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Document 52005AG0013
Common Position (EC) No 13/2005 of 9 December 2004 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels
Posizione comune (CE) n. 13/2005, del 9 dicembre 2004 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
Posizione comune (CE) n. 13/2005, del 9 dicembre 2004 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
GU C 63E del 15.3.2005, p. 26–38
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 63/26 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 13/2005
definita dal Consiglio il 9 dicembre 2004
in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
(2005/C 63 E/03)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE (4) sulla base dell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente. |
(2) |
La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (5), stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità. |
(3) |
La direttiva 1999/32/CE impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione, e di presentare eventualmente una proposta al riguardo. |
(4) |
Le emissioni da navi derivanti dall'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, provocando danni all'ambiente attraverso l'acidificazione nonché alla salute umana, a beni pubblici e privati e al patrimonio culturale, in particolare nelle vicinanze delle zone costiere e nei porti. |
(5) |
Le misure contenute nella presente direttiva che riducono le emissioni derivanti dai trasporti marittimi nelle acque internazionali integrano le misure nazionali degli Stati membri volte a rispettare limiti di emissione per gli inquinanti atmosferici ai sensi della direttiva 2001/81/CE (6). |
(6) |
La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili presenta certi vantaggi per le navi che li utilizzano in termini di efficienza di funzionamento e di costi di manutenzione e facilita l'utilizzo efficace di talune tecniche di riduzione delle emissioni quale la riduzione catalitica selettiva. |
(7) |
Il trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi di oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. |
(8) |
Nel 1997 una conferenza diplomatica ha adottato un protocollo che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, modificato in seguito dal protocollo del 1978 ad essa relativo (in seguito denominata «convenzione MARPOL»). Tale protocollo aggiunge un nuovo allegato VI alla convenzione MARPOL, contenente norme per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. Il protocollo del 1997 e di conseguenza l'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78, entrano in vigore il 19 maggio 2005. |
(9) |
L'allegato VI della convenzione MARPOL prevede la designazione di alcune aree come zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo (di seguito denominate «zone di controllo delle emissioni di SOx»). Esso ha già designato il Mar Baltico tra tali zone. Le discussioni in sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sono sfociate in un accordo sul principio di designazione del Mare del Nord, compreso il canale della Manica, come zona di controllo delle emissioni di SOx in seguito all'entrata in vigore dell'allegato VI. |
(10) |
L'applicazione delle prescrizioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Un efficace campionamento e sanzioni dissuasive sono necessari in tutta la Comunità per assicurare un'attuazione credibile della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero prendere misure di applicazione nei riguardi delle navi battenti la loro bandiera e delle navi mentre si trovano nei loro porti. È altresì opportuno che gli Stati membri cooperino strettamente per prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi di altre navi, conformemente al diritto marittimo internazionale. |
(11) |
Per dare all'industria marittima un tempo sufficiente a permetterle di adeguare a livello tecnico il limite massimo dello 0,1 % in peso di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari, la data di applicazione di tale condizione dovrebbe essere il 1o gennaio 2010. Poiché questo termine potrebbe porre problemi tecnici alla Grecia, è opportuno prevedere una deroga temporanea per alcune navi specifiche che operano all'interno del territorio greco. |
(12) |
È essenziale rafforzare le posizioni degli Stati membri dell'UE nell'ambito dei negoziati IMO, in particolare per promuovere, nella fase di revisione dell'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78 la considerazione di misure più ambiziose in materia di inasprimento dei limiti di zolfo per i combustibili pesanti utilizzati dalle navi e il ricorso a misure alternative equivalenti di riduzione delle emissioni. |
(13) |
Con risoluzione A.926(22) l'Assemblea dell'IMO ha invitato i governi, in particolare quelli degli Stati sul cui territorio sono state designate zone di controllo delle emissioni di SOx, a garantire la disponibilità di olio combustibile di bunkeraggio a basso tenore di zolfo nelle zone soggette alla loro giurisdizione. |
(14) |
L'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL e deve elaborare linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie di riduzione delle emissioni di SOx nelle zone di controllo delle emissioni di SOx. |
(15) |
La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (7) rifonde la direttiva 88/609/CEE. La direttiva 1999/32/CE dovrebbe essere riveduta di conseguenza, come previsto nel suo articolo 3, paragrafo 4. |
(16) |
È opportuno che l'attuale comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi istituito con regolamento (CE) n. 2099/2002 (8) assista la Commissione in sede di approvazione delle tecniche di riduzione delle emissioni. |
(17) |
Le tecnologie di riduzione delle emissioni, purché non abbiano effetti negativi sugli ecosistemi e siano sviluppate subordinatamente ad approvazioni e meccanismi di controllo appropriati, possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti o anche superiori a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo. È di primaria importanza che sussistano le condizioni corrette per promuovere la nascita di nuove tecnologie di riduzione delle emissioni. |
(18) |
L'Agenzia europea per la sicurezza marittima dovrebbe fornire assistenza alla Commissione e agli Stati membri, in maniera appropriata, per i controlli sull'applicazione della presente direttiva. |
(19) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). |
(20) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/32/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 1999/32/CE è modificata come segue.
