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Document 52005DC0010
White Paper on exchanges of information on convictions and the effect of such convictions in the European Union {SEC(2005) 63}
Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull’effetto di queste ultime nell’Unione europea {SEC(2005)63}
Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull’effetto di queste ultime nell’Unione europea {SEC(2005)63}
/* COM/2005/0010 def. */
Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull’effetto di queste ultime nell’Unione europea {SEC(2005)63} /* COM/2005/0010 def. */
Bruxelles, 25.01.2005 COM(2005)10 definitivo LIBRO BIANCO relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali esull’effetto di queste ultime nell’Unione europea {SEC(2005)63} (presentato dalla Commissione) LIBRO BIANCO relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali esull’effet to di queste ultime nell’Unione europea Introduzione L’attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia presuppone una buona circolazione, tra le autorità autorizzate e gli Stati membri, delle informazioni relative alle condanne e alle interdizioni e decadenze di cui sono state oggetto le persone, cittadini comunitari o meno, che risiedono nel territorio degli Stati membri e la possibilità di farne derivare conseguenze al di fuori del territorio dello Stato membro che le ha pronunciate. Tale problematica è emersa in diverse occasioni nei lavori dell’Unione sia per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle condanne che per gli effetti che ne derivano. Le misure 2, 3, 4, 14, 20, 22 e 23 del programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[1], trattano di tali questioni. Il miglioramento della qualità degli scambi di informazioni sulle condanne penali è stato ratificato come priorità dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 nella dichiarazione relativa alla lotta contro il terrorismo e riaffermata in occasione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 19 luglio 2004. Nel programma dell’Aia la Commissione è stata invitata a presentare proposte «per intensificare lo scambio di informazioni che derivano dai registri nazionali delle condanne e delle interdizioni e decadenze, in particolare quelle riguardanti i reati a sfondo sessuale, affinché il Consiglio possa procedere all’adozione entro la fine del 2005». Il presente Libro bianco intende dare una risposta a tale questione. Oggetto del Libro bianco è l’analisi della situazione riguardante le condizioni della circolazione delle informazioni relative alle condanne e alle interdizioni e decadenze sul territorio dell'Unione e la proposta di un programma d’azione ambizioso, diretto a creare un sistema informatizzato di scambi di informazioni sulle condanne penali tra gli Stati membri nonché l’avvio di una riflessione sui vari aspetti della considerazione da parte degli Stati membri delle condanne pronunciate dagli altri Stati membri. Tale aspetto dovrà essere oggetto di numerosi lavori complementari da condurre nei prossimi anni, e su questo punto il presente Libro bianco è solo un primo approccio della problematica dell’effetto delle condanne penali sul territorio dell’Unione. ANALISI DELLA SITUAZIONE La grande diversità dei sistemi nazionali di registrazione delle condanne Le tabelle in allegato presentano l’organizzazione dei casellari giudiziari nazionali come risulta dalle risposte ai questionari inviati dalla Commissione agli Stati membri e stanno a testimoniare la grande diversità dei sistemi nazionali di registrazione delle condanne (allegato 1). La centralizzazione e l’ampia informatizzazione dei registri nazionali : i registri nazionali sono centralizzati in quasi tutti gli Stati membri. L’autorità presso la quale sono centralizzati i dati varia (ministero della Giustizia, ministero dell’Interno, polizia). La maggior parte dei registri sono informatizzati e, nel caso in cui non lo siano, esistono a questo proposito alcuni progetti. Il contenuto : le informazioni ritrascritte nei registri nazionali non sono identiche. Alcuni registri contengono tutte le condanne e altri si limitano ai reati più gravi. Alcuni ritrascrivono le condanne pronunciate nei confronti delle persone giuridiche e altri no. Taluni si limitano alle decisioni che hanno valore di cosa giudicata («res judicata»), altri iscrivono, almeno provvisoriamente, le decisioni non definitive. Inoltre, taluni registri contengono una sezione particolare per i procedimenti in corso e alcune decisioni di assoluzione o di proscioglimento, in particolare per