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Document 52004PC0221
Proposal for a Council Decision on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences
Proposta di decisione del Consiglio Concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici
Proposta di decisione del Consiglio Concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici
/* COM/2004/0221 def. - CNS 2004/0069 */
Proposta di decisione del Consiglio Concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici /* COM/2004/0221 def. - CNS 2004/0069 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO Concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (presentate dalla Commissione) RELAZIONE INTRODUZIONE La presente decisione è diretta ad aumentare l'efficacia della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, e a rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di lotta contro il terrorismo, Europol ed Eurojust. Si tratta in particolare di includere, negli scambi di informazioni, anche quelle relative alle condanne per reati terroristici. In questo settore, nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, è stata presa in considerazione l'istituzione di un registro delle condanne penali e dei provvedimenti di decadenza da diritti a livello europeo. Questa idea è stata altresì sviluppata nella comunicazione della Commissione relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, in particolare per migliorare gli scambi di informazioni. Tuttavia, senza aspettare l'introduzione di un tale registro, che richiede un'analisi approfondita e per la quale occorrerà del tempo, è comunque necessario compiere rapidamente passi avanti per migliorare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e gli organi incaricati di combattere il terrorismo a livello dell'Unione europea. Per le necessità della lotta contro il terrorismo è in effetti essenziale, da un lato, che gli Stati membri trasmettano sistematicamente agli organi competenti dell'Unione europea le informazioni su tutte le persone oggetto di indagini, di azioni penali o di una condanna per fatti legati al terrorismo, e, d'altro lato, che gli Stati membri si scambino fra loro informazioni in questo campo. A tale riguardo la decisione 2003/48/JAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria, costituisce già una tappa importante negli scambi di informazioni per i procedimenti penali in corso, in particolare per quanto riguarda le inchieste penali. Questa decisione, adottata sulla base di un'iniziativa del Regno di Spagna, contribuisce in effetti a migliorare gli scambi di informazioni relative alle indagini e ai procedimenti penali riguardanti "le persone, i gruppi e le entità" figuranti nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno spingono a cercare soluzioni più efficaci Occorre quindi compiere un passo supplementare ampliando il campo d'applicazione di questi scambi di informazioni ed estendendolo a tutti i reati terroristici ai sensi della decisione quadro 2002/475/JAI, senza circoscriverli all'elenco limitativo delle persone ed entità figurante nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC. Questi scambi di informazioni devono inoltre riguardare tutte le fasi dei procedimenti, comprese le condanne penali. Infine, destinatari di queste informazioni - che si tratti di dati relativi ad indagini, ad azioni penali o a condanne per reati terroristici - dovrebbero essere Europol ed Eurojust. In effetti Europol, conformemente all'articolo 8 della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, può inserire nel suo sistema di informazione dati relativi a condanne. L'articolo 8, paragrafo 1. 1) della Convenzione Europol consente che siano inseriti nel sistema di informazione di Europol dati relativi a persone condannate per un reato per il quale Europol sia competente. Il paragrafo 3. 5) precisa che le indicazioni relative alle condanne di queste persone possono essere memorizzate nel sistema di informazione di Europol nella misura in cui riguardino reati che rientrano nelle sue competenze. Tali dati possono essere altresì trattati negli archivi di lavoro per fini di analisi tenuti da Europol nell'ambito dei suoi compiti. Europol può inoltre comunicare informazioni relative alle condanne agli Stati membri. Queste informazioni sono facoltative, e in pratica Europol riceve pochissimi dati relativi a condanne. È quindi importante che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le autorità competenti trasmettano come minimo a Europol, in modo sistematico, le informazioni utili relative a condanne per reati terroristici ai sensi della decisione quadro del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo. D'altro lato, per quanto riguarda Eurojust, l'articolo 9, paragrafo 4 della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce Eurojust prevede che: "Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative." A tale riguardo è altresì importante che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le autorità competenti trasmettano effettivamente e d'ufficio a Eurojust le informazioni riguardanti i reati di terrorismo, incluse quelle riguardanti le condanne per tali reati e i precedenti penali delle persone interessate. A