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Document 52004PC0716

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito

/* COM/2004/0716 def. - CNS 2004/0249 */

52004PC0716

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito /* COM/2004/0716 def. - CNS 2004/0249 */


Bruxelles, 12.11.2004

COM(2004) 716 definitivo

2004/0249 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

1.1. Il regime in vigore in forza della direttiva 92/3/Euratom

La direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa è stata adottata al fine di istituire un sistema di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi, onde prevenire qualsiasi rischio radiologico derivante dal traffico illecito di tali materiali.

La direttiva si applica sia alle spedizioni tra gli Stati membri sia alle importazioni in territorio comunitario e alle esportazioni al di fuori della Comunità, ed assicura che gli Stati membri di destinazione e di transito siano informati del trasferimento di rifiuti radioattivi verso o attraverso il loro territorio e abbiano la facoltà di approvarlo o di opporvisi. Per quanto riguarda le esportazioni, le autorità del paese terzo di destinazione sono informate del trasferimento. La direttiva vieta totalmente l’esportazione di rifiuti radioattivi verso alcune destinazioni, in particolare l’Antartico e gli Stati che sono parti contraenti della convenzione di Lomé.

La direttiva 92/3/Euratom era diretta ad integrare la direttiva 80/836/Euratom del 15 luglio 1980, che stabiliva le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, successivamente modificata dalla direttiva 84/467/Euratom del Consiglio.

La direttiva 80/836/Euratom è stata sostituita ed abrogata con effetto dal 13 maggio 2000 dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Il sistema basato sull’autorizzazione preventiva e sul controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi stabilito dalla direttiva 92/3/Euratom è risultato soddisfacente, ma la sua attuazione pratica ha messo in evidenza la necessità di procedere ad alcuni adattamenti.

Se da un lato è mantenuto il nucleo essenziale delle disposizioni della direttiva 92/3/Euratom, dall’altro il numero e la natura delle modifiche da proporre giustificano l’adozione, secondo la tecnica della rifusione, di una nuova direttiva, destinata a sostituire ed abrogare la direttiva 92/3/Euratom.

1.2. Necessità di semplificazione

Il processo di revisione della direttiva 92/3/Euratom è iniziato nel 2001, nell’ambito della quinta fase dell’iniziativa SLIM ( Simpler Legislation for Internal Market – semplificazione della legislazione per il mercato interno) allo scopo di renderne le disposizioni più trasparenti e più facili da applicare.

La revisione della direttiva operata nel quadro dell’iniziativa SLIM ha riguardato in particolare i seguenti aspetti:

- integrazione delle disposizioni tecniche stabilite nella legislazione posteriore e in particolare nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza;

- armonizzazione delle disposizioni della direttiva (in particolare gli articoli 7, 10, 11, 12) con alcuni accordi internazionali di cui la Comunità è parte contraente o ai quali prevede di aderire;

- chiarimento e - ove opportuno - eliminazione delle incongruenze esistenti nelle disposizioni (in particolare l’articolo 12) riguardanti il diritto dei paesi terzi, in caso di esportazione, di essere consultati in merito alla prevista spedizione di rifiuti radioattivi;

- eventuale estensione dell’ambito di applicazione della direttiva al combustibile irraggiato destinato al ritrattamento, in modo tale da adeguare le disposizioni della direttiva stessa alle norme e agli strumenti internazionali in vigore;

- esame e chiarimento delle disposizioni della direttiva che disciplinano il diniego di approvazione delle spedizioni di rifiuti radioattivi;

- semplificazione del documento uniforme utilizzato per comunicare l’intenzione di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi;

- vantaggi derivanti dalla sostituzione della direttiva con un regolamento.

La discussione di questi aspetti ha portato alla formulazione di 14 raccomandazioni, che sono state incluse nella relazione della Commissione sui risultati della quinta fase dell’iniziativa SLIM[1].

1.3. Le modifiche proposte

L’introduzione di modifiche alle disposizioni della direttiva 92/3/Euratom è giustificata da quattro motivi differenti:

1.3.1 Coerenza con le più recenti direttive Euratom

La nuova direttiva deve necessariamente tenere conto dell’adozione della direttiva 96/29/Euratom, ed è quindi destinata ad integrarne le disposizioni.

L’adozione della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane impone di adattare la formulazione delle disposizioni relative alla rispedizione delle sorgenti radioattive sigillate. Occorre notare che se da un lato tali spedizioni possono, ad alcune condizioni, derogare alle disposizioni della presente direttiva, la deroga non si applica ai materiali fissili, al fine di assicurare adeguati controlli di sicurezza.

1.3.2 Coerenza con le convenzioni internazionali

La direttiva 92/3/Euratom non si limita alle spedizioni intracomunitarie di rifiuti radioattivi, e la sua applicazione implica la considerazione di vari strumenti giuridici internazionali, fra cui in particolare le convenzioni adottate in materia dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica o gli accordi internazionali relativi allo spazio aereo o alle spedizioni marittime. Tali strumenti hanno subito una notevole evoluzione a partire dal 1992.

Una maggiore coerenza risulta particolarmente importante soprattutto alla luce della prevista adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla convenzione comune dell’AIEA sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi.

1.3.3. Chiarimento della procedura dal punto di vista pratico

È necessario migliorare il regime in vigore chiarendo alcuni concetti, mediante la modifica delle disposizioni vigenti o l’introduzione di nuove disposizioni. L’esperienza dimostra inoltre la necessità di eliminare alcune incongruenze e semplificare l’attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri.

Oltre alle raccomandazioni formulate nella relazione SLIM, si è ritenuto necessario prendere in considerazione alcune situazioni ignorate in passato, con particolare riferimento alle spedizioni da e verso uno stesso paese ma che transitano attraverso un altro paese.

Occorre inoltre chiarire la questione delle lingue da utilizzare nel documento uniforme. Alcuni Stati membri hanno segnalato alcune incertezze in merito e hanno riferito che in alcuni casi potrebbero verificarsi ritardi, in particolare quando le domande di autorizzazione della spedizione sono trasmesse a paesi la cui lingua è diversa da quella utilizzata per compilare la domanda. La necessità di stabilire regole chiare sulle lingue da utilizzare assume particolare rilevanza in una Comunità a 25 Stati membri.

