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Document 52005DC0085

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'applicazione dell'articolo 37 del Trattato EURATOM, luglio 1994 ─ dicembre 2003 {SEC(2005)343}

/* COM/2005/0085 def. */

52005DC0085

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'applicazione dell'articolo 37 del Trattato EURATOM, luglio 1994 ─ dicembre 2003 {SEC(2005)343} /* COM/2005/0085 def. */


Bruxelles, 14.3.2005

COM(2005) 85 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione sull'applicazione dell'articolo 37 del Trattato EURATOM, luglio 1994 ─ dicembre 2003 {SEC(2005)343}

INDICE

1. Introduzione 3

2. Procedura di applicazione dell'articolo 37 3

2.1. Precedenti 3

2.2. Le diverse tappe della procedura 4

2.3. Struttura della relazione degli esperti 5

2.4. Considerazioni sui tempi della procedura 6

3. Attuazione della procedura 6

3.1. Calendario delle comunicazioni e dei pareri 6

3.2. Contenuto dei pareri 7

4. Infrazioni 7

5. Conclusioni 8

ALLEGATI : Documento Di Lavoro Dei Servizi Della Commissione SEC(20005)343

ALLEGATO I Raccomandazione 1999/829/Euratom della Commissione

ALLEGATO II Gruppo di esperti dell’articolo 37

ALLEGATO III Attività presentate nel periodo in questione

ALLEGATO IV Dettagli delle presentazioni

ALLEGATO V Punti specifici illustrati nei pareri

ALLEGATO VI Sommario delle infrazioni all’articolo 37

1. INTRODUZIONE

Nella risoluzione del 20 novembre 1980 sull'ubicazione delle centrali nucleari nelle regioni di confine[1], il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di redigere annualmente una relazione sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato EURATOM.

In materia di smaltimento di rifiuti radioattivi, l’articolo in questione prescrive agli Stati membri quanto segue:

Articolo 37

“Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall’articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi.”

La diminuzione del numero di progetti presentati dagli Stati membri e la pubblicazione sistematica nella Gazzetta ufficiale, a partire dal 1986, dei pareri della Commissione in applicazione dell’articolo 37, hanno indotto a modificare la periodicità delle relazioni.

Tenuto conto delle modifiche introdotte dalla raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 1999 sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom[2], la presente relazione propone una sintesi della procedura in vigore.

2. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 37

2.1. Precedenti

La raccomandazione della Commissione del 12 dicembre 1990[3], relativa all'applicazione dell'articolo 37, ha fornito alcune precisazioni quanto alla presentazione di nuovi dati di carattere generale in caso di modifica di un progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi presentato anteriormente e tale da poter aumentare sensibilmente l’esposizione della popolazione di un altro Stato membro. Essa ha inoltre sottolineato quanto sia importante per la Commissione essere messa al corrente dell’attuazione da parte degli Stati membri delle raccomandazioni da essa formulate come pure delle autorizzazioni di smaltimento di rifiuti radioattivi concesse dagli Stati membri.

L’esperienza acquisita in seguito all’adozione di tale raccomandazione, ma soprattutto la chiusura e la disattivazione imminenti di un numero considerevole di centrali nucleari di potenza del parco nucleare della UE allargata, hanno indotto la Commissione a intraprendere, nel 1997, una revisione della sua raccomandazione, che ha portato alla redazione di una nuova raccomandazione, adottata il 6 dicembre 1999, il cui testo completo è riportato nell’allegato I.

In rapporto alla relazione precedente sono state apportate le seguenti modifiche:

- una chiara definizione della situazione per quanto riguarda diversi tipi di attività che non impongono la comunicazione di dati generali e l’inserimento delle industrie di trasformazione che rilasciano radioattività naturale, conformemente alla normativa di base (direttiva 96/29/Euratom del Consiglio);

- una chiarificazione dei requisiti in materia di dati generali in caso di modifica di installazioni esistenti, in particolare se queste ultime non erano state oggetto in passato di procedure in applicazione dell’articolo 37, perché nel momento considerato non si trovavano in uno Stato membro;

- una semplificazione dei dati generali in caso di modifica di installazioni esistenti, se queste ultime erano già state oggetto in passato di procedure in applicazione dell’articolo 37;

- disposizioni più dettagliate in materia di dati generali relativi alle operazioni di disattivazione e allo smaltimento di rifiuti radioattivi in formazioni geologiche;

- requisiti più severi in materia di informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in materia di rilascio annuale di rifiuti radioattivi nell’ambiente.

