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Document 52006AG0033

Posizione comune (CE) n. 33/2006, del 23 novembre 2006 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione

GU C 311E del 19.12.2006, p. 10–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 311/10


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 33/2006

definita dal Consiglio il 23 novembre 2006

in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione

(2006/C 311 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità.

(2)

Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.

(3)

Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.

(4)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3), introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni. La riduzione del rischio di alluvioni non figura, tuttavia, tra gli obiettivi principali di tale direttiva, né questa tiene conto dei futuri rischi di alluvione indotti dai cambiamenti climatici.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni» del 12 luglio 2004 presenta un'analisi e un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvione a livello comunitario e afferma che un'azione concertata e coordinata a livello comunitario apporterebbe un notevole valore aggiunto e migliorerebbe il livello globale di protezione contro le alluvioni.

(6)

Oltre al coordinamento tra gli Stati membri, l'efficace prevenzione e mitigazione delle alluvioni richiede la cooperazione con i paesi terzi. Questo è in linea con la direttiva 2000/60/CE e i principi internazionali di gestione del rischio di alluvione sviluppati segnatamente nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con decisione 95/308/CE del Consiglio (4), e con i successivi accordi di applicazione.

(7)

La decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (5), mobilita supporto e assistenza da parte degli Stati membri in caso di emergenze gravi, comprese le alluvioni. La protezione civile può dare risposte adeguate alle popolazioni colpite e migliorarne la preparazione e la capacità di far fronte a queste calamità.

(8)

A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (6), è possibile erogare tempestivamente un aiuto finanziario in caso di grave calamità per far sì che gli abitanti, le aree naturali, le regioni e i paesi colpiti possano tornare a condizioni il più normali possibile; questi interventi del Fondo, tuttavia, riguardano solo le operazioni di emergenza e non le fasi che la precedono.

(9)

Il territorio della Comunità è colpito da varie tipologie di alluvioni, come quelle causate dallo straripamento dei fiumi, le piene repentine, le alluvioni urbane e le inondazioni marine delle zone costiere. I danni provocati da questi fenomeni possono inoltre variare da un paese o da una regione all'altra della Comunità. Ne consegue pertanto che gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvione dovrebbero essere stabiliti dagli stessi Stati membri e tener conto delle condizioni locali e regionali.

(10)

In alcune zone della Comunità si può ritenere che i rischi di alluvione non siano significativi, ad esempio nel caso di aree disabitate o scarsamente popolate oppure in zone che presentano limitati beni economici o un ridotto valore ecologico. In ogni distretto idrografico o unità di gestione dovrebbero essere valutati i rischi di alluvione e la necessità di ulteriori azioni.

(11)

Per poter disporre di un efficace strumento d'informazione e di una solida base per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvione è necessario prevedere l'elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvione in cui siano riportate le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione.

(12)

Per evitare o ridurre gli impatti negativi delle alluvioni nell'area interessata è opportuno predisporre piani di gestione del rischio di alluvione. Le cause e le conseguenze di questi fenomeni sono diversi nei vari paesi e regioni della Comunità. I suddetti piani di gestione dovrebbero pertanto tener conto delle specifiche caratteristiche delle zone da essi coperte e proporre soluzioni mirate in base alle esigenze e alle priorità di tali zone, garantendo sempre il coordinamento appropriato all'interno dei distretti idrografici.

(13)

I piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. Gli elementi dei piani di gestione del rischio di alluvione dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, se necessario, aggiornati, tenendo conto dei probabili effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

(14)

Il principio di solidarietà è estremamente importante nel contesto della gestione del rischio di alluvione. Esso dovrebbe spronare gli Stati membri a trovare un'equa ripartizione delle responsabilità, quando misure riguardanti la gestione del rischio di alluvione lungo i corsi d'acqua sono decise collettivamente nell'interesse comune.

(15)

Per evitare attività superflue e al fine di conseguire gli obiettivi e adempiere agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare le valutazioni preliminari del rischio di alluvione, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione nonché i piani di gestione di tale rischio già esistenti.

