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Document 52005DC0257
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Annual Report to the Discharge Authority on Internal Audits Carried out in 2004 {SEC(2005) 782}
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2004, presentata all’autorità competente per il discarico (articolo 86, paragrafo 4, del regolamento finanziario) - Il testo completo esiste soltanto in FR-DE-EN {SEK(2005) 782 }
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2004, presentata all’autorità competente per il discarico (articolo 86, paragrafo 4, del regolamento finanziario) - Il testo completo esiste soltanto in FR-DE-EN {SEK(2005) 782 }
/* COM/2005/0257 def. */
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2004, presentata all’autorità competente per il discarico (articolo 86, paragrafo 4, del regolamento finanziario) - Il testo completo esiste soltanto in FR-DE-EN {SEK(2005) 782 } /* COM/2005/0257 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 15.6.2005 COM(2005) 257 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2004, presentata all’autorità competente per il discarico(articolo 86, paragrafo 4, del regolamento finanziario) Il testo completo esiste soltanto in FR-DE-EN. {SEK(2005) 782 } INDICE 1. Introduzione 3 2. Quadro generale delle attività di revisione contabile del SAI nel 2004 3 3. Compendio dei risultati e raccomandazioni principali 5 4. Conclusioni 9 1. INTRODUZIONE Lo scopo di questa terza relazione annuale sulla revisione contabile interna consiste nell’informare l’autorità competente per il discarico riguardo al lavoro svolto dal Servizio di audit interno (SAI) nel 2004. La presente relazione una versione abbreviata della relazione annuale di revisione contabile interna del revisore interno alla Commissione (in conformità dell’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento finanziario). Si basa in larga misura sui risultati del lavoro condotto dal SAI per completare l’azione 87 del Libro bianco sulla riforma[1] ma tiene conto anche di altre revisioni contabili portate a termine nel 2004, fra cui due revisioni contabili di controllo del seguito dato a impegni precedenti e anche altre fonti pertinenti come la rassegna delle DG della famiglia RELEX[2], la prima relazione sommaria sul lavoro delle strutture di audit interno delle varie DG[3] e il seguito alle raccomandazioni sistemiche formulate dal revisore interno nel 2003. Le revisioni contabili approfondite e di seguito condotte dal SAI hanno dato luogo a raccomandazioni rivolte al direttore generale interessato, cui spetta prendere le misure adeguate. La relazione si concentra sulle raccomandazioni – spesso di natura trasversale – che riguardano tutta la Commissione e che potrebbero riguardare altre DG oltre a quelle oggetto della revisione contabile. 2. QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE DEL SAI NEL 2004 Per svolgere il suo compito, il SAI si conforma al regolamento finanziario e al suo stesso statuto, nonché ai principi e le norme internazionali generalmente riconosciuti che disciplinano il controllo interno e la revisione contabile interna, ad esempio il quadro di controllo COSO[4] e le norme professionali e modalità pratiche di applicazione dell’Institute of Internal Auditors (IIA)[5]. Il lavoro di revisione del SAI si articola secondo quattro categorie principali, definite dall’IIA: affidabilità e integrità delle informazioni finanziarie e operative, efficacia e efficienza delle operazioni, tutela dei fondi e conformità con le leggi e i regolamenti, nonché i contratti. Esso mette inoltre l’accento sugli obiettivi strategici o di alto livello della Commissione e sulla misura in cui essi si iscrivono nei suoi compiti generali e contribuiscono alla loro realizzazione[6]. L’attività del SAI si basa su un piano strategico modulato ( rolling plan ) triennale, adottato all’inizio del 2004 e aggiornato annualmente per integrare i necessari cambiamenti. Nel 2004 il lavoro si concentrato sul completamento delle revisioni contabili, delle valutazioni dei rischi e degli esami documentali, necessari nel quadro dell’attuazione dell’azione 87 (cfr. tabella qui di seguito), nonché sulla