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Document 52005PC0617
Proposal for a Council Regulation fixing for 2006 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
/* COM/2005/0617 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura /* COM/2005/0617 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 30.11.2005 COM(2005) 617 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta Il regolamento relativo alle possibilità di pesca annuali è il principale strumento della nostra politica di conservazione nel quadro della politica comune della pesca. Nel corso degli ultimi anni, esso è divenuto sempre più complesso a causa dell’introduzione di limitazioni dello sforzo di pesca nel quadro dei piani di ricostituzione e dell’inclusione di misure temporanee e deroghe ad altre regolamentazioni (quali il regolamento sulle misure tecniche, quello relativo alle limitazioni dello sforzo di pesca sulle specie di acque profonde, ecc.). Le considerazioni relative alla pesca multispecifica introducono un ulteriore elemento di complessità, combinando la fissazione di alcuni TAC per le specie catturate nell’ambito dello stesso tipo di pesca. I pareri scientifici per la maggior parte degli stock oggetto del regolamento sulle possibilità di pesca sono stati presentati dal CIEM il 14 ottobre e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione si è riunito dal 7 all’11 novembre. Le relazioni di queste organizzazioni costituiscono la base della presente proposta. Il parere del CIEM sottolinea ancora una volta lo stato preoccupante di un gran numero di risorse alieutiche presenti nelle acque comunitarie. La maggior parte degli stock è sfruttata a livelli che superano quelli corrispondenti alla resa massima potenziale. Molti sono sfruttati oltre la soglia dei limiti di precauzione e, per un certo numero di stock essenziali, in particolare la maggior parte degli stock di merluzzo bianco, il livello di sfruttamento è tale da mettere a repentaglio il processo riproduttivo. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio prevede che la Commissione proponga ogni anno limiti di cattura e dello sforzo di pesca, per garantire una pesca comunitaria sostenibile in termini ambientali, economici e sociali. | 120 | Contesto generale Le risorse alieutiche sono molto spesso oggetto di un sovrasfruttamento dovuto a diversi fattori, tra cui il principale è la pesca eccessiva. Il Consiglio fissa ogni anno limiti di cattura, ma in molti casi le catture effettive continuano a superare il livello compatibile con una resa sostenibile. Ciò dipende dal fatto che i limiti dai cattura vengono talvolta fissati a livelli troppo elevati per garantire la sostenibilità e che, in alcuni casi, tali limiti non vengono sufficientemente rispettati. Negli ultimi anni, per alcuni tipi di pesca, ai limiti di cattura sono stati affiancati limiti dello sforzo, e per alcuni stock sono stati elaborati piani di ricostituzione pluriennali, in modo da fissare limiti di cattura annuali nell’ottica di pervenire a una progressiva riduzione della mortalità per pesca. L’assenza di un controllo efficace delle catture e dello sforzo di pesca comporterà un ulteriore depauperamento delle risorse alieutiche. Tale depauperamento è incompatibile con l’obiettivo della politica comune della pesca volto ad assicurare una pesca sostenibile nella Comunità. | 139 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni vigenti nel settore della proposta scadono il 31 dicembre 2005. | 140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La proposta tiene conto delle consultazioni effettuate, sulla base dei principi fondamentali sotto indicati, presso i consigli consultivi regionali della pesca già creati e presso il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione I consigli consultivi regionali insistono sulla necessità di provvedere affinché i cambiamenti introdotti nei TAC e nelle quote annuali siano graduali, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni a breve termine dell’attività economica. Come emerge chiaramente dalla spiegazione dettagliata acclusa qui di seguito, il principio dell’adeguamento progressivo e della limitazione delle modifiche annuali delle possibilità di pesca è stato integrato nella proposta. | Ricorso al parere di esperti | 221 | Settori scientifici/di competenza interessati Biologia e economia della pesca. | 222 | Metodologia applicata Consultazione di un organismo scientifico internazionale indipendente (CIEM) e organizzazione della riunione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel novembre 2005. | 223 | Principali organizzazioni/esperti consultati - Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), ottobre 2005. - Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). | 2244 | Pareri ricevuti e utilizzati È stata indicata l’esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. Il parere sull’esistenza di tali rischi è unanime. | 225 | Il CSTEP conferma, e ha in alcuni casi sviluppato, il parere formulato dal CIEM. | 226 | Metodi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Tutte le relazioni del CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG Pesca. | 230 | Valutazione dell’impatto Le misure di limitazione delle catture e dello sforzo di pesca devono essere adottate dal Consiglio, secondo quanto previsto all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Le misure proposte, se messe in atto, comporteranno una riduzione delle possibilità di pesca delle navi comunitarie. La proposta non contiene solo decisioni a breve termine, ma rientra in una prospettiva più ampia volta a ricondurre gradualmente la pesca a livelli sostenibili. La strategia adottata nella proposta comporterà a breve termine una riduzione dei TAC ma, una volta ricostituiti gli stock sovrasfruttati, le possibilità di cattura aumenteranno. Gli effetti a medio e lungo termine dovrebbero essere la riduzione dell’impatto ambientale in conseguenza della diminuzione dello sforzo di pesca, una riduzione, nel settore delle catture, del numero di navi e/o dello sforzo di pesca medio nonché una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi delle misure proposte La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca comunitaria e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi comunitarie, al fine di conseguire l’obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. | 310 | Base giuridica Articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente. | 331 | La politica della pesca è una politica comune e deve essere pertanto attuata tramite regolamenti del Consiglio. Il regolamento del Consiglio in questione attribuisce possibilità di pesca agli Stati membri, che sono totalmente liberi di ripartirle come credono fra le regioni o gli operatori e dispongono in tal modo di un ampio margine di manovra quanto alle decisioni connesse al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono. | 332 | La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l’applicazione sono già stati predisposti. | Scelta degli strumenti | 341 | Strumento proposto: regolamento. | 342 | Altri strumenti non sarebbero idonei per le seguenti ragioni. Si tratta di una proposta di gestione della pesca che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, deve essere attuato ogni anno tramite un regolamento del Consiglio adottato a maggioranza qualificata. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | Nessuna. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 510 | Semplificazione | 511 | La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali). | 513 | I requisiti per la trasmissione dei dati in materia di applicazione della gestione dello sforzo sono stati semplificati. Alcuni di essi già esistono in virtù di altri regolamenti (p.es. sulla raccolta dei dati) e gli Stati membri non hanno più l’obbligo di trasmettere i dati regolarmente, ma solo di raccoglierli e di renderli disponibili su richiesta alla Commissione. | Riesame/revisione/clausola di temporaneità | 532 | La proposta comprende una clausola di revisione. | 5Ques70 | Illustrazione dettagliata della proposta Come negli anni precedenti, gli stock alieutici sono classificati in categorie in base al loro stato di conservazione. Questa classificazione contribuisce a mantenere la trasparenza e la parità di trattamento degli stock che si trovano in condizioni analoghe su tutto il territorio della Comunità e consente di seguire un approccio più imparziale nei confronti degli Stati membri. i) Stock oggetto di piani di ricostituzione Una prima categoria è quella degli stock per i quali il Consiglio ha adottato piani di ricostituzione (ossia il merluzzo bianco e il nasello settentrionale). Per questi stock, i TAC dovrebbero essere conformi alle norme di controllo della raccolta descritte nei piani di ricostituzione. Anche gli adeguamenti dello sforzo di pesca rientrano in tali piani: questo è un punto essenziale. I TAC fissati dai piani di ricostituzione sono più alti di quelli raccomandati dagli scienziati e sono stati accettati dalla Commissione solo in cambio dell’accettazione, da parte del Consiglio, di un approccio a lungo termine. Se i piani di ricostituzione approvati dal Consiglio non saranno rispettati, l’approccio a lungo termine in materia di gestione della pesca sarà compromesso. Tuttavia, è possibile che alcuni stock di merluzzo bianco si trovino a un livello talmente basso (e che le informazioni disponibili in merito al numero reale di catture siano talmente scarse) da rendere molto difficile l’applicazione rigorosa dei piani di ricostituzione. Per quanto riguarda gli stock da ricostituire per i quali la Commissione ha presentato una proposta di piano di ricostituzione che non è stata ancora approvata dal Consiglio (sogliola nel golfo di Guascogna e nella Manica occidentale, pleuronettiformi del mare del Nord e merluzzo bianco del Baltico), la proposta prevede dei TAC che corrispondono alla norma di raccolta figurante nel piano di ricostituzione proposto. ii) Altri stock che hanno superato i limiti biologici di sicurezza Il compromesso sopra menzionato, che consiste nell’accettare TAC superiori a quelli raccomandati dagli scienziati in cambio di un impegno a favore di un approccio a lungo termine (ad esempio tramite una dichiarazione del Consiglio), andrebbe esteso agli stock che hanno superato i limiti biologici di sicurezza, per i quali una riduzione improvvisa dei TAC perturberebbe il settore della pesca e sarebbe difficilmente accettabile per il Consiglio. Come per i piani di ricostituzione, questo approccio avrà un senso solo se il Consiglio onorerà i propri impegni nel corso dei prossimi anni. Conformemente all’impegno assunto dal Consiglio nel dicembre scorso, la mortalità per pesca degli stock che hanno superato i limiti biologici di sicurezza deve essere ridotta al fine di mitigare il rischio di esaurimento biologico di questi stock. Tuttavia, questa riduzione va conciliata con la necessità di ridurre al minimo le perturbazioni dell’attività economica. La proposta limita le riduzioni di TAC al 15%, livello che il settore alieutico ha più volte indicato come un limite ragionevole delle variazioni interannuali delle catture. Questo approccio è un compromesso tra la riduzione dei rischi biologici, in linea con i pareri scientifici, e il mantenimento della stabilità dei TAC, in linea con le richieste del settore alieutico. iii) Stock sovrasfruttati Per gli stock che risultano sovrasfruttati rispetto a una resa sostenibile (distinti da quelli a rischio di esaurimento), i TAC proposti tendono a non accrescere la mortalità per pesca, in attesa di un dibattito previsto per il 2006 sul modo di ridurre tale mortalità conformemente al piano di azione di Johannesburg (che prevede di stabilizzare le catture ai livelli della resa massima sostenibile (MSY) entro il 2015). Benché la presente proposta non pregiudichi il futuro dibattito sulla comunicazione relativa ai livelli di MSY, è almeno opportuno che i TAC 2006 non contrastino questo obiettivo. iv) Stock catturati nell’ambito della pesca multispecifica I TAC proposti tengono conto della natura multispecifica di molti tipi di pesca. Specie vulnerabili vengono spesso catturate insieme ad altre specie di elevato valore commerciale; i TAC per le specie associate tengono dunque conto di questo fenomeno, evitando la cattura e il rigetto in mare (o “sbarco clandestino”) delle specie vulnerabili una volta esaurite le quote. v) Stock di “pesce virtuale” Come negli anni precedenti, la proposta riduce del 20% i TAC che nessuno Stato membro utilizza pienamente. vi) Altri stock La proposta include limitazioni di catture convenute nel quadro di alcune organizzazioni regionali della pesca. I TAC per gli stock delle acque della Groenlandia e quelli condivisi con la Norvegia non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni di novembre e dicembre. I valori relativi a questi TAC sono presentati con l’indicazione pro memoria (pm). - Gestione dello sforzo (allegato III) Le limitazioni dello sforzo restano una componente essenziale dei piani di ricostituzione. L’allegato III della presente proposta limita il numero di giorni che i pescherecci possono trascorrere in mare in funzione delle zone in cui operano e degli attrezzi utilizzati. Sinora, le restrizioni più gravi hanno riguardato i pescherecci da traino che utilizzano reti con grandi dimensioni di maglia ed erano volte a ridurre l’attività dei pescherecci che pescano abitualmente il merluzzo bianco. Benché la mortalità per pesca del merluzzo bianco dovuta a questi pescherecci sia diminuita, la mortalità per pesca globale del merluzzo bianco del mare del Nord è diminuita solo di circa il 12%, poiché il merluzzo bianco è una specie molto diffusa e quasi tutti gli attrezzi da pesca ne catturano una certa quantità. In alcune zone e per determinati attrezzi è persino possibile che la mortalità per pesca sia aumentata. Una parte della spiegazione risiede nel fatto che l’allegato III e altre misure di conservazione hanno incoraggiato i pescherecci ad adottare dimensioni di maglia più piccole per ottenere un maggior numero di giorni in mare. L’aumento dello sforzo in questi segmenti di flotta ha compensato la riduzione dello sforzo nel segmento che utilizza maglie più grandi e sembra aver provocato un aumento dei rigetti di piccoli merluzzi. Secondo una recente relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alcuni di questi pescherecci con maglie più piccole effettuano catture consistenti di merluzzo bianco. Benché i pareri scientifici non forniscano informazioni sufficienti per applicare gli obiettivi annuali del piano di ricostituzione per il merluzzo bianco (aumento del 30% della biomassa), è evidente che la biomassa di questa specie è ancora a livelli molto bassi e che lo sforzo di pesca andrebbe ulteriormente