher mobility to undertakings | Individual mobility | p.m. | Mobility: Other staff | Individual mobility | 10,054 | 1,420 | 14.277 | Mobility: Organisation of mobility (e.g. student services, language preparation) | Project | 21,207 | 11,200 | 237.513 | Mobility: Intensive language courses | Project + mobility | 3,538 | 3,710 | 13.125 | Mobility: Intensive programmes | Project + mobility | 1,794 | 34,850 | 62.514 | Projects : Transfer of innovation | Project | 197 | 134,843 | 26.564 | Projects : Development of innovation | Project | 48 | 129,604 | 6.221 | Multilateral projects: Virtual campuses | Project | 69 | 468,507 | 32.327 | Networks | Project | 158 | 376,867 | 59.545 | Accompanying measures Projects | Project | 106 | 107,764 | 11.423 | Bologna promotion: national teams | Project | 203 | 42,552 | 8.638 | Bologna projects and promotion | Project | 70 | 371,514 | 26.006 | Total Erasmus | 3,113.778 | Breakdown | Type of outputs (projects, files ) | Number of outputs (2007-2013) | Average unit cost EUR | Total cost (2007-2013) EUR million | Leonardo da Vinci | Mobility of young people in initial VT | Individual mobility | 327,030 | 1,530 | 500.356 | Mobility of young workers & recent graduates | Individual mobility | 131,419 | 3,150 | 413.971 | Mobility: Trainers | Individual mobility | 88,920 | 1,370 | 121.820 | Partnerships | Project + mobility | 2,739 | 47,590 | 130.329 | Projects : Transfer of innovation | Project | 1,295 | 345,492 | 446.988 | Projects : Development of innovation | Project | 130 | 371,508 | 48.296 | Networks | Project | 110 | 269,255 | 29.618 | Accompanying measures | Project | 50 | 176,100 | 8.805 | Specific calls for proposals related to policy priorities | Project | 105 | 235,886 | 24.768 | Total Leonardo da Vinci | 1,724.951 | Breakdown | Type of outputs (projects, files ) | Number of outputs (2007-2013) | Average unit cost EUR | Total cost (2007-2013) EUR million | Grundtvig | Mobility: Staff training mobility | Individual mobility | 10,830 | 1,523 | 16.489 | Mobility: Grundtvig assistantships | Individual mobility | 4,400 | 3,423 | 15.062 | Mobility: Adult learner mobility | Individual mobility | 25,800 | 1,139 | 29.394 | Partnerships | Project + mobility | 3,248 | 47,590 | 154.580 | Projects : Transfer of innovation | Project | 400 | 234,850 | 93.940 | Projects : Development of innovation | Project | 100 | 222,010 | 22.201 | Networks | Project | 100 | 224,910 | 22.491 | Accompanying measures | Project | 40 | 96,675 | 3.867 | Total Grundtvig | 358.024 | Breakdown | Type of outputs (projects, files ) | Number of outputs (2007-2013) | Average unit cost EUR | Total cost (2007-2013) EUR million | Transversal programme | Transversal programme: KA1 : Policy Development | ARION study visits | Individual mobility | 17,251 | 1,279 | 22.065 | Cedefop study visits | Individual mobility | p.m. | Experimental projects | Project | p.m. | Innovation projects | Project | p.m. | Fora | Project | p.m. | Eurydice | Project | 203 | 144,731 | 29.380 | NARICS | Project | 77 | 21,544 | 1.659 | Statistics and indicators: Administrative Agreement with the JRC ISPRA (CRELL) | Project | 7 | 1,307,693 | 9.154 | Development of statistics and indicators | Project | 130 | 95,938 | 12.472 | Studies and comparative research (ex Socrates Action 6 projects) | Project | 60 | 248,883 | 14.933 | Studies (Ex-B3-1000) | Project | 90 | 110,922 | 9.983 | Presidency conferences + DGs | Project | 90 | 157,000 | 14.130 | Support to policy developments (ET2010; EQF, QA, Guidance projects + networks; etc) | Project | 440 | 56,691 | 24.944 | Ploteus | Project | 196 | 8,413 | 1.649 | Euroguidance | Project | 196 | 84,128 | 16.489 | Europass | Project | 196 | 84,128 | 16.489 | Total Key Activity 1: Policy Development | 173.347 | Transversal programme: KA2 : Languages | New language materials | Project | 155 | 339,135 | 52.566 | Online courses | Project | p.m. | Training tools for language teachers | Project | p.m. | Web portal | Project | p.m. | Networks | Project | 76 | 264,066 | 20.069 | Awareness raising | Project | 92 | 280,598 | 25.815 | Competence tests (Language indicator) | Project | 4 | 2,680,750 | 10.723 | Conferences | Project | p.m. | European language label | Project | 203 | 10,345 | 2.100 | Total Key Activity 2 : Languages | 111.273 | Transversal programme: KA3 : ICT | Multilateral projects | Project | 210 | 222,252 | 46.673 | Digital literacy | Project | 47 | 212,191 | 9.973 | Networks | Project | p.m. | ICT development monitoring | Project | 27 | 276,852 | 7.475 | Total Key Activity 3 : ICT | 64.121 | Transversal programme: KA4 : Dissemination | National projects | Project | p.m. | Multilateral projects | Project | 189 | 109,975 | 20.785 | Studies | Project | p.m. | Total Key Activity 4 : Dissemination | 20.785 | Total Transversal programme | 369.526 | Breakdown | Type of outputs (projects, files ) | Number