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Document 52006PC0149

Proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

/* COM/2006/0149 def. */

52006PC0149

Proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea /* COM/2006/0149 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 5.4.2006

COM(2006) 149 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 20 settembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che ha modificato l ’acquis sulla cui base erano stati condotti i negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania. Tale regolamento non tiene conto dei risultati dei negoziati di adesione, né dell’allargamento. È quindi necessario che prima dell’adesione di questi due paesi l’Atto di adesione e il testo del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale siano adattati in modo da renderli compatibili tra loro.

In particolare si ravvisa la necessità di:

- adattare gli allegati dell’atto di adesione connessi allo sviluppo rurale per rendere i risultati dei negoziati compatibili con il nuovo acquis (laddove l’atto di adesione contenga riferimento diventati obsoleti o i risultati dei negoziati non siano immediatamente compatibili col nuovo regolamento sullo sviluppo rurale);

- adattare gli articoli 29 e 34 dell’atto di adesione nella misura in cui si riferiscano a misure transitorie e di attuazione relative allo sviluppo rurale;

- adattare il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale in modo che si applichi alla Bulgaria e alla Romania e vi siano opportunamente incorporati i risultati dei negoziati di adesione.

I principi guida seguiti nell’elaborare tali adattamenti mirano a rispettare la natura e i principi fondamentali dei risultati dei negoziati e a limitare gli adattamenti allo stretto necessario

Le presenti proposte non hanno alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità.

Le proposte sono costituite da due testi legislativi (due decisioni del Consiglio e rispettivamente un regolamento del Consiglio) che passiamo ad illustrare.

LEADER –Tasso di partecipazione minimo per l’asse 4

A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve contenere un asse LEADER obbligatorio destinato a sostenere strategie di sviluppo rurale concepite e attuate a livello locale; lo stesso regolamento prevede che l’asse Leader deve rappresentare una percentuale minima della partecipazione del FEASR al programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell’attuazione dell’approccio LEADER e per permettere a tali paesi di costruire una capacità locale sufficiente per l’applicazione di LEADER, è opportuno che nel periodo 2010–2013 si applichi in Bulgaria e Romania il contributo finanziario medio del 2,5% previsto per i paesi dell’UE-10. Il testo legislativo chiarisce anche come debba essere calcolata questa percentuale.

Misure del tipo Leader+

Le misure concordate con la Bulgaria e la Romania sul sostegno per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le comunità rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale sono diverse dalle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005. In quest’ambito è opportuno tener fede ai risultati dei negoziati con la Bulgaria e la Romania.

Servizi di consulenza

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 relative al sostegno per il ricorso a servizi di consulenza sono diverse da quelle stabilite nel trattato di adesione per il periodo 2007–2009, sia per quanto riguarda la portata che il livello del sostegno finanziario a favore dei beneficiari. Per evitare qualunque possibilità di doppio finanziamento nei primi tre anni di attuazione del programma è opportuno dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di scegliere se attuare le misure previste dall’allegato VIII dell’atto di adesione oppure le misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Inoltre, per dare efficacia alla dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sulla Bulgaria e la Romania, registrata nel verbale della riunione del Consiglio del 19 e 20 settembre in cui è stato raggiunto un accordo politico sul regolamento (CE) n. 1698/2005, si propone di prorogare fino al 2013 la misura prevista dal trattato di adesione sui servizi di consulenza per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti alle aziende che beneficiano di un aiuto per l’agricoltura di semisussistenza.

Agroambiente e benessere degli animali

I risultati dei negoziati di adesione comprendono una disposizione che prevede un tasso di cofinanziamento dell’85% a favore delle misure agroambientali e connesse al benessere degli animali attuate in Bulgaria e in Romania. Per garantire la coerenza con la nuova architettura finanziaria prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005, nell’ambito della quale i tassi di cofinanziamento sono fissati a livello dell’asse e non più di singola misura, si propone di applicare un tasso massimo di cofinanziamento dell’82% per la Bulgaria e la Romania per l’asse 2 (invece del tasso massimo dell’80% previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005) per l’intero programma e l’intero periodo di programmazione. Tale percentuale dell’82%, che si basa sulle stime della ponderazione relativa delle misure agroambientali e connesse al benessere degli animali nella spesa complessiva di questi due paesi per l’asse 2, permette di mantenere un beneficio equivalente a quello previsto nel trattato di adesione.

Complementi ai pagamenti nazionali diretti

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune ha istituito un Fondo unico per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale, che sostituisce le due precedenti fonti di finanziamento costituite dalle sezioni Orientamento e Garanzia del FEAOG. Ne deriva che è necessario chiarire la base di calcolo del massimale del 20% per i complementi ai pagamenti diretti, definita nell’allegato VIII dell’atto di adesione per quanto riguarda gli importi dei fondi del secondo pilastro che possono essere trasferiti per l’erogazione di complementi ai pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell’ambito del primo pilastro della PAC. Tenendo conto della necessaria coerenza con le disposizioni applicate nei paesi dell’UE-10, del fabbisogno di Bulgaria e Romania in termini di sviluppo rurale e dell’importanza di evitare eventuali trasferimenti eccessivi di fondi dal secondo pilastro al primo, si propone di applicare il massimale del 20% esclusivamente alla sezione Garanzia del FEAOG.

Disposizioni transitorie e modalità di attuazione

È opportuno adattare i riferimenti alle disposizioni temporanee e relative all’attuazione contenuti nell’atto di adesione della Bulgaria della Romania per renderle conformi alle procedure definite nel regolamento (CE) n. 1698/2005.

Adeguamenti tecnici

È opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all’elenco dei nuovi Stati membri ai quali si applicano disposizioni transitorie in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005. Appare necessario sopprimere dall’allegato VIII dell’atto di adesione, da un lato, le disposizioni relative al sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza in fase di ristrutturazione, alle associazioni di produttori e all’assistenza tecnica, in quanto attualmente sono contemplate direttamente dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e, dall’altro, il requisito che riserva gli aiuti agli investimenti alle aziende agricole di cui sia dimostrata la vitalità economica alla fine dell’investimento, in quanto non è più di applicazione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[1] ha previsto le norme generali relative al sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007–2013 e ha fissato le priorità e le misure per lo sviluppo rurale.

(2) È opportuno adattare le suddette norme generali per permetterne l’attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell’adesione di tali paesi all’Unione europea.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell’attuazione dell’approccio LEADER e per permettere di costruire una capacità locale sufficiente per l’applicazione di LEADER, è opportuno che nel periodo 2010–2013 si applichi in questi paesi il contributo finanziario medio del 2,5%.

(4) Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare fino al 2013 delle misure transitorie relative al sostegno a favore delle aziende agricole che praticano un’agricoltura di semisussistenza e del sostegno per la costituzione di associazioni di produttori, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all’elenco dei paesi che beneficiano di tali misure.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

1) all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5% almeno del contributo totale del FEASR per l’asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.”;

2) all'articolo 20, lettera d), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

“d) misure transitorie per Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Malta, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, in particolare:”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

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