(16)

L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvione di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse.

(17)

Se un corpo idrico presenta vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvione, l'ecologia, la navigazione interna o la produzione di energia idroelettrica) e se tali utilizzi presentano ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare di tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l'eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di «buono stato» delle acque o di «non deterioramento».

(18)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(19)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare intende promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(20)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

In conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e al protocollo sull'applicazione di detti principi accluso al trattato e in considerazione delle capacità di cui dispongono gli Stati membri, andrebbe garantito un elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità.

(22)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni di «fiume», «bacino idrografico», «sottobacino» e «distretto idrografico» di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«alluvione»: l'allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari.

2)

«rischio di alluvione»: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento.

Articolo 3

1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri ricorrono alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE.

2.   Tuttavia, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono:

a)

nominare autorità competenti diverse da quelle individuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE;

b)

individuare talune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un'unità di gestione diversa da quelle assegnate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE.

In tali casi gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro … (9), le informazioni di cui all'allegato I della direttiva 2000/60/CE. A tal fine ogni riferimento alle autorità competenti e ai distretti idrografici è considerato come riferimento alle autorità competenti e all'unità di gestione di cui al presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al presente paragrafo entro tre mesi dalla data in cui esse hanno effetto.

CAPO II

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

Articolo 4

1.   Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La valutazione preliminare del rischio di alluvione è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali basata sulle informazioni disponibili o su quelle facilmente derivabili, quali i dati registrati. Essa comprende almeno i seguenti elementi:

a)

mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, ove opportuno, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio;

b)

descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

c)

descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative;

e, se necessario, comprende:

d)

una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

3.   Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) condivisi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le autorità competenti interessate.

4.   Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2012.

Articolo 5

1.   In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvione di cui all'articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvione o si possa ragionevolmente ritenere probabile che questo si generi.

2.   L'individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell'ambito di un distretto idrografico internazionale o di un'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati membri interessati.

CAPO III

MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E MAPPE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

Articolo 6

1.   Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvione, nella scala più appropriata per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1.

2.   L'elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvione per le zone di cui all'articolo 5 condivise con altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.

3.   Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

a)

scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;

b)

media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ cento anni);

c)

elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.

4.   Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:

a)

portata della piena;

b)

profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;

c)

se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato.

5.   Le mappe del rischio di alluvione indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:

a)

numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

b)

tipo di attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;

c)

impianti di cui all'allegato della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (10), che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell'allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE;

d)

altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche.

6.   Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

7.   Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l'elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).

8.   Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2013.

CAPO IV

PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

Articolo 7

1.   Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1 e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Gli Stati membri definiscono obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvione per le zone individuate nell'articolo 5, paragrafo 1 e le zone contemplate dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione.

3.   I piani di gestione del rischio di alluvione comprendono misure finalizzate a raggiungere gli obiettivi definiti a norma del paragrafo 2 nonché gli elementi indicati nell'allegato, parte A.

I piani di gestione del rischio di alluvione tengono conto degli aspetti pertinenti quali i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, gli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.

I piani di gestione del rischio di alluvione riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvione, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione del rischio di alluvione possono anche comprendere l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

4.   I piani di gestione del rischio di alluvione stabiliti in uno Stato membro non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, aumentano considerevolmente il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi dello stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano state coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati membri interessati nel quadro dell'articolo 8.

5.   Gli Stati membri provvedono a ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvione entro il 22 dicembre 2015.

Articolo 8

1.   Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico.

2.   Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvione che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

3.   Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) si estendano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvione o una serie di piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all'interno del loro territorio si applica il paragrafo 2.

4.   I piani di gestione del rischio di alluvione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvione più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini internazionali.

5.   Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro interessato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.

CAPO V

COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l'applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. In particolare:

1)

le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Se ritenuto opportuno, possono essere ulteriormente coordinati e integrati nei riesami di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE;

2)

l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvione e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati, se ritenuto opportuno, in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi;

3)

la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 10

1.   Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvione, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione.

