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Document 52004SC0820

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio all'Ungheria intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo

/* SEC/2004/0820 def. */

52004SC0820

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio all'Ungheria intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo /* SEC/2004/0820 def. */


Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO ALL'UNGHERIA intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 7 aprile 2004 la Commissione ha pubblicato le previsioni di primavera 2004 [1]. Secondo queste previsioni, che hanno preso in considerazione i dati comunicati dall'Ungheria nel marzo 2004, in tale paese il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è sceso dal 9,3% del PIL nel 2002 al 5,9% del PIL nel 2003 (perlopiù grazie al venir meno dei fattori straordinari che avevano contribuito all'aumento del disavanzo di circa il 3% del PIL nel 2002), superando tuttavia il valore di riferimento del 3% del PIL stabilito nel trattato.

[1] Le previsioni di primavera 2004 sono disponibili su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2004/ee204en.pdf.

Sulla base di questi primi dati, il 12 maggio 2004 la Commissione ha avviato nei confronti dell'Ungheria la procedura per i disavanzi eccessivi, con l'adozione della relazione prevista dall'articolo 104, paragrafo 3, del trattato [2]. Il 14 maggio 2004 la Commissione ha ricevuto il programma di convergenza dell'Ungheria, che confermava per il 2003 un disavanzo pari al 5,9% del PIL.

[2] Il testo completo della relazione è disponibile su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

La procedura per i disavanzi eccessivi è definita dall'articolo 104 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, che fa parte del patto di stabilità e crescita [3]. I paesi che sono entrati a far parte dell'UE il 1° maggio 2004 godono di una deroga e, pur dovendo evitare disavanzi pubblici eccessivi, non subiscono le sanzioni previste dall'articolo 104, paragrafi 9 e 11, del trattato.

[3] GU L 209 del 2.8.1997.

Nella relazione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato, la Commissione è giunta alla conclusione che il superamento del valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato, registrato dal disavanzo ungherese nel 2003, non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità ungheresi, né da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita, visto che nel 2003 la crescita del PIL reale ha raggiunto il 2,9%. Per quanto riguarda gli sviluppi nel 2004, la relazione concludeva che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche sarebbe probabilmente diminuito, rimanendo tuttavia al di sopra del 3% del PIL. In particolare, nelle sue previsioni di primavera 2004 la Commissione anticipava un disavanzo pubblico per il 2004 pari al 4,9% del PIL, superiore quindi al 4,6% del PIL previsto dalle autorità ungheresi nel programma di convergenza. Sulla base delle previsioni di primavera 2004, la relazione della Commissione concludeva inoltre che il rapporto debito/PIL, che nel 2003 aveva raggiunto il 59% del PIL, nel 2004 sarebbe rimasto leggermente al di sotto del valore di riferimento del 60% stabilito dal trattato, attestandosi all'incirca al 59% del PIL, come previsto anche dalle autorità ungheresi nel programma di convergenza.

A norma dell'articolo 104, paragrafo 4, del trattato "il comitato previsto dall'articolo 114 (Comitato economico e finanziario) formula un parere in merito alla relazione della Commissione". Il Comitato ha formulato il proprio parere il 24 maggio 2004, sottoscrivendo la valutazione esposta dalla Commissione nella sua relazione. In particolare, il Comitato è giunto alla conclusione che la situazione di bilancio in Ungheria lasciava presupporre l'esistenza di un disavanzo eccessivo in relazione al primo dei due criteri previsti dall'articolo 104, paragrafo 2, per la constatazione di tali disavanzi. Il fatto di prendere in considerazione altri fattori significativi, in particolare la posizione di bilancio a medio termine e la spesa pubblica per investimenti non ha modificato la valutazione basata sui criteri stessi. Il Comitato ha altresì ritenuto probabile che nel 2004 il disavanzo pubblico rimanga al di sopra del valore di riferimento del trattato, mentre nello stesso anno il debito lordo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe restare inferiore al valore di riferimento del 60% del PIL fissato dal trattato.