presentazione al comitato di controllo degli audit (CCA), nel settembre 2004 e nel gennaio 2005, di una relazione in cui erano sintetizzati gli esiti principali di tale lavoro[7]. Nel 2004 si registrata anche un’intensificazione del programma di seguito delle revisioni del SAI, poiché dall’avvio del lavoro di revisione si era accumulato ormai materiale sufficiente allo scopo. In tale contesto particolarmente importante il seguito della revisione di Eurostat, che proseguirà nel 2005. Nel dicembre 2004 il SAI ha presentato anche la prima relazione sommaria semestrale sul lavoro svolto dalle strutture di revisione interna delle DG, richiamando l’attenzione della Commissione su una serie di settori di rischio fondamentali[8]. Come osservato dal CCA, le future relazioni dovrebbero beneficiare dell’armonizzazione dei criteri di relazione fra i revisori contabili interni della Commissione. Quadro generale delle attività di revisione contabile effettuate nel 2004 (e loro presenza negli allegati) Revisione contabile | Memorandum di programmazione | Relazione finale | Sistema di supporto amministrativo e altri sistemi di supporto trasversali | UPUCE | 2 marzo 2004 | 15 ottobre 2004 | Controllo locale IT COMP | 17 luglio 2003 | 20 luglio 2004 | Controllo locale IT SG | 17 luglio 2003 | 31 luglio 2004 | Valutazioni dei rischi e esami documentali SG, SJ, OLAF, ADMIN, ADMIN/DS, EPSO, OIB, PMO, DIGIT, SCIC, OIL, DGT, GOPA, 36 valutazioni dei rischi informatici e di comunicazione | Politiche interne, inclusa la ricerca | EAC | 15 marzo 2004 | 21 settembre 2004 | ENV | 29 marzo 2004 | 17 settembre 2004 | ESTAT II | 17 novembre 2003 | 19 marzo 2004 | INFSO | 30 settembre 2004 | 20 ottobre 2004 | CCR | 26 marzo 2004 | 21 ottobre 2004 | Valutazioni dei rischi e esami documentali ECFIN, ENTR, COMP, SANCO, TREN, JAI, MARKT, TAXUD | Misure strutturali e politica agricola comune | EMPL | 22 maggio 2003 | 22 luglio 2004 | Seguito AGRI | 20 ottobre 2004 | 25 febbraio 2005 | Seguito REGIO | 24 settembre 2004 | 23 dicembre 2004 | Valutazioni dei rischi e esami documentali FISH | Politiche esterne, inclusi gli aiuti di preadesione | AIDCO | 31 luglio 2003 | 29 aprile 2004 | Seguito ELARG | 20 settembre 2004 | 21 gennaio 2005 | Valutazioni dei rischi e esami documentali TRADE | Il tasso di accettazione degli esiti delle revisioni e delle raccomandazioni formulate dal SAI da parte dei servizi oggetto della revisione contabile stato elevato (84% e un altro 10% accettato con osservazioni). Ciò indica che il parere dei revisori viene considerato utile per apportare miglioramenti, ma anche che la dirigenza assume le proprie responsabilità nel decidere se seguire le raccomandazioni o meno, e secondo quali modalità. In un caso una raccomandazione essenziale stata respinta dal servizio oggetto della revisione contabile poiché si riteneva che l’azione di seguito non potesse essere realizzata a livello della DG. Accettazione delle raccomandazioni in materia di revisione contabile formulate dal SAI nel 2004: Accettate | Accettate con osservazioni | Respinte in parte | Respinte | Totale | % | Essenziali | 39 | 1 | 0 | 1 | 41 | 10% | Molto rilevanti | 119 | 21 | 0 | 5 | 145 | 38% | Rilevanti | 151 | 22 | 7 | 5 | 185 | 48% | Indicative | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4% | Totale | 321 | 44 | 8 | 12 | 385 | 100% | % | 84% | 11% | 2% | 3% | 100% | 3. COMPENDIO DEI RISULTATI E RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI (ULTERIORI INFORMAZIONI ALL’ALLEGATO 3) Raccomandazione n. 1: Le DG dovrebbero impegnarsi a fondo per migliorare la qualità dei loro indicatori e sviluppare un approccio integrato per misurare e valutare le prestazioni. In questa ottica si dovrebbe ipotizzare l’utilizzo del quadro comune di valutazione , concepito specificamente a sostegno dell’attuazione della gestione della qualità nelle organizzazioni del settore pubblico. Dovrebbero essere definiti indicatori significativi di prestazione, sia finanziari che operativi, da comunicare in un quadro di valutazione trasmesso regolarmente alla dirigenza a fini di seguito e controllo delle prestazioni in settori chiave. Gli strumenti/tecniche di gestione totale della qualità come