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Document 52004PC0822
Proposal for a Council Regulation amending and suspending the application of Regulation (EC) No 2193/2003 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica e sospende l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica e sospende l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
/* COM/2004/0822 def. - ACC 2004/0282 */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica e sospende l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America /* COM/2004/0822 def. - ACC 2004/0282 */
Bruxelles, 22.12.2004 COM(2004) 822 definitivo 2004/0282 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica e sospende l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (presentata dalla Commissione) RELAZIONE In una serie di decisioni emanate su richiesta delle Comunità europee (di seguito denominate “CE)”, l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha ritenuto che il regime di sovvenzioni “Foreign Sales Corporation” degli Stati Uniti d’America (di seguito denominati “gli USA”), e le successive modifiche apportate dalla normativa “Foreign Sales Corporation and Extraterritorial Income” (FSC-ETI), concedesse alle aziende statunitensi una sovvenzione alle esportazioni illegale dell’ordine di circa 4 miliardi di USD all’anno (a partire dal 2000). A seguito di tali decisioni, il 7 maggio 2003 l’OMC ha concesso alla CE il diritto di imporre contromisure sotto forma di dazi supplementari fino al 100% ad valorem sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti (scelti dopo aver consultato l’opinione pubblica, gli Stati membri e i servizi della Commissione) nei limiti delle sovvenzioni concesse illegalmente dagli USA. L’8 dicembre 2003 la CE ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America[1]. Il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio prevede l’abrogazione delle contromisure una volta che gli Stati Uniti abbiano dato piena applicazione alla raccomandazione dell’organo di conciliazione dell’OMC[2]. Gli USA hanno nel frattempo adottato una legge che prevede l’abrogazione della normativa FSC-ETI (“The American Jobs Creation Act of 2004”, denominata “legge di abrogazione”). L’abrogazione del regime di sovvenzioni FSC costituisce un importante passo avanti verso la risoluzione di una controversia di lunga data. La legge di abrogazione, tuttavia, comprende disposizioni transitorie e di mantenimento dei diritti acquisiti che sembrano essere incompatibili con le norme OMC. Essa stabilisce in particolare che gli esportatori statunitensi continuino a fruire dei benefici legati al regime FSC-ETI fino alla fine del 2006 (ai livelli dell’80% e del 60%, rispettivamente, per il 2005 e il 2006) e, in alcuni casi, per un periodo illimitato dopo tale data. L’OMC ha pertanto avviato un procedimento di risoluzione delle controversie relativo a tale legge di abrogazione, nell’ambito del quale si deciderà in merito alla compatibilità delle disposizioni transitorie e di mantenimento dei diritti acquisiti della legge “Jobs” con le norme OMC. Sulla base di precedenti decisioni dell’organo d’appello ci si può aspettare che le disposizioni della legge “Jobs” saranno considerate incompatibili con le norme OMC. La Commissione ritiene opportuno sospendere l’applicazione delle attuali contromisure CE mentre il procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC è in corso, e questo nonostante gli Stati Uniti rifiutino di fare lo stesso per quanto riguarda le ritorsioni contro la CE in merito alla carne di manzo agli ormoni. Tre motivi giustificano la proposta di sospensione: 1) come segno di riconoscimento che gli USA hanno deciso, in una certa misura, di conformarsi agli obblighi internazionali relativamente a questo caso; 2) come incoraggiamento agli USA affinché continuino a fare lo stesso in altri casi (attuali) di mancato rispetto delle norme da parte loro (come nel caso dell’emendamento Byrd e degli ormoni); 3) per motivi intrinseci al sistema stesso (in quanto non si dovrebbero applicare contromisure in assenza di una decisione dell’OMC). Il procedimento di risoluzione delle controversie dovrebbe essere concluso nel 2005. Occorre notare che la sospensione delle contromisure costituisce un atto autonomo, che non incide in alcun modo sul diritto della CE di mantenere dette contromisure ai sensi dell’autorizzazione già concessa dall’organo di conciliazione dell’OMC. Le contromisure saranno pertanto reintrodotte il 1° gennaio 2006 (o successivamente se il procedimento di risoluzione delle controversie