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Document 52004PC0475

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio

/* COM/2004/0475 def. - COD 2004/0154 */

52004PC0475

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio /* COM/2004/0475 def. - COD 2004/0154 */


Bruxelles, 14.7.2004

COM(2004) 475 def.

2004/0154 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio

(presentato dalla Commissione)

RELAZIONE

I LE RETI TRANSEUROPEE DEI TRASPORTI E DELL'ENERGIA FORZE TRAINANTI DELLA CRESCITA E DELLA COESIONE

1. NON ESISTONO ECONOMIE COMPETITIVE SENZA RETI DEI TRASPORTI O DELL'ENERGIA EFFICIENTI. LA CREAZIONE E IL buon funzionamento delle reti transeuropee nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni - riconosciute quali politiche comunitarie da oltre un decennio - rappresentano due condizioni essenziali per il successo del mercato interno e per garantire mobilità sostenibile e sicurezza dell’approvvigionamento energetico in un'Unione allargata. Malgrado ciò la rete deve affrontare una crescita del traffico sostenuta ma squilibrata, mentre si avverte sempre di più l'esigenza di uno sviluppo sostenibile e l’integrazione delle reti dei trasporti e dell'energia dei nuovi Stati membri diviene un imperativo ineludibile.

2. Per completare la struttura della rete a livello comunitario è necessario un rilevante volume di investimenti. Gli investimenti necessari per completare la rete europea dei trasporti (RTE-T) nell'Unione allargata, così come è stata approvata dal Consiglio e dal Parlamento il 29 aprile 2004, ammontano complessivamente a oltre 600 miliardi di euro fino al 2020; tuttavia, in assenza di strumenti finanziari adeguati e di un quadro propizio agli investimenti, le infrastrutture dei trasporti e, in certi casi, dell'energia restano senza finanziamenti.

3. L'importo stimato necessario per il completamento della rete transeuropea dell'energia (RTE-E) è di circa 28 miliardi di euro per i soli progetti prioritari. Mentre la rete dei trasporti dipende in modo decisivo dai finanziamenti pubblici, le reti transeuropee dell'energia fanno normalmente ricorso ai finanziamenti degli operatori del settore.

4. Contrariamente al settore delle telecomunicazioni, nel quale l'attenzione è rivolta in particolare alle applicazioni, le reti transeuropee dei trasporti e dell'energia necessitano ancora della realizzazione di importanti infrastrutture di base; in particolare non sono state realizzate tutte le maglie mancanti a livello delle interconnessioni transfrontaliere. È in tale contesto che il Consiglio europeo del dicembre 2003 ha collocato le reti transeuropee dei trasporti e dell'energia al centro della sua iniziativa per la crescita.

5. Alla luce di tale evoluzione e nell'ottica di una gestione più efficace, appare pertanto opportuno elaborare un regolamento apposito per le reti dei trasporti e dell'energia.

II. Finanziamenti insufficienti per le reti transeuropee dei trasporti

1. Una situazione controversa.

6. La Commissione aveva lanciato l'allarme sui ritardi nella realizzazione di questa rete già nel Libro bianco del 2001 sulla politica comune dei trasporti. In effetti, malgrado gli impegni presi dagli Stati membri al Consiglio europeo di Essen (dicembre 1994) di realizzare entro il 2010 quattordici grandi progetti infrastrutturali, alla fine del 2003 solo tre di questi progetti erano stati terminati. Per i collegamenti transnazionali previsti da questi progetti è stato reperito meno di un quarto degli investimenti necessari. Al ritmo attuale, per completare l'intera rete transeuropea dei trasporti in base alla revisione del 2004 occorrerebbero più di 20 anni.

7. I fondi necessari per finanziare questi grandi progetti di trasporto possono essere conferiti dai contribuenti nazionali, dal bilancio della Comunità e dagli investitori privati o da una combinazione di queste tre fonti.

8. Per quanto riguarda i bilanci nazionali, nel finanziare tali infrastrutture gli Stati membri si scontrano spesso con i vincoli di bilancio dovuti, tra le altre cose, al rispetto del patto di stabilità e di crescita. I finanziamenti nazionali sono inoltre spesso finalizzati alle priorità nazionali più immediate e mostrano chiaramente i loro limiti nel momento in cui si sceglie di privilegiare le tratte nazionali a scapito dei progetti i cui benefici si ripercuotono su altri Stati.

9. Al fine di integrare queste fonti di finanziamento, gli utenti saranno pertanto chiamati a contribuire in misura maggiore al finanziamento delle infrastrutture, così come previsto dalla proposta di direttiva della Commissione sulla tassazione a carico di autoveicoli pesanti[1] (direttiva "Eurobollo").

10. La speranza – più volte accarezzata – di vedere una accresciuta partecipazione degli investitori privati nel finanziamento di queste grandi infrastrutture è rimasta per il momento vana, fatte salve alcune rare eccezioni. Dato che ancora recentemente il tasso massimo di cofinanziamento autorizzato dal regolamento RTE che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee[2] era limitato al 10%, il contributo comunitario non ha potuto svolgere lo sperato ruolo di catalizzatore delle partnership pubblico-privato (PPP). Come segnalato dal Consiglio europeo del dicembre 2003, nell'ambito dell'iniziativa per la crescita, facilitare questo tipo di PPP comporta la necessità, tra l'altro, di eliminare vari ostacoli amministrativi, in particolare l'inadeguatezza delle attuali norme di contabilità d’impresa in relazione alle concessioni concluse tra autorità pubbliche e imprese private.

11 Nella relazione Van Miert si stima, comunque, che il settore privato potrebbe fornire un contributo pari al 20% del costo totale delle infrastrutture – un contributo importante per delle finanze pubbliche già fortemente sollecitate dalla realizzazione della rete - ma solo a determinate condizioni. In particolare, occorrerebbe che il tasso di cofinanziamento comunitario aumentasse e che gli strumenti finanziari messi a disposizione attraverso il regolamento RTE siano ottimizzati, in modo da coprire i rischi successivi alla fase di costruzione.

12. Si deve altresì sottolineare che la realizzazione di queste infrastrutture transeuropee di trasporto non costituisce una politica di "grandi lavori" che alcuni hanno denunciato. Al contrario, essa mira a sviluppare gli scambi e la dinamica del mercato interno, rafforzare la coesione e contribuire allo sviluppo sostenibile. Come mostra l'analisi d'impatto realizzata nel 2003, questo programma è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Consiglio europeo di Göteborg. L'80% di questi grandi progetti riguarda infatti modalità diverse dal trasporto su strada. I progetti ridurranno le emissioni di CO2 del 4%, nonché l'inquinamento atmosferico, in particolare nelle delicate zone di montagna. Il traffico stradale sarà ridotto del 14%, con risparmi di tempo nei trasporti tra le regioni che si tradurranno in risparmi economici. I progetti contribuiranno a stabilizzare la ripartizione modale e potranno addirittura invertire la tendenza attuale, favorendo le modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente sui principali assi internazionali. Contribuendo a sviluppare gli scambi tra Stati membri e migliorando l'accessibilità, questi progetti dovrebbero anche migliorare il potenziale di crescita del PIL dello 0,2-0,3%, incremento che corrisponderebbe alla creazione o alla conservazione di un milione di posti di lavoro permanenti[3].

2. Nuove esigenze.

13. Con l'ingresso di dieci nuovi Stati membri nell'Unione europea, il volume del traffico tra Stati membri quasi raddoppierà; si prevede che entro il 2020 questo incremento interesserà infrastrutture talvolta obsolete o la cui capacità è già decisamente inferiore alle esigenze attuali. La mancanza di collegamenti transeuropei efficienti, idonei a far fronte a questo incremento rischia pertanto di pregiudicare gravemente la competitività dell'Unione e degli Stati membri e le regioni periferiche che non potranno – o non potranno più – approfittare appieno degli effetti benefici del grande mercato unico.

14. Questa preoccupante constatazione ha indotto la Commissione a stilare un quadro preciso della situazione e ad individuare le strutture mancanti da realizzare in via prioritaria. La relazione del gruppo presieduto da Karel Van Miert, pubblicata nel giugno 2003, non ha fatto che confermare l'impellente necessità di attuare una strategia su base più volontaristica a livello dell'Unione. Nella relazione si raccomanda in particolare di rafforzare il contributo finanziario della Comunità e di concentrare le iniziative comunitarie su una serie di corridoi prioritari.

15. Sulla base dei lavori di questo gruppo la Commissione ha presentato nell'ottobre 2003 una proposta di revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea dei trasporti e, in particolare, ha aggiornato l'elenco dei progetti prioritari che conta ora 30 progetti, compresi i 14 già individuati a Essen. La proposta è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio il 29 aprile 2004. Si tratta dei progetti valutati in dettaglio dal gruppo Van Miert e dalla Commissione nel suo studio d'impatto approfondito. Il calendario, i costi e le caratteristiche principali di tali progetti sono ormai noti[4], anche se il tracciato e il loro impatto locale sull'ambiente potranno ancora essere precisati.

3. Il valore aggiunto del finanziamento comunitario

16. Anche se la Comunità è dotata di competenze in materia di pianificazione delle reti transeuropee, queste non hanno ricevuto il sostegno finanziario adeguato alla loro realizzazione.