l’ analisi comparativa e le indagini sulla soddisfazione dovrebbero essere applicati selettivamente nel quadro del feedback che deve essere fornito dai beneficiari di sovvenzioni e dalle altre parti interessate. Raccomandazione n. 2: A livello di DG , la gestione dei rischi dovrebbe essere inquadrata nei processi di gestione consueti e condotta parallelamente alle procedure di pianificazione strategica e quindi integrata nelle relazioni di gestione e nel processo decisionale. I rischi gravi e le risposte a livello di gestione dovrebbero essere indicati nel piano annuale di gestione e nella relazione annuale di attività. Le famiglie di DG dovrebbero esaminare l’efficacia di una gestione dei rischi a livello della famiglia stessa per i loro obiettivi principali. Ciò consentirebbe un migliore coordinamento e l’individuazione di sinergie. Si dovrebbe elaborare una visione d’insieme dei rischi consolidata a livello della Commissione (che consenta una visione globale, dall’alto verso il basso, dei rischi chiave) da utilizzare a sostegno della gestione dei rischi e del processo decisionale. Raccomandazione n. 3: Per quanto alcune DG abbiano adottato misure per conformarsi alle politiche/orientamenti in materia di sicurezza, la dirigenza deve ora garantire che vengano sviluppati e provati piani catastrofe o piani di emergenza. È inoltre importante che per tutti i sistemi informatici importanti siano prese precauzioni al fine di garantire la sicurezza delle informazioni e la continuità delle attività. Le procedure amministrative fondamentali (come la gestione dei contratti e delle sovvenzioni) dovrebbero basarsi su sistemi informatici di gestione più integrati poiché ciò consentirebbe alla dirigenza di monitorare più efficacemente l’attuazione dei progetti[9]. Raccomandazione n. 4: Nella revisione del regolamento finanziario e delle modalità di applicazione si dovrebbe prestare particolare attenzione alla semplificazione e proporzionalità al fine di raggiungere un migliore equilibrio fra i rischi e i costi del controllo . Ciò vale anche, ad esempio, per la gestione delle sovvenzioni dove il costo del controllo, tanto per la Commissione quanto per i beneficiari, potrebbe essere considerevolmente ridotto armonizzando e semplificando i metodi di attribuzione e/o di finanziamento. Oltre che alla revisione del regolamento finanziario, la stessa attenzione dovrebbe essere prestata alla legislazione settoriale pertinente e alla concezione di strumenti e programmi finanziari. Raccomandazione n. 5: Si dovrebbero fissare e riesaminare regolarmente le procedure finanziarie e i livelli di sottodelega sulla base di un’adeguata valutazione dei rischi in vista di un migliore equilibrio fra livello dei rischi e controlli. Le transazioni a basso rischio dovrebbero essere trattate nel quadro di procedure semplificate, mentre per le transazioni con livello di rischio più elevato dovrebbe essere invece necessaria un’autorizzazione di alti dirigenti o un visto ex ante supplementare. Raccomandazione n. 6: Si dovrebbe rafforzare e realizzare a cadenza regolare una supervisione, a livello della dirigenza, dell’efficace applicazione delle procedure interne, comprese in particolare la separazione dei compiti, le modalità di sottodelega e di supplenza e la loro conformità con il regolamento finanziario (RF), le modalità di applicazione (MA) e altri regolamenti pertinenti. I controlli ex post dovrebbero essere rafforzati al fine di garantire un funzionamento efficace e continuativo dei controlli interni, come previsto. A questo proposito nella loro dichiarazione annuale le DG dovrebbe soffermarsi specificamente sull’adeguatezza dei controlli interni in vigore (concezione) e sul loro buon funzionamento nel periodo coperto dalla dichiarazione stessa[10]. Raccomandazione n. 7: La metodologia, compresa la valutazione dei rischi, utilizzata per condurre le revisioni finanziarie dovrebbe essere migliorata. Dovrebbe essere fornita una visione di insieme dei risultati su base annuale, riportata nella RAA e consolidata nella relazione di sintesi della DG . Si dovrebbero individuare le questioni ricorrenti o sistemiche insieme alle azioni adottate dalla dirigenza per evitarne