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Document 52004PC0501(02)

Proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (...) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

/* COM/2004/0501 def. - CNS 2004/0171 */

52004PC0501(02)

Proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (...) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee /* COM/2004/0501 def. - CNS 2004/0171 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (...) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'obiettivo della presente proposta è definire le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio prevista dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (.........). La presente proposta di regolamento del Consiglio sostituisce il "Metodo di calcolo" del 29 settembre 2000 [1].

[1] Calcolo, finanziamento, versamento e iscrizione in bilancio della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE (Consiglio dell'Unione europea, 10646/00 ADD 2).

2004/0171 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (...) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione del Consiglio 200x/xxx/CE, Euratom del (...) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

[2] GU L [...], [...], pag. [...].

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU C [...], [...], pag. [...].

visto il parere della Corte dei conti, [5]

[5] GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) In base alla decisione del Consiglio del (...) la correzione degli squilibri di bilancio concessa al Regno Unito ai sensi dell'articolo 4 della decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom deve essere sostituita da un sistema generalizzato per la correzione degli squilibri di bilancio negativi eccessivi.

(2) In base alla decisione del Consiglio del (...), quest'ultimo deve fissare le misure di esecuzione per il calcolo di tali correzioni e il loro finanziamento, in particolare la soglia e il volume di rimborso massimo disponibile.

(3) È opportuno definire le categorie di spese e di entrate da tenere in considerazione per il calcolo delle correzioni.

(4) È opportuno fissare le norme per l'iscrizione delle correzioni in bilancio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il calcolo dell'importo della correzione basata sugli squilibri di bilancio degli Stati membri per l'anno t in conformità dell'articolo 4 della decisione del Consiglio (...) viene stabilito come segue:

(a) calcolando per ciascuno Stato membro lo squilibrio di bilancio come differenza fra:

- la quota percentuale dello Stato membro nella somma del totale dei versamenti delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL per l'anno t, e

- la quota percentuale dello Stato membro nel totale delle spese ripartite;

(b) moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale delle spese ripartite;

(c) sottraendo dal risultato di cui alla lettera b) il valore del reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato membro moltiplicato per la soglia;

(d) se il risultato di cui alla lettera c) è positivo, moltiplicando tale risultato per un'aliquota di rimborso, fissata a un massimo di 0,66 e, se necessario, ridotta proporzionalmente per rispettare il volume di rimborso massimo disponibile.

2. Il risultato ottenuto mediante le operazioni di cui alle lettere da a) a d) qui sopra corrisponde alla formula seguente:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

=

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

se

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

> 0

dove AR = 0,66 se

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

VRMD e

AR =

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

* 0,66 se

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

> VRMD

Dove: TV = Totale dei versamenti IVA e RNL effettuati da tutti gli Stati membri per l'anno t

TVx = Versamenti IVA e RNL effettuati dallo Stato membro x per l'anno t

S = Totale delle spese ripartite per l'anno t

Sx =Spese ripartite a favore dello Stato membro x per l'anno t

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

= Correzione (all'aliquota di rimborso AR) da concedere allo Stato membro x per l'anno t

CRN = Contributo ragionevole netto (= soglia) espresso come % dell'RNL

Yx = RNL dello Stato membro x per l'anno t

AR = Aliquota di rimborso

VRMD = Volume di rimborso massimo disponibile

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

= Somma totale delle correzioni se l'AR è uguale a 0,66

3. Ai fini del calcolo delle correzioni, i versamenti IVA e RNL non includono i versamenti relativi alle correzioni.

Articolo 2

1. La soglia di cui all'articolo 1 è pari allo 0,35% dell'RNL dello Stato membro in oggetto.

2. Il volume di rimborso massimo disponibile (VRMD) di cui all'articolo 1 è pari a 7,5 miliardi di euro.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 5 della decisione del Consiglio (...), la ripartizione del costo totale delle correzioni viene calcolata proporzionalmente alla quota di ciascuno Stato membro nell'RNL UE totale per l'anno t.

2. La correzione viene concessa a ogni Stato membro mediante riduzione dei suoi versamenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione del Consiglio (...).

3. Il costo delle correzioni sostenuto da tutti gli Stati membri va ad aggiungersi ai versamenti risultanti dall'applicazione a ciascuno Stato membro dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione del Consiglio (...).

