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Document 52005XC0913(01)

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

GU C 224 del 13.9.2005, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/7


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 224/10)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«SARDEGNA»

N. CE: 00284/18.03.2003

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della DOP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione Europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre n. 20 — I-00187 Roma

Tel.

06 481 99 68

Fax

06 42 01 31 26

E-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Richiedente

2.1

Nome

1.

L.A.R.P.O. — Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli,

2.

A.P.P.O.O. — Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano,

3.

A.P.P.O.S. — Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Sassari,

4.

A.R.P.OL. — Associazione Regionale Produttori Olivicoli,

5.

A.P.P.O.N. — Associazione Provinciale Produttori Olivicoli,

6.

A.P.P.O.C. — Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Cagliari,

7.

Associazione Regionale Olivicoltori Sardi;

2.2

Indirizzo

1.

Piazza Roma, Pal. Sotico — I-09170 Oristano,

2.

Via Cavour, 6 — I-09170 Oristano,

3.

Via Budapest, 10/A — I-07100 Sassari,

4.

Via XX Settembre, 25 — I-09125 Cagliari,

5.

Via Alghero, 3 — I-08100 Nuoro,

6.

Via Sassari, 3 — III p. — I-09123 Cagliari,

7.

Via Emiciclo Garibaldi, 16 — I-07100 Sassari;

2.3

Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

classe 1.5 Olio extravergine di oliva

4.   Descrizione del disciplinare

(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par.2)

4.1   Nome: «Sardegna»

4.2   Descrizione: Olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità in acido oleico < 0,5 %

panel test e altri parametri >= 7 e comunque nel rispetto della normativa vigente

numero di perossidi < 15

polifenoli > 100 ppm

tocoferoli > 100 ppm

colore: da verde a giallo con variazioni cromatiche nel tempo;

odore: fruttato;

sapore: fruttato con sentori di amaro e di piccante;

4.3   Zona geografica: La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sardegna» interessa il territorio amministrativo dei comuni nella provincia di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari indicati nel disciplinare di produzione e situati nella Regione Sardegna.

4.4   Prova dell'origine: La coltivazione dell'olivo in Sardegna risale ad epoche remote in quanto specie autoctona, facente parte della flora spontanea dell'isola. Il rinvenimento di navi puniche e romane contenenti anfore di vino ed olio sono la testimonianza che vi era già a quell'epoca un fiorente traffico del prodotto. Il diffondersi degli ordini religiosi, in particolare dopo il mille, portò ad incrementare la coltivazione dell'olivo nell'isola. A questo proposito, si hanno diverse attestazioni dell'opera degli ordini monastici che si erano insediati nell'isola. Durante il lungo periodo di dominazione spagnola la coltivazione dell'olivo continuò ad estendersi in virtù di precisi provvedimenti che imponevano, tra l'altro, l'obbligo per ogni cittadino di innestare almeno dieci olivastri all'anno, pena il pagamento di 40 soldi ai contravventori; gli alberi restavano di proprietà di chi li innestava. Negli stessi anni, giunsero dalla Spagna alcuni innestatori con il compito di preparare in loco degli istruttori con l'incarico di diffondere la tecnica dell'innesto. Inoltre, i proprietari con più di 500 piante di olivo erano tenuti a costruire una macina per l'estrazione dell'olio.

Non fu solo la dominazione spagnola ad adottare provvedimenti a favore dell'olivicoltura ma anche i Re sabaudi incoraggiarono la coltivazione dell'olivo introducendo una serie di norme, tra le quali l'obbligo di delimitare i terreni con alberi di olivo e di innestare gli alberi selvatici entro tre anni. Nel 1806 furono promulgate le prime leggi che favorivano gli agricoltori, dediti all'innesto ed alla piantagione degli oliveti, con facilitazioni e premi.

Le azioni svolte a favore dell'olivicoltura produssero l'effetto che all'esposizione del 1901 a Cagliari parteciparono 12 produttori — imbottigliatori della Sardegna. Anche negli anni più recenti l'olivicoltura regionale ha ricevuto particolare attenzione rientrando in specifici programmi di interventi per favorirne lo sviluppo ed il miglioramento.

Al fine di garantire la tracciabilità l'organismo di controllo terrà un elenco aggiornato degli oliveti, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

4.5   Metodo di ottenimento: Il processo produttivo è sinteticamente il seguente. La denominazione di Origine Protetta «Sardegna» è riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti nell'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80 %: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20 % concorrono le varietà minori presenti nel territorio. Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva DOP «Sardegna» è ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha. La resa massima delle olive in olio è del 22 %. La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invasatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono: la «brucatura dalla pianta» e la raccolta con mezzi meccanici. Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben areati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Sardegna» deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati al punto 4.3 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica. La temperatura massima di gramolazione consentita è pari a 30 °C; la durata massima della gramolazione consentita è pari a 75 minuti. I soggetti che intendono produrre la Denominazione d'Origine Protetta «Sardegna» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'U.E.

Al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto, le operazioni di estrazione dell'olio, ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito nella zona indicata al punto 4.3. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio, garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo Regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

4.6   Legame: Le proprietà e le caratteristiche qualitative dell'olio «Sardegna» sono strettamente riconducibili all'ambiente pedoclimatico tipico mediterraneo, di cui la Sardegna è esempio, il quale risponde perfettamente alle esigenze termiche dell'olivo. La specie, infatti, è presente in tutta l'isola ed alla sua coltivazione è interessato il 95 % dei comuni della Sardegna. L'ambiente favorevole alla specie ha contribuito a diffondere e differenziare diverse varietà autoctone. Uno specifico studio ha elencato diciotto varietà sarde di olivo, costituendo un patrimonio genetico naturale molto importante. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La piovosità media delle aree olivate è di 550/600 mm all'anno con valori minimi nella zona di Cagliari e massimi nella zona di Bosa. Le temperature hanno andamento stagionale, con massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione d'ulivo. I terreni sono a giacitura prevalentemente collinare.

La vita delle popolazioni locali è da sempre collegata alla coltivazione dell'olivo e la dimostrazione della stretta correlazione sono i diverse provvedimenti a favore dell'espansione dell'olivicoltura che di fatto hanno caratterizzato ed influenzato l'andamento socio economico della regione. L'olio prodotto nella regione ha raggiunto alti livelli qualitativi conseguendo numerosi riconoscimenti nei diversi concorsi a cui hanno partecipato i produttori. Tali attestazioni hanno contribuito all'affermazione e notorietà della denominazione che da alcuni decenni è presente sui mercati europei con ottimi risultati.

4.7   Struttura di controllo: Il controllo sulla conformità del prodotto verrà svolto dai consorzi:

Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura (provincia di Cagliari, Nuoro e Oristano)

Indirizzo: Via Carloforte, 51 — I- 09100 Cagliari

Consorzio provinciale per la frutticoltura (provincia di Sassari)

Indirizzo: Viale Adua, 2C — I-07100 Sassari

4.8   Etichettatura: In etichetta deve comparire la dicitura Denominazione di Origine Protetta «Sardegna» e deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della DOP costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio che, con le foglie dell'ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna. Le specifiche del logo sono riportate nel disciplinare di produzione. L'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di capacità non superiori a litri 5.

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura – Unità politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles


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