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Document 52006PC0047
Proposal for a Council Decision on the European Community position regarding a decision of the EC Monaco Joint Committee concerning its rules of procedure
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea in merito a una decisione del comitato misto CE-Monaco relativa al suo regolamento interno
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea in merito a una decisione del comitato misto CE-Monaco relativa al suo regolamento interno
/* COM/2006/0047 def. */
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea in merito a una decisione del comitato misto CE-Monaco relativa al suo regolamento interno /* COM/2006/0047 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 9.2.2006 COM(2006) 47 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione della Comunità europea in merito a una decisione del comitato misto CE-Monaco relativa al suo regolamento interno (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'accordo firmato il 4 dicembre 2003 tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco è entrato in vigore il 1° maggio 2004. L'articolo 3 dell'accordo istituisce un comitato misto responsabile della sua gestione e corretta applicazione. Compiti del comitato misto In seno al comitato misto le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano a vicenda ai fini della corretta applicazione dell'accordo. Il comitato misto può formulare raccomandazioni per la gestione e la corretta applicazione dell'accordo e può adottare decisioni sulle seguenti materie: - modifiche dell'allegato dell'accordo (articolo 1, paragrafo 1), - adozione del proprio regolamento interno (articolo 3, paragrafo 4). Posizione della Comunità in merito alla decisione La decisione 2003/885/CE del Consiglio, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco, prevede all'articolo 3, paragrafo 2 che la posizione che la Comunità deve assumere in merito alle decisioni del comitato misto sia stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione. L’eccezione di cui all’articolo 3, paragrafo 3 non si applica all’adozione del regolamento interno. Il regolamento interno contiene, fra l’altro, le procedure per la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato. Il regolamento interno proposto prevede che la carica di presidente sia esercitata a turno per un periodo di sei mesi da un rappresentante del Principato di Monaco e da un rappresentante della Comunità europea. Le parti contraenti possono designare i propri rappresentanti. La decisione 2003/885/CE prevede che solo la Commissione rappresenti la Comunità in seno a questo comitato misto. Sarebbe tuttavia utile poter includere nella delegazione comunitaria anche rappresentanti degli Stati membri, in particolare quelli della Francia, che provvede a svolgere taluni compiti amministrativi a Monaco. Il regolamento interno contiene disposizioni relative all'organizzazione delle riunioni e alle procedure decisionali pertinenti. Tali disposizioni prevedono in particolare la possibilità di prendere decisioni mediante una procedura scritta. Le disposizioni relative al regime linguistico sono intese a conciliare la parità di trattamento tra le lingue ufficiali con la necessità di assicurare una comunicazione fluida tra le parti contraenti. I servizi della Commissione hanno elaborato il progetto di decisione del comitato misto CE-Monaco relativa al suo regolamento interno di concerto con l’amministrazione monegasca. Si prevede di adottare la decisione nell'ambito della prima riunione del comitato, programmata per l’inizio del 2006. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione della Comunità europea in merito a una decisione del comitato misto CE-Monaco relativa al suo regolamento interno IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco (2003/885/CE), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo firmato il 4 dicembre 2003 tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco (di seguito denominato “l’accordo”) è entrato in vigore il 1° maggio 2004. (2) L'articolo 3, paragrafo 4 prevede che il comitato misto istituito dall’accordo stabilisca il proprio regolamento interno, DECIDE: Articolo unico La posizione della Comunità europea nel comitato misto istituito dall'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente Progetto di Decisione del comitato misto CE – Monaco che adotta il regolamento interno del comitato IL COMITATO MISTO, VISTO l'accordo firmato il 4 dicembre 2003 tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco (di seguito denominato “l’accordo”), in particolare l’articolo 3, CONSIDERANDO che l'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2004, CONSIDERANDO che il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, DECIDE: Articolo 1 È adottato il regolamento interno del comitato misto figurante in allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il regolamento interno del comitato misto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Fatto a Bruxelles, Per il comitato misto Il Presidente ALLEGATO REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CE – MONACO Articolo 1 DENOMINAZIONE Il comitato misto istituito dall’accordo firmato il 4 dicembre 2003 tra la Comunità e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco è denominato «Comitato misto CE – Monaco». Tale denominazione deve essere utilizzata per tutti gli atti e le comunicazioni provenienti dal suddetto comitato. Articolo 2 COMPOSIZIONE Il comitato misto è composto da una delegazione della Comunità europea e da una delegazione del Principato di Monaco. La delegazione della Comunità europea è composta da rappresentanti della Commissione, assistiti da rappresentanti degli Stati membri e delle altre istituzioni comunitarie. La delegazione del Principato di Monaco è composta da rappresentanti del governo monegasco. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione e, se necessario, il suo sostituto. Articolo 3 PRESIDENTE La presidenza del comitato misto è assunta per i primi sei mesi dell’anno civile dalla Comunità europea e per gli altri sei mesi dal Principato di Monaco. Il presidente del comitato misto è il capo della delegazione della parte che esercita la presidenza. Articolo 4 SEGRETARIATO Un rappresentante della Comunità e un rappresentante del Principato di Monaco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. I segretari devono garantire il buon svolgimento dei lavori del comitato misto. Essi sono responsabili della comunicazione tra le delegazioni e in particolare della trasmissione dei documenti, dell’elaborazione dell’ordine del giorno e del verbale delle riunioni, nonché del seguito dato alle procedure di decisione. Essi sono designati dai rispettivi capi delegazione e restano in carica fino alla nomina di un nuovo segretario. Ciascuna delegazione comunica il nome e le coordinate del proprio segretario. Articolo 5 CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI Il comitato misto si riunisce in funzione delle necessità. Le riunioni si svolgono a Bruxelles o in un altro luogo scelto di comune accordo dai capi delegazione. Esso è convocato dal presidente su richiesta di un capo delegazione almeno due mesi prima della riunione. L’invito è rivolto al capo dell’altra delegazione e deve essere corredato di un progetto di ordine del giorno. In casi urgenti, gli inviti possono essere inviati in un termine più breve. I segretari procedono in tempo utile allo scambio di tutti i documenti necessari per una preparazione adeguata, se possibile quattro settimane prima della riunione. Prima della riunione, le delegazioni si informano reciprocamente circa la loro prevista composizione. La parte che ospita la riunione organizza gli aspetti logistici. D'accordo con l'altra delegazione si potrà fare ricorso anche a audioconferenze e videoconferenze. Le riunioni che si svolgono per videoconferenza o audioconferenza sono organizzate dalla delegazione che chiede l’organizzazione della riunione. Salvo decisione contraria dei capi delegazione, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Articolo 6 ORDINE DEL GIORNO DELLE RIUNIONI Il segretariato stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Ciascuna delegazione può proporre punti supplementari da iscrivere all’ordine del giorno. L'ordine del giorno è adottato congiuntamente dai capi delegazione all'inizio di ogni riunione. Articolo 7 VERBALI Per ciascuna riunione, il segretariato redige un progetto di verbale. Il progetto indica le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate e le conclusioni raggiunte per ciascun punto all’ordine del giorno. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta adottato dal comitato, il verbale è redatto in due esemplari per ciascuna delle parti e firmato dal segretariato. Articolo 8 ADOZIONE DEGLI ATTI Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le due parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo. In seno al comitato misto, la posizione di ciascuna delle parti dell’accordo è espressa dal rispettivo capo delegazione. La delegazione che desidera l’adozione di una decisione presenta una proposta sotto forma di progetto di decisione del comitato. L’altra delegazione deve indicare se approva o respinge il progetto di decisione, se desidera che sia modificato o se chiede più tempo per esaminarlo. Se entrambe le parti si dichiarano d'accordo sul progetto, il presidente lo indica nel verbale e formalizza l’atto adottato. Le decisioni (o le raccomandazioni) del comitato misto recano la denominazione « Decisione » (o « Raccomandazione ») seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto. Tali atti vengono redatti in due esemplari, uno per ogni parte, e recano la firma del presidente [e dei segretari]. Articolo 9 PROCEDURA SCRITTA Al di fuori delle riunioni, il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni per corrispondenza (procedura scritta). Il capo della delegazione che propone il ricorso alla procedura scritta sottopone per lettera il progetto di atto al capo delegazione dell’altra parte. L’altra parte risponde indicando se accetta o respinge il progetto di decisione, se propone che sia modificato o se chiede del tempo per esaminarlo. La decisione o la raccomandazione è adottata alla data in cui il capo delegazione di una delle parti riceve la lettera del capo delegazione dell’altra parte recante conferma dell'accordo. Successivamente all’adozione dell’atto, il presidente finalizza la decisione o la raccomandazione conformemente all’articolo 8. Articolo 10 OSSERVATORI ED ESPERTI INVITATI Ciascun capo delegazione può, previo accordo dell’altra parte, invitare esperti, rappresentanti di governi o altre persone non appartenenti alle delegazioni a partecipare a una riunione come osservatori o come consulenti su una materia specifica. Previo accordo delle due delegazioni, il comitato misto può consultare esperti su questioni particolari. Articolo 11 SPESE Ciascuna parte assume a proprio carico tutte le spese connesse all’organizzazione e alla partecipazione alle riunioni e alle attività del comitato misto, dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti. Il comitato decide la ripartizione delle spese connesse alle missioni affidate agli esperti. Articolo 12 RISERVATEZZA E INFORMAZIONI Le delibere delle riunioni e i documenti del comitato misto sono riservati, fatti salvi gli obblighi giuridici delle parti in materia di pubblicazione di decisioni e raccomandazioni e di accesso ai documenti. I capi delegazione possono tuttavia decidere di comune accordo di togliere la riservatezza. Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico circa i risultati delle riunioni del comitato misto. Articolo 13 LINGUE Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto devono essere redatte nelle lingue ufficiali della Comunità europea e del Principato di Monaco. Ciascuna di queste versioni linguistiche è autentica. Ciascuna delle parti si assume la responsabilità della produzione degli atti nelle proprie lingue ufficiali. Con riguardo alle comunicazioni e alle delibere in seno al comitato misto, i capi delle delegazioni si accordano sul regime linguistico più adeguato. In ogni caso, la parte che ospita la riunione non è tenuta a fornire un servizio di interpretazione.