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Document 52006DC0641

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (sintesi) - Risoluzioni del Parlamento Europeo {SEC(2006) 1376}

/* COM/2006/0641 def. */

52006DC0641

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (sintesi) - Risoluzioni del Parlamento europeo {SEC(2006) 1376} /* COM/2006/0641 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 24.10.2006

COM(2006) 641 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (sintesi) - Risoluzioni del Parlamento europeo {SEC(2006) 1376}

INDICE

PREAMBOLO 3

I – RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE DAL PARLAMENTO EUROPEO NELLA RISOLUZIONE DI DISCARICO DEL BILANCIO GENERALE 4

a) Questioni orizzontali 4

b) Questioni settoriali 5

II – DISCARICO DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FES 9

III – Raccomandazioni nelle risoluzioni sulle singole AGENZIE 10

PREAMBOLO

A causa dei vincoli in materia di traduzione, la relazione della Commissione sul seguito dato ai discarichi concessi dal Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2004[1] è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'UE con la presente forma di sintesi. Le risposte integrali della Commissione a ciascuna raccomandazione specifica del Parlamento sono disponibili nel documento di lavoro della Commissione[2] pubblicato in inglese, francese e tedesco. Entrambe queste relazioni si riferiscono alle risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 27 aprile 2006.

Ciascun capitolo[3] della presente relazione di sintesi contiene i riferimenti ai numeri di raccomandazione pertinenti riportati nel documento di lavoro della Commissione integrale già menzionato. Tali riferimenti aiuteranno i lettori a ritrovare nel documento di lavoro tutte le raccomandazioni (e le azioni previste o già adottate dalla Commissione) che si riferiscono ad un determinato capitolo o che lo interessano particolarmente.

Entrambe le relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 276, paragrafo 3, del trattato CE, dell'articolo 180b del trattato Euratom, dell’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento finanziario applicabile al FES e delle disposizioni analoghe nel precedente regolamento finanziario ad hoc del FES. Secondo il trattato, “la Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti”[4].

Nelle decisioni di discarico per il bilancio generale, il FES e le agenzie, la Commissione ha individuato un totale di 150 raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo alla Commissione. La Commissione ritiene che per 51 raccomandazioni l’azione necessaria sia già stata adottata, anche se in alcuni casi occorrerà esaminarne i risultati. Per altre 85 raccomandazioni la Commissione accetta di adottare l’azione raccomandata dal Parlamento. Infine, la Commissione non può accettare 14 raccomandazioni e non adotterà quindi l’azione richiesta[5].

I – RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE DAL PARLAMENTO EUROPEO NELLA RISOLUZIONE DI DISCARICO DEL BILANCIO GENERALE

È presentata di seguito una sintesi delle risposte della Commissione alle richieste specifiche presentate dal Parlamento nelle sue risoluzioni sul discarico 2004.

a) Questioni orizzontali

Affidabilità dei conti (documento di lavoro della Commissione, punti 1-4)

Gli ordinatori hanno certificato le cifre del conto patrimoniale di apertura e la Commissione ha stabilito il suo conto patrimoniale di apertura, che è stato inserito nei conti provvisori annuali del 2005. Tali conti sono stati puntualmente presentati alla Corte dei conti il 31 marzo 2006, come previsto dal regolamento finanziario.

Quadro di controllo interno integrato (documento di lavoro della Commissione, punti 5-11)

Il “Piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato” [COM(2006)9] prevede 16 azioni divise in quattro temi, finalizzate a semplificare e armonizzare le pratiche di controllo mediante la condivisione delle informazioni e il ricorso a un approccio dell’‘audit unico’, in modo da impiegare meglio le limitate risorse disponibili per il controllo. In questa fase sono state avviate azioni prioritarie, mentre altre, che dipendono dai risultati delle azioni prioritarie, saranno sviluppate nel corso del 2007. Entro l’inizio del 2009 dovrebbero essere conseguiti progressi sufficienti. La prima relazione semestrale al Parlamento e al Consiglio è stata pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006) 1001).