17. I finanziamenti comunitari presentano, tuttavia, vantaggi significativi rispetto a quelli nazionali. Essi offrono una stabilità nella durata dei finanziamenti che molti bilanci nazionali, soggetti ai movimenti congiunturali e cambiamenti delle decisioni di spesa, non possono garantire; i finanziamenti comunitari hanno inoltre un effetto moltiplicatore in quanto stimolano gli Stati membri a investire in progetti a forte valore aggiunto europeo, ma anche a coordinare i loro sforzi. Essi contribuiscono all'attuazione della politica dei trasporti, in particolare privilegiando le modalità più "sostenibili" - segnatamente i collegamenti ferroviari transfrontalieri[5]- e possono inoltre servire da catalizzatori per l'avvio di partnership pubblico-privato.

18. Vi è un altro aspetto decisivo che spinge non solo all’aumento della partecipazione comunitaria, ma anche dell'approvazione in tempi rapidi della dotazione (complessiva) di cui potranno disporre i grandi progetti di reti transeuropee dei trasporti: ai principali progetti prioritari - quelli il cui avvio è previsto tra il 2006 e il 2008 (Brennero o Lione-Torino-Venezia-Trieste-Lubiana-Budapest) oppure quelli già in corso (quale Perpignan-Figueras) - si dovranno assicurare le disponibilità finanziarie comunitarie per il periodo 2007-2013. È imperativo conoscere gli importi disponibili e il regolamento d'applicazione relativo al contributo comunitario al fine di evitare che la decisione di avviare i progetti sia presa in ritardo. Dato che la Comunità è divenuta un partner fondamentale per l'attuazione dei piani di finanziamento di questi progetti, l'assenza di certezze avrebbe ripercussioni negative sul finanziamento stesso. Questa situazione sarebbe in totale contraddizione con le scelte politiche sostenute dalla Comunità nel suo insieme e, in particolare, con la necessità impellente di completare questi grandi progetti nei tempi più rapidi possibile, come è stato sottolineato a più riprese dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

19. Malgrado tutti questi vantaggi, le risorse destinate alle reti transeuropee fino al 2006 appaiono irrisorie rispetto ai costi di realizzazione della rete. Il regolamento attualmente in vigore che stabilisce le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee per il periodo 2000-2006, ha una dotazione complessiva di 4 600 milioni di euro (4 170 milioni dei quali destinati ai trasporti)[6], vale a dire appena 600 milioni di euro all'anno per il periodo in questione, cifra decisamente insufficiente rispetto al fabbisogno finanziario accertato della rete transeuropea dei trasporti e rispetto alle domande di contributo presentate dagli Stati membri che sono un multiplo di tale dotazione.

20. Vero è che il Fondo di coesione garantisca ogni anno 1,9 miliardi di euro – cifra alla quale va aggiunto un sostegno non trascurabile da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – ma questi due strumenti sono destinati esclusivamente a determinati paesi o regioni periferiche e non alle infrastrutture delle regioni centrali nelle quali si concentra maggiormente il traffico. Inoltre, contrariamente a un'idea in voga, il grosso dei progetti prioritari di reti transeuropee è collocato in paesi che non possono beneficiare di questi due strumenti.

21. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuisce al finanziamento delle reti, ma attraverso prestiti che devono comunque essere rimborsati e che si concentrano principalmente su progetti a basso rischio, a scapito quindi dei progetti ferroviari o transfrontalieri più complessi e scarsamente redditizi a breve termine.

22. In effetti, i ritardi più gravi riguardano i progetti ferroviari e i collegamenti transfrontalieri e non consentono di sfruttare pienamente la dinamica generata dall'apertura del mercato ferroviario[7]: per esempio, non ha ancora visto la luce nessuno dei grandi attraversamenti alpini, di cui si parla dalla fine degli anni '80, come quello del Brennero o la linea Lione-Torino, che potrebbero alleggerire il traffico dei mezzi pesanti su queste tratte ormai sature, mentre il loro completamento è previsto, nella migliore delle ipotesi, solo dopo il 2015. Questi ritardi divengono, tra l'altro, una delle principali cause del traffico e degli squilibri tra le modalità di trasporto sui grandi assi.

23. A questo proposito è opportuno ricordare che la realizzazione delle tratte transfrontaliere – grazie ad un contributo comunitario adeguato – unitamente alla realizzazione delle tratte nazionali, permetterà di aumentare il tasso di redditività di queste ultime e avrà ripercussioni favorevoli su altre componenti della rete. In effetti, svariati grandi progetti prioritari – quale il progetto di collegamento ferroviario Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra (PBKAL) – in passato hanno sofferto a causa della mancanza di continuità della rete.

24. Per ridurre al minimo tale rischio si deve incoraggiare – attraverso un adeguato contributo della Comunità – il finanziamento d'infrastrutture da parte di Stati non direttamente interessati dai lavori, ma che traggono vantaggio dal compimento dei lavori stessi, come avviene già per certi grandi progetti prioritari. L'ultimo esempio in ordine di tempo riguarda l'accordo italo-francese del 5 maggio 2004 per la realizzazione del tunnel di base della linea Lione-Torino che prevede una partecipazione finanziaria dell'Italia del 63% e del 37% della Francia, al fine di riequilibrare l’onere degli investimenti relativi all'insieme del progetto – e quindi agevolarne la realizzazione – tenuto conto in particolare del fatto che le vie d'accesso che dovranno essere realizzate si trovano per la maggior parte il Francia.

4. Un ingente fabbisogno di finanziamento.

25. Il fabbisogno finanziario corrispondente ai soli 30 progetti prioritari ai sensi dell'allegato III della decisione sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti individuati dal Consiglio e dal Parlamento[8] è di 225 miliardi di euro; la maggior parte di questa spesa – circa 140 miliardi di euro - sarà sostenuta tra il 2007 e il 2013. La tabella che segue riporta una stima dei costi – per il periodo 2007-2013 – e del sostegno necessario a tre dei grandi progetti prioritari meglio conosciuti.

Investimenti necessari nel periodo 2007-2013 e sostegno annuale sulla base di un tasso del 50% (stime in milioni di euro) |

Studi | Costruzione |

1. Progetti prioritari[24] | 50% | fino al 30% |

Tratte transfrontaliere di progetti prioritari | 50% | fino al 50% |

2a. Altri progetti tra cui interoperabilità e sicurezza | 50% | fino al 50% |

2b. Altri progetti d'interesse comune | 50% | fino al 15% |

Nel settore dell'energia, il sostegno agli studi può raggiungere il 50% dei costi ammissibili, mentre il tasso del contributo per la costruzione è normalmente limitato al 10% dei costi ammissibili. In casi eccezionali, e in particolare per i progetti prioritari che devono superare importanti ostacoli finanziari e presentano benefici particolarmente significativi individuati su scala europea (come avviene normalmente per i progetti transfrontalieri o d'interconnessione con i paesi vicini), i progetti possono essere sovvenzionati fino al 20%. Vista la natura concorrenziale dell'energia, non è stato proposto di aumentare la percentuale massima di sostegno al di sopra del livello previsto dall'attuale regolamento RTE. Il finanziamento RTE-Energia per i lavori dovrebbe limitarsi alle parti dei progetti che si trovano all'interno della Comunità. Il sostegno agli studi potrebbe coprire la totalità del progetto, compresi gli elementi situati al di fuori della Comunità.

Per il sostegno finanziario alla costruzione di progetti o sezioni di progetti situati nei paesi partner, è fondamentale il coordinamento con altri strumenti dell'Unione (strumenti rivolti alle politiche esterne, Banca europea per gli investimenti ecc.) per garantire, attraverso tali strumenti, un sostegno finanziario ai paesi partner dei progetti RTE-Energia. Questi strumenti possono mettere a disposizione di importanti progetti d'infrastruttura nei nostri paesi partner capitali di rischio, sovvenzioni per gli interessi sui prestiti, garanzie dei prestiti, copertura dei rischi non commerciali ed altre agevolazioni.

Forme d'intervento

I promotori hanno a disposizione numerose modalità per facilitare l'attuazione dei progetti. Oltre alle sovvenzioni in conto interessi, che mirano a ridurre l’onere rappresentato dagli interessi, poco utilizzate fino a questo momento, e la partecipazione al capitale di rischio (che fanno già parte delle disposizioni previste dal regolamento in vigore) la creazione di uno strumento di garanzia che copra i rischi specifici dei progetti RTE nella fase successiva alla costruzione è uno dei nuovi strumenti finanziari specifici che il nuovo regolamento intende istituire. L'obiettivo di questo nuovo strumento di garanzia è di incentivare il settore privato a finanziare progetti della rete transeuropea dei trasporti. In tal modo si contribuirà a contenere il costo del finanziamento e ad accelerare la conclusione di "pacchetti" finanziari da parte del settore privato, in particolare attraverso le banche private. La garanzia sarà limitata alla fase di avvio operativo del progetto e/o a una percentuale massima del prestito al settore privato. Sarà obbligatorio un contributo significativo degli Stati membri nei quali saranno realizzati i progetti. La proposta dettagliata, nonché le condizioni e le modalità di applicazione saranno oggetto di una comunicazione separata. Tenuto conto della relativa complessità dell'insieme di questi strumenti, potrebbe rendersi necessario il ricorso ad esperti del settore per gestire gli strumenti finanziari di questo tipo.

