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Document 52005PC0140
Proposal for a Council Decision on the fulfilment of the conditions laid down in Article 3 of the Additional Protocol to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, with regard to an extension of the period foreseen in Article 9(4) of Protocol 2 to the Europe Agreement {SEC(2005)477}
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo {SEC(2005)477}
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo {SEC(2005)477}
/* COM/2005/0140 def. */
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo {SEC(2005)477} /* COM/2005/0140 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 14.04.2005 COM(2005)140 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo (presentata dalla Commissione) {SEC(2005)477} RELAZIONE 1. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo con la Romania, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto 3, dello stesso articolo, la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti e che il programma di ristrutturazione rientri in un piano di razionalizzazione completo e di riduzione della capacità di produzione in Romania. 2. Per la Romania, tale periodo iniziale scaduto il 31 dicembre 1997. 3. Nel dicembre 1997 la Romania ha chiesto la proroga di tale periodo. 4. La concessione della proroga del periodo durante il quale la Romania può concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione subordinata alla presentazione di un programma di ristrutturazione realistico, comprendente i piani aziendali delle singole imprese, secondo i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo. 5. Nel maggio 2002 la Commissione ha proposto un'estensione del periodo durante il quale la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia e la Romania possono concedere aiuti di Stato per la ristrutturazione del settore siderurgico, considerato l'urgente bisogno di trovare una soluzione accettabile per far progredire il processo di ristrutturazione nei suddetti paesi candidati. 6. La proroga costituirebbe la base giuridica per la concessione degli aiuti nel periodo di preadesione nell'ambito dei programmi di ristrutturazione (gli aiuti concessi sarebbero quindi limitati e proporzionali alla riduzione della capacità di produzione), oltre a legalizzare retroattivamente gli eventuali aiuti concessi illegalmente dopo l'entrata in vigore dell'accordo europeo. 7. La proroga entrerebbe in vigore solo previa adozione e valutazione di un programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali conformi ai criteri del protocollo 2 degli accordi europei. 8. A questo scopo, stato stilato un protocollo aggiuntivo con la Romania. 9. Il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo stato firmato dalla Comunità e dalla Romania il 23 ottobre 2002. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, il protocollo aggiuntivo viene applicato in via provvisoria, prima di entrare in vigore, conformemente all'articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. 10. Il protocollo aggiuntivo proroga il periodo di cui al protocollo 2 di altri otto anni, a decorrere dal 1º gennaio 1998; detta proroga subordinata all'osservanza di alcune condizioni. 11. La prima condizione stata soddisfatta in quanto per le società coinvolte la Romania ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali, che sono stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza). 12. La seconda condizione rappresentata dalla valutazione finale da parte della Commissione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali, per verificare se essi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo. 13. I servizi della Commissione hanno proceduto a tale valutazione finale, concludendo che il programma di ristrutturazione e i piani presentati dalla Romania sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo. 14. Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la Commissione propone una decisione del Consiglio con cui viene approvata la valutazione finale della Commissione. Se il Consiglio approva la valutazione, le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo saranno soddisfatte e la proroga del periodo prevista dal protocollo 2 entrerà in vigore. 15. Si chiede pertanto al Consiglio di approvare l'allegata proposta di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: (1) Il 1º febbraio 1995 entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra[2]. (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo con la Romania, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto 3), dello stesso articolo, la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti e che il programma di ristrutturazione rientri in un piano di razionalizzazione completo e di riduzione della capacità di produzione in Romania. (3) Il periodo iniziale di cinque anni scaduto il 31 dicembre 1997. (4) Nel dicembre 1997 la Romania ha chiesto la proroga di tale periodo. (5) È parso opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1º gennaio 1998. (6) A tale scopo, il 23 ottobre 2002, la Comunità e la Romania hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, che stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data. (7) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo subordinata alla presentazione da parte della Romania alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Consiglio della concorrenza). (8) Nel dicembre 2004 la Romania ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali per le società che hanno beneficiato o stanno beneficiando di aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione. (9) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione. (10) La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali presentati dalla Romania; la valutazione indica che l'attuazione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali garantirà la vitalità della società in questione nelle normali condizioni di mercato. Essa indica inoltre che l'entità dell'aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione previsto dai piani strettamente limitata alla misura assolutamente necessaria per ripristinare la vitalità delle società in questione e che tale entità stata progressivamente ridotta e si esaurita entro la fine del 2004. La valutazione conferma inoltre che le società beneficiarie saranno oggetto di una razionalizzazione completa e che la loro capacità di produzione in eccesso sarà ridotta. La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo. DECIDE: Articolo 1 Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali che la Romania ha presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2. Articolo 2 Il periodo durante il quale la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1º gennaio 1998, ai sensi dall'articolo 1 del protocollo aggiuntivo. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 3.