Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0584

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006

/* COM/2005/0584 def. */

52005PC0584

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006 /* COM/2005/0584 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.11.2005

COM(2005) 584 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta è intesa a modificare il protocollo vigente allegato all’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

Sulla base delle conclusioni formulate dal gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti dell’amministrazione mauritana e della Commissione europea, riunitosi dal 30 giugno al 2 luglio e dal 14 al 15 luglio a Nouakchott e dal 7 al 10 settembre 2004 a Bruxelles, e alla luce dei pareri scientifici disponibili, le due parti, nell’ambito della commissione mista svoltasi il 10 settembre 2004 a Bruxelles, hanno riconosciuto la necessità di adottare una serie di misure di gestione dello sforzo di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Mauritania.

L’accordo relativo alle modifiche apportate al protocollo vigente è stato formalizzato attraverso uno scambio di lettere.

Le misure suddette mirano da un lato a ridurre il tasso di cattura di cefalopodi attraverso una limitazione dello sforzo di pesca e dall’altro ad aumentare il numero di licenze per le categorie della pesca pelagica e tonniera. Al fine di agevolare l’integrazione delle flotte battenti bandiera dei nuovi Stati membri e garantire la continuità di accesso dei pescherecci comunitari tradizionalmente operanti nell’ambito dell’accordo suddetto, le licenze per le categorie della pesca pelagica saranno attribuite sulla base delle domande di tutti gli Stati membri, tenendo conto delle attività di pesca tradizionalmente esercitate nell’ambito dell’accordo. Se necessario, la Commissione proporrà una ripartizione delle licenze tra gli Stati membri per la categoria della pesca pelagica.

A seguito di tale revisione, la sospensione di cinque licenze per la pesca di cefalopodi, che ha formato oggetto di una concertazione con gli Stati membri sin del marzo 2004, è attualmente compensata dalla concessione di nuove licenze per la pesca pelagica. Tale provvedimento consente di adeguare le possibilità di pesca alle risorse e alla domanda del settore, garantendo in questo modo una corretta gestione finanziaria. Il nuovo equilibrio scaturito dalla revisione si fonda sui risultati dei negoziati condotti nel 2001 per il protocollo attuale e rappresenta un esito molto positivo per la CE in termini di analisi costi/benefici.

Su tale base la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante decisione, l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo forma oggetto di una procedura distinta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue :

(1) Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania è entrato in vigore il 1º agosto 2001 ed è applicabile fino al 31 luglio 2006[2].

(2) Alla luce dei pareri scientifici sullo stato delle risorse nella ZEE mauritana e segnatamente dei risultati del quarto e quinto gruppo di lavoro dell’Istituto mauritano per la ricerca oceanografia e la pesca (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches - IMROP) e del gruppo di lavoro scientifico congiunto, e tenuto conto delle conclusioni formulate in occasione della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, le due parti hanno deciso di modificare le attuali possibilità di pesca.

(3) Tali modifiche, che hanno formato oggetto di uno scambio di lettere, riguardano una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (categoria 5), l’istituzione di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale, l’aumento del numero di tonniere con lenze a canna e di pescherecci con palangari derivanti (categoria 8) nonché di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (categoria 9).

(4) Affinché le suddette modifiche delle possibilità di pesca siano applicate quanto prima possibile occorre firmare l’accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio.

(5) Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca così modificate,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata dal Consiglio, a nome della Comunità, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Articolo 4

A seguito delle modifiche indicate nello scambio di lettere, le nuove possibilità di pesca per le categorie “tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti” (scheda tecnica n. 8 del protocollo) e “pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica” (scheda tecnica n. 9) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca | Stato membro | Stazza/Numero di navi utilizzabili |

Tonniere con lenze a canna Pescherecci con palangari derivanti (unità) | Spagna Portogallo Francia | 20 + 3= 23 3 + 0= 3 8 + 1= 9 |

Pelagici (unità) | 15+10= 25 |

La sospensione temporanea di cinque (5) licenze di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi prende effetto a decorrere dal 1º gennaio 2005. La futura riattivazione delle cinque (5) licenze suddette sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse, nell’ambito di una commissione mista composta da rappresentanti della Commissione e delle autorità mauritane.

Se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo all’applicazione provvisoria del protocollo recante modifica del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

A. Lettera del governo della Repubblica islamica di Mauritania

Signor . . .,

In riferimento al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006, siglato il 31 luglio 2001, e all’esito della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica islamica di Mauritania è disposto ad applicare, conformemente ai pareri scientifici, una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi quale precisata nella scheda tecnica di pesca n. 5 del protocollo, riducendo temporaneamente di cinque licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo. La futura riattivazione delle cinque licenze suddette sarà decisa di comune accordo in funzione dello stato delle risorse. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania stabilirà inoltre, su base non discriminatoria, un secondo periodo di fermo biologico della durata di un mese per la pesca demersale. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania si impegna altresì ad applicare le modifiche apportate alle disposizioni del protocollo relative alle possibilità di pesca stabilite nella scheda tecnica di pesca n. 8 per la categoria di pesca “tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti”, portando da 31 a 35 il numero di navi di tale categoria, e nella scheda tecnica di pesca n. 9 per la categoria di pesca “pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica”, portando da 15 a 25 il numero di navi per tale categoria, a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2005, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ......, i sensi della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania

B. Lettera della Comunità europea

Signor . . .,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Signor . . .,

In riferimento al protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006, siglato il 31 luglio 2001, e all’esito della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica islamica di Mauritania è disposto ad applicare, conformemente ai pareri scientifici, una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi quale precisata nella scheda tecnica di pesca n. 5 del protocollo, riducendo temporaneamente di cinque licenze le possibilità di pesca offerte dal protocollo. La futura riattivazione delle cinque licenze suddette sarà decisa di comune accordo in funzione dello stato delle risorse. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania stabilirà inoltre, su base non discriminatoria, un secondo periodo di fermo biologico della durata di un mese per la pesca demersale. Il governo della Repubblica islamica di Mauritania si impegna altresì ad applicare le modifiche apportate alle disposizioni del protocollo relative alle possibilità di pesca stabilite nella scheda tecnica di pesca n. 8 per la categoria di pesca “tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti”, portando da 31 a 35 il numero di navi di tale categoria, e nella scheda tecnica di pesca n. 9 per la categoria di pesca “pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica”, portando da 15 a 25 il numero di navi per tale categoria, a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2005, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.”

Mi pregio confermarLe l’accordo della Commissione europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ......, i sensi della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

[1] GU C […] del […] pag. […]

[2] GU L 341 del 22.12.2001.

Top