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Document 52006PC0081

Parere della Commissione a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale recante modifica della proposta della Commission in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2006/0081 def. - COD 2003/0242 */

52006PC0081

Parere della Commissione a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale recante modifica della proposta della Commission in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2006/0081 def. - COD 2003/0242 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.02.2006

COM(2006) 81 definitivo

2003/0242 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSION in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2003/0242 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

1. Introduzione

L’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sui 25 emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. Antefatti

- Il 24 ottobre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) 622 def.), in vista dell’adozione con procedura di codecisione ai sensi dell’articolo 251 del trattato CE.

- Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha emesso un parere favorevole alla proposta il 29 aprile 2004.

- Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 31 marzo 2004.

- Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 18 luglio 2005.

- La Commissione ha adottato la sua comunicazione sulla posizione comune il 31 agosto 2005.

- Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in seconda lettura il 18 gennaio 2006.

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Obiettivo della proposta è l’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, cui la Comunità ha aderito nel 2005[1]. Essa riguarda, in linea di principio, qualsiasi istituzione pubblica, organismo, ufficio o agenzia istituiti dal trattato o sulla base di esso. Ove opportuno, il regolamento proposto è basato sulle disposizioni esistenti.

- Per quanto riguarda l’accesso alle informazioni in materia ambientale (Titolo II), l’elemento principale della proposta consiste nell’applicazione del regolamento n. 1049/2001 a tutte le istituzioni e gli organi comunitari. Sono inoltre previste disposizioni concernenti l’organizzazione e la diffusione delle informazioni in materia ambientale.

- Il regolamento proposto impone alle istituzioni e agli organi comunitari di adottare le disposizioni atte a consentire la partecipazione del pubblico all’elaborazione di “piani e programmi in materia ambientale”, attraverso la diffusione tempestiva delle informazioni e la possibilità, per il pubblico, di presentare osservazioni (Titolo III). Tale obbligo riguarda i piani e i programmi che contribuiscono al conseguimento o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria.

- Infine, in caso di presunta violazione del diritto ambientale, la proposta conferisce alle ONG che soddisfano determinati criteri la possibilità di chiedere all’istituzione interessata un “riesame interno” di qualsiasi “atto amministrativo” (Titolo IV). È possibile presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma degli articoli 230 e 232 del trattato CE.

La direttiva 2003/4 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la direttiva 2003/35 sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale applicano già le corrispondenti disposizioni della convenzione di Århus a livello degli Stati membri. Una proposta di direttiva sull’accesso alla giustizia in materia ambientale è ancora all’esame del Consiglio.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

4.1. Emendamenti accolti integralmente, in parte o in linea di principio dalla Commissione

La Commissione accoglie l’emendamento 16, che prevede un termine massimo di 15 giorni lavorativi per rispondere a una richiesta di informazioni che non siano in possesso di un’istituzione o di un organo comunitario.

La Commissione accoglie in linea di principio l’emendamento 1, che inserisce la “promozione dello sviluppo sostenibile” tra le finalità della normativa comunitaria in materia ambientale. Tuttavia, poiché il testo attuale ricalca da vicino quello dell’articolo 174 del trattato, la Commissione propone la seguente formulazione: “La normativa comunitaria in materia ambientale è destinata a contribuire fra l’altro alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e alla protezione della salute umana, favorendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.”

La Commissione accoglie in parte l’emendamento 19, per quanto riguarda l’ultimo paragrafo. Il testo della posizione comune riguardante i requisiti per la partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani o programmi in materia ambientale ricalca da vicino quello delle corrispondenti disposizioni della convenzione di Århus; pertanto la Commissione non può accogliere la prima parte dell’emendamento, che modifica tale formulazione. Può essere accolta l’estensione, da quattro a otto settimane, del termine per la presentazione di commenti nelle consultazioni effettuate in forma scritta, in quanto conforme alla prassi attualmente applicata dalla Commissione in materia di consultazione. Non risulta invece necessario portare da quattro a otto settimane il preavviso per l’organizzazione di riunioni; ciò potrebbe essere addirittura controproducente nei casi in cui fosse opportuno organizzare una riunione di consultazione supplementare. Pertanto questa parte dell’emendamento non può essere accolta.

