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Document 52005PC0483

Proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di ai contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/Ce del Consiglio (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2005/0483 def. - COD 2002/0222 */

52005PC0483




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.10.2005

COM(2005) 483 definitivo

2005/0222 (COD)

.

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di ai contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CE del Consiglio

.

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

PROCEDURA

Il 28 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta modificata di direttiva in materia di credito ai consumatori, a seguito del parere del Parlamento europeo (PE) del 20 aprile 2004.

Dopo la pubblicazione della proposta modificata la Commissione ha portato avanti la consultazione degli Stati membri e dei soggetti interessati. La Commissione ne ha concluso che un testo consolidato sarebbe utile. Inoltre, dalle consultazioni è emersa la necessità di ulteriori modifiche sostanziali, per evitare di appesantire involontariamente l’attività del credito ai consumatori pur garantendo un elevato livello di protezione di questi ultimi. In particolare:

- la relazione finale pubblicata dal gruppo di esperti sulle ipoteche istituito dalla Commissione ha contribuito alla decisione di escludere qualunque forma di credito ipotecario dall’ambito della proposta;

- il dovere di offrire consulenza al consumatore nella fase precontrattuale è stato chiarito e adattato alle circostanze dell’offerta di credito;

- alla flessibilità cui sono improntate certe disposizioni si aggiunge una clausola di riconoscimento reciproco volta ad assicurare che eventuali differenze tra le norme di recepimento adottate dagli Stati membri non costituiscano un ostacolo al mercato interno.

OBIETTIVI

La Commissione persegue tre grandi obiettivi nel settore del credito ai consumatori:

- stabilire le condizioni necessarie per un vero mercato interno,

- garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e

- rendere più chiara la normativa comunitaria procedendo alla rifusione delle tre direttive esistenti in materia di credito ai consumatori (87/102/CEE, 90/88/CEE e 98/8/CE).

Questi obiettivi sono conformi alla strategia di Lisbona in quanto lo sviluppo di un mercato interno nel settore del credito, stimolando la concorrenza e favorendo l’innovazione, renderà più competitivi gli operatori creditizi UE.

L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio, combinata con un’applicazione appropriata del principio del riconoscimento reciproco, costituisce uno dei principali aspetti della strategia della Commissione diretta a promuovere lo sviluppo del mercato dei servizi finanziari al dettaglio. L’espansione del mercato interno di questi servizi è una conseguenza naturale dell’introduzione della moneta unica, che elimina il rischio di cambio tra i Paesi della zona euro e facilita i raffronti di prezzo. Il costo dei trasferimenti tra i Paesi della zona euro è considerevolmente diminuito grazie all’introduzione del regolamento 2560/2001. A questo risultato si aggiungerà l’ulteriore integrazione dei sistemi di pagamento nell’UE, che renderà i pagamenti ordinari all’interno della zona euro facili come lo sono attualmente i pagamenti ordinari all’interno di un singolo Paese. I prestiti transfrontalieri, che comportano la necessità di rimborsi transfrontalieri periodici, dovrebbero beneficiare di questa evoluzione in misura particolare.

OPZIONI POSSIBILI

La direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, che si basava su un’armonizzazione minima, ha indotto gli Stati membri ad adottare disposizioni che, in misura diversa, vanno al di là di quelle della direttiva. Poiché la maggior parte delle disposizioni interessate sono di natura obbligatoria, queste disparità tra le legislazioni nazionali hanno creato ostacoli nel mercato interno, dissuadendo le imprese dal proporre prodotti paneuropei.

Di conseguenza, un’iniziativa legislativa era la sola opzione valida per raggiungere gli obiettivi fissati.

IMPATTO DELLA DIRETTIVA

Impatto sulla concorrenzialità

- Il mercato creditizio ha un potenziale di sviluppo: attualmente, le operazioni transfrontaliere rappresentano soltanto una piccola parte di tale mercato. Le notevoli dimensioni complessive del settore creditizio nascondono una grande diversità tra i vari mercati nazionali, nei quali i livelli del credito ai consumatori variano considerevolmente. A esempio, mentre nel Regno Unito vi è un mercato creditizio di circa 230 miliardi di euro, un Paese di dimensioni simili come l’Italia ha un mercato di appena 40 miliardi di euro. In media, anche il ricorso al credito per famiglia varia sensibilmente[1]. In alcuni Stati membri il credito ai consumatori costituisce una parte importante del reddito disponibile delle famiglie, in altri esso rappresenta una parte relativamente modesta[2]. Alcuni mercati hanno un potenziale limitato in termini di ulteriore espansione, altri hanno un potenziale ancora notevole.

- La possibilità di offrire contratti di credito in tutta l’UE dovrebbe risolversi, per il settore bancario, in una maggiore efficienza e in più grandi economie di scala e, per i consumatori, in una maggiore varietà di prodotti e in costi più convenienti. I creditori potranno concepire forme di credito ai consumatori valide per tutta l’UE, che non dovranno necessariamente conformarsi a venticinque normative nazionali.

- Stanno sorgendo nuove opportunità di sfruttare il potenziale del mercato interno: la tecnologia (in particolare Internet) permette ai consumatori ed ai creditori di concludere contratti a distanza, la domanda di credito può aumentare sotto l’effetto dell’aumento della vendita al dettaglio su Internet e il crescente accesso ad Internet stimola i servizi bancari a distanza.

Impatto sulla concorrenza

- Agevolare l’accesso al credito può incoraggiare la concorrenza in alcuni mercati attualmente controllati da pochi operatori e nei quali le offerte di credito ai consumatori sono ridotte. In un’economia sempre più mondializzata, stimolare la concorrenza dovrebbe migliorare l’efficienza degli enti creditizi.

Impatto sui consumatori

- L’aumento della concorrenza e l’apertura dei mercati nazionali ai creditori stranieri porterà ad una riduzione dei tassi d’interesse per i consumatori. Il prezzo del credito varia considerevolmente da un creditore e da uno Stato membro all’altro e occorre mettere i consumatori in grado di approfittare delle offerte esistenti in tutta l’UE.

- La soppressione degli ostacoli alla concorrenza condurrà ad una diversificazione delle offerte e ad un miglioramento dei prodotti. Il livello d’innovazione è già abbastanza elevato in alcuni Stati membri; spesso, tuttavia, alcuni prodotti creditizi disponibili in uno Stato membro non possono essere venduti altrove nell’UE. È nell’interesse dei consumatori aver accesso a tutti i prodotti creditizi proposti nell’UE, fatto salvo un livello elevato di informazione e di tutela.

- L’armonizzazione di alcuni elementi fondamentali del contratto di credito ai consumatori migliorerà la fiducia di questi ultimi, incoraggiandoli a contrarre prestiti in un altro Stato membro dell’UE. Attualmente, il numero modesto dei contratti di credito transfrontalieri si spiega anche con le preoccupazioni esistenti circa la tutela dei consumatori negli altri Stati membri.

PRINCIPALI CAMBIAMENTI RISPETTO ALLA PROPOSTA MODIFICATA DEL 28 OTTOBRE 2004

Oggetto

L’articolo 1 precisa che la direttiva riguarda solo alcuni aspetti del settore. Questo approccio è conforme ai pareri espressi da vari soggetti interessati nel corso della consultazione.

Definizioni

Scoperti

La questione degli scoperti andava chiarita. In particolare, al fine di garantire la certezza del diritto, la presente proposta modificata fornisce una definizione corrispondente alla pratica usuale negli Stati membri.

Costo totale del credito

La definizione del costo totale del credito è modificata conformemente alle osservazioni del PE e del settore. L’obiettivo è quello di includere nel costo totale soltanto i costi relativi a servizi conclusi con o mediante il creditore. Questa definizione funge da base per il calcolo del tasso annuale effettivo globale (TAEG). Il tasso creditore nominale è eliminato, come richiesto dalle parti interessate e dal PE, in quanto avrebbe potuto essere fonte di confusione per i consumatori.

Campo d’applicazione

Contratti di credito ipotecario

La prima proposta modificata riguardava anche i cosiddetti “equity release” (contratti di credito al consumo garantiti mediante un’ipoteca o uno strumento analogo), escludendo i mutui per la casa d’abitazione. Tuttavia, per il creditore è assai difficile, se non impossibile, determinare il fine di un prestito, perché non ha nessun controllo sull’utilizzo del denaro che presta. Inoltre, i contratti di credito ipotecario sono in generale strumenti molto particolari, aventi caratteristiche peculiari che devono essere affrontate in modo specifico, a prescindere dal fine del prestito. Pertanto, la Commissione ha escluso gli “equity release” dal campo d’applicazione della direttiva, conformemente ad un emendamento adottato dal PE e caldamente sostenuto dall’industria.

Contratti di fideiussione e garanti

I contratti di fideiussione sono ora esclusi dal campo d’applicazione della direttiva, in quanto la questione della fideiussione era sostanzialmente collegata a quella del credito ipotecario.

Anche i garanti sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, la quale riguarda soltanto i contratti di credito: è più opportuno non trattare aspetti particolari del diritto contrattuale, i quali sono disciplinati negli Stati membri in un quadro più vasto. Entrambe le esclusioni corrispondono a emendamenti del PE e a preoccupazioni avanzate dal settore bancario.

Scoperti

Il PE e il settore bancario europeo hanno sostenuto che gli scoperti, apprezzati per la loro semplicità e per il loro costo ridotto, non devono essere oggetto dell’intera serie di prescrizioni riguardanti i contratti di credito. Pertanto, gli scoperti sono assoggettati soltanto a prescrizioni minime. Tuttavia, essendo necessario garantire un livello sufficiente di informazione, anche per gli scoperti è stato previsto un numero limitato di prescrizioni in materia di informazione contrattuale.

Contratti di oltre 50 000 euro

A seguito delle discussioni condotte con le parti interessate, i contratti di oltre 50 000 euro sono stati esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva perché solitamente riguardano non già crediti al consumo bensì crediti immobiliari, per i quali non occorre lo stesso tipo di normativa cui sono sottoposti i normali crediti ai consumatori. È stata introdotta una clausola di revisione, in modo che le soglie di credito previste dalla direttiva possano essere adeguate in funzione delle tendenze economiche UE e dell’evoluzione del mercato.

Informazione precontrattuale

Poiché la pubblicità è già disciplinata dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, la Commissione propone soltanto un elenco di informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite negli annunci pubblicitari contenenti dati finanziari in materia di credito. La direttiva non si applica alla pubblicità generica riguardante un determinato servizio di credito ed evita dunque di sottoporre le imprese a oneri inutili.

Le informazioni precontrattuali permettono ai consumatori di confrontare le offerte. Tuttavia, durante la consultazione vari soggetti interessati hanno espresso la preoccupazione che una quantità eccessiva di informazioni possa esser fonte di confusione. Conseguentemente, nella presente proposta modificata sono stati soppressi alcuni obblighi in materia di informazione precontrattuale. Inoltre, in seguito a richieste del settore bancario, la presente proposta modificata intende garantire che vi sia coerenza tra la direttiva e gli obblighi di informazione previsti nella normativa CE.

Il creditore è tenuto a valutare la solvibilità del consumatore in base alle informazioni fornite da quest’ultimo e, se del caso, consultando banche dati. La Commissione, sulla scorta di un’ampia consultazione del settore bancario, non ritiene che tale obbligo generi costi aggiuntivi per le banche, in quanto esso corrisponde alla buona pratica bancaria.

Il concetto di obbligo di consulenza è stato modificato. Contrariamente ad alcune richieste del settore bancario, la Commissione non rinuncia all’idea che il creditore dovrebbe non già limitarsi ad adempiere gli obblighi di informazione precontrattuale, bensì fornire ulteriori spiegazioni in modo che il consumatore possa prendere una decisione con cognizione di causa. Tuttavia, accogliendo una richiesta del settore bancario e di alcuni Stati membri, è stato precisato che il consumatore è sempre responsabile della sua decisione finale di concludere un contratto di credito. Pertanto, l’obbligo di consulenza è stato configurato come il dovere di porre il consumatore in grado di valutare i vantaggi e gli svantaggi del prestito. Inoltre, agli Stati membri è stato lasciato un più ampio margine di manovra, in modo che essi possano adattare la normativa di attuazione alla situazione del loro mercato.

Informazione contrattuale

Le disposizioni relative all’informazione contrattuale contengono prescrizioni sulle informazioni da includere nel contratto di credito. Si tratta essenzialmente delle informazioni già fornite nella fase precontrattuale, cui si aggiungono spiegazioni su come esercitare i diritti di recesso e di rimborso anticipato. Queste prescrizioni corrispondono alle buone pratiche del settore e non comporteranno per i creditori costi supplementari significativi.

In caso di tasso variabile, il consumatore dovrebbe essere informato di cambiamenti significativi del tasso debitore. Tuttavia, è praticamente impossibile informarlo di ogni cambiamento, perché in certi casi il tasso varia leggermente ogni giorno. Pertanto, la presente proposta modificata prevede che i consumatori siano informati periodicamente e, quantomeno, immediatamente in caso di cambiamenti significativi.

Accesso alle banche dati

L’obbligo di creare banche dati nazionali è stato soppresso in quanto andrebbe oltre l’obiettivo della presente direttiva. Le questioni attinenti alla protezione dei dati personali sono già trattate dalla direttiva 95/46/CE. Di conseguenza, la Commissione propone di garantire soltanto l’accesso reciproco e a condizioni non discriminatorie alle banche dati pubbliche e private esistenti, disposizione che, a differenza di quella precedente, non implica costi aggiuntivi per il settore e che anzi contribuirà a ridurre uno degli ostacoli che limitano l’offerta di credito transfrontaliero ai consumatori.