il ripetersi. Raccomandazione n. 8: Si deve sviluppare una strategia chiara per le revisioni contabili di chiusura e si devono pianificare in anticipo azioni da includere nel piano generale di revisione contabile. Fra gli elementi chiave rientrano i seguenti: una procedura chiara e documentata, un modello di valutazione dei rischi definito per le revisioni contabili dei sistemi ai fini della selezione delle revisioni di chiusura; la definizione chiara e precisa dei ruoli e delle responsabilità (comprese le procedure per l’approvazione delle relazioni e il processo di seguito); l’assegnazione di risorse adeguate. Per evitare ritardi, si dovrebbe razionalizzare lo svolgimento del lavoro e si dovrebbero fissare scadenze indicative da rispettare in ogni fase del processo. La metodologia delle revisioni contabili di chiusura dovrebbe essere definita in un manuale di revisione contabile. Si devono adottare strumenti di comunicazione adatti a garantire un seguito adeguato delle revisioni contabili di chiusura e delle procedure di recupero avviate a seguito di tali revisioni. Si devono prendere le misure correttive necessarie, in sede e nelle delegazioni della Commissione europea, per far fronte ai problemi individuati, in particolare per quanto riguarda le carenze e i difetti dei sistemi di gestione e di controllo della Commissione, nonché per avviare i recuperi in conformità del regolamento finanziario e delle modalità di applicazione. Raccomandazione n. 9: Doppio finanziamento: si dovrebbe promuovere e rafforzare un utilizzo più efficace degli strumenti esistenti da parte delle DG, ad esempio la dichiarazione sull’onore con la possibilità di applicare sanzioni legali in caso di dichiarazioni false, i requisiti contabili applicabili ai beneficiari di sovvenzioni e la consultazione sistematica o selettiva delle altre DG[11]. Dovrebbero essere consentiti controlli supplementari volti a limitare il rischio intrinseco di doppio finanziamento, sulla base di strumenti disponibili a livello della Commissione. A questo proposito, la creazione della base di dati ABAC-contratti e del file centrale delle entità giuridiche nell’ultimo trimestre del 2004 sarà un passo positivo, che non può tuttavia garantire una prevenzione completa. Idealmente, il sistema potrebbe essere migliorato in modo da segnalare i casi in cui lo stesso contraente/beneficiario riceve finanziamenti UE da varie DG per la stessa attività. Selezione di esperti - potenziale conflitto di interessi: Si devono apportare miglioramenti per quanto riguarda gli esperti che partecipano alla selezione dei progetti. Si tratta di ingaggiare esperti indipendenti mediante procedure di appalto appropriate. Agli esperti selezionati si dovrebbe chiedere di firmare una dichiarazione sul conflitto di interessi (come avviene già in alcune DG)[12]. Raccomandazione n. 10: Convalida dei controlli interni: necessario adottare misure per completare la convalida obbligatoria dei sistemi di controllo interno presso le agenzie nazionali prima del nuovo ciclo di programmazione. Si devono ottenere dagli SM dichiarazioni di affidabilità della gestione. Si dovrebbe migliorare il seguito delle questioni sollevate nelle relazioni di certificazione elaborate dai revisori indipendenti. Esecuzione del bilancio: al fine di avere una visione più completa dell’esecuzione dei programmi, si dovrebbero elaborare statistiche che tengano conto tanto dei pagamenti effettuati dalle DG operative quanto dalle agenzie nazionali pertinenti. I servizi interessati dovrebbero inoltre organizzare un seguito più rigoroso dei pagamenti di anticipi e degli interessi maturati[13]. I controlli ex post condotti dalle agenzie nazionali: si dovrebbero fissare orientamenti chiari quanto ai requisiti e alla copertura minimi che le agenzie nazionali devono rispettare nel quadro dei controlli ex post da esse effettuati. Ad esempio, non vengono individuati in modo affidabile i rischi finanziari e le responsabilità in caso di perdita finanziaria dovuta a insolvenza dei beneficiari. Raccomandazione n. 11: Al fine di rafforzare i controlli esistenti e ridurre i rischi di collusione, conflitto di interessi e insider trading , si dovrebbe procedere