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Document 52005XC0917(01)

Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente alcuni ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti da misure e pratiche adottate dall'India in relazione al commercio di vini e bevande alcoliche

GU C 228 del 17.9.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 228/6


Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente alcuni ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti da misure e pratiche adottate dall'India in relazione al commercio di vini e bevande alcoliche

(2005/C 228/03)

Il 20 luglio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (1) del Consiglio (in appresso «il regolamento»).

1.   Denuncianti

La denuncia è stata presentata congiuntamente dal CEEV (Comité européen des enterprises vins) e dal CEPS (Confédération européenne des producteurs de spiritueux/l'organizzazione europea degli alcolici).

Il CEPS è l'organismo che rappresenta i produttori di alcolici dell'Ue e comprende 38 associazioni nazionali che rappresentano l'industria di 21 Stati membri. Il CEEV è l'organismo che rappresenta nell'Ue le associazioni commerciali nazionali degli Stati membri che rappresentano l'industria e/o il commercio di vini, vini aromatizzati, vini spumanti, vini liquorosi e altri prodotti vitivinicoli. Fra i suoi membri vi sono 12 associazioni nazionali e la Svizzera.

Il CEEV e il CEPS sono associazioni che agiscono a nome di una o più imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento.

2.   Prodotto

I prodotti Ue oggetto delle misure indiane in questione sono i vini, il vermut, i vini aromatizzati e gli alcolici classificati alle voci SA 2204, 2205, 2206 e 2208. Comprendono i vini tranquilli e spumanti, i vermut ed altri vini arricchiti d'alcol come il porto e lo sherry, ed alcolici distillati da materie prime di origine agricola come brandy e acquviti di vino, whisky, gin, vodka, rum e altri liquori.

Tuttavia, l'esame avviato dalla Commissione potrà riguardare anche altri prodotti, in particolare quelli danneggiati dalle pratiche denunciate, se ciò può essere dimostrato dalle parti interessate che si manifestano entro i termini indicati in appresso (cfr. punto 8).

3.   Settore

La denuncia riguarda tre diversi aspetti del regime giuridico indiano relativo ai vini e agli alcolici importati:

(a)   Dazio addizionale

La legge indiana prevede che il potere di riscuotere accise sulle bevande alcoliche spetti ai governi dei 26 Stati. In linea di massima le accise sono applicate soltanto a prodotti che hanno subito un processo di fabbricazione in India e non sono pertanto riscosse sulle importazioni di vini e alcolici imbottigliati. Vengono tassate soltanto la produzione nazionale e le importazioni all'ingrosso imbottigliate in India (ad aliquote che variano notevolmente tra i 26 Stati indiani).

In questo contesto, il 1o aprile 2001, con la notifica n. 37/2001 ai sensi della Sezione 3 del Customs Tariff Act, l'India ha introdotto un dazio addizionale federale sui vini e gli alcolici importati per compensare le accise pagate o da pagare a livello statale sui prodotti fabbricati in India. Ai sensi della Sezione 3 del Customs Act, il dazio addizionale federale dovrebbe essere «uguale» all'accisa imposta sui prodotti nazionali. Il dazio addizionale viene applicato su base ad valorem ad aliquote distinte. Conformemente alla notifica doganale n. 32/2003 del 1o marzo 2003, il dazio addizionale applicabile al vino importato ha tre diverse aliquote: 75 %, 50 % e 20 % (a seconda del valore delle importazioni), mentre per gli alcolici importati le aliquote sono di 150 %, 100 %, 50 % e 25 % (anche in questo caso a seconda del valore delle importazioni).

(b)   Accise e imposte statali

Come spiegato, gli Stati indiani non hanno il potere di imporre accise sui vini e gli alcolici imbottigliati importati. I denuncianti asseriscono però che diversi Stati applicano comunque accise o imposte simili, con nomi e a livelli diversi, alla vendita di vini e alcolici importati. Inoltre, secondo i denuncianti, alcune di tali imposte (accise e altre) sono applicate soltanto ai prodotti importati o sono più elevate rispetto a quelle applicate ai prodotti nazionali.