1) |
All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili, come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri. Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:
|
2) |
L'articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2003, non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1 % in massa.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali modifiche della direttiva 2001/80/CE. |
4) |
L'articolo 4 è così modificato:
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5) |
Sono aggiunti i seguenti articoli: «Articolo 4 bis Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità. 2. Le date di messa in applicazione del paragrafo 1 sono le seguenti:
3. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 1 almeno per quanto riguarda:
Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale. 4. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti. 5. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile. 6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato. 7. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché non siano immessi sul mercato nel loro territorio oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. 8. La Commissione notifica agli Stati membri le date di messa in applicazione menzionate al paragrafo 2, lettera b), e le pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 ter Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che le navi in appresso non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa:
Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile. 2. Il paragrafo 1 non si applica:
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,1 % in massa. Articolo 4 quater Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni 1. Gli Stati membri possono, se del caso in cooperazione con altri Stati membri, approvare esperimenti, per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi, sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che:
2. Le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (15), tenendo conto:
3. I criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO. 4. Come alternativa all'utilizzazione di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo, prevista dagli articoli 4 bis e 4 ter, gli Stati membri possono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni, a condizione che tali navi:
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6) |
L'articolo 6 è modificato come segue:
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7) |
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Relazioni e riesame 1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione include una registrazione del numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al...... (16). 2. Sulla base, fra l'altro,
entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Insieme alla relazione la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, riguardanti in particolare una seconda fase per i valori limite di zolfo stabiliti per ciascuna categoria di combustibile e, in considerazione dei lavori in sede IMO, le zone marittime in cui devono essere usati combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo. 3. Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale ricorso a strumenti economici, compresi meccanismi quali diritti differenziati e tariffe a chilometro, diritti di emissione commercializzabili e compensazioni. 4. Gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter, e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.» |
8) |
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (17), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. |
9) |
È aggiunto l'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (18). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 277.
(2) GU C 208 del 3.9.2003, pag. 27.
(3) Parere del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (GU C 68 del 18.3.2004, pag. 311), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2004 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.
(7) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.
(8) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(10) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»
(11) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.».
(12) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(13) 19 maggio 2006 o, se posteriore, 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(14) 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(15) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).».
(16) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(17) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.».
(18) 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO
«ALLEGATO
NAVI GRECHE
NOME DELLA NAVE |
ANNO DI CONSEGNA |
NUMERO IMO |
ARIADNE PALACE |
2002 |
9221310 |
IKARUS PALACE |
1997 |
9144811 |
KNOSSOS PALACE |
2001 |
9204063 |
OLYMPIA PALACE |
2001 |
9220330 |
PASIPHAE PALACE |
1997 |
9161948 |
FESTOS PALACE |
2001 |
9204568 |
EUROPA PALACE |
2002 |
9220342 |
BLUE STAR I |
2000 |
9197105 |
BLUE STAR II |
2000 |
9207584 |
BLUE STAR ITHAKI |
1999 |
9203916 |
BLUE STAR NAXOS |
2002 |
9241786 |
BLUE STAR PAROS |
2002 |
9241774 |
HELLENIC SPIRIT |
2001 |
9216030 |
OLYMPIC CHAMPION |
2000 |
9216028 |
LEFKA ORI |
1991 |
9035876 |
SOPHOKLIS VENIZELOS |
1990 |
8916607» |
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
1. |
Il 28 novembre 2002 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. |
2. |
Il Parlamento europeo ha adottato il parere in prima lettura nella sessione dal 2 al 5 giugno 2003. |
3. |
Il Comitato economico e sociale ha comunicato il suo parere il 14 maggio 2003. |
4. |
Il Comitato delle regioni ha reso nota il 20 gennaio 2003 l'intenzione di non esprimere nessun parere. |
5. |
Il 1o agosto 2003 la Commissione ha adottato una proposta modificata. |
6. |
Il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato. |
II. OBIETTIVO
Gli emendamenti proposti alla direttiva 1999/32/CE mirano ad estenderne il campo di applicazione a tutti i tipi di combustibili liquidi derivati dal petrolio utilizzati a bordo delle navi e a imporre limiti al tenore di zolfo di questi combustibili marini se utilizzati dalle navi in determinate parti dell'Unione europea.