tal fine la decisione 2003/48/JAI del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo, conformemente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC, sarà abrogata e sostituita dalla presente decisione. Esame articolo per articolo Preambolo I paragrafi 1 e 2 del preambolo ricordano la determinazione del Consiglio europeo a combattere il terrorismo. Riprendono i paragrafi 1 e 4 della decisione 2003/48/JAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo. Il paragrafo 3 ricorda che, in materia di lotta contro il terrorismo, è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza: i servizi nazionali specializzati degli Stati membri, le autorità giudiziarie e le istanze competenti a livello dell'Unione europea quali Europol ed Eurojust, hanno un'esigenza imperativa di informazioni per portare a termine i loro compiti. Il paragrafo 4 definisce l'obiettivo del testo facendo esplicito riferimento alla decisione 2003/48/JAI del 19 dicembre 2002, adottata sulla base di un'iniziativa del Regno di Spagna, il cui campo d'applicazione deve essere esteso a tutte le fasi dei procedimenti penali, comprese le condanne, e a tutte le persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità oggetto di un'indagine, di un'azione penale o di una condanna per reati di terrorismo. Nel paragrafo 5 viene dichiarato che la presente decisione è conforme alle regole di sussidiarietà e di proporzionalità. L'ultimo paragrafo del preambolo indica infine che la decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Articolo 1 L'articolo 1 riguarda le definizioni delle nozioni fondamentali cui si fa riferimento nella decisione: tali definizioni si richiamano essenzialmente a disposizioni contenute nei testi in vigore nell'Unione europea e rimandano a tali testi. I "reati terroristici" sono così i reati contemplati agli articoli da 1 a 3 della decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo, la "Convenzione Europol" è la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia, e la "decisione Eurojust" è la decisione 2002/187/JAI del Consiglio del 28 febbraio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. La nozione di "gruppo o entità" è stata specificamente definita ai fini della presente decisione per tenere conto dell'estensione del campo d'applicazione del testo rispetto alla decisione 2003/48/JAI. Il "gruppo o entità" include così: -da un lato, le "organizzazioni terroristiche" ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002; -d'altro lato, i "gruppi o entità" figuranti nell'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC. Non vi è in effetti necessariamente una correlazione assoluta fra queste due nozioni. È stato quindi ritenuto preferibile riferirsi ai due testi per allargare al massimo gli scambi di informazioni in materia di terrorismo. Articolo 2 L'articolo 2 costituisce la disposizione fondamentale del testo, poiché disciplina gli scambi di informazioni relative ai reati di terrorismo. L'articolo si divide in sei paragrafi. Il paragrafo 1 riprende le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 2003/48/JAI, ma sopprime la frase "in cui siano implicati persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco", per estendere il campo dello scambio di informazioni a tutti i reati terroristici. Esso riprende il principio secondo il quale ogni Stato membro deve designare un servizio di polizia specializzato per ricevere e trasmettere le informazioni sui reati di terrorismo. Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 2003/48/JAI. Riprende lo stesso principio della designazione di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente a ricevere e a trasmettere le informazioni riguardanti i procedimenti penali avviati dalle autorità giudiziarie. Il campo d'applicazione è tuttavia esteso alle condanne penali. Il testo prevede inoltre la designazione di una sola autorità per Stato membro, mentre la decisione 2003/48/JAI consentiva la nomina di più autorità qualora previsto dall'ordinamento giuridico. L'efficacia del sistema di raccolta e di trasmissione delle informazioni dipende in effetti dalla semplicità e dalla centralizzazione: ogni Stato membro deve disporre di un unico servizio di polizia e di un'autorità giudiziaria per questi scambi di dati. Il paragrafo 3 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni elencate al paragrafo seguente (paragrafo 4) siano trasmesse: -da un lato a Europol, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella Convenzione Europol, per essere elaborate a norma dell'articolo 10, in particolare del paragrafo 6, di tale Convenzione; -d'altro lato a Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni. Il paragrafo 4 contiene un elenco di informazioni da trasmettere. Tale elenco si ispira alle informazioni contemplate agli articoli 2 e 3 della decisione 2003/48/JAI del 19 dicembre 2003, ma è stato completato per tenere conto dell'ampliamento del campo d'applicazione del testo, e affinché Europol ed Eurojust ricevano informazioni il più possibile complete. Europol ed Eurojust dovranno così essere destinatari dell'insieme delle informazioni pertinenti disponibili in materia di terrorismo, e potranno così svolgere le loro rispettive funzioni