Diritto di recesso

La presente proposta prevede che i consumatori dispongano di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto di credito. Questo termine permette loro di continuare a guardarsi intorno dopo la conclusione del contratto e, eventualmente, di trovare un’offerta migliore. Questa disposizione è diretta a incoraggiare la concorrenza e corrisponde ad una pratica diffusa nella maggior parte degli Stati membri, anche se la durata del termine varia. La durata del termine di recesso corrisponde a quanto disposto dalla direttiva 2002/65/CE riguardante la commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Di conseguenza, i creditori non dovranno sostenere costi aggiuntivi, almeno per quanto riguarda i contratti di credito ai consumatori conclusi a distanza.

Operazioni collegate

La presente proposta prevede che in caso di operazioni collegate il consumatore che ha il diritto di recedere da un contratto d’acquisto abbia anche il diritto di recedere dal contratto di credito collegato. Questa disposizione intende evitare che il consumatore sia costretto ad eseguire un contratto di credito quando è venuto meno l’oggetto di tale credito. Tuttavia, il diritto di recedere dal contratto di credito non dà il diritto di recedere dal contratto d’acquisto.

Rimborso anticipato

La presente proposta conferisce al consumatore il diritto di rimborsare il credito prima di quanto inizialmente convenuto. Tuttavia, il rimborso anticipato comporta un costo per il creditore. Pertanto, in esito alla consultazione dei soggetti interessati e degli Stati membri, la proposta prevede che il creditore possa esigere un indennizzo equo e obiettivo, al fine di compensare le sue perdite. Poiché tale compensazione dovrebbe essere calcolata in modo obiettivo, è probabile che questa disposizione comporterà soltanto costi marginali per i creditori.

Clausole abusive

La presente proposta contiene due esempi di clausole abusive tipiche dei contratti di credito e modifica l’allegato della direttiva 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Le eventuali ripercussioni sugli operatori saranno minime in quanto i due esempi sono in netto contrasto con le buone pratiche diffuse nel settore.

Armonizzazione

In generale, sia l’armonizzazione sia il riconoscimento reciproco hanno contribuito all’integrazione del mercato UE, assicurando nel contempo che fossero tutelati gli interessi dei consumatori. L’approccio scelto in un dato settore dipende sempre dalle caratteristiche dello stesso e la formula giusta andrebbe stabilita caso per caso. A tal fine occorre applicare il principio di proporzionalità in sede di concepimento delle soluzioni, eventualmente combinando armonizzazione e riconoscimento reciproco.

In tale contesto, la Commissione propone di mantenere l’approccio della piena armonizzazione, pur lasciando agli Stati membri un certo margine di manovra in alcune materie. La piena armonizzazione rimane il modo migliore di creare un vero mercato unico che permetta alle imprese di offrire credito al consumo in un altro Paese, garantendo nel contempo un livello adeguatamente elevato di tutela dei consumatori a prescindere dal luogo nell’UE in cui viene concluso il contratto. La proposta modificata precisa adesso che soltanto gli aspetti esplicitamente trattati nel testo sono pienamente armonizzati, mentre questioni come la responsabilità solidale rimangono disciplinate dalle normative nazionali.

In alcuni casi, la proposta lascia un certo margine di manovra in sede di attuazione a livello nazionale, soprattutto in considerazione dell’eterogeneità dei mercati o delle legislazioni nazionali, per esempio in materia di rimborso anticipato o di superamento dell’importo totale del credito. Tuttavia, occorre anche far sì che il suddetto margine di manovra, di cui gli Stati membri possono avvalersi entro i limiti fissati dalla direttiva, non faccia sorgere ulteriori barriere nel mercato unico del credito al consumo. Pertanto, relativamente ad un numero limitato di questioni, la Commissione integra l’approccio dell’armonizzazione completa con lo strumento del riconoscimento reciproco. Ciò contribuisce a ridurre gli oneri gravanti sulle imprese che vogliono offrire crediti al consumo in altri Stati membri.

Per effetto della norma sul riconoscimento reciproco contenuta nella presente proposta, il creditore attivo in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito deve rispettare soltanto le prescrizioni di legge del suo Stato membro d’origine (o le prescrizioni equivalenti) e non anche quelle dello Stato membro ospitante. Nel campo del diritto contrattuale ciò potrebbe condurre ad un risultato diverso da quello previsto dall’articolo 5 della Convenzione di Roma: nelle fattispecie da esso disciplinate tale articolo prevede infatti l’applicazione della legge del Paese in cui il consumatore risiede abitualmente; orbene, tale legge potrebbe avere l’effetto di limitare l’attività di un creditore proveniente da un altro Stato membro che preveda norme meno rigorose (o semplicemente diverse) rispetto a quelle del Paese in cui risiede il consumatore. Ove un caso del genere si verificasse riguardo a materie indicate nella clausola di riconoscimento reciproco, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che le sue norme non vengano applicate al contratto: continuerà ad applicarsi la legge scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, la legge del Paese d’origine del creditore.

Le materie oggetto della clausola di riconoscimento reciproco sono esplicitamente elencate nella presente proposta. Per quanto riguarda l’articolo 15 sul rimborso anticipato e l’articolo 17 sul superamento dell’importo totale del credito, è stato introdotto un periodo di applicazione graduale in modo che gli Stati membri possano adeguarsi.

Esempi

Visto che l’obiettivo globale perseguito dalla Commissione è migliorare la normativa e al fine di non sovraccaricare la procedura legislativa, gli esempi illustrativi di calcolo del TAEG contenuti nell’allegato II della precedente proposta sono stati soppressi. Se si dovesse ritenere che questi esempi siano utili per calcolare il TAEG, essi potranno essere pubblicati separatamente dopo l’adozione della direttiva.

2005/0222 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di ai contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[5],

considerando quanto segue:

1. La direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo[6] stabilisce norme a livello comunitario riguardanti i contratti di credito ai consumatori.

2. (1) Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione[7] circa l’applicazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo , in seguito alla quale e ha proceduto ad un’ampia consultazione delle parti interessate. Nel 1997 la Commissione ha presentato una sintesi delle reazioni a tale relazione[8]. Nel 1996 è stata prodotta una seconda relazione[9] relativa all’applicazione della direttiva 87/102/CEE quale modificata dalla direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo .

3. (2) Da tali relazioni e consultazioni appare chiaro che sussistono disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale e del credito al consumo in particolare. In effetti, l’analisi dei testi nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE rivela che gli Stati membri hanno considerato insufficiente il livello di tutela offerto da tale direttiva. Nei loro testi di recepimento hanno pertanto preso in considerazione altri tipi di credito o nuovi contratti di credito non coperti dalla direttiva. È pertanto opportuno prevenire le riforme delle legislazioni nazionali già contemplate da numerosi Stati membri e prevedere un quadro comunitario armonizzato. utilizzano una serie di meccanismi di tutela dei consumatori che si aggiungono a quanto previsto dalla direttiva 87/102/CEE, a causa delle diverse situazioni economiche o giuridiche a livello nazionale.

4. (3) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali, da un lato, comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all’interno della Comunità e, dall’altro, fa sorgere ostacoli nel mercato interno, in quanto l’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni cogenti diverse e più rigorose di quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE limita le possibilità per i consumatori di profittare direttamente della crescente disponibilità di credito transfrontaliero ottenere un credito in altri Stati membri . Tali distorsioni e restrizioni influenzano a loro volta il volume e la natura della richiesta di credito transfrontaliero e questo può possono a loro volta avere conseguenze sulla richiesta di beni e servizi. Le disparità tra le legislazioni e le pratiche hanno inoltre come effetto quello di impedire al consumatore di beneficiare dello stesso livello di tutela in tutti gli Stati membri.

5. (4) Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. È pertanto opportuno adattare, modificare e completare le disposizioni esistenti ed estendere la loro sfera d’applicazione , se del caso .

6. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. La creazione di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente nello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere.

7. Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e che lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.

8. (5) È opportuno favorire la creazione di un mercato interno del credito più trasparente e più efficace. È opportuno che tale il mercato offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori. Ciò rende possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell’offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda , sempre tenendo conto di situazioni particolari nei singoli Stati membri.

9. Tale obiettivo comporta l’impegno per un’ È necessaria una piena armonizzazione di altissimo livello che garantisca a tutti i consumatori della Comunità un elevato grado di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Al di là delle disposizioni armonizzate dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Di conseguenza, gli Stati membri possono, per esempio, mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del venditore o fornitore di servizi e del creditore. Un altro esempio di questa possibilità offerta agli Stati membri potrebbe essere quello delle disposizioni nazionali che introducono o mantengono il diritto di recesso dal contratto di vendita di merci o di fornitura di servizi se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto di credito. Per quanto riguarda i contratti di credito particolari ai quali sono applicabili soltanto certe norme della presente direttiva, per esempio gli scoperti e altri contratti particolari, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di disciplinare, nel loro ordinamento nazionale, gli altri aspetti di tali tipi di contratti che non sono armonizzati dalla direttiva.

10. Anche relativamente ad alcune materie armonizzate dalla presente direttiva, le norme nazionali di recepimento potrebbero differire e rendere più onerosa per i creditori la fornitura transfrontaliera dei loro servizi. In casi del genere, considerato il livello di armonizzazione e di tutela dei consumatori previsto dalla presente direttiva e al fine di garantire un mercato interno ben funzionante, è opportuno evitare di imporre ai creditori oneri aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la necessità di conformarsi a regole più rigorose di quelle dello Stato membro in cui sono stabiliti. Pertanto, in certi casi, esaustivamente elencati nella presente direttiva, dovrebbe applicarsi il principio del riconoscimento reciproco. In situazioni di questo tipo, il principio del riconoscimento reciproco richiede che la normativa dello Stato membro nel quale il consumatore ha la residenza abituale sia accantonata qualora la sua applicazione nel caso di specie ostacoli la libera circolazione dei servizi.

11. In certi casi nei quali si applica il principio del riconoscimento reciproco, la presente direttiva prevede un periodo transitorio. Un tale periodo dovrebbe consentire agli Stati membri di acquisire una sufficiente esperienza su come funziona la normativa di attuazione e dovrebbe anche permettere agli operatori economici di adattarsi al nuovo quadro giuridico risultante dall’applicazione della presente direttiva prima che si applichi il riconoscimento reciproco.

(6) Tenuto conto della crescente diversificazione dei tipi di offerta e dei soggetti che offrono credito è opportuno considerare come intermediario del credito ogni persona che fornisce a un creditore degli elementi atti ad identificare il consumatore e che contribuisce alla conclusione di un contratto di credito dietro compenso, quale che sia la forma di tale compenso. In linea di principio, tuttavia, gli avvocati e i notai non dovranno essere considerati come intermediari del credito quando il consumatore chiede loro consiglio circa la portata di un contratto di credito oppure se aiutano a formulare o ad autenticare un contratto, a patto che il loro ruolo si limiti alla consulenza giuridica e che non indirizzino la loro clientela a creditori determinati.

12. I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo e nella stessa quantità, in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, possono differire considerevolmente dai contratti di credito oggetto della presente direttiva, sia in termini di interessi delle parti contrattuali sia in termini di modalità ed esecuzione delle transazioni. Pertanto, si dovrebbe precisare che essi non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva. Un esempio di questo tipo di contratti è costituito da un contratto assicurativo che preveda il pagamento del premio mediante rate mensili.

13. (7) È opportuno escludere dalla sfera di applicazione della presente direttiva i contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito per l’acquisto o la trasformazione di un bene immobile in relazione al quale viene costituita una garanzia reale . Questo tipo di credito ha una propria specificità. ed

(8) Tenuto conto dei rischi che gravano sui loro interessi economici, la situazione delle persone fisiche che agiscono da fideiussori necessita di disposizioni particolari che garantiscano un livello di informazione e di tutela analogo a quello previsto per il consumatore.

(9) La direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa[10] deve assicurare una tutela quando viene menzionata una cifra, un costo o un tasso in una pubblicità o in un’offerta pubblicitaria relativa a un contratto di credito. Ciò comporta, in pratica, che tale cifra, costo o tasso sia accompagnato da elementi di calcolo che consentano di valutare tale informazione numerica nel quadro dell’insieme degli obblighi che incombono al consumatore per effetto del contratto di credito.

14. I consumatori dovrebbero essere protetti contro le pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni da parte del creditore, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”)[11]. Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe stabilire specificamente che, per quanto riguarda la pubblicità relativa ai contratti di credito e certe informazioni di base, i consumatori siano messi in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte.

(10) Per garantire una reale tutela del consumatore è necessario prevedere un’impostazione più severa nei confronti delle pratiche di vendita di credito a domicilio non sollecitata rispetto a quella contemplata dalla direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali[12].

(11) Le disposizioni della presente direttiva si devono applicare fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [13] . In taluni casi si dovrà, tuttavia, contemplare un quadro appropriato alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari alla valutazione del rischio in materia di credito.

15. (14) Per garantire che Affinché possa prendere una decisione con piena cognizione di causa è necessario opportuno che il consumatore riceva informazioni adeguate circa le condizioni e il costo del credito, nonché circa i suoi obblighi, prima della conclusione del contratto di credito. Per assicurare una perfetta la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni devono comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito corredato da un esempio rappresentativo, nonché il tasso creditore nominale e determinato nello stesso modo in tutta la Comunità . Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, tale esempio dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all’importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l’esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato.

16. Prima della conclusione del contratto di credito, i consumatori dovrebbero essere informati di qualsiasi costo supplementare che sia obbligatorio per ottenere il credito. Anche se l’importo di tali costi non può essere determinato in anticipo, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni adeguate sia nella pubblicità sia nella fase precontrattuale.

17. Tuttavia, relativamente a tipi particolari di contratti di credito e tenendo conto della loro specificità, è opportuno limitare gli obblighi di informazione precontrattuale previsti dalla presente direttiva, in modo da assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori evitando nel contempo di imporre oneri eccessivi ai creditori o agli intermediari del credito.