2.   Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvione di cui al capo IV.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONI

Articolo 11

1.   La Commissione può adottare, secondo la procedura dell'articolo 12, paragrafo 2, formati tecnici per l'elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti.

2.   La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l'aggiornamento e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 12

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE (in seguito denominato il «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO VII

MISURE TRANSITORIE

Articolo 13

1.   Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4 per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno:

a)

già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvione o che si possa ritenere ragionevolmente probabile che questo si generi, dando luogo all'individuazione della zona tra quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure

b)

deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell'articolo 6.

3.   Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvione completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all'articolo 7.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l'articolo 14.

Capo VIII

Riesami, relazioni e disposizioni finali

Articolo 14

1.   La valutazione preliminare del rischio di alluvione o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 è riesaminata e, se del caso, aggiornata entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

2.   Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvione sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni.

3.   Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvione sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni.

4.   I riesami di cui ai paragrafi 1 e 3 tengono conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione la valutazione preliminare del rischio di alluvione, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e i piani di gestione del rischio di alluvione di cui agli articoli 4, 6 e 7 nonché il loro riesame e, eventualmente, gli aggiornamenti entro tre mesi dalle date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8, nell'articolo 7, paragrafo 5 e nell'articolo 14.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e mettono a disposizione le pertinenti informazioni al riguardo entro le date indicate, rispettivamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, nell'articolo 6, paragrafo 8 e nell'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro (11). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, … addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(4)  GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42.

(5)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(6)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  Due anni e mezzo dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(10)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(11)  Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

A.   PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

I.

Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvione:

1.

conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvione prevista dal capo II sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico o dell'unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) che delimita le zone individuate all'articolo 5, paragrafo 1, che sono oggetto di questo piano di gestione del rischio di alluvione;

2.

mappe della pericolosità e del rischio di alluvione predisposte a norma del capo III o già esistenti conformemente all'articolo 13 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;

3.

descrizione degli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvione, definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

4.

sintesi delle misure intese a raggiungere gli appropriati obiettivi della gestione del rischio di alluvione, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7, e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari, comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), e 96/82/CE, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (2) la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (3), e la direttiva 2000/60/CE;

5.

qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, definita dagli Stati membri interessati, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

II.

Descrizione dell'attuazione del piano:

1.

descrizione delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;

2.

sintesi delle misure/azioni adottate per informare e consultare il pubblico;

3.

elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

B.   ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE:

1.

eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvione, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 14;

2.

valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

3.

descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvione che erano state programmate e non sono state poste in essere;

4.

descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvione.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(2)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).

(3)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 18 gennaio 2006 la Commissione ha adottato la sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni.

Il 13 giugno 2006 il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura.

Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

Il 17 maggio 2006 il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere.

Il 23 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune.

II.   OBIETTIVO

L'obiettivo di tale direttiva è quello di stabilire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi che le alluvioni presentano per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica. Prevedrà una valutazione preliminare dei rischi di alluvione, la mappatura di tutte le zone in cui sussista un rischio significativo di alluvione, il coordinamento con i bacini idrografici condivisi e la produzione dei piani di gestione del rischio di alluvione nell'ambito di un vasto processo di partecipazione.

Considerate le notevoli diversità che caratterizzano l'UE a livello geografico, idrologico e di insediamenti, il testo proposto offre agli Stati membri una notevole flessibilità per determinare gli obiettivi per la gestione dei rischi di alluvione, i provvedimenti da adottare per raggiungerli e i tempi necessari per mettere in atto i piani di gestione del rischio di alluvione.

L'applicazione della direttiva proposta e della direttiva quadro sulle acque sarà coordinata.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Aspetti generali

La posizione comune incorpora una serie di emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura riprendendoli alla lettera, in parte o nello spirito. Essi migliorano o chiariscono il testo della proposta di direttiva.

Tuttavia, la posizione comune non riprende altri emendamenti, in quanto il Consiglio ha convenuto che non siano necessari e /o non possano essere accettati.