non sarà concluso a tale data) al 60% del livello attualmente autorizzato, tranne qualora la CE decida altrimenti. Scopo della reintroduzione delle contromisure è indurre gli USA a rispettare pienamente gli obblighi che loro incombono nell’ambito dell’OMC e, soprattutto, a prendere provvedimenti per eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti dal mantenimento delle sovvenzioni FSC-ETI. Pertanto, prima di reintrodurre le contromisure, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull’esito del procedimento di risoluzione delle controversie nonché su eventuali altri sviluppi. È chiaro che le contromisure non saranno reintrodotte qualora le istituzioni competenti dell’OMC abbiano riscontrato la compatibilità della legge di abrogazione con le norme OMC o si pervenga a una soluzione mutualmente concordata che elimini la violazione continua. Si propone pertanto di sospendere il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio (fino al 31 dicembre 2005 o fino a 60 giorni dalla conferma da parte dell’OMC dell’incompatibilità delle restanti sovvenzioni FSC con le norme OMC, se tale data risulti successiva) e di reintrodurre le contromisure – a un livello ridotto corrispondente ai benefici ridotti di cui fruiscono gli esportatori USA nell’ambito del regime FSC-ETI – a decorrere dal 1° gennaio 2006, tranne qualora il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decida altrimenti anteriormente a tale data. La sospensione delle contromisure deve essere decisa dal Consiglio a norma dell’articolo 133 del trattato CE. Un nuovo regolamento del Consiglio, che sospende il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio, deve pertanto essere adottato sulla base di una proposta della Commissione. 2004/0282 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica e sospende l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione[3], considerando quanto segue: Il 7 maggio 2003 l’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha autorizzato la Comunità ad applicare contromisure a concorrenza di 4.043 milioni di USD in forma di dazi supplementari del 100% ad valorem su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. L’8 dicembre 2003 la Comunità ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America[4]. A seguito dell’adozione della legge “American Jobs Creation Act of 2004”, si ritiene che l’applicazione di dazi supplementari debba essere sospesa e prendere nuovamente effetto soltanto dal 1° gennaio 2006 o 60 giorni dopo che l’organo di conciliazione dell’OMC abbia confermato l’incompatibilità di taluni aspetti della suddetta legge con le norme OMC, se tale data risulti successiva, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 è sospesa. Articolo 2 2. Il regolamento (CE) n. 2193/2003, fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, è nuovamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2006 o 60 giorni dopo la conferma da parte dell’organo di conciliazione dell’OMC, che taluni aspetti della legge “American Jobs Creation ACT of 2004” degli Stati Uniti d’America non sono conformi agli obblighi che incombono agli Stati Uniti nell’ambito dell’OMC, se tale data risulti successiva. 3. Prima della scadenza di tale termine la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso che tale conferma è stata ottenuta. 4. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2193/2003 è modificato come segue: “1. Un dazio supplementare del 14% ad valorem rispetto al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio[5] è imposto sui prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati nell’allegato del presente regolamento.” Articolo 3 5. L'allegato del regolamento (CE) n. 2193/2003 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 4 6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 7. L’articolo 3 si applica a decorrere dalla data in cui il regolamento (CE) n. 2193/2003 è nuovamente applicabile conformemente all’articolo 2, paragrafo 1. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i codici NC di otto cifre. La designazione dei capitoli NC di due cifre è fornita a puro titolo informativo. Per la designazione relativa a tali codici si consulti l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1). +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ +++++ TABLE +++++ [1] GU L 328 del 17.12.2003, pag. 3. [2] Articolo 3 del regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio. [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. [4] GU L 328 del 17.12.2003, pag. 3. [5] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.