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Document 52004PC0689
Proposal for Council Decision fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (first instalment for 2005)
Proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (prima quota 2005)
Proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (prima quota 2005)
/* COM/2004/0689 def. */
Proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (prima quota 2005) /* COM/2004/0689 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (prima quota 2005) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Dall'entrata in vigore del regolamento finanziario del 9° FES il Consiglio decide, su proposta della Commissione, ciascuna delle tre quote dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Per quanto riguarda gli strumenti del 9° FES la cui gestione è garantita dalla BEI (Banca europea per gli investimenti), i contributi sono versati direttamente dagli Stati membri alla Banca. I contributi per gli altri strumenti sono versati alla Commissione. Conformemente all'articolo 121 del regolamento finanziario del 9° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni dei pagamenti degli strumenti di cui garantisce la gestione. La presente proposta riguarda la prima quota dei contributi dell'esercizio 2005. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 9° FES, lo scadenzario adottato per la presente quota è il seguente: (1) la proposta viene presentata dalla Commissione contemporaneamente alla comunicazione che contiene, tra l'altro, lo stato di previsioni dei pagamenti e lo scadenzario delle richieste di contributi per l'esercizio successivo, ovvero entro il 15 ottobre; (2) il Consiglio si pronuncia sulla presente quota entro la fine dell'esercizio in corso; (3) gli Stati membri versano i contributi esigibili a titolo della presente quota entro il 21 gennaio dell'esercizio successivo. Si ricorda infine che l'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento finanziario del 9° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate alla data d'esigibilità, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (prima quota 2005) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 [1], [1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Bruxelles il 23 giugno 2000 [2], [2] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea [3], [3] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. visto il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, applicabile al 9° Fondo europeo di sviluppo [4], in appresso denominato "regolamento finanziario del 9° FES", in particolare l'articolo 38, paragrafo 1, [4] GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1. vista la proposta della Commissione [5], [5] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) L'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la proposta relativa alla prima quota dell'esercizio successivo sia presentata dalla Commissione contemporaneamente alla comunicazione al Consiglio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del suddetto regolamento finanziario, che riguarda lo stato di previsione dei pagamenti per l'esercizio successivo e lo scadenzario delle richieste di contributi, ovvero entro il 15 ottobre. (2) L'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che il Consiglio decida su questa quota entro la fine dell'esercizio e che gli Stati membri versino i contributi esigibili a titolo di tale quota entro il 21 gennaio dell'esercizio successivo. (3) A norma dell'articolo 121, primo comma, del regolamento finanziario del 9° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni degli impegni e dei pagamenti. (4) L'articolo 133, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la procedura per la richiesta dei contributi adottata per la messa a disposizione delle risorse del 9° FES si applichi anche per l'esecuzione delle decisioni dei FES precedenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Unico articolo I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2005 sono riportati nella tabella figurante in allegato. Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Contributi relativi alla prima quota 2005 (in euro) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>