ridotto per tutti i segmenti di flotta interessati, al fine di garantire possibilità ragionevoli di conseguire l’obiettivo del piano. Il numero di giorni per il nasello meridionale e lo scampo, nonché per la sogliola nella Manica occidentale, corrisponde ai piani di ricostituzione di questi stock. Nell’ambito della riunione tenutasi ad Ispra nel settembre 2005, il CSTEP ha concluso che l’istituzione di zone di divieto non sostituisce efficacemente le riduzioni dello sforzo, e nel dibattito del Consiglio sull’argomento del settembre 2005 questa alternativa ha ottenuto pochi consensi. L’attuale sistema di limitazione dello sforzo (basato sul numero di giornate trascorse fuori dal porto per nave) è poco flessibile e rende più difficile un accordo politico volto a ridurre il numero di giorni di pesca autorizzati per peschereccio. La Commissione propone che, nel corso del 2006, il Consiglio esamini la possibilità di adottare un nuovo sistema di limitazione dello sforzo basato su un numero massimo di kilowatt-giorno per flotta nazionale. - Altre questioni relative alla gestione della pesca i) Gestione dello sforzo per gli stock di acque profonde Nel dicembre 2004, il Consiglio ha adottato una riduzione del 10% dello sforzo di pesca per le specie di acque profonde rispetto ai livelli del 2003. Questa riduzione è tuttavia inferiore al 30% chiesto dalla Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC). Un’ulteriore riduzione del 20% è necessaria, sia per onorare gli obblighi internazionali della Comunità che per proteggere gli stock che, come il CIEM sottolinea da vari anni, sono molto fragili e richiedono urgenti misure di protezione, dato il loro tasso di riproduzione estremamente ridotto. ii) Gestione sull’arco dell’anno delle specie a ciclo di vita breve Sono istituiti sistemi di gestione sull’arco dell’anno per stock minacciati quali l’acciuga nel golfo di Guascogna e il cicerello nel mare del Nord. In questi casi, si propone di vietare la pesca per la prima parte del 2006. La pesca verrà nuovamente autorizzata, tramite un regolamento della Commissione adottato con procedura accelerata, solo a condizione che i dati scientifici mostrino che gli stock in questione hanno raggiunto un volume tale da poter sopportare una pesca commerciale. iii) Deroghe per la pesca nel Mediterraneo In attesa dell’adozione della proposta di regolamento del Consiglio recante misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nel Mediterraneo, prevista nel corso del 2006, la Commissione propone di autorizzare, limitatamente al 2006, la proroga delle deroghe in corso per alcuni tipi di pesca praticati nella zona. | 1. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca[1], in particolare l'articolo 20, visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[2], visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco[3], in particolare gli articoli 6 e 8, visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale[4], in particolare l'articolo 5, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento. (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. (4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. (5) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca. (6) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. (7) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia[5], le isole Færøer[6], la Groenlandia[7] e l'Islanda[8]. (8) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni. (9) Nella sua riunione annuale, tenuta nel giugno 2005, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato e misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo. (10) Nella sua riunione annuale del 2005 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2004 la Comunità europea ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock. (11) Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all’assegnazione annua dei TAC. (12) L’utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca[9], al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture dei pesci da parte degli Stati membri[10], al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[11], al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie[12], al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo[13], al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali[14], al regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico[15], al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[16], al regolamento (CE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale[17], al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano[18], al regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco[19], al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite[20], al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci[21], al regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori[22], al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[23] e al regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde[24]. (13) Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dei limiti di cattura delle acciughe nella sottozona VIII. (14) Sulla base dei pareri del CIEM è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca dei cicerelli nella sottozona IV e nella divisione IIIa nord del CIEM. (15) Come misura transitoria alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca di talune specie di acque profonde. (16) Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono proposte soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall’articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento. (17) I pareri scientifici indicano che gli stock di passera del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli di rigetti in mare sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera. (18) Per gli stock di sogliola nella Manica occidentale è necessario attuare un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa il regime di gestione dello sforzo deve essere adattato. (19) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano[25], non garantisce che le catture di aringhe siano contenute entro i limiti di cattura fissati per tale specie. È pertanto necessario introdurre misure transitorie atte ad assicurare un controllo e un conteggio adeguati delle aringhe presenti nelle catture non sottoposte a cernita. (20) Gli attuali metodi di pesca con reti da imbrocco praticati nelle acque profonde ad ovest della Scozia e dell’Irlanda prevedono l’utilizzo di reti di lunghezza eccessiva, che comportano tempi di immersione troppo lunghi e tassi di rigetti elevati. Reti perse o abbandonate che non vengono recuperate possono continuare a catturare pesci per vari anni. Indagini scientifiche hanno dimostrato che questo metodo di pesca costituisce una grave minaccia alle specie di acque profonde. Occorre pertanto prendere provvedimenti transitori che vietino questo tipo di pesca fino a quando siano adottate misure permanenti. (21) Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di ridurre i rigetti è necessario applicare, come misure transitorie, i più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle sottodivisioni VIII a, b, d. (22) Nella sua riunione annuale del 2005 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare la pesca in determinate zone per proteggere gli habitat di acque profonde vulnerabili. È opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione. (23) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2006 