2.   Disposizioni generali (Titolo, Capo I)

La posizione comune è coerente con l'emendamento 1 che modifica il titolo della direttiva. Poiché il riferimento al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla legislazione comunitaria vigente è contemplato dalla base giuridica della direttiva, l'emendamento 26 è stato accolto in parte. La posizione comune non si allinea all'emendamento 27 che limiterebbe l'applicazione della direttiva a cause specifiche di alluvioni. Le conseguenze per la salute umana e le attività economiche sono menzionate anche nella definizione di rischio di alluvione. Il Consiglio aggiunge tuttavia un elenco non esaustivo di tipi di alluvione e la possibilità di escludere allagamenti causati dagli impianti fognari. Gli emendamenti 28 e 29 sono stati accolti rispettivamente, in parte e integralmente.

L'emendamento 30 sul ricorso ad altre autorità competenti è stato accolto integralmente. Inoltre è stata introdotta la possibilità di utilizzare unità di gestione diverse da quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE.

3.   Valutazione preliminare del rischio di alluvione (Capo II)

Gli emendamenti 32 e 33 sono stati accolti integralmente. L'articolo 4 è stato semplificato per ridurre l'onere amministrativo che grava sulle valutazioni preliminari del rischio di alluvione e, di conseguenza, gli emendamenti 34 e 36 non sono stati accettati. Tuttavia, la valutazione dell'efficienza delle infrastrutture esistenti in materia di protezione dalle alluvioni menzionata nell'emendamento 36 fa implicitamente parte di ogni valutazione del rischio di alluvione. È stata inoltre effettuata una distinzione tra alluvioni avvenute in passato e future alluvioni. Nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) il Consiglio ha reso facoltativa per gli Stati membri l'inclusione delle future alluvioni.

Il Consiglio ha soppresso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della proposta iniziale a cui si riferisce l'emendamento 38 al fine di semplificare e snellire il testo. L'emendamento 39 è stato accettato nello spirito. L'emendamento 40 è stato ripreso dall'articolo 4.

4.   Mappe del pericolo e mappe del rischio di alluvione (Capo III)

La questione delle sovvenzioni va oltre il campo di applicazione di tale direttiva e pertanto l'emendamento 85 non è stato accettato. Gli emendamenti 42 e 43 sono stati respinti in quanto sono ridondanti. Gli emendamenti 44, 46 e 48 sono contemplati dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera d) che lascia agli Stati membri la facoltà di decidere in merito a quali altre informazioni vadano incluse nelle mappe del rischio di alluvione. L'articolo 7, paragrafo 3 è altresì coerente con l'emendamento 48. L'emendamento 45 è ridondante in quanto la formulazione nella posizione comune è stata modificata. L'emendamento 47 è stato respinto, dato che non è fattibile distinguere e tracciare su una mappa le cause specifiche di alluvione, e l'emendamento 49 è stato ripreso in parte.

Gli emendamenti 50 e 51 non possono essere accettati, poiché hanno aggiunto altri elementi alla valutazione del rischio e al processo di caratterizzazione. L'emendamento 52 è stato accolto nell'articolo 6, paragrafo 5, lettera d).

5.   Piani di gestione del rischio di alluvione (capo IV, allegato)

La parte degli emendamenti 35 e 60 riguardante costi e benefici è stata ripresa nell'articolo 7, paragrafo 3. L'emendamento 53 non è stato accolto in quanto non è necessario fare esplicito riferimento ad altre direttive che gli Stati membri debbono rispettare. L'articolo 7, paragrafo 3 è conforme all'emendamento 54 per quanto riguarda le zone occupate da pianure alluvionali e le vie di evacuazione. L'emendamento 56 è stato ripreso nella misura in cui riguarda il principio di solidarietà e l'emendamento 57 è stato accolto parzialmente per quanto concerne le misure non strutturali e in quanto i piani di gestione del rischio di alluvioni non possono contenere misure che aumentino il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi (articolo 7, paragrafo 4).