a un’analisi per individuare eventuali contraenti o beneficiari di sovvenzioni che concentrano in misura rilevante il bilancio della DG in oggetto. A questo proposito, dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione le organizzazioni private e le ONG che ricevono regolarmente finanziamenti da parte dei servizi della Commissione tramite contratti o sovvenzioni. Raccomandazione n. 12: Le DG che esternalizzano per lunghi periodi una larga parte delle attività fondamentali a un solo contraente dovrebbero valutare attentamente i rischi derivanti da tale dipendenza e sottoporre la situazione agli alti dirigenti per l’approvazione ufficiale. Raccomandazione n. 13: Sovvenzioni di funzionamento alle ONG e conformità con il regolamento finanziario (RF) e le modalità di applicazione (MA): si dovrebbe garantire il rispetto del RF e delle MA. Sono necessari alcuni progressi, fra l’altro in materia di pianificazione e comunicazione alle ONG interessate, al fine di garantire la conformità con i requisiti fissati nel regolamento finanziario per la riduzione progressiva delle sovvenzioni di finanziamento. 4. CONCLUSIONI Nel 2004 sono stati compiuti considerevoli progressi sul cammino della modernizzazione e del rafforzamento dei sistemi di gestione e di controllo della Commissione. Il nuovo statuto dei funzionari entrato in vigore e le direzioni generali hanno continuato ad adoprarsi per migliorare i sistemi di controllo interno istituiti nell’ambito della riforma della Commissione. Il servizio di audit interno (SAI) ha portato a termine la cosiddetta azione 87 del Libro bianco sulla riforma[14], espletando un lavoro di controllo (compresi esami documentali e valutazione dei rischi) in 33 servizi della Commissione. Da una prospettiva più strategica, il lavoro di revisione e le raccomandazioni hanno fatto sì che i revisori interni giungessero a una serie di conclusioni grazie alle quali la Commissione potrebbe conseguire considerevoli vantaggi in termini di miglioramento della governance e delle prestazioni. Il sistema di controllo interno Nel loro esercizio di autovalutazione[15] le DG hanno indicato di aver ottenuto un alto livello di ottemperanza delle norme di controllo interno, così come le revisioni SAI hanno confermato notevoli progressi. Tuttavia, da tali revisioni sono emersi altresì il sussistere di talune importanti carenze di controllo e la necessità di apportare sostanziali miglioramenti in settori chiave quali la gestione delle sovvenzioni degli appalti pubblici, la supervisione della gestione e i controlli ex post (in termini tanto di fondi gestiti dalla Commissione quanto di gestione congiunta con gli Stati membri) e la considerazione in base alla quale la Commissione tuttora esposta a potenziali crisi del controllo. Conclusione 1 : Quantunque siano stati compiuti considerevoli progressi nel controllo interno, sussistono sostanziali carenze in settori quali la gestione delle sovvenzioni e degli appalti pubblici, la supervisione della gestione e i controlli ex post. Si dovrebbe provvedere a rimediare urgentemente a tali carenze. Ma la sfida più vasta e duplice: anzitutto, l’attuazione delle norme di controllo interno non costituisce una finalità in sé stessa, mentre importante che i sistemi di controllo interno siano efficaci nel garantire che – nella misura del possibile – gli obiettivi della Commissione vengano conseguiti, che le norme e i regolamenti siano rispettati e che le relazioni finanziarie della Commissione siano attendibili[16]. In secondo luogo, la risposta non necessariamente l’incremento dei controlli, bensì l’esecuzione di controlli di migliore qualità e più efficaci dal punto di vista costi/benefici. Norme e regolamenti recentemente adottati devono passare alla naturale fase successiva, vale a dire alla modifica in base alle esperienze acquisite, tenendo presenti la semplificazione e la proporzionalità in termini di costi e rischi. Ciò valido anche per la gestione congiunta quando, ai fini dell’efficacia, la garanzia deve provenire sostanzialmente dagli Stati membri e non da ulteriori controlli saltuari della Commissione. È per questo motivo che il SAI nella sua ultima relazione annuale ha proposto di