1.3.4. Estensione dell’ambito di applicazione al combustibile esaurito

L’ambito di applicazione della direttiva è stato esteso in modo da rendere le procedure di controllo ivi stabilite esplicitamente applicabili alle spedizioni di combustibile esaurito destinato sia allo smaltimento che al ritrattamento.

Sono sorte alcune incertezze per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni della direttiva 92/3/Euratom alle spedizioni di combustibile irraggiato, e in varie occasioni la Commissione si è trovata costretta a fornire la propria interpretazione in merito, sia a seguito di richieste individuali di informazioni che in risposta ad interrogazioni parlamentari.

Secondo la direttiva 92/3/Euratom, il combustibile esaurito per il quale non è previsto alcun uso è considerato come “rifiuto radioattivo” e le relative spedizioni sono soggette alla procedura di controllo uniforme stabilita dalla direttiva. Viceversa le spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento non sono soggette a tale procedura. Ciò determina un’incongruenza in quanto uno stesso materiale è soggetto o meno alla procedura di controllo a seconda dell’uso al quale è destinato.

La relazione SLIM ha riconosciuto che l’esempio della convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi sembrerebbe suggerire un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva anche al combustibile nucleare esaurito destinato al ritrattamento; il gruppo SLIM non ha tuttavia formulato alcuna raccomandazione diretta, ritenendo che ciò oltrepassasse il mandato conferitogli nell’ambito dell'iniziativa SLIM V.

Alla luce di tali circostanze, e dato che da un punto di vista radiologico non sembrano sussistere motivi per non applicare la procedura stabilita dalla direttiva 92/3/Euratom a tutte le spedizioni di combustibile esaurito, si ritiene opportuno estendere l’ambito di applicazione della direttiva come indicato in precedenza. L’onere amministrativo connesso alle spedizioni di combustibile irraggiato, che riguarderebbe solo gli Stati membri che hanno concluso accordi per spedizioni finalizzate al ritrattamento, può essere mantenuto ad un livello molto limitato, in quanto implica solo qualche adempimento aggiuntivo rispetto a quelli già previsti al fine di assicurare adeguati controlli di sicurezza.

1.3.5. Migliorare la struttura della direttiva

Si è ritenuto necessario strutturare diversamente le disposizioni della direttiva 92/3/Euratom per renderle più facilmente comprensibili. Di conseguenza si è provveduto a modificare la struttura interna della direttiva sulla base di considerazioni di tecnica legislativa, procedendo, a seconda dei casi, ad una diversa collocazione o al raggruppamento di alcune disposizioni.

2. BASE GIURIDICA

La base giuridica della proposta è l’articolo 31 del trattato Euratom, in combinato disposto con l’articolo 32. L’articolo 31 definisce la procedura per l’adozione delle norme fondamentali di sicurezza previste dall’articolo 30 del trattato per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. L’articolo 32 afferma esplicitamente che le norme fondamentali possono essere integrate secondo la procedura definita dall'articolo 31.

3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Se da un lato spetta alla Comunità il compito di stabilire regole uniformi nel campo della radioprotezione, onde conseguire un elevato livello di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dall’altro incombe agli Stati membri l’obbligo di recepire tali regole nell’ordinamento nazionale e di applicarle.

Le disposizioni in vigore relative alle spedizioni tra gli Stati membri non danno luogo ad alcuna ambiguità riguardo ai ruoli della Commissione e degli Stati membri nell’ambito del sistema di autorizzazione preventiva e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi stabilito dalla direttiva 92/3/Euratom.

La presente proposta di direttiva non altera in maniera sostanziale l’attuale sistema di autorizzazione preventiva. Il compito di controllare le spedizioni continua a spettare agli Stati membri, attraverso un meccanismo specifico.

Tuttavia le modifiche proposte rispondono alla necessità di una maggiore armonizzazione del sistema di autorizzazione preventiva tra gli Stati membri e semplificano nel contempo la procedura in modo da accrescerne l’efficacia.

4. I COSTI DI ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PER GLI STATI MEMBRI E PER LA COMUNITÀ

4.1. I costi per gli Stati membri

La direttiva 92/3/Euratom instaura un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi che implica l’intervento delle autorità competenti designate in ciascuno Stato membro.

Le modifiche proposte non alterano il sistema in vigore. L’estensione della procedura alle spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento non parrebbe comportare particolari costi aggiuntivi per gli Stati membri, in quanto tali costi sono facilmente assorbiti dalle infrastrutture amministrative già esistenti.

La nuova direttiva chiarisce alcuni aspetti essenziali della procedura (certezza in relazione al combustibile esaurito, generalizzazione dell’approvazione automatica, utilizzo delle lingue, struttura più facilmente comprensibile delle disposizioni, ecc.), e consentirà quindi di evitare ritardi nelle spedizioni, riducendone i costi amministrativi.

4.2. I costi per gli operatori

L’estensione della procedura di autorizzazione alle spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per gli operatori del settore nucleare, giacché questo tipo di spedizioni è già oggetto, negli Stati membri, di una procedura amministrativa in virtù della direttiva 96/29/Euratom.

La nuova direttiva chiarisce alcuni aspetti essenziali della procedura (certezza in relazione al combustibile esaurito, generalizzazione dell’approvazione automatica, uso delle lingue, struttura più facilmente comprensibile delle disposizioni, ecc.), e consentirà quindi di evitare ritardi nelle spedizioni, a beneficio degli operatori interessati.

4.3. I costi per la Comunità

Non è previsto alcun impatto sul bilancio comunitario.

I vari obblighi imposti alla Commissione in virtù della presente direttiva (per quanto concerne la trasmissione di relazioni, l’adozione e l’aggiornamento del documento uniforme, la pubblicazione dell’elenco delle autorità competenti) sono già in vigore per effetto della direttiva 92/3/Euratom.

Allo stesso modo, il comitato consultivo previsto all’articolo 16 corrisponde al comitato già istituito in forza dell’articolo 19 della direttiva 92/3/Euratom.

Sotto alcuni profili, il ricorso ad una procedura semplificata e più precisa faciliterà l'effettiva osservanza delle disposizioni comunitarie sin dall’inizio e dunque consentirà di ridurre i costi, evitando le spese amministrative connesse al trattamento delle violazioni del diritto comunitario derivanti da una scorretta applicazione pratica dei requisiti stabiliti dalle norme fondamentali di sicurezza.

5. CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

La presente proposta è basata sulla relazione del gruppo SLIM (cfr. supra, punto 1.2).

Inoltre, poiché il suo scopo principale è quello di rendere la direttiva più facile da applicare e più trasparente, la proposta di revisione della direttiva è stata oggetto di consultazione con i rappresentanti delle autorità competenti incaricate dell’attuazione della direttiva 92/3/Euratom (comitato previsto dall’articolo 19 della direttiva 92/3/Euratom), in occasione di una riunione tenutasi il 18 ottobre 2002.

A norma dell’articolo 31 del trattato Euratom, qualsiasi proposta legislativa relativa alle norme fondamentali di sicurezza è sottoposta all’esame di un gruppo di esperti (gruppo di esperti di cui all’articolo 31), composto da personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, in particolare in materia di sanità pubblica.

Questi esperti, che agiscono in maniera indipendente dagli Stati membri, forniscono alla Commissione una valida consulenza scientifica, formulano pareri su tutte le proposte legislative comunitarie e propongono la modifica o l’integrazione delle norme sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Il gruppo di esperti è stato consultato sulla revisione della direttiva 92/3/Euratom in occasione della riunione tenutasi nel dicembre 2002 e ha approvato la proposta.

6. LE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

Il titolo della direttiva è stato abbreviato, in quanto l’espressione “tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa” è superflua.

A seguito dell’estensione del campo di applicazione della direttiva e della nuova definizione di “spedizioni”, sono stati aggiunti i termini “combustibile esaurito” e sono stati soppressi, a seconda dei casi, i termini "residui radioattivi".

La struttura generale della direttiva è stata modificata, e le varie fasi della procedura sono ora disciplinate in articoli differenti. Ciò significa che alcune disposizioni sono state trasferite da un articolo ad un altro. La direttiva non è più suddivisa in titoli.

È stato soppresso l’articolo 3 della direttiva, secondo il quale “Le operazioni di inoltro effettuate per la spedizione devono essere conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali ed agli accordi internazionali applicabili al settore del trasporto di materiale radioattivo”. Si tratta infatti di una disposizione superflua, che non introduce alcun obbligo aggiuntivo rispetto alle altre disposizioni applicabili alle operazioni di trasporto. È stato viceversa introdotto nel quarto considerando della direttiva un riferimento generale agli obblighi relativi al trasporto e alla gestione dei rifiuti.

Tutti i riferimenti al documento uniforme contenuti nei singoli articoli sono stati soppressi e raggruppati nell’articolo 13 ( Utilizzo del documento uniforme ).

Le spiegazioni fornite qui di seguito riguardano unicamente le disposizioni che si discostano dalle disposizioni della direttiva 92/3/Euratom. Ad eccezione dei casi espressamente indicati, la numerazione degli articoli corrisponde a quella della direttiva 92/3/Euratom.

6.1. Oggetto e ambito di applicazione (articolo 1)

Articolo 1, paragrafo 1 : per motivi di tecnica legislativa, è ora espressamente indicato lo scopo della direttiva. La nuova direttiva integra la direttiva 96/29/Euratom, in virtù della quale gli Stati membri hanno introdotto un sistema di notificazione e autorizzazione delle pratiche che comportano un rischio di radiazioni ionizzanti, e di conseguenza il suo obiettivo è coerente con quello previsto dalla direttiva 96/29/Euratom, ossia la protezione della salute. A tal fine la direttiva stabilisce alcune disposizioni amministrative per consentire agli Stati membri di far fronte alle loro responsabilità in questo settore; le stesse disposizioni amministrative possono essere utilizzate ai fini dei controlli di sicurezza.

Articolo 1, paragrafo 2 : il disposto dell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 92/3/Euratom è stato riformulato in modo tale da:

- tenere conto delle nuove condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 96/29/Euratom (quantità e concentrazione di radionuclidi);

- chiarire che la direttiva si applica alle spedizioni in cui il paese di origine e di destinazione è lo stesso, ma che transitano attraverso il territorio di un altro paese;

- assoggettare alle procedure previste dalla direttiva anche le spedizioni di combustibile esaurito non considerato come rifiuto.

Articolo 1, paragrafo 3: il testo del paragrafo corrisponde all’articolo 13 della direttiva 92/3/Euratom, relativo alle sorgenti dismesse, ma la sua formulazione è stata semplificata e adattata alle disposizioni della direttiva 2003/122/CE. La deroga si applica ora a tutte le spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore, ad un fabbricante o ad un impianto riconosciuto (secondo quanto specificato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2003/122/CE, nel quadro della gestione sicura delle sorgenti nel momento in cui cessano di essere utilizzate), e non soltanto nei casi in cui la sorgente sia “rinviata dal suo utilizzatore al fornitore della stessa in un altro paese”, come previsto nella direttiva 92/3/Euratom.

La collocazione più opportuna di questa disposizione è quindi l'articolo 1, che delimita il campo di applicazione della direttiva.

6.2. Rispedizioni connesse alle operazioni di trattamento e ritrattamento (articolo 2)

Il disposto dell’articolo 14 della direttiva 92/3/Euratom figura ora all’articolo 2. Il termine “residui” è stato sostituito dall’espressione “rifiuti radioattivi”. Il termine “esportati” è stato sostituito da “spediti”, in modo tale da comprendere anche le rispedizioni da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

6.3. Definizioni (articolo 3)

Le definizioni sono state così modificate:

- le definizioni di “rifiuti radioattivi”, “combustibile esaurito”, “smaltimento” e “stoccaggio” sono state adeguate alle definizioni contenute nella convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi;

- la nozione di “spedizione” comprende ora sia la spedizione di rifiuti radioattivi che quella di combustibile esaurito. Ciò consente di utilizzare un unico termine per designare le spedizioni di tutti questi materiali e permette di evitare di ripetere l’espressione per intero;

- è stata precisata la definizione di “detentore” , nella quale il termine “intenda” è stato sostituito da “preveda di” (si veda in proposito il commento all’articolo 4); sono state introdotte le definizioni di “paese di origine” e “paese di destinazione” (che sostituiscono “luogo d’origine” e "luogo di destinazione”), nonché la definizione di “paese di transito” ;

- la definizione di “ sorgente sigillata” è stata ripresa dalla direttiva 96/29/Euratom, mentre quelle di “sorgente dismessa” e “impianto riconosciuto” corrispondono alle definizioni contenute nella direttiva 2003/122/Euratom.