L'obiettivo consiste nella riduzione di anidride solforosa e del particolato nelle emissioni delle navi come stabilito nella strategia parallela dell'UE per ridurre le emissioni atmosferiche delle navi marittime. La proposta ha per obiettivo l'attuazione pratica delle zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo già designate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella convenzione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, allegato VI della convenzione MARPOL. La proposta modifica come segue le disposizioni della direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo:
— |
introduce il limite dell'1,5 % di tenore di zolfo per i combustibili utilizzati da tutte le navi marittime nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nel canale della Manica, in conformità dei limiti fissati dall'allegato VI della convenzione MARPOL, al fine di ridurre l'impatto delle emissioni delle navi sull'acidificazione nell'Europa settentrionale; |
— |
introduce il limite dell'1,5 % di tenore di zolfo per i combustibili utilizzati dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti comunitari, al fine di migliorare la qualità dell'aria, in particolare in prossimità dei porti e delle coste e di generare una domanda sufficiente ad assicurare l'offerta di combustibili con un tenore di zolfo non superiore all'1,5 % in tutta l'Unione europea; |
— |
modifica le disposizioni vigenti per il gasolio per uso marittimo, prescrivendo alle navi all'ormeggio e alle navi adibite alla navigazione interna di utilizzare combustibili con un tenore di zolfo dello 0,1 % o inferiore (a decorrere dal 1o gennaio 2010), allo scopo di ridurre le emissioni locali di SO2 e PM e conseguentemente migliorare la qualità dell'aria nella zona interessata. Una deroga per 16 navi specifiche in Grecia si applicherà fino al 1o gennaio 2012; |
— |
allo scopo di garantire la disponibilità di combustibili conformi, vieta la vendita di gasoli marittimi (qualità DMA e DMX) con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % entro il 2010, abolendo in questo modo l'attuale limite dello 0,2 % di tenore di zolfo per le qualità DMB e DMC dell'olio diesel marino, e conseguentemente vieta la vendita di tali combustibili con più dell'1,5 % di tenore di zolfo. |
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Aspetto generale
Il Parlamento europeo ha adottato 36 emendamenti alla proposta della Commissione.
Secondo il Consiglio, la posizione comune costituisce un compromesso equilibrato poiché:
— |
contiene una serie coerente di date per l'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva, tenendo conto dell'ormai imminente entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL (maggio 2005); |
— |
non prevede deroghe in conflitto con l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL e con l'istituzione delle zone di controllo delle emissioni di SOx; |
— |
prende ragionevolmente in considerazione i problemi tecnici e pratici dei nuovi requisiti per le navi dell'ormeggio, compresa la deroga specifica provvisoria chiesta da EL per alcuni traghetti ro-ro. |
L'allegato VI della convenzione MARPOL entra in vigore a livello internazionale un anno dopo essere stato ratificato da almeno 15 Stati di bandiera che rappresentano almeno il 50 % della stazza lorda della marina mercantile mondiale. Al 15 ottobre 2004 17 paesi lo hanno già ratificato: Svezia, Norvegia, Singapore, Bahamas, Isole Marshall, Liberia, Danimarca, Germania, Vanuatu, Panama, Grecia, Bangladesh, Spagna, Barbados, Samoa, Azerbaigian e Regno Unito, i quali rappresentano più del 50 % della stazza lorda mondiale. Samoa, quindicesimo Stato, ha ratificato l'allegato VI della convenzione MARPOL il 19 maggio 2004 aprendo così la strada alla messa in applicazione dell'allegato VI a decorrere dal 19 maggio 2005 e del regolamento 14 (zone di controllo delle emissioni di SOx) nel Mar Baltico a decorrere dal 19 maggio 2006. Sei Stati membri dell'UE (DK, DE, EL, ES, SE, UK) hanno già ratificato la convenzione MARPOL e quattro Stati membri (CY, NL, PL, FI) si trovano già nell'ultima fase di ratifica, prevista entro quest'anno.
La posizione comune concorda con le posizioni adottate dalla Commissione e dal Parlamento europeo per quanto concerne l'obiettivo di ampliare il campo di applicazione della direttiva 1999/32/CE a tutti i tipi di combustibili liquidi derivati dal petrolio utilizzati a bordo delle navi che operano nelle acque degli Stati membri.
Il Consiglio:
a) |
ha introdotto nella posizione comune pienamente, parzialmente o in linea di principio i seguenti 21 emendamenti:
|
b) |
non ha introdotto 15 emendamenti (2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 41, 42, 24, 25, 26, 37) nella posizione comune:
|
c) |
Il Consiglio ha introdotto l'articolo 4 bis, paragrafi 3 e 4, per chiarire le questioni relative all'osservanza delle varie disposizioni della direttiva. |
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio, pur non essendo in grado di accettare tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, ritiene che la posizione comune risponda in ampia misura alle preoccupazioni del Parlamento e concordi pienamente con la proposta modificata della Commissione, poiché riduce sostanzialmente le emissioni di anidride solforosa nell'UE, con riduzioni mirate ad apportare i massimi benefici possibili in zone portuali costiere densamente popolate e in ecosistemi sensibili all'acidificazione.
Questa operazione fornisce un incentivo agli Stati membri a impegnarsi maggiormente a livello internazionale per migliorare le norme ambientali applicabili alle navi e in modo particolare mediante la ratifica e il rafforzamento dell'allegato VI della convenzione MARPOL.