in condizioni ottimali. Agli elenchi figuranti all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2003/48/JAI sono stati quindi aggiunti riferimenti relativi alle condanne: reati terroristici per i quali la persona è stata condannata, pene inflitte, decadenze da diritti conseguenti alle condanne e precedenti penali. Questo elenco comune a Europol e ad Eurojust comprende ora: -i dati per l'identificazione della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell'entità interessati; -gli atti oggetto dell'indagine o dell'azione penale e relative circostanze specifiche; -la qualificazione del reato perseguito; -il collegamento con altri casi; -le richieste di assistenza reciproca esistenti, comprese le rogatorie, eventualmente presentate allo Stato membro o da quest'ultimo, nonché i relativi risultati; -i reati terroristici per i quali la persona è stata condannata e relative circostanze specifiche; -le pene inflitte e le informazioni sulla loro esecuzione; -i provvedimenti di decadenza da diritti conseguenti alle condanne; -i precedenti penali. Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono destinate unicamente ad Europol. Tali informazioni, che corrispondono alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della decisione 2003/48/JAI, non sono di alcuna utilità per Eurojust: si tratta di informazioni relative al ricorso a tecnologie di comunicazione, e alla minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa. Il paragrafo 6 riprende i termini dell'articolo 7 della decisione 2003/48/JAI, che sarà abrogata. Riguarda gli scambi di informazioni fra gli Stati membri. La sola differenza riguarda il campo d'applicazione che è in questo caso più ampio: il testo non si riferisce solo alle persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco, ossia i cui nomi sono contenuti nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC, ma a tutti i reati terroristici. Ogni Stato membro dovrà così garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia accessibile o messa a disposizione tempestivamente delle autorità degli altri Stati membri interessati, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali, quando si svolgono o potrebbero essere avviate indagini o quando è avviata un'azione penale in relazione a reati terroristici. Articolo 3 L'articolo 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3) prevede la costituzione e l'intervento di squadre investigative comuni. La decisione quadro 2002/465/JAI del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni ha fissato il regime giuridico di tali squadre lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere se ricorrervi o meno. Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 aveva tuttavia chiesto che le squadre investigative fossero costituite senza indugio, in un primo tempo, in particolare, per combattere il terrorismo. La decisione 2003/48/JAI ha compiuto un passo supplementare rispetto ai testi precedenti. L'articolo 4 stabilisce in effetti che "gli Stati membri, se del caso, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici in cui siano coinvolti persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco." Anche se va al di là degli scambi di informazioni che costituiscono l'oggetto principale del presente testo, è auspicabile conservare il principio di questa disposizione: essa apporta difatti un valore aggiunto rispetto ai testi di base sulle squadre investigative comuni che introducono solo la semplice facoltà di istituire le squadre stesse. Il campo d'applicazione sarà tuttavia ampliato: non riguarderà più soltanto le persone, gruppi o entità figuranti nell'"elenco", ossia i cui nomi figurano nell'allegato della posizione comune 2001/931/PESC, ma tutti i reati terroristici. L'espressione "nei casi appropriati" va inoltre a sostituire la frase "se del caso", per chiarire il testo e rafforzarlo. Articolo 4 L'articolo 4 riguarda le richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di decisioni. Esso riprende l'articolo 6 della decisione 2003/48/JAI, estendendone il campo d'applicazione a tutti i reati terroristici. Articolo 5 L'articolo 5 abroga la decisione 2003/48/JAI. Per ragioni di leggibilità, è stato ritenuto preferibile procedere in questo modo. Il nuovo testo riprende la quasi integralità delle disposizioni della decisione 2003/48/JAI, ma ne estende il campo d'applicazione rafforzando al tempo stesso alcune di esse. L'articolo 5 della decisione 2003/48/JAI non è stato ripreso nel nuovo testo e deve essere considerato come abrogato. Non è stato ritenuto utile riprendere l'articolo 5 nella misura in cui l'elenco delle informazioni comunicate a Europol e a Eurojust dagli Stati membri è stato unificato, ad eccezione di quelle figuranti all'articolo 2, paragrafo 5, che non sono pertinenti per Eurojust. Articolo 6 L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore della presente decisione. 