18. Il consumatore deve essere informato in modo completo prima di concludere il contratto di credito, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. Pertanto, in linea di massima, le prescrizioni in materia di informazione precontrattuale dovrebbero applicarsi anche quando è coinvolto un intermediario del credito. Tuttavia, non è opportuno imporre gli obblighi di informazione precontrattuale previsti dalla presente direttiva anche ai fornitori di merci e servizi che svolgano accessoriamente un’attività di intermediazione creditizia. Di conseguenza, gli obblighi di informazione precontrattuale non dovrebbero applicarsi a tali intermediari del credito. A esempio, l’intermediazione creditizia svolta da un fornitore di merci o servizi può essere ritenuta accessoria se da tale attività non scaturisce una parte considerevole del fatturato di tale fornitore. In casi del genere, la completa informazione precontrattuale del consumatore è pur sempre assicurata in quanto il relativo obbligo incombe al creditore.

19. Anche i consumatori dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali.

(15) A causa della complessità tecnica e giuridica degli strumenti di credito è opportuno prevedere un obbligo generico di consulenza da parte dell’intermediario del credito e del creditore, in modo che il consumatore possa scegliere tra i vari tipi di credito offerti con cognizione di causa. Analogamente, spetta al creditore, in conformità al principio del “prestito responsabile”, verificare se un consumatore, ed eventualmente un fideiussore, è in grado di rispettare i nuovi impegni.

20. Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore può ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero far sì che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano tale assistenza. Se del caso, al consumatore dovrebbero essere spiegati in modo personalizzato tanto le pertinenti informazioni precontrattuali quanto i vantaggi e gli svantaggi connessi con i prodotti offerti, tenendo conto dell’eventuale complessità del contratto di credito considerato.

(21) Le disposizioni della presente direttiva si devono applicare fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In taluni casi si dovrà, tuttavia, contemplare un quadro appropriato alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari alla valutazione del rischio in materia di credito.

21. (12) Al fine di contribuire a ridurre il rischio in materia di credito, sia per il creditore che per il consumatore, l’esperienza e la pratica mostrano l’utilità dell’esistenza di informazioni adeguate e sicure relative agli eventuali incidenti di pagamento. Gli Stati membri devono pertanto assicurare l’esercizio, sul loro territorio, di una banca dati centralizzata, pubblica e privata, eventualmente sotto forma di una rete di banche dati. Tale base o tale rete dovrà registrare i consumatori e i fideiussori dello Stato membro che sono incorsi in problemi di pagamento. Per garantire la massima efficacia, i creditori devono avere l’obbligo di consultare tale banca dati centralizzata prima dell’accettazione di ogni sottoscrizione d’impegno da parte del consumatore o del fideiussore. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, l’accesso delle persone o delle imprese dei creditori alla banca dati centralizzata alle banche dati private o pubbliche riguardanti i consumatori di un altro di uno Stato membro nel quale essi non siano stabiliti deve dovrebbe essere garantito alle stesse a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per le persone o le imprese i creditori di tale Stato membro , sia direttamente, che attraverso la banca dati centralizzati dello Stato membro d’origine .

22. Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, quest’ultimo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso.

(13) Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela dei dati a carattere personale è opportuno che i dati ottenuti possano servire unicamente alla valutazione del rischio di mancata esecuzione da parte del consumatore o del fideiussore. Allo stesso modo dovrà essere proibito ogni altro trattamento o utilizzo dei dati personali ottenuti grazie alla base centralizzata dei dati. Da ultimo, per evitare ogni rischio, la distruzione dei dati deve avvenire subito dopo la conclusione del contratto di credito o il rifiuto della richiesta di credito.

(16) Le condizioni previste da un contratto di credito possono in taluni casi andare a discapito del consumatore. È necessario assicurare una migliore tutela dei consumatori attraverso l’imposizione di talune condizioni variabili per tutte le forme di credito. Il contratto di credito deve confermare e completare le informazioni fornite prima della conclusione del contratto di credito, se del caso con l’aiuto di una tabella di ammortamento e con la menzione delle spese per la mancata esecuzione.

23. Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe poi essere informato di cambiamenti significativi del tasso debitore.

24. (18) Per riavvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi è necessario prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del {...} 23 settembre 2002 relativa alla concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE[14]. Prima di esercitare il diritto di recesso, il consumatore può comunicare al creditore la sua intenzione di recedere, in modo che sia possibile rinegoziare il contratto di credito.

25. Nel caso dei contratti collegati esiste una relazione d’interdipendenza tra l’acquisto di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto , l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di acquisto dovrebbe permettere al consumatore di recedere anche dal contratto di credito. Inoltre, i consumatori dovrebbero, a certe condizioni, poter esperire mezzi di ricorso contro il creditore in caso di difficoltà relative al contratto d’acquisto. Tuttavia, la mancata soddisfazione di tali condizioni non dovrebbe privare i consumatori dei diritti conferiti loro dalle disposizioni nazionali che prevedono la responsabilità solidale del venditore o del fornitore di servizi e del creditore.

26. (21) Al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi nell’ambito del contratto di credito . In tal caso, che il rimborso anticipato sia parziale o integrale, il creditore deve dovrebbe poter esigere unicamente un indennizzo equo e obiettivo. L’indennizzo obiettivo dovrebbe risarcire il creditore dei costi direttamente collegati al rimborso anticipato e dovrebbe tener conto degli interessi di entrambe le parti contrattuali. , a patto che il rimborso comporti per lui un’effettiva perdita economica.

27. (23) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito non deve dovrebbe avere come conseguenza quella di indebolire la posizione del consumatore. Per le stesse ragioni, il creditore che offre un contratto di credito collegato a una ricostituzione di capitale deve assumerne il rischio nel caso il cui il terzo che deve ricostituire il capitale venga meno al suo impegno. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere correttamente informato quando il contratto di credito viene ceduto ad un terzo. Tuttavia, qualora la cessione venga effettuata soltanto a scopo di securitizzazione e il cedente continui, in accordo con il cessionario, ad agire come creditore nei confronti del consumatore, quest’ultimo non ha un interesse importante a essere informato della cessione. Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello UE l’obbligo di informare il consumatore circa la cessione; agli Stati membri andrebbe però lasciata la libertà di mantenere o di introdurre tale obbligo nei rispettivi ordinamenti nazionali.

28. (19) Al fine di promuovere l’istituzione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela sull’intero territorio della Comunità, è opportuno affinare il metodo di calcolo del assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti tasso annuo effettivo globale i tassi annui effettivi globali in tutta la Comunità. Nonostante la formula matematica uniforme per il calcolo del tasso annuo effettivo globale prevista dalla direttiva 87/102/CEE, come modificata dalla direttiva 98/7/CE, il tasso annuo effettivo globale non è ancora pienamente comparabile in tutta la Comunità. Nei singoli Stati membri per calcolare tale tasso vengono presi in considerazione fattori di costo diversi. La direttiva dovrebbe dunque definire chiaramente il costo totale del credito al consumatore. I costi legati a un’assicurazione dovrebbero essere incorporati nel calcolo del tasso annuo effettivo globale soltanto se l’assicurazione è obbligatoria per ottenere il credito o il tasso d’interesse pubblicizzato ed è conclusa con o tramite il creditore o l’intermediario del credito. e determinare i componenti del costo totale del credito che intervengono in tale calcolo. In effetti, il tasso annuo effettivo globale è uno strumento di raffronto che consente al consumatore di misurare e di confrontare gli effetti, nel tempo, degli impegni derivanti dalla conclusione di un contratto di credito sul suo bilancio personale. Il costo totale del credito deve pertanto comprendere tutti i costi che il consumatore è tenuto a pagare per il credito, che tali costi debbano essere pagati al creditore, all’intermediario del credito o a un qualsiasi altro terzo. In tale ottica, anche se il consumatore ha sottoscritto volontariamente un’assicurazione all’atto della conclusione del contratto di credito, i costi legati a tale assicurazione devono essere incorporati nel costo totale del credito.

29. (17) A causa della specificità delle clausole utilizzate nei contratti di credito e di fideiussione è opportuno precisare quelle che sono dovrebbero essere considerate abusive, fatta salva l’applicazione alla totalità del contratto nell’ambito della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori[15]. Tale direttiva dovrebbe dunque essere modificata.

(20) È inoltre opportuno comunicare al consumatore, sotto forma di un tasso creditore nominale, un’informazione circa le somme reclamate dal creditore, escludendo tuttavia le somme da pagare a terzi. Si tratta di un tasso che consente al consumatore di confrontare i costi propri del creditore di differenti prodotti proposti da quest’ultimo, nonché dei differenti prodotti offerti sul mercato.

(22) Se il fornitore dei beni o dei servizi acquisiti nel quadro di un contratto di credito può essere considerato come un intermediario del credito, il consumatore deve poter beneficiare di diritti nei confronti del creditore, al di là dei suoi normali diritti contrattuali nei confronti di un fornitore di beni o di servizi.

(24) È opportuno creare delle norme comuni nei riguardi delle misure di mancata esecuzione dei contratti di credito. In particolare, talune pratiche in materia di recupero manifestamente sproporzionate devono essere considerate illecite.

30. (25) Al fine di garantire la trasparenza e la stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, è opportuno che gli Stati membri dovrebbero adottino assicurarsi che esistano misure appropriate , da un lato per registrare le persone che propongono crediti o che agiscono da di regolamentazione o controllo dei creditori e degli intermediari del credito per la conclusione dei contratti di credito, dall’altro per controllare o sorvegliare i creditori e gli intermediari, nonché per permettere ai consumatori di presentare reclami per quanto concerne i contratti di credito o le condizioni del credito .

(26) Per garantire in modo duraturo la tutela degli interessi del consumatore e del fideiussore, i contratti di credito o di fideiussione non dovranno derogare, a scapito di questi ultimi, alle disposizioni di applicazione della presente direttiva o ad essa corrispondenti.

31. (27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a carattere personale, di proprietà, di non discriminazione, di tutela dalla vita familiare e professionale e di tutela dei consumatori in applicazione degli articoli 8, 17, 21, 33 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea .

32. (28) Dato che l’obiettivo della presente direttiva dei provvedimenti da adottare , vale a dire la definizione di norme comuni che consentano di armonizzare le riguardo a certi aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito accordato ai consumatori , non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può prendere delle misure adottare provvedimenti , in ottemperanza conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, alla luce del conformemente al principio di proporzionalità sancito da detto articolo.

33. (29) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al disposto in caso di violazione della presente direttiva ed assicurarne l’attuazione. Le Tali sanzioni così determinate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

34. (30) Pertanto, tenuto conto del numero delle modifiche che devono essere apportate alla direttiva 87/102/CEE a causa dell’evoluzione del settore del credito ai consumatori e per garantire la chiarezza della normativa comunitaria, tale direttiva dovrebbe essere È opportuno pertanto abrogare e sostituire la abrogata e sostituita dalla presente direttiva 87/102/CEE ,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO D’APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 OGGETTO

La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di certi aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito accordati ai consumatori , nonché dei contratti di fideiussione conclusi dai consumatori .

Articolo 3 2 Campo d’applicazione

1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito e ai contratti di fideiussione .

2. La presente direttiva non si applica ai seguenti contratti di credito che seguono e, se del caso, ai contratti di fideiussione corrispondenti :

a) i contratti di credito che hanno per oggetto la concessione di credito per l’acquisto o la trasformazione di un bene immobile di cui il consumatore è proprietario o che cerca di acquisire e che è garantito garantiti da un’ipoteca su un immobile oppure da una fideiussione un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata a tale fine in uno Stato membro;

b) i contratti di credito per un importo totale di credito superiore ai 50 000 euro;

c) i contratti di locazione , a meno che prevedano il trasferimento della proprietà al conduttore una volta che si realizzino certe condizioni che escludono il trasferimento di proprietà al conduttore e ai suoi aventi diritto ;

d) i contratti di leasing che non creano l’obbligo di comperare l’oggetto del contratto;

e) i contratti di credito in forza dei quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito mediante pagamenti rateali o in un’unica soluzione entro un termine non superiore ai tre mesi, senza il pagamento di interessi o di altre spese;

f) i contratti di credito che rispettano le seguenti condizioni: i) mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o sono concessi a titolo accessorio, vale a dire al di fuori dell’attività commerciale o professionale principale del creditore, ii) sono concessi a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, iii) purché tali crediti non sono vengano offerti al pubblico in genere;

g) i contratti di credito conclusi con una società d’investimento un’impresa d’investimento a norma dell’articolo corrispondente alla definizione di cui all’articolo 1, punto 2), della direttiva 93/22/CEE del Consiglio[16] , e che hanno per oggetto al fine di consentire a un investitore di effettuare una transazione su relativa a uno o più degli strumenti elencati alla nella sezione B dell’allegato alla della suddetta direttiva, quando la società qualora l’impresa che concede il credito interviene in partecipi a tale transazione;

h) i contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto innanzi ad un tribunale o a qualsiasi altra autorità istituita dalla legge;

i) i contratti di credito relativi alla dilazione, a titolo gratuito, del pagamento di un debito esistente;

j) i contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente a tale bene dato in pegno;

k) i contratti di credito relativi a prestiti concessi ad un pubblico ristretto e a un tasso d’interesse nullo o inferiore a quello prevalente sul mercato, purché il creditore adempia in tal modo a un dovere previsto dalla legge nell’interesse generale .

3. Ai contratti di credito che prevedono la concessione di credito sotto forma di scoperto si applicano soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 8, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a d), h) e o), l’articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10 e 11, l’articolo 17, paragrafo 1, e gli articoli da 18 a 29.

Questi contratti di credito devono contenere informazioni, tra l’altro, sulle spese addebitabili a decorrere dalla conclusione del contratto e sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate.