L’emendamento 20 riguardante i “risultati della partecipazione del pubblico” può essere accolto in parte e in linea di principio. Non può essere accolto l’inserimento del termine “politica”. La parte restante dell’emendamento può essere accolta in linea di principio ed essere aggiunta come paragrafo 5 all’articolo 9 della posizione comune. L’obbligo di tenere debitamente conto dell’esito del processo di partecipazione del pubblico figura nella proposta originaria della Commissione ed è tratto dalla convenzione di Århus (articolo 7 congiuntamente all’articolo 6, paragrafo 8). L’obbligo di informare il pubblico in merito ai piani e ai programmi adottati, nonché alle considerazioni su cui essi sono basati, si richiama all’articolo 6, paragrafo 9, della convenzione. Inoltre il fatto di informare in merito ai risultati della consultazione rientra tra i criteri applicati dalla Commissione in materia di consultazione e può essere quindi accolto in linea di principio. Tuttavia è opportuno modificare il testo per adeguarlo a quello della convenzione di Århus e garantirne la coerenza con la parte restante dell’articolo. Si propone pertanto la seguente formulazione: “Nel decidere riguardo al piano o al programma in materia ambientale, le istituzioni e gli organi comunitari tengono debitamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico . Essi informano il pubblico di cui al paragrafo 2 in merito al piano o al programma adottato, incluso il suo testo, nonché in merito alle motivazioni e alle considerazioni su cui è basata la decisione, inclusa l’informazione circa il processo di partecipazione del pubblico.”

Gli emendamenti 26 e 27 riguardanti i termini per l’adeguamento dei regolamenti interni e la data di applicazione possono essere accolti in linea di principio dalla Commissione. A tale riguardo la Commissione accetta di fissare un termine ultimo, a decorrere dall’entrata in vigore, che non è contenuto nella posizione comune. Tuttavia il termine previsto negli emendamenti del PE è troppo breve per consentire il completo adeguamento delle procedure e regole amministrative di tutte le istituzioni e gli organi comunitari. Inoltre la data di entrata in vigore degli adeguamenti dei regolamenti interni (emendamento 26) dovrebbe coincidere con la data di applicazione del regolamento (emendamento 27). Pertanto l’emendamento 26 dovrebbe essere riformulato in modo da far riferimento alla “data di applicazione del presente regolamento”, e l’emendamento 27 dovrebbe prevedere una data di applicazione che tenga conto delle esigenze pratiche e delle procedure applicabili ai fini dell’adeguamento dei regolamenti interni di dette istituzioni e organismi. Per soddisfare tale necessità appare realistico un termine dell’ordine di dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

La Commissione non può accogliere gli emendamenti 2 e 7, che includono “lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione del diritto comunitario” nella definizione delle informazioni ambientali. Allo stesso modo, essa non può accogliere l’emendamento 12, che prevede che informazioni di questo tipo siano introdotte in banche dati o registri in qualità di informazioni ambientali. Se, di fatto, siti Internet quali quello della Commissione e della Corte di giustizia forniscono informazioni sulle decisioni adottate nell’ambito di procedure di infrazione, tali informazioni sono divulgate a fini di trasparenza e in una prospettiva orizzontale, e non a titolo di “informazioni ambientali”. Inoltre la categoria succitata non rientra nella definizione di “informazioni ambientali” prevista dalla convenzione di Århus.

L’emendamento 3 riguardante la definizione di “piani e programmi in materia ambientale” non può essere accolto in quanto fa riferimento, all’interno di un considerando, alle “priorità della politica ambientale comunitaria”, che non sono contemplate dalla definizione stessa (articolo 2, paragrafo 1, lettera e)).

Gli emendamenti 4, 14 e 15 non possono essere accolti. Tali emendamenti sono intesi ad applicare il regime derogatorio previsto dalla direttiva 2003/4 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale alle richieste di accesso ad informazioni ambientali delle istituzioni comunitarie. La posizione comune è basata sul regolamento n. 1049/2001 relativo all’accesso ai documenti, che riguarda tutte le istituzioni e gli organi comunitari. Se si applicasse il regime derogatorio previsto dalla direttiva 2003/4, l’accesso ai documenti in generale e alle informazioni ambientali in particolare sarebbe disciplinato da due regimi diversi e in parte sovrapposti, il che darebbe luogo ad un sistema non trasparente.

La Commissione non può accogliere l’emendamento 5 e le parti di altri emendamenti a questo correlate, che mirano ad estendere la partecipazione del pubblico all’elaborazione delle “politiche”. A questo riguardo la convenzione di Århus lascia alle parti un certo margine di manovra. L’ultima frase dell’articolo 7 stipula che “nella misura opportuna, ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all’elaborazione delle politiche in materia ambientale”. Data inoltre la difficoltà di definire con precisione il concetto di “politica”, è escluso che un obbligo di questo tipo possa essere istituito in forma giuridicamente vincolante mediante un regolamento.