Gestione

La responsabilità dell'attuazione dei progetti compete in primo luogo agli Stati membri in base al sistema istituzionale proprio di ciascuno Stato. Questa responsabilità sarà esercitata nell’osservanza del nuovo regolamento, il quale precisa i mezzi di attuazione e le responsabilità rispettive della Commissione e degli Stati membri per la selezione, la gestione dei progetti e il controllo delle sovvenzioni. In particolare, il nuovo regolamento - pur continuando ad attribuire alla Commissione il ruolo decisivo circa la decisione finale sulla scelta dei progetti - propone di accordare agli Stati membri un ruolo più importante nel controllo tecnico e nella certificazione delle spese.

Per l'esecuzione del presente regolamento la Commissione si riserva il diritto di delegare la gestione del programma ad un'agenzia esecutiva per le reti transeuropee dei trasporti, nel rispetto del regolamento n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002. Tale eventualità non rimette in discussione la responsabilità della Commissione in materia di programmazione. Si tratterebbe semplicemente di delegare all'agenzia alcuni compiti di gestione.

V. COMMENTI AGLI ARTICOLI

L'articolo 1 definisce la finalità del programma. Tale articolo è pressoché identico all'articolo 1 del regolamento attuale per quanto riguarda la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento.

L'articolo 3 definisce i criteri di ammissibilità per i beneficiari e corrisponde all'articolo 2 del regolamento attuale.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo e riproduce in parte l'articolo 8 dell'attuale regolamento.

L'articolo 5 espone i criteri di selezione per la concessione del contributo nel settore dei trasporti e dell'energia. Prevede la necessità di prestare particolare attenzione ai progetti prioritari, i quali, di conseguenza, beneficiano di un finanziamento maggiorato.

L'articolo 6 definisce l'ambito di applicazione del regolamento che è identico a quello del regolamento attuale, ad eccezione dei rischi inerenti alla fase successiva alla costruzione che sono ora coperti da uno strumento di garanzia.

L'articolo 7 fissa le modalità d'intervento, nonché i tassi massimi del contributo finanziario della Comunità. L’articolo specifica inoltre che la Commissione fisserà le modalità, il calendario e gli importi dei versamenti per gli strumenti finanziari attraverso la procedura di comitato.

L'articolo 8 detta le disposizioni relative al cumulo dei contributi finanziari della Comunità per azioni differenti nell'ambito di uno stesso progetto.

L'articolo 9 riguarda il coordinamento e la compatibilità con altre politiche comunitarie che devono rispettare i progetti finanziati in applicazione del regolamento.

L'articolo 10 stabilisce la responsabilità della Commissione per l'applicazione del regolamento.

L'articolo 11 prevede che la Commissione stabilisca un programma pluriennale che copra i progetti prioritari e fissa l'entità del contributo finanziario per il periodo 2007-2013. Spetterà a un programma annuale definire i criteri per la concessione di contributi finanziari ai progetti d'interesse comune non inseriti nella programmazione pluriennale.

L'articolo 12 specifica le modalità di concessione del contributo finanziario della Comunità: adozione di decisioni annuali di esecuzione del bilancio subordinatamente allo stato di avanzamento dei progetti e alle disponibilità di bilancio. L'articolo definisce le modalità di notifica delle decisioni di concessione da parte della Commissione.

L'articolo 13 riproduce l'articolo 11 del regolamento vigente relativo alle disposizioni finanziarie.

L'articolo 14 riguarda la responsabilità degli Stati membri. Gli Stati membri devono controllare e verificare le azioni che beneficiano di un contributo comunitario.

L'articolo 15 riguarda le modalità di controllo, annullamento, riduzione, sospensione e soppressione del contributo comunitario e resta praticamente identico all'articolo 13 dell'attuale regolamento. La Commissione può eventualmente esigere il rimborso del contributo finanziario, conformemente al principio di proporzionalità.

L'articolo 16 istituisce le misure per la protezione degli interessi finanziari della Comunità onde garantire la corretta esecuzione delle azioni finanziate ed impedire le irregolarità e sanzionarle.

L'articolo 17 prevede che la Commissione sarà assistita da un comitato di tipo consultivo ai fini dell’applicazione di determinati articoli del regolamento.

L'articolo 18 prevede una valutazione, da parte della Commissione o degli Stati membri, delle azioni che beneficiano del sostegno comunitario.

L'articolo 19 prevede che ogni tre anni la Commissione presenti alle altre istituzioni una relazione sulle attività realizzate. Tale articolo prescrive inoltre che gli Stati membri e i beneficiari pubblicizzino il sostegno comunitario di cui hanno usufruito.

L'articolo 20 indica l'importo finanziario di riferimento per il periodo 2007-2013.

L'articolo 21 contiene una clausola di revisione del programma per il periodo successivo al 2013 sulla base delle esperienze acquisite e comunicate al Parlamento e al Consiglio entro la fine del 2010.

L'articolo 22 riguarda le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento n. 2236/95.

L'articolo 23 stabilisce l'entrata in vigore del regolamento, e fissa al 1° gennaio 2007 la data in cui esso entra in applicazione. Per le azioni in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento si continua ad applicare il regolamento n. 2236/95.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

I. Valore aggiunto comunitario, sussidiarità e proporzionalità.

- Quali sono gli obiettivi delle misure previste in relazione agli obblighi della Comunità?

In base al Titolo XV del trattato, la Comunità europea concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori dei trasporti e dell'energia. L'azione comunitaria mira, tra l'altro, a promuovere le interconnessioni e l'interoperabilità delle reti nazionali al fine di assicurare una continuità di queste ultime, nonché un elevato grado di sicurezza per gli utenti.

- Le misure previste sono di competenza esclusiva della Comunità oppure la competenza è condivisa con gli Stati membri?

La competenza è condivisa con gli Stati membri.

- Qual è la dimensione comunitaria del problema?

Le infrastrutture dei trasporti dipendono fondamentalmente dai finanziamenti concessi dai bilanci nazionali che, in un periodo di forti restrizioni di bilancio, si orientano di preferenza verso gli investimenti sulle tratte interne, a scapito dei collegamenti transnazionali che garantiscono una reddività finaziaria più bassa e comportano maggiori difficoltà transfrontaliere di coordinamento. Se la Comunità non partecipa al finanziamento, la maggior parte dei collegamenti transnazionali – che pure sono di importanza capitale per la costruzione della rete transeuropea che dovrebbe collegare le reti nazionali - subiranno ritardi notevoli.

Per le reti dell'energia, la dimensione comunitaria deriva essenzialmente dal mercato interno dell'elettricità di nuova costituzione. Come ha stabilito il Consiglio europeo in svariate conclusioni, l'inadeguatezza delle infrastrutture potrebbe compromettere in modo irreparabile i progressi compiuti nel settore del mercato dell'elettricità e del quadro normativo. Nel corso dei prossimi anni si dovranno adattare le infrastrutture energetiche in Europa per far sì che sopportino flussi di energia superiori a quelli previsti al momento della loro progettazione. I consumatori di tutta la Comunità beneficeranno di questi investimenti, come quelli dedicati alle interconnessioni che permetteranno il funzionamento della rete su scala europea, come pure degli investimenti realizzati nelle nuove infrastrutture per l'offerta dall'esterno dell'Europa, resa necessaria dalla crescente dipendenza energetica. Da ultimo, queste reti transeuropee incoraggiano un uso efficiente delle fonti energetiche in tutta Europa, in particolare delle fonti di energia rinnovabili.

- Questi obiettivi possono essere conseguiti in modo adeguato dagli Stati membri?

Nel settore dei trasporti, i grandi progetti tesi a migliorare il flusso del traffico hanno delle ripercussioni transeuropee che superano ampiamente i confini nazionali. Non è credibile attendersi che questi paesi finanzino, da soli, tali infrastrutture, quando il grosso dei benefici di tali progetti ricadrà su altri paesi.

Nell'ambito delle reti dell'energia, i premi all'investimento sono stati modificati dall'apertura e dall'integrazione dei mercati. Gli investimenti che rivestono un interesse fondamentalmente transeuropeo, quali le interconnessioni, non possono essere pagati esclusivamente dai contribuenti di uno o due Stati membri.

- Qual è la soluzione più efficace, quella realizzata attraverso un'azione comunitaria o quella realizzata attraverso un'azione nazionale? Qual è il valore aggiunto apportato dall'azione comunitaria e quale sarà il costo da pagare se non si adotteranno misure?

Nel settore dei trasporti i progetti d'interesse comune sono già stati individuati nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dei trasporti. Tuttavia, l'interesse nazionale alla realizzazione di investimenti per la costruzione di una rete dei trasporti interconnessa e interoperabile, competitiva e sicura non è, con ogni probabilità, elevato quanto l'interesse della Comunità. Questa conclusione è confermata dai ritardi nella realizzazione dei 14 progetti prioritari individuati a Essen, e in particolare dei progetti transfrontalieri. Contribuendo a promuovere gli scambi, in particolare quelli tra Stati membri, e migliorando l'accessibilità, questi progetti dovrebbero accrescere il potenziale di crescita dallo 0,2 allo 0,3% del PIL, incremento che corrisponde a un milione di posti di lavoro permanenti. I progetti consentiranno di ridurre le emissioni di CO2 del 4% rispetto alla tendenza in atto. In questo contesto, il sostegno comunitario per questi progetti d'interesse comune può rivelarsi essenziale ed è, comunque, giustificato. Il costo della mancata realizzazione delle azioni sarà rappresentato da un'infrastruttura decisamente inadeguata rispetto alle esigenze, con un impatto negativo non solo sulle reti dei trasporti in generale, ma anche sul livello di traffico, sulla sicurezza, sui livelli d'inquinamento e sull'accessibilità delle regioni periferiche, senza contare gli effetti indiretti sulla crescita e la competitività dell'Unione nel suo complesso.