4. Ai seguenti contratti di credito si applicano soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 8, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a g) e j), l’articolo 9, paragrafo 3, l’articolo 10, l’articolo 12 e gli articoli da 17 a 29:

a) i contratti di credito per un importo totale di credito non superiore ai 300 euro;

b) i contratti di credito stipulati da associazioni di consumatori senza scopo di lucro che gestiscono i risparmi dei loro membri e forniscono loro fonti di credito, purché:

i) la responsabilità finale spetti a volontari che forniscono il credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale sottoposto ad un limite massimo fissato dalla normativa nazionale e

ii) membri di tali associazioni possano essere soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata e i lavoratori dipendenti, in attività o in pensione, di un datore di lavoro determinato;

c) i contratti di credito che, per il caso dell’inadempimento del consumatore, prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, purché tali accordi:

i) abbiano come conseguenza probabile quella di evitare la possibilità di procedimenti giudiziali relativi al suddetto inadempimento e

ii) non sottopongano il consumatore a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale.

Tuttavia, se il contratto di credito rientra nel campo d’applicazione del paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di tale paragrafo.

Articolo 2 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) “consumatore”: la una persona fisica che, per le nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;

b) “creditore”: una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere un credito crediti nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale;

c) “contratto di credito”: un contratto in base al quale il creditore concede o promette di s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria analoga . , I ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio , pubblico o privato, o alla fornitura di merci dello stesso tipo e nella stessa quantità , in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare versa il corrispettivo per tale servizio , per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali , non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva ;

d) “concessione di scoperto”: un contratto di credito in forza del quale il creditore autorizza il consumatore a prelevare dal suo conto corrente fondi che eccedono il saldo di tale conto e che dovranno essere rimborsati entro tre mesi o a richiesta;

e) “intermediario del credito”: una persona fisica o giuridica che a titolo abituale, per conto del creditore e , dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da un qualsiasi altro vantaggio economico pattuito, esercita a titolo abituale

i) un’attività d’intermediazione che consiste nel presentare o nel proporre presenta o propone dei contratti di credito,

ii) nell’esercitare esercita altre attività preparatorie alla loro conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui al punto i) o

iii) nel concludere i conclude contratti stessi di credito ; il compenso può essere di natura pecuniaria o assumere una qualsiasi altra forma di tornaconto economico pattuito;

e) “contratto di fideiussione”: un contratto accessorio concluso da un fideiussore e che garantisce o offre la promessa di garantire l’esecuzione di ogni forma di credito concessa a persone fisiche o giuridiche;

f) “fideiussore” il consumatore che conclude un contratto di fideiussione;

f) “costo totale del credito al consumatore” , : tutti i costi del credito , compresi gli interessi e le altre indennità , le commissioni , tasse e le spese di qualsiasi natura e tutti i tipi di spes e legati al contratto di credito, che il consumatore deve pagare per il credito conformemente a quest’ultimo e che sono noti al creditore; i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi d’assicurazione, rientrano nel costo totale del credito al consumatore se il contratto relativo al servizio è obbligatorio per ottenere il credito o il tasso d’interesse pubblicizzato ed è concluso con il creditore o con un terzo, purché il creditore o, eventualmente, l’intermediario del credito lo abbia concluso per conto di tale terzo o abbia presentato l’offerta o il servizio come tali al consumatore; i costi che il consumatore deve pagare all’atto della conclusione del contratto di credito a persone diverse dal creditore o dall’intermediario del credito, in particolare al notaio o all’amministrazione fiscale, non rientrano nel costo totale del credito al consumatore ;

g) “tasso annuo effettivo globale”: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’ammontare totale del credito concesso ;

i) “somme percepite dal creditore”: l’insieme dei costi obbligatori legati al contratto di credito e versati dal consumatore al creditore;

j) “tasso creditore nominale”: le somme percepite dal creditore espresse in percentuale annuale dell’importo totale del credito;

h) “tasso debitore”: il tasso espresso quale percentuale periodica fissa o variabile applicata per un determinato periodo all’importo del credito prelevato ai prelievi effettuati ai sensi del contratto di credito ;

h) “valore residuo”: il prezzo di acquisto del bene finanziato al momento in cui si esercita l’opzione di acquisto o si trasferisce la proprietà;

i) “prelievo di credito”: un importo di credito messo a disposizione del consumatore sotto forma di ritardo nel pagamento, di prestito o di qualsiasi altra agevolazione di pagamento analoga ai sensi di un contratto di credito ;

j) “importo totale del credito” : il massimale o la somma di tutti i prelievi di credito che possono essere concessi;

k ) “supporto durevole” : ogni strumento che consente al grazie al quale il consumatore di memorizzare può conservare le informazioni a lui personalmente indirizzate in un modo da potervi accedere che consenta di accedervi in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità alle quali cui sono destinate le informazioni e che permette permetta la riproduzione identica delle informazioni contenute conservate ;

(p) “terzo che ricostituisce il capitale”: una persona fisica o giuridica, diversa dal creditore o dal consumatore, che si impegna nei confronti del consumatore e, se del caso, del creditore, attraverso un contratto allegato al contratto di credito, a ricostituire il capitale da rimborsare in forza di tale contratto di credito.

l) “contratto di credito collegato”: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:

i) il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi;

ii) i due contratti costituiscono, da un punto di vista oggettivo, un’unità commerciale; perché i due contratti costituiscano un’unità commerciale occorre che il fornitore o il prestatore stesso finanzi il credito al consumatore; se il credito è finanziato da un terzo, perché i due contratti costituiscano un’unità commerciale occorre che il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito oppure che il contratto di credito faccia riferimento alle merci o ai servizi specifici da finanziare tramite il credito.

CAPITOLO II INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA FORMAZIONE CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 4 Pubblicità

Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, ogni pubblicità o ogni offerta esposta all’interno di locali commerciali che contiene informazioni relative ai contratti di credito, in particolare in materia di tasso debitore, di tasso creditore nominale e di tasso annuo effettivo globale, deve essere fornita in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto, in particolare dei principi di lealtà in materia di transazioni commerciali. La finalità commerciale di tali informazioni deve comparire chiaramente.

Articolo 4 Informazioni pubblicitarie di base

1. Qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito la quale indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contiene informazioni di base conformemente alle disposizioni del presente articolo (“le informazioni di base”).

2 Tra le informazioni di base figurano, nell’ordine seguente e in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo:

a) l’importo totale del credito;

b) il tasso annuo effettivo globale;

c) la durata del contratto di credito;

d) l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare;

e) le spese di ogni genere connesse al contratto di credito conformemente alle sue condizioni e note al creditore.

3. Quando le condizioni di credito non sono offerte in maniera generalizzata a tutti i consumatori, il tasso annuo effettivo globale deve essere indicato, mediante almeno due esempi rappresentativi.

4. Qualora, all ’inizio del contratto di credito, venga offerto per un periodo di tempo limitato un tasso debitore inferiore, nell’annuncio pubblicitario deve figurare il tasso annuo effettivo globale calcolato in base all’intera durata del contratto di credito.

5. Se la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso al contratto di credito, in particolare un’assicurazione, è obbligatoria per ottenere il credito o il tasso indicato nell’annuncio pubblicitario e se il suo costo non può essere determinato in anticipo, anche l’obbligo di ricorrere a questo servizio è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, con il tasso annuo effettivo globale.

6. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005 (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).

Articolo 5

(proibizione di negoziare i contratti di credito e di fideiussione al di fuori dei locali commerciali) È proibita la negoziazione di un contratto di credito o di fideiussione al di fuori dei locali commerciali nelle circostanze di cui all’articolo 1 della direttiva 85/577/CEE.

Articolo 6 5 Informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza Informazione precontrattuale

1. Fatta salva l’applicazione della direttiva 95/46/CE, e in particolare dell’articolo 6, il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito possono chiedere al consumatore che chiede un contratto di credito, nonché a ogni fideiussore, informazioni esatte, complete e necessarie unicamente per valutare la loro situazione finanziaria e la loro solvibilità. Il consumatore e il fideiussore sono tenuti a rispondere a tali richieste di informazione in modo puntuale e completo. Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito sono tenuti a rispettare il principio del prestito responsabile. Pertanto, il creditore e, se del caso, l’intermediario rispettano le prescrizioni in materia di informazione precontrattuale e rispettano l’obbligo, incombente al creditore, di verificare la capacità di credito del consumatore sulla base delle informazioni precise fornite da quest’ultimo e, ove opportuno, consultando la banca dati pertinente.

Qualora il contratto di credito permetta al creditore di modificare l’importo totale del credito dopo la data di conclusione del contratto, il creditore è tenuto ad aggiornare le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e a valutare la capacità di credito del consumatore prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale del credito.

2. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta, il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito gli forniscono, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, le informazioni essenziali necessarie per la conclusione del contratto di credito in questione al consumatore ogni informazione necessaria circa il contratto di credito in questione in modo esatto e completo . Il consumatore ha diritto a ricevere tali informazioni su un supporto cartaceo o su un qualsiasi altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito .

Fatto salvo l’articolo 5 della direttiva .../.../CE [relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE], l’informazione deve Tali informazioni devono comprendere una descrizione chiara e concisa del prodotto , dei suoi vantaggi e, se del caso, dei suoi inconvenienti. L’informazione comunicata deve fare menzione in particolare e indicare :

a) la durata del contratto di credito;

b) l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo del credito ;

c) se del caso, il tasso debitore, le condizioni applicabili a tale tasso , nonché, eventualmente, ogni indice, sempre che e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di adattamento del tasso debitore;

d) del il tasso annuo effettivo globale e del tasso creditore nominale il costo totale del credito al consumatore, con l’impiego di illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutti i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

e) l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare, presentati per quanto possibile in un piano di pagamenti ;

f) delle spese ricorrenti e non ricorrenti, comprese le spese aggiuntive non ricorrenti che il consumatore deve sostenere quando sottoscrive un contratto di credito, in particolare le tasse, le spese amministrative, gli onorari giuridici e le spese di perizia delle garanzie richieste se del caso, le spese di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento;

f) se del caso, del prezzo in contanti del bene o del servizio finanziato, dell’acconto da pagare e del valore residuo,

g) i costi che il consumatore deve pagare all’atto della conclusione del contratto di credito a persone diverse dal creditore o dall’intermediario del credito, in particolare al notaio o all’amministrazione fiscale;

h) l’obbligo di concludere un contratto riguardante un servizio connesso al contratto di credito, in particolare un’assicurazione, se il ricorso a tale servizio è obbligatorio per ottenere il credito o il tasso indicato nell’annuncio pubblicitario e se il suo costo non può essere determinato in anticipo;

i) gli interessi di mora applicabili al momento in cui sono fornite le informazioni di cui alla presente disposizione nonché le modalità di adattamento degli stessi e le penali per mancata esecuzione;

j) le garanzie e le assicurazioni richieste;

k ) l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale può essere esercitato;

l) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le relative spese, con l’indicazione dell’importo o del metodo di calcolo;

m) il diritto del consumatore a essere informato, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione della capacità di credito;

Tuttavia, nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, tale informazione l’informazione precontrattuale dovrà comprendere , oltre alle informazioni prescritte dalla presente disposizione, almeno le informazioni i dati di cui alle lettere b), c) , ed e) , e g) del presente paragrafo , il tasso annuo effettivo globale, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e il costo totale del credito al consumatore .

L’obbligo di informazione precontrattuale di cui al presente paragrafo può essere adempiuto anche consegnando al consumatore una copia della bozza del contratto di credito contenente le informazioni di cui all’articolo 9.

3. L’obbligo previsto dal paragrafo 2 è adempiuto immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito qualora quest’ultimo sia stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni conformemente al paragrafo 2.

4. Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un ammortamento corrispondente immediato dell’importo totale del credito, ma servono a ricostituire il capitale nei periodi e alle condizioni previste dal contratto di credito o dal contratto connesso, le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 2 devono comprendere una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non garantiscono il rimborso dell’importo totale del credito prelevato, a meno che non sia fornita tale garanzia.

5. Gli Stati membri si assicurano che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che quest’ultimo possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria, eventualmente spiegando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 2 nonché i vantaggi e gli svantaggi connessi con i prodotti offerti. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza, e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto.

Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l’importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fornitori di beni o di servizi che intervengono esclusivamente a titolo accessorio quali intermediari del credito.

Articolo 6 Obblighi di informazione precontrattuale relativi ai contratti di credito sotto forma di un anticipo in conto corrente o di un conto debitore concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito particolari

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta riguardante un contratto di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 o 4, il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito forniscono, su carta o su un altro supporto durevole, le informazioni seguenti

a) l’importo totale del credito;

b) il tasso debitore;

c) il tasso annuo effettivo globale illustrato da un esempio rappresentativo che deve riportare tutti i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

d) le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito, e le condizioni di una loro eventuale modifica;

e) le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito.

Per quanto riguarda i contratti di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, le informazioni fornite al consumatore conformemente alla lettera e) del presente paragrafo comprendono, se necessario, l’indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l’importo totale del credito.

2. Per quanto riguarda i contratti di credito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, le informazioni fornite al consumatore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo comprendono anche:

a) la durata del contratto di credito e

b) l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare.

Tuttavia, se il contratto di credito rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di tale paragrafo.

3. L’obbligo di informazione precontrattuale di cui al presente articolo può essere adempiuto anche consegnando al consumatore una copia della bozza del contratto di credito contenente le informazioni di cui all’articolo 9 nella misura in cui tale articolo è applicabile .

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono adempiuti immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito qualora quest’ultimo sia stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 7 Deroghe

Gli articoli 5 e 6 della presente direttiva non si applicano ai fornitori di merci o di servizi che operano quali intermediari del credito esclusivamente a titolo accessorio.

CAPITOLO III TUTELA DELLA VITA PRIVATA ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Articolo 7 Raccolta e trattamento dei dati

I dati personali raccolti presso i consumatori e i fideiussori o presso qualsiasi altra persona nel quadro della conclusione o della gestione dei contratti di cui alla presente direttiva, in particolare quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possono essere trattati unicamente al fine di valutare la situazione finanziaria dei primi e la loro solvibilità.

