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Document 52006PC0064(02)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

/* COM/2006/0064 def. - CNS 2006/0016 */

52006PC0064(02)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2006/0064 def. - CNS 2006/0016 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.02.2006

COM(2006) 64 definitivo

2006/0016 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi aerei con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all’interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllate dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

A seguito delle ricordate sentenze della Corte, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati anzidetti, la Commissione ha negoziato, con la Repubblica Orientale dell’Uruguay, un accordo che sostituisce alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei tra Stati membri e la Repubblica Orientale dell’Uruguay. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante per l’aviazione (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare dall'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari.

Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) A nome della Comunità la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica Orientale dell’Uruguay su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su taluni aspetti relativi ai servizi aerei, fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

3. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente

2006/0016 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) A nome della Comunità la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica Orientale dell’Uruguay su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da un lato, e

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

dall'altro,

(di seguito denominate “le Parti”)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay hanno firmato accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni Stati terzi che prevedono, per i cittadini di tali Stati terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che i vettori che operano in conformità al diritto comunitario non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che, alla luce di quanto precede, le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica Orientale dell’Uruguay, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

DECIDONO:

ARTICOLO 1Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea. Per “Stati membri LACAC” si intende gli Stati membri della Commissione per l’aviazione civile latino-americana.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2Designazione e limitazione delle autorizzazioni

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica Orientale dell’Uruguay, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b),in relazione alla designazione, da parte della Repubblica Orientale dell’Uruguay, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica Orientale dell’Uruguay rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica Orientale dell’Uruguay può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; oppure

ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv. la Repubblica Orientale dell’Uruguay dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale fra la Repubblica Orientale dell’Uruguay e tale altro Stato membro; oppure

v. l’aerolinea sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica Orientale dell’Uruguay e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica Orientale dell’Uruguay siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

La Repubblica Orientale dell’Uruguay esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica Orientale dell’Uruguay, lo Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore sia stabilito nel territorio della Repubblica Orientale dell’Uruguay; nonché

ii. la Repubblica Orientale dell’Uruguay eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sull’aerolinea e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; nonché

iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC, a meno che siano state accordate condizioni più favorevoli nell’accordo bilaterale sui servizi aerei fra lo Stato membro e la Repubblica Orientale dell’Uruguay.

5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica Orientale dell’Uruguay qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio della Repubblica Orientale dell’Uruguay; oppure

ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dalla Repubblica Orientale dell’Uruguay o quest’ultima non sia responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA); oppure

iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC e non sia da questi effettivamente controllato, a meno che siano state accordate condizioni più favorevoli nell’accordo bilaterale sui servizi aerei fra lo Stato membro e la Repubblica Orientale dell’Uruguay; oppure

iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro LACAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro LACAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo.

ARTICOLO 3Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica Orientale dell’Uruguay ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica Orientale dell’Uruguay si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda le autorizzazioni all'esercizio rilasciate a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica Orientale dell’Uruguay che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d) osta a che la Repubblica Orientale dell’Uruguay imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica Orientale dell’Uruguay o tra un punto situato nella Repubblica Orientale dell’Uruguay e un punto situato in un altro Stato membro LACAC.

ARTICOLO 5Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Orientale dell’Uruguay in forza di un accordo di cui all'allegato 1, che contengano una disposizione indicata all'allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata senza operare discriminazioni.

ARTICOLO 6 Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay non devono i) comportare o favorire l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzare gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegare ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte.

2. Le disposizioni di cui all’allegato 2, lettera f) non devono essere applicate secondo modalità che le rendano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 7Allegati all’ accordo

Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8Revisione o modificazione

Le Parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 9Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le Parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi conclusi tra Stati membri e la Repubblica Orientale dell’Uruguay che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

ARTICOLO 10 Cessazione

1. La cessazione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La cessazione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] giorno di […. …] nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

Allegato 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica orientale dell’Uruguay e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

- Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica Orientale dell’Uruguay e la Repubblica federale di Germania, firmato a Montevideo il 31 agosto 1957, denominato in appresso nell'allegato 2 “Accordo Uruguay – Germania”; modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Bonn il 9 luglio 1997.

- Accordo fra il governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay e il governo del Regno del Belgio in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 5 ottobre 1972, denominato in appresso nell'allegato 2 “Accordo Uruguay - Belgio”;

- Accordo fra il governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay e il governo del Regno di Danimarca in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 18 dicembre 1981, denominato in appresso nell'allegato 2 “Accordo Uruguay - Danimarca”;

- Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica Orientale dell’Uruguay e il Regno di Spagna, firmato a Montevideo il 13 agosto 1979, denominato in appresso nell'allegato 2 “Accordo Uruguay – Spagna”; modificato da ultimo dal verbale concordato firmato a Madrid il 21 ottobre 2005.