mancanza di responsabilità per incapacità di intendere e di volere. In alcuni Stati membri, le decisioni ritrascritte provengono soltanto da giurisdizioni penali. In altri casi, talune decisioni di autorità amministrative o di giurisdizioni commerciali che applicano ad esempio sanzioni disciplinari o incapacità ad esercitare talune professioni figurano ugualmente nel casellario giudiziario. Anche le informazioni sulle misure di esecuzione delle pene variano. L’accesso ai registri nazionali : le legislazioni nazionali non sono omogenee per quanto riguarda le autorità che hanno accesso al registro delle condanne. In alcuni casi, l’accesso a tutti i dati contenuti è riservato unicamente alle autorità giudiziarie o alle autorità di polizia. Tale accesso può essere diretto o indiretto. Peraltro, è anche previsto un accesso integrale o mirato per le autorità amministrative che ne abbiano necessità per il compimento della loro missione. In un numero molto limitato di Stati membri, il casellario giudiziario è accessibile anche ai terzi (associazioni di categoria, datori di lavoro privati, investigatori privati ecc.). Infine, la maggior parte delle legislazioni permette un accesso delle persone interessate ai dati registrati a loro nome. Tuttavia, tale accesso può essere limitato a un’informazione verbale o al rilascio di un estratto contenente solo una parte delle informazioni. Il termine di cancellazione delle informazioni comprese nel registro differisce in modo rilevante. Alcuni Stati membri non prevedono un sistema di cancellazione, mentre in altri può essere automatica o su domanda. Lo scambio di informazioni sulle condanne penali L’informazione sulle condanne pronunciate negli altri Stati membri attualmente è regolata dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959[2] (in prosieguo: «la Convenzione del 1959») integrati dall’articolo 4 del protocollo aggiuntivo a tale Convenzione, del 17 marzo 1978. Tali disposizioni regolano le condizioni di comunicazione degli estratti del casellario giudiziario tra i partecipanti alla Convenzione e stabiliscono l’obbligo di trasmettersi reciprocamente, una volta all’anno, le condanne di cui i cittadini sono stati oggetto. La Convenzione del 1959 costituisce l’attuale ambito degli scambi; essa prevede meccanismi con una portata limitata. Emerge dai vari studi effettuati[3] e dalle informazioni di cui dispone la Commissione che la circolazione delle informazioni è inefficiente. Si possono delineare le tre seguenti disfunzioni: la difficoltà di identificare rapidamente gli Stati membri nei quali una persona è già stato oggetto di condanne; la difficoltà di ottenere l’informazione rapidamente e secondo una procedura semplice; la difficoltà di comprendere le informazioni eventualmente trasmesse. La difficoltà di identificare rapidamente gli Stati membri nei quali una persona è stata oggetto di condanne : in pratica è difficile per uno Stato membro sapere rapidamente, in modo esauriente e affidabile, se una persona è già stata oggetto di una condanna penale in un altro Stato membro. Occorre distinguere i seguenti tre tipi di situazioni: per i cittadini di Stati non firmatari della Convenzione del 1959, il meccanismo di centralizzazione delle informazioni nello Stato di nazionalità, previsto dall’articolo 22 della Convenzione non funziona. In tal caso, solo interrogando tutti gli Stati membri sarebbe possibile conoscere l’esistenza di una precedente condanna nell’ambito del territorio dell’Unione. per coloro che non sono cittadini dello Stato in questione, ma che sono cittadini che fanno parte della Convenzione del 1959, il meccanismo di centralizzazione delle condanne nello Stato membro di nazionalità, in linea di principio dovrebbe funzionare. Tuttavia, sebbene la Convenzione obblighi gli Stati che fanno parte della Convenzione a trasmettere le condanne pronunciate contro cittadini stranieri, essa non impone agli Stati originari di iscrivere tali condanne nei rispettivi registri nazionali. Infatti, diversi Stati parti della Convenzione non procedono a tale iscrizione o vi procedono in modo limitato. Altri procedono soltanto all’iscrizione delle condanne e delle pene che corrispondono a situazioni note nel loro sistema. Ne risulta che il casellario giudiziario dello Stato di nazionalità è spesso incompleto. Di conseguenza, nel caso in cui un altro Stato si rivolga allo Stato di nazionalità per conoscere i precedenti penali di una persona otterrà soltanto un’informazione parziale. Inoltre, lo Stato di nazionalità assoggetterà certamente le condanne pronunciate