6.4. Domanda di autorizzazione della spedizione (articolo 4)

Nell’articolo 4, paragrafo 1 l’espressione “intenda spedirli” è sostituita da una formulazione meno ambigua (“preveda di spedirli”). La nuova formulazione consentirà di evitare le difficoltà pratiche derivanti dalla valutazione dell’intenzionalità di una spedizione (cfr. punto 3.5 della relazione SLIM), assicurando nel contempo la presentazione delle domande a tempo debito (in modo tale che non siano presentate con eccessivo anticipo).

L’articolo 4, paragrafo 2 corrisponde all’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/3/Euratom.

6.5. Trasmissione della domanda alle autorità competenti (articolo 5)

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 corrispondono rispettivamente all’articolo 4, primo comma, seconda frase, e all’articolo 4, terzo comma della direttiva 92/3/Euratom.

6.6. Approvazione e diniego dell’approvazione (articolo 6)

Contrariamente a quanto stabilito nell’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/3/Euratom, la procedura di approvazione automatica non è più facoltativa ma si applica a qualsiasi spedizione. Se il paese di transito o di destinazione non fornisce alcuna risposta riguardo ad una prevista spedizione, tale spedizione si ritiene approvata. In base alla nuova direttiva, il termine per l’invio dell’avviso di ricevimento è di un mese, e il termine per comunicare l’approvazione/il diniego dell’approvazione è esteso a 4 mesi (3 mesi per la risposta + 1 mese supplementare su richiesta).

Il disposto dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 92/3/Euratom è stato semplificato. Il riferimento al rispetto degli accordi internazionali nella fissazione di condizioni è superfluo e non giustificato. Per quanto riguarda l’obbligo di motivare il diniego di approvazione o la fissazione di condizioni, è stato introdotto un riferimento alla ”normativa applicabile in materia”, formula sufficiente ad evitare decisioni arbitrarie.

L’articolo 6, paragrafo 4 corrisponde all’articolo 16 della direttiva 92/3/Euratom, ma la sua formulazione è stata adattata alla struttura della presente proposta. In base alla nuova formulazione risulta chiaro che la procedura di approvazione si applica anche alle rispedizioni nei casi in cui la spedizione iniziale non possa essere portata a termine per i motivi specificati all’articolo 9 (cfr. il punto 3.12 della relazione SLIM ).

6.7. Autorizzazione delle spedizioni (articolo 7)

È logico disciplinare la fase dell’autorizzazione in un articolo a sé stante, collocato dopo le disposizioni relative all’approvazione.

L’articolo 7, paragrafo 3 espone un’idea già implicita nell’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/3/Euratom.

L’articolo 7, paragrafo 4 corrisponde all’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 92/3/Euratom.

6.8. Avviso di ricevimento della spedizione (articolo 8)

Questa disposizione corrisponde all’articolo 9 della direttiva 92/3/Euratom.

6.9. Mancata esecuzione della spedizione (articolo 9)

Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 della direttiva 92/3/Euratom.

Il paragrafo 1 è nuovo: si è ritenuto opportuno affermare il diritto dello Stato membro di destinazione di interrompere una spedizione alle condizioni ivi stabilite.

6.10. Norme particolari applicabili alle importazioni nella Comunità (articolo 10)

La formulazione dell’articolo 10 della direttiva 92/3/Euratom è stata chiarita e semplificata, in modo da stabilire chiaramente le responsabilità relative alle varie fasi della procedura prevista dalla direttiva, individuando chi assume il ruolo di “detentore” (rispettivamente, destinatario e persona responsabile della spedizione) e di “paese di origine” (Stato membro di destinazione e Stato membro di primo ingresso nella Comunità). In base alla nuova formulazione, il paragrafo 3 risulta ora superfluo: l’identificazione del “detentore” ai fini di questo articolo implica l’attribuzione a tale soggetto del compito di avviare la procedura di autorizzazione informandone lo Stato membro, che si considera in questo caso come “paese di origine”.

6.11. Norme particolari applicabili alle esportazioni dalla Comunità (articolo 11)

Questo articolo modifica il disposto dell’articolo 12 della direttiva 92/3/Euratom per adeguarlo alle disposizioni dell’articolo 27 della convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito; l’esportazione dalla Comunità verso un paese terzo richiederà in futuro la notifica e il consenso dello Stato di destinazione, anziché la semplice informazione.

6.12. Divieto di esportazione (articolo 12)

L’articolo 12, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 11 della direttiva 92/3/Euratom, che vieta le esportazioni in determinati paesi (paesi ACP) o altri paesi terzi che non soddisfano le condizioni necessarie per garantire una gestione sicura dei rifiuti. Il testo è stato modificato per tener conto del fatto che la quarta convenzione di Lomé tra i paesi ACP e la Comunità europea è stata ora sostituita dall’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[2] ed entrato in vigore il 1° aprile 2003. L'impegno della Comunità in tal senso è stato confermato nella dichiarazione IX allegata all’accordo di Cotonou: “La Comunità assicura che l'articolo 11 della direttiva 92/3/Euratom sarà rivisto in modo da includere tutti gli Stati non comunitari parti del presente accordo.”

L’articolo 12, paragrafo 2 riproduce il disposto dell’articolo 20, quarto trattino della direttiva 92/3/Euratom.

6.13. Utilizzo di un documento uniforme (articolo 13)

L’articolo 13, paragrafo 1 costituisce un adattamento dell’articolo 20 della direttiva 92/3/Euratom. Questa disposizione stabilisce l’obbligo generale di utilizzare il documento uniforme, cosicché i singoli riferimenti all’uso del documento uniforme contenuti nelle varie disposizioni della direttiva risultano ora superflui. Per maggiore chiarezza viene stabilito l’obbligo di adottare il nuovo documento uniforme entro la data di recepimento della direttiva. Tuttavia, in caso di mancato rispetto del termine, una disposizione transitoria (articolo 19, paragrafo 3) prevede l’uso del documento uniforme esistente.