Anche per le reti dell'energia sono stati individuati progetti d'interesse europeo nella decisione del Consiglio e del Parlamento sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia. Tuttavia, gli interessi nazionali per gli investimenti che consentono di realizzare un mercato dell'energia integrato e competitivo in Europa possono non essere importanti quanto quello della Comunità. I lenti progressi degli investimenti transfrontalieri confermano questa conclusione. È per tale motivo che un sostegno comunitario a progetti d'interesse europeo può rivelarsi essenziale ed è, comunque, giustificato. Non si tratta tanto di garantire un valore aggiunto all'azione di uno Stato membro, quando di porre una particolare enfasi sugli investimenti d'interesse europeo. In questo caso, il costo della mancanza d'azione è rappresentato da un'infrastruttura inadeguata che pregiudicherà lo sviluppo del mercato interno dell'energia.

- L'intensità dell'azione comunitaria è proporzionale agli obiettivi da conseguire?

Per i trasporti è stato proposto un sostegno medio (complessivo) pari a circa il 15% del costo totale degli investimenti per i progetti prioritari. Le tratte transfrontaliere dovrebbero beneficiare di tale sostegno in via prioritaria. I benefici sul piano dell’incentivazione dello sviluppo di una rete interoperabile e interconnessa sarebbero rilevanti, mentre la mancata azione avrebbe un costo elevato per l'economia della Comunità in generale.

Per le reti dell'energia la partecipazione finanziaria proposta corrisponde all'1,7% del totale del costo degli investimenti in Europa per i progetti prioritari individuati negli orientamenti per la reti transeuropee nel settore dell'energia. Il sostegno alla RTE-E sarà concentrato, in particolare, su progetti essenziali per conseguire gli obiettivi politici fissati dall'Unione. I benefici sul piano dell’incentivazione dello sviluppo di una rete interconnessa sarebbero rilevanti, mentre la mancata azione avrebbe un costo elevato per l'economia della Comunità in generale.

- Qual è la soluzione migliore per realizzare questi obiettivi? (raccomandazioni, sostegno finanziario, riconoscimento reciproco, legislazione ecc.).

Di norma il sostegno finanziario è basato su un regolamento del Parlamento e del Consiglio.

- Nell'ambito della legislazione, il campo d'applicazione, la durata o l'intensità sono più ampi del necessario?

Vista la limitazione degli investimenti pubblici e la difficoltà nell'attirare investitori privati, la partecipazione finanziaria della Comunità in infrastrutture che apportano benefici a livello europeo è giustificata e completa il quadro politico esistente definito dal Libro bianco sui trasporti e gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dei trasporti.

Per quanto riguarda le reti dell'energia, il sostegno finanziario agli investimenti che presentano un beneficio a livello europeo sarebbe giustificato in determinati casi, anche nell'ambito del mercato liberalizzato; gli investimenti nelle infrastrutture per la trasmissione dell'energia sono attualmente realizzati dagli operatori delle reti, sulla base di costi integrati nelle tariffe soggette a regolamentazione.

II. Valutazione d'impatto .

Nell'ambito della revisione degli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dei trasporti (COM(2003) 564) la Commissione ha fatto realizzare un'analisi d'impatto approfondita della proposta che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Le principali osservazioni contenute nel documento SEC(2003) 1060 sono le seguenti:

a. Il programma d'investimento RTE-T stimolerà la competitività e l'economia in Europa; contribuirà allo sviluppo del commercio internazionale, in particolare nei nuovi paesi membri.

b. A breve termine, i lavori di costruzione stimoleranno l'occupazione, in particolare nelle regioni interessate.

c. A più lungo termine, si prevede che il miglioramento delle condizioni di vita derivante dalla moltiplicazione delle occasioni d'incontro e lo sviluppo delle prospettive commerciali grazie al miglioramento dei collegamenti e dell'accessibilità saranno pari allo 0,23% del PIL e rappresenteranno circa un milione di posti di lavoro permanenti.

Il fabbisogno in termini di investimenti quale risulta dalla relazione Van Miert, ammonta a 600 miliardi di euro per la totalità dei progetti d'interesse comune, 225 miliardi dei quali per i progetti prioritari (140 miliardi per questi progetti nel solo periodo 2007-2013).

Per quanto rigarda le reti dell'energia, la valutazione dell'impatto dei progetti ammissibili, cioè dei progetti d'interesse comune e, in particolare, dei progetti prioritari, è stata presentata dalla Commissione contemporaneamente alla proposta del 10 dicembre 2003 che stabilisce orientamenti per TEN-Energia[25].

La conclusione della valutazione è che l'attuazione dei progetti individuati negli orientamenti del giugno 2003 e di quelli proposti nei nuovi orientamenti avranno un impatto positivo sull'economia europea nel suo insieme, sulla coesione attraverso l'integrazione delle reti dell'energia dei nuovi Stati membri, sull'ambiente - grazie al fatto che sarà facilitata l'integrazione dela produzione delle fonti di energia rinnovabili - sul mercato interno dell'energia - attraverso l'aumento delle capacità per gli scambi commerciali - sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico - attraverso l'aumento delle capacità d'importazione e la diversificazione delle fonti e delle vie d'importazione - e, da ultimo, sulla cooperazione con gli Stati vicini.

È evidente che il sostegno alle reti transeuropee dell'energia non presenta gli stessi vantaggi per tutti i tipi d'infrastrutture energetiche. In particolare, l'estensione delle reti apporterà benefici alla produzione di elettricità su vasta scala. Per contro, in base agli attuali orientamenti, l'interconnessione diretta delle fonti di energia con i sistemi di distribuzione locale dell'elettricità (comuni a determinate energie rinnovabili e tecnologie combinate elettricità-calore) non rientra nella sfera del sostegno alle reti transeuropee dell'energia.

Il sostegno comunitario proposto servirà ad incoraggiare ed accelerare l'attuazione dei progetti d'infrastrutture dell'energia individuati negli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e consentirà, pertanto, di conseguire i benefici previsti.

2004/0154 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione[26],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[27],

visto il parere del Comitato delle regioni[28],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[29],

considerando quanto segue:

Il Consiglio di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha sottolineato nelle sue Conclusioni che le reti dell'energia e dei trasporti potenti e integrate sono la spina dorsale del mercato interno europeo e che una migliore utilizzazione delle reti esistenti e il completamento dei collegamenti mancanti aumenteranno l'efficienza e la concorrenza, assicurando un livello adeguato di qualità e una minore congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità. Tali esigenze sono in armonia con la strategia adottata dai capi di Stato e di governo al vertice di Lisbona e periodicamente ribadita in seguito.

Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha approvato un'azione europea per la crescita e ha invitato la Commissione a riorientare le spese, se necessario, verso gli investimenti in capitale fisico e in particolare nell'infrastruttura delle reti transeuropee i cui progetti prioritari rappresentano elementi essenziali per rafforzare la coesione del mercato interno.

I ritardi registrati nella realizzazione di connessioni transeuropee di elevate prestazioni, soprattutto nella realizzazione delle sezioni transfrontaliere, rischiano di pregiudicare gravemente la competitività dell'Unione e degli Stati e delle regioni periferiche che non potranno - o non potranno più – approfittare pienamente degli effetti benefici del vasto mercato comunitario.

Nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti[30] (in seguito: RTE-T), modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, il costo stimato del completamento della rete transeuropea dei trasporti entro il 2020 è di circa 600 miliardi di euro. Per il periodo 2007-2013 gli investimenti necessari per i soli progetti prioritari ai sensi dell'allegato III di tale decisione corrispondono a quasi 140 miliardi di euro.

Per conseguire tali obiettivi, il Consiglio e il Parlamento hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare e adattare gli strumenti finanziari tramite l'aumento del livello del cofinanziamento comunitario, prevedendo la possibilità che soprattutto i progetti che si distinguono per il carattere transfrontaliero, la funzione di transito o per il superamento di ostacoli naturali, beneficino di un'aliquota di cofinanziamento comunitario più elevata.

La decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE[31], individua gli obiettivi, le priorità d'azione e i progetti d'interesse comune necessari per completare e sviluppare tale rete, compresi i progetti prioritari. Gli investimenti necessari per consentire a tutti gli Stati membri di partecipare pienamente al mercato interno e per completare le interconnessioni con i paesi vicini sono dell'ordine di 28 miliardi di euro entro il 2013, per i soli progetti prioritari. Questa cifra comprende circa 8 miliardi di euro d'investimenti da realizzare nei paesi terzi.

Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha anche invitato la Commissione a continuare a studiare se sia necessario istituire uno strumento specifico di garanzia comunitaria – nell'ambito dei progetti RTE-T – destinato a coprire determinati rischi successivi alla costruzione. Per quanto riguarda l'energia, il Consiglio ha invitato la Commissione a riorientare, se necessario, le spese verso investimenti in capitale fisico al fine di stimolare la crescita.

Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee[32], modificato dal regolamento n. 1655/99/CE e dal regolamento n. 807/2004/CE rappresenta già un reale passo in avanti, dato che autorizza un'aliquota di finanziamento comunitario più elevata – che adesso è pari al 20%[33] - per i progetti dichiarati prioritari. Tale regolamento abbisogna tuttavia di norme di attuazione più semplici e di una dotazione finanziaria in presenza di risorse limitate. Appare pertanto necessario, ad integrazione dei finanziamenti nazionali pubblici e privati, potenziare l'intervento comunitario aumentando sia il volume che l'aliquota del contributo, in modo da accentuare l'effetto leva dei fondi comunitari e permettere quindi di realizzare i progetti prioritari individuati.

Alla luce degli sviluppi di ogni singolo componente delle reti transeuropee – trasporti, energia e telecomunicazioni - e delle loro caratteristiche intrinseche, e nell'ottica di una gestione più efficace di ogni programma, è opportuno prevedere numerosi regolamenti distinti per i settori fino ad ora disciplinati dal regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995.

Il presente regolamento intende attuare un programma che fissi le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia. Tale programma, che deve rispettare l'acquis comunitario, in particolare la normativa ambientale, deve concorrere al rafforzamento del mercato interno e stimolare la competitività e la crescita della Comunità.

Dato che la realizzazione delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia mira a conseguire obiettivi che non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri tenuto conto, in particolare, della necessità di coordinamento delle azioni nazionali, e che possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in ossequio al principio di sussidiarità sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per raggiungere questi obiettivi.

Il programma deve essere caratterizzato dall'erogazione del contributo finanziario della Comunità ai progetti o alle parti di progetti che presentano il maggior valore aggiunto europeo e deve incentivare i soggetti interessati ad accelerare l'attuazione dei progetti prioritari di cui alle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1229/2003/CE. Il programma deve altresì permettere di finanziare anche gli altri progetti d'infrastrutture europee d'interesse comune definiti nelle decisioni citate.

Il contributo finanziario della Comunità è concesso al fine di sviluppare progetti d'investimento nelle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, di garantire un serio impegno finanziario, di mobilitare gli investitori istituzionali e di stimolare la formazione di consorzi di finanziamento tra settore pubblico e settore privato. Nel settore dell'energia, il contributo finanziario deve contribuire principalmente a superare gli ostacoli finanziari che possono presentarsi durante la preparazione dei progetti e durante la fase di sviluppo precedente l'avvio della fase di costruzione e dovrà concentrarsi sulle sezioni transfrontaliere dei progetti prioritari e sulle interconnessioni con i paesi vicini.

Il contributo finanziario della Comunità deve potere assumere forme d'intervento differenti, quali sovvenzione diretta, abbuono d'interesse, strumenti di garanzia del prestito, partecipazione ai fondi di capitale a rischio e deve poter altresì coprire i rischi specifici successivi alla fase di costruzione.

Per l'erogazione del contributo finanziario della Comunità a progetti di grande portata scaglionati su più anni è opportuno consentire un impegno della Comunità su base pluriennale. In effetti, solo un impegno finanziario stabile, allettante e tale da impegnare la Comunità sul lungo periodo consentirà di ridurre le incertezze inerenti alla realizzazione di questi progetti e di mobilitare gli investimenti pubblici e privati.

È necessario prestare particolare attenzione a un coordinamento efficace di tutte le azioni comunitarie che hanno ripercussioni sulle reti transeuropee, in particolare dei finanziamenti provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione, nonché degli interventi della Banca europea per gli investimenti.

Il presente regolamento fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina e il miglioramento della procedura di bilancio[34].

Tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento n. 2236/95 e della natura delle competenze conferite alla Commissione dal presente regolamento, è opportuno fissare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione n. 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[35].

Tenuto conto dell'adozione, attraverso il presente regolamento, di disposizioni specifiche nel settore dei trasporti e dell'energia e di disposizioni relative ai sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite tramite il regolamento (CE) n. …. del Parlamento europeo e del Consiglio[36], è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2236/95 al fine di limitarne l'ambito di applicazione al solo settore delle telecomunicazioni.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti d'interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) "progetto d'interesse comune", il progetto o la parte di progetto definiti d'interesse comune per la Comunità, nel settore dei trasporti, dalla decisione n. 1692/96/CE e, nel settore dell'energia, dalla decisione n. 1229/2003/CE;

2) "progetto prioritario", un progetto d'interesse comune considerato prioritario per la Comunità nel settore dei trasporti, a norma dell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE e, nel settore dell'energia, a norma della decisione n. 1229/2003/CE;

3) "parte di progetto", ogni attività indipendente, dal punto di vista finanziario, tecnico o temporale, che concorre alla realizzazione del progetto;

4) "beneficiario", l'organismo pubblico o privato avente la responsabilità della committenza del progetto e che si propone di investire fondi propri o fondi forniti da terzi al fine di realizzare il progetto;

5) "studi", gli studi necessari alla definizione di un progetto, compresi gli studi preparatori, di fattibilità e di valutazione e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori, necessari per la definizione completa di un progetto e per la decisione in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione dell'organizzazione finanziaria;

6) "lavori", l'acquisto e la fornitura di componenti, sistemi e servizi e la realizzazione dei lavori di costruzione ed installazione relativi al progetto, compreso il collaudo degli impianti e la messa in servizio del progetto;

7) "rischi successivi alla fase di costruzione", i rischi che si presentano nei primi anni successivi alla fine della costruzione dovuti a fattori specifici e che comportano una diminuzione dei redditi d'esercizio rispetto alle previsioni;

8) "costo del progetto", il costo totale degli studi e dei lavori direttamente legati e necessari alla realizzazione del progetto ed effettivamente sostenuti dal beneficiario;

9) "costo ammissibile", la parte del costo del progetto presa in considerazione dalla Commissione per il calcolo del contributo finanziario della Comunità.

Capo II Progetti ammissibili, forme d'intervento e cumulo dei finanziamenti

Articolo 3 Ammissibilità dei progetti

1. Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del presente regolamento unicamente i progetti di interesse comune individuati ai sensi delle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1229/2003/CE.

2. L'ammissibilità è subordinata al rispetto della normativa comunitaria ed in particolare alle norme in materia di concorrenza, di tutela dell'ambiente e di aggiudicazione degli appalti pubblici, nonché all'effettiva attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di interoperabilità delle reti, in particolare delle reti ferroviarie.

3. Unicamente nel settore dei trasporti, l'ammissibilità è inoltre subordinata all'impegno, da parte di ciascuno Stato membro interessato, di contribuire finanziariamente al progetto candidato al contributo finanziario della Comunità, mobilitando eventualmente fondi privati.

Articolo 4 Presentazione delle richieste di contributo

Le domande di contributo finanziario della comunità sono presentate alla Commissione dallo Stato membro interessato o dagli Stati membri interessati. Per quanto riguarda il settore dell'energia, le domande possono essere presentate dalle imprese o dagli organismi pubblici direttamente interessati con l'accordo dello Stato o degli Stati membri interessati.

Articolo 5 Selezione dei progetti

1. I progetti d'interesse comune beneficiano di un contributo finanziario della Comunità in funzione del grado in cui contribuiscono agli obiettivi e alle priorità definite dalle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1229/2003/CE.

2 Nel settore dei trasporti è rivolta particolare attenzione ai progetti e ai programmi che seguono:

a) progetti presentati congiuntamente da almeno due Stati membri, in particolare nel caso di progetti transfrontalieri;

b) progetti che contribuiscono alla continuità della rete e all'ottimizzazione della sua capacità;

c) progetti prioritari che contribuiscono all'integrazione del mercato interno in una Comunità allargata e al riequilibrio delle modalità di trasporto, privilegiando quelle più rispettose dell'ambiente, in particolare il trasporto merci su lunga distanza; a tal fine, tutte le richieste di finanziamento per linee ferroviarie ad alta velocità dovranno essere accompagnate da un'analisi dettagliata delle capacità liberate sulle reti convenzionali a favore del trasporto merci grazie al trasferimento del trasporto viaggiatori sulla linea a grande velocità;

d) progetti che contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio offerto sulla rete transeuropea e che favoriscono, tra l'altro, attraverso interventi infrastrutturali, la sicurezza e la protezione degli utenti e assicurano l'interoperabilità tra le reti nazionali;

e) programmi per la realizzazione di sistemi di gestione del traffico ferroviario – in tutte le sue componenti - nonché dei sistemi di gestione del traffico aereo e marittimo che garantiscono l'interoperabilità.

3. Nel settore dell'energia è rivolta particolare attenzione ai progetti che contribuiscono:

a) alla continuità della rete e all'ottimizzazione della sua capacità,

b) all'integrazione del mercato interno dell'energia, con particolare riferimento alle sezioni transfrontaliere,

c) alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, con particolare riferimento alle interconnessioni con i paesi terzi,

d) alla connessione delle fonti di energia rinnovabili e/o

e) alla sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti interconnesse.

Articolo 6 Forme d'aiuto

Il contributo finanziario della Comunità copre gli studi, i lavori e i rischi successivi alla fase di costruzione.