negli altri Stati alla propria normativa in materia d’iscrizione o di cancellazione. Ne consegue che una stessa condanna potrà essere assoggettata a due diverse normative: quella dello Stato che ha pronunciato la condanna e quella dello Stato di nazionalità, con il risultato di una relativa confusione. per quanto riguarda i cittadini , la conoscenza delle condanne pronunciate negli altri Stati che prendono parte alla Convenzione dovrebbe migliorare, visto anche l’obbligo di trasmissione previsto dalla Convenzione del 1959. Tuttavia, quest’ultima è parziale, per ragioni giuridiche e pratiche. Dal punto di vista giuridico, la trasmissione delle informazioni è talvolta limitata dalle riserve alla Convenzione. Peraltro alcune situazioni non sono regolate in modo soddisfacente (ad esempio nel caso dei possessori di doppia cittadinanza). Inoltre, si è constatato che alcuni Stati membri non iscrivono nel loro registro nazionale le condanne pronunciate da altri Stati. Infine, in pratica, tale trasmissione risulta a volte lacunosa (ad esempio, nel caso in cui i registri nazionali ignorino la cittadinanza delle persone condannate) o semplicemente non viene effettuata. La difficoltà di ottenere le informazioni rapidamente e secondo una procedura semplice : Qualora le autorità nazionali intendano conoscere i precedenti penali di cittadini stranieri, esse possono inoltrare domanda per richiedere assistenza (articolo 13 della Convenzione del 1959). In realtà, tale meccanismo è inefficace e le giurisdizioni nazionali spesso ritengono che la procedura per ottenere i precedenti penali in un altro Stato membro sia troppo complessa, poco familiare e incompatibile con i tempi della procedura nazionale. Infatti, tali giurisdizioni spesso applicano pene contro cittadini di altri Stati membri unicamente in base all’estratto delle sentenze di condanna elaborato dal loro registro nazionale, ignorando completamente le condanne eventualmente pronunciate in altri Stati membri, in particolare nello Stato membro di nazionalità o di residenza. La difficoltà a comprendere le informazioni ricevute: le informazioni provenienti da altri Stati membri, comunicate alle autorità giudiziarie, non sempre vengono comprese. Le difficoltà di traduzione spiegano in parte tali incomprensioni, ma le difficoltà giuridiche sono perfino maggiori. Infatti, esiste una grande diversità nelle informazioni che figurano nei casellari giudiziari nazionali, che riflettono i sistemi nazionali e il contenuto delle informazioni (in particolare per quanto riguarda le pene) è talvolta fuorviante per le autorità che le ricevono. Il 13 ottobre 2004, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario[4]. Tale proposta ha come oggetto di migliorare a breve i meccanismi attuali di scambi d’informazioni tra Stati membri. Essa non li modifica fondamentalmente e costituirà soltanto una risposta parziale alle disfunzioni sopra individuate, alle quali ogni progetto di miglioramento del sistema dovrà porre rimedio. La problematica delle decadenze e delle interdizioni Le decadenze e le interdizioni costituiscono una categoria particolare di sanzioni che pongono problemi specifici in materia di disponibilità e di scambio di informazioni e dei relativi effetti. In questa sede vengono prese in considerazione solo quelle che derivano da una condanna penale. Esse possono essere espressamente pronunciate dal giudice penale in occasione della condanna o derivare automaticamente da quest’ultima. Possono essere pronunciate anche nell’ambito di processi civili, amministrativi o disciplinari, conseguenti a una condanna penale. A causa di tali differenze, le informazioni relative alle decadenze e alle interdizioni non sempre figurano nei casellari giudiziari nazionali e circolano in modo molto incerto. Peraltro, nel caso in cui tali informazioni siano disponibili, non sempre esse sono utilizzabili poiché la mancanza di armonizzazione costituisce un ostacolo effettivo al riconoscimento reciproco. La Commissione depositerà nel 2005 una comunicazione sulla materia. Sembra appropriato un approccio settoriale a seconda del tipo di reato. Nel novembre 2004 il Belgio ha presentato un’iniziativa relativa al riconoscimento reciproco delle interdizioni a lavorare con i bambini in seguito a condanne per reati che rientrano nella pedopornografia che costituisce un primo passo in questo settore. MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI CON L’ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO Obiettivo : Qualsiasi sistema di scambio di informazioni sulle condanne penali deve