L’articolo 13, paragrafo 3 chiarisce la questione delle lingue da utilizzare, onde evitare incertezze. L’esigenza di stabilire regole chiare riguardo all’uso delle lingue assume particolare rilevanza in una Comunità a 25 Stati membri.

Questo aspetto sarà affrontato successivamente, in sede di adozione del nuovo documento uniforme secondo la procedura del comitato consultivo prevista all’articolo 16, possibilmente riportando le varie voci e le diverse rubriche in tutte le lingue comunitarie, o consentendo il ricorso a versioni ufficiali bilingui o multilingui in cui accanto alla lingua del paese di origine figurino una o più altre lingue comunitarie, a seconda delle necessità.

L’articolo 13, paragrafo 4 corrisponde all’articolo 7, secondo comma, seconda frase della direttiva 92/3/Euratom.

L’articolo 13, paragrafo 5 corrisponde al disposto dell’articolo 8 della direttiva 92/3/Euratom, la cui formulazione è stata adattata alla nuova struttura della direttiva.

6.14. Autorità competenti (articolo 14)

Il testo dell’articolo 14 corrisponde all’articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom, ma il riferimento alla procedura di approvazione automatica è stato soppresso come conseguenza dell’articolo 6, paragrafo 4.

6.15. Relazioni periodiche (articolo 15)

L’articolo 15 corrisponde all’articolo 18 della direttiva 92/3/Euratom. Il testo contiene un riferimento alla procedura da seguire; la presente proposta non contiene infatti disposizioni simili all’articolo 20 della direttiva 92/3/Euratom, ma integra tale riferimento negli articoli 3, 12, 13 e 15.

6.16. Comitato consultivo (articolo 16)

L’articolo 16 corrisponde all’articolo 19 della direttiva 92/3.

6.17. Recepimento (articolo 17)

In sede di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti nuovi aspetti:

- l’articolo 1 amplia l’ambito di applicazione della direttiva, che è ora esteso anche alle spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento e alle spedizioni tra due punti situati all’interno di uno stesso Stato membro ma con transito attraverso il territorio di un altro paese, e fa inoltre riferimento alle quantità e alle concentrazioni stabilite nella direttiva 96/29/Euratom;

- l’articolo 2 estende le disposizioni relative alle rispedizioni a fini di trattamento e di ritrattamento;

- l’articolo 6 modifica la procedura di accettazione;

- l’articolo 9, paragrafo 1 disciplina la mancata esecuzione della spedizione;

- l’articolo 11, paragrafo 1 riguarda le esportazioni al di fuori della Comunità, che richiedono ora il consenso delle autorità competenti del paese di destinazione;

- l’articolo 12 introduce un nuovo riferimento all’accordo di Cotonou tra la Comunità europea e i paesi ACP.

- l’articolo 13 disciplina l’uso del documento uniforme, e in particolare il paragrafo 3 stabilisce le lingue da utilizzare.

6.18. Disposizioni finali (articoli 18, 20 e 21)

Si tratta di formule standard.

Dopo l’abrogazione della direttiva 92/3/Euratom, tutti i riferimenti alla direttiva abrogata si intenderanno come riferimenti alla presente direttiva. In allegato alla direttiva è riportata una tavola di concordanza.

6.19. Disposizioni transitorie (articolo 19)

Anche se la transizione alla procedura riveduta non dovrebbe presentare particolari difficoltà pratiche, ai fini della certezza del diritto si è ritenuto necessario indicare espressamente che le disposizioni speciali introdotte dalla presente direttiva non saranno applicabili nel caso in cui la procedura di autorizzazione sia stata avviata prima della data di recepimento della direttiva, ossia nei casi in cui la domanda di autorizzazione sia stata debitamente presentata prima di tale data.

Con riferimento alle domande riguardanti spedizioni multiple verso un paese terzo di destinazione presentate durante il periodo transitorio, gli Stati membri non devono concedere l’autorizzazione a più spedizioni qualora non esistano ragioni obiettive per raggruppare tali spedizioni in un’unica domanda e vi sia il sospetto che l’operatore stia cercando di evitare l'applicazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda la necessità di ottenere il consenso del paese terzo di destinazione.

L’attuale documento uniforme dovrà essere utilizzato fino a quando non sarà stato adottato il nuovo documento. Se necessario, la sua formulazione potrà essere adattata alle esigenze della presente direttiva (ad es. introducendo un riferimento al combustibile esaurito).

2004/0249 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 31, secondo comma e l’articolo 32,

vista la proposta della Commissione[3], elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri in conformità dell’articolo 31 del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) Le operazioni necessarie per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile nucleare esaurito sono soggette ad una serie di prescrizioni stabilite da alcuni strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione.

(2) Oltre a queste prescrizioni, la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva. Questa esigenza è stata sottolineata in particolare nella risoluzione del Parlamento europeo, del 6 luglio 1988, sui risultati della commissione di inchiesta sulla gestione e il trasporto di materiale nucleare[6], che ha sollecitato tra l'altro l’adozione di norme comunitarie di carattere generale, intese ad assoggettare i movimenti transfrontalieri di rifiuti nucleari ad un sistema di rigidi controlli e autorizzazioni dal punto di origine al punto di stoccaggio.

(3) La direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa[7] è stata adottata al fine di istituire un sistema di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi, onde prevenire qualsiasi rischio radiologico derivante dal traffico illecito di tali materiali.

(4) Il sistema di autorizzazione preventiva e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi è risultato soddisfacente. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita, è necessario modificarlo, onde chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni, tenere conto di situazioni in precedenza ignorate, semplificare l’attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri e assicurare la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali.

(5) Nell’ambito della quinta fase dell’iniziativa SLIM ( Simpler Legislation for Internal Market - Semplificare la legislazione per il mercato interno) è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri e degli utenti, al fine di esaminare una serie di preoccupazioni espresse dai destinatari della direttiva 92/3/Euratom e di adeguare quest’ultima alle norme e agli strumenti internazionali attualmente in vigore.