La Commissione, visti i fattori significativi considerati nella sua relazione e visto il parere del Comitato economico e finanziario, ritiene che in Ungheria esista un disavanzo eccessivo. Il parere, adottato dalla Commissione il 24 giugno 2004, è stato indirizzato al Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato. La Commissione ha raccomandato che il Consiglio deliberi in tal senso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6. La Commissione trasmette altresì al Consiglio la presente raccomandazione di raccomandazione del Consiglio da indirizzare all'Ungheria al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo, conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, del trattato. Il controllo dell'attuazione delle misure adottate dall'Ungheria potrebbe richiedere che il Consiglio formuli ulteriori raccomandazioni a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, vista la non applicabilità dell'articolo 104, paragrafo 9 agli Stati membri che godono di una deroga.

Raccomandazione di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO ALL'UNGHERIA intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 7,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3) Il [5 luglio] 2004, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, che esiste in Ungheria un disavanzo eccessivo.

(4) Avendo deciso dell'esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria, il Consiglio, in conformità dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, è tenuto nel contempo a formulare raccomandazioni allo Stato membro interessato al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro un termine determinato.

(5) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, tale raccomandazione deve stabilire un termine massimo di quattro mesi entro il quale lo Stato membro interessato è tenuto a prendere misure efficaci e deve specificare che la correzione del disavanzo eccessivo va completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo stesso, salvo sussistano circostanze particolari. Tali circostanze particolari si riscontrano nel caso dell'Ungheria, in quanto alla data dell'adesione all'UE il disavanzo delle amministrazioni pubbliche era sensibilmente superiore al valore di riferimento ed è attualmente in corso un cambiamento strutturale dell'economia.

(6) L'esistenza di circostanze particolari autorizza il Consiglio a consentire la correzione del disavanzo eccessivo a medio termine. È opportuno considerare il programma di convergenza presentato dall'Ungheria nel maggio 2004, e i successivi aggiornamenti, nonché i relativi pareri del Consiglio, come indicazioni del percorso per la correzione del disavanzo eccessivo. Il programma di convergenza del maggio 2004 prevede di completare la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2008, con i seguenti obiettivi annuali per il disavanzo delle amministrazioni pubbliche: 4,6% del PIL nel 2004, 4,1% del PIL nel 2005, 3,6% del PIL nel 2006, 3,1% del PIL nel 2007 e 2,7% del PIL nel 2008. Il percorso di risanamento si basa su uno scenario macroeconomico che, secondo il parere del Consiglio del [5 luglio] 2004 sul programma di convergenza, riflette ipotesi di crescita piuttosto favorevoli negli ultimi anni del programma.

(7) Secondo il Consiglio, le misure di risanamento del bilancio dovrebbero permettere un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche, pur incrementando nel contempo la qualità delle finanze pubbliche e rafforzando il potenziale di crescita dell'economia,

RACCOMANDA:

- che le autorità ungheresi pongano fine quanto prima alla presente situazione di disavanzo eccessivo;

- che le autorità ungheresi adottino provvedimenti a medio termine per portare il disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro il 2008 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nel parere del Consiglio del 5 luglio 2004 sul programma di convergenza presentato nel maggio 2004;

- che le autorità ungheresi procedano con determinazione all'attuazione delle misure previste nel programma di convergenza del maggio 2004, ed in particolare siano pronte, se necessario, ad introdurre ulteriori misure, al fine di raggiungere l'obiettivo per il disavanzo delle amministrazioni pubbliche fissato per il 2004;

- che le autorità ungheresi adottino misure efficaci in relazione ai provvedimenti previsti per raggiungere l'obiettivo di disavanzo per il 2005 entro il [5 novembre 2004].

Il Consiglio invita inoltre le autorità ungheresi:

- ad utilizzare tutte le opportunità per accelerare il risanamento di bilancio;

- ad intraprendere le previste riforme della pubblica amministrazione e dei sistemi di istruzione e sanitario al fine di assicurare la prevista riduzione del tasso di spesa e di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

- ad assicurare un adeguato finanziamento a fronte dei previsti tagli fiscali ed a subordinare la loro attuazione al raggiungimento degli obiettivi relativi al disavanzo.

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, [il 5 luglio 2004].

Per il Consiglio

Il Presidente

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