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Document 52004XX0428(07)

    Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 68a riunione, in data 15 settembre 1999, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso IV/M.1383 — Exxon/Mobil (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 102 del 28.4.2004, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52004XX0428(07)

    Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 68a riunione, in data 15 settembre 1999, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso IV/M.1383 — Exxon/Mobil (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 102 del 28/04/2004 pag. 0029 - 0030


    Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 68a riunione, in data 15 settembre 1999, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso IV/M.1383 - Exxon/Mobil

    (2004/C 102/11)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (Decisione 2004/284/CE della Commissione - GU L 103 del 7.4.2004)

    1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata

    a) si configura come una concentrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni, e

    b) ha dimensione comunitaria, come definita dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento.

    2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che, poiché la concentrazione non creerà, né rafforzerà una posizione dominante sui mercati per

    a) prospezione, sviluppo, produzione e vendita di petrolio greggio e gas naturale,

    b) tecnologia "gas-to-liquid" (GTL, dal gas al gas liquefatto) e

    c) additivi chimici e lubrificanti (esclusi i lubrificanti per aerei),

    non è necessario definire la portata esatta del mercato rilevante in tali settori.

    3. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che i mercati del prodotto rilevante sono:

    a) trasporto all'ingrosso di gas naturale;

    b) trasporto all'ingrosso di gas naturale a lunga distanza;

    c) stoccaggio sotterraneo di gas naturale;

    d) oli di base appartenenti alla categoria I;

    e) lubrificanti per aerei;

    f) vendita al dettaglio di carburanti;

    g) vendita al dettaglio di carburanti sulle autostrade; e

    h) carburanti per aerei.

    Una minoranza ritiene che vada fatta una distinzione fra il gas LCV e HCV sul mercato del trasporto all'ingrosso di gas naturale a lunga distanza.

    4. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che i mercati geografici rilevanti rispetto ai mercati del prodotto elencati al punto 3 sono:

    a) i Paesi Bassi per il trasporto all'ingrosso di gas naturale;

    b) Germania (mercato nazionale o regionale) per il trasporto all'ingrosso di gas naturale a lunga distanza;

    c) la Germania meridionale per lo stoccaggio sotterrano di gas naturale;

    d) il SEE per gli olii di base appartenenti alla categoria I;

    e) tutto il mondo nel caso dei lubrificanti per aerei;

    f) l'Austria, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito per la vendita al dettaglio di carburanti;

    g) la Francia per la vendita al dettaglio di carburanti sulle autostrade; e

    h) l'aeroporto di Gatwick per i carburanti per aerei.

    Una minoranza ritiene che per quanto riguarda le lettere f) e g), i mercati siano più ristretti dei mercati nazionali.

    5. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante su ognuno dei mercati elencati al punto 4. Una minoranza si astiene.

    6. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che, con riserva dei test di mercato, dei correttivi richiesti dalla Commissione e di una comprensioe più approfondita degli impegni ora proposti, tali impegni elimineranno i dubbi sotto il profilo della concorrenza per la concentrazione notificata su ognuno dei mercati elencati al punto 4. Una minoranza ritiene di non essere in grado di esprimere un parere.

    7. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che, fatte salve le riserve indicate al punto 6, la concentrazione dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, subordinatamente all'adempimento di tutti gli impegni assunti. Una minoranza ritiene di non essere in grado di esprimere un parere.

    8. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    9. Il Comitato consultivo invita la Commissione a prendere nota di tutti i punti sollevati nel corso della discussione.

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