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Document 52004PC0546
Proposal for a Council Decision on a Community position within the Joint Committee on the adaptation of Protocol No 3, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative co-operation, set out in the Agreement between the European Economic Community, and the Swiss Confederation pursuant to the enlargement of the European Union
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito all'adattamento del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito all'adattamento del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea
/* COM/2004/0546 def. - ACC 2004/0186 */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito all'adattamento del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea /* COM/2004/0546 def. - ACC 2004/0186 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito all'adattamento del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri occorre modificare il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo. A norma dell'articolo 38 del protocollo n. 3, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del protocollo. Il testo della decisione prevede, da un lato, alcune modifiche tecniche relative all'inserimento delle nuove versioni linguistiche delle osservazioni amministrative contenute nel protocollo e, dall'altro, alcune disposizioni transitorie volte ad agevolare il processo di transizione e a garantire certezza giuridica. In attesa dell'adozione formale della presente decisione, attraverso uno scambio di corrispondenza, i servizi della Commissione e l'amministrazione federale svizzera hanno deciso che le amministrazioni doganali di entrambe le Parti si conformeranno al contenuto di questo testo a decorrere dal 1° maggio 2004. Il Consiglio è invitato ad adottare la posizione della Comunità proposta per consentire al comitato misto CE-Svizzera di adottare la decisione che modifica il protocollo n. 3. 2004/0186 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito all'adattamento del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 29 dell'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, firmato il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato "l'accordo", istituisce un comitato misto, considerando che l'articolo 38 del protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce che il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del protocollo, DECIDE: Articolo unico La posizione della Comunità in seno al comitato misto istituito dall'accordo in merito all'adattamento del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel progetto di decisione del comitato misto che figura in allegato. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente Progetto di Decisione del comitato misto CE-Svizzera che modifica il Protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo alla definizione della nozione "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Il comitato misto, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera [1], firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato "l'accordo", [1] GU L 300 del 31.12.1972. visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato "il protocollo n. 3 " [2], in particolare l'articolo 38, [2] modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto CE-Svizzera. considerando quanto segue: (1) La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, qui di seguito denominate "i nuovi Stati membri", hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004. (2) A seguito dell'adesione, gli scambi commerciali tra i nuovi Stati membri e la Svizzera sono coperti dall'accordo summenzionato e non sono più applicati gli accordi commerciali conclusi tra la Confederazione svizzera e i nuovi Stati membri. (3) Dopo l'adesione, le merci originarie dei nuovi Stati membri importate in Svizzera nel quadro dell'accordo devono essere considerate di origine comunitaria. (4) L'adesione dei nuovi Stati membri impone alcune modifiche tecniche al testo del protocollo n. 3, nonché misure transitorie, per assicurare il processo di transizione e garantire certezza giuridica. (5) L'allegato IV, sezione 5 dell'Atto di adesione prevede procedure e misure transitorie analoghe [3], [3] GU L 236 del 23.09.2003. DECIDE: SEZIONE I MODIFICHE TECNICHE AL TESTO DEL PROTOCOLLO Articolo 1 Norme di origine Il protocollo n. 3 è modificato nel modo seguente: 1. All'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1 il riferimento ai nuovi Stati membri è soppresso. 2. All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito da quanto segue: '4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: >SPAZIO PER TABELLA> 3. All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: '2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: >SPAZIO PER TABELLA> 4. L'allegato IV è sostituito da quanto segue: La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. >SPAZIO PER TABELLA> SEZIONE II DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 2 Prova dell'origine e cooperazione amministrativa 1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Svizzera o da un nuovo Stato membro del quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi da essi applicati sono reciprocamente accettate, a condizione che: (a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo; (b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data dell'adesione; (c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. Nel caso di merci dichiarate per l'importazione in Svizzera o in un nuovo Stato membro anteriormente alla data dell'adesione, nel contesto degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi in vigore tra la Svizzera e il nuovo Stato membro in quel momento, le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi o regimi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell'adesione. 2. La Svizzera e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi conclusi tra loro, a condizione che: (a) una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data dell'adesione tra Svizzera e Comunità; e (b) l'esportatore autorizzato applichi le norme d'origine in vigore nel quadro di detto accordo. Tali autorizzazioni sono tuttavia sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nell'accordo. 3. Le competenti autorità doganali della Svizzera o degli Stati membri accettano le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione. Articolo 3 Merci in transito 1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Svizzera in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri in Svizzera, purché esse risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 3 e alla data dell'adesione siano in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Svizzera o nel nuovo Stato membro. 2. In casi simili, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica dal 1° maggio 2004. Fatto a Per il comitato misto Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA 1. Base giuridica Articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma. Articolo 38 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera. 2. Titolo del provvedimento Decisione del comitato misto CE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa 3. Obiettivo Tenere conto dell'adesione, avvenuta il 1° maggio 2004, di 10 nuovi Stati membri all'Unione europea. 4. Incidenza finanziaria Dato che le modifiche proposte sono puramente tecniche e non incidono sulle concessioni tariffarie previste dall'accordo, la proposta non ha alcuna incidenza finanziaria. CALENDARIO Per consentire alle Parti contraenti di applicare le misure transitorie sull'origine entro i termini previsti nella decisione, si raccomanda al Consiglio di adottare senza indugio la posizione della Comunità.