L’emendamento 8, che estende la partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi finanziati da istituzioni e organi comunitari, non può essere accolto. La convenzione di Århus prevede la partecipazione del pubblico per i piani e i programmi elaborati da autorità pubbliche. Analogamente, per i progetti che possono incidere in modo significativo sull’ambiente ai sensi dell’articolo 6 della convenzione, la partecipazione del pubblico è limitata alle decisioni di autorizzazione e non riguarda in alcun modo le decisioni di finanziamento. Poiché le autorizzazioni sono rilasciate dagli Stati membri, è a livello degli Stati membri che ha luogo la partecipazione del pubblico. La Commissione non può accogliere l’emendamento 9, che sopprime l’espressa esclusione dei piani “bancari” dalla definizione di “piani e programmi in materia ambientale”. Tale precisazione è stata a suo tempo accettata dalla Commissione e figura attualmente nella posizione comune.

L’emendamento 10 non può essere accolto. In base a tale emendamento, nella definizione di “diritto ambientale”, la promozione di misure sul piano internazionale sarebbe finalizzata anche a risolvere problemi ambientali a livello “locale”. La definizione attuale ricalca fedelmente la formulazione dell’articolo 174, paragrafo 1, del trattato CE, che fa riferimento a problemi dell’ambiente a livello “regionale o mondiale” e non va pertanto modificata.

L’emendamento 11 prevede l’obbligo di indicare al pubblico dove possano essere reperite e come possano essere ottenute le informazioni non disponibili in formato elettronico. La Commissione non può accogliere un emendamento che istituisce un obbligo di portata tanto ampia e generale. Di fatto i registri delle istituzioni comprendono già riferimenti ai documenti non disponibili in formato elettronico e ai servizi competenti presso i quali tali documenti possono essere richiesti.

L’emendamento 13 non può essere accolto. Esso impone alle istituzioni comunitarie di garantire che non solo le informazioni da esse raccolte, ma anche le informazioni raccolte per loro conto siano aggiornate, precise e comparabili. Non esiste un obbligo corrispondente nella convenzione di Århus.

L’emendamento 17 non può essere accolto. Esso introduce un nuovo articolo che consente alle istituzioni e agli organi comunitari non coperti dal regolamento n. 1049/2001 di applicare una “tassa ragionevole” per la fornitura delle informazioni. L’emendamento non è pertinente in quanto, in virtù dell’articolo 3 della posizione comune, il regolamento n. 1049/2001 si applica alle “istituzioni e agli organi comunitari” per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali, comprese le disposizioni in materia di tasse.

La Commissione non può accogliere l’emendamento 18, che sostituisce i termini “minaccia imminente per la salute umana” con “minaccia imminente per la salute e la vita umana” e il termine “attenuare” i danni derivanti da tale minaccia con il termine “minimizzare”. La formulazione della posizione comune è conforme alla convenzione di Århus e alla direttiva 2003/4/CE e nulla sembra giustificare una formulazione diversa.

L’emendamento 21 mira ad estendere il termine per la presentazione delle domande di riesame interno di un atto amministrativo da quattro ad otto settimane a decorrere dalla data di adozione. Tale emendamento non può essere accolto dalla Commissione, in quanto un termine tanto ampio rischierebbe di rallentare le procedure e di dar luogo a un periodo di incertezza giuridica. Il termine di quattro settimane è inoltre conforme alla proposta di direttiva sull’accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Commissione non può accogliere gli emendamenti 28 e 29, che subordinano la possibilità delle ONG di chiedere un riesame interno al requisito supplementare di essere “rispettose della legge”. Tale requisito è estremamente difficile da verificare per l’istituzione o l’organo comunitario in questione e non appare giustificato alla luce degli obiettivi del regolamento. Infine la Commissione non può accogliere l’emendamento 23, in base al quale sarebbero legittimate a chiedere un riesame amministrativo non solo le ONG aventi come obiettivo primario di promuovere la tutela dell’ambiente, ma anche quelle destinate a “promuovere lo sviluppo sostenibile”. Tale criterio è estremamente vasto e sarebbe difficile operare una discriminazione tra le varie organizzazioni.

5. Conclusione

Conformemente all’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.

[1] Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

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