avere come obiettivo quello di permettere all’utilizzatore finale di ottenere tramite l’intermediario del suo casellario giudiziario nazionale, in tempi brevissimi, elettronicamente e in modo sicuro, informazioni esaurienti e facilmente comprensibili sulle condanne penali di cui una persona è stata oggetto sul territorio dell’Unione. Le opzioni possibili Il programma di reciproco riconoscimento prevedeva (misura 4) tre opzioni che possono migliorare la circolazione delle informazioni relative alle condanne tra gli Stati membri: ( i ) agevolazione degli scambi bilaterali d'informazioni ; ( ii ) collegamento in rete degli archivi nazionali ; ( iii ) costituzione di un vero e proprio archivio centrale europeo . Le due prime opzioni presentano il vantaggio di mantenere le informazioni a livello nazionale, di rispettare le regole di gestione di accesso delle legislazioni nazionali su tali informazioni delicate e di evitare la loro duplicazione. Per contro esse hanno tre inconvenienti principali: rendono implicito che per beneficiare di informazioni esaurienti sulle condanne pronunciate occorra interrogare sistematicamente tutti i registri nazionali, con la conseguenza di accrescere considerevolmente il numero di interrogazioni ai quali sono sottoposti i sistemi nazionali. presuppongono rispettivamente l’organizzazione di 25 X 24 = 600 possibilità di scambi o la sistemazione delle capacità d’accesso a partire da strutture diverse. non permettono di fornire alle autorità richiedenti, informazioni comprensibili e immediatamente utilizzabili. La terza opzione permette di rimediare a tali difficoltà e si basa sulla creazione di un formato standard di scambi, secondo il quale le informazioni sarebbero archiviate a livello centrale. Tuttavia essa si rivela sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, poiché ne conseguirebbe che l’informazione contenuta negli archivi nazionali sia duplicata a livello europeo. Essa presupporrebbe inoltre la creazione di un sistema ad hoc di mantenimento, di accesso e la definizione di una normativa per tali informazioni. La soluzione proposta Per pervenire in termini ragionevoli all’attuazione di un meccanismo efficace di scambi di informazioni sulle condanne penali, occorre prevedere una soluzione «mista», tra la costituzione di un archivio europeo e l’attuazione degli archivi nazionali, che abbia come obiettivo di rispondere alle tre disfunzioni più rilevanti sopra individuate. Per attuarla occorrerebbe un approccio in due fasi: una prima fase per l’attuazione di un sistema d’identificazione degli Stati membri nei quali una persona ha precedenti penali e per la realizzazione dell’infrastruttura tecnica ed elettronica che consenta lo scambio rapido e sicuro di informazioni relative alle condanne penali; una seconda fase, per l’elaborazione di un «formato europeo standardizzato» di scambi che permettano all'utilizzatore finale di ottenere informazioni comprensibili e utilizzabili. La prima fase dovrà permettere di individuare rapidamente lo o gli Stati membri nei quali la persona è già stata condannata. La ricerca dei precedenti penali di una persona attualmente si effettua consultando il casellario giudiziario dello Stato di nazionalità, ma si è constatato che i risultati ottenuti in tal modo sono scarsamente affidabili. Essa implica la creazione di uno schedario europeo delle persone già condannate . Tale schedario riporterebbe soltanto gli elementi che permettono di identificare la persona (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, ecc.) e lo Stato membro nel quale la persona è già stata condannata, ad eccezione di tutte le informazioni sul contenuto e sulla forma della condanna, nel rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto europeo, in relazione alla tutela della privacy. Consultando lo schedario, uno Stato membro saprà immediatamente in quale altro Stato membro esiste già una condanna, che esso potrà ottenere rivolgendosi direttamente a tale Stato (vedi schema all’allegato 2). La creazione di tale schedario implica inoltre l’adozione a livello dell’Unione di una definizione comune della nozione di condanna penale. Infatti, secondo gli Stati membri, i casellari giudiziari possono comprendere una serie di decisioni, in particolare processuali, adottate nella fase precedente al processo (vedi punto 6 supra ). La qualità dello scambio di informazioni e l’affidabilità dello schedario che è stato proposto di costituire, presuppongono che ci si accordi sul tipo di decisioni che devono dare luogo all’iscrizione di una persona nello schedario. In