introdurre la trasparenza e le dichiarazioni di affidabilità della gestione da parte degli Stati membri[17]. È necessario adottare nuove misure per integrare i controlli nei processi standard di gestione. Ad esempio, la pianificazione e la definizione di obiettivi non sono stati sufficientemente incorporati nelle normali attività di gestione, il che equivale a dire che l’impatto e i vantaggi in termini di produttività a livello di DG sono limitati. Una possibile soluzione potrebbe consistere nell’assicurarsi che la dirigenza sia consapevole del fatto che i controlli interni, se adeguatamente eseguiti, costituiranno un efficace contributo alla realizzazione degli obiettivi. Conclusione 2 : Le direzioni generali devono adoprarsi per l’efficacia dei propri sistemi di controllo – e ciò al di là della conformità. Nell’ambito della pianificazione dei controlli necessario tenere maggiormente in considerazione il rapporto costo/benefici e i rischi, il che nella gestione congiunta si traduce nella necessità di ottenere maggiori garanzie dagli Stati membri . Funzioni orizzontali Il collegio dotato di competenze collettive in materia di politiche e bilancio per quanto attiene al bilancio delle Comunità (compresi i fondi gestiti congiuntamente). Tuttavia, l’architettura della gestione finanziaria e dei controlli della Commissione essenzialmente incentrata sulle singole direzioni generali, e le dichiarazioni di affidabilità/sicurezza provengono dalle DG. Una prospettiva preminentemente orientata a livello di direzioni generali rende più probabile il verificarsi di casi in cui questioni/rischi relativi a importanti controlli trasversali non sono sufficientemente coperti o compensati. Possiamo citare come esempi un’applicazione non uniforme delle norme; una pianificazione e un’attuazione non uniformi delle politiche; la difficoltà di aggregare importanti dati relativi alla gestione dell’informazione e provenienti dalle DG – la base delle relazioni contabili e di gestione dell’informazione redatte a livello centrale dalla Commissione. Talune di queste funzioni orizzontali sono consolidate, come ad esempio l’elaborazione del bilancio della Commissione. La Commissione ha inoltre compiuto importanti progressi nel rafforzare il coordinamento delle politiche e la loro coerenza, istituendo reti ad alto livello e creando la DG DIGIT. Tuttavia, talune funzioni orizzontali non sono ancora adeguatamente contemplate. Il regolamento finanziario, nella sua versione rivista nel 2002, non prevede esplicitamente che un funzionario contabile certifichi la legalità e la regolarità delle operazioni e l’affidabilità della contabilità (“quadro fedele della situazione”). Tuttavia, una tale misura rafforza il sistema di controllo in quanto garantisce la coerenza e l’affidabilità della contabilità della Commissione, e pertanto fornisce al collegio una tutela adeguata . La convalida della contabilità costituisce un complemento naturale dell’autorità del contabile per definire norme contabili: essere in grado di convalidare significa, ad esempio, avere intrapreso accertamenti di plausibilità e coerenza al fine di minimizzare le disparità nell’applicazione, o nella mancata applicazione, delle norme. L’esperienza acquisita nell’ambito di tali controlli può essere utilizzata dal contabile, nei casi in cui necessario, per migliorare e modificare le norme e le procedure . Ciò non significa reintrodurre un visto ex ante per le singole transazioni e non limita l’evidente responsabilità dell’attore in loco per la corretta applicazione delle norme come in qualunque altro settore di attività della Commissione. È per questo motivo che il SAI raccomanda l’approvazione della contabilità da parte del contabile. Tale responsabilità sistemica non riduce in alcun modo la responsabilità dell’ordinatore di garantire l’affidabilità delle informazioni rese disponibili al contabile. È giunto il momento di introdurre una supervisione centrale; il nuovo sistema di contabilità dei ratei accresce il livello di perizia contabile richiesto in tutta la Commissione. Conclusione 3 : Al fine di assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni e l’affidabilità dei dati riferiti, il contabile