2.2. Le diverse tappe della procedura

Di seguito sono riportate in ordine cronologico le tappe attraverso le quali la Commissione è giunta a formulare il suo parere:

- comunicazione dei dati generali da parte dello Stato membro interessato al Segretariato generale della Commissione;

- primo esame dei documenti da parte del servizio competente della Commissione, che funge da segretariato del gruppo di esperti (cfr. allegato II). Questo primo esame è destinato a verificare che i dati menzionati nella raccomandazione siano stati inviati e che costituiscano una base sufficiente per un esame approfondito del progetto;

- invio, da parte del segretariato della versione originale e della traduzione inglese dei dati generali agli esperti e ai servizi competenti della Commissione;

- elaborazione da parte del segretariato, sulla base dei dati generali, di uno studio o di un progetto di relazione degli esperti della Commissione (cfr. di seguito) e inventario dei dati mancanti e dei chiarimenti necessari;

- consultazione del gruppo di esperti e elaborazione delle conclusioni e del parere del gruppo. La procedura di consultazione del gruppo varia a seconda della categoria di attività (conformemente al punto 1 della raccomandazione) in cui rientra il progetto:

- per le due prime categorie di attività (funzionamento di reattori nucleari e ritrattamento del combustibile nucleare irraggiato), il segretariato invia agli esperti e ai servizi interessati della Commissione lo studio da esso preparato, redatto in inglese o francese, quindi organizza una riunione con gli esperti e i servizi competenti della Commissione. A una parte della riunione viene invitata altresì una delegazione dello Stato membro che ha trasmesso il progetto, affinché possa fornire complementi d’informazione e chiarire gli interrogativi sollevati dagli esperti e dalla Commissione. Una volta sentita la delegazione gli esperti, coadiuvati dal segretariato, modificano, se necessario, lo studio e lo integrano redigendo il punto “conclusioni e parere degli esperti”. Approvano quindi la “relazione degli esperti alla Commissione” costituita dallo studio così modificato;

- per tutte le altre categorie, il segretariato prepara un testo con i propri interrogativi e quelli sollevati dagli esperti dopo la lettura dei dati generali, lo trasmette allo Stato membro interessato e elabora un “progetto di relazione del gruppo di esperti alla Commissione”. Tale documento, che include anche il progetto di conclusioni e parere degli esperti, è trasmesso, in francese o inglese, anche ai membri del gruppo perché possano formulare le loro osservazioni e il loro eventuale accordo. Se necessario, il segretariato integra il progetto di relazione sulla base delle risposte ricevute dallo Stato membro e, se del caso, consulta nuovamente i membri del gruppo in merito al progetto di relazione modificata, che è quindi approvato come “relazione degli esperti alla Commissione”;

- traduzione della relazione degli esperti per poter disporre delle versioni inglese, francese e tedesca, come pure della versione nella lingua dello Stato membro che ha comunicato il progetto;

- stesura, da parte del segretariato, del progetto di parere;

- consultazione interservizi sul progetto di parere della Commissione (corredato, a titolo informativo, della relazione del gruppo di esperti);

- traduzione del parere in tutte le lingue e adozione del progetto di parere (con procedura scritta) da parte della Commissione;

- comunicazione del parere della Commissione in forma di lettera e di relazione del gruppo di esperti (per esporne il contenuto) allo Stato membro interessato;

- pubblicazione del parere della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.3. Struttura della relazione degli esperti

Per ogni nuovo progetto o modifica di progetto esistente, sui quali non sia stato reso alcun parere, la relazione presenta una descrizione succinta del sito, delle installazioni, dei dispositivi di controllo, dei piani di emergenza, dei programmi di controllo dell’ambiente e un'analisi delle possibili conseguenze radiologiche:

- dello scarico di affluenti radioattivi gassosi e liquidi in condizioni di funzionamento normale

- dell’eliminazione di rifiuti radioattivi solidi in condizioni di funzionamento normale

- degli scarichi non programmati di effluenti radioattivi che possono verificarsi in caso di incidente.