(6) La procedura stabilita nella direttiva 92/3/Euratom è stata applicata in pratica soltanto alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito per il quale non è previsto alcun uso e che è dunque considerato come “rifiuto radioattivo” ai fini della direttiva. Dal punto di vista radiologico, l’esclusione dalla procedura di sorveglianza e controllo del combustibile esaurito destinato al ritrattamento non è giustificata. È pertanto opportuno estendere l’ambito di applicazione della presente direttiva a tutte le spedizioni di combustibile esaurito, destinato sia allo smaltimento che al ritrattamento.

(7) Le spedizioni da e verso uno stesso paese che transitano attraverso il territorio di un altro paese non sono incluse nell’ambito di applicazione della direttiva 92/3/Euratom. Tale omissione non è giustificata.

(8) A seguito dell’adozione della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane[8], è necessario adattare la formulazione delle disposizioni sulla rispedizione delle sorgenti radioattive sigillate.

(9) La semplificazione della procedura esistente non deve ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesta la loro approvazione o di subordinarla a condizioni. Le obiezioni devono basarsi su disposizioni nazionali o internazionali in materia facilmente identificabili.

(10) La possibilità per uno Stato membro di destinazione o di transito di rifiutare la procedura automatica di approvazione delle spedizioni impone un onere amministrativo ingiustificato ed è fonte di incertezze. L’obbligo per le autorità del paese di destinazione e del paese di transito di inviare l’avviso di ricevimento della domanda, unitamente all’estensione dei termini per la concessione dell’approvazione, dovrebbe consentire di presumere l’approvazione tacita con un elevato grado di certezza.

(11) Per proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli derivanti dai rifiuti radioattivi, è necessario tenere conto dei rischi che possono sorgere all’esterno della Comunità. Nel caso dei rifiuti radioattivi in uscita dalla Comunità, il paese terzo di destinazione non soltanto deve essere informato della spedizione, ma deve dare il suo consenso.

(12) Il 1° aprile 2003 è entrato in vigore l’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[9]. L’accordo contiene disposizioni specifiche sulle esportazioni di rifiuti radioattivi nel territorio delle parti contraenti che non sono Stati membri della Comunità.

(13) È necessario adattare il documento uniforme esistente alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto dell’esperienza acquisita. L’adozione di regole chiare sulle lingue da utilizzare nel documento uniforme consentirà di assicurare la certezza del diritto e di evitare ritardi ingiustificati.

(14) Le relazioni periodiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e da questa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo consentono di disporre di un’utile visione d’insieme delle autorizzazioni concesse a livello comunitario e individuano eventuali difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri, nonché le soluzioni adottate.

(15) Alla luce di quanto precede è necessario, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire la direttiva 92/3/Euratom. La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e per l’applicazione della direttiva abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni amministrative atte a garantire un’adeguata protezione della popolazione e adeguati controlli di sicurezza del materiale fissile, mediante l’instaurazione di un sistema uniforme di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito.

2. La presente direttiva si applica alle spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito a condizione che:

a) il paese di origine, il paese di destinazione o il paese o i paesi di transito siano situati nel territorio della Comunità, e

b) le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superino i livelli previsti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio[10].

3. La presente direttiva non si applica alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto. Tale deroga non è tuttavia applicabile alle sorgenti sigillate contenenti materiale fissile.

Articolo 2 Rispedizioni connesse alle operazioni di trattamento e ritrattamento

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e delle imprese degli Stati membri cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati ad operazioni di trattamento di rispedire i rifiuti trattati al paese di origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto degli Stati membri e delle imprese degli Stati membri cui debba essere spedito combustibile nucleare irraggiato destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti del ritrattamento.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) “ rifiuti radioattivi”, materie radioattive in forma gassosa, liquida o solida per le quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e/o che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine, di transito e di destinazione;

2) “combustibile (nucleare) esaurito”, combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dall’interno di un reattore;

3) “spedizione” tutte le operazioni necessarie per trasferire i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito dal luogo di origine al luogo di destinazione, comprese le operazioni di trasporto, carico e scarico in vista dello smaltimento o dello stoccaggio;

4) “smaltimento”, il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un apposito impianto, senza intenzione di recuperarli;

5) “stoccaggio”, la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l’intenzione di recuperarli successivamente;

6) “detentore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, abbia la responsabilità giuridica di tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

7) “destinatario”, la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito;

8) “paese di origine” e “paese di destinazione” , rispettivamente qualsiasi paese in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione e qualsiasi paese verso il quale è prevista o effettuata una spedizione;

9) “ paese di transito” qualsiasi paese, diverso dal paese di origine o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o effettuata una spedizione;

10) “autorità competenti”, qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo definito nella presente direttiva; tali autorità competenti sono designate in conformità dell'articolo 14;

11) “sorgente sigillata”, una sorgente avente struttura tale da impedire, in condizioni normali di impiego, dispersioni delle sostanze radioattive nell'ambiente;

12) “sorgente dismessa”, una sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;

13) “impianto riconosciuto”, un impianto situato nel territorio di uno Stato, autorizzato dalle autorità competenti di tale Stato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento di sorgenti o un impianto debitamente autorizzato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio provvisorio di sorgenti.

Articolo 4 Domanda di autorizzazione della spedizione

1. Il detentore di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito che preveda di spedirli o di farli spedire presenta alle autorità competenti del paese di origine una domanda di autorizzazione.

2. La domanda può riguardare più di una spedizione, a condizione che:

a) i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e

b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e

c) gli inoltri previsti siano effettuati, qualora le spedizioni interessino paesi terzi, attraverso lo stesso posto di frontiera di entrata e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso posto di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

Articolo 5 Trasmissione della domanda alle autorità competenti

1. Le autorità competenti del paese di origine inviano per approvazione le domande di cui all’articolo 4 alle autorità competenti del paese di destinazione e di qualsiasi eventuale paese di transito.

2. Tale invio lascia impregiudicata la successiva decisione di cui all'articolo 7.

Articolo 6 Approvazione e diniego dell’approvazione

1. Entro un mese dalla data di ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti del paese di destinazione e di qualsiasi eventuale paese di transito inviano un avviso di ricevimento.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti del paese di destinazione e di qualsiasi eventuale paese di transito comunicano alle autorità competenti del paese di origine la loro approvazione o le condizioni che considerano necessarie o il diniego dell’approvazione.