(c)   Restrizioni alle importazioni da parte degli Stati indiani

I denuncianti affermano che in sette Stati indiani vige una politica che di fatto vieta l'importazione di vini e alcolici.

4.   Denunce di ostacoli agli scambi

I denuncianti ritengono che le misure e le pratiche di cui al punto 3 costituiscono ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento.

(a)   Dazio addizionale

I denuncianti affermano anzitutto che il dazio addizionale federale dev'essere considerato un dazio all'importazione (o altro dazio o onere) che viola gli obblighi dell'India ai sensi dell'articolo II del GATT 1994 in combinato disposto con il suo tariffario doganale. In questo contesto, la denuncia spiega che in base agli impegni tariffari OMC, l'India deve applicare un'aliquota massima di dazi e oneri sui vini e gli alcolici del 150 %. Tutti i vini e gli alcolici importati sono soggetti a un dazio doganale di base (150 % per gli alcolici e 100 % per i vini), mentre il dazio addizionale federale viene applicato oltre a tali aliquote. Quindi, dato che il dazio addizionale federale dev'essere considerato un dazio all'importazione (o altro dazio o onere), l'aliquota del dazio totale supera per tutti gli alcolici e tutti i vini (tranne i più cari (2)) l'aliquota del dazio consolidata del 150 %. Inoltre, la denuncia afferma che il dazio addizionale federale non dev'essere considerato «equivalente a una tassa interna» ai sensi dell'articolo II.2(a) e che pertanto non può essere giustificato da tale disposizione.

In secondo luogo i denuncianti affermano che il dazio addizionale federale concede ai vini e agli alcolici importati un trattamento che è chiaramente meno favorevole di quello concesso a prodotti «simili» (o direttamente «competitivi o sostituibili») di origine nazionale, in violazione dell'articolo III.2 del GATT 1994. A questo proposito, sostengono che, mentre generalmente gli alcolici importati non sono soggetti ad accise statali, l'aliquota del dazio addizionale federale supera notevolmente il livello di accisa applicato alla vendita di alcolici nazionali in gran parte degli Stati indiani.

Secondo i denuncianti, i vini e gli alcolici importati sono soggetti anche a una tassazione eccessiva se viene fatto il confronto, da un lato, con l'aliquota del dazio addizionale federale più altre imposte indirette applicate a livello statale sulla vendita di vini e alcolici importati e, dall'altro, con la somma dell'accisa e di altre imposte indirette applicate a livello statale ai vini e agli alcolici nazionali.

(b)   Accise e imposte statali

I denuncianti affermano che, sebbene gli Stati indiani non abbiano il potere di imporre accise sui vini e gli alcolici imbottigliati importati, alcuni Stati applicano comunque accise o tasse simili, con nomi e a livelli diversi, alla vendita di vini e alcolici importati. Asseriscono pertanto che almeno tredici Stati applicano accise o altre imposte che potrebbero essere considerate mezzi alternativi per riscuotere entrate dai prodotti importati, in quanto non sono autorizzati a riscuotere accise. Secondo i denuncianti, alcune di tali imposte (accise e altre) sono applicate soltanto ai prodotti importati o sono più elevate rispetto a quelle applicate ai prodotti nazionali, contrariamente al disposto dell'articolo III.2 del GATT 1994.

(c)   Restrizioni alle importazioni da parte degli Stati indiani

I denuncianti affermano che in sette Stati indiani vige una politica che di fatto vieta l'importazione di vini e alcolici, contrariamente al disposto degli articoli III.4 e XI.1 del GATT 1994.

Alla luce degli elementi concreti disponibili e delle prove presentate, la Commissione ritiene che la denuncia contenga sufficienti elementi di prova dell'esistenza di ostacoli al commercio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento.

5.   Denuncia degli effetti negativi sugli scambi

Il consumo di alcolici di marca di stile occidentale in India nel 2004 è stato stimato dall'International Wine & Spirits Record (IWSR) a 87 milioni di casse da 9 litri, che fa dell'India uno dei mercati più grandi del mondo. Il calcolo comprende circa 550 000 casse di alcolici importati, mentre il resto (99,4 %) è costituito da «liquori stranieri prodotti in India» (IMFL) di produzione nazionale. Nel 2004, l'Ue ha esportato in India alcolici per un valore di circa 23 211 000 EUR.

