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Document 52004XC0207(03)

    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 34 del 7.2.2004, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52004XC0207(03)

    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 034 del 07/02/2004 pag. 0010 - 0010


    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

    (2004/C 34/08)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Numero dell'aiuto: XT 41/02

    Stato membro: Italia

    Regione: Piemonte

    Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva relativa alla formazione continua - legge 236/93 - piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali - anno 2002

    Base giuridica: Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 76-5853 del 15.4.2002

    Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 12584655,43 EUR (24367290770 ITL)

    Intensità massima dell'aiuto: In coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 68/2001 le intensità massime di aiuto sono quelle indicate all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento citato.

    L'aiuto, quantificato nell'ipotesi di completa e regolare realizzazione del corso, è erogato sotto forma di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative, in relazione all'attività effettivamente svolta ed entro i limiti delle intensità massime indicate di seguito:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, come individuati all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 68/2001

    Data di applicazione: 12 giugno 2002

    Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Fino al dicembre 2003

    Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuti riguarda sia la formazione generale che la formazione specifica. In coerenza con quanto indicato dal regolamento (CE) n. 68/2001, art. 2, lettera e)

    Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori; Tutti i servizi

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Piemonte Direzione regionale alla formazione professionale - lavoro Settore attività formativa Via Magenta n. 12 I - 10128 Torino

    Altre informazioni: Il totale del contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sulla presente direttiva non potrà in ogni caso superare la somma di 1 milione di EUR, pari a 1936270000 ITL

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