Articolo 8 Banca dati centralizzata Accesso alle banche dati

1. Fatta salva l’attuazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri assicurano l’esercizio, sul proprio territorio, di una banca dati centralizzata avente per finalità la registrazione dei consumatori e dei fideiussori dello Stato membro che hanno avuto problemi nel rimborso di un debito. Tale banca dati può assumere la forma di una rete di banche dati. I creditori devono consultare la banca dati centralizzata prima di ogni assunzione d’impegno da parte del consumatore o del fideiussore, nei limiti di cui all’articolo 9. Il consumatore e, se del caso, il fideiussore sono informati, su loro richiesta, senza ritardo e a titolo gratuito, del risultato di ogni consultazione Nel caso dei crediti transfrontalieri, ogni Stato membro garantisce l’accesso dei creditori degli altri Stati membri, a condizioni non discriminatorie , alle banche dati situate nel proprio territorio .

2. L’accesso alla banca dati centralizzata di un altro Stato membro deve essere garantito alle stesse condizioni previste per le imprese e le persone di tale Stato membro, sia direttamente, che attraverso la banca dati centralizzata dello Stato membro d’origine A richiesta, il consumatore è informato immediatamente e gratuitamente del risultato di qualsiasi consultazione di una banca dati .

3. I dati personali ricevuti a titolo del paragrafo 1 possono essere trattati unicamente al fine di valutare la situazione finanziaria del consumatore e del fideiussore nonché la loro solvibilità. La distruzione di tali dati avrà luogo immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito o di fideiussione oppure dopo il rifiuto da parte del creditore della richiesta di credito o della fideiussione proposta.

4. La banca dati centralizzata di cui al paragrafo 1 può comprendere la registrazione dei contratti di credito e di fideiussione.

CAPITOLO IV FORMAZIONE DEI INFORMAZIONE E DIRITTI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI CREDITO

Articolo 9 Prestito responsabile

Quando il creditore conclude un contratto di credito o di fideiussione oppure aumenta l’importo totale del credito o la somma garantita, si ritiene che questi abbia stimato preventivamente, con ogni mezzo a sua disposizione, che il consumatore e, se del caso, il fideiussore, saranno in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto.

Articolo 10 9 Informazioni da inserire nei contratti di credito e di fideiussione

1. I contratti di credito e i contratti di fideiussione sono redatti su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

Tutte le parti contraenti , compreso il fideiussore e l’intermediario del credito, ricevono una copia del contratto di credito. Il fideiussore riceve una copia del contratto di fideiussione.

Nei I contratti di credito è riportata l’esistenza o l’assenza di contengono informazioni sull’accesso alle procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso di risoluzione delle controversie e precisano a disposizione del consumatore che è parte del contratto e, se tali procedure esistono, le modalità di accesso a queste ultime quali formalità debba compiere il creditore o l’intermediario del credito che ricorra a tali procedure .

2. Il Nel contratto di credito riporta figurano , in modo chiaro e conciso , le informazioni seguenti :

a) l’identità e l’indirizzo delle parti contraenti, nonché, se del caso , l’identità e l’indirizzo dell’intermediario del credito coinvolto;

b) la durata del contratto di credito;

c) l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo del credito;

d) il tasso debitore, le condizioni applicabili a tale tasso e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di adattamento del tasso debitore;

e) il tasso annuo effettivo globale e il costo totale del credito al consumatore, calcolato al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicati tutti i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

f) l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti da effettuare, presentati per quanto possibile in un piano di pagamenti;

g) in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata e tasso fissi, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento, gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la composizione l’analisi stratificata di ciascun rimborso periodico per mostrare il capitale soggetto ad ammortamento l’ammortamento del capitale , gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e gli eventuali costi aggiuntivi;

h) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi debitori e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;

i) se del caso, le spese di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento;

j) un estratto dei costi (ripartiti per voce ed entità) che non sono compresi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale ma che sono noti al creditore o all’intermediario del credito e sono a carico del consumatore, ossia gli interessi di mora applicabili al momento della conclusione del contratto e le modalità del loro adeguamento, le spese o le penali , le spese o gli interessi di mora per sconfino relativi al superamento dell’importo totale del credito e le spese di mancata esecuzione;

k ) le garanzie e le assicurazioni richieste;

l) l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso, il periodo durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso e la procedura per l’esercizio di tale diritto;

m) informazioni concernenti i diritti derivanti dall’articolo 14 nonché le condizioni del loro esercizio;

n) il diritto al rimborso anticipato, nonché la relativa procedura che il consumatore deve seguire per esercitare tale diritto e, ove occorra, i costi che ne derivano, con indicazione dell’importo o del metodo di calcolo ;

o) la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di recesso dal scioglimento del contratto di credito;

b) i dati elencati all’articolo 6, paragrafo 2, il tasso annuo effettivo globale e il tasso creditore sono calcolati al momento della conclusione del contratto di credito e sulla base di tutti i dati finanziari e di tutte le ipotesi applicabili al contratto;

p) eventualmente, i beni e/o i servizi finanziati;

g) il diritto al rimborso anticipato, nonché la procedura che il consumatore deve seguire per esercitare tale diritto;

h) la procedura da seguire per esercitare il diritto di recesso.

Se l’importo esatto degli elementi di cui al punto e) è conosciuto, lo si indica. In caso contrario, deve essere almeno possibile determinare tali elementi di costo nel contratto di credito, in particolare indicando una percentuale legata a un indice di riferimento, un metodo di calcolo o una stima quanto più realistica possibile. In questo caso il creditore comunica al consumatore su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole le informazioni relative a tali costi senza ritardi e, al più tardi, al momento della loro applicazione.

3. Il contratto di fideiussione riporta l’importo massimo garantito, nonché le penali per la mancata esecuzione da applicare secondo le modalità di cui al paragrafo 2, lettera e).

3. Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un ammortamento corrispondente immediato dell’importo totale del credito, ma servono a ricostituire il capitale nei periodi e alle condizioni previste dal contratto di credito o dal contratto connesso, le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 2 devono comprendere una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non garantiscono il rimborso dell’importo totale del credito prelevato, a meno che non sia fornita tale garanzia.

Articolo 14 10 Informazioni sul tasso debitore

1. Il tasso debitore può essere fisso o variabile.

2. Se sono stati stipulati uno o più tassi debitori fissi, questi si applicano durante il periodo stipulato nel contratto.

3. Il tasso debitore variabile può variare unicamente al termine dei periodi convenuti e previsti nel contratto di credito e nella stessa proporzione dell ’indice o del tasso di riferimento convenuto.

4. Il consumatore è informato periodicamente di ogni modifica delle modifiche del tasso debitore con comunicazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tale informazione deve comprendere l’indicazione del nuovo tasso annuo effettivo globale, del nuovo tasso totale del creditore e, eventualmente, la nuova tabella d’ammortamento. Il calcolo del nuovo tasso annuo effettivo globale e del nuovo tasso totale del creditore è eseguito in ottemperanza all’articolo 12, paragrafo 3. Qualora tale tasso abbia subito una modifica significativa, il consumatore ne è informato immediatamente.

Articolo 11 Contratto di credito sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore concessione di scoperto

Quando un contratto di credito è concesso sotto forma di un anticipo in conto corrente o di un conto debitore prevede una concessione di scoperto , il consumatore è informato a scadenze regolari della sua situazione debitoria per mezzo di un estratto conto su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole che riporta contenente le seguenti informazioni:

a) il periodo preciso al quale si riferisce l’estratto conto;

b) gli importi prelevati e la data dei prelievi;

c) se del caso, il saldo rimanente dovuto e la data dell’estratto conto precedente;

d) se del caso, il nuovo importo a saldo;

d) la data e l’importo delle spese dovute;

e) la data e l’importo dei pagamenti effettuati dal consumatore;

f) l’ultimo tasso debitore convenuto;

g) l’importo totale degli interessi dovuti;

g) se del caso, l’importo minimo da pagare;

h) se del caso, il nuovo importo a saldo;

j) il nuovo importo totale dovuto, compresi gli interessi di mora e le eventuali penali.

Inoltre, per tutta la durata del contratto il consumatore è immediatamente informato, su carta o su un altro supporto durevole, delle modifiche apportate al tasso debitore o ai costi da lui dovuti.

Articolo 22 12 Contratti di credito a durata indeterminata e contratti di lunga durata

1. Ciascuna delle parti può rescindere il avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata per mezzo di un preavviso di tre mesi su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole seguendo le modalità riportate secondo quanto previsto nel contratto di credito e in ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di prova .

2. Nel quadro di un contratto di credito a durata indeterminata il creditore può mettere termine senza preavviso al diritto di prelievo del consumatore. Il creditore informa senza indugio il consumatore di tale decisione, su un supporto cartaceo o su un altro supporto duraturo.

3. I contratti di durata determinata superiore a tre anni non possono essere rinnovati senza il previo ed esplicito consenso del consumatore.

Articolo 11 13 Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni solari per recedere dall’accettazione del dal contratto di credito senza dichiarare la alcuna motivazione.

Tale periodo di recesso ha inizio:

a) dal giorno della conclusione del contratto di credito oppure

b) dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a). a partire dal giorno in cui il consumatore riceve una copia del contratto di credito.

2. Prima di esercitare il diritto di recesso, il consumatore può comunicare al creditore la sua intenzione di recedere. Tale informazione viene fornita entro sette giorni solari dall’inizio del periodo di recesso di cui al paragraf o 1.

3. Il consumatore che eserciti il diritto di recesso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo ne informa il creditore prima della scadenza del termine indicato nello stesso paragrafo, seguendo le informazioni fornite dal creditore a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera l), ed effettuando la notifica in un modo che possa essere provato conformemente alla normativa nazionale. Il recesso deve essere notificato dal consumatore al creditore prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e in ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di prova.

Si ritiene che il termine sia stato rispettato se la notifica è stata inviata prima della scadenza del termine , a condizione che sia ed è stata messa a disposizione del creditore su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole al quale il creditore ha accesso.

4. Il ricorso al In seguito all’esercizio del diritto di recesso conformemente al paragrafo 2, il creditore notifica al consumatore, su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, l’importo da rimborsare, compresi obbliga il consumatore a restituire contemporaneamente al creditore le somme che egli ha ricevuto in forza del contratto di credito o i beni che ha ricevuto a tale titolo, nella misura in cui la loro messa a disposizione è regolata nel contratto di credito. Il consumatore deve versare gli interessi dovuti per il periodo di prelievo del credito.

Gli interessi dovuti sono calcolati sulla base del tasso annuo effettivo globale debitore convenuto. Nessun’altra indennità potrà essere reclamata in seguito al l’esercizio del diritto di recesso.

Il consumatore paga al creditore l’importo che gli è stato notificato a norma del presente paragrafo . Ogni acconto versato dal consumatore in forza del contratto di credito deve essere immediatamente rimborsato al consumatore.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano ai seguenti contratti di credito:

a) contratti di credito conclusi con l’assistenza di un pubblico ufficiale, purché quest’ultimo confermi che il consumatore ha i diritti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e di cui all’articolo 9, paragrafo 2, ai contratti di credito collegati a un’ipoteca o a una garanzia analoga, né ai contratti di credito edilizio

e

b) contratti di credito risolti in forza:

i) dell’articolo 6 della direttiva 2002/65/CE [relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE] ;

ii) dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17];

iii) dell’articolo 7 della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[18].

Articolo 14 Operazioni collegate

1. Il consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso da un contratto riguardante la fornitura di merci o di servizi da parte di un commerciante non è più tenuto ad eseguire l’eventuale contratto di credito collegato.

2. Nell’ipotesi in cui:

a) per acquistare beni o servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore dei suddetti beni o servizi,

b) tra il creditore e il fornitore dei beni o servizi vi è un accordo preesistente ai termini del quale il credito è offerto esclusivamente da tale creditore ai clienti di tale fornitore che acquistano beni o servizi di quest’ultimo,

c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene un credito ai sensi del suddetto accordo preesistente,

d) i beni o i servizi cui si riferisce il contratto di credito non vengono forniti, vengono forniti soltanto in parte o non sono conformi al contratto di fornitura e

e) il consumatore ha esperito invano i mezzi per ottenere dal fornitore la soddisfazione che gli spetta ,

il consumatore ha il diritto di presentare ricorso contro il creditore. Gli Stati membri stabiliscono entro quali limiti e a quali condizioni può essere esperito tale ricorso.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le norme nazionali secondo cui, se il consumatore ha finanziato l’acquisto dei beni o servizi mediante un contratto di credito, il creditore risponde in solido con il fornitore dei beni o servizi qualora il consumatore faccia valere una pretesa nei confronti di quest’ultimo.

Articolo 16 15 Rimborso anticipato

1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in via anticipata in qualsiasi momento , in modo totale o parziale tutto o in parte , agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad un’equa riduzione del costo totale del credito.

2. Il In caso di rimborso anticipato, il creditore può esigere un indennizzo per un rimborso anticipato unicamente nella misura in cui tale indennizzo è obiettivo, equo e calcolato sulla base dei principi attuariali corrispondente all’importo o al metodo di calcolo stabilito nel contratto di credito .

Tuttavia, Non può essere reclamato il creditore non può reclamare alcun indennizzo:

a) per i con riferimento a contratti di credito per i nell’ambito dei quali il periodo preso in considerazione per fissare il tasso debitore è inferiore a un anno;

b) se è stato effettuato un rimborso in esecuzione di un contratto d’assicurazione destinato a garantire in modo convenzionale il rimborso del credito.

c) per i contratti di credito che prevedono il pagamento di spese e interessi senza ammortamento del capitale, ad eccezione dei contratti di credito di cui all’articolo 20.