occasione della proposta di decisione relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la Commissione aveva proposto una definizione della nozione di condanna. Tale definizione, volutamente restrittiva, in quanto riguardava soltanto le decisioni finali dei tribunali penali che stabiliscono la colpevolezza della persona insieme ad alcune decisioni “miste” (amministrative/penali) che di solito rientrano nell’ambito della cooperazione giudiziaria, potrebbe essere ripresa. Il sistema deve funzionare tra autorità centrali nazionali . Spetterà a ciascuna di esse, conformemente al diritto nazionale, anzitutto assicurarsi che l’autorità o la persona richiedente abbia accesso alle informazioni richieste e successivamente dare una risposta completa che integri oltre alle informazioni disponibili a livello nazionale tutte le informazioni esistenti a livello europeo. Tecnicamente, tale soluzione corrisponde a meccanismi conosciuti e testati nell’ambito di altri sistemi d’informazione europei come il SIS o l’Eurodac. Le infrastrutture esistenti nell’ambito di questi due sistemi potrebbero peraltro essere riutilizzate, il che permetterebbe di fare significative economie di scala, pur conservando integralmente l’autonomia di ciascun sistema, poiché la riutilizzazione di infrastrutture non presuppone nessuno scambio di dati. Tale proposta comprende inoltre l’attuazione dell’infrastruttura tecnica necessaria a uno scambio sicuro e rapido tra registri nazionali. Dopo la prima fase, le domande e le risposte potranno quindi transitare in modo rapido e sicuro tra autorità nazionali per via elettronica (trasmissione di documenti sottoposti a scansione elettronica). L’attuazione del sistema sopradescritto permetterà di rispondere a una parte delle difficoltà attuali constatate, ma non di ottenere informazioni immediatamente comprensibili e utilizzabili, in mancanza di standardizzazione delle informazioni scambiate. Ciò sarà oggetto della seconda fase che dovrà permettere di accelerare ulteriormente la circolazione delle informazioni. Le informazioni contenute attualmente nei registri nazionali sono molto eterogenee. Attuare un sistema informatizzato di scambi di informazioni ha come presupposto l’elaborazione di un «formato europeo standardizzato», riconosciuto da tutti gli Stati membri e che dovrà permettere di trasmettere le informazioni in modo che siano facilmente traducibili e giuridicamente comprensibili da tutti. In particolare tale formato dovrebbe permettere di integrare: alcune informazioni relative alla persona oggetto della decisione (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, eventualmente lo pseudonimo, sesso, nazionalità, forma giuridica, sede sociale per le persone giuridiche ...); informazioni relative alla forma della decisione (data e luogo, nome e natura dell’autorità che l’ha adottata, natura: sentenza definitiva, decisione del procuratore inappellabile …); informazioni relative ai fatti che hanno dato luogo alla decisione (data, luogo, natura, qualifica giuridica, norma penale in questione …); informazioni relative al contenuto della decisione (misura pronunciata, pena, eventuali pene accessorie, misure di sicurezza, durata della pena o della misura, elementi successivi relativi all’esecuzione della pena, eventuale interdizione o decadenza …). Al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni, ciascuno di questi dati dovrà essere oggetto di una definizione precisa, e ove possibile, essere codificata al fine di agevolarne la traduzione. Quando il «formato europeo standardizzato» sarà attuato, l’autorità richiedente riceverà, in tempi brevissimi, informazioni nella sua lingua. Per superare le difficoltà legate alle differenze tra le nozioni giuridiche utilizzate, il meccanismo potrebbe essere supportato da un «dizionario» che spieghi la natura e il significato delle menzioni riportate. Tale meccanismo, senza risolvere le difficoltà legate alle diversità della natura delle pene, permetterebbe almeno di assicurare una buona trasparenza e un livello accettabile di reciproca comprensione per gli utilizzatori finali. Programma di lavoro Al termine di un primo studio di realizzabilità tecnica, nella primavera del 2005 la Commissione depositerà una proposta di decisione relativa all’attuazione di un meccanismo europeo informatizzato di scambi di informazioni sulle condanne, corrispondente alla fase 1, già presentata. Ugualmente, nel 2005, gli elementi relativi al «formato europeo standardizzato» saranno oggetto di un secondo studio di realizzabilità riguardante gli aspetti giuridici