Dichiarazioni (documento di lavoro della Commissione, punti 12-20)

Nell’ambito del Piano d’azione, la Commissione ha proposto dichiarazioni di gestione a livello operativo e relazioni di sintesi a livello nazionale. Per quanto riguarda l’agricoltura, le dichiarazioni di gestione e le relazioni di sintesi a livello nazionale sono già previste nella nuova normativa[6]. Un importante passo avanti è stato compiuto con l’adozione dell’accordo interistituzionale, il cui paragrafo 44 recita: “Gli Stati membri si impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili”. La Commissione ha proposto ulteriori misure a tal fine nell’ambito della revisione del regolamento finanziario (art. 53 ter) e delle relative modalità d'esecuzione.

Trasparenza (documento di lavoro della Commissione, punti 21-24)

Con l’iniziativa europea per la trasparenza, la Commissione prevede che i risultati del dibattito aperto su una vasta gamma di questioni confermeranno il suo impegno a giustificare meglio l’uso del denaro pubblico. Nella sua proposta riveduta di modifica al regolamento finanziario, la Commissione introduce un nuovo obbligo generale per gli Stati membri, di comunicare informazioni sui beneficiari dei fondi comunitari versati nell’ambito di una gestione concorrente.

Relazioni annuali di attività (documento di lavoro della Commissione, punti 25-27)

Nell’attuale struttura di responsabilizzazione istituita dalla riforma, l’esecuzione delle misure proposte dal Parlamento riguardo alle garanzie fornite ai livelli del Commissario, del Segretario generale, del revisore contabile interno e del Direttore generale per il bilancio chiamerebbe in questione la responsabilità individuale dei Direttori generali e renderebbe meno chiara la differenziazione tra le responsabilità politiche (Collegio) e quelle gestionali (Direttore generale). L’adozione della relazione di sintesi è l’atto principale con il quale la Commissione assume pienamente la sua responsabilità politica dell'attuazione del bilancio a norma del trattato, e nel quale esprime la sua responsabilità politica nei confronti dell’autorità di discarico. Ciò è esposto in maniera più esplicita nella conclusione della relazione di sintesi per il 2005.

Ulteriori raccomandazioni orizzontali (documento di lavoro della Commissione, punti 28-32)

La proposta di modifica del regolamento finanziario presentata dalla Commissione prevede un cambiamento delle responsabilità del contabile. Secondo le nuove disposizioni, il contabile approverà i conti prima che essi siano adottati dall’istituzione, attestando che essi presentano una visione veritiera ed equa della situazione finanziaria dell’istituzione stessa.

L’azione 4 del Piano d’azione mira ad avviare il dialogo interistituzionale sulla base dei principi da considerare riguardo ai rischi tollerabili nelle operazioni sottostanti. La Commissione ha già compiuto progressi considerevoli inserendo la questione nella proposta di revisione del regolamento finanziario e progettando le relative modalità di applicazione, che definiranno l’applicazione pratica di tali principi.

b) Questioni settoriali

Entrate (documento di lavoro della Commissione, punto 33)

Da quando è stata introdotta la quarta risorsa propria basata sul RNL/PNL, la Commissione ha lavorato in stretta collaborazione con gli Stati membri per rendere i conti nazionali più affidabili, comparabili e completi. I provvedimenti adottati sono descritti nelle relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva PNL (COM (96)124 def. del 27.3.1996) e del regolamento RNL (COM (2006) 199 def. dell’8.5.2006). La Commissione europea è disposta a informare direttamente la commissione competente del Parlamento europeo in merito a tali misure.

Politica agricola comune (documento di lavoro della Commissione, punti 34-41)

Al fine di migliorare e potenziare il sistema complessivo destinato a fornire una ragionevole garanzia riguardo alla gestione efficace del rischio di errori nella legalità e regolarità delle operazioni sottostanti nel settore agricolo, la Commissione è disposta ad applicare la raccomandazione della Corte secondo la quale gli organismi di certificazione dovrebbero impegnarsi maggiormente per verificare e convalidare le statistiche relative alle ispezioni e i controlli successivi al pagamento. A tal fine, nei nuovi orientamenti in materia di notifica, gli organismi di certificazione saranno invitati ad esaminare più accuratamente la capacità amministrativa dell’organismo pagatore per quanto riguarda i controlli sul posto. Essi dovranno accertare se il sistema in uso (per i controlli sul posto) sia stato applicato in modo soddisfacente, esaminandone dettagliatamente gli elementi.