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell’adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[26]. (24) Nel novembre 2005 la Commissione della pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione che invita a inserire un certo numero di navi nell’elenco delle navi di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità. (25) Nella sua riunione annuale del 2005 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato una raccomandazione sulla gestione di taluni tipi di pesca che sfruttano le specie di acque profonde e una raccomandazione concernente l’istituzione di un registro CGPM delle navi di lunghezza superiore a 15 metri autorizzate ad operare nella zona CGPM. Poiché la Comunità è parte contraente della CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per la Comunità ed è pertanto opportuno attuarle. (26) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2006 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca. (27) Occorre introdurre alcune disposizioni circa l’utilizzo dei dati VMS al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo. (28) Per far sì che le catture di melù da parte di pescherecci di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario rafforzare le disposizioni di controllo relative a tali navi. (29) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate. (30) Nella sua riunione annuale del 2004 l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo, specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2006, in attesa dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori[27]. (31) Nella sua riunione annuale del 2005 l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura che prevede, a partire dal 1° gennaio 2006, la presenza di osservatori scientifici a bordo di tutte le navi che operano nella zona della convenzione e pescano specie non soggette ai regimi di conservazione e gestione di altre competenti organizzazioni regionali per la pesca. Si tratta di una misura vincolante per la Commissione, cui occorre pertanto dare attuazione. (32) Nel corso della sua 25ma riunione annuale, tenutasi dal 15 al 19 settembre 2003, l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO. Il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007, come pure misure aggiuntive per assicurarne l’efficacia. È necessario attuare questo piano nel 2006 in attesa dell’adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero. (33) Nella sua 27ma riunione annuale, tenutasi dal 19 al 23 settembre 2005, la NAFO ha adottato misure di gestione per una serie di stock che non erano soggetti a regolamentazione, ovvero gli stock di razza nella divisione 3LNO, di scorfano nella divisione 3O e di musdea americana nella divisione 3NO. È pertanto necessario dare attuazione a tali misure e definire una ripartizione tra gli Stati membri. (34) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico (CCAMLR) e all’obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, i TAC adottati da quest’ultima per la campagna 2005-2006 e i corrispondenti limiti temporali dovrebbero essere applicati. (35) Alla sua XXIV riunione annuale nel 2005 la CCAMLR ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati. (36) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2006. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1Oggetto Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l’anno 2006 e le condizioni ad esse associate in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate. Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all’allegato IE. Articolo 2Campo di applicazione 1. Ove non altrimenti disposto, il presente regolamento si applica: a) alle navi da pesca comunitarie (“navi comunitarie”) e b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi (“navi dei paesi terzi”) in acque comunitarie (“acque CE”). 2. 1. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati. Articolo 3Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per: a) “totale ammissibile di catture”, la quantità che può essere pescata da ciascuno stock ogni anno; b) “contingente”, una proporzione fissa del TAC assegnato alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi; c) “acque internazionali”, le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; d) “zona di regolamentazione NAFO”, la parte della zona della convenzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri; e) "Skagerrak", la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese; f) “Kattegat”, la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; g) “Golfo di Cadice”, la zona della sottodivisione CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″ O. Articolo 4Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone: a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio. Se a una zona è aggiunta la menzione “acque CE”, significa che ci si riferisce soltanto alle acque CE di tale zona; b) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale[28]; c) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale[29]; d) zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004, del 24 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/1999[30]. CAPITOLO IIPossibilità di pesca e condizioni ad esse associate per le navi comunitarie Articolo 5Limiti di cattura e attribuzioni 1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti fra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell’allegato I. 2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 10, 17 e 18. 3. La Commissione fissa il TAC per le acciughe nella zona VIII conformemente alle norme stabilite nell’allegato II. 4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7% della quota del TAC di capelin, non appena quest’ultimo sia stato adottato. 5. I limiti di cattura per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock. Articolo 6Disposizioni speciali e attribuzione 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato I non pregiudica: a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell' articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. 2. Ai fini del riporto di contingenti al 2007, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico. Articolo 7Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock 1. Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui all’allegato III bis si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella sottozona IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa, VIa, VIIa e VIId. 2. Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui all’allegato III ter si applicano alla gestione del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice. 3. Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate, di cui all’allegato III quater, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella divisione VIIe. 4. Tutte le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui ai punti 4, rispettivamente, degli allegati III bis, III ter e III quater e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui ai punti 2, rispettivamente, degli allegati III bis, III ter e III quater devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. 5. Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui all’allegato III quinquies si applicano alla gestione degli stock di cicerello nello Skagerrak, nella sottozona CIEM IV e nella divisione IIa (acque CE). 