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Document 52005PC0478

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo

/* COM/2005/0478 def. */

52005PC0478

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo /* COM/2005/0478 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.10.2005

COM(2005) 478 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio[1] stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

1. Secondo i più recenti pareri scientifici, le possibilità di pesca della Comunità relativamente alle aringhe nelle sottodivisioni 30 e 31 del mar Baltico possono essere maggiorate di 15 000 tonnellate e quindi portate a 86 856 tonnellate. Occorre procedere a tale aumento.

2. Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio non assegnava alla Lituania un contingente di ippoglosso nero nella divisione IIa e nelle sottozone IV e VI. Infatti, al momento in cui è stata redatta la proposta della Commissione (COM 746 def.), non si registravano catture d’ippoglosso nero da parte di pescherecci lituani in queste zone. Tuttavia, la Lituania ha trasmesso informazioni da cui risultano catture comprovate nella sottozona VI, che però in passato erano state attribuite per errore alla sottozona XII.

La FAO ha confermato che la Lituania aveva chiesto di correggere i propri dati sulle catture d’ippoglosso nero negli anni 2001-2003. La FAO ha inoltre confermato che i dati delle catture trasmessi dalla Lituania alla Commissione per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono identici a quelli comunicati ufficialmente alla FAO, cioè rispettivamente 3, 48 e 24 tonnellate nella sottozona VI e 0, 0 e 2 tonnellate nella sottozona XII.

In virtù di queste catture passate, la Lituania avrebbe dunque diritto ad un contingente di 10 tonnellate d’ippoglosso nero nelle zone summenzionate.

3. La taglia minima del polpo ( Octopus vulgaris ) è fissata a 750 grammi dal regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[2].

Tale taglia minima si applica esclusivamente alle catture, agli sbarchi e alle vendite di polpo che avvengono nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate in una delle regioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio.

Per contribuire alla conservazione dello stock in questione, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare anche una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE.

La taglia minima deve essere di 500 grammi (eviscerato). I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima, provenienti dalla zona suddetta, non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati.

Si chiede al Consiglio di adottare la presente proposta quanto prima possibile per consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la campagna di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca[3], in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione[4]

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio[5] stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) Fondandosi sui più recenti pareri scientifici, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ha adottato una raccomandazione che aumenta di 15 000 tonnellate, cioè fino ad un totale di 86 856 tonnellate, le possibilità di pesca della Comunità relativamente alle aringhe nelle sottodivisioni 30 e 31 del mar Baltico. Occorre procedere a tale aumento.

(3) Conformemente alle statistiche corrette delle catture, la Lituania deve beneficiare di possibilità di pesca per un totale di 10 tonnellate di ippoglosso nero nella divisione IIa (acque comunitarie) e nelle sottozone IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali). Il dato corretto deve essere applicato.

(4) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2005 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell’adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[6].

(5) Il regolamento (CE) n. 27/2005 deve essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:

(1) Nell’allegato IA:

La voce relativa alla specie Aringa nelle sottodivisioni 30-31 è sostituita dalla voce seguente:

“Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30; HER/3D31. |

Finlandia | 72 625 |

Svezia | 14 231 |

CE | 86 856 |

TAC | 86 856 | TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.”. |

(2) Nell’allegato IB:

La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle zone IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali ) è sostituita dalla voce seguente:

“Specie: | Ippoglosso nero | Zona: | IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) |

Reinhardtius hippoglossoides |

Danimarca | 10 |

Germania | 18 |

Estonia | 10 |

Spagna | 10 |

Francia | 168 |

Irlanda | 10 |

Lituania | 10 |

Polonia | 10 |

Regno Unito | 661 |

CE | 1 052 |

Norvegia | 145 | (1) (2) |

TAC | Non pertinente |

__________ |

(1) La pesca nella zona VI è autorizzata soltanto con palangari. |

(2) Da prelevare in acque comunitarie delle zone II e VI.”. |

(3) Nell’allegato III:

La parte I è modificata come segue:

“PARTE I

COPACE

La taglia minima per il polpo ( Octopus vulgaris ) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE è di 500 grammi (eviscerato). I polpi di taglia minima inferiore a 500 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.”.

[1] GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

[2] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 del 22 marzo 2004 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 1).

[3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[4] GU C […] del […], pag. […]

[5] GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

[6] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

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