2004/0069 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO Concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c); vista la proposta della Commissione; visto il parere del Parlamento europeo; considerando quanto segue: (1) Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione europea. (2) Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l'Europol, l'Eurojust, i servizi di informazione, le forze di polizia e le autorità giudiziarie. (3) In materia di lotta contro il terrorismo, è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza: i servizi nazionali specializzati degli Stati membri, le autorità giudiziarie e le istanze competenti a livello dell'Unione europea quali Europol ed Eurojust, hanno un'esigenza imperativa di informazioni per portare a termine i loro compiti. (4) La decisione 2003/48/JAI del 19 dicembre 2002 costituisce una tappa importante. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno rendono necessari maggiori scambi di informazioni. Il campo d'applicazione degli scambi di informazioni deve essere esteso a tutte le fasi dei procedimenti penali, comprese le condanne, e a tutte le persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità oggetto di un'indagine, di un'azione penale o di una condanna per reati di terrorismo. Lo scambio di informazioni deve in particolare essere esteso alle pene inflitte per condanne per reati di terrorismo, alle decadenze da diritti conseguenti alle condanne e ai precedenti penali. (5) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri su base unilaterale, e che, vista la necessaria reciprocità, possono essere raggiunti in modo migliore a livello dell'Unione, questa può adottare misure secondo il principio della sussidiarietà. Conformemente al principio della proporzionalità, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario al raggiungimento di questi obiettivi. (6) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. DECIDE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende con: (a) "reati terroristici": i reati contemplati agli articoli da 1 a 3 della decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo [1]; [1] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. (b) "Convenzione Europol": la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia [2]; [2] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. (c) "decisione Eurojust": la decisione 2002/187/JAI del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità [3]; [3] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. (d) "gruppo o entità": le "organizzazioni terroristiche" ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2002/475/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002, così come i "gruppi o entità" figuranti nell'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC. Articolo 2 Scambi di informazioni relative ai reati terroristici 1. Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, e che riunisca tali informazioni. 2. Ciascuno Stato membro designa un corrispondente nazionale dell'Eurojust per le questioni legate al terrorismo, ovvero un'autorità giudiziaria competente o altra autorità competente che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo, e che riunisca tali informazioni. 3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini, le azioni penali o le condanne penali per reati terroristici, raccolte dall'autorità competente, siano trasmesse: -a Europol, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella Convenzione Europol, per essere elaborate a norma dell'articolo 10, in particolare del paragrafo 6, di tale Convenzione; -a Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni. 4. Le informazioni da trasmettere, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti: -i dati per l'identificazione della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell'entità interessati; -gli atti oggetto dell'indagine o dell'azione penale e relative circostanze specifiche; -la qualificazione del reato perseguito; -il collegamento con altri casi; -le richieste di assistenza reciproca esistenti, comprese le rogatorie, eventualmente presentate allo Stato membro o da quest'ultimo, nonché i relativi risultati; -i reati terroristici per i quali la persona è stata condannata e relative circostanze specifiche; -le pene inflitte e le informazioni sulla loro esecuzione; -i provvedimenti di decadenza da diritti conseguenti alle condanne; -i precedenti penali. 5. Inoltre saranno trasmesse a Europol, alle condizioni previste al paragrafo 2, le informazioni seguenti: -il ricorso a tecnologie di comunicazione; -la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa; 6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia accessibile o messa a disposizione tempestivamente delle autorità degli altri Stati membri interessati, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali, quando si svolgono o potrebbero essere avviate indagini o quando è avviata un'azione penale in relazione a reati terroristici. Articolo 3 Squadre investigative comuni Gli Stati membri, nei casi appropriati, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici. Articolo 4 Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di decisioni Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di decisioni, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria. Articolo 5 Abrogazione di disposizioni esistenti La decisione 2003/48/JAI è abrogata. Articolo 6 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ... giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio il Presidente