6. La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2006 nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e nella sottozona IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell'allegato III quinquies. 7. Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2006, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino il 70% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui all’allegato I e al punto 15 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina. Articolo 8 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, salvo nei seguenti casi: a) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita. 2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti: a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se (i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e (ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco; oppure b) sgombri, se (i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, (ii) gli sgombri non superano il 10% del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e (iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco. 3. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId. 4. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2. 5. Quando uno Stato membro ha esaurito i limiti di cattura per le aringhe nelle sottozone CIEM II (acque CE) e IV e nelle sottodivisioni IIIa e VIId, alle navi che battono bandiera di tale Stato membro, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe. 6. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98. Articolo 9Catture non sottoposte a cernita nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId 1. Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId. 2. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM IIa (acque CE), IIIa e VIId sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1. Articolo 10Limiti di accesso 1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. 2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti: Zona sud-occidentale 1. 63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O, 2. 62° 58′ N e 22° 25′ O, 3. 63° 58′ N e 21° 30′ O, 4. 63°03'N e 21°00' O di lì 180°00' S; Zona sud-orientale 1. 63° 14′ N e 10° 40′ O, 2. 63° 14′ N e 11° 23′ O, 3. 63° 35′ N e 12° 21′ O, 4. 64° 00′ N e 12° 30′ O, 5. 63° 53′ N e 13° 30′ O, 6. 63° 36′ N e 14° 30′ O, 7. 63°10' N e 17°00' O di lì 180°00' S. Articolo 11Misure tecniche e di controllo transitorie Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate all’allegato IV. CAPITOLO IIILimiti di cattura e condizioni ad essi associate per le navi dei paesi terzi Articolo 12Misure tecniche e di controllo transitorie Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate all’allegato IV. Articolo 13Autorizzazione Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli da 14 a 16 e da 19 a 25. Articolo 14Restrizioni geografiche 1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella sottozona CIEM IV, nel Kattegat e nell’oceano Atlantico a nord di 43°00’ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2. Le attività di pesca nello Skagerrak delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia. 3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese. Articolo 15Transito in acque comunitarie Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti: a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura. Articolo 16 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito. CAPITOLO IVRegime delle licenze per le navi comunitarie Articolo 17Licenze e condizioni associate 1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca da parte di navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. 2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord: a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, oppure b) navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure c) navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale. 3. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati secondo le modalità di cui alla parte I dell’allegato V. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi comunitarie per le quali si chiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato. 4. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell’allegato V, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Non potrà tuttavia essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell’allegato V. 5. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività. Articolo 18Isole Færøer Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Færøer. CAPITOLO VRegime delle licenze per le navi dei paesi terzi Articolo 19Obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale 1. In deroga all’articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale. 2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo. 3. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2005 possono continuare le loro operazioni dal 1° gennaio 2006 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Articolo 20Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall’autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati: a) nome della nave; b) numero di registrazione; c) lettere e cifre esterne di identificazione, d) porto di registrazione; e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore; f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto; g) potenza del motore; h) indicativo di chiamata e frequenza radio; i) metodo di pesca previsto; j) zona di pesca prevista; k) specie di pesci che si intendono catturare; l) periodo per il quale la licenza è richiesta. Articolo 21Numero di licenze Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nella parte II dell’allegato V. Articolo 22Annullamento e ritiro 1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati. 2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione. 3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento. Articolo 23Mancato rispetto delle norme pertinenti 1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali alle navi di paesi terzi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un’infrazione alle norme pertinenti. Articolo 24Obblighi del detentore della licenza 1. Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1434/98. 2. Le navi dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell’allegato VI. 3. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VII secondo le disposizioni previste in detto allegato. Articolo 25Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese 1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo. 2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave di un paese terzo in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere conforme al modello che figura nella parte III dell’allegato V. Il comandante è responsabile della veridicità della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Dopo il controllo, la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente. 3. Le navi dei paesi terzi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato VI. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata. 4. Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative a una nave di un paese terzo in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese, tale licenza è ritirata. CAPITOLO VIDisposizioni speciali per le navi comunitarie che pescano nella zona di regolamentazione NAFO Sezione 1Partecipazione comunitaria ARTICOLO 26 ELENCO DELLE NAVI 1. Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, trasbordare e sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO. 2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni: a) il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria[31]; b) l'indicativo internazionale di chiamata; c) il noleggiatore della nave, se del caso; d) il tipo di nave. 4. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni: a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro; b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; c) Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato; d) nome della nave; e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti; f) porto di origine della nave dopo il trasferimento; g) nome dell’armatore o del noleggiatore; h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO; i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO; j) sottozone in cui la nave intende operare. Sezione 2Misure tecniche ARTICOLO 27 DIMENSIONE DELLE MAGLIE DELLE RETI 1. È vietato l’uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell’allegato VIII. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae) tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete. 2. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm. Articolo 28Attacco di dispositivi alle reti 1. È vietato l’uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione. 2. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura. 3. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato IX. 4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell'allegato X. Articolo 29Catture accessorie 1. Le navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata. 2. Le catture accessorie delle specie per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10% in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente "altri", le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell’allegato ID non devono superare, rispettivamente, 1 250 kg o il 5%. 3. Se, nel corso di un'operazione di pesca, i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano tali limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore. 4. Nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. 5. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali. Articolo 30Taglia minima dei pesci 1. I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XI, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. 2. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10% del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell’allegato XI, è considerato proveniente da un pesce sotto misura. Sezione 3Misure di controllo ARTICOLO 31 ETICHETTATURA DEL PRODOTTO E STIVAGGIO SEPARATO 1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO. 2. La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone. 3. Le catture di una stessa specie devono essere stivate in modo da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie. Tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.Le catture possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato, reti o altro materiale. Articolo 32Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio 1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XII del presente regolamento. 2. Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di stock di cui all'allegato XIII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 3. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato IC: a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi); b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. 4. Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco. 5. I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo. 6. Ogni due anni gli Stati membri certificano l’esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l’attività di pesca ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta. Articolo 33Reti 1. Durante la pesca selettiva di una o più delle specie elencate nell'allegato VIII le navi comunitarie non possono tenere a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 27. 2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero: a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; nonché b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura. Articolo 34Trasbordi 1. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti. 2. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stato avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. 3. Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un’ora dal trasbordo. 4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l’ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo. 5. La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l’ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco. 6. Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO. Articolo 35Nolo di navi comunitarie 1. Gli Stati membri possono consentire che una nave battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l’utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un’altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un’altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca “IUU”). 2. Alla data della conclusione di un contratto di nolo lo Stato membro di bandiera trasmette i seguenti dati alla Commissione, che a sua volta li invia al segretario esecutivo della NAFO: a) il proprio consenso al contratto di nolo; b) le specie oggetto del nolo e le possibilità di pesca assegnate in base al contratto di nolo; c) la durata del contratto di nolo; d) il nome del noleggiatore; e) la parte contraente che ha noleggiato la nave; f) i provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del contratto di nolo da parte delle navi noleggiate battenti la propria bandiera. 3. Alla conclusione del contratto di nolo lo Stato membro di bandiera informa la Commissione, che trasmette sollecitamente tale informazione al segretario esecutivo della NAFO. 4. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché: a) la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo del nolo, a pescare nell’ambito delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro di bandiera; b) la nave non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell’ambito di più contratti di nolo; c) la nave rispetti le misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del nolo; d) tutte le catture e le catture accessorie effettuate nell’ambito del contratto di nolo notificato siano registrate nel giornale di bordo dalla nave noleggiata separatamente dagli altri dati relativi alle catture. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le catture e le catture accessorie di cui al paragrafo 4, lettera d), separatamente rispetto agli dati nazionali relativi alle catture. La Commissione trasmette sollecitamente tali dati al segretario esecutivo della NAFO. Articolo 36Controllo dello sforzo di pesca 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2006 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l’altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e il numero di giorni di pesca che tali navi trascorreranno all’interno della zona di regolamentazione NAFO. 3. Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone. 4. Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto nella zona di regolamentazione NAFO in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione. 5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2006, una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi che pescano il gambero nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione. Sezione 4Disposizioni speciali per la raccolta dei dati 1. GLI STATI MEMBRI ATTUANO, OVE POSSIBILE, DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLE LORO NAVI CHE PESCANO NELLE SEGUENTI ZONE: Zona Coordinata 1 Coordinata 2 Coordinata 3 Coordinata 4 | Orphan Knoll | 50.00.30 47.00.30 | 51.00.30 45.00.30 | 51.00.30 47.00.30 | 50.00.30 45.00.30 | Corner Seamounts | 35.00.00 48.00.00 | 36.00.00 48.00.00 | 36.00.00 52.00.00 | 35.00.00 52.00.00 | Newfoundland Seamounts | 43.29.00 43.20.00 | 44.00.00 43.20.00 | 44.00.00 46.40.00 | 43.29.00 46.40.00 | New England Seamounts | 35.00.00 57.00.00 | 39.00.00 57.00.00 | 39.00.00 64.00.00 | 35.00.00 64.00.00 | 2. I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti per cala e, nella misura del possibile, comprendono: a) la composizione per specie in numero e in peso; b) le frequenze delle lunghezze; c) gli otoliti; d) la posizione della cala, le latitudini e longitudini; e) gli attrezzi da pesca; f) la profondità di pesca; g) l’ora del giorno; h) la durata della cala; i) l’apertura della rete ( per gli attrezzi mobili); j) altri campionamenti biologici, relativi ad esempio alla maturità, ove possibile. 3. I dati raccolti in conformità del paragrafo 1 sono inviati alle autorità competenti degli Stati membri, che a loro volta li trasmettono al segretariato della NAFO non appena possibile al termine di ogni bordata. SEZIONE 5 DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PESCA DEL GAMBERELLO BOREALE ARTICOLO 37 PESCA DEL GAMBERELLO BOREALE Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta. Sezione 6Disposizioni speciali per il piano di ricostituzione dell’ippoglosso nero ARTICOLO 38 DIVIETO DI PESCA DELL’IPPOGLOSSO NERO Alle navi comunitarie è fatto divieto di pescare l’ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO, oltre che tenere a bordo, trasbordare o scaricare tale specie catturata nelle zone in questione, se non hanno a bordo il permesso di pesca speciale rilasciato dal loro Stato membro di bandiera. Articolo 39Elenco delle navi 1. Gli Stati membri garantiscono che le navi comunitarie alle quali deve essere rilasciato il permesso di pesca speciale di cui all’articolo 38 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione internazionale, quali definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale soltanto se la nave figura nello schedario NAFO della flotta. 2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l'elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le successive modifiche. 3. Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette sollecitamente le modifiche al segretariato della NAFO. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ripartire il rispettivo contingente di ippoglosso nero fra le proprie navi iscritte nell’elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla suddivisione dei contingenti entro 15 giorni dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 40Relazioni 1. I comandanti delle navi comunitarie di cui all’articolo 39, paragrafo 1, comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera: a) i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione; b) le catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all’entrata della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24; c) i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e devono comprendere il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione; d) i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo. 2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. 3. Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 70% del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al punto 1, lettera b). Articolo 41Porti designati 1. È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti della NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti. 2. Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d'ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco. 3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. 4. La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati, di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO. Articolo 42Ispezioni nei porti 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO della NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO. 2. Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori. 3. Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione. 4. Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Articolo 43Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO, ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione, siano vietati. Articolo 44Follow up delle attività di pesca Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui agli articoli da 38 a 43, incluso il numero totale di giorni di pesca. Sezione 7Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano ARTICOLO 45 PESCA DELLO SCORFANO 1. Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24.00 della domenica precedente. Quando le catture accumulate ammontano al 50% del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 24.00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio. Quando le catture accumulate ammontano al 50% del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana. CAPITOLO VIIDisposizioni speciali per le navi della Comunità che pescano nella zona CCAMLR Sezione 1Restrizioni e informazioni relative alle navi ARTICOLO 46 DIVIETI E LIMITI DI CATTURA 1. La pesca diretta alle specie elencate nell’allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati. 2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all’allegato XV nelle sottozone in esso indicate. Articolo 47Informazioni relative alle navi autorizzate a pescare nella zona della CCAMLR 1. Oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 2006, comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi: a) numero IMO (se assegnato); b) precedente bandiera (se del caso); c) indicativo internazionale di chiamata; d) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti; e) tipo di nave; f) luogo e data di costruzione; g) lunghezza; h) fotografia a colori della nave consistente di: i) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali; (ii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali; (iii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm della poppa presa direttamente da poppa; i) le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione delle apparecchiature per il controllo via satellite montate a bordo. 2. A decorrere dal 1° agosto 2006 gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR: a) nome e indirizzo dell'operatore, se differente dall'armatore; b) nome e nazionalità del capitano e, se del caso, del capopesca; c) metodo o metodi di pesca; d) larghezza (m); e) stazza lorda (t); f) sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C); g) equipaggio normalmente presente a bordo; h) potenza del motore o dei motori principali (kW); i) capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3); j) qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio). Sezione 2Pesca sperimentale ARTICOLO 48 PARTECIPAZIONE ALLA PESCA SPERIMENTALE 1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004 possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. 2. Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta. 3. Per quanto riguarda le sottozone 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) sono indicati nell'allegato XV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna. 4. