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Document 52004PC0186

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005

/* COM/2004/0186 def. */

52004PC0186

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 /* COM/2004/0186 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica del Capo Verde scade il 30.06.2004.

Le due parti si sono riunite a Praia il 20 e 21 ottobre 2003 nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'accordo di pesca tra il Capo Verde e la CE.

Esse hanno deciso di prorogare il protocollo in scadenza per un periodo di un anno, cioè dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005. Tale proroga, effettuata mediante scambio di lettere, è stata siglata dalle due parti il 21 ottobre 2003 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque del Capo Verde nel periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005.

Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti con decisione l'applicazione provvisoria dello scambio di lettere in attesa della sua definitiva entrata in vigore.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo forma oggetto di una procedura distinta.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...]del [....] pag.

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde [2], prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

[2] GU L 212 del 9.8.1990, pag. 1.

(2) Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo vigente, approvato con il regolamento (CE) n. 301/2002 [3], per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

[3] GU L 47 del 19.2.2002, pag. 2.

(3) Grazie a tale accordo in forma di scambio di lettere, i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

(4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È opportuno, dunque, firmare l'accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2004.

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Capo Verde secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione [4].

[4] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva di conclusione dell'accordo stesso.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005

A. Lettera della Comunità

Signor ...

"Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° luglio 2001 - 30 giugno 2004) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Capo Verde, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1. Per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della compensazione finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 gennaio 2005. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui all'articolo 3, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo.

2. Durante questo periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia gradire, signor...., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera del governo della Repubblica del Capo Verde

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° luglio 2001 - 30 giugno 2004) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Capo Verde, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1. Per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della contropartita finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 gennaio 2005. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui all'articolo 3, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo.

2. Durante questo periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell'allegato del protocollo."

Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo del Capo Verde e che la Sua lettera e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica del Capo Verde

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