Articolo 4

1. Il concetto di spesa da utilizzare nel calcolo delle correzioni corrisponde ai versamenti effettivi (esecuzione degli stanziamenti di pagamento) effettuati nel corso dell'anno in questione (anno t) a titolo degli stanziamenti di pagamento di quell'anno, nonché a titolo dei riporti all'esercizio successivo degli stanziamenti di pagamento non eseguiti (dall'anno t all'anno t+1). Si tengono in considerazione solo gli stanziamenti di pagamento utilizzati, vale a dire l'importo dei pagamenti effettivamente eseguiti.

2. La ripartizione delle spese fra gli Stati membri è disciplinata dalle seguenti norme:

In linea generale, i pagamenti vengono assegnati allo Stato membro in cui risiede il destinatario principale. Nei casi tuttavia in cui la Commissione sa che il destinatario in oggetto agisce da intermediario, i pagamenti vengono assegnati, ogniqualvolta ciò sia possibile, allo Stato membro o agli Stati membri in cui risiede il beneficiario finale, in funzione della sua quota in tali pagamenti.

Le spese ripartite totali si basano sulle spese totali del bilancio generale dell'Unione europea, escluse le due grandi categorie di spesa qui di seguito:

- Spese per le politiche esterne, comprese le spese di preadesione o connesse all'allargamento nei paesi terzi, nonché altre spese a favore di beneficiari al di fuori dell'Unione, come le spese per la cooperazione allo sviluppo, le spese per la ricerca al di fuori dell'UE, le spese amministrative destinate a beneficiari al di fuori dell'Unione, ecc.

- Spese che non possono essere ripartite o individuate a causa di difficoltà concettuali o di altro tipo, come spese di rappresentanza, per missioni o riunioni formali o di altro tipo, nonché i versamenti connessi alle iniziative comunitarie transfrontaliere, alla promozione di operazioni di cooperazione interregionale e ad altre azioni transfrontaliere.

Articolo 5

1. L'importo delle correzioni viene iscritto a bilancio in due fasi:

(a) Il risultato del primo calcolo provvisorio dell'importo delle correzioni per l'anno t viene iscritto nel progetto preliminare di bilancio dell'anno t+1. Il calcolo si basa sui dati disponibili più recenti sia per le entrate che per le spese.

(b) Il risultato del calcolo definitivo dell'importo delle correzioni per l'anno t viene iscritto in un bilancio rettificativo dell'anno t+3. Il calcolo si basa sui dati relativi alle basi IVA, RNL e alle spese ripartite per l'anno t, quali noti al 31 dicembre dell'anno t+2 che, se del caso, vengono convertite in euro al tasso di cambio annuale medio dell'anno t.

Per calcolare la parte di ciascuno Stato membro nella somma del totale dei versamenti delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, il bilancio dell'anno t viene ricalcolato sulla base del risultato degli stanziamenti per pagamenti per l'anno t, previa detrazione delle altre entrate per l'anno t (senza tenere conto del saldo dell'esercizio precedente o di altri saldi o adeguamenti dei saldi relativi ad anni precedenti) e dell'importo effettivo delle risorse proprie tradizionali messe a disposizione nell'anno t. L'importo rimanente viene finanziato dalla risorsa propria IVA fino all'aliquota uniforme dell'IVA e dalla risorsa RNL per l'importo residuo necessario per equilibrare il bilancio.

2. Il finanziamento delle correzioni di cui al paragrafo 1, lettera a) qui sopra viene calcolato sulla base dei dati più recenti relativi all'RNL degli Stati membri per l'anno t, disponibili al momento della preparazione del progetto preliminare di bilancio.

3. Viene effettuato anche un calcolo per il finanziamento delle correzioni per l'anno t di cui al paragrafo 1, lettera b) qui sopra. Il calcolo si basa sull'RNL degli Stati membri nell'anno t, quale noto al 31 dicembre dell'anno t+2, che, se del caso, è convertito in euro al tasso di cambio annuale medio dell'anno t. I dati definitivi del finanziamento vengono raffrontati con i versamenti relativi alle correzioni per l'anno t già iscritti a bilancio nell'anno t+1. I saldi per Stato membro vengono iscritti in un opportuno capitolo del bilancio rettificativo di cui al paragrafo 1, lettera b) qui sopra e convertiti nella valuta nazionale al tasso di cambio annuale medio dell'anno t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Prende effetto come stabilito all'articolo 10 della decisione del Consiglio (...).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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