Articolo 17 16 Cessione di diritti

Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione il contratto stesso sono ceduti a un terzo, il consumatore e, se del caso, il fideiussore possono può far valere nei confronti del nuovo titolare dei crediti derivanti da detto contratto le stesse eccezioni ed i mezzi di difesa che potevano poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questa sia ammessa nello Stato membro in questione.

Il consumatore è informato della cessione del contratto di credito ad un terzo, a meno che la cessione venga effettuata soltanto a scopo di securitizzazione e il cedente continui, in accordo con il cessionario e per conto del medesimo, ad agire come creditore nei confronti del consumatore.

Articolo 18 Proibizione dell’utilizzo della cambiale e di altri titoli

È fatto divieto al creditore o al titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione di esigere dal consumatore o dal fideiussore, o di proporre a questi, di garantire, per mezzo di una cambiale o di un effetto all’ordine, il pagamento degli impegni che essi hanno contratto in forza del contratto stesso.

È altresì vietato costringere il consumatore o il fideiussore a firmare un assegno che garantisce il rimborso totale o parziale dell ’importo dovuto.

Articolo 25 17 Superamento dell’importo totale del credito e tacito scoperto

1. In caso di sconfino temporaneo autorizzato dell’importo totale del credito o di tacito scoperto, il creditore comunica senza indugio al consumatore su un supporto cartaceo o un altro supporto durevole l’importo dello sconfino o dello scoperto, nonché il tasso debitore applicabile. È esclusa l’applicazione di qualsivoglia penale, spesa o interesse di mora.

1. Nel caso di un superamento significativo dell’importo totale del credito che si protragga per oltre un mese , il creditore comunica senza indugio al consumatore , su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole,

a) che si trova in stato di sconfino ha superato l’importo totale del credito;

b) o di scoperto non autorizzato e gli comunica l’importo interessato;

c) il tasso debitore; e

d) le spese o le penali le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

2. Ogni sconfino superamento significativo dell’importo totale del credito di durata superiore a tre mesi è regolarizzato, se necessario per mezzo di un nuovo contratto di credito che prevede un importo totale del credito più elevato.

CAPITOLO V TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE E TASSO DEBITORE

Articolo 12 18 Calcolo del tasso annuo effettivo globale

1. Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori reali attuali di tutti gli impegni (prelievi del credito , rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato I .

Nell’allegato II si danno svariati esempi di calcolo a titolo indicativo.

2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, ad eccezione delle penali che il consumatore sarà tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi riportati stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di beni o di servizi.

I costi relativi al mantenimento di un conto che registra al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, i costi relativi all’impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale saranno considerati come costi del credito Le spese di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore , salvo il caso in cui a meno che tali costi siano facoltativi e siano stati determinati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

I costi legati ai premi d’assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l’assicurazione è sottoscritta all’atto della conclusione del contratto di credito.

3. Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è effettuato nell’ipotesi fondato sull’ipotesi che il contratto di credito sia in vigore rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiano adempiranno agli ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito .

4. Nei Per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore ripreso contenuto nel tasso annuo effettivo globale, ma che non possono essere quantificate al momento del suo calcolo qualora detto tasso debitore non sia quantificabile al momento del calcolo del tasso annuo effettivo globale, il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell’ipotesi il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il tasso debitore e le altre spese si mantengano rimarranno fisse rispetto al livello iniziale e si applichino applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

5. Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale:

a) se un contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero;

b) se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto di credito o dal mezzo di pagamento del credito accordato, si presuppone che la durata del contratto di credito è sia di un anno;

c) salvo indicazione contraria, quando il contratto di credito prevede varie date di rimborso, si presuppone che il credito è soddisfatto ed venga reso disponibile e che i rimborsi sono vengano effettuati alla data più prossima al prelievo del credito prevista vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto .

6. Quando un contratto di credito è stipulato sotto forma di contratto di noleggio con opzione di acquisto e il contratto prevede che l’opzione d’acquisto possa essere esercitata in diversi momenti, il tasso annuo effettivo globale è calcolato per ciascuno di questi momenti.

CAPITOLO VI CLAUSOLE VESSATORIE

Articolo 19 Clausole vessatorie

Fatta salva l’applicazione della direttiva 93/13/CEE all’insieme del contratto, sono considerate abusive a norma della suddetta direttiva le clausole che compaiono in un contratto di credito o di fideiussione che hanno come obiettivo o come effetto:

a) d’imporre al consumatore, quale condizione per il prelievo, di mettere in pegno per intero o in parte delle somme prese a prestito o concesse o di destinarle, per intero o in parte, alla costituzione di un deposito o all’acquisto di titoli mobiliari o di altri strumenti finanziari, salvo il caso in cui il consumatore ottiene per tale deposito, acquisto o pegno un tasso identico al tasso annuo effettivo globale convenuto;

b) d’obbligare il consumatore, all’atto della conclusione di un contratto di credito, a sottoscrivere un altro contratto con il creditore, con l’intermediario del credito o con una persona terza designata da questi, salvo il caso in cui le spese relative a tale contratto sono incluse nel costo totale del credito;

c) di fare variare i costi, le indennità o tutte le spese contrattuali diverse dal tasso debitore;

d) d’introdurre norme sulla variabilità del tasso debitore che siano discriminatorie nei confronti del consumatore;

e) d’introdurre un sistema di variabilità del tasso debitore che non si riferisce al tasso debitore iniziale netto proposto all’atto della conclusione del contratto di credito e che prescinde da ogni forma di sconto, riduzione o di altri benefici;

f) di obbligare il consumatore a far finanziare nuovamente dallo stesso creditore il valore residuo e, in genere, ogni ultimo pagamento di un contratto di credito che serve a finanziare l’acquisto di un bene mobile o di un servizio.

CAPITOLO VII ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 21 Proibizione dell’utilizzo della cambiale e di altri titoli

È fatto divieto al creditore o al titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione di esigere dal consumatore o dal fideiussore, o di proporre a questi, di garantire, per mezzo di una cambiale o di un effetto all’ordine, il pagamento degli impegni che essi hanno contratto in forza del contratto stesso.

È altresì vietato costringere il consumatore o il fideiussore a firmare un assegno che garantisce il rimborso totale o parziale dell ’importo dovuto.

Articolo 19 Responsabilità in solido

1. Gli Stati membri provvedono affinché l’esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.

2. Se il fornitore di beni o di servizi è intervenuto a titolo di intermediario del credito, il creditore e il fornitore sono tenuti in solido a indennizzare il consumatore nel caso in cui i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non siano forniti o siano forniti soltanto in parte, o non siano conformi al relativo contratto di fornitura.

Capitolo VIII CONTRATTI DI CREDITO PARTICOLARI

Articolo 20 Contratto di credito che prevede la ricostituzione del capitale

1. Se i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un ammortamento corrispondente dell’importo totale del credito, ma servono a ricostituire il capitale nei periodi e alle condizioni previste dal contratto di credito, la ricostituzione deve avvenire attraverso un contratto allegato al contratto di credito.

2. Il contratto allegato di cui al paragrafo 1 deve garantire senza riserve il rimborso dell ’importo totale del credito prelevato. Se il terzo che ricostituisce non adempie ai suoi obblighi, il creditore ne assume il rischio.

3. I pagamenti, i premi, le spese ricorrenti o non ricorrenti dovute dal consumatore in forza del contratto allegato di cui al paragrafo 1 costituiscono, con gli interessi e le spese del contratto di credito, il costo totale del credito. Il tasso annuo effettivo globale e il tasso creditore globale sono calcolati sull ’insieme degli impegni sottoscritti dal consumatore.

CAPITOLO IX ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

Articolo 21 Esecuzione del contratto di fideiussione

1. Un fideiussore può concludere un contratto di fideiussione che garantisce il rimborso di un contratto di credito a durata indeterminata unicamente per un periodo di tre anni. Tale fideiussione può essere rinnovata solo attraverso l’accordo esplicito del fideiussore al termine di tale periodo.

2. Il creditore può agire contro il fideiussore solo se il consumatore che non adempie all’obbligo di rimborsare il credito non si è conformato entro un termine di tre mesi a partire dalla messa in mora. The guarantor must be informed as soon as a default notice has been sent to the consumer.

3. L ’importo garantito può riguardare esclusivamente il saldo restante dovuto dell’importo totale del credito e ogni arretrato dovuto in forza del contratto di credito, ad esclusione di qualsiasi altro indennizzo o penale previsti dal contratto di credito.

CAPITOLO X MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO

Articolo 24 Messa in mora e esigibilità

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i creditori, i loro mandatari, nonché ogni persona che sia la nuova titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione, non prendano misure sproporzionate per recuperare i loro crediti in caso di mancata esecuzione di tali contratti;

b) il creditore non possa esigere il pagamento immediato dei versamenti maturandi o invocare una condizione risolutiva espressa se non per mezzo di una messa in mora preventiva con la quale si invita il consumatore o, se del caso, il fideiussore, ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali entro un termine ragionevole o a richiedere un nuovo scadenzario per il rimborso del credito;

c) il creditore non possa sospendere i prelievi di credito se non motivando la sua decisione e sia tenuto a comunicare immediatamente tale decisione al consumatore.

Articolo 26 Recupero dei beni

Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali i beni possono essere recuperati per i contratti di credito concessi in vista dell’acquisizione di beni. Qualora il consumatore non abbia acconsentito in modo esplicito nel momento in cui il creditore procede al recupero dei beni ed abbia già effettuato pagamenti che corrispondono a un terzo dell’importo totale del credito, il bene finanziato può essere recuperato esclusivamente per via giudiziaria.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento.

Articolo 27Recupero

1. Le persone fisiche o giuridiche che praticano a titolo principale o secondario e al di fuori di una procedura giudiziaria, il recupero dei crediti derivanti da un contratto di credito o di fideiussione o che intervengono in tale recupero, non possono, sotto qualsivoglia forma, direttamente o indirettamente, esigere alcun compenso o indennizzo dal consumatore o dal fideiussore per il loro intervento, salvo il caso in cui tali compensi o indennizzi siano stati convenuti in modo esplicito nel contratto di credito o di fideiussione.

2. In materia di recupero dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione sono proibiti:

a) gli scritti che lascino presumere a torto, a causa della loro presentazione, che si tratti di documenti emananti da un’autorità giudiziaria o di mediazione dei debiti;

b) ogni comunicazione scritta che contenga informazioni erronee circa le conseguenze del mancato pagamento;

c) il recupero non autorizzato del bene, senza procedura giudiziaria o senza esplicito consenso di cui all’articolo 26;

d) ogni dicitura su una busta dalla quale sia possibile capire che la corrispondenza riguarda il recupero di un credito;

e) la riscossione di spese non previste dal contratto di credito o di fideiussione;

f) ogni azione presso i vicini, la famiglia o il datore di lavoro del consumatore o del fideiussore, in particolare ogni comunicazione d ’informazioni o ogni richiesta d’informazioni circa la solvibilità del consumatore o del fideiussore, fatte salve le azioni intraprese nel quadro delle procedure legali di pignoramento stabilite dagli Stati membri;

g) le molestie fisiche o morali nei confronti del consumatore o del fideiussore;

h) il recupero di un debito caduto in prescrizione.

Capitolo VI REGISTRAZIONE, STATUTO E CONTROLLO DEI CREDITORI E DEGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO

Articolo 28 19 registrazione dei Regolamentazione relativa ai creditori e degli agli intermediari del credito

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari siano registrati.

L’obbligo della registrazione non si applica agli intermediari del credito per i quali un creditore o un intermediario del credito si assume la responsabilità all’atto della propria registrazione. Tale condizione deve essere pubblicizzata mediante un avviso esposto nel locale commerciale dell’intermediario del credito dispensato dalla registrazione.

2. Gli Stati membri : provvedono affinché i creditori e gli intermediari del credito siano controllati da un organismo o da un’autorità indipendente da istituzioni finanziarie o siano oggetto di una regolamentazione.

a) provvedono affinché le attività dei creditori e degli intermediari del credito siano controllate o sorvegliate da un’istituzione o da un organismo ufficiale;

b) istituiscono appropriati organismi atti a ricevere i reclami in merito ai contratti di credito e ai contratti di fideiussione oppure alle condizioni di credito e di fideiussione e a fornire ai consumatori e ai fideiussori informazioni pertinenti o consulenza in materia.

3. Gli Stati membri possono stabilire che la registrazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo non è necessaria quando il creditore o l’intermediario del credito è un istituto di credito a norma dell’articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19] ed è autorizzato in forza di quanto disposto da tale direttiva.

Quando un creditore o un intermediario del credito è al tempo stesso registrato a norma del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo e dispone di un’autorizzazione in forza della direttiva 2000/12/CE del Parlamento e del Consiglio e quest’ultima autorizzazione viene in seguito ritirata, l’organismo competente che ha immatricolo il creditore o l’intermediario del credito ne è informata. Tale organismo decide se il creditore o l’intermediario del credito può continuare a concedere crediti o a servire da intermediario per la concessione di crediti, oppure se la sua registrazione deve essere ritirata.

Articolo 29 20 Obblighi degli intermediari del credito

Gli Stati membri provvedono affinché l’intermediario del credito:

a) indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati alla sua clientela, l’entità dei suoi poteri, in particolare il fatto che egli lavora a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente;

b) comunichi a tutti i creditori interpellati l’importo totale del credito delle altre offerte di credito che egli ha richiesto o ricevuto a beneficio dello stesso consumatore o fideiussore nel corso dei due mesi precedenti la conclusione del contratto di credito;

b) non riceva, direttamente o indirettamente, un compenso, sotto qualsiasi forma, dal consumatore che ne ha richiesto l’intervento se non sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

i) l’importo del compenso è riportato nel contratto di credito stato convenuto tra il consumatore e l’intermediario del credito su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole;

ii) l’intermediario del credito non è remunerato dal creditore,

iii) il contratto di credito per il quale è intervenuto è stato effettivamente concluso in modo valido ,

i v) l’intermediario del credito comunica l’importo del compenso al creditore ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale.