Per estendere i controlli successivi ai pagamenti al maggior numero possibile di Stati membri, ottenendo così una ragionevole garanzia del rispetto della normativa comunitaria, la Commissione ha svolto 10 audit nel 2004 e nel 2005. Nel 2006 sono previste 8 missioni ulteriori sull’applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, per quanto riguarda gli aspetti generali. A questo proposito, le cellule “mercato interno” (“compliance units”) continueranno nel 2006 a valutare l’applicazione del regolamento nell’ambito delle loro missioni relative a questioni settoriali specifiche. Inoltre, il 10 gennaio 2006 la Commissione ha adottato una modifica al regolamento (CE) n. 4/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Tutti gli organismi pagatori nei nuovi Stati membri hanno ricevuto il riconoscimento definitivo. Il riconoscimento provvisorio era stato concesso purché i sistemi di controllo degli organismi pagatori avessero raggiunto gli standard minimi accettabili; quello definitivo è stato accordato solo quando sono stati risolti tutti i problemi significativi individuati negli audit pre-riconoscimento. La Commissione ha sorvegliato attentamente la situazione, in particolare tramite missioni di audit presso ogni organismo pagatore in ciascuno Stato membro.

La Commissione ha risposto alla raccomandazione di presentare proposte volte ad evitare che i premi del principale strumento per il rimboschimento superassero ampiamente i fondi disponibili: ha infatti proposto una diminuzione dei massimali di aiuto e una riduzione da 20 a 10 anni del periodo massimo per compensare i redditi perduti a causa del rimboschimento di terreni agricoli. Il Consiglio, nel suo regolamento (CE) n. 1698/2005, ha deciso una riduzione a 15 anni.

Misure strutturali (documento di lavoro della Commissione, punti 42-47)

La Commissione ha recentemente pubblicato note sulle buone pratiche per quanto riguarda le verifiche giornaliere da parte dei responsabili della gestione negli Stati membri e l’esecuzione della certificazione da parte degli organismi pagatori. Ha inoltre pubblicato manuali di audit dettagliati e tiene regolarmente riunioni di coordinamento bilaterali e multilaterali con gli Stati membri su questioni di controllo e di audit.

I regolamenti per il periodo 2007-2013 prevedono che gli Stati membri presentino alla Commissione una descrizione del sistema di gestione e controllo e una valutazione della sua conformità ai requisiti, prima di presentare la prima domanda intermedia di pagamento ed entro 12 mesi dall’approvazione dei programmi.

La Commissione ha già pubblicato orientamenti dettagliati per la chiusura del periodo 2000-2006.

Nella normativa per il periodo di programmazione 2007-2013, gli attuali requisiti in materia di controllo sono stati resi più chiari e il quadro è stato rafforzato con alcune nuove disposizioni: in particolare si prevede, nell’ambito dei Fondi strutturali, un parere annuale sull’audit e una valutazione di conformità ex ante. Nel settore agricolo, la spesa relativa allo sviluppo rurale rientrerà ampiamente nelle norme del FEAOG-Garanzia (ad esempio per quanto riguarda gli organismi pagatori riconosciuti e le procedure di certificazione annuale e di liquidazione dei conti). Questi elementi, insieme alle previste dichiarazioni di gestione e relazioni di sintesi a livello nazionale, sono già previsti nella nuova normativa[7]. Tali disposizioni garantiranno che i sistemi di sorveglianza e controllo possano operare efficacemente fin dall’inizio, nonostante il lavoro simultaneo per la chiusura dei programmi 2000-2006. Un miglioramento ancor più significativo dovrebbe essere ottenuto anche nei dispositivi di chiusura, grazie alle misure relative alla chiusura parziale.

Politiche interne, compresa la ricerca (documento di lavoro della Commissione, punti 48-82)

Per aumentare il più possibile il numero di procedure standardizzate nelle politiche interne, facilitando così i controlli finanziari e riducendo l’onere amministrativo per i beneficiari, la Commissione ha istituito un Piano d’azione per la razionalizzazione e l’accelerazione del 6° PQ.