of outputs (2007-2013) | Average unit cost EUR | Total cost (2007-2013) EUR million | Jean Monnet programme: Jean Monnet Action | Key Activity 1: Jean Monnet Action | Jean Monnet Chairs, Centres of Excellence and Modules | Project | 842 | 27,038 | 22.766 | Associations of Professors and Researchers | Project | 21 | 15,667 | 0.329 | Young researchers | Project | p.m. | Information and research activities | Project | 245 | 30,453 | 7.461 | Total Jean Monnet Action | 30.556 | Key Activity 2: Multilateral projects | Transnational research groups | Project | 21 | 55,186 | 1.159 | Total Multilateral projects | 1.159 | Key Activity 3: Operating Grants | College of Europe, Bruges & Natolin | Operating Grant | 7 | 4,804,429 | 33.631 | European University Institute, Florence | Operating Grant | 7 | 8,300,429 | 58.103 | Academy of European Law, Trier | Operating Grant | 7 | 1,747,286 | 12.231 | Institute of Public Administration, Maastricht | Operating Grant | 7 | 927,286 | 6.491 | Special Needs Agency, Middelfart | Operating Grant | 7 | 845,000 | 5.915 | Grants to other institutions | Operating Grant | 35 | 458,171 | 16.036 | Other associations | Operating Grant | 56 | 103,179 | 5.778 | Total Operating Grants | 138.185 | Total Jean Monnet programme | 169.900 | Programme-related operational | 10.256 | TOTAL COST LLL PROGRAMME | 6,793.272 | 7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 7.1. Impact on human resources Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources | Total | Description of tasks deriving from the action | Number of permanent posts | Number of temporary posts | Officials or temporary staff | A B C | 82.0 33.5 59.0 | 0 0 0 | 82.0 33.5 59.0 | Programme implementation | Other human resources DNE/AUX | AUX A 2.0 AUX B 16.0 AUX C 9.0 DNE 16.0 | 2.0 16.0 9.0 16.0 | Programme implementation | Total | 174.5 | 43.0 | 217.5 | The planned staff resources are compatible with the preliminary draft budget 2007. 7.2. Overall financial impact of human resources – 2005 prices Type of human resources | Amount (€ million) | Method of calculation | Officials Temporary staff | 18.846 0.000 | €108,000 * 174.5 officials N/A | Other human resources (specify budget line) | 0.216 1.728 0.972 0.720 | €108,000 * 2.0 A officials €108,000 * 16.0 B officials €108,000 * 9.0 C officials €45,000 * 16.0 DNEs | Total | 22.482 | The amounts are total expenditure for twelve months. 7.3. Other administrative expenditure deriving from the action – 2005 prices Budget line (number and heading) | Amount € million | Method of calculation | Overall allocation (Title A7) | A0701 – Missions | 1.000 | 1,230 missions of up to 2 days at €650 + 200 missions of 1 week at €1,000 | A07030 – Meetings | 1.000 | €1,160 per participant (€860 travel + €150 per diem * 2 days) = 860 participants | A07031 – Compulsory committees 1 | 1.000 | €860 per participant = 1,160 participants | A07032 – Non-compulsory committees | 0 | A07040 – Conferences | 0.500 | A0705 – Studies and consultations | 0 | Other expenditure (specify) | 0 | Information systems (A-5001/A-4300) | Other expenditure - Part A (specify) | Total | 3.500 | The amounts are total expenditure for twelve months. I. Annual total (7.2 + 7.3) II. Duration of action III. Total cost of action (I x II) | € 25.982 7 years € 181.874 | The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. 8. FOLLOW-UP AND EVALUATION See initial proposal. 9. ANTI-FRAUD MEASURES See initial proposal. [1] COM (2004)474 def, punto 2.3 [2] GU C, , pag. [3] GU C 221 dell’ 8.9.2005, pag.134 . [4] GU C 164 del 5.7.2005, p.59 . [5] GU C, , pag. [6] GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [7] GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). [8] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9. [9] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31. [10] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6 . [11] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1. [12] COM (2001) 678 def. [13] (GU C 163 del 9.7.2002, pag.1). [14] (GU C 13 del 18.1.2003, pag.2). [15] COM (2002) 72. [16] COM (2003) 449 def. [17] COM (2004) 101, pagg. 13-14. [18] GU C 293 E del 28.2.2002, pag. 103. [19] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [20] GU L 357 del 31.°0°R°^°ò°wl\l$[21]$[pic]¤$[pic]If[pic].12.2002, pag. 1. [22] GU C 172 del 18.6.1999, pag.1, , pag. [23] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [24] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [25] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [26] GU L 39 del 13.2.1975. [27] GU L 131 del 23.5.90, pag. 1. [28] GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. [29] GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. [30] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9. [31] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31. [32] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 1 .