Articolo 7 Modalità dell'intervento

1. Il contributo finanziario della Comunità agli studi e ai lavori relativi ai progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può assumere una o più delle forme d'intervento di seguito indicate:

a) sovvenzioni;

b) abbuoni di interessi sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o da altri organismi finanziari pubblici o privati;

c) garanzie su prestiti per coprire i rischi successivi alla fase di costruzione;

d) partecipazione ai fondi di capitale a rischio;

e) eventualmente, una combinazione degli aiuti comunitari di cui alle lettere da a) a d), al fine di ottenere dalle risorse finanziarie mobilitate il massimo effetto incentivante;

2. Il contributo finanziario della Comunità non supera le percentuali di seguito indicate:

a) per quanto riguarda gli studi, il 50% del costo totale ammissibile degli studi, a prescindere dal tipo di progetto d'interesse comune di cui si tratta;

b) per quanto riguarda i lavori:

i) per i progetti prioritari nel settore dei trasporti, al massimo, il 30% del costo totale ammissibile dei lavori; in via eccezionale, le sezioni transfrontaliere di questi progetti beneficiano di un'aliquota contributiva massima pari al 50% del costo totale ammissibile dei lavori, a patto che questi siano avviati entro il 2010 e che gli Stati membri interessati abbiano presentato alla Commissione un piano contenente tutte le garanzie necessarie in relazione al contributo finanziario degli Stati membri e al calendario di attuazione del progetto; l'aliquota del contributo comunitario è modulata in funzione dei benefici ricavati da altri Stati membri;

ii) per i progetti prioritari nel settore dell'energia, al massimo, il 20% del costo totale ammissibile dei lavori;

iii) per gli altri progetti nel settore dei trasporti, al massimo, il 15% del costo totale ammissibile dei lavori; in via eccezionale, per i progetti che rientrano nella realizzazione di sistemi d'interoperabilità e di sicurezza, tale percentuale può arrivare al massimo al 50% del costo totale ammissibile dei lavori, con modulazione in funzione dei benefici ricavati da altri Stati membri;

iv) per gli altri progetti nel settore dell'energia, al massimo, il 10% del costo totale ammissibile.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, determina le modalità, il calendario e gli importi dei versamenti per gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 8 Cumulo dei contributi finanziari della Comunità

1. I contributi finanziari relativi agli studi e quelli relativi ai lavori sono cumulabili.

2. Gli interventi della BEI sono compatibili con la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento.

3. Il contributo finanziario della Comunità è escluso per le parti di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento a carico del bilancio comunitario.

Articolo 9 Compatibilità e coordinamento con le politiche comunitarie

1. I progetti d'interesse comune finanziati a norma del presente regolamento devono essere conformi alle disposizioni del trattato, agli atti adottati sulla base di tali disposizioni stesse e delle politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, all'interoperabilità, alla concorrenza e all'aggiudicazione degli appalti pubblici.

2. La Commissione provvede ad assicurare il coordinamento e la coerenza dei progetti avviati nell'ambito del presente regolamento con le azioni avviate grazie ai contributi del bilancio comunitario, agli interventi della BEI e agli altri strumenti finanziari della Comunità.

Capo III Attuazione, programmazione, controllo

Articolo 10 Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione del presente regolamento. Essa precisa le modalità e le condizioni di esecuzione dei progetti d'interesse comune nelle decisioni di concessione del contributo finanziario.

Articolo 11 Programmazione pluriennale e programma annuale

1. La Commissione stabilisce una programmazione pluriennale e un programma annuale secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. La programmazione pluriennale riguarda i progetti prioritari e fissa i criteri per la concessione del contributo e la dotazione finanziaria per l'intero periodo 2007-2013. L'importo deve essere compreso tra il 65 e l'85% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 20.

3. Il programma annuale definisce i criteri per la concessione in vista di un contributo finanziario ai progetti d'interesse comune non inclusi nella programmazione pluriennale. Ogni anno le risorse non utilizzate nel quadro della programmazione pluriennale RTE-T sono destinate al finanziamento di progetti d'interesse comune che fanno parte del programma annuale.

Articolo 12 Concessione del contributo

1. Ogni progetto d'interesse comune, selezionato secondo la programmazione pluriennale, è oggetto di una decisione di concessione unica della Commissione, adottata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2. L'impegno di bilancio di ogni quota annuale è adottato dalla Commissione sulla base della decisione di concessione, tenuto conto di una valutazione dello stato di avanzamento dei progetti, del fabbisogno previsionale e delle disponibilità finanziarie.

2. Ciascun progetto d'interesse comune, ad esclusione di quelli di cui al paragrafo 1, è oggetto di una decisione di concessione e d'impegno di bilancio da parte della Commissione.

3. La Commissione notifica agli Stati membri interessati la decisione di concessione, nonché le modalità del contributo finanziario corrispondente e ne informa i beneficiari.

Articolo 13 Disposizioni finanziarie

1. Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese attinenti al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione del progetto.

2. Le spese sostenute anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo non possono beneficiare del contributo.

3. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 si considerano impegni di spese autorizzate dal bilancio.

4. In linea generale, i pagamenti sono effettuati sotto forma di anticipi, versamenti intermedi e versamento finale. L'anticipo, che in linea di massima non deve superare il 50% della prima quota annua, è versato dopo l'approvazione della domanda di contributo. I versamenti intermedi sono effettuati in base a richieste di pagamento e in considerazione dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto o dello studio nonché, se necessario, tenendo conto, in modo rigoroso e trasparente, di piani finanziari riveduti.

5. Le modalità di pagamento devono tener conto del fatto che i progetti infrastrutturali saranno attuati nell'arco di vari anni e che pertanto deve essere prevista una ripartizione analoga del finanziamento.

6. La Commissione procede al pagamento finale dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto o lo studio presentata dal beneficiario e certificata dallo Stato membro, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute.

Articolo 14 Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano ogni misura per realizzare, nel settore di loro pertinenza, i progetti d'interesse comune che beneficiano del contributo finanziario della Comunità concesso ai sensi del presente regolamento.

2. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi al progetto o alla parte del progetto. Lo Stato membro può chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 2 e forniscono, in particolare, una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.

Articolo 15 Annullamento, riduzione, sospensione e soppressione del contributo

1. Salvo in casi debitamente giustificati dinanzi alla Commissione, i contributi finanziari della Comunità concessi per progetti d'interesse comune che non siano stati avviati nei due anni successivi alla data prevista per il loro inizio, indicata nella decisione di concessione del contributo, sono annullati dalla Commissione.

2. Se la realizzazione di un progetto non sembra giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede a un esame appropriato del caso e, in particolare, chiede allo Stato membro e/o al beneficiario, di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

3. All'esito dell'esame di cui al paragrafo 2, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'operazione considerata qualora risulti confermata l'esistenza di un'irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo e, in particolare, quando risulti che è stata introdotta – senza chiedere l'autorizzazione della Commissione – una modifica importante che incide sulla natura o sulle modalità di realizzazione del progetto.

4. In caso di cumulo indebito sono recuperate le somme indebitamente versate.

5. Se, dieci anni dopo aver ricevuto un contributo finanziario della Comunità un progetto non è stato portato a termine, la Commissione può esigere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

6. Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione.

Articolo 16 Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. L'Ufficio europeo antifrode (OLAF) può procedere a controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[37].

2. In relazione alle azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, s'intende per irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[38] qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inosservanza di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un soggetto che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio per il bilancio generale delle Comunità o per i bilanci da queste gestite attraverso una spesa indebita.

3. Le decisioni adottate a norma del presente regolamento prevedono in particolare una supervisione e un controllo finanziario effettuati dalla Commissione – o da un rappresentate da questa autorizzato – nonché verifiche, eventualmente in loco, da parte della Corte dei conti.

4. Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni appropriate relative ai risultati dei controlli effettuati.

Capo IV Disposizioni finali

Articolo 17 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione n. 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. La BEI designa un proprio rappresentante presso il comitato che non partecipa al voto.

Articolo 18 Valutazione

La Commissione e gli Stati membri, assistiti dai beneficiari, possono procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti d'interesse comune e dei programmi, nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli in materia di tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti. La Commissione può chiedere allo Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti d'interesse comune finanziati tramite il presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti.

Articolo 19 Informazione e pubblicità

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione triennale sulle attività realizzate a norma del presente regolamento. Tale relazione deve contenere una valutazione dei risultati conseguiti grazie all'intervento comunitario nei differenti ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sui contenuti e sull'attuazione della programmazione pluriennale in corso.

2. Gli Stati membri interessati ed eventualmente i beneficiari, curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti d'interesse comune.

Articolo 20 Risorse di bilancio

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è di 20 690 milioni di euro, di cui 20 350 milioni per i trasporti e 340 milioni per l'energia.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 21 Clausola di revisione

Entro la fine del 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'esperienza acquisita attraverso l'applicazione dei meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione di contributi finanziari della Comunità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma, del trattato, decidono se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute in vigore o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 22 Modifica del regolamento (CE) n. 2236/95

Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

"Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee delle telecomunicazioni"

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1: Definizione e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato."

3) All'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso.

4) L'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

"3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario concesso ai sensi del presente regolamento non deve superare il X% del costo totale degli investimenti."

5) L'articolo 5 bis è soppresso.

6) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), il quarto trattino è soppresso.

7) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 10

Concessione del contributo finanziario

A norma dell'articolo 274 del trattato, la Commissione decide la concessione di un contributo finanziario a norma del presente regolamento secondo la valutazione delle domande in base ai criteri di selezione."