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sul 7° PQ, adottato nell’aprile 2005, è proposto un primo gruppo di 10 misure: si prevede, fra l’altro, un maggiore ricorso ai finanziamenti a tasso fisso e ai finanziamenti forfettari; un unico sito comune di registrazione elettronica al quale i partecipanti devono trasmettere i loro dati basilari di carattere giuridico, amministrativo e finanziario; un’applicazione coerente dei controlli ex-ante, che garantisca la protezione degli interessi finanziari della Comunità; piena autonomia operativa concessa ai consorzi, evitando così la micro-gestione da parte dei servizi della Commissione; la semplificazione della presentazione dei costi ammissibili, basata sulla contabilità consueta dei beneficiari, nonché alle prassi e ai principi di gestione.

Il seminario del giugno 2005 sulla semplificazione, con la partecipazione della Corte dei conti, dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate, ha contribuito a consolidare queste proposte e ad individuare ulteriori azioni. Sono state altresì semplificate le procedure interne, con un crescente ricorso agli strumenti informatici.

È stato istituito un gruppo rappresentativo di operatori di dimensioni inferiori (PMI, istituti di ricerca e università di piccole dimensioni) per garantire che i loro interessi siano presi in considerazione al momento di stabilire le norme del 7° PQ.

Nel settembre 2005 si è svolta un’altra conferenza sulla semplificazione, con la partecipazione di partecipanti a progetti di RST sovvenzionati dalla Comunità; è stato creato un sito web tramite il quale è possibile consultare i partecipanti e scambiare opinioni con loro.

Misure di semplificazione sono previste anche nella proposta della Commissione per la nuova generazione di programmi nel settore dell’istruzione, della gioventù e della cultura.

La proposta della Commissione sulle regole per la partecipazione CE, adottata il 23 dicembre 2005, comprende un primo insieme di norme che riflettono queste discussioni[8].

Azioni esterne (documento di lavoro della Commissione, punti 83-102)

La Commissione ha continuato ad impegnarsi per migliorare i suoi sistemi di sorveglianza e controllo e la gestione dei rischi nel settore delle azioni esterne. Ha ulteriormente potenziato gli audit esterni e i controlli, già molto ampi, degli organismi di esecuzione, come raccomandato dal Parlamento. I disciplinari comprendono chiare istruzioni per i revisori esterni e i risultati dell’audit sono controllati e seguiti.

EuropeAid ha introdotto misure volte a migliorare il seguito dato agli audit e quest’anno ha pubblicato un’analisi delle relazioni di audit completate nel 2005. Per quanto riguarda CRIS-Audit, un modulo specifico del “Common Relex Information System” (CRIS) di EuropeAid destinato a fornire una base dati contenente informazioni relative agli audit, la Commissione intende migliorarne il funzionamento per consentire un uso più efficace del sistema sia nelle sedi centrali, sia nelle delegazioni.

Il Parlamento europeo raccomanda inoltre di semplificare le procedure contrattuali e quelle relative alle sovvenzioni, in particolare per quanto riguarda i progetti di piccole dimensioni, in modo da ottenere un’applicazione più flessibile delle norme, una maggiore efficienza e una sana gestione finanziaria. La raccomandazione è pienamente coerente con le proposte legislative presentate dalla Commissione nell’ambito della revisione del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione. Per i contratti e le sovvenzioni di valore modesto, la Commissione propone che sia l’ordinatore a decidere se i criteri di esclusione vadano o meno verificati, in base alla sua valutazione dei rischi.

Anche la risoluzione di discarico emessa dal Parlamento europeo nel 2004 contiene varie raccomandazioni sulla politica di sviluppo, sui rapporti con le Nazioni Unite e sulle relazioni speciali della Corte dei conti riguardanti rispettivamente la deconcentrazione, a favore delle delegazioni della Commissione, della gestione degli aiuti esterni comunitari (RS 10/2004), l’aiuto al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP (RS 2/2005) e la gestione, da parte della Commissione, della cooperazione economica in Asia (RS 4/2005). Le risposte della Commissione a tali raccomandazioni sono riportate nel documento di lavoro allegato.