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è proibita a profondità inferiori a 550 metri. Articolo 49Sistemi di notifica Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 48 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca: a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con l’eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmesse alla CCAMLR. Nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.42 le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca. b) il sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004; c) la dichiarazione del numero e peso totale di esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Articolo 50Disposizioni speciali 1. Le attività di pesca sperimentale di cui all’articolo 48 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico[32] per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate: a) il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione; b) le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall’obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre (3) uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 601/2004; c) le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) e che catturino in totale tre (3) uccelli marini cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2005/2006. 2. Le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari: a) le navi hanno il divieto di scaricare in mare: i) lio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi); (ii) immondizie; (iii) residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm; (iv) pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo); (v) acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure (vi) ceneri di incenerimento; b) nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nelle sottozone 88.1 e 88.2 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nelle stesse sottozone; c) la pesca di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny. Articolo 51Definizione di cala 1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati. 2. Per essere designate come cale di ricerca: a) ciascuna cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da un’altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca; b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto; c) per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a sei ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi. Articolo 52Piani di ricerca Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 48 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti: a) al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come “prima serie”, sono considerate “cale di ricerca” e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 51, paragrafo 2; b) le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come “seconda serie”. Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 51, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca; c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una “terza serie”, che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale; d) una volta concluse le 20 cale di ricerca della terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU; e) nelle SSRU A, B, C, E e G nelle sottozone 88.1 e 88.2, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km², non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU. Articolo 53Piani di raccolta dei dati 1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 48 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati: a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro; b) i tempi di innesco, di immersione e di salpamento; c) il numero e specie di pesci persi in superficie; d) il numero di ami innescati; e) il tipo di esca; f) il tasso di adescamento (in percentuale); g) il tipo di amo; nonché h) le condizioni del mare, la nuvolosità e la fase lunare al momento della cala. 2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale. Articolo 54Programma di marcatura Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all’articolo 48 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità: a) per quanto riguarda il Dissostichus spp. deve essere marcato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna, conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marcato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. b) il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura che prevedono un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile; c) tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marcato venga nuovamente catturato; d) tutti gli esemplari marcati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve; e) tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marcatura; f) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave; g) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR. Articolo 55Osservatori scientifici Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all’articolo 48 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l’intera durata delle attività di pesca della campagna. CAPITOLO VIIIDisposizioni finali Articolo 56Vendita di organismi marini catturati per scopi scientifici Gli organismi marini catturati ai fini di ricerca scientifica in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che: a) le possibilità di pesca stabilite negli allegati I-III non siano esaurite o b) siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano. Articolo 57Trasmissione dei dati Ai fini dell’invio alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 58Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1° gennaio 2006, l'articolo 46 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. [3] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. [4] GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1. [5] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48. [6] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12. [7] GU L 29 dell’1.2.1985, pag. 9. [8] GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1. [9] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9. [10] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23). [11] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). [12] GU L 289 del 7.11.2001, pag. 1. [13] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32). [14] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7. [15] GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16. [16] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 30). [17] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5). [18] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. [19] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. [20] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17. [21] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11). [22] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33). [23] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. [24] GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. [25] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. [26] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. [27] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33). [28] GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. [29] GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. [30] GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16. [31] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. [32] GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 1.