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Document 52004PC0095
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the statistics relating to vocational training in enterprises
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese
/* COM/2004/0095 def. - COD 2004/0041 */
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese /* COM/2004/0095 def. - COD 2004/0041 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. La comunicazione della Commissione del novembre 2001 intitolata "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente" sottolinea al paragrafo 1.1 che "il Consiglio europeo di Lisbona ha ribadito che l'apprendimento permanente è una componente basilare del modello sociale europeo". In tal senso l'apprendimento permanente comprende tutte le attività di apprendimento intraprese nel corso della vita al fine di migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. All'apprendimento non si attribuisce ora esclusivamente un peso nel campo dell'istruzione; esso è anche considerato un fattore critico negli ambiti dell'occupazione e della sicurezza sociale, della resa economica e della competitività esteso all'intero ciclo della vita. L'apprendimento permanente è importante anche per i ricercatore e i tecnici e le altre persone che lavorano nelle imprese. Sostenere l'apprendimento permanente del personale che si occupa di R&S nelle imprese incoraggia il mantenimento della qualità elevata della produzione di conoscenze come anche la capacità di assorbire nuove conoscenze da altri settori. Questa percezione rispecchia la strategia di lungo periodo del Vertice di Lisbona volta a rafforzare l'occupazione e la coesione sociale in una società e in una economia basate sulla conoscenza. Attualmente, la politica di apprendimento permanente è una pietra angolare nella strategia europea per l'occupazione, sottende diversi orientamenti per l'occupazione e ricorre in tutti i piani d'azione nazionali degli Stati membri che attuano tali orientamenti. In uno dei capitoli finalizzati a sviluppare e attuare strategie nazionali coerenti di apprendimento permanente, "Condivisione dei ruoli e delle responsabilità" la Commissione fa presente le responsabilità dei datori di lavoro nello sviluppo delle competenze della loro manodopera. "Le imprese dovrebbero essere incoraggiate a diventare organizzazioni che apprendono, dove tutti apprendono e si sviluppano nel contesto del lavoro...". La formazione continua è sempre più al centro delle politiche volte a ridurre la disoccupazione e a promuovere la produttività e la competitività in Europa. Lo sviluppo delle abilità mediante la formazione professionale continua nelle imprese è parte importantissima dell'apprendimento permanente in quanto migliora l'adattabilità della manodopera ed assicura la sua perdurante occupabilità. L'investimento delle imprese nella formazione professionale continua rispecchia la loro disponibilità a consacrare risorse per rispondere agli sviluppi del mercato del lavoro. Ma ciò rispecchia anche le potenzialità che esse hanno in tal senso. La risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente "... accoglie con soddisfazione il fatto che la comunicazione del novembre 2001 ha definito l'apprendimento permanente quale uno dei principi guida per l'istruzione e la formazione e riconosce la pertinenza delle componenti delle strategie in materia di apprendimento permanente...". La risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano ribadisce l'importanza dell'apprendimento e della formazione sul lavoro per costruire il capitale sociale e umano nella società della conoscenza. Un riferimento specifico è fatto a "... l'importanza di garantire che all'interno delle rispettive aziende e organizzazioni tutti i lavoratori siano pienamente implicati e adeguatamente formati ... il che può contribuire a facilitare i cambiamenti, e siano pertanto consapevoli dei benefici in termini di migliore competitività e qualità della vita professionale;...". La risoluzione fa inoltre presente "... il problema legato al fatto che le persone con un elevato livello d'istruzione/formazione hanno maggiori possibilità e di fatto fruiscono di maggiori opportunità di apprendimento rispetto alle persone con livelli inferiori d'istruzione/formazione, quali le donne e i lavoratori anziani, che dovrebbero trarre invece il massimo beneficio dalla formazione, ...". La nuova strategia europea per l'occupazione, concordata il 22 luglio 2003, è stata riveduta per tener meglio conto dei bisogni di un'Unione europea allargata, per meglio reagire alle sfide che un mercato del lavoro moderno si trova ad affrontare e per meglio contribuire alla strategia di Lisbona. Nell'ambito della SEO due orientamenti chiave specifici riguardano la necessità di migliorare i livelli di abilità mediante l'apprendimento permanente e di affrontare i problemi legati alle carenze di manodopera e alle strozzature. Gli orientamenti invitano gli Stati membri ad affrontare il problema delle carenze di manodopera e le strozzature in materia di qualifiche. Gli Stati membri sono anche incoraggiati a porre in atto strategie complete di apprendimento permanente per dotare tutte le persone delle abilità richieste a una forza lavoro moderna e per ridurre gli sfasamenti tra domanda e offerta di qualifiche e le strozzature sul mercato del lavoro. Le politiche nazionali suggerite negli orientamenti dovrebbero mirare ad accrescere l'investimento nelle risorse umane, in particolare mediante un aumento significativo dell'investimento ad opera delle imprese nella formazione degli adulti. 