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Document 52004PC0514

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio

/* COM/2004/0514 def. - ACC 2004/0160 */

52004PC0514

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio /* COM/2004/0514 def. - ACC 2004/0160 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 22 luglio 2002 la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio.

L'articolo 2, paragrafo 6, dell'accordo stabilisce che "Qualora i paesi candidati aderiscano all'UE prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II". Le parti hanno pertanto convenuto d aumentare detti limiti.

La presente proposta di decisione del Consiglio adotta il nuovo accordo che modifica l'accordo firmato il 22 luglio 2002.

2004/0160 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra [2] è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

[2] GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2) L'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata "CECA") sono disciplinati dalle disposizioni del Titolo III dell'accordo, ad eccezione dell'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

(3) Il 22 luglio 2002 la CECA e il governo della Repubblica di Kazakistan hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio [3] (in appresso denominato "l'accordo"), approvato a nome della CECA con decisione 2002/654/CECA della Commissione [4].

[3] GU L 222 del 19.8.2002, pag. 20.

[4] GU L 222 del 19.8.2002, pag. 19.

(4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

(5) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

(6) Le parti hanno avviato consultazioni come previsto all'articolo 2, paragrafo 6, dell'accordo e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea.

(7) È opportuno approvare l'accordo modificativo,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Kazakistan che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio.

2. Il testo dell'accordo [5] è accluso alla presente decisione.

[5] Vedi pagina ... della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Kazakistan che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 22 luglio 2002

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN:

dall'altra,

parti del presente Accordo,

considerando che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan;

considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra è entrato in vigore il 1° luglio 1999;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e cooperazione il commercio dei prodotti CECA è disciplinato dalle disposizioni del Titolo III dell'accordo, ad eccezione dell'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti di acciaio;

considerando che il 22 luglio 2002 la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio, in appresso denominato "l'accordo".

considerando che il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

considerando che le parti hanno avviato consultazioni come previsto all'articolo 2, paragrafo 6, dell'accordo e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti a decorrere dal 1° maggio 2004, per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea.

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN:

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.1 I limiti quantitativi per il 2004 di cui all'allegato II dell'accordo sono aumentati come stabilito nell'accluso allegato I del presente accordo.

1.2 Le parti convengono che le esportazioni della Repubblica di Kazakistan verso la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia dei prodotti di cui all'allegato I dell'accordo, spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non vengono detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo.

1.3 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.2, tali spedizioni si considerano effettuate alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.

Articolo 2

2.1 L'articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo A dell'accordo è sostituito come specificato nell'accluso allegato II del presente accordo.

2.2 L'elenco delle autorità nazionali competenti accluso al Protocollo A dell'accordo è sostituito dall'accluso allegato III del presente accordo.

Articolo 3

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 4

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, kazaka e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a ................. addì ................

Per la Comunità europea Per il governo della Repubblica di Kazakistan

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Prodotti // 2004

//

SA. Prodotti laminati piatti //

//

SA1. Arrotolati // 5 228

//

SA1a. Arrotolati destinati alla rilaminazione // 500

//

SA2. Lamiera pesante // 852

//

SA3. Altri prodotti laminati piatti // 21 582

//

//

ALLEGATO II

L'articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo A è sostituito dal testo seguente:

« 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dei seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Kazakistan;

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

BE = Belgio

CZ = Repubblica ceca

DK = Danimarca

DE = Germania

EE = Estonia

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU = Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PL = Polonia

PT = Portogallo

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito"

- un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio "4" per il 2004,

- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero a cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento."

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

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