Tuttavia, le autorità competenti del paese di destinazione o di qualsiasi eventuale paese di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese dei termini di cui al primo e al secondo comma.

2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti del paese di destinazione e/o dei paesi di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda.

3. Il diniego di approvazione o la fissazione di condizioni per l’approvazione devono essere debitamente motivati, sulla base della normativa applicabile in materia.

Le eventuali condizioni imposte dalle autorità competenti degli Stati membri che siano paesi di transito o di destinazione non possono essere più restrittive di quelle previste per analoghe spedizioni all’interno di tali Stati.

4. Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno approvato il transito di una determinata spedizione non possono negare l’approvazione della rispedizione nei seguenti casi:

a) se la spedizione iniziale è stata approvata ai fini del trattamento o del ritrattamento, purché la rispedizione riguardi rifiuti radioattivi o altri prodotti equivalenti al materiale originale dopo il trattamento o il ritrattamento, e a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia;

b) nei casi descritti all’articolo 9, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e secondo le stesse specifiche.

Articolo 7 Autorizzazione delle spedizioni

1. Qualora siano state concesse tutte le approvazioni necessarie, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti del paese di destinazione e dell’eventuale paese o degli eventuali paesi di transito.

2. L’autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, del vettore, del proprietario, del destinatario o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.

3. Una stessa autorizzazione può riguardare più spedizioni, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

4. La durata dell’autorizzazione non può essere superiore a tre anni.

Articolo 8 Avviso di ricevimento della spedizione

1. Entro 15 giorni dal ricevimento della spedizione, il destinatario invia alle competenti autorità del proprio Stato membro un avviso di ricevimento.

2. Le autorità competenti del paese di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento a ciascuno degli altri paesi coinvolti nell’operazione.

3. Le autorità competenti del paese di origine inviano una copia dell’avviso di ricevimento al detentore originario.

Articolo 9 Mancata esecuzione della spedizione

1. Lo Stato membro di destinazione può decidere che la spedizione non può essere portata a termine nei seguenti casi:

a) quando non sono soddisfatte le condizioni alle quali essa è subordinata, secondo quanto disposto dalla presente direttiva; o

b) quando le caratteristiche dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito non corrispondono alle specifiche tecniche in base alle quali la spedizione è stata approvata; o

c) quando le caratteristiche dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito non soddisfano i criteri in base ai quali non è richiesta l’approvazione.

2. Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore.

3. In caso di spedizioni da un paese terzo verso una destinazione all'interno della Comunità, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione provvedono affinché il destinatario negozi con il detentore stabilito nel paese terzo una clausola che obblighi quest’ultimo a riprendere i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine.

Articolo 10 Norme particolari applicabili alle importazioni nella Comunità

1. Qualora sia prevista l’introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla presente direttiva e il paese di destinazione sia uno Stato membro, il destinatario presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Il destinatario agisce in qualità di detentore e le autorità competenti del paese di destinazione agiscono come se fossero le autorità competenti del paese di origine.

2. Qualora sia prevista l’introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla presente direttiva e il paese di destinazione non sia uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito entrano per la prima volta nella Comunità si considera come paese di origine ai fini della spedizione. La persona responsabile della gestione della spedizione all’interno di tale Stato membro agisce in qualità di detentore.

Articolo 11 Norme particolari applicabili alle esportazioni dalla Comunità

1. Qualora sia prevista l’esportazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito dalla Comunità verso un paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano tale esportazione alle autorità del paese di destinazione e chiedono il loro consenso prima della spedizione.

2. Se tutte le condizioni per la spedizione sono rispettate, le autorità competenti dello Stato membro di origine autorizzano il detentore ad effettuare la spedizione e informano di quest’ultima le autorità del paese di destinazione.

3. La suddetta autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, del vettore, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.

4. Entro due settimane dalla data di arrivo, il detentore notifica alle autorità competenti del paese di origine l’avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto di frontiera della Comunità attraverso il quale la spedizione è stata effettuata.

La notifica è accompagnata da una dichiarazione o da un attestato del destinatario indicante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista nonché il posto di frontiera di entrata nel paese terzo.

Articolo 12 Divieto di esportazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano spedizioni verso:

a) destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud;

b) Stati non appartenenti alla Comunità che siano parti contraenti dell’accordo di Cotonou tra la Comunità europea e i paesi ACP, tenendo conto, tuttavia, dell’articolo 2;

c) paesi terzi che, a giudizio delle autorità competenti del paese di origine, non dispongano, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2, delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi.

2. I criteri in base ai quali gli Stati membri valutano se sono soddisfatte le condizioni per l'esportazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 13 Utilizzo di un documento uniforme

1. Per tutte le operazioni di spedizione soggette alla presente direttiva è utilizzato un documento uniforme.

2. Il documento uniforme è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 16 ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il (stessa data indicata all’articolo 17, paragrafo 1 – data di recepimento) . Se necessario, il documento è aggiornato secondo la stessa procedura.

3. La domanda di autorizzazione è compilata e la documentazione e le informazioni complementari di cui all’articolo 7 sono trasmesse in una lingua accettabile per l’autorità competente del paese di origine.

Su richiesta delle autorità competenti del paese di destinazione, il detentore fornisce una traduzione autenticata in una lingua accettabile per tali autorità.

4. Le eventuali ulteriori condizioni previste per l’autorizzazione della spedizione sono indicate nel documento uniforme.

5. Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni applicabili in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione accompagna ogni spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nei casi in cui l’approvazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento.

6. Nel caso di spedizioni per ferrovia, i documenti sono messi a disposizione delle autorità competenti di tutti i paesi interessati.

Articolo 14 Autorità competenti

Entro il ( stessa data indicata all’articolo 17, paragrafo 1 ) gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome (i nomi) e gli indirizzi delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità.

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

La Commissione comunica tali informazioni e le eventuali modifiche a tutte le autorità competenti della Comunità.

Articolo 15 Rapporti periodici

Entro il 1° aprile 2007, e in seguito ogni due anni, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Le relazioni sono accompagnate da informazioni sulla situazione relativa alle spedizioni all’interno dei rispettivi territori.

Sulla base di tali relazioni la Commissione predispone una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, secondo la procedura di cui all’articolo 16.