Si tiene conto delle informazioni relative alle autorizzazioni di scarico richieste dall’esercente nella misura in cui esse siano disponibili al momento della stesura della relazione.

Per ogni modifica di un progetto esistente, sul quale sia già stato reso un parere e che richieda la comunicazione di dati generali semplificati, conformemente al punto 4.1, lettera a) della raccomandazione, la relazione contiene i riferimenti della relazione degli esperti, presenta una descrizione sintetica delle modificazioni previste, indica i limiti annuali di scarico autorizzati nel progetto esistente, i nuovi limiti di scarico previsti dalle modifiche e un’analisi sintetica delle conseguenze radiologiche delle modifiche:

- rispetto al rilascio di affluenti radioattivi gassosi e liquidi in condizioni di funzionamento normale;

- rispetto agli incidenti di riferimento presi in considerazione;

- rispetto al piano di emergenza e ai piani di controllo dell’ambiente.

Alla fine la relazione indica se, e eventualmente in che misura, l’attuazione delle modifiche rischia o meno di causare, in condizioni di funzionamento normale e in caso di incidente, una contaminazione radioattiva significativa dal punto di vista sanitario di un altro Stato membro.

2.4. Considerazioni sui tempi della procedura

Normalmente i dati generali sono comunicati alla Commissione solo nella lingua dello Stato membro che li trasmette. I tempi necessari per la loro traduzione e per la traduzione dei documenti che a essi fanno riferimento (studio o progetto di relazione degli esperti, relazione degli esperti, richiesta di informazioni complementari da parte del segretariato o degli esperti e informazioni complementari trasmesse dagli Stati membri, parere della Commissione) occupano una parte rilevante nella durata complessiva della procedura necessaria alla pubblicazione del parere della Commissione (6 mesi).

3. ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

I dati che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sono indicati negli allegati da 1 a 4 della raccomandazione; la stessa raccomandazione stabilisce, al punto 5, che i dati siano trasmessi se possibile un anno (e comunque non meno di sei mesi) prima che qualsiasi autorizzazione per lo smaltimento di residui radioattivi venga concessa da autorità competenti, oppure prima dell'inizio delle attività per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione di smaltimento.

Tra il luglio 1994 e il dicembre 2003 la Commissione ha reso complessivamente 52 pareri,

relativi a progetti presentati da otto Stati membri. Le attività contemplate dai progetti in questione sono indicate nella tabella dell’allegato III e presentate in dettaglio nell’allegato IV.

3.1. Calendario delle comunicazioni e dei pareri

Per quanto riguarda i progetti sui quali è stato reso un parere nel corso del periodo in questione, il termine di sei mesi imposto alla Commissione è stato in linea di massima rispettato. I lievi ritardi registrati in alcuni casi sono dovuti in gran parte ai tempi, talvolta eccessivamente lunghi, necessari alle autorità competenti per rispondere alla richiesta di informazioni complementari formulata dal segretariato. Si tratta spesso di informazioni che, conformemente alla raccomandazione, avrebbero dovuto figurare nei dati generali o di precisazioni necessarie per l’interpretazione dei dati trasmessi. Mediamente il termine accordato alle autorità è di tre settimane, ma in molti casi i tempi effettivi di trasmissione delle risposte alla Commissione risultano più lunghi. Per questo motivo nel proprio parere la Commissione indica generalmente la data in cui lo Stato membro ha trasmesso le informazioni complementari. Il termine di sei mesi previsto dal trattato Euratom è molto breve, considerando in particolare le numerose tappe che precedono la formulazione di un parere da parte della Commissione. È opportuno rilevare che quando lo Stato membro necessita di 4-8 settimane, o di termini ancora più lunghi, per comunicare le informazioni complementari richieste dalla Commissione, risulta arduo, se non impossibile, rispettare il termine di sei mesi previsto dal trattato per la pubblicazione del parere. La Commissione intende sollevare questo problema, proponendo che la data di trasmissione delle informazioni in parola sia considerata come termine a partire dal quale ha inizio il periodo di sei mesi previsto dal trattato, quando i tempi necessari per la comunicazione delle informazioni complementari essenziali si rivelino sproporzionatamente lunghi.