dovrebbe convalidare i conti della Commissione certificando che conferiscono un quadro fedele della situazione. Il contabile dovrebbe essere dotato di facoltà che gli consentono di esercitare tale responsabilità senza per questo modificare la responsabilità dei direttori generali per le transazioni e l’affidabilità delle informazioni trasmesse al contabile. Un altro settore che desta preoccupazione quello della gestione del rischio. Se efficacemente utilizzata, la gestione del rischio funge da strumento proattivo di gestione volto ad identificare ostacoli al conseguimento di obiettivi in campo politico e operativo e a contribuire all’adozione di decisioni politiche, tra cui la definizione delle priorità nell’ambito dello stanziamento delle risorse. Come già detto nel quadro della presente relazione, la gestione del rischio in seno alla Commissione ancora ad uno stadio piuttosto embrionale. Le DG sono focalizzate sull’analisi dei rischi e la gestione del rischio non contemplata nei normali processi di gestione. Questa situazione persiste nonostante la DG BUDG abbia recentemente intrapreso lodevoli iniziative in questo campo (dettagliate nel corpo della relazione). Non ancora stato attuato un approccio della gestione del rischio - compresi metodologia e strumenti - su scala istituzionale suscettibile di dar luogo a una visione consolidata dei rischi a livello di Commissione (consentendo una visione d’insieme, dall’alto verso il basso, dei rischi fondamentali). Ciò sembra essenziale per la gestione di rischi comuni a varie DG e ai fini di una migliore informazione all’origine delle decisioni della Commissione in materia di stanziamento delle risorse, nel quadro della pianificazione strategica e del ciclo di programmazione, ed in linea con le migliori pratiche. Conclusione 4 : Dovrebbe essere attuato un processo di elaborazione di una visione d’insieme consolidata dei rischi a livello di Commissione (che consenta una visione globale, dall’alto verso il basso, dei rischi chiave). Ciò agevolerebbe una gestione proattiva dei rischi in relazione agli obiettivi fondamentali della Commissione e l’adozione di decisioni più circostanziate in materia di stanziamento delle risorse. [1] L’azione 87 del Libro bianco sulla riforma prevedeva che il SAI esaminasse il miglioramento e il rafforzamento dei sistemi di controllo interno delle DG e realizzasse un intero ciclo di verifiche approfondite dei sistemi di controllo e di gestione in tutte le DG. [2] [3] [4] Cfr. www.coso.org; compreso il quadro integrato della gestione dei rischi di impresa ( Enterprise Risk Management – Integrated Framework ), settembre 2004. [5] Cfr. www.theiia.org. [6] Come definito nel quadro integrato della gestione dei rischi di impresa del COSO. [7] Il comitato stato informato degli esiti preliminari il 20 settembre 2004 e ha discusso il quadro generale definitivo il 14 gennaio 2005. [8] [9] È inteso che l’ulteriore sviluppo del sistema ABAC nel corso del 2005 affronterà alcuni di questi aspetti, ma i proprietari dei processi dovranno garantire che ciò avvenga. [10] Si osserva che progressi sono in corso in questo settore; la circolare per le relazioni annuali di attività 2004 del 3 dicembre 2004 (SEC(2004) 1562) sottolinea in particolare l’esigenza di descrivere il sistema di controllo interno in vigore e di indicare in che misura esso venga considerato efficace per far fronte ai rischi chiave (parti 3 e 4 della RAA in particolare). [11] Cfr. titolo V: Aggiudicazione degli appalti pubblici del regolamento finanziario, in particolare l’articolo 133 delle modalità di applicazione. [12] Si noti che per alcune DG il quadro giuridico esistente può prevedere norme diverse. [13] Gli sviluppi del sistema ABAC dovrebbero trattare tali problemi. [14] Cfr. nota 1. [15] Aggiornamento dell’autovalutazione di disponibilità dei servizi a soddisfare le condizioni di riferimento relative al controllo interno entro il 31 dicembre 2004, SEC(2004) 250 del 3 marzo 2004. [16] Come sottolineato anche nella sintesi delle relazioni annuali di attività 2003 delle DG e dei servizi, COM(2004) 418 del 9 giugno 2004. [17] Comprese le agenzie nazionali nel contesto della gestione centralizzata indiretta.