8). L'articolo 11, paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:

"7. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, un quadro per le modalità, il calendario e l'importo dei versamenti degli abbuoni d'interesse, delle sovvenzioni ai premi di garanzia e un aiuto sotto forma di partecipazione ai fondi di capitale a rischio, per quanto riguarda i fondi d'investimento o gli istituti finanziari analoghi, la cui priorità è fornire capitali a rischio per i progetti di reti transeuropee."

9) L'articolo 14 è soppresso.

10) All'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, il riferimento agli articoli 5 e 6 è sostituito da un riferimento all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6.

11) L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"1. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a norma del presente regolamento. Tale relazione deve contenere una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali".

12) L'allegato è soppresso.

Articolo 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007.

Le azioni in corso nel settore dei trasporti e dell'energia alla data di applicazione del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 2236/95, nel testo in vigore al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Promotion de la compétitivité, de la sécurité et de la soutenabilité en matière environnementale des reti transeuropee. Activité(s): Réseau Transeuropéen de Transport et d'Energie |

DÉNOMINATION DE L'ACTION: SOUTIEN FINANCIER POUR DES PROJETS D'INTERET COMMUN DANS LE RESEAU TRANSEUROPEEN DE TRANSPORT ET D'ENERGIE |

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

06.0301 : Soutien financier aux projets d'intérêt commun du réseau transeuropéen de transport

06.01.04.04 : Soutien financier aux projets d'intérêt commun du réseau transeuropéen de transport — Dépenses pour la gestion administrative

06.03.02: Soutien financier aux projets d'intérêt commun du réseaux transeuropéen de l'énergie.

06.01.04.05 : Soutien financier aux projets d'intérêt commun du réseau transeuropéen de l'énergie — Dépenses pour la gestion administrative

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en CE

20.690 millions d'€ en crédits d'engagement.

The decision by the legislative authority is taken without prejudice of the budgetary decisions taken in the context of the annual procedure

2.2 Période d'application:

2007-2013

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

DNO | CD | NON | NON | NON | N° 1A |

4. BASE JURIDIQUE

L'article 156 du traité.

Le Règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un contributo finanziario della Comunità dans le domaine des reti transeuropee, amendé par le Règlement (CE) nº 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 1999 et modifié par le Règlement (CE) n° 807/2004 du 21 avril 2004.

La Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport amendée par la Décision n° 1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet n° 8 de l'annexe III et amendée par la Décision n°884/2004/CE du 29 avril 2004.

DÉCISION No 1229/2003/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux reti transeuropee dans le secteur de l'énergie, et abrogeant la décision no 1254/96/CE

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment, des études, des réunions, des actions d'information et de publication, (des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations), ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE : POINTS SPECIFIQUES POUR LE RESEAU TRANSEUROPEENS DE TRANSPORT

DÉNOMINATION DE L'ACTION: SOUTIEN FINANCIER POUR DES PROJETS D'INTERET COMMUN DANS LE RESEAU TRANSEUROPEEN DE TRANSPORT |

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

voir ci-dessus

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en CE

20.350 millions d'€ en crédits d'engagement.

2.2 Période d'application:

2007-2013

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

1) Assistance technique et administrative (ATA): |

a) Bureaux d'assistance technique (BAT) |

b) Autre assistance technique et administrative: - intra-muros: - extra-muros: dont pour la construction et la maintenance de systèmes de gestion informatisés: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |

Sous-total 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |

2) Dépenses d'appui (DDA): |

a) Études | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 17 |

b) Réunion d'experts |

c) Information et publications | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |

Sous-total 2 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 18,0 |

TOTAL | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [43]

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ventilation | Type de réalisations /outputs (projets, dossiers …) | Nombre de réalisations/ outputs (total pour années 1…n) | Coût unitaire moyen | Coût total (total pour années 1…n) |

1 | 2 | 3 | 4=(2X3) |

Etudes et travaux pour la réalisation des projets RTE-T | Etudes techniques, environnementales, économiques, financières Travaux | 40 160 |

COÛT TOTAL | 200 |

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieure de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle

L'allocation de postes dépendra d'une part de l'organisation interne de la prochaine Commission et d'autre part d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux nouvelles perspectives financières.

Situation actuelle Types d'emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires | Total | Description des tâches découlant de l'action |

Nombre d'emplois permanents | Nombre d'emplois temporaires |

Fonctionnaires ou agents temporaires | A B C | 27 11 20 | 27 11 20 | (Si nécessaire, une description plus complète des tâches peut être annexée.) |

Autres ressources humaines |

Total | 58 | 58 |

Situation future Types d'emplois Variation par rapport à la situation actuelle | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires | Total | Description des tâches découlant de l'action |

Nombre d'emplois permanents | Nombre d'emplois temporaires |

Fonctionnaires ou agents temporaires | A B C | 37 (+10) 29 (+18) 27 (+7) | 37 (+10) 29 (+18) 27 (+7) | (Si nécessaire, une description plus complète des tâches peut être annexée.) |

Autres ressources humaines |

Total | 93 (+35) | 93 (+35) |

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

Type de ressources humaines | Montants en euros | Mode de calcul * |

Fonctionnaires Agents temporaires | 10.044.000 | 108.000 € en moyenne par fonctionnaire et par an |

Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire) |

Total | 10.044.000 |

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Montants en euros | Mode de calcul |

Enveloppe globale (Titre A7) A0701 – Missions A07030 – Réunions A07031 – Comités obligatoires (1) A07032 – Comités non obligatoires (1) A07040 – Conférences A0705 – Études et consultations Autres dépenses (indiquer lesquelles) | 200.000 162.000 | 200 missions par an et 1.000 € par mission 4 réunions du comité réglementaire obligatoire RTE-T par an à 27 et 1.500 € par personne |

Systèmes d'information (A-5001/A-4300) |

Autres dépenses - partie A (indiquer lesquelles) |

Total | 362.000 |

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) | 10.406.000 euros 7 années 72.842.000 euros |

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Le Règlement prévoit la nécessité d'un suivi et l'évaluation de chaque action. Il est ainsi prévu que les décisions de la Commission incluent, le cas échéant, des indicateurs physiques établis en accord avec les Etats membres.

D'autre part, selon les termes des Décisions standard de la Commission, les bénéficiaires doivent fournir annuellement des informations sur le déroulement des actions (Project Status Report) qui alimentent les analyses permettant l'évaluation conjointe avec les Etats Membres sur les modalités de réalisation des projets.

Les études, pour lesquelles des indicateurs ne peuvent pas être élaborés, seront évaluées conjointement avec les Etats membres, en fonction des objectifs poursuivis.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Indicateurs d'impact selon les objectifs poursuivis

L'impact et les résultats vis-à-vis les objectifs spécifiques seront évalués autant que possible selon les effets dérivés :

- augmentation des capacités et de l'efficacité des infrastructures RTE-T;

- sécurité des transports (passagers, cargos dangereux etc.) et réduction du nombre d'accidents;

- évolution d'indicateurs socio-économiques par rapport aux prévisions ex-ante;

- réduction de la congestion;

- réduction de pollution;

- évaluation qualitative chez les utilisateurs des réseaux;- bénéfices retirés par d'autres Etats membres;

- avantages économiques engendrés par l'intervention communautaire (y compris justification des choix d'instruments financiers, en l'occurrence bonifications d'intérêt, subventions directes, primes de garantie etc.).

Ces indicateurs seront chiffrés selon les types d'action évalués et après discussion avec les Etats membres.

Evaluation ponctuelle: pour un nombre limité d'actions, il est possible de lancer des évaluations de projets ou d'un ensemble de projets.

Par ailleurs, une évaluation à mi-parcours sera réalisée avant fin 2010 pour adapter le programme si nécessaire. Une évaluation générale des résultats de l'activité RTE-Énergie sera réalisée à la fin du programme.

Cette évaluation visera à mesurer les résultats des actions financées dans le cadre des RTE-transport et à voir dans quelle mesure ces actions ont contribué par leur impact à atteindre ou à s'approcher des objectifs politiques de l'Union. Elle permettra également l'adaptation future des orientations RTE-transport.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Les dispositions anti-fraude sont établies par le règlement modifié qui prévoit des dispositions renforcées par rapport au règlement en vigueur et définit que les Etats Membres et la Commission, chacun dans son domaine de compétence, prennent les mesures nécessaires pour vérifier l'exécution des projets, prévenir et sanctionner les irrégularités et récupérer les fonds perdus suite à une irrégularité.

1. Afin de garantir l'opportunité, la légalité et la régularité des dépenses couvertes dans le cadre des projets financés au titre du présent règlement, les Etats membres et la Commission, chacun dans son domaine de compétence, prennent les mesures nécessaires pour :

- vérifier régulièrement que les projets et les études bénéficiant d'un soutien financier communautaire ont été exécutés correctement;

- prévenir et sanctionner les irrégularités, récupérer les fonds perdus à la suite d'une irrégularité, y compris les intérêts y afférents.

2. L'Etat membre effectue les contrôles nécessaires y inclus les contrôles sur place afin de vérifier et certifier la régularité et l'exactitude des demandes de paiements établies. L'Etat membre peut demander la participation de la Commission lors des contrôles sur place.

L'Office de Lutte Anti-Fraude de la Commission (OLAF) peut également procéder à des contrôles et vérifications sur place en application du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil.

Pour les actions communautaires financées par le présent règlement, la notion d'irrégularité visée à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 s'entend comme toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une entité juridique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue.

Les décisions prises au titre du présent règlement prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou tout représentant autorisé par elle) et des audits de la Cour des Comptes, le cas échéant sur place.

L'Etat membre concerné et la Commission se transmettent immédiatement toutes les informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.

3. L'Etat membre est responsable du remboursement des sommes indûment payées.

Plus spécifiquement, la Commission a mis en place une série de mesures, destinées à réduire le risque de fraude, parmi lesquelles on peut citer :

la mise en place de procédures financières et contractuelles dérivées des dispositions du règlement financier et de ses modalités d'application; ces procédures permettent d'assurer une application homogène des règles;

la vérification de la réalité de la prestation sur la base de rapports techniques détaillés ainsi que la vérification systématique des décomptes financiers avant paiement en tenant compte des obligations contractuelles ainsi que des principes d'économie et de bonne gestion financière;

la réalisation d'audits financiers sur place, soit selon un programme basé sur l'analyse de risques, soit en cas de doute sur un contractant;

la revue de l'adéquation du système de contrôle interne par la capacité d'audit interne, sur base d'une analyse des risques.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE : POINTS SPECIFIQUES POUR LE RESEAU TRANSEUROPEENS D'ENERGIE

DÉNOMINATION DE L'ACTION: PROGRAMME RTE - ENERGIE |

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 340 Mio€ en CE

2.2 Période d'application: 2007 - 2013

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Echéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Mio€ (à la 3ème décimale)

1 | 2 | 3 | 4=(2X3) |

Action 1 Action 2 | Etudes Projets | 60 60 | 0.6 5 | 36 300 |

COÛT TOTAL | 335 |

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DEPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

Les effectifs actuels pour la gestion des reti transeuropee d'Energie sont de 2,5 personnes.

Types d'emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires | Total | Description des tâches découlant de l'action |

Nombre d'emplois permanents | Nombre d'emplois temporaires |

Fonctionnaires ou agents temporaires | A B C | 3 1 | 3 1 | Si nécessaire, une description plus complète des tâches peut être annexée. |

Autres ressources humaines |

Total | 4 | 4 |

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieure de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle

L'allocation de postes dépendra d'une part de l'organisation interne de la prochaine Commission et d'autre part d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux nouvelles perspectives financières.

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

Type de ressources humaines | Montants € | Mode de calcul * |

Fonctionnaires Agents temporaires | 432.000 | 4*108.000 € |

Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire) |

Total | 432.000 € |

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Montants € | Mode de calcul |

Enveloppe globale (Titre A7) A0701 – Missions A07030 – Réunions A07031 – Comités obligatoires (1) A07032 – Comités non obligatoires (1) A07040 – Conférences A0705 – Etudes et consultations … Autres dépenses (indiquer lesquelles) | 10.285 81.000 | 10 missions / an 2 réunions/an x 27 experts x 1500 € |

Systèmes d'information (A-5001/A-4300) | 50.000 | PMS : système de gestion de projets |

Autres dépenses - partie A (indiquer lesquelles) |

Total | 141.285 |

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) | 573.285 € 7Années 4.012.996 € |

(Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la pré-allocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB.

Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si et comment (à travers une modification de la pré-allocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget) la mise en œuvre de l'action proposée peut être acceptée)

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Au cours de la période 2007-2013, l'activité “RTE-énergie” fera l'objet d'un monitorage annuel qui n'est ni une évaluation ni un audit mais vise essentiellement à donner une analyse indépendante et rapide de la mise en place du programme afin de pouvoir en corriger les éventuelles dérives ou faiblesses

Il s'agira d'une analyse factuelle qui, en début de période 2007-2013, se concentrera sur les actions lancées et qui, au fur et à mesure de l'avancement des années, portera aussi sur les résultats et les impacts. Une partie de l'analyse sera consacrée à la valeur ajoutée européenne.

Les experts en charge du monitorage étudieront les volets suivants :

- efficacité et transparence de la conduite du programme (notamment appels à proposition, information des soumissionnaires, procédure d'évaluation et de sélection des offres, aspects contractuels) et de la coordination interne à la Commission;

- cohérence des projets sélectionnés avec les objectifs du programme et avec les autres objectifs politiques de l'Union européenne;

- répartition géographique équilibrée des organisations et des entreprises retenues dans les appels d'offres, compte tenu des besoins identifiés par les orientations RTE-énergie;

Les rapports de monitorage seront adressés au Secrétariat général, à la DG BUDG, à la DG AUDIT et, le cas échéant, aux autres services intéressés de la Commission.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Une évaluation à mi-parcours sera réalisée avant fin 2010 pour adapter le programme si nécessaire.

Une évaluation générale des résultats de l'activité RTE-Énergie sera réalisée à la fin du programme, ainsi que le prévoit le Règlement.

Cette évaluation visera à mesurer les résultats des actions financées dans le cadre des RTE-énergie et à voir dans quelle mesure ces actions ont contribué par leur impact à atteindre ou à s'approcher des objectifs politiques des RTE-énergie. Elle permettra également l'adaptation future des orientations en fonction de l'évolution technologique et des changements de la structure de production et de consommation d'énergie en Europe et chez ses voisins concernés par les RTE-énergie.

Les rapports d'évaluation seront adressés au Secrétariat général, à la DG BUDG et le cas échéant, aux autres services intéressés de la Commission. Ils seront également soumis aux autres Institutions communautaires.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

voir point 9 des dispositifs pour les Reti transeuropee de transport

[1] COM(2003) 448 def. del 23.7.2003.

[2] Regolamento n. 1655/99.

[3] Cifre tratte dal documento SEC(2003) 1060 e dallo studio "Scénarios, Traffic and Corridor Analysis of TEN-Transport (TEN-STAC)".

[4] Cfr. il capitolo II della relazione Van Miert consultabile sul sito web "Europa", nonché il documento SEC(2003) 1060 dell'1/10/2003, "Analyse d'impact approfondie de la proposition modifiant la décision n° 1692/96/CE sur le développement du réseau transeuropéen de transport" (non disponibile in lingua italiana.

[5] Oltre il 65% del bilancio RTE è destinato a progetti in campo ferroviario e il 20% ai sistemi di trasporto intelligenti e innovativi, quali i sistemi d'interoperabilità nel settore ferroviario o della navigazione aerea. È stata altresì rivolta una particolare attenzione allo sviluppo di grandi progetti transfrontalieri destinati specificamente al trasporto che beneficiano di finanziamenti garantiti.

[6] È stato concesso un importo aggiuntivo di 255 milioni di euro per il periodo 2004-2006 per far fronte all'allargamento.

[7] Totale per le merci nel 2007 e nel 2010 per i collegamenti internazionali viaggiatori.

[8] Decisione n. 884/2004/CE.

[9] Defalcato dal sostegno già concesso.

[10] Costo 2007-2009.

[11] Regolamento n. 807/2004 del 21.4.2004, GU L 143 del 30.4.2004.

[12] Questo tasso maggiorato riguarda anche i progetti prioritari nel settore dell'energia.

[13] Che ha ratificato l'iniziativa europea di crescita .

[14] Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico", COM(2000) 769.

[15] Sviluppo della politica energetica per l'Unione europea ampliata con i paesi vicini e partner, COM(2003) 262.

[16] Come indicato nel documento "La quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE", COM(2004) 366.

[17] Decisione n. 1254/96/CE e decisione n. 1229/2003/CE, che abroga la precedente.

[18] Valutazione intermedia del programma RTE-E, 2004.

[19] 1996-2000: Fondi strutturali, per un ammontare di 2 miliardi di euro di sovvenzioni; Banca europea per gli investimenti, per un ammontare di 3 miliardi di euro di prestiti.

[20] Almeno per le parti della rete al di fuori dell'UE.

[21] Decisione n. 1229/2003/CE e modifiche proposte.

[22] Decisione 468/1999/CE del 28 giugno 1999, GU L 184 del 17 luglio 1999.

[23] Direttiva 2004/54, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle gallerie.

[24] Ai sensi dell'allegato III della decisione n. 884/2004, del 21 aprile 2004.

[25] SEC(2003) 1369 del 10.12.2003.

[26] GU C del , pag. .

[27] GU C del , pag. .

[28] GU C del , pag. .

[29] ….

[30] GU L 228 del 9.9.1996 pag.1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag.1).

[31] GU L 176 del 12.7.2003 pag.11.

[32] GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46).

[33] Tutti i progetti prioritari nel settore dell'energia beneficiano di questo tasso, mentre nel settore dei trasporti sono interessate solo le tratte transfrontaliere o che superano ostacoli naturali.

[34] GU L

[35] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[36] Cfr. la pagina della Gazzetta ufficiale relativa al regolamento sul sistema di posizionamento e di navigazione via satellite (GALILEO).

[37] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[38] GU L 312 del 23.12.1995 pag. 1.

[39] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

[40] COM (2001) 370 : "La politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix »

[41] Trafic total : +70% du trafic fret pour EU 15 et +100% pour EUR10.

[42] Plus de 65% du budget RTE est alloué aux projets ferroviaires, 20% aux systèmes de transport intelligents (ITS) et innovants, tels que les systèmes d'interopérabilité dans le domaine ferroviaire ou de la navigation aérienne. Un accent particulier est également mis sur le développement de grands projets transfrontaliers à vocation fret qui bénéficient d'une assurance des financements.

[43] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

[44] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

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