L'emendamento 58 non ha potuto essere accolto in quanto il Consiglio non desidera porre l'accento sulla valutazione dei fenomeni alluvionali. L'emendamento 59 è stato ripreso, quanto al principio, nell'allegato. L'emendamento 61 è stato accolto parzialmente e nello spirito per quanto riguarda il principio di solidarietà. L'emendamento 62 non è stato accolto per mantenere il principio di solidarietà sufficientemente generale. L'emendamento 63 non è stato accolto in quanto la procedura di coordinamento proposta non è stata accettata e alcune parti dell'emendamento sono superflue.

Gli emendamenti 64 e 65 sono stati accolti parzialmente e nello spirito per quanto riguarda il coordinamento nell'intero bacino idrografico. L'emendamento 66 è stato accolto integralmente ma con una diversa formulazione che riproduce il testo della direttiva quadro sulle acque. Le due votazioni distinte sono state respinte in quanto il Consiglio vuole che il coordinamento resti facoltativo. L'emendamento 68 è stato ripreso quanto al principio nella posizione comune attraverso un riferimento alla partecipazione pubblica nell'articolo 10, paragrafo 1. L'emendamento 69 è stato respinto in quanto la partecipazione del pubblico è già contemplata all'articolo 10. La posizione comune non specifica misure di preparazione e pertanto non riprende gli emendamenti 69 e 70. L'emendamento 72 è stato respinto in quanto inopportuno nel contesto dei requisiti di informazione.

L'emendamento 74 è stato respinto. Il Consiglio ritiene che l'articolo 7, paragrafo 3 stabilisca già un legame tra la presente direttiva e la direttiva quadro sulle acque. Spetta agli Stati membri definire le misure volte a ridurre le potenziali conseguenze negative delle alluvioni. L'emendamento 75 è stato respinto in quanto la terminologia non è conforme a quella dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3. L'emendamento 86 è stato accolto.

6.   Misure transitorie (capo VII)

La posizione comune si fonda sui lavori esistenti a livello nazionale e regionale, vale a dire le mappe della pericolosità da alluvione, le mappe del rischio di alluvione e i piani di gestione. L'articolo 13 riprende, parzialmente e/o nello spirito, gli emendamenti 31, 37, 41, 55 e 71.

7.   Varie

Nel preambolo la posizione comune riprende, parzialmente o nello spirito, gli emendamenti 2, 12, 16, 17, 24 e 25 del Parlamento europeo. La posizione comune non riprende l'emendamento 4 in quanto la valutazione preliminare del rischio di alluvione prende in considerazione le alluvioni verificatesi nel passato e il fallimento delle strategie tradizionali di gestione del rischio di alluvione. L'emendamento 5 è fuori luogo nella presente direttiva poiché riguarda il coordinamento negli Stati membri e il modo in cui le autorità si coordinano a livello interno. L'emendamento 9 è stato respinto in quanto superfluo: estende il considerando 19 e riproduce il testo delle conclusioni del Consiglio. L'emendamento 23 è stato altresì respinto poiché si tratta di una modifica redazionale del considerando 19. L'emendamento 13 è stato respinto in quanto non rispecchia alcuna disposizione dell'articolato. Dato che la nozione di valutazione preliminare del rischio è stata semplificata, gli emendamenti 15 e 18 non hanno potuto essere accettati. Gli emendamenti 19 e 21 esulano dal campo di applicazione della presente direttiva. Dato che la posizione comune è basata sui principi di sussidiarietà e solidarietà, l'emendamento 20 è stato ripreso parzialmente. L'emendamento 22 è già coperto dal considerando 17 e pertanto è stato respinto.

Riferimenti ai cambiamenti climatici (emendamenti 7, 9, 10 e 38) sono in parte contemplati dai considerando 2 e 5 e dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'obbligo di tener conto dei cambiamenti climatici scatterà nel 2018 e pertanto l'emendamento 73 non ha potuto essere accettato.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune tenga ampiamente conto del parere in prima lettura del Parlamento europeo. Essa rappresenta una soluzione equilibrata e realistica volta a ridurre le conseguenze delle alluvioni nell'Unione europea e assicura nel contempo uno stretto legame con l'attuazione della direttiva quadro sulle acque. Il Consiglio confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di una rapida adozione della direttiva.


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