Articolo 16 Comitato consultivo

Nell’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 12, 13 e 15 la Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

Il parere è iscritto a verbale. Ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione prende in considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 17 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del (un anno dopo la data di adozione).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 18 Abrogazione

La direttiva 92/3/Euratom è abrogata con effetto dal (stessa data indicata all’articolo 17, paragrafo 1), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e l’applicazione della suddetta direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 19 Disposizioni transitorie

1. Qualora la domanda di autorizzazione sia stata debitamente trasmessa alle autorità competenti del paese di origine prima del (stessa data indicata all’articolo 17, paragrafo 1) , tutte le operazioni di spedizione oggetto della medesima autorizzazione sono disciplinate dalla direttiva 92/3/Euratom.

2. In sede di decisione sulle domande di autorizzazione presentate prima del ( stessa data indicata all’articolo 17, paragrafo 1) , riguardanti più spedizioni di rifiuti radioattivi verso un paese terzo di destinazione, lo Stato membro di origine tiene conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:

a) del calendario previsto per l’effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda;

b) della giustificazione fornita a proposito dell’inclusione di tutte le spedizioni in un’unica domanda;

c) dell’opportunità di concedere l’autorizzazione per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda.

3. Qualora il documento uniforme di cui all'articolo 13 della presente direttiva non sia stato pubblicato entro il (stessa data indicata all’articolo 17, paragrafo 1) , si utilizza ai fini della presente direttiva, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme previsto dalla decisione 93/552/Euratom della Commissione[11].

Articolo 20 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva 92/3/Euratom | Presente direttiva | Tipo di modifica[12] |

Articolo 1, paragrafo 1 | Nuova disposizione |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 2 | Modifica |

Articolo 2 | Articolo 3 | Adattamento |

Articolo 3 | Considerando 1 | Adattamento |

Articolo 4, primo comma, prima frase | Articolo 4, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 4, primo comma, seconda frase | Articolo 5, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 4, secondo comma | Articolo 13, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 4, terzo comma | Articolo 5, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 4 | Adattamento |

Articolo 6, paragrafo 1 , primo comma | Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma | Modifica |

Articolo 6, paragrafo 1 , secondo comma | Articolo 13, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 6, paragrafo 2 , primo comma | Articolo 6, paragrafo 3 , secondo comma | Modifica |

Articolo 6, paragrafo 2 , secondo comma | Articolo 6, paragrafo 3 , primo comma | Modifica |

Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 6, paragrafo 1 , terzo comma | Adattamento |

Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 6, paragrafo 2 | Modifica |

Articolo 7, primo comma | Articolo 7, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 7, secondo comma, prima frase | Articolo 13, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 7, secondo comma, seconda frase | Articolo 13, paragrafo 4 | Adattamento |

Articolo 7, terzo comma | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 8, primo comma | Articolo 13, paragrafo 5 | Adattamento |

Articolo 8, secondo comma | Articolo 13, paragrafo 6 |

Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase | Articolo 8, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 9, paragrafo 1, parte finale della frase | Articolo 13, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 2 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 10, paragrafo 1, parte finale della prima frase | Articolo 13, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 10, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 10, paragrafo 3 (riferimento al paragrafo 1) | Articolo 10, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 10, paragrafo 3 (riferimento al paragrafo 2) | Articolo 10, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 11 | Articolo 12, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 11, paragrafo 1 | Modifica |

Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 12, paragrafo 3 | Articolo 11, paragrafo 3 |

Articolo 12, paragrafo 4 | Articolo 13, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 12, paragrafo 5 | Articolo 11, paragrafo 4 | Adattamento |

Articolo 12, paragrafo 6 | Articolo 11, paragrafo 5 | Adattamento |

Articolo 13, primo comma | Articolo 1, paragrafo 3, prima frase | Modifica |

Articolo 13, secondo comma | Articolo 1, paragrafo 3, seconda frase |

Articolo 14 | Articolo 2 | Modifica |

Articolo 9, paragrafo 1 | Nuova disposizione |

Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 9, paragrafo 3 | Adattamento |

Articolo 16, primo trattino | Articolo 6, paragrafo 4 , lettera a) | Adattamento |

Articolo 16, secondo trattino | Articolo 6, paragrafo 4 , lettera b) | Adattamento |

Articolo 17, primo comma | Articolo 14, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 17, secondo comma | Articolo 14, paragrafo 2 |

Articolo 17, terzo comma | Articolo 14, paragrafo 3 |

Articolo 18, primo comma | Articolo 15, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 18, secondo comma | Articolo 15, paragrafo 2 |

Articolo 18, terzo comma | Articolo 15, paragrafo 3, prima frase |

Articolo 19, primo comma | Articolo 16, paragrafo 1 | Adattamento |

Articolo 19, secondo comma | Articolo 16, paragrafo 2 |

Articolo 19, terzo comma | Articolo 16, paragrafo 3 |

Articolo 19, quarto comma | Articolo 16, paragrafo 4 |

Articolo 20, primo trattino | Articolo 13, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 20, secondo trattino | Articolo 13, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 20, terzo trattino | Articolo 13, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 20, quarto trattino | Articolo 12, paragrafo 2 | Adattamento |

Articolo 20, quinto trattino | Articolo 15, paragrafo 3 | Adattamento |

Articolo 21 | Articolo 17 | Adattamento |

Articolo 22 | Articolo 21 |

Articolo 13, paragrafo 3 | Nuova disposizione |

Articolo 18 | Nuova disposizione |

Articolo 19 | Nuova disposizione |

Articolo 20 | Nuova disposizione |

[1] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Simpler Legislation for the Internal Market (Semplificare la legislazione per il mercato interno), SEC (2001)1977, trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo il 5 dicembre 2001.

[2] 2000/483/CE, GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[3] GU C […] del […], pag.

[4] GU C […] del […], pag.

[5] GU C […] del […], pag.

[6] GU C 235 del 12.9.1988, pag. 70.

[7] GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

[8] GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57

[9] 2000/483/CE, GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[10] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

[11] GU L 268 del 29.10.1993, pag. 83.

[12] "Adattamento" significa che la disposizione è stata riformulata senza modificare la portata del testo della direttiva abrogata. Le modifiche della portata delle disposizioni della direttiva abrogata sono invece indicate con il termine “modifica”.

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