3.2. Contenuto dei pareri

Per tutti i progetti esaminati nel periodo di riferimento, la Commissione ha formulato il seguente parere: “il progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, sia in condizioni normali di funzionamento sia in caso di incidenti del tipo e della portata considerati nei dati generali, non è tale da poter provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro”.

Alcuni pareri contengono tuttavia punti specifici relativi sia alle condizioni normali di funzionamenti sia ai casi di incidente:

Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi solidi provenienti da attività di disattivazione, la Commissione ha constatato che, di norma, i rifiuti solidi non radioattivi, o i materiali residui non più soggetti alle disposizioni di legge, verranno smaltiti come scarti convenzionali o riutilizzati o riciclati, e comunque in conformità con i criteri stabiliti dalla legislazione comunitaria. In due casi la Commissione ha ritenuto necessario ribadire che i livelli di esenzione per i materiali non più soggetti a controllo devono essere fissati in modo da garantire il rispetto dei criteri fissati dalla legislazione comunitaria. In altri due casi essa ha invitato le autorità competenti degli Stati membri a comunicarle informazioni sulla quantità e i tipi di materiali interessati dal riciclaggio dei rifiuti solidi.

Per quanto riguarda i possibili casi di incidente, la Commissione ha raccomandato in due occasioni un rafforzamento della cooperazione nel campo dello scambio bilaterale di informazioni a livello intergovernativo, applicando gli accordi esistenti e, se del caso, stipulando nuovi accordi.

I punti specifici contenuti nei pareri della Commissione sono indicati nell’allegato V.

4. INFRAZIONI

Dal luglio 1994 la Commissione ha avviato dodici procedimenti di infrazione in relazione all’applicazione dell’articolo 37 (cfr. allegato VI). In otto casi il dialogo instaurautosi nel corso della procedura precontenziosa tra la Commissione e lo Stato membro interessato ha permesso di risolvere la situazione. Per tre procedimenti di infrazione la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia, dinanzi alla quali le cause sono tuttora pendenti.

5. CONCLUSIONI

Nel periodo luglio 1994 - dicembre 2003, la Commissione ha reso 52 pareri, relativi a progetti presentati da otto Stati membri e a pressoché tutto il ciclo del combustibile nucleare. A partire dal 1997 si è registrato un aumento del numero di progetti trasmessi alla Commissione dagli Stati membri relativi soprattutto (direttamente o indirettamente) alla disattivazione delle centrali nucleari e dei reattori di ricerca.

In tutti i pareri la Commissione è giunta alla conclusione che lo smaltimento di rifiuti radioattivi non era tale da poter provocare una contaminazione radioattiva significativa delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. In più occasioni, tuttavia, la Commissione ha formulato raccomandazioni in relazione a due aspetti importanti dei progetti che le sono stati inoltrati. Si tratta, da un lato, dell’applicazione coerente dei criteri di esenzione di rifiuti solidi provenienti da attività di disattivazione e, dall’altra, della cooperazione bilaterale intergovernativa in materia di situazioni potenzialmente pericolose. In due casi la Commissione ha raccomandato di procedere al completamento del programma di controllo dell’ambiente previsto dalle autorità competenti.

È opportuno sottolineare che la sentenza della Corte nella causa C-29/99[4] ha introdotto una nuova metodologia in relazione alle questioni della sicurezza di cui al capo 3 del trattato Euratom. A tutt’oggi gli esperti non sono stati invitati a pronunciarsi sulla pertinenza del tipo di incidenti presi in considerazione nei dati generali ai fini della valutazione dei rilasci non programmati di residui radioattivi. La sentenza della Corte apre nuove prospettive anche per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 37.

La Commissione garantisce infine un’applicazione rigorosa dell’articolo 37, come prova l’avvio di dodici procedimenti di infrazione.

[1] GU L 327 del 5.12.1980, pag.34.

[2] 99/829/Euratom, GU L 324 del 16.12.1999, pag. 23.

[3] 91/4/Euratom, GU L 6 del 9.1.1991, pag. 16.

[4] Sentenza della Corte del 10 dicembre 2002. Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea, causa C-29/99.

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