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Document 52005PC0421

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

/* COM/2005/0421 def. - CNS 2005/0173 */

52005PC0421

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011 /* COM/2005/0421 def. - CNS 2005/0173 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.9.2005

COM(2005) 421 definitivo

2005/0173 (CNS)

.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la Comunità europea e le Seicelle è scaduto il 17 gennaio 2005. Il 23 settembre 2004 le due parti hanno siglato un nuovo protocollo per stabilire le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per 40 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie.

La contropartita finanziaria è fissata a 4 125 000 EUR all'anno e comprende 55 000 tonnellate annue di catture nelle acque delle Seicelle. Una quota della contropartita finanziaria pari a 1 485 000 EUR all'anno (il 36% della contropartita) sarà destinata al miglioramento e all'attuazione della politica settoriale in materia di pesca nelle Seicelle al fine di promuovere una pesca sostenibile e responsabile nelle acque soggette alla loro giurisdizione.

Il nuovo protocollo è in sintonia con l'approccio di partenariato nel settore della pesca definito dal Consiglio nelle sue recenti conclusioni sulla comunicazione della Commissione relativa ad un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca[1].

In base al protocollo la Commissione e le Seicelle concordano gli obiettivi generali da conseguire nel settore della pesca sostenibile e le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi attraverso un costante dialogo politico che andrà ben al di là delle attuali procedure di comunicazione dei dati (presentazione di relazioni annuali dettagliate e verifica).

In particolare, la Commissione incoraggia le autorità delle Seicelle ad adottare tutte le necessarie misure di conservazione e di gestione, senza discriminazioni, per garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie altamente migratorie e per proteggere l'ambiente nelle acque soggette alla loro giurisdizione.

Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni della CTOI (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano) contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) entro la loro giurisdizione (divieto di sbarco per le navi non incluse nella cosiddetta "lista bianca").

Entrambe le parti, infine, cercano di individuare questioni concrete di interesse reciproco e concordano le modalità di esecuzione del dialogo politico.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante regolamento, il nuovo protocollo (2005/11) dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e le Seicelle.

Una proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo è oggetto di una procedura distinta.

2005/0173 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

1. Nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle[3], le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo medesimo al termine del periodo di applicazione del relativo protocollo.

2. In seguito a tali negoziati, il 23 settembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011.

3. È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

4. Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 22 unità

Francia: 17 unità

Italia: 1 unità;

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 2 unità

Francia: 5 unità

Portogallo: 5 unità.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturato nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001[4].

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

PROTOCOLLO

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per il periodo di sei anni dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

a) 40 tonniere oceaniche con reti a circuizione e

b) 12 pescherecci con palangari di superficie.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. A norma dell'articolo 4 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle acque delle Seicelle soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato del medesimo.

Articolo 2 Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1 la contropartita finanziaria prevista all'articolo 6 dell'accordo è fissata a 24 750 000 EUR.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 6 e 8 del presente protocollo.

3. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 4 125 000 EUR all'anno durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se il volume complessivo delle catture di tonni effettuate annualmente dalle navi della Comunità nelle acque delle Seicelle supera le 55 000 tonnellate, l'importo totale della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 75 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. L'importo complessivo a carico della Comunità non può tuttavia superare 8 250 000 EUR all'anno.

5. Il pagamento è effettuato entro il 30 settembre 2005 per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità delle Seicelle.

7. La contropartita finanziaria è versata su non più di due conti del Tesoro pubblico aperti presso la Banca centrale delle Seicelle.

Articolo 3 Cooperazione per una pesca responsabile

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque delle Seicelle, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, ove opportuno, in seguito a una riunione scientifica congiunta, le parti possono consultarsi reciprocamente nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo e adottare d'intesa le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

Articolo 4 Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica congiunta prevista all'articolo 3, paragrafo 2, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse delle Seicelle. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria a carico della Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dai pescherecci comunitari superino il quantitativo corrispondente all'importo complessivo della contropartita finanziaria, le parti si consultano appena possibile per stabilire l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale.

2. Per converso, nel caso in cui le parti decidano di ridurre le possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3. Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni o risoluzioni adottate dalla CTOI in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5Nuove possibilità di pesca

1. Qualora pescherecci comunitari siano interessati a praticare attività di pesca non contemplate all'articolo 1, le parti si consultano prima che tali attività siano autorizzate e, se del caso, stabiliscono di comune accordo le condizioni per la pratica delle attività medesime, anche apportando opportune modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di alto mare presenti nelle acque delle Seicelle. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e determinano caso per caso le specie interessate, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

Le parti effettuano operazioni di pesca sperimentale in base ai parametri concordati dalle parti stesse, eventualmente nell'ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concordate per un periodo massimo di sei mesi.

Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo delle Seicelle può assegnare possibilità di pesca per le nuove specie alla flotta comunitaria fino allo scadere del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene aumentata di conseguenza.

Articolo 6 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. Se, per circostanze imputabili esclusivamente a colpe o negligenze delle Seicelle, non è possibile svolgere attività di pesca nelle acque delle Seicelle, dopo aver consultato le autorità seicellesi la Comunità europea può sospendere il versamento della contropartita finanziaria, a condizione che abbia versato interamente tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano concordato che la situazione consente la ripresa delle normali attività di pesca.

Articolo 7 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seicelle

1. Almeno il 36% della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è destinato allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale in materia di pesca nelle Seicelle al fine di promuovere una pesca sostenibile e responsabile nelle acque soggette alla loro giurisdizione. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e le Seicelle concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Seicelle nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte a incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell'ambito della commissione mista.

4. Le Seicelle decidono ogni anno in merito allo stanziamento della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale stanziamento deve essere comunicato alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo le Seicelle notificano lo stanziamento alla Comunità entro il 1º dicembre dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere con il consenso della commissione mista una modifica della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 8 Controversie - Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 7 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista a norma del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione dell'applicazione del protocollo, la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9 Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei pagamenti di cui all'articolo 2 le Seicelle possono sospendere l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 10 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari nelle Seicelle sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 11Clausola di revisione

Dopo la terza ricorrenza anniversaria del presente protocollo e del relativo allegato, le parti esaminano l'applicazione del protocollo e dell'allegato e, se del caso, si consultano per modificarne le disposizioni. Le modifiche possono riguardare il quantitativo di riferimento, gli importi forfettari da versare per le licenze e il rapporto tra l'importo per tonnellata di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e l'importo di cui alla sezione 2, paragrafo 2, dell'allegato.

Articolo 12 Abrogazione

Il protocollo e l'allegato I, recanti la data del 17 gennaio 2002, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, entrato in vigore il 28 ottobre 1987, sono abrogati e sostituiti dal presente protocollo e dal relativo allegato.

Articolo 13 Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Essi si applicano a decorrere dal 18 gennaio 2005.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE DELLE SEICELLE

CAPO I – FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

Sezione 1 Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nelle acque delle Seicelle soltanto le navi comunitarie che ne hanno diritto a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

2. L'armatore, il comandante e la nave comunitaria stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca nelle Seicelle. Essi devono essere in regola nei confronti delle autorità seicellesi, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla propria attività di pesca nelle Seicelle nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Tutte le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca sono rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Seicelle. La domanda di licenza reca il nome e l'indirizzo di tale rappresentante.

4. Le autorità competenti della Comunità presentano alla Seychelles Fishing Authority (SFA) una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. La domanda è presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto. Tuttavia, gli armatori che non hanno presentato una domanda di licenza prima del periodo di validità possono farlo durante il periodo medesimo, entro 20 giorni dall'inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori versano il canone dovuto per l'intero anno.

5. Le domande sono presentate all'autorità competente delle Seicelle su un formulario redatto secondo il modello riportato nell'appendice 1.

6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda;

- qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità delle Seicelle.

8. Il canone comprende tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dall'autorità competente delle Seicelle agli armatori o ai loro rappresentanti entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al punto 6.

Una copia è inviata alla delegazione della Commissione europea competente per le Seicelle.

10. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

11. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita per il periodo di validità residuo da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Se tuttavia il tonnellaggio di stazza lorda (TSL) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza di canone andrà pagata pro rata temporis.

12. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata all'autorità competente delle Seicelle tramite la delegazione della Commissione europea alle Seicelle.

13. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata all'autorità competente delle Seicelle. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea alle Seicelle.

14. La licenza deve essere detenuta a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capo IX, punto 2, del presente allegato.

Sezione 2 Condizioni di licenza – Canone e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque delle Seicelle.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

- 15 000 EUR per le tonniere con reti a circuizione, corrispondenti al canone dovuto per <600> tonnellate di tonnidi e specie affini pescate nelle acque delle Seicelle all'anno;

- 3 000 EUR per i pescherecci con palangari di superficie di oltre 150 TSL, corrispondenti al canone dovuto per 120 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate nelle acque delle Seicelle all'anno;

- 2 250 EUR per i pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL, corrispondenti al canone dovuto per 90 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate nelle acque delle Seicelle all'anno.

4. La SFA effettua il computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dai pescherecci comunitari e delle altre informazioni da essa detenute.

5. Detto computo è inviato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alla Commissione, che lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

6. Qualora contestino il computo presentato dalla SFA, gli armatori possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l'IRD ( Institut de Recherche pour le Développement ), l'IEO ( Instituto Español de Oceanografia ) e l'IPIMAR ( Instituto de Investigação das Pescas e do Mar ) e concertarsi quindi con le autorità seicellesi per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalla SFA è considerato definitivo.

7. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il computo definitivo relativo alla propria flotta.

8. Gli armatori provvedono a effettuare gli eventuali pagamenti supplementari alle autorità competenti delle Seicelle entro il 30 giugno dello stesso anno su un conto bancario designato dalle autorità seicellesi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del protocollo.

9. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al paragrafo 3, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPO II – ZONE DI PESCA

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Seicelle, le navi della Comunità non sono autorizzate a pescare all'interno delle zone definite dalla normativa seicellese né entro un raggio di tre miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce collocati dalle autorità delle Seicelle, le cui posizioni geografiche sono state comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

CAPO III – REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

- il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalle acque delle Seicelle, oppure;

- il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Seicelle e un trasbordo, oppure;

- il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Seicelle e uno sbarco alle Seicelle.

2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque delle Seicelle nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità seicellese competente secondo le modalità in appresso specificate.

2.1. Per ciascuna bordata nelle acque delle Seicelle, le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca nelle acque medesime sono tenute a compilare una scheda di pesca conforme ai modelli riportati nelle appendici 2 e 3. Le schede di pesca debbono essere compilate anche se non sono state effettuate catture.

2.2. Per quanto riguarda la presentazione delle schede di pesca di cui ai punti 2.1 e 2.3, le navi della Comunità sono tenute:

- nel caso in cui facciano scalo a Victoria, a consegnare dette schede di pesca, debitamente compilate, alle autorità seicellesi entro cinque giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza interviene prima che siano trascorsi cinque giorni;

- negli altri casi, a trasmettere le schede di pesca compilate alle autorità seicellesi entro 14 giorni dall'arrivo in qualsiasi porto diverso da quello di Victoria.

Copia di dette schede deve essere inviata agli istituti scientifici di cui al punto 2.6.

2.3 Per i periodi nei quali non si trovano nelle acque delle Seicelle le navi sono tenute a compilare le schede inserendovi la dicitura "fuori acque Seicelle".

2.4 Le schede sono compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

3. In caso di violazione delle disposizioni del presente capo il governo delle Seicelle si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave contravventrice sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente normativa seicellese. Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea sono informati di tali provvedimenti.

CAPO IV – IMBARCO DI MARINAI

1. Durante la bordata nelle acque delle Seicelle ciascuna tonniera con reti a circuizione imbarca almeno due marinai seicellesi designati dal raccomandatario della nave, d'intesa con l'armatore, scegliendoli fra quelli compresi in un elenco presentato dall'autorità competente delle Seicelle.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai delle Seicelle.

3. L'armatore o il suo raccomandatario comunica all'autorità competente delle Seicelle i nominativi e i dati personali dei marinai delle Seicelle imbarcati sulla nave in questione, specificandone le mansioni.

4. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi comunitarie, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

5. I contratti di lavoro dei marinai delle Seicelle, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i raccomandatari degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con le autorità seicellesi competenti. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni e le prestazioni pensionistiche.

6. Il salario dei marinai delle Seicelle è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro raccomandatari e le autorità competenti delle Seicelle. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marinai delle Seicelle non possono essere inferiori a quelle che si applicano per mansioni analoghe agli equipaggi seicellesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

7. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione del diritto del lavoro, il raccomandatario dell'armatore è considerato il rappresentante locale dell'armatore medesimo. Il contratto stipulato tra il raccomandatario e i marinai riporta tra l'altro le condizioni di rimpatrio e le prestazioni pensionistiche cui hanno diritto i marinai.

8. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

9. In caso di mancato imbarco di marinai delle Seicelle per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori sono tenuti a versare un importo forfettario corrispondente al numero di giorni nei quali la nave ha operato nelle acque delle Seicelle moltiplicato per l'importo giornaliero fisso di 20 USD. L'importo forfettario è versato alle autorità delle Seicelle entro la data di cui al capo I, sezione 2, paragrafo 8.

10. Tale importo, da destinare alla formazione di marinai/pescatori nelle Seicelle, è versato su un conto indicato dalle autorità seicellesi.

CAPO V – MISURE TECNICHE

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla CTOI e le disposizioni nazionali applicabili per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI – OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Seicelle nell'ambito dell'accordo imbarcano gli osservatori designati dalle Seicelle alle condizioni precisate di seguito.

1.1 Su richiesta delle autorità seicellesi i pescherecci della Comunità imbarcano un osservatore o, se le autorità seicellesi lo ritengono opportuno e necessario, due osservatori designati dalle autorità medesime.

1.2 L'autorità competente delle Seicelle elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. Gli elenchi sono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3 L'autorità competente delle Seicelle comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata non meno di 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dall'autorità competente delle Seicelle, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle funzioni del medesimo. Essa è comunicata dall'autorità competente agli armatori o ai loro raccomandatari all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco.

3. Le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità seicellesi.

4. L'osservatore è imbarcato, secondo modalità scelte dall'armatore, dopo la notifica dell'elenco delle navi designate.

5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Seicelle previsti per l'imbarco degli osservatori.

6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Seicelle lascia le acque seicellesi, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti elencati di seguito:

8.1 osserva le attività di pesca delle navi;

8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5 verifica i dati sulle catture effettuate nelle acque delle Seicelle riportati nel giornale di bordo;

8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.7 comunica settimanalmente via fax, per posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie effettuate nelle acque delle Seicelle e detenute a bordo.

9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono per garantire l'incolumità e il benessere dell'osservatore nell'esercizio sue delle funzioni.

10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore

11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige e firma un rapporto di attività, che è trasmesso alle autorità competenti delle Seicelle con copia alla Commissione europea. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

13. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore, che gli garantisce condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

14. La retribuzione e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico delle autorità competenti delle Seicelle.

CAPO VII – SBARCO

Le tonniere con reti a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di mettere a disposizione delle autorità seicellesi le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Le tonniere con reti a circuizione della Comunità contribuiscono inoltre ad approvvigionare l'industria conserviera del tonno delle Seicelle ai prezzi del mercato internazionale.

CAPO VIII – ATTREZZATURE PORTUALI E USO DI FORNITURE E SERVIZI

Per quanto possibile i pescherecci della Comunità si procurano nelle Seicelle le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità seicellesi stabiliscono, d'intesa con gli armatori, le condizioni d'impiego delle attrezzature portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.

CAPO IX – CONTROLLO

1. Elenco dei pescherecci

La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità seicellesi preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

Le navi comunitarie sono monitorate tra l'altro mediante sistemi di controllo via satellite, senza discriminazioni, a norma delle disposizioni di cui all'appendice 4.

3. Entrata e uscita dalle acque delle Seicelle

3.1 Le navi della Comunità notificano alle autorità seicellesi competenti, con un anticipo minimo di (3) ore, la loro intenzione di entrare nelle acque delle Seicelle o di uscirne; durante le attività di pesca nelle acque delle Seicelle, inoltre, esse notificano loro ogni tre giorni le catture effettuate nel periodo considerato.

3.2 Nel notificare l'entrata o l'uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione al momento della comunicazione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il formato dell'appendice 5, via fax o per posta elettronica, all'indirizzo indicato nell'appendice medesima. Le autorità seicellesi competenti possono tuttavia esonerare da tale obbligo i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono delle attrezzature di comunicazione adatte, autorizzando le comunicazioni via radio.

3.3 I pescherecci comunitari sorpresi a praticare attività di pesca senza averne informato le autorità seicellesi competenti sono considerati sprovvisti di licenza. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo X, punto 1.

4. Procedure di controllo

4.1 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque delle Seicelle collaborano con qualsiasi funzionario delle Seicelle incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

4.2 La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3 Al termine di ogni ispezione una copia del rapporto d'ispezione è consegnata al comandante della nave.

5. Trasbordo

5.1 Le navi della Comunità che intendono trasbordare catture nelle acque delle Seicelle effettuano tale operazione nei porti delle Seicelle.

5.2 Gli armatori di tali navi comunicano alle autorità seicellesi competenti, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;

- il nome del cargo vettore;

- il quantitativo per ogni specie da trasbordare;

- la data del trasbordo.

5.3 Il trasbordo è considerato come un'uscita dalle acque delle Seicelle. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità seicellesi competenti le dichiarazioni di cattura.

5.4 Nelle acque delle Seicelle è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai punti precedenti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nelle Seicelle.

5.5 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Seicelle consentono agli ispettori delle Seicelle di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPO X – ESECUZIONE

1. Sanzioni

In caso di violazione di una delle disposizioni di cui sopra, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della normativa seicellese, la licenza concessa al peschereccio in questione può essere sospesa, revocata o non rinnovata.

Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea devono essere immediatamente informati di qualunque sospensione o revoca di licenza e di tutte le circostanze attinenti. Durante il periodo di sospensione di una licenza o durante il periodo di validità residuo di una licenza che è stata revocata, la Commissione europea può chiedere una nuova licenza per la nave di un altro armatore secondo la procedura indicata al capo I, punto 1.11.

2. Fermo dei pescherecci

Entro un termine massimo di 48 ore le autorità seicellesi informano la delegazione della Commissione competente per le Seicelle e lo Stato di bandiera del fermo di qualsiasi nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'accordo nella zona di pesca delle Seicelle e trasmettono una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono tenuti al corrente delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

___

Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

- Nome del richiedente:

…………………………………………………………………………………………………………

- Indirizzo del richiedente:

……

- Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

….

- Nome e indirizzo di altri rappresentanti legali nelle Seicelle:

- Nome e indirizzo del comandante della nave:

- Nome della nave:

- Tipo di nave:

- Lunghezza e stazza netta della nave:

- Tipo e potenza del motore e stazza lorda:

- Porto e paese di registrazione:

- Numero di registrazione:

- Identificazione esterna del peschereccio:

- Indicativo di chiamata:

- Frequenza:

- Caratteristiche delle apparecchiature:

- Numero e nazionalità dei membri dell'equipaggio:

- Zona di pesca prevista e specie ittiche che si intende pescare:

- Descrizione delle attività di pesca, associazioni di imprese e altre disposizioni contrattuali:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data: ................................. Firma: ...................................

Appendice 2

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DELLE TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

Si prega di compilare una riga per cala utile o a vuoto e di apporre una crocetta nelle rubriche AVVISTAMENTI e CALA.

Caratteristiche della cala |

Ora inizio cala: _______ Ora fine cala: _________ |

Sezione | Posizione | Direzione | Velocità | Osservazioni |

Partenza: boa emittente numero 1 |

Boa emittente numero 2 |

Boa emittente numero 3 |

Boa emittente numero 4 |

Boa emittente numero 5 |

Boa emittente numero 6 |

Boa emittente numero 7 |

Numero di ami:______________ Lunghezza: grippie di boa: Braccioli:______________ Lunghezza del trave calato:___________ Profondità registrata del trave (scandaglio):________ Esche: gamberi________% Sgombri:__________% _______: ______% |

Caratteristiche della pesca |

Tempo (0-24 ore) | Latitudine | Longitudine |

Inizio virata |

Fine virata |

Specie | Numero | Pesi unitari stimati | Peso totale | Numero di pesci mangiati |

Pesce spada* |

Tonno albacora** |

Tonno obeso** |

Marlin** |

Pesce vela* |

Occhialone |

Pescecane |

Altri (precisare) |

Peso totale |

Peso totale delle catture sbarcate (pesato) |

Appendice 4

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTROLLO VIA SATELLITE DELLA POSIZIONE DELLE NAVI COMUNITARIE CHE PRATICANO ATTIVITÀ DI PESCA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LE SEICELLE

La Repubblica delle Seicelle ha istituito un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) che si applica, su base non discriminatoria, a tutte le navi operanti nelle acque delle Seicelle e ha esteso il controllo satellitare alla propria flotta nazionale della stessa categoria.

D'altro canto, i pescherecci della Comunità sono già soggetti a localizzazione satellitare dal gennaio 2000 in forza della normativa comunitaria.

Si raccomanda pertanto che gli Stati di bandiera e le autorità della Repubblica delle Seicelle effettuino, secondo le modalità indicate di seguito, un controllo via satellite delle navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e le Seicelle.

1. Ai fini del controllo via satellite le autorità seicellesi comunicano ai Centri di controllo per la pesca (CCP) degli Stati di bandiera le coordinate (latitudine e longitudine) delle acque delle Seicelle.

Le autorità delle Seicelle trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS-84 datum .

2. Le autorità seicellesi e i CCP nazionali procedono a uno scambio di informazioni relativo ai rispettivi indirizzi elettronici in formato X.25 o, se del caso, in un altro protocollo di comunicazione sicuro nonché alle specifiche utilizzate nei rispettivi CCP, conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i CCP.

3. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99%.

4. Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e le Seicelle e soggetta a localizzazione satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nelle acque delle Seicelle, il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente, in tempo reale, rapporti sulla sua posizione al CCP delle Seicelle ad intervalli massimi di un'ora ( frequenza ). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

5. I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o in un altro protocollo di comunicazione sicuro concordato in precedenza dai CCP interessati. Tutti i messaggi sono comunicati automaticamente, in tempo reale, in conformità delle definizioni di cui all'annesso 1.

È fatto divieto ai pescherecci di spegnere il proprio dispositivo di localizzazione satellitare mentre operano nelle acque delle Seicelle.

6. In caso di guasto tecnico o di cattivo funzionamento del dispositivo di controllo satellitare installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile via fax o per posta elettronica le informazioni di cui al punto 4 al CCP dello Stato di bandiera interessato. In tal caso è sufficiente inviare almeno un rapporto di posizione globale ogni quattro ore per tutto il periodo di permanenza della nave nelle acque delle Seicelle: detto rapporto di posizione globale comprende le posizioni registrate su base oraria dal comandante della nave nelle quattro ore in questione. Il CCP dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente tali messaggi al CCP delle Seicelle. In caso di dubbi o di necessità, la SFA può chiedere a un determinato peschereccio di trasmettere rapporti di posizione con cadenza oraria. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata oppure entro un termine massimo di un mese; scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata finché l'attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

7. I componenti hardware e software del sistema di controllo dei pescherecci via satellite sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non consentono la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere il dispositivo di localizzazione satellitare.

In particolare, il comandante provvede affinché:

- i dati non siano modificati in alcun modo;

- l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo;

- l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia mai interrotta.

Per qualsiasi violazione degli obblighi suddetti il comandante incorre nelle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti seicellesi, a condizione che la nave stia operando nelle acque delle Seicelle.

8. I CCP degli Stati di bandiera controllano con cadenza oraria i movimenti delle proprie navi quando queste si trovano nelle acque delle Seicelle. Qualora la localizzazione delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CCP delle Seicelle ne viene immediatamente informato e viene applicata la procedura di cui al punto 6.

9. I CCP interessati e il Centro di controllo per la pesca delle Seicelle collaborano per garantire l'applicazione delle suddette disposizioni. Qualora il CCP delle Seicelle constati che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l'altra parte ne viene immediatamente informata. Appena riceve tale notifica, questa risponde entro ventiquattro (24) ore comunicando al CCP delle Seicelle i motivi della mancata trasmissione e indicando un periodo ragionevole entro il quale si conformerà alle suddette disposizioni. Se tale termine non viene rispettato, le due parti dirimono la questione per iscritto o secondo le modalità previste al punto 13.

10. I dati di controllo trasmessi secondo le presenti disposizioni sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo, gestione e monitoraggio, da parte delle autorità seicellesi, della flotta comunitaria operante nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e le Seicelle. Questi dati non possono essere comunicati a terzi per alcun motivo, se non con il consenso scritto rilasciato caso per caso dallo Stato di bandiera o per ordine di un tribunale delle Seicelle.

11. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la localizzazione via satellite, per verificare che tale attrezzatura sia pienamente compatibile con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

12. Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni se e quando opportuno, compresi tutti i casi di guasti o anomalie che interessano singole navi. Tali situazioni sono sempre notificate dalla SFA agli Stati di bandiera della Comunità europea non oltre 15 giorni prima della riunione di revisione.

13. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle.

14. Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.

Annesso 1

COMUNICAZIONE DI MESSAGGI VMS ALLE SEICELLE

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato | Codice | Obbligatorio/ facoltativo | Osservazioni |

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema ( indica l'inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio ( destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio ( mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio ( Tipo di messaggio "POS" |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave ( Indicativo internazionale di chiamata della nave |

Numero di riferimento interno | IR | F | Dato relativo alla nave ( Numero individuale della parte contraente (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo alla nave ( Numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave ( Posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |

Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave ( Posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84) |

Velocità | SP | O | Dato relativo alla posizione della nave ( Velocità della nave in decimi di nodo |

Rotta | CO | O | Dato relativo alla posizione della nave ( Rotta della nave su scala di 360° |

Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave ( Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave ( Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema ( Indica la fine della registrazione |

Set di caratteri: ISO8859,1.

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione;

- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Appendice 5

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

1. FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (NON MENO DI 3 ORE PRIMA DELL'ENTRATA)

(CONTENUTO | (TRASMISSIONE) |

DESTINATARIO | SFA |

CODICE DELL'AZIONE | IN |

NOME DELLA NAVE |

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA |

PUNTO DI ENTRATA |

DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA |

QUANTITATIVO (t) DI PESCI A BORDO |

TONNO ALBACORA | (t) |

TONNO OBESO | (t) |

TONNETTO STRIATO | (t) |

ALTRI (PRECISARE) | (t) |

2. FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (NON MENO DI 3 ORE PRIMA DELL'USCITA)

(CONTENUTO | (TRASMISSIONE) |

DESTINATARIO | SFA |

CODICE DELL'AZIONE | OUT |

NOME DELLA NAVE |

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA |

PUNTO DI USCITA |

DATA E ORA (UTC) DI USCITA |

QUANTITATIVO (t) DI PESCI A BORDO |

TONNO ALBACORA | (t) |

TONNO OBESO | (t) |

TONNETTO STRIATO | (t) |

ALTRI (PRECISARE) | (t) |

3. FORMATO DEL RAPPORTO SETTIMANALE SULLE CATTURE (OGNI 3 GIORNI QUANDO LA NAVE OPERA NELLE ACQUE DELLE SEICELLE)

(CONTENUTO | (TRASMISSIONE) |

DESTINATARIO | SFA |

CODICE DELL'AZIONE | WCRT |

NOME DELLA NAVE |

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA |

QUANTITATIVO (t) DI PESCI A BORDO |

TONNO ALBACORA | (t) |

TONNO OBESO | (t) |

TONNETTO STRIATO | (t) |

ALTRI (PRECISARE) | (t) |

NUMERO DI CALE EFFETTUATE DALL'ULTIMO RAPPORTO |

Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti: Fax: +248 225957 E-mail: fmcsc@sfa.sc

Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol setting out, for the period from 18 January 2005 to 17 January 2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles

2. ABM / ABB FRAMEWORK

11. Fisheries

1103. International Fisheries Agreements

3. BUDGET LINES

3.1 Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

110301: “International Fisheries Agreements”

11010404: “International Fisheries Agreements, administrative expenditure”.

3.2 Duration of the action and of the financial impact :

The new Protocol, which contains the provisions on fishing possibilities and the financial contribution, has been concluded for a period of 6 (six) years. It is applicable from 18 January 2005 to 17 January 2011.

3.3 Budgetary characteristics ( add rows if necessary ) :

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

11.0301 | Comp | Diff[5]/ | NO | NO | NO | No 4 |

11.010404 | Comp | Non-diff[6] | NO | NO | NO | No 4 |

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1 Financial Resources

4.1.1 Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

…………………… | f |

TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f |

4.1.2 Compatibility with Financial Programming

X Proposal is compatible with existing financial programming.

( Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

( Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[11] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3 Financial impact on Revenue

X Proposal has no financial implications on revenue

( Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Prior to action [Year n-1] | Situation following action |

Total number of human resources | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

5.1 Need to be met in the short or long term

The need for this new bilateral fishery Agreement lies in the necessity to allow Community vessels to obtain fishing rights for purse seine vessels and surface long-liners in the Seychelles’ fishing zone, exclusively for tuna and tuna-like species.

Community fishing in Seychelles’ waters is part of the global framework for tuna fishing in the West Indian Ocean. The EC/Seychelles Fishery Agreement is a key element of the EC framework of tuna agreements together with the bilateral agreements Agreements concluded with Madagascar, Mauritius, Comoros and Mozambique. The EC/Seychelles is also the most important EC tuna Agreements, both in term of catches and financial compensation, concluded with a third country.

This protocol, covering a six year period, from 18 January 2005 to 17 January 2011, satisfies the need of the EC tuna fleet, composed of tuna seiners and surface long-liners, to have access to the important Seychelles’ fishing zone, which lies at the core of the West Indian Ocean tuna fishing ground.

The access of EC vessels to the West Indian Ocean is done if full respect and conformity with the tuna conservation measures established by the competent regional fishery organisation (the Indian Ocean Tuna Commission – IOTC). The access to the West Indian Ocean tuna fishery is an essential element for the for the long-term preservation of the world leadership position of the EC tuna fishing industry.

Furthermore, the financial contribution paid by the Community, in conjunction with the licence fees paid by ship-owners, constitutes an important source of revenues for the Seychelles’ Government.

In addition, the Agreement is going to generate an economic impact on the Seychelles’ fishery sector, mainly through the implementation of the partnership approach, and, more generally, on the economic development of the country at large.

5.2 Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

Fisheries agreements were concluded by the Community following changes to the Law of the Sea in the seventies. Member States agreed, in a Council Resolution of 3 November 1976, to transfer their competence in this domain to the Community and therefore fisheries agreement fall completely under the Community exclusive competence.

As stated in its Communication on the CFP reform[13] and in the Communication on Fisheries Partnerships Agreements, it essential that an improved policy concerning the fisheries agreements is established together with all partners, private and public, within the Community. This is a major step to reconfirm the commitment of the Community to contribute to the sustainable development of fishing activities at the international level.

This position was endorsed in 2003 by the European Parliament and in 2004 by the Council of Ministers.

The Community is therefore proposing to establish a new type of fisheries agreements (Fisheries Partnership Agreements) in order to strengthen co-operation and to ensure the implementation of a sustainable fisheries policy and a rational and responsible exploitation of the resources in the mutual interest of the Parties concerned. In order to allow the European long distant waters fishing fleet to consolidate its role the sustainable exploitation of global fishing stocks must be ensured.

This new EC/Seychelles fishery protocol embodies all the elements of the partnership approach as outlined in the Commission Communication and the Council’s conclusions. Withy respect to this newly negotiated protocol, the Community considers that this protocol is the best solution:

- to promote sustainable fisheries activities and provide a binding framework for all concerned parties, i.e. the Community, its Member states, the European operators and the third country to attain this objective, and

- to protect and develop European fishing activities within these waters and to enhance their political and socio-economic impact both in Europe and in the Seychelles.

Furthermore, in order to reinforce the notion of a binding framework for all concerned parties, the Agreement contains an “exclusivity clause” that does not allow EC fishing vessels to fish in Seychelles’ waters outside the Agreement’s legal framework.

During the whole process of negotiation, the Commission took account of the situation in Seychelles and the protocol will be implemented by both parties taking duly account of the development and environmental objectives of Seychelles.

5.3 Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

The negotiation and conclusion of fishery agreements with third countries responds to the general objective to maintain and safeguard traditional fishing activities of the EC fleet, including long distance fishing, and to develop partnership relations in view of enhancing sustainable exploitation of fisheries resources outside Community waters, while taking account broader environmental, economic and social concerns.

The objective of the EC/Seychelles Fishery Agreement is to guarantee the access of 40 purse seine vessels and 12 surface long-liners to the Seychelles’ fishing zone for fishing exclusively tuna and tuna-like species. In conjunction with this objective, the Agreement aims at enhancing responsible fishing and the sustainable exploitation of fisheries resources in Seychelles’ fishing zone.

Expected catches for the entire fleet are estimated at 55 000 tons of tuna per year. The relative financial contribution is fixed at 4.125.000 euros per year. However, in case of annual catches exceeding 55000 tons, the Community will pay 75 euros per ton for each additional ton. In any case, the overall Community payment cannot exceed 8.250.000 euros per year.

36% of the financial contribution (1.485.000 euros per year) will be allocated to enhancing responsible fishing in Seychelles’ waters (art. 7 of the Protocol).

The following indicators will be used in the context of the ABM framework to monitor the implementation of the agreement:

- rate of utilisation of the fishing possibilities;

- catch data and commercial value of the agreement;

- contribution to employment and value added in the EC;

- contribution to Community market stabilization;

- contribution towards overall poverty reduction in Seychelles, including contribution to employment and infrastructure development in Seychelles and support to the State budget;

- number and type of concrete results expected through the use of the percentage of the financial contribution allocated to enhancing responsible fishing in Seychelles’ fishing zone (art. 7 of the Protocol);

- information on by-catches and environmental impact as reported by observers;

- number of Joint Committee meetings and of technical meetings;

- number of missions.

5.4 Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)[14] chosen for the implementation of the action.

X Centralised Management

X Directly by the Commission

ٱ Indirectly by delegation to:

ٱ Executive Agencies

ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

ٱ Shared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1 Monitoring system

Continuous monitoring by the Commission is foreseen for the Agreement. The Commission is solely responsible for implementing the Agreement and will do so through its officials posted both in Brussels and in its Delegation in Port Louis – Mauritius (responsible also for Seychelles).

The licence application by EC ship-owners is closely followed by the competent Commission’s services. Data on actual catches are regularly collected.

The implementation of the partnership approach and the use of the share of the financial contribution allocated to it will be managed in the light of objectives identified by mutual agreement between the two parties and the annual and multi-annual programming to attain them. For such purposes, the EC and Seychelles shall agree, within the Joint Committee, on a multi-annual sectoral programme and detailed implementing rules including criteria and procedures for evaluating the results obtained each year.

As a general rule, from the entry into force of the Agreement, the competent Commission services will collect the appropriate information allowing the verification and follow up of the indicators listed at the above point 5.3.

6.2 Evaluation

An overall evaluation (ex-post and ex-ante) of the Protocol to the EC/Seychelles Fishery Agreement was carried out in the summer of 2004 with the assistance of a consortium of independent consultants. The results of the ex-ante and ex-post evaluations are provided under the two following points. The entire evaluation will be soon available on DG FISH website.

6.2.1 Ex-ante evaluation

The main elements of the impact assessment have been studied on the basis of a number of possible scenarios to determine the range of possible economic, social and environmental impacts. Four (4) scenarios of renewal of the catch potentials were envisaged:

1) A statu-quo scenario in which the current fishing opportunities would be renewed. For the needs of the evaluation, it will be supposed that reference tonnage (46,000 tonnes) and the utilisation rates of the licences are those noted in 2003;

2) A non-agreement scenario, leaving to the European operators the initiative to conclude themselves their conditions of access;

3) A scenario of increase of fishing opportunities[15]:

4) A scenario of reduction of fishing opportunities, including the limitation of the number of long line boats to a maximum of 5 ships, a fall in the number of seiner tuna boats by 10% (36 ships), and a concomitant fall of reference tonnage of 10% (rounded at 40,000 tonnes).

It appears that a scenario closely modeled on the terms of the current status quo is the one that is the most balanced for the two parts.

The first approach scenario is well adapted to the profile of activity of the European fleet in the Indian Ocean, which optimizes the cost of it for the Community budget. Seychelles could complain for an insufficient financial compensation in view of the catch results which were well in excesses of reference tonnage (2003). This argument should be put in the right perspective because it appears distinctly that the performances of the fisheries in 2003 are exceptional and connected with an abnormal situation (and still unexplained), but which appears to last in 2004. It would not be surprising to see in the medium term the tonnages fished in the EEZ of the Seychelles returning towards levels more in relation to the average of the captures in its EEZ since 1995. As it came out of the study, the benefits that the Seychelles derive from the Indian Ocean purse seine fishery, which is primarily a Community fishery, are much higher than the direct contribution that the Community and ship-owners alike pay directly for the access to the waters.

On the hypothesis of an increase in the fishing opportunities, the Seychelles state is winning because of the increase in income connected with the sale of the access. The Community is also increasing its benefits only if the tonnage captured by the European fleet approaches the new reference tonnage of 55,000 tonnes, which is not certain to attain in view of the historical catch records in the area (even though annual catches in the rage of 50/55.000 tons are perfectly possible).

In case of a reduction of fishing opportunities, the impact on the European fishing industry will be practically pointless and will get a few benefits in light of the reduced budgetary expenditure. Seychelles will lose on the other hand a part of the income connected with the sale of the access. This reduced availability of public funds is likely to have an impact on the financing of the management of the national fishing industry. The fall in the fishing opportunities will not have a significant impact on the social and economic effects generated by the frequentation of the port of Victoria by the European ships.

Lastly, of all the scenarios, the non-renewal model is the most harmful, both for the Community, which will lose a part of its regulating and control power with respect to its own fleet, and for the Seychelles with the loss of one large part of the compensation, and the possible collapse of the national fishery-related industry which developed around the European seiners. This scenario is likely to push the country towards a policy of a too liberal attribution of the pavilion, but also to deprive the fisheries sector administration of the external resources essential to the implementation of its missions.

In conclusion, the evaluation recommends the negotiation of a new protocol where fishing opportunities are as near as possible to those of the current protocol even if a small increase could be considered.

6.2.2 Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

The a posteriori evaluation of the current protocol shows that the agreement is overall effective (results are in conformity with the objectives) insofar as it makes it possible to consolidate the European presence in the remote fishing of the Indian Ocean, while creating employment to the benefit of regions dependent on fishing while contributing to the stabilization of the canned tuna market in Europe.

The agreement is also effective for the Seychelles part because it makes it possible to maintain and consolidate the network of local companies which developed around the activity of the EC tuna seiners. The 2002/2005 protocol also was effective by giving to the SFA (Seychelles Fishing Authority) the means of improving its capacities of marine research and of management of the national fleet by means of the targeted actions.

The modest use of the fishing opportunities by the European long-line segment cancels the potential contribution of this segment to the effectiveness of the agreement.

As regards efficiency , the fishing agreement with the Seychelles appears to be a good agreement, mainly because of the excellent use of the fishing opportunities by the seiner tuna boats. With a license drawing higher than 80% and as the reference tonnage was approached in 2002 and exceeded in 2003, it comes out from that the provisions of the agreement were very close to the actual results of the EC fishing activity.

Thus, the real cost of the fishing opportunities negotiated by the EC appears advantageous in relation to other Community tuna agreements, with an excellent report on cost benefit of the public intervention thanks to the correct use of the fishing opportunities. With regard to ship-owners, the correct use of the catch potentials makes the a priori cost for access acceptable, and in any case comparable with what the ships under a free licence arrangement would pay. With regard to the Seychelles, the chosen allocation mechanism of the amounts of the compensation made it possible to obtain tangible results. Even if its operating mode is perfectible, the SFA remains the only organisation of the country having the regulatory powers and know-how as regards management of the fisheries sector.

Once again, the weak use of the fishing opportunities by the long line boats, in spite of the fact that the access cost seems very favourable, it has reduced the overall efficiency of the agreement.

The agreement is relevant insofar as it meets the needs of the two parts. The EC fleet and Seychelles have a strongly interlinked future, each part needing the other: Europe for access to rich waters, and Seychelles to make the network of companies in the upstream and downstream service sectors (port services and product transformation). The relevance of the agreement is in the fact of being able to secure the relations between EC ship-owners and the Seychelles fisheries sector, by favouring the development of medium-term strategies.

The agreement is not relevant for the European segment of the long line boats because the non use of the fishing opportunities shows that this segment does not need access to the waters of the Seychelles.

Lastly, the fishing agreement makes it possible to consolidate the viability of the European companies, knowing that it is not essential to them. The agreement contributes to supporting the viability of the fishing industry, which remains very dependent on the European presence to be judged sustainable. Indeed, in the absence of fishing agreement, Victoria's place is of such strategic importance that the European ships will continue making stopover on the condition - probable - of obtaining the right to exploit waters against payments of private licences at reasonable tariffs. The biological viability of the tuna stocks fished by the European fleet does not pose problems except the possible impact of the catch of juveniles of yellowfin tuna on stock who remain relatively not very important in the EEZ of the Seychelles in relation to those carried out in the Somalia area.

The a posteriori evaluation of the protocol still in force made it possible to learn several lessons. The first, and probably most important, is that the fishing agreement places the three participants (Community, Seychelles and ship-owners) in a situation of winners. Community ship-owners need access to the Seychelles’ EEZ (the richest tuna fishing ground of the Indian Ocean), more especially as Seychelles give possibilities of stopovers for the unloading/transshipment operations.

For the Community, this Agreement allows to generate a value added equal to 4,8 times the public cost of the agreement, and to consolidate its geo-strategic importance in the sector of the fishing of the Indian Ocean.

Seychelles need for their part to develop the potential of their waters by means of the sale of licences to fishing fleets technically able to exploit it. These profits are considerably increased because of the attractiveness of the port of Victoria and of the activities with ground generated, in their major majority, by the ships of the Community. No other remote fishing fleet is for the moment in a position to generate as many economic repercussions for the Seychelles.

It is obvious that this agreement has to minimize as much as possible the potentially unfavorable impact. It was discussed of the potentially negative impact of tuna fishing on the stock of yellowfin tuna. The technical and scientific contribution of the Community to the CTOI makes it possible to have the information necessary for the appraisal of this risk and for the preparation of specific management measures if necessary. Recent topicality shows that this potentially negative impact is minimized by the orientation of the strategy of fishing of the Community ships towards the free bench holding which makes it possible to save the young.

It appears therefore beneficial for the two parts that a new fishing protocol could be set up on the expiry (January 2005) of the 2002/2005 protocol.

6.2.3 Terms and frequency of future evaluation

Before the Protocol is renewed the entire period which it covers will be evaluated (ex-post assessment), measuring indicators relating to results (catches, values of catches) and impact (number of jobs created and maintained, relation between the cost of the Protocol and the value of catches). The indicators listed under the above point 5.3 will be used to perform the ex post evaluation, including an impact on the marine environment.

In light of the long duration of the protocol, the Commission could decide to carry out a mid-term evaluation after three years of application of the protocol.

7. ANTI-FRAUD MEASURES

Fishery Agreements are commercial agreements with a financial contribution paid in exchange for fishing rights in the waters of third countries. This contribution is complemented by the licence fees paid by the EC ship-owners authorised to fish in the framework of the Agreement.

The way such a contribution is used depends exclusively on the responsibility of the third country, which has negotiated the agreement with the Community as a sovereign state. In most cases, a part of the financial contribution is used to finance activities for improving or supporting the fishery policy of the concerned country.

In this case, the programming of the activities, their implementation and the information about the results on their implementation to be provided to the Commission remain within the exclusive competence of the third country. Nonetheless, the Commission invites the third country to establish a permanent political dialogue with its services in order to improve the management of the Agreement and strengthen the Community’s contribution to the management of fishing resources.

In the context of the new Fishery Partnership Agreements (FPA) approach it is foreseen that the Commission and the third country fix, by mutual agreement, the goals to be attained through the use of a part of the financial contribution allocated to this end. At the same time, both Parties will establish an annual and multi-annual programming for the pursuit of those goals.

In the event that the implementation of the programme does not correspond to the level of resources fixed by the Protocol to this end, the Commission could ask for a reduction of the percentage of the financial contribution used in the context of the agreed programme.

In any case, every payment realised by the Commission in the context of the fishery Agreement is subject to the normal Commission’s budgetary rules and procedures. This fact allows, in particular, to identify the bank accounts of the third country where the amounts of the financial contribution are paid.

When it is specifically established by the Protocol, the Commission analyses in a detailed manner the activities benefiting of a specific financial support (part of the financial contribution) both in respect of the agreed programme and in respect of the implementation results as reported by the specific report provided by the third country to the Commission. However, in respect of the principle of national sovereignty, the Commission cannot carry out (directly or indirectly), by its own initiative, a financial audit concerning the financial contribution paid to third countries.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1 Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided) | Type of output | Av. Cost In € | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 | TOTAL |

8.2 Administrative Expenditure

8.2.1 Number and type of human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (number of posts/FTEs) |

Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 |

Officials or temporary staff[17] (11 01 01) | A*/AD | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

B*, C*/AST | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

Staff financed[18] by art. 11 01 02 | - | - | - | - | - | - |

Other staff[19] financed by art. 11 01 04/05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

TOTAL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |

8.2.2 Description of tasks deriving from the action

( Assist the negotiator in preparing and conducting the negotiations of the fisheries agreements:

- Participate in negotiations with third countries to conclude fisheries agreements.

- Prepare Draft Assessment Reports and Strategy notes for the Commissioner.

- Present and defend the positions of the Commission in the external working group of the Council.

- Participate in finding compromises with the Member States and reflect these in the final text of the Agreements.

( Monitoring of the agreements:

- Day to day follow-up of the fisheries agreements.

- Prepare and check the commitments and the payment orders of the financial compensations and for the financing allocated to the development of responsible fishing

- Regular reporting of the implementation of the agreements.

- Evaluation of the agreements - scientific and technical aspects

( Policy design:

- Prepare draft Regulations and Decisions of the Council. Elaborate text of the agreements.

- Launch and follow up the approval procedures.

( Technical assistance:

- Prepare the Commission position in view of Joint Committees.

( Institutional Relations:

- Represent the Commission before the Council, European Parliament and Member States in the context of the negotiation process.

- Drafting of replies to written and oral Parliamentary questions …

( Inter-service co-ordination and consultation:

- Liaise with other Directorates General in matters concerning the negotiations and the follow-up of the agreements.

- Carry out and respond to inter-service consultations.

( Evaluation:

- Participate in the various evaluation exercises (ex-ante, mid-term, ex-post) and impact assessments.

- Analyse the attainment of objectives and quantified indicators.

8.2.3 Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

X Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

X Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year 2005

( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4 Other Admin istrative expenditure included in reference amount (11 01 04 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (11 01 04 04, Heading 4) | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 | TOTAL |

Other technical and administrative assistance |

- intra muros |

- extra muros[21] | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.073[22] | 0.238 |

Total Technical and administrative assistance | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.073 | 0.238 |

8.2.5 Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later |

Officials and temporary staff (11 01 01) | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |

Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) |

Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) |

Calculation– Officials and Temporary agents Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable - 1A = € 108.000* 0.3 = € 32 400 1B = € 108.000* 0.15 = € 16 200 1C = € 108.000* 0.15 = € 16 200 Subtotal: € 64 800 per year (EUR million: 0.065 per year) - 1 ALAT= € 165.000 x 0.20 = € 33.000 Subtotal: € 33.000 TOTAL: € 97.800 per year (EUR million: 0.098 per year) |

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02 Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable |

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount EUR million (to 3 decimal places) |

11 01 02 11 02 – Meetings & Conferences | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |

XX 01 02 11 03 – Committees[23] |

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |

XX 01 02 11 05 - Information systems |

2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |

3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) |

Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.036 |

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

[1] Documento n. 15243/02 PECHE 224 che fa riferimento al documento COM(2002) 637 def.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.

[4] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

* VDK.

** Con testa, senza branchie.

Precisare il tipo di peso considerato (VAT, VDK, WHOLE) se le stime non corrispondono ai pesi previsti.

[5] Differentiated appropriations.

[6] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA.

[7] Expenditure that does not fall under Chapter 11 01 of the Title 11 concerned.

[8] The financial contribution for tuna fishing is ¬ 4.250.000 per year and covers a volume of 55 000 tons of catches. If the volume of annual catches exceeds that quantity, the amount of financial contribution is increased proportionately an for tuna fishing is € 4.250.000 per year and covers a volume of 55 000 tons of catches. If the volume of annual catches exceeds that quantity, the amount of financial contribution is increased proportionately at the rate of € 75/ton, but it may not exceed € 8.250.000 per year.

[9] Expenditure within article 11 01 04 of Title 11.

[10] Expenditure within chapter 11 01 other than articles 11 01 04.

[11] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

[12] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

[13] COM(2002) 181 final of 28 May 2002.

[14] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.

[15] In the current state of the European fleets, it is not suitable to increase the number of permitted ships. On the one hand because the European fleet is limited in capacity and that it is improbable that new ships are added to the ships in operation, and moreover because the management profile adopted by the CTOI is to limit at the level of 2003 the fishing possibilities. This scenario will consider a rise of reference tonnage from 46,000 tonnes to 55,000 tonnes.

[16] As described under Section 5.3.

[17] Cost of which is NOT covered by the reference amount.

[18] Cost of which is NOT covered by the reference amount.

[19] Cost of which is included within the reference amount.

[20] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

[21] Most of these expenses (33 000 €/year) concern an expert (ALAT) based in Mauritius Delegation and financed under the 11 01 04 budget line.

[22] Year n+5 includes also the expenditure (€ 40.000) for the realisation, by an external consultant, of an impact study on the implementation of the protocol approaching its end.

[23] Specify the type of committee and the group to which it belongs.

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