Strategia di preadesione (documento di lavoro della Commissione, punti 103-104)

Il Parlamento ha invitato la Commissione a ridurre il rischio di errori nell’applicazione degli strumenti di preadesione, riformulando i progetti di preadesione. Ha inoltre raccomandato alla Commissione di migliorare la gestione e la destinazione dei fondi per la Bulgaria e la Romania.

La Commissione ha già adottato misure volte a migliorare la formulazione dei progetti negli orientamenti del Phare. Altri miglioramenti dovrebbero derivare dalla sostituzione dei cinque strumenti attuali con un unico strumento di preadesione. La Commissione ha inoltre preso iniziative nei casi specifici della Bulgaria e della Romania, pubblicando orientamenti, intensificando la comunicazione dei risultati, diffondendo le migliori pratiche, offrendo informazioni e formazione, ed effettuando audit periodici dei sistemi e dei progetti.

Spese amministrative e questioni relative alle agenzie (documento di lavoro della Commissione, punti 105-112 e 138-150)

Il Parlamento europeo ha indirizzato alla Commissione varie raccomandazioni relative alle agenzie di regolazione, sia nella risoluzione di discarico del bilancio generale, sia nelle risoluzioni di discarico per le singole agenzie. La Commissione intende sottolineare le seguenti questioni orizzontali[9].

La Commissione accetta la raccomandazione del Parlamento volta ad assicurare che le esigenze delle agenzie siano tenute pienamente in considerazione nell’attuale riforma del regolamento finanziario. Il regolamento finanziario quadro delle agenzie (Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione) è stato adottato sulla base del regolamento finanziario generale, per cui la maggior parte delle sue disposizioni sono coerenti con quest’ultimo. L’obiettivo era di garantire l'omogeneità delle norme in materia di bilancio e gestione finanziaria tra le istituzioni e gli organismi comunitari. Per conseguire questo obiettivo di omogeneità sono stati consolidati i conti delle istituzioni e quelli degli organismi. Il regolamento finanziario quadro è stato preparato dalla Commissione in stretta collaborazione con gli organismi interessati. Una volta adottato, il nuovo regolamento finanziario generale richiederà un’analoga modifica del regolamento finanziario quadro delle agenzie. Questo offrirà l’occasione di procedere a un esame più ampio delle disposizioni applicabili, per tenere conto dell’esperienza acquisita e delle caratteristiche peculiari di tali organismi, in particolare le loro dimensioni e le dimensioni del loro bilancio. Comunque, poiché le agenzie che ricevono sovvenzioni a carico del bilancio generale rendono già conto al Parlamento europeo tramite la procedura di discarico, la Commissione non ritiene che le agenzie debbano rendere conto anche alle rispettive commissioni parlamentari. Ogni eventuale estensione dell’autorità di discarico del Parlamento ad altri organismi comunitari attualmente non soggetti ad essa richiederebbe modifiche della normativa, che possono essere esaminate caso per caso dall’autorità legislativa.

Le agenzie sono istituzioni indipendenti: spetta a loro rispettare le norme e le procedure applicabili all’assunzione di personale, agli appalti pubblici e alla contabilità. Tuttavia, la Commissione offre loro orientamenti e sostegno, ad esempio in materia di contabilità, di appalti, di politica del personale e di audit, e, quando un’agenzia lo richiede, la Commissione fornisce assistenza specifica, ad esempio per aiutarla a comprendere e interpretare le regole[10]. Le agenzie dovrebbero inoltre essere incoraggiate a collaborare maggiormente tra loro, in tutti i casi appropriati, per condividere costi e conoscenze.

Come chiesto dal Parlamento, la Commissione pubblicherà una relazione sull’audit interno delle agenzie entro la fine del 2006, al termine di un ciclo di revisioni delle agenzie intrapreso dal servizio di audit interno (IAS).

II – DISCARICO DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FES

La Commissione ha già avviato o intende avviare azioni sulla maggior parte delle questioni sollevate dal Parlamento per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo (FES). Il documento di lavoro della Commissione contiene (ai punti 113-137) informazioni dettagliate in proposito, delle quali si espongono qui di seguito i punti principali.