2. Questa recente definizione mirata di obiettivi, unitamente all'inclusione per la prima volta nei trattati di Maastricht e di Amsterdam dell'istruzione e della formazione tra le competenze comunitarie, ha creato una crescente domanda di statistiche nel campo dell'apprendimento permanente. Per monitorare l'apprendimento permanente quale processo e valutare i progressi sulla via dell'attuazione delle politiche correlate, si devono sviluppare e produrre misure statistiche appropriate e comparabili. Per Eurostat l'obiettivo consiste nella creazione di un Sistema europeo di informazioni statistiche (SEIS) integrato sull'istruzione e l'apprendimento al fine di misurare l'apprendimento permanente. In tale contesto, le informazioni sulla formazione professionale continua fornite dalle imprese getteranno luce su un aspetto essenziale dell'apprendimento permanente. Sono indispensabili informazioni per stabilire e valutare le politiche e le strategie al fine di adattare le risorse umane a un'economia che si evolve. 3. L'indagine sulla formazione professionale continua è l'unica fonte che fornisce dati statistici e indicatori comparabili a livello internazionale sulla formazione professionale continua nelle imprese sia per gli Stati membri che per i paesi aderenti e candidati e per i paesi EFTA partecipanti. I risultati dell'indagini possono essere usati per definire benchmark a diversi livelli (UE, paese, impresa) sull'erogazione di formazione, sull'accesso e la partecipazione alla formazione, sull'intensità e il costo della formazione. I risultati forniscono anche una descrizione del contesto in cui le imprese operano, il che aiuta i datori di lavoro e i lavoratori a raffrontare le loro esperienze personali con standard più ampi. Statistiche comunitarie sulla formazione in impresa sono importanti per valutare il fabbisogno di sostegno a livello europeo e nazionale in un campo che va a vantaggio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. L'indagine sulla formazione professionale continua è una fonte senza pari di dati a livello internazionale per analizzare la formazione in impresa: le discrepanze tra l'offerta e la domanda di qualifiche, tra i bisogni formativi e le forme, gli ambiti e il volume della formazione offerta, tra le risorse proprie delle imprese e l'uso di erogatori esterni. L'indagine apre la via per valutare opportunità di formazione in impresa, soprattutto per i gruppi svantaggiati, i lavoratori anziani e le donne che sono maggiormente colpiti dalla disoccupazione. E inoltre l'indagine fornisce informazioni essenziali sul costo della formazione che grava sia sulle imprese che sullo Stato e sui metodi di finanziamento. 4. La prima indagine tra le imprese sulla formazione professionale continua (CVTS1) è stata effettuata nel 1994. L'indagine rientrava nel programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (FORCE) basato sulla decisione 90/267/CEE del Consiglio del 29 maggio 1990. Il crescente interesse politico per l'informazione sulla formazione professionale continua nelle imprese unitamente alla domanda di coprire i 15 Stati membri dell'UE hanno indotto la Commissione europea ad avviare una seconda indagine. Nella sua riunione del novembre 1997 il CPS ha dato la sua approvazione alla nuova indagine. La seconda indagine (CVTS2) è stata condotta nel 2000/2001 in tutti gli Stati membri, nella Norvegia e in nove paesi candidati. La realizzazione sia di CVTS1 che di CVTS2 si è basata su "accordi tra gentiluomini" tra Eurostat e gli Stati membri dell'UE. Nella CVTS, come in numerosi altri ambiti delle attività statistiche, simili accordi sono stati un importante elemento per determinare le condizioni di cooperazione nella realizzazione dell'indagine e nello sviluppo di una strategia d'indagine comune. Tuttavia, gli "accordi tra gentiluomini" non possono essere considerati quale alternativa a strumenti legislativi adottati nell'ambito della procedura di codecisione, in particolare in quello delle indagini tra le imprese. Per tale motivo, dopo l'attuazione di CVTS2, Eurostat e gli Stati membri dell'UE hanno deciso di costituire una base giuridica per la raccolta di dati nell'ambito del Sistema statistico europeo sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. I direttori delle statistiche sociali hanno dato la loro approvazione a tale approccio nella loro riunione del 22/23 aprile 2002. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio tiene conto sia delle discussioni in seno al gruppo di lavoro CVTS2 (novembre 2002) sia dei commenti inviati per iscritto dai paesi nonché delle discussioni avvenute nel gruppo di lavoro per le statistiche dell'istruzione e della formazione (23/24 gennaio 2003). I direttori delle statistiche sociali hanno dato il loro avallo al progetto nella loro riunione del 7/8 aprile 2003 ed anche con la consultazione scritta indetta il 15 maggio 2003. 5. L'indagine sulla formazione professionale continua è uno dei principali elementi di un sistema europeo di informazioni statistiche sull'apprendimento permanente. Secondo la proposta esso dovrebbe effettuare la raccolta di dati a intervalli regolari di cinque anni. Le statistiche forniranno informazioni quantitative e qualitative sulla formazione professionale continua nelle imprese corredate di informazioni di base sulla formazione iniziale. Gli aspetti coperti dall'indagine andranno dalla politica della formazione, al volume, l'intensità e il contenuto della formazione continua, ai costi e al finanziamento della formazione in impresa. Si propone di sviluppare una strategia di indagine con l'obiettivo di ridurre gli aggravi per gli intervistati - vale a dire le imprese. Il regolamento contribuirà a porre la collaborazione con le imprese negli Stati membri su una base stabile e a migliorare la qualità e la completezza dei dati. 6. Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo sviluppo e alla produzione di statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese dovrebbe stabilire un quadro comune per la raccolta dei dati nell'ambito del Sistema statistico europeo. 2004/0041 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (Testo rilevante ai fini dell'SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [], [], pag. []. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2], [2] GU C [], [], pag. []. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], [3] GU C 325 del 24.12.2002, pag. 133. Versione consolidata. considerando quanto segue: (1) In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 l'Unione europea ha stabilito l'obiettivo strategico di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. (2) L'occupabilità, l'adattabilità e la mobilità dei cittadini è vitale per l'Europa se vuole mantenere il suo impegno a diventare la società basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. (3) L'apprendimento permanente è un elemento chiave per lo sviluppo e la promozione di una manodopera qualificata, formata e adattabile. (4) Il Consiglio nelle sule conclusioni del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento) [4] ha adottato il seguente parametro di riferimento "Pertanto, entro il 2010, il livello medio di partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbe attestarsi nell'Unione europea almeno al 12,5% della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra 25 e 64 anni)". [4] GU C 134 del 7.6.2003, p.4. (5) Il Consiglio europeo di Lisbona ha confermato nell'apprendimento permanente una componente essenziale del modello sociale europeo. (6) La nuova strategia europea per l'occupazione confermata dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione [5] intende meglio contribuire alla strategia di Lisbona e porre in atto strategie coerenti e globali per l'apprendimento permanente. [5] GUJ L 197 del 5.8.2003, pagg. 13-21. (7) Si deve riservare un'attenzione particolare alla formazione nel posto di lavoro quale dimensione cruciale dell'apprendimento permanente. (8) Informazioni statistiche comparabili a livello comunitario, con un'attenzione specifica per la formazione erogata dalle imprese, sono essenziali per lo sviluppo di strategie di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati ai fini della loro attuazione. (9) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata da regole stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie [6]. [6] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. (10) La trasmissione di dati che sottostanno all'obbligo di riservatezza dei dati statistici è disciplinata dalle regole enunciate nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto [7]. [7] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97. (11) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione del 17 maggio 2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso per fini scientifici [8] ai dati riservati stabilisce le condizioni in base alle quali può essere consentito l'accesso ai dati riservati trasmessi alla Comunità. [8] GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. (12) Poiché gli obiettivi della creazione di standard statistici comuni che consentano la produzione di dati armonizzati non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri e possono essere quindi meglio raggiunti a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, quale enunciato in tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi. (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9]. [9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (14) Il Comitato del programma statistico è stato consultato conformemente all'articolo 3 della decisione del Consiglio 89/382/CEE, Euratom che istituisce un Comitato del Programma statistico delle Comunità europee [10], [10] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (a) 'impresa': l'impresa quale definita nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio del 15 marzo 1993 relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità [11]; [11] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. (b) 'NACE Rev. 1': la classificazione generale industriale delle attività economiche nella Comunità europea stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee [12]; [12] GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3). (c) 'seconda indagine sulla formazione professionale continua (CVTS2)': seconda indagine europea sulla formazione professionale continua nelle imprese condotta nel 2000/2001 in tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento 1999. Articolo 3 Dati da raccogliere 1. I dati sono raccolti dagli Stati membri al fine di produrre statistiche comunitarie per l'analisi della formazione professionale continua nelle imprese nei seguenti ambiti: (a) la politica di formazione e le strategie di formazione delle imprese per lo sviluppo delle competenze della loro manodera; (b) la gestione, l'organizzazione e le forme di formazione professionale continua nelle imprese; (c) il ruolo delle parti sociali nell'assicurare una formazione professionale continua adeguata sul posto di lavoro; (d) l'accesso alla formazione professionale continua, il suo volume e contenuto, soprattutto in relazione all'attività economica e alla grandezza dell'impresa; (e) misure specifiche di formazione professionale continua delle imprese per migliorare le abilità TIC della loro manodopera; (f) le opportunità che i lavoratori delle PMI hanno di accedere alla formazione professionale continua e di acquisire nuove abilità nonché i bisogni specifici delle PMI di fornire formazione; (g) le pari opportunità nell'accesso alla formazione professionale continua nelle imprese per tutti i lavoratori, in particolare con un'attenzione specifica per il genere; (h) misