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Document 52005PC0398

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo correttivo applicabile alle importazioni originarie di alcuni paesi non membri della comunità europea

/* COM/2005/0398 def. */

52005PC0398

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo correttivo applicabile alle importazioni originarie di alcuni paesi non membri della comunità europea /* COM/2005/0398 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.8.2005

COM(2005) 398 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ad un meccanismo correttivo applicabile alle importazioni originarie di alcuni paesi non membri della comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazioni e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda la necessità di risolvere la questione delle pratiche tariffarie artificiali, quali la doppia tariffazione o le imposte all'esportazione, che conferiscono ad alcuni operatori economici di alcuni paesi terzi un vantaggio concorrenziale sleale. Le pratiche tariffarie artificiali in questione vengono soprattutto utilizzate da paesi non membri dell'OMC. |

Contesto generale Le importazioni che beneficiano di tali pratiche tariffarie o di altro tipo, applicate dai governi o da imprese statali, hanno un effetto negativo sulla competitività dell'industria comunitaria. Il vantaggio deriva da pratiche tariffarie o di altro tipo, quando l'industria locale dei paesi in questione si procura alcuni prodotti a prezzi molto inferiori ai prezzi, prevalenti sui mercati di esportazione o sui mercati mondiali, che sarebbero stati pagati nel corso di normali operazioni commerciali. I prodotti in questione sono spesso utilizzati per la produzione di prodotti a valle che vengono successivamente esportati nella Comunità o sui mercati di altri paesi terzi, causando un pregiudizio all'industria comunitaria. I vantaggi in termini di costi ottenuti artificialmente attraverso pratiche di doppia tariffazione applicate da paesi terzi sta compromettendo in molti modi la competitività dell'industria dell'Unione europea. Le importazioni di prodotti a prezzi artificialmente bassi originari di tali paesi stanno penetrando nel mercato dell'Unione europea, di cui hanno già conquistato una quota significativa. Le pratiche di doppia tariffazione producono condizioni vantaggiose di investimento nei paesi terzi in questione, ma falsano le condizioni di equità relative agli investimenti nel contesto dei settori industriali altamente globalizzati come quelli in questione. Affinché i produttori comunitari non subiscano uno svantaggio in termini di competitività e un pregiudizio, è urgente, considerata la situazione critica che essi debbono affrontare in alcuni settori, disporre di uno strumento in grado di offrire protezione contro le importazioni nella Comunità che beneficiano, direttamente o indirettamente, di tali pratiche tariffarie o di altro tipo. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il settore oggetto della proposta non è disciplinato da disposizioni particolari. |

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Nell'ambito dei comitati per il commercio, la Commissione ha informato l'industria e gli Stati membri in merito alla preparazione della proposta, integrando in quest'ultima commenti e suggerimenti ricevuti. |

Ricorso a pareri di esperti |

Non c'è stato bisogno di consultare esperti esterni. |

Valutazione d'impatto La proposta di creazione di un meccanismo di compensazione non prevede una valutazione di impatto generale. Tuttavia, la proposta contiene un elenco esaustivo di condizioni e criteri che devono essere valutati prima dell'istituzione delle misure correttive. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Obiettivo: il meccanismo correttivo offre la possibilità di intervenire rispetto alle importazioni che beneficiano, direttamente o indirettamente, di pratiche tariffarie o di altro tipo (per esempio, sistemi di doppia tariffazione o imposte all'esportazione) applicate da governi o da imprese statali, che producono livelli diversi di prezzo per i fattori produttivi, in funzione del fatto che essi siano utilizzati o consumati all'interno del paese o esportati, nei casi in cui tali importazioni causino o minaccino di causare un pregiudizio all'industria comunitaria. Ambito di applicazione: il meccanismo sarà applicato alle importazioni originarie dei paesi che (i) non sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o (ii) pur essendo membri dell'OMC, ammettono, conformemente al protocollo di adesione all'OMC, l'utilizzo di tale meccanismo. Il presente meccanismo non si applica alle importazioni originarie di un paese non membro dell'OMC, qualora tale paese abbia sottoscritto con la Comunità, nell'ambito dell'adesione di tale paese all'OMC, un accordo bilaterale che affronti in maniera adeguata la questione delle pratiche tariffarie e qualora si ritenga che tale paese sia concretamente in fase di eliminazione, entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di conclusione di tale accordo bilaterale, degli effetti di distorsione degli scambi causati dalla pratiche tariffarie. Apertura dell'inchiesta: l'industria comunitaria può avviare un'inchiesta sulla base di una denuncia debitamente motivata. Inoltre, se dispone di elementi di prova sufficienti, la Commissione può agire d'ufficio. Inchiesta: la proposta prevede tutte le principali componenti di un'inchiesta relativa agli scambi di merci, ma in una forma semplificata per permettere l'impiego chirurgico dello strumento. Le inchieste realizzate nel quadro del meccanismo correttivo proposto rispettano i requisiti relativi al diritto al giusto processo, quali la pubblicazione dell'avviso di apertura, il diritto delle parti ad essere ascoltate, il trattamento riservato delle informazioni, l'accesso da parte delle parti alle informazioni pertinenti alla tutela dei loro interessi, la possibilità di consultazioni con le autorità dei paesi terzi, eccetera. Processo decisionale: gli Stati membri vengono consultati ad ogni stadio del procedimento a livello di comitato, conformemente alla procedura del comitato consultivo e alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. Misure correttive: le misure correttive sotto forma di dazi, impegni o altre forme opportune, saranno applicate alle importazioni che, direttamente o indirettamente beneficiano delle pratiche tariffarie. Il livello delle misure sarà calcolato in base ad a) la differenza del prezzo del fattore produttivo sul mercato interno e sul mercato all'esportazione e b) la misura in cui il fattore produttivo è stato utilizzato / consumato nella produzione del prodotto in esame (prodotto a valle). Il livello della misura correttiva non supererà il livello del vantaggio riscontrato. Le misure provvisorie saranno istituite non prima di 60 giorni dall'apertura del procedimento e potranno avere una durata di sei mesi. Se la situazione lo giustifica, le misure possono essere sottoposte a riesame. Analogamente ad altri strumenti di difesa commerciale, non vi sono specificazioni relative all'istituzione dei dazi correttivi. Le misure correttive non sono di norma istituite cumulativamente con altre misure di difesa commerciale. Il meccanismo sarà conforme alla prassi generale, che prevede che i dazi siano riscossi dalle autorità degli Stati membri e quindi trasferiti al bilancio comunitario conformemente alle disposizioni in vigore e di applicazione, all'interno dell'Unione europea, in materia di dazi antidumping e compensativi. |

Base giuridica Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133. |

Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, quindi, non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

La forma dell'azione presentata nella proposta di meccanismo correttivo non prevede margini di decisione a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta degli strumenti |

Strumenti proposti: regolamento. |

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. Il meccanismo correttivo proposto è un atto giuridico quadro che prevede l'istituzione di misure di difesa commerciale. La forma giuridica adeguata a tali atti è il regolamento del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio. |

1. Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ad un meccanismo correttivo applicabile alle importazioni originarie di alcuni paesi non membri della comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) La competitività dell'industria comunitaria può essere danneggiata dalle importazioni che beneficiano di pratiche tariffarie o di altro tipo applicate in paesi terzi da governi o imprese statali.

(2) I vantaggi in questione possono derivare da politiche tariffarie o da altre politiche di effetto equivalente, come le imposte all'esportazione, adottate o attuate dai governi o da imprese statali di paesi terzi che si traducono in una differenza di prezzo delle merci che dipende dal fatto che le merci in questione siano destinate all'esportazione o al consumo o all'utilizzo sul mercato interno.

(3) Affinché i produttori comunitari non subiscano uno svantaggio in termini di competitività e un pregiudizio, è necessario disporre di uno strumento in grado di offrire una protezione contro le importazioni che beneficiano, direttamente o indirettamente, di tali pratiche tariffarie o di altro tipo applicate dal governo o da imprese statali di paesi terzi, nel caso di paesi che non sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di paesi membri dell'OMC che però ammettono, conformemente al protocollo di adesione all'OMC, l'applicazione del presente regolamento. Il meccanismo non deve essere applicato alle importazioni originarie di un paese non membro dell'OMC, qualora tale paese abbia sottoscritto con la Comunità, nell'ambito dell'adesione di tale paese all'OMC, un accordo bilaterale che affronti in maniera adeguata la questione delle pratiche tariffarie e qualora si ritenga che tale paese sia concretamente in fase di eliminazione degli effetti di distorsione sugli scambi causati dalla pratiche di tariffazione entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di conclusione dell'accordo bilaterale.

(4) È necessario definire il meccanismo correttivo che verrà applicato alle importazioni che beneficiano di tali politiche tariffarie o simili. Poiché tali politiche sono ritenute tali da falsare la concorrenza tra operatori commerciali, al fine di ripristinare una situazione di correttezza commerciale è necessario provi rimedio. Il meccanismo non deve essere applicato in maniera discriminatoria.

(5) È opportuno chiarire che il vantaggio sarà calcolato in base alla differenza di prezzo del fattore produttivo dipendente dal fatto che il prodotto sia destinato all'esportazione oppure al consumo o all'utilizzo sul mercato interno e tenendo eventualmente conto della misura in cui il fattore produttivo è consumato o utilizzato nella produzione del prodotto in esame.

(6) È essenziale definire i termini "fattore produttivo" e "prodotto in esame".

(7) È inoltre auspicabile disporre di orientamenti chiari e dettagliati relativamente ai fattori che possono avere un ruolo nella determinazione del fatto che le pratiche tariffarie o di altro tipo applicate da governi o imprese statali di paesi terzi abbiano causato o minaccino di causare pregiudizio. È necessario esaminare gli effetti di altri fattori e verificare tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti e noti che possono incidere sulla situazione dell'industria, in particolare sulle condizioni del mercato della Comunità.

(8) È necessario specificare quali soggetti siano legittimati a presentare le denunce e le informazioni che la denuncia deve contenere. La denuncia deve essere respinta se non contiene elementi di prova a prima vista sufficienti relativi alle pratiche tariffarie o di altro tipo, al pregiudizio e al nesso di causalità.

(9) È auspicabile stabilire la procedura dell'inchiesta relativa all'istituzione delle misure correttive.

(10) È necessario stabilire le modalità secondo cui alle parti interessate viene comunicato quali siano le informazioni richieste dalle autorità che conducono l'inchiesta; le parti interessate devono disporre di ampie possibilità di presentare gli elementi di prova pertinenti e di tutelare i propri interessi.

(11) È inoltre necessario stabilire le norme sostanziali e procedurali da osservare durante l'inchiesta e, in particolare, quelle secondo cui le parti interessate devono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione. Nel rispetto della riservatezza commerciale, è necessario consentire alle parti interessate l'accesso a tutte le informazioni inerenti all'inchiesta che siano rilevanti per la tutela dei loro interessi; È necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possano essere utilizzate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possano essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi di collaborazione.

(12) È necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere imposte misure provvisorie; In tutti i casi tali misure possono essere imposte dalla Commissione solo per un periodo di sei mesi.

(13) L'inchiesta o il procedimento deve essere chiuso qualora non emerga la necessità di istituire misure; il procedimento verrà comunque chiuso solo con decisione debitamente motivata.

(14) Se, a causa del pregiudizio di cui sono causa, sulle importazioni del prodotto in esame che beneficiano delle pratiche tariffarie vengono istituite misure correttive, il livello di tali misure non deve superare il livello del vantaggio riscontrato.

(15) Nell'istituzione delle misure correttive si deve dare la preferenza ai dazi. Qualora tali dazi dovessero rivelarsi inadeguati è possibile ricorrere ad altre misure correttive, quali le restrizioni quantitative.

(16) Le misure correttive e le misure antidumping o compensative non possono essere istituite cumulativamente sulle importazioni di un prodotto, a meno che non emerga che il dumping o le sovvenzioni non possano essere attribuiti agli effetti delle pratiche tariffarie o di altro tipo.

(17) È necessario stabilire le procedure per l'accettazione di impegni idonei ad eliminare o controbilanciare i vantaggi derivanti dalle pratiche tariffarie o di altro tipo e il pregiudizio arrecato, in alternativa all'istituzione di misure provvisorie o definitive; è inoltre opportuno specificare le conseguenze della violazione o della revoca degli impegni assunti.

(18) È necessario prevedere la possibilità di riesame delle misure istituite nei casi di presentazione di elementi di prova adeguati, di mutamento delle circostanze o ancora di situazioni in cui gli effetti riparatori delle misure correttive risultino indeboliti. In quest'ultimo caso, può risultare opportuno estendere le misure in vigore alle importazioni del prodotto in esame originarie di altri paesi.

(19) Alla luce dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2], è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento siano adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della stessa.

(20) È necessario assicurare che le misure correttive adottate ai sensi del presente regolamento corrispondano pienamente agli interessi della Comunità; la valutazione dell'interesse della Comunità prevede l'individuazione di qualsiasi valido motivo che induca alla conclusione inequivocabile che l'adozione delle misure non sia nell'interesse generale della Comunità. Siffatto valido motivo potrebbe, ad esempio, comprendere casi in cui lo svantaggio per i consumatori o per altri interessati fosse chiaramente sproporzionato agli eventuali vantaggi assicurati all'industria comunitaria dall'imposizione di misure.

(21) Ai sensi dell'articolo 217, paragrafo 1, e 218, paragrafo 2, del codice doganale comunitario[3], le misure correttive provvisorie e definitive saranno rispettivamente trattate come dazi antidumping o compensativi provvisori o definitivi.

(22) La forma e il livello delle misure correttive e l'applicazione delle stesse dovrebbero essere definite dettagliatamente da un regolamento recante istituzione delle medesime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi generali

1. Possono essere istituite misure correttive su prodotti originari di un paese terzo dichiarati per l'immissione in libera pratica nella Comunità allo scopo di controbilanciare un vantaggio che deriva da pratiche tariffarie o da altre pratiche di effetto equivalente, applicate dal governo dello stesso paese terzo o da un'impresa statale situata sul suo territorio, le quali si traducano in differenze di prezzo dei fattori produttivi dipendenti dal fatto che tali fattori produttivi siano destinati all'esportazione oppure al consumo o all'utilizzo sul mercato interno, creando in questo modo un pregiudizio all'industria comunitaria causato dalle esportazioni del prodotto in esame nel mercato comunitario.

2. Le misure correttive possono essere istituite sulle importazioni originarie di:

a) paesi non membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o

b) paesi membri dell'OMC per i quali è prevista, conformemente al protocollo di adesione all'OMC, l'applicazione del presente regolamento.

3. Il presente regolamento non si applica alle importazioni originarie di un paese non membro dell'OMC, qualora tale paese abbia sottoscritto con la Comunità, nell'ambito dell'adesione di tale paese all'OMC, un accordo bilaterale che affronti in maniera adeguata la questione delle pratiche tariffarie e qualora si ritenga che tale paese sia concretamente in fase di eliminazione, entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di conclusione di tale accordo bilaterale, degli effetti di distorsione degli scambi causati dalla pratiche tariffarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a) con il termine “pregiudizio” si intende un pregiudizio notevole ai danni dell'industria comunitaria o la minaccia di un tale pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria, accertato in base all'articolo 5;

b) con l'espressione “industria comunitaria” si intendono i produttori comunitari del prodotto simile;

c) con l'espressione “fattore produttivo” si intende il prodotto che risulta beneficiare, direttamente o indirettamente, delle pratiche tariffarie o di altro tipo oggetto dell'inchiesta ai sensi del presente regolamento;

d) con l'espressione “prodotto in esame” si intende il prodotto importato nel cui processo produttivo è stato direttamente o indirettamente utilizzato o consumato il fattore produttivo;

e) con l'espressione “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame;

f) con il termine “governo” si intendono il governo o un qualsiasi ente pubblico presente sul territorio del paese terzo in questione;

g) un'impresa è considerata “statale” se il governo o un qualsiasi ente pubblico presente sul territorio del paese terzo in questione possiede direttamente o indirettamente più del 50% delle sue quote o se può nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque controllare o dirigere legalmente il suo operato.

Articolo 3

Pratiche tariffarie

Si ha un vantaggio derivante da pratiche tariffarie o da altre pratiche di effetto equivalente applicate da un governo o da un'impresa statale di un paese terzo se tali pratiche si traducono in differenze di prezzo dei fattori produttivi dipendenti dal fatto che tali fattori produttivi siano destinati all'esportazione oppure al consumo o all'utilizzo sul mercato interno.

Articolo 4

Calcolo dell'importo della misura correttiva

1. Il vantaggio sarà calcolato in base alla differenza di prezzo del fattore produttivo, dipendente dal fatto che il prodotto sia destinato all'esportazione oppure al consumo o all'utilizzo sul mercato interno e tenendo eventualmente conto della misura in cui il fattore produttivo è direttamente o indirettamente consumato o utilizzato nella produzione del prodotto in esame. È opportuno tenere conto del fatto che i livelli dei prezzi del fattore produttivo possono essere fissati facendo riferimento a prodotti diversi da quelli destinati all'esportazione o al consumo o all'uso sul mercato interno. È necessario esaminare le differenze che influiscono sulla confrontabilità tra il fattore produttivo destinato all'esportazione e quello destinato al consumo o all'utilizzo sul mercato interno. Di tutte tali differenze si terrà conto in tutti i casi in cui è dimostrato che i fattori segnalati influiscono sulla confrontabilità dei prezzi, la qualità, la disponibilità, il trasporto e altre condizioni di acquisto e vendita.

2. Il calcolo del vantaggio si può effettuare utilizzando le informazioni generali disponibili relative all'industria in questione, tra cui le statistiche relative ai prezzi del fattore produttivo e del prodotto in esame e gli orientamenti e le norme relativi alla misura del consumo o dell'utilizzo del fattore produttivo nel prodotto in esame.

3. Per i prodotti elencati all'allegato del presente regolamento, il calcolo del vantaggio viene effettuato in base al metodo illustrato nell'allegato stesso, tenendo opportunamente conto, conformemente al paragrafo 1, delle differenze che incidono sulla confrontabilità tra il fattore produttivo destinato all'esportazione e quello destinato al consumo o all'uso sul mercato interno. Se necessario, l'allegato viene sottoposto a modifiche, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5

Accertamento di un pregiudizio

1. L'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio si fonda su elementi di prova diretti e implica un esame obiettivo:

a) del volume e dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame sul mercato comunitario e della loro incidenza sui prezzi del prodotto simile praticati dall'industria comunitaria;

e

b) della conseguente incidenza delle rispettive importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dall'andamento tendenziale di vari indicatori economici, come il volume delle vendite, l'utilizzo della capacità produttiva, la quota di mercato, gli utili e le perdite, gli utili sul capitale investito, gli investimenti e l'occupazione.

La considerazione di uno soltanto o di alcuni soltanto dei fattori citati non costituisce necessariamente una base di giudizio determinante.

2. È necessario dimostrare, con l'ausilio di tutti gli elementi di prova presentati a norma del paragrafo 1, che il prodotto in esame causa un pregiudizio ai sensi del presente regolamento.

3. Oltre alle importazioni del prodotto in esame, sono esaminati fattori noti che contemporaneamente causano un pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori sia attribuito al prodotto in esame.

4. L'esistenza di una minaccia di pregiudizio è accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui le pratiche tariffarie causerebbero un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente. Nel decidere se sussista una minaccia di pregiudizio notevole occorre verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

a) la natura delle pratiche tariffarie o di altro tipo in questione e i probabili effetti sugli scambi;

b) un sensibile tasso di incremento delle importazioni del prodotto in esame sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

c) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore del prodotto in esame, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni nel mercato comunitario, tenuto conto della disponibilità di altri mercati d'esportazione ad assorbire ulteriori esportazioni;

d) il fatto che le importazioni nel mercato comunitario siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e

e) la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve permettere di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie del paese o dei paesi responsabili di pratiche tariffarie o di altre tipo dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.

Articolo 6

Apertura

1. Nel quadro del presente regolamento, l'inchiesta viene aperta su presentazione di una denuncia scritta a nome dell'industria comunitaria da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché di qualsiasi associazione, oppure su iniziativa propria della Commissione, qualora vi siano elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche tariffarie o di altro tipo, ai sensi del presente regolamento, di pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni e il presunto pregiudizio.

2. Qualora esistano elementi di prova a prima vista sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, avvia il procedimento entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Se gli elementi di prova addotti risultano insufficienti, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ne informa il denunziante entro 45 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.

3. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, ne indica l'ambito di applicazione, il prodotto in esame, i paesi terzi nei quali i governi avrebbero applicato le pratiche tariffarie, la natura di tali pratiche e i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, presentare le proprie osservazioni per iscritto e fornire informazioni, affinché tali informazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

4. La Commissione informa dell'apertura del procedimento le parti interessate, in particolare gli esportatori e gli importatori del prodotto in esame, il governo del paese d’origine responsabile delle pratiche tariffarie o di altro tipo, i denunzianti e gli altri produttori comunitari.

5. In qualsiasi momento prima dell'inizio del procedimento o durante lo stesso, la Commissione può invitare il governo del paese d’origine interessato a partecipare a consultazioni, allo scopo di chiarire la situazione con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 2 e di pervenire ad una soluzione concordata.

Articolo 7

Inchiesta

1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione avvierà un'inchiesta che riguarderà tanto le pratiche tariffarie o di altro tipo che il pregiudizio. Tale inchiesta si concluderà di norma entro sei mesi e comunque non oltre i dodici mesi dalla data di apertura dell'inchiesta.

2. Le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura vengono sentite, a condizione che abbiano presentato entro il termine prescritto una richiesta in tal senso, nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per essere sentite.

3. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini prescritti, oppure ostacoli gravemente l'indagine, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, sulla base dei dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

4. Le informazioni di natura riservata o comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta saranno, se esistono motivi validi per farlo, trattate come tali dalle autorità. Le parti interessate che forniscono informazioni riservate sono invitate a fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tali sintesi saranno sufficientemente particolareggiate, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa e per consentire alle parti interessate l'accesso a tutte le informazioni inerenti all'indagine che siano rilevanti per la tutela dei loro interessi. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento.

Articolo 8

Misure provvisorie

1. Le misure provvisorie potranno essere istituite qualora venga accertato a titolo provvisorio che il prodotto in esame beneficia di pratiche tariffarie o di altro tipo che causano un pregiudizio all'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. Tali misure sono istituite secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Le misure provvisorie sono protette da una garanzia e l'immissione in libera pratica del prodotto in esame originario del paese responsabile delle pratiche tariffarie o di altro tipo nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.

3. Le misure provvisorie saranno istituite non prima di 60 giorni dall'apertura del procedimento e rimangono in vigore per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 9

Chiusura del procedimento senza istituzione di misure

1. In caso di ritiro della denuncia, la Commissione può chiudere il procedimento, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

2. Qualora non siano necessarie misure correttive, il procedimento viene chiuso secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La decisione che chiude il procedimento è debitamente motivata.

Articolo 10

Misure definitive

1. Qualora dall'accertamento definitivo dei fatti si desume l'esistenza di pratiche tariffarie o di altro tipo e del pregiudizio causato dalle importazioni sul mercato comunitario del prodotto in esame e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento a norma dell'articolo 14, viene istituita sul prodotto in esame una misura definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Il livello delle misure correttive istituite per controbilanciare il vantaggio conferito dalle pratiche tariffarie o di altro tipo ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo non sarà superiore al livello del vantaggio riscontrato e le misure prenderanno preferibilmente la forma di dazi.

3. Se è stato istituito un dazio correttivo provvisorio e se il dazio correttivo definitivo è maggiore del dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio correttivo definitivo è inferiore al dazio provvisorio, il dazio provvisorio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.

4. Le misure correttive restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le pratiche tariffarie o di altro tipo arrecanti pregiudizio.

Articolo 11

Imprese

1. Le indagini possono essere chiuse senza l'imposizione di misure provvisorie o definitive quando sono presentati impegni volontari soddisfacenti in base ai quali:

a) il governo del paese terzo che applica le pratiche tariffarie o di altro tipo accetta di eliminare o limitare le pratiche o di adottare altre misure per rimediarne gli effetti; oppure

b) ciascun esportatore si impegna a rivedere i propri prezzi o a sospendere le esportazioni verso il mercato comunitario per tutto il tempo in cui tali esportazioni beneficiano, direttamente o indirettamente, di pratiche tariffarie o di altro tipo, così da eliminare l'effetto pregiudizievole di tali pratiche tariffarie o di altro tipo.

2. Gli impegni sono accettati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti, può essere istituita una misura correttiva a norma dell'articolo 10, in base ai fatti disponibili nel quadro dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno.

Articolo 12

Riesami

1. Se esistono validi motivi per farlo, può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure nella loro forma iniziale, per iniziativa della Commissione, su richiesta di uno Stato membro oppure su richiesta di qualsiasi esportatore, importatore, produttore comunitario o del governo del paese d’origine, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive.

2. I riesami saranno avviati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Al riesame di cui al paragrafo 1 si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli 6 e 7.

3. Il riesame valuta se continuino a sussistere le pratiche tariffarie o di altro tipo e/o il pregiudizio da esse causato e determina nel contempo se l'interesse comunitario richieda la prosecuzione dell'intervento. Il riesame può inoltre riguardare le situazioni in cui gli effetti riparatori di una misura correttiva siano compromessi dall'elusione delle misure in vigore o i casi in cui le misure correttive non abbiano prodotto alcuna variazione, oppure abbiano prodotto variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita sul mercato comunitario.

4. Quando il riesame ne dimostra la necessità, le misure correttive sono abrogate, modificate o mantenute, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio[4].

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva stabilita dall'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

Articolo 14

Interesse della Comunità

Per decidere, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 3, se, nell'interesse della Comunità, sia necessario intervenire o se le misure debbano essere abrogate, modificate o mantenute a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso. Si può decidere di non applicare alcuna misura qualora si possa chiaramente concludere che la loro applicazione non è nell'interesse della Comunità.

Articolo 15

Disposizioni generali

1. Le misure correttive provvisorie o definitive sono istituite con regolamento ed eseguite dagli Stati membri secondo la forma, i livelli specificati e gli altri criteri stabiliti nel regolamento che impone tali misure. Qualora vengano imposte misure diverse dai dazi, il regolamento definisce la forma precisa di tali misure nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio[5], possono essere adottate a norma del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 217, paragrafo 1 e 218, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio[6], le misure correttive provvisorie e definitive sono rispettivamente trattate come dazi antidumping o compensativi provvisori o definitivi.

4. I regolamenti che istituiscono misure correttive provvisorie o definitive, nonché i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Nessun prodotto sarà soggetto a misure correttive e a misure antidumping e/o compensative allo scopo di risolvere una stessa situazione prodotta da pratiche tariffarie o di altro tipo, ai sensi dell'articolo 3, e da pratiche di dumping e/o sovvenzioni.

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano senza pregiudizio e tenuto conto di eventuali norme speciali concordate dalle Comunità e dal paese o paesi terzi.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Metodo di calcolo del vantaggio di cui all'articolo 4

Metodo di calcolo del vantaggio:

è previsto l'impiego della seguente formula, in cui

W rappresenta il prezzo alla tonnellata, sul mercato mondiale, del fattore produttivo, registrato nell’ultimo anno;

X rappresenta il prezzo alla tonnellata, sul mercato mondiale, del prodotto di riferimento utilizzato per determinare il prezzo del fattore produttivo;

Y corrisponde alla riduzione percentuale applicata al prezzo, sul mercato mondiale, del prodotto di riferimento, prevista dal quadro giuridico del paese terzo in questione;

Z corrisponde alle unità di fattore produttivo consumate o usate per produrre una tonnellata di prodotto in esame (vedi tabella); per esempio, se sono necessarie 5 tonnellate di fattore produttivo utilizzate per produrre 1 tonnellata di prodotto in esame, allora Z = 5.

Formula: [W-(X/100 x (100-Y))] x Z ( X x Y%) x Z = vantaggio per tonnellata

Tale formula viene utilizzata per calcolare l'importo della misura correttiva applicata ai prodotti elencati nella tabella seguente.

Prodotto in esame | Codice NC | Unità di fattore produttivo (Z) |

Propano | Butani (misti) | Nafta leggera |

Etilene | 2901 21 00 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |

Propene (propilene) | 2901 22 00 | 6,3 | 5,3 | 1,0 |

Buta-1,3-diene | 2901 24 10 | - | 6,3 | 2,2 |

Cicloesano | 2902 11 00 | - | - | 2.9 |

Benzene | 2902 20 00 | - | - | 3,1 |

p-Xilene | 2902 43 00 | 0,1 | 0,2 | 3,1 |

Stirene | 2902 50 00 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |

Etilbenzene | 2902 60 00 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi | 2904 20 00 | - | - | 2,0 |

Glicole etilenico (etandiolo) | 2905 31 00 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |

Glicole propilenico (propan-1,2-diolo) | 2905 32 00 | 3,9 | 3,3 | 0,6 |

Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi diversi dall'etere dietilico | 2909 19 00 | - | - | 2,0 |

2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole) | 2909 41 00 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |

Polietilene lineare, di densità inferiore a 0,94 | 3901 10 10 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |

Altri polietileni, di densità inferiore a 0,94 | 3901 10 90 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |

Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94 | 3901 20 10 3901 20 90 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |

Polipropilene, in forme primarie | 3902 10 00 | 6,4 | 5,4 | 1,0 |

Polistirene espanso | 3903 11 00 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |

Polistirene | 3903 19 00 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |

Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), in forme primarie | 3903 30 00 | - | 4,9 | 1,3 |

Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN), in forme primarie | 3903 20 00 | 2,6 | 2,4 | 1,1 |

Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze, in forme primarie | 3904 10 00 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[4] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

[5] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[6] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

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