Il mercato indiano del vino è cresciuto regolarmente, sebbene lentamente, nell'ultimo decennio. Nel 2004, era stimato a 667 000 casse da 9 litri, di cui 96 000, pari al 14 %, importate. Nello stesso anno, l'Ue ha esportato in India vini per un valore di circa 4 167 000 EUR.

I denuncianti affermano che le pratiche oggetto della denuncia impediscono un accesso ragionevole al mercato indiano, pongono i vini e gli alcolici importati in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai prodotti nazionali ed hanno impedito la crescita naturale del consumo di vini e alcolici importati in India.

A questo proposito, fanno rilevare che in seguito alla soppressione delle restrizioni quantitative federali sulle importazioni nel 2001 e alla loro sostituzione con le misure descritte nella presente denuncia, il volume di alcolici importati è sceso di circa il 60-70 % dall'aprile all'agosto 2001, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in quanto le merci destinate al turismo sono diventate soggette a un onere fiscale che le ha estromesse dal mercato a tutti gli effetti. I denuncianti fanno inoltre rilevare che quando venivano fatte determinate agevolazioni fiscali nei confronti di merci vendute in alcune classi di hotel e ristoranti, il volume dei vini e degli alcolici importati aumentava notevolmente. Ciò indica che le misure fiscali oggetto della presente denuncia impediscono ai vini e agli alcolici dell'Ue di penetrare maggiormente sul mercato interno indiano.

I denuncianti fanno inoltre riferimento ai dati relativi alla tipica penetrazione del mercato da parte degli alcolici importati in altri paesi in via di sviluppo molto simili all'India, da cui risulta che gli ostacoli agli scambi che deve affrontare l'industria degli alcolici dell'Ue in India sono particolarmente grandi.

La Commissione ritiene che la denuncia contenga sufficienti elementi di prova di effetti negativi sugli scambi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento.

6.   Interesse della comunità

L'industria degli alcolici dell'Ue, rappresentata dal CEPS, esporta ogni anno in oltre 150 paesi merci per un valore stimato a oltre 5 miliardi di EUR. Il settore degli alcolici occupa direttamente circa 50 000 persone e indirettamente altre 250 000. Le esportazioni di vini Ue nei paesi terzi sono valutate a 4,5 miliardi di EUR, per un volume di 12,5 miliardi di ettolitri (hl).

La Commissione ritiene che sia necessario garantire un trattamento equo sui mercati dei paesi terzi per le nostre industrie esportatrici, in particolare per quanto riguarda le imposte interne. La protezione tariffaria non deve essere sostituita da altre barriere protezionistiche in violazione degli impegni internazionali. Ciò è particolarmente importante nel caso delle bevande alcoliche, che sono tipicamente soggette ad un'elevata pressione fiscale dovuta alla combinazione di accise e IVA.

Tenuto conto di questi elementi, si ritiene che l'apertura di una procedura d'esame sia nell'interesse comunitario.

7.   Procedimento

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame delle questioni giuridiche e di fatto in oggetto e che tale procedura si rende necessaria nell'interesse della Comunità, la Commissione ha avviato un esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento.

Le parti interessate possono manifestarsi e comunicare per iscritto le proprie osservazioni a proposito delle questioni specifiche sollevate dalla denuncia, fornendo prove a sostegno.

Inoltre, la Commissione ascolterà le parti che ne avranno fatto richiesta per iscritto al momento in cui si sono manifestate, a condizione che si tratti di parti interessate direttamente dall'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

8.   Termini

Tutte le informazioni relative alla presente questione e le richieste di audizione devono pervenire per iscritto alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Mr. Jean-François Brakeland, DG Trade F.2

CHAR 9/74

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 299 32 64


(1)  Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

(2)  Cioè vini importati a prezzi cif oltre i 100 USD per cassa (12 bottiglie) a cui si applica l'aliquota più bassa (20 % ad valorem) del dazio addizionale.


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