e tecnici e che ha come obiettivo di preparare la fase 2 del progetto. L’inizio della realizzazione della fase 1 potrebbe intervenire dal 2006. L’UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE CONDANNE PRONUNCIATE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA Il miglioramento della qualità dello scambio di informazioni sulle condanne penali ha senso soltanto nella misura in cui queste ultime possano essere utilizzate. L’impatto di una decisione di condanna sull’ordinamento giuridico degli altri Stati membri può essere di vario genere. Uno dei primi effetti è il divieto di avviare nuovamente procedimenti per gli stessi fatti in un altro Stato membro ( ne bis in idem ). Tale principio è affermato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed è intimamente legato alla questione della competenza giurisdizionale. Tale materia sarà oggetto di un Libro verde nel primo semestre del 2005. Tuttavia occorre notare che il previsto meccanismo d’informazione sulle condanne non sarà sufficiente ad assicurare una buona circolazione delle informazioni ai sensi del ne bis in idem . Infatti, le decisioni di non colpevolezza (proscioglimento o assoluzione) nella maggior parte dei casi non sono iscritte nei casellari giudiziari nazionali, ma devono essere prese in considerazione nell’ottica del “ne bis in idem”. Inoltre, una condanna pronunciata in uno Stato membro può avere effetti in un altro Stato membro quando quest’ultimo deve eseguirla. Si tratta di una problematica diversa in cui la questione dell’informazione sulla condanna è secondaria poiché l’esecuzione di una condanna richiede iniziative attive sia dello Stato membro di condanna sia dello Stato membro che intende dar corso all'esecuzione (ad esempio per rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo). Tali questioni devono costituire oggetto di lavori separati. Recentemente l’Austria ha depositato un’iniziativa a questo proposito. Il presente Libro bianco si limita quindi a riflettere sulle conseguenze da far derivare alle informazioni ottenute per mezzo del meccanismo di scambi sopra richiamato in occasione di un nuovo procedimento in un altro Stato membro per fatti diversi. La Convenzione del 1959 non si esprime riguardo agli effetti giuridici da accordare alle condanne straniere. La Convenzione del 28 maggio 1970 sull’efficacia internazionale delle sentenze penali[5] prevedeva misure sulla suddetta materia, ma è stata ratificata soltanto da pochissimi Stati. A livello dell’Unione, solo un testo normativo relativo alla protezione dell’euro contempla la recidiva[6]. Attualmente, la possibilità di dare effetto alle condanne straniere è lasciata alle legislazioni nazionali. Quest’ultima è spesso limitata. In ambito giuridico nazionale, gli effetti delle condanne penali precedenti possono essere di vario genere e possono influire: sulle norme giuridiche che regolano il procedimento stesso (ad esempio il tipo di procedura applicabile, le norme sulla detenzione cautelare); sul tipo di procedura applicabile al momento della sentenza (ad esempio scelta della giurisdizione competente), sulla qualifica del reato e sulla scelta della pena (ad esempio impossibilità di pronunciare una pena con la sospensione condizionale); sul regime di esecuzione della pena (le misure di liberazione anticipata o misure alternative alla detenzione possono applicarsi in condizioni diverse per le persone che sono già state condannate) e sulla possibilità di «confusione» delle pene. Secondo gli Stati membri, gli effetti delle condanne penali precedenti sono inquadrate dalla legge o lasciate semplicemente alla valutazione del giudice. In tutti i casi, la possibilità di tener conto delle condanne pronunciate negli altri Stati membri è spesso limitata. Al fine di rimediare a queste disfunzioni, la Commissione depositerà un progetto di decisione quadro sulla presa in considerazione delle decisioni di condanna che permetterà di realizzare gli obiettivi richiamati nella misura 2 del programma del reciproco riconoscimento. [1] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10. [2] Consiglio d’Europa, Serie dei trattati europei n°30. [3] Vedi lo studio realizzato nel 2000 dall’Institute of Advanced Legal Studies (ISLA) nell’ambito del programma Falcone (2000/FAL/168).Studio realizzato nel 2001 dall’Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) nell’ambito del programma Grotius ( 2001/GRP/024). [4] COM(2004) 664 def. [5] Serie dei trattati n. 070. Tale Convenzione è stata ratificato da 9 Stati membri il 19 ottobre 2004. [6] GU L 329/3 del 14.12.2001.