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Document 52006PC0058
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on machinery and amending Directive 95/16/EC amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Parere della Commissione ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE recante modifica della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE recante modifica della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2006/0058 def. - COD 2001/0004 */
Parere della Commissione ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE recante modifica della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2006/0058 def. - COD 2001/0004 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 13.2.2006 COM(2006) 58 definitivo 2001/0004 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 2001/0004 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 1. INTRODUZIONE L’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE prevede che la Commissione esprima un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento. 2. CONTESTO 1. Data di trasmissione al Parlamento ed al Consiglio: 26 gennaio 2001 2. Parere del Comitato economico e sociale: 12 settembre 2001 3. Data del parere del Parlamento in prima lettura: 4 luglio 2002 4. Data di trasmissione della proposta modificata: 11 febbraio 2003 5. Data dell’accordo politico in seno al Consiglio: 24 settembre 2004 6. Data d’adozione della posizione comune: 18 luglio 2005 (unanimità) 7. Data del parere in seconda lettura: 15 dicembre 2005 3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA L’obiettivo della proposta iniziale era quello di garantire la libera circolazione dei prodotti oggetto della direttiva garantendo un grado elevato di tutela nei settori della sanità, della sicurezza e della protezione dei consumatori. I prodotti considerati sono principalmente macchine e loro accessori. Conformemente alle conclusioni della relazione Molitor del 1994, la proposta iniziale era volta a definire meglio vari concetti, a chiarire alcuni aspetti e ad assicurare meglio un’applicazione uniforme. È così che, per evitare interpretazioni divergenti delle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato, sono state migliorate le spiegazioni relative a tali procedure. La proposta iniziale di revisione della direttiva relativa alle macchine è stata preparata sulla base delle proposte redatte da un gruppo di alto livello di esperti indipendenti di varia provenienza. Essa ha anche tenuto conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica della direttiva modificata 89/392/CEE[1]. I principali elementi della proposta iniziale erano i seguenti: - definire meglio il campo d’applicazione della direttiva – delimitandolo più chiaramente rispetto a quello di altre direttive, in particolare la direttiva “bassa tensione”[2] e la direttiva “ascensori”[3], – e descrivere più chiaramente il concetto di “quasi-macchine”; - rafforzare le disposizioni relative alla vigilanza del mercato ed alla notifica degli organismi di valutazione della conformità; - introdurre una procedura di garanzia di qualità totale per alcune categorie di macchine. Nella sua proposta modificata la Commissione ha accolto numerose proposte del Parlamento europeo al fine di migliorare ulteriormente la direttiva. 4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO Emendamenti accettati dalla Commissione La Commissione può accettare nella loro interezza i 9 emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Essi costituiscono un compromesso raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio con lo scopo di adottare la direttiva in seconda lettura. Gli emendamenti sono conformi agli obiettivi perseguiti dalla proposta della Commissione e mantengono l’equilibrio di interessi raggiunto nella posizione comune. Gli emendamenti alla posizione comune sono essenzialmente volti a rafforzare la vigilanza del mercato e a precisare il valore della marcatura “CE”, il campo d’applicazione, la riservatezza e gli obblighi degli organismi notificati nel contesto di sistemi di rilascio di attestati di garanzia di qualità totale. La conclusione dell’accordo di compromesso è stata facilitata da tre dichiarazioni fatte dalla Commissione durante la sessione plenaria del dicembre 2005 (v. allegato). 5. CONCLUSIONI Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo quanto indicato sopra. ALLEGATO Dichiarazioni della Commissione Marcatura “CE” Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, la Commissione, nel quadro della revisione del “nuovo approccio” prevista per la metà del 2006, preciserà le condizioni per l’apposizione di altre marcature, nazionali, europee o private, in relazione con la marcatura “CE”. Trattori I Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dichiarano che, per disciplinare in una sola direttiva di armonizzazione tutti gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza con riferimento ai trattori agricoli e forestali, la direttiva 2003/37/CE, relativa all’omologazione dei trattori agricoli e forestali, dei loro rimorchi, delle loro macchine intercambiabili trainate nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, dev’essere modificata in modo da tener conto di tutti i rischi di cui alla direttiva sulle macchine. In occasione della modifica della direttiva 2003/37/CE, occorre prevedere una modifica della direttiva sulle macchine consistente nell’eliminare l’espressione “per i rischi” figurante nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), primo trattino. Trattori II La Commissione riconosce la necessità di inserire nelle direttive sui trattori agricoli e forestali ulteriori prescrizioni relative a rischi non ancora considerati. A tal fine la Commissione sta esaminando la possibilità di adottare misure idonee, tra cui riferimenti ai regolamenti delle Nazioni Unite, alle norme CEN e ISO ed ai codici OCSE. [1] Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, GU L 183 del 29.6.1989, pag. 9. Questa direttiva è stata codificata dalla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, GU L 331 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1). [2] Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.2003, pag. 1). [3] Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).