CAPITOLO VII MISURE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 30 21 Armonizzazione, riconoscimento reciproco e carattere imperativo della direttiva Armonizzazione complessiva e carattere imperativo delle disposizioni della direttiva

1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, Gli gli Stati membri non possono contemplare mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva , salvo per quanto concerne: .

a) la registrazione dei contratti di credito e di fideiussione di cui all’articolo 8, paragrafo 4;

b) le disposizioni in materia di onere della prova di cui all’articolo 33.

2. Nel recepire e nell’applicare l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 5, l’articolo 13, l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 15, 17, 19 e 20, gli Stati membri, fatti salvi i provvedimenti necessari e proporzionati che essi possono adottare per motivi di ordine pubblico, non pongono restrizioni alle attività dei creditori che, nel quadro della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, sono stabiliti in un altro Stato membro e operano sul loro territorio conformemente alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e di fideiussione non deroghino, a scapito del consumatore e del fideiussore , alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

4. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere aggirate attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare con l’inserimento dei inserendo prelievi o dei contratti di credito che rientrano nella sfera d’applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consentirebbe di evitare l’applicazione della direttiva stessa.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori Il consumatore e il fideiussore non possono possano rinunciare ai diritti che sono loro conferiti in forza della dalla presente direttiva.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per fare in modo che il consumatore e il fideiussore i consumatori non siano privati della tutela accordata dalla presente direttiva per il fatto che la legislazione scelta per il contratto è quella a seguito della scelta della legge di uno Stato terzo quale legge applicabile al contratto di credito , se tale contratto presenta uno stretto legame con il territorio di uno o più Stati membri.

Articolo 31 22 Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni così determinate devono essere efficaci effettive , proporzionate e dissuasive. Esse possono in particolare contemplare la perdita di interessi e di spese per il creditore e il mantenimento del beneficio per il consumatore del pagamento rateale dell’importo totale del credito nel caso in cui il creditore non rispetti le disposizioni relative al prestito responsabile. Gli Stati membri notificano tali le relative disposizioni alla Commissione al più tardi il [...][2 anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva], entro la data di cui all’articolo 24 e ogni eventuale ulteriore modifica nel più breve tempo possibile provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni .

Articolo 32 23 Ricorso Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Gli Stati membri provvedono affinché siano attuate procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso in vista della per la composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative ai contratti di credito e di fideiussione con il ricorso , facendo eventualmente ricorso se del caso, agli organismi esistenti.

Gli Stati membri favoriscono la cooperazione tra gli questi organismi incaricati della composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo per la soluzione delle , tra l’altro per risolvere le controversie transfrontaliere relative ai contratti di credito e di fideiussione .

Articolo 33 Onere della prova

Gli Stati membri possono prevedere che l’onere della prova del rispetto degli obblighi d’informazione del consumatore che gravano sul creditore e sull’intermediario del credito, nonché del consenso da parte del consumatore alla conclusione del contratto ed eventualmente alla sua esecuzione, nonché l’onere della prova della natura remunerativa delle attività dell’intermediario del credito, possa spettare al creditore o all’intermediario del credito. Ogni clausola contrattuale che prevede che l’onere della prova del rispetto da parte del creditore, ed eventualmente da parte dell’intermediario del credito, di tutti gli obblighi loro imposti dalla presente direttiva, o di parte di essi, spetti al consumatore e, se del caso, al fideiussore, è una clausola abusiva a norma della direttiva 93/13/CEE.

Articolo 24 Contratti in corso di validità

1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito e di fideiussione in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, ad eccezione di quanto disposto agli articoli 1, 2, 3 e 22, all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 24 a 27 e agli articoli da 30 a 35. L’articolo 9 si applica ai suddetti contratti nella misura in cui si verifichi un aumento dell’importo totale del credito o dell’importo garantito dopo l’entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

2. Per i contratti di credito in corso alla data d’entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, la tabella d’ammortamento di cui all’articolo 10 deve essere consegnata a titolo gratuito e senza indugio al consumatore quando sussiste una delle seguenti condizioni:

a) la risoluzione del contratto di credito o la decadenza del termine;

b) un ritardo nel pagamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e i contratti di fideiussione a durata indeterminata e in corso alla data in vigore delle misure nazionali di recepimento, siano sostituiti da nuovi contratti conformi alla presente direttiva al più tardi in data [...][due anni dopo la scadenza del periodo di trasposizione].

Articolo 35 24 Recepimento

1. Gli Stati membri notificano adottano e pubblicano, al più tardi entro il [...] [2 anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . e ne informano immediatamente la Commissione Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva .

Essi applicano tali disposizioni a partire decorrere dal [...] [2 anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale del riferimento sono stabilite decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

3. La Commissione procede ogni cinque anni, e per la prima volta [cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva], ad un esame delle soglie previste dalla presente direttiva per valutarle alla luce delle tendenze economiche nella Comunità e della situazione del mercato interessato. I risultati di questo esame, eventualmente accompagnati da una proposta di modifica delle soglie, sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 25 Abrogazione

La direttiva 87/102/CEE è abrogata con effetto dal [...] [data di scadenza del periodo di recepimento della presente direttiva].

Articolo 34 26 Misure transitorie

1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito e di fideiussione in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, ad eccezione di quanto disposto agli articoli 1, 2, 3 e 22, all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 24 a 27 e agli articoli da 30 a 35 dei contratti di credito a durata indeterminata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e i contratti di fideiussione a durata indeterminata e in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento , siano sostituiti da nuovi contratti conformi alla presente direttiva adattati alle prescrizioni della presente direttiva tramite un addendum al contratto di credito inviato dal creditore al consumatore al più tardi in data entro il [...] [due anni dopo la scadenza del periodo di trasposizione].

Articolo 15 27 Modifica della direttiva 93/13/CEE

Nell’allegato della direttiva 93/13/CE è aggiunto il seguente punto 3:

“3. Clausole dei contratti di credito ai consumatori, come definiti [dall’articolo 2, lettera c), della direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori] ( , che hanno come obiettivo o come effetto di:

a) d’ imporre al consumatore, quale condizione per il prelievo, di mettere in pegno costituire in garanzia, per intero in tutto o in parte , delle somme prese a prestito o concesse o di destinarle gli importi presi a prestito o concessi o di destinarli, per intero in tutto o in parte, alla costituzione di un deposito o all’acquisto di titoli mobiliari o di altri strumenti finanziari, salvo il caso in cui a meno che il consumatore ottiene ottenga, per tale deposito, acquisto o pegno garanzia, almeno un tasso identico al tasso annuo effettivo globale convenuto;

b) d’ obbligare il consumatore, all’atto della conclusione di un contratto di credito, a sottoscrivere un altro contratto con il creditore, con l’intermediario del credito o con una persona terza designata da questi un terzo da essi designato, salvo il caso in cui a meno che le spese relative a tale contratto sono siano incluse nel costo totale del credito al consumatore;

c) di obbligare il consumatore a far finanziare nuovamente dallo stesso creditore il valore residuo e, in genere, ogni ultimo pagamento di un contratto di credito che serve a finanziare l’acquisto di un bene mobile o di un servizio.”

Articolo 37 28 Entrata in vigore e applicabilità

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’Unione europea.

Tuttavia, per quanto riguarda gli articoli 15 e 17, l’articolo 21, paragrafo 2, si applica dal [inserire la data] [sei anni dopo la data di cui all’articolo 24].

Articolo 38 29 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO Equazione di base che esprime l’equivalenza dei prelievi , da un lato, e dei rimborsi e i pagamenti , dall’altro

L’equazione di base, che definisce il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annuale l’uguaglianza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi di credito e, dall’altro, la somma dei valori attualizzati degli importi dei rimborsi e dei pagamenti, vale a dire:

[pic]

dove X è il TAEG,

- M designa il numero d’ordine dell’ultimo prelievo di credito,

- K designa il numero d’ordine di un prelievo di credito, ove sicché 1 ( k ( m ,

C k è l’importo del prelievo di credito numero k,

t k designa l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo di credito e la data di ciascun prelievo di credito successivo , ove sicché t 1 = 0 ,

m’ è il numero d’ordine dell’ultimo rimborso o pagamento,

- l è il numero d’ordine di un rimborso o pagamento,

D l è l’importo di un rimborso o pagamento,

s l designa l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo di credito e la data di ciascun rimborso o pagamento.

Osservazioni

a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.

b) La data iniziale è quella del primo prelievo.

c) Il tempo intercorrente tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o frazioni di anno. Un anno è composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o meno.

d) Il risultato del calcolo va espresso con un’accuratezza pari alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

e) È possibile riscrivere l’equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (Ak) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a k, ed espressi in anni, ovvero:

[pic]

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e, il cui valore sarà nullo se si desidera conservare l’equivalenza dei flussi.

f) Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di soluzione applicabili diano un risultato uguale a quello degli esempi presentati nell’allegato II e III.

ALLEGATO II Esempi di calcolo di tasso annuo effettivo globale

Osservazioni preliminari

Salvo indicazione contraria, in tutti gli esempi si presume che vi sia un unico prelievo di credito pari all’importo totale del credito e messo a disposizione del consumatore nel momento in cui questi ha concluso il contratto di credito. A questo riguardo si ricorda l’ipotesi per cui se il contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato immediatamente per intero.

Taluni Stati membri hanno scelto, per indicare un tasso debitore, un tasso effettivo, nonché il metodo della conversione equivalente, evitando che il calcolo degli interessi periodici sia effettuato in una molteplicità di forme mediante l’applicazione di diverse regole pro rata temporis caratterizzate da un rapporto estremamente vago con il carattere lineare del tempo. Altri Stati membri ammettono un tasso nominale periodico utilizzando un metodo di conversione proporzionale. La presente direttiva vuole dissociare un’eventuale ulteriore regolamentazione dei tassi debitori da quella dei tassi effettivi e limitarsi all’indicazione del tasso utilizzato. Per gli esempi riportati nel presente allegato è indicata la metodologia utilizzata.

Primo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 4 annualità costanti di 1852,00 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X= 9,00000%, vale a dire un TAEG del 9,0%.

Secondo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X= 9,380593%, vale a dire un TAEG del 9,4%.

Terzo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro e delle spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X = 9,954966%, vale a dire un TAEG del 10%.

Quarto esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro e delle spese di pratica pari a 60 euro ripartite sulle varie scadenze. La mensilità ammonta in questo caso a (149,31 euro + (60 euro/48)) = 150,56 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X = 9,856689%, vale a dire un TAEG del 9,9%.

Quinto esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro, delle spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro, con un’assicurazione pari a 3 euro al mese. Si ricorda che i costi legati ai premi d’assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l’assicurazione è sottoscritta all’atto della conclusione del contratto di credito. La rata è pertanto di 152,31euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X = 11,1070115%, vale a dire un TAEG dell’11,1%.

Sesto esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo balloon con un importo totale del credito (prezzo d’acquisto di un’autovettura da finanziare) di 6000,00 euro rimborsato con 47 mensilità costanti di 115,02 euro, un ultimo pagamento di 1915,02 euro che rappresenta il valore residuo del 30% del capitale (contratto balloon) e con un’assicurazione di 3 euro al mese. Si ricorda nuovamente che i costi legati ai premi d’assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l’assicurazione è sottoscritta all’atto della conclusione del contratto di credito. La rata è pertanto di 118,02 euro e l’ultimo pagamento ammonta a 1918,02 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]e si trova X = 9,381567%, vale a dire un TAEG del 9,4%.

Settimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro, con spese per la pratica alla sottoscrizione di 60 euro, con due livelli di scadenza, di durata rispettiva di 22 e 26 mesi, ove la seconda è pari al 60% della prima. Le rispettive mensilità sono pari a 186,36 euro e a 111,82 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X = 10,04089%, vale a dire un TAEG del 10,0%.

Ottavo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro, con spese per la pratica alla sottoscrizione di 60 euro, con due livelli di scadenza, di durata rispettiva di 22 e 26 mesi, ove la prima è pari al 60% della seconda. Le rispettive mensilità sono pari a 112,15 euro e a 186,91 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X = 9,888383%, vale a dire un TAEG del 9,9%.

Nono esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (prezzo di un bene) di 500,00 euro, rimborsato con 3 mensilità costanti calcolate al tasso debitore T (nominale) del 18% e su cui gravano spese per la pratica, ripartite sulle scadenze, pari a 30,00 euro. L’importo della mensilità è pari pertanto a 171,69 euro + 10,00 di spese per un totale di 181,69 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=68,474596%, vale a dire un TAEG del 68,5%.

L’esempio precedente è caratteristico di pratiche ancora in uso in taluni esercizi specializzati nel "credito al consumo".

Decimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito (capitale) di 1000 euro, rimborsato con 700,00 euro al termine di un anno e 500,00 euro al termine di due anni, oppure con 500,00 euro al termine di un anno e 700,00 euro al termine di due anni.

Si scriverà:

[pic]

e si trova X=13,898663%, vale a dire un TAEG del 13,9%.

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=12,321446%, vale a dire un TAEG del 12,3%.

Il presente esempio illustra che il calcolo del tasso annuo effettivo globale dipende esclusivamente dalle scadenze e che la menzione del costo totale del credito nell’informazione preventiva o nel contratto di credito non apporta alcuna ulteriore informazione utile al consumatore. Con un identico costo totale del credito di 200 euro si ottengono due TAEG differenti (a seconda che si scelga un rimborso anticipato o uno ordinario).

Undicesimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito di 6000 euro, un tasso debitore del 9% e rimborsato con 4 annualità costanti di 1852,01 euro e con spese per la pratica, pagate al momento della sottoscrizione, di 60,00 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=9,459052%, vale a dire un TAEG del 9,5%.

In caso di rimborso anticipato si avrà rispettivamente:

Dopo un anno:

[pic]

ove 6540 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del primo versamento periodico in base alla tabella d’ammortamento,

e si trova X=10,101010%, vale a dire un TAEG del 10,1%.