- Accordo fra la Repubblica Orientale dell’Uruguay e la Repubblica portoghese sui trasporti aerei, di cui all’allegato 2 al Protocollo di Intesa firmato a Lisbona, il 9 settembre 1998, denominato in appresso nell'allegato 2 “Accordo Uruguay - Portogallo”;

- Accordo fra il governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di cui all’allegato B al verbale concordato firmato a Londra il 6 febbraio 1998, denominato in appresso nell'allegato 2 “Accordo Uruguay - Regno Unito”;

- Accordo fra il governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay e il governo del Regno di Svezia in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 18 dicembre 1981, denominato in appresso nell'allegato 2 “Accordo Uruguay - Svezia”.

b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica Orientale dell’Uruguay e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

- Progetto di accordo fra il governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay e il governo federale austriaco sui trasporti aerei, di cui all’allegato B al Protocollo firmato a Montevideo il 28 febbraio 1996, denominato in appresso nell'allegato 2 “Progetto di accordo Uruguay - Austria” ;

- Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica Orientale dell’Uruguay e il Regno di Spagna, di cui all’allegato al verbale concordato firmato a Madrid il 21 ottobre 2005, denominato in appresso nell'allegato 2 “Progetto di accordo riveduto Uruguay – Spagna”.

Allegato 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

a) Designazione:

- Articolo 3 dell’accordo Uruguay – Germania;

- Articolo 3 del progetto di accordo Uruguay – Austria;

- Articolo 3 dell’accordo Uruguay – Belgio;

- Articolo 3 dell’accordo Uruguay – Danimarca;

- Articolo 3 dell’accordo Uruguay – Spagna;

- Articolo 3 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay – Spagna;

- Articolo 3 dell’accordo Uruguay – Portogallo;

- Articolo 4 dell’accordo Uruguay – Regno Unito;

- Articolo 3 dell’accordo Uruguay – Svezia;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell’accordo Uruguay – Germania;

- Articolo 4 del progetto di accordo Uruguay – Austria;

- Articolo 3 dell’accordo Uruguay – Belgio;

- Articolo 4 dell’accordo Uruguay – Danimarca;

- Articolo 4 dell’accordo Uruguay – Spagna;

- Articolo 4 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay – Spagna;

- Articolo 4 dell’accordo Uruguay – Portogallo;

- Articolo 5 dell’accordo Uruguay – Regno Unito;

- Articolo 4 dell’accordo Uruguay – Svezia;

c) Sicurezza:

- Articolo sulla sicurezza come previsto nell’allegato 3 del verbale concordato firmato a Bonn il 9 luglio 1997 relativo all’accordo Uruguay – Germania;

- Articolo 17 dell’accordo Uruguay – Portogallo;

- Articolo 14 dell’accordo Uruguay – Regno Unito;

d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- Articolo 6 dell’accordo Uruguay – Germania;

- Articolo 7 del progetto di accordo Uruguay – Austria;

- Articolo 4 dell’accordo Uruguay – Belgio;

- Articolo 9 dell’accordo Uruguay – Danimarca;

- Articolo 6 dell’accordo Uruguay – Spagna;

- Articolo 5 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay – Spagna;

- Articolo 6 dell’accordo Uruguay – Portogallo;

- Articolo 8 dell’accordo Uruguay – Regno Unito;

- Articolo 9 dell’accordo Uruguay – Svezia;

e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

- Articolo 9 dell’accordo Uruguay – Germania;

- Articolo 11 del progetto di accordo Uruguay – Austria;

- Articolo 9 dell’accordo Uruguay – Belgio;

- Articolo 6 dell’accordo Uruguay – Danimarca;

- Articolo 7 dell’accordo Uruguay – Spagna;

- Articolo 16 dell’accordo Uruguay – Portogallo;

- Articolo 7 dell’accordo Uruguay – Regno Unito;

- Articolo 6 dell’accordo Uruguay – Svezia;

f) Compatibilità con le norme sulla concorrenza:

- Articolo 9 dell’accordo Uruguay – Germania;

- Articolo 11 del progetto di accordo Uruguay – Austria;

- Articolo 9 dell’accordo Uruguay – Belgio;

- Articolo 6 dell’accordo Uruguay – Danimarca;

- Articolo 7 dell’accordo Uruguay – Spagna;

- Articolo 16 dell’accordo Uruguay – Portogallo;

- Articolo 6 dell’accordo Uruguay – Svezia;

Allegato 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

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