Stabilire gli obiettivi e misurare l’incidenza della politica di sviluppo

La Commissione sta attualmente elaborando raccomandazioni sull’uso di indicatori più specifici nell’ambito del ciclo di programmazione per paese 2007-2013. Come stabilito dal “Consenso europeo”, la strategia di sviluppo della CE è incentrata sul perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio e sul principio del coinvolgimento dei paesi beneficiari. Nel corso del dialogo di programmazione, il paese partner e la Commissione europea decidono in comune, ad esempio, se l’istruzione o la sanità debbano figurare o meno tra i campi principali della loro cooperazione, tenendo conto del coordinamento e della complementarità tra i donatori, conformemente alla dichiarazione di Parigi e alle conclusioni del Consiglio sull’efficacia degli aiuti. Nella misura in cui il progresso nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (misurato a livello del paese) risulta dall’impegno comune del governo del paese beneficiario e dei vari donatori, per ragioni metodologiche è impossibile misurare separatamente in modo significativo l’incidenza di ogni singolo donatore.

Conti

La Commissione sta aggiornando il sistema di contabilità del FES, ma vi sono stati ritardi nell’applicazione delle modifiche al sistema locale di EuropeAid (CRIS). Il contabile controllerà entro il 15 ottobre se CRIS possa passare a una contabilità per competenza entro la fine del 2006. Di conseguenza, l’applicazione del nuovo sistema informatico (ABAC-FES) ha dovuto essere rimandata al gennaio 2008.

I sistemi di sorveglianza e controllo

La Commissione continuerà a impegnarsi nel processo di miglioramento intrapreso negli ultimi anni per quanto riguarda i controlli in generale e, più specificamente, la realizzazione di controlli interni e la strategia di audit.

Esecuzione

La Commissione ha realizzato importanti progressi nell’accelerare l’esecuzione dei fondi del FES. Entro la fine del 2007 tutti i fondi del 9° FES – compresi quelli trasferiti dai FES precedenti – dovrebbero essere impegnati, e i pagamenti sono attualmente al livello più alto mai raggiunto. Tra il 2000 e il 2005 l’indicatore del periodo medio necessario per realizzare i progetti è diminuito da 5 anni e mezzo a circa 4 anni.

III – RACCOMANDAZIONI NELLE RISOLUZIONI SULLE SINGOLE AGENZIE

Il Parlamento europeo ha indirizzato alla Commissione varie raccomandazioni relative alle agenzie di regolazione, sia nella risoluzione di discarico del bilancio generale, sia nelle risoluzioni di discarico per le singole agenzie. Una sintesi delle risposte della Commissione ad alcune delle questioni orizzontali relative alle agenzie figura sopra, nella parte relativa al bilancio generale. La Commissione risponde alle raccomandazioni su altre questioni orizzontali e a raccomandazioni, ad essa rivolte, concernenti singole agenzie ai punti 105-112 e 138-150 del documento di lavoro.

* * *

[1] Discarico del bilancio generale 2004, Discarico FES 2004, Discarico Agenzie 2004.

[2] Commission Staff Working Paper, Annex to the Report from the Commission to the European Parliament on the follow-up to 2004 Discharge Decisions (Documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico per il 2004).

[3] Sia la presente relazione sintetica che il documento di lavoro integrale riprendono la struttura delle risoluzioni contenenti le raccomandazioni del Parlamento europeo.

[4] Si veda anche l'articolo 147 del regolamento finanziario.

[5] Raccomandazioni 12, 13, 27, 43, 63, 89, 106, 110, 113, 115, 138, 139, 148 e 149.

[6] Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, articolo 8, e regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, articoli 3 e 7.

[7] Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, articolo 8, e regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, articoli 3 e 7.

[8] COM(2005) 705 definitivo.

[9] La risoluzione di discarico del bilancio generale e le risoluzioni di discarico per le singole agenzie contengono raccomandazioni alla Commissione sia su questioni orizzontali relative a tutte le agenzie, sia su questioni specifiche relative ad ogni singola agenzia. La Commissione risponde alle raccomandazioni su questioni orizzontali non sintetizzate nel presente documento e a raccomandazioni, ad essa rivolte, concernenti singole agenzie ai punti 105-112 e 138-150 del documento di lavoro.

[10] Si vedano anche gli esempi citati ai punti 107, 143 e 144 del documento di lavoro.

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