Dopo due anni:

[pic]

ove 5109,91 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del secondo versamento periodico in base alla tabella d’ammortamento,

e si trova X=9,640069%, vale a dire un TAEG del 9,6%.

Dopo tre anni:

[pic]

ove 3551,11 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del terzo versamento periodico in base alla tabella d’ammortamento,

e si trova X=9,505315%, vale a dire un TAEG del 9,5%.

L’esempio precedente mostra la diminuzione del TAEG provvisorio nel corso del tempo, in particolare quando le spese per l’assicurazione sono pagabili all’atto della sottoscrizione.

Il presente esempio può inoltre illustrare il caso di un prestito ipotecario avente per finalità il rifinanziamento dei contratti di credito in corso le cui spese (notaio, registrazione, tasse, iscrizione ipotecaria) sono dovute al momento del passaggio dell’atto autentico e nel quale i fondi sono messi a disposizione del consumatore a partire dalla data di passaggio di tale atto.

Dodicesimo esempio

Sia dato un contratto di credito con un importo totale del credito di 6000 euro, un tasso debitore T (nominale) del 9% e rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro (calcolo proporzionale) e con spese per la pratica, pagate al momento della sottoscrizione, di 60,00 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=9,9954957%, vale a dire un TAEG del 10%.

Tuttavia, in caso di rimborso anticipato si avrà rispettivamente:

Dopo un anno:

[pic]

ove 4844,64 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento del secondo versamento periodico in base alla tabella d’ammortamento,

e si trova X=10,655907%, vale a dire un TAEG del 10,7%.

Dopo due anni:

[pic]

ove 3417,58 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento della 24^ mensilità in base alla tabella d’ammortamento,

e si trova X=10,136089%, vale a dire un TAEG del 10,1%.

Dopo tre anni:

[pic]

ove 1856,66 rappresenta la somma dovuta, interessi compresi, prima del pagamento della 36^ mensilità in base alla tabella d’ammortamento,

e si trova X=9,991921%, vale a dire un TAEG del 10%.

Tredicesimo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 4 annualità costanti di 1852,00 euro. Si supponga ora che il credito sia a tasso variabile e che dopo la secondo annualità il tasso debitore (nominale) passi dal 9,00% al 10,00%. Ne risulta una nuova annualità di 1877,17 euro. Si ricorda che per il calcolo del TAEG si assume come ipotesi che il tasso debitore e le altre spese restino fisse rispetto al livello iniziale e si applichino fino al termine del contratto di credito. Secondo al primo esempio il TAEG sarà del 9%.

In caso di modifiche il nuovo TAEG dovrà essere comunicato e calcolato nell’ipotesi che il contratto di credito resti in vigore per il periodo di tempo convenuto rimanente e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Si scriverà:[pic]Vale a dire, si scriverà:

[pic]

E si trova X = 9,741569, vale a dire un TAEG del 9,7%.

Quattordicesimo esempio

Sia dato un importo totale del credito (capitale) di 6000,00 euro rimborsato con 48 mensilità costanti di 149,31 euro, con spese di pratica alla sottoscrizione pari a 60 euro, con un ’assicurazione pari a 3 euro al mese. Si ricorda che i costi legati ai premi d’assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l’assicurazione è sottoscritta all’atto della conclusione del contratto di credito. La scadenza è dunque di 152,31 euro e nel quinto esempio era stata calcolata una soluzione con X=11,107112, vale a dire un TAEG pari all’11,11%.

Si supponga ora che il tasso debitore (nominale) sia variabile e salga al 10% dopo la diciassettesima scadenza. In caso di modifiche il nuovo TAEG dovrà essere comunicato e calcolato nell’ipotesi che il contratto di credito resti in vigore per il periodo di tempo convenuto rimanente e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute. Si scriverà:

[pic]Vale a dire, si scriverà:

[pic] [pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=11,542740%, vale a dire un TAEG dell’11,5%.

Quindicesimo Esempio

Un contratto di credito di tipo "leasing" o "locazione finanziaria" relativo ad un’autovettura del valore di 15000,00 euro. Il contratto prevede 48 mensilità di 350 euro. La prima mensilità è pagabile alla messa a disposizione del bene. Al termine dei 48 mesi, l’opzione d’acquisto può essere esercitata con il pagamento del valore residuo pari a 1250 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=9,541856%, vale a dire un TAEG del 9,5%.

Sedicesimo esempio

Un contratto di credito di tipo "finanziamento", o "credito al consumo" oppure "vendita a rate" relativo a un bene del valore di 2500 euro. Il contratto di credito prevede il pagamento di un acconto di 500 euro e 200 mensilità di 100 euro la cui prima mensilità deve essere pagata entro 20 giorni a partire dalla messa a disposizione del bene.

In questo caso l’acconto non fa mai parte dell’operazione di finanziamento.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=20,395287%, vale a dire un TAEG del 20,4%.

Diciassettesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo "apertura di credito" a durata determinata di 6 mesi, per un importo totale del credito di 2500 euro. Il contratto di credito prevede il pagamento del costo totale del credito tutti i mesi e il rimborso dell’importo totale del credito alla scadenza del contratto. Il tasso debitore è dell’8% annuale (effettivo) e le spese ammontano allo 0,25% al mese. Si ricorda che in questo caso si applica l’ipotesi di un prelievo totale e immediato del credito.

Si ottiene l’importo della scadenza periodica degli interessi debitori mensili calcolati sulla base di un tasso mensile equivalente scrivendo:

[pic]

Vale a dire:

[pic]

Si scriverà dunque:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=11,263633%, vale a dire un TAEG dell’11,3 %.

Tredicesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo "apertura di credito" a durata indeterminata, per un importo di 2500 euro. Il contratto prevede una modalità di pagamento semestrale minimo del 25% del saldo rimanente dovuto in capitale e interessi debitori, con un minimo di 25 euro. Il tasso debitore annuale (effettivo) è del 12% e le spese di apertura della pratica ammontano a 50 euro pagabili alla sottoscrizione.

( (Si ottiene il tasso mensile equivalente con la formula:

[pic]

vale a dire il 5,83%).

I 19 importi semestrali da rimborsare (D1) possono essere ottenuti per mezzo di una tabella d’ammortamento ove D1 = 661,44; D2 = 525; D3 = 416,71; D4 = 330,75; D5 = 262,52; D6 = 208,37; D7 = 165,39; D8 = 208,37; D9 = 104,20; D10 = 82,70; D11 = 65,64; D12 = 52,1; D13 = 41,36; D14 = 32,82; D15 = 25; D16 = 25; D17 = 25; D18 = 25; D19 = 15,28.

Si scriverà:

[pic]e si trova X=13,151744%, vale a dire un TAEG del 13,2%.

Diciannovesimo esempio

Sia dato un contratto di credito di tipo "apertura di credito" a durata indeterminata, con il supporto di una carta che consente prelievi di credito e un importo totale del credito di 700 euro. Il contratto prevede una modalità di pagamento mensile minima del 5% del saldo rimanente dovuto in capitale e interessi debitori, senza che la scadenza periodica (a) possa essere inferiore a 25 euro. Le spese annuali della carta ammontano a 20 euro. Il tasso debitore annuo (effettivo) è pari allo 0% per la prima scadenza e al 12% per le scadenze successive.

I 31 importi semestrali da rimborsare (D1) possono essere ottenuti per mezzo di una tabella d’ammortamento ove D1=55,00; D2 = 33,57; D3 = 32,19; D4 = 30,87; D5 = 29,61; D6 = 28,39; D7 = 27,23; D8 = 26,11; D9 = 25,04; da D10 a D12 = 25,00; D13 = 45; da D14 a D24 = 25,00; D25 = 45,00; da D26 a D30 = 25,00; D31 = 2,25;

Si scriverà:

[pic]

e si trova X=18,470574%, vale a dire un TAEG del 18,5%.

Ventesimo esempio

Sia data un’apertura di credito sotto forma di anticipo in conto corrente a durata indeterminata per un importo totale del credito di 2.500 euro. Il contratto di credito non impone modalità di pagamento in capitale, ma contempla il pagamento mensile del costo totale del credito. Il tasso debitore annuale è pari all’8% (effettivo). Le spese mensili ammontano a 2,50 euro.

Non ci si limiterà ad utilizzare l’ipotesi di un prelievo di credito totale, ma si assumerà anche l’ipotesi di un rimborso teorico al termine di un anno.

Si calcola innanzitutto la scadenza periodica teorica degli interessi e le spese (a):

[pic],

e quindi

[pic]

oppure:

[pic]

E si trova X = 9,295804, vale a dire un TAEG del 9,3%.

ALLEGATO III - Calcolo del tasso annuo effettivo globale quando un contratto di credito prevede un risparmio preventivo o concomitante e il tasso debitore è fissato in funzione di tale risparmio

Si utilizzano le seguenti notazioni:

- - C = capitale

- - N = durata in anni

- - T = tasso debitore annuale

- - A = annualità

- - F = periodicità

- - n = durata in periodi

- - t = tasso debitore periodico

- - a = scadenza periodica

- - M = periodo di risparmio.

1. Contratto di credito misto nel quale il risparmio (obbligatorio) precede il credito

Primo esempio

La concessione di un credito C di 6000 euro su N = 4 anni è subordinata alla costituzione di un risparmio preventivo per un periodo di M = due anni pari alla metà di tale importo, vale a dire 3000 euro in totale, del quale l’ultimo importo risparmiato ammonta a 125 euro ed è depositato un mese prima del prelievo del credito. Tale risparmio non è rimunerato, ma il tasso debitore del credito sarà pari a solo T = 6%, in un contesto in cui le condizioni di mercato sono piuttosto al 9%. L’importo risparmiato ogni mese è e = 125 euro, la scadenza mensile è a = 140,91 euro, il TAEG, escluso il risparmio è del 6,17%, vale a dire il 6,2%.

Si scriverà per trovare il tasso effettivo dell’insieme dell’operazione:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]Per risolvere l’equazione, utilizzando un metodo iterativo, si pone X1 = 0,062 e si calcola il valore del primo membro: 170,5,

quindi X2 = 0,063 e si calcola il valore del primo membro: 163,3

ecc...,

quindi X26 = 0,087 e si calcola il valore del primo membro: 6,0

quindi X27 = 0,088 e si calcola il valore del primo membro: 0,1

quindi X28 = 0,089 e si calcola il valore del primo membro: -5,7

La soluzione corretta è X = 8,802245, vale a dire l ’8,8% ed è questo TAEG che dovrà essere comunicato al consumatore come TAEG del contratto di credito con una condizione di risparmio preventivo.

Secondo esempio

La concessione di un credito C di 6000 euro su N = 4 anni è subordinata alla costituzione di un risparmio preventivo per un periodo di M = due anni pari alla metà di tale importo, vale a dire 3000 euro in totale, del quale l’ultimo importo risparmiato ammonta a 125 euro ed è depositato un mese prima del prelievo del credito. Tale risparmio è remunerato a un tasso creditore S = 3%. Il tasso debitore sarà pari a solo T = 6%, in un contesto in cui le condizioni di mercato sono piuttosto attorno al 9%.

L’importo risparmiato ogni mese è e = 125 euro, la scadenza mensile è a = 140,91 euro, il TAEG, escluso il risparmio è del 6,17%, vale a dire il 6,2%.

Il valore futuro attualizzato di M sarà M’ e calcolato in base alla formula:

[pic]ove

[pic]

e n = 24 mesi

vale a dire:

[pic]e

[pic]

ove t0 = il momento del prelievo di credito.

Si scriverà per trovare il tasso effettivo dell’insieme dell’operazione:

[pic]Vale a dire, si scriverà:

[pic]Per risolvere l’equazione si utilizzerà nuovamente un metodo iterativo e si troverà X = 7,484710, vale a dire un TAEG del 7,5%.

2. Contratto misto nel quale il risparmio è concomitante

2.1. Contratto di credito misto nel quale il risparmio non è obbligatorio (anticipi in conto corrente)

Cfr. allegato II, esempio 20. Il risparmio è escluso dal calcolo del TAEG. 2.2. Contratto di credito con un ’assicurazione vita mista

Si tratta di schemi di tipo endowment descritti all’articolo 20 della presente direttiva nei quali il risparmio è contrattuale.

Sia dato un importo totale del credito di 6000,00 euro, rimborsati con quattro annualità al tasso debitore del 9,00%, ma con una struttura di scadenze in fine. Si supponga che il gestore del fondo abbia versato al termine di ciascuno dei primi 3 anni 1200,00 euro e che tale risparmio sia stato rimunerato al 4,00%. Il saldo di tale conto, prima della scadenza finale sarà di 3895,76 euro. Sarà allora necessario versarvi un resto di 2104,24 euro. Lo scadenzario si riassume in tre annualità di 1740,00 euro e una di 2644,24 euro per un capitale di 6000,00 euro.

Si scriverà:

[pic]

Vale a dire, si scriverà:

[pic]

e si trova X=10,955466%, vale a dire un TAEG del 10,96%.

[1] Da 942 euro in Spagna, a 3 000 o 3 500 euro in Belgio, in Germania o in Francia, fino a 9 408 euro in Svezia e quasi 18 000 euro nel Regno Unito (dati del 2002).

[2] Dal 7% in Grecia, al 10% in Spagna o in Francia, al 16% in Germania ed in Portogallo, sino al 26% e al 28% rispettivamente in Svezia e nel Regno Unito (dati del 2002).

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] Parere.

[6] GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).

[7] COM(95) 117 def.

[8] COM(97) 465 def.

[9] COM(96) 79 def.

[10] GU L 250 del 19.09.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 16).

[11] GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

[12] GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

[13] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[14] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

[15] GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

[16] GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27.

[17] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

[18] GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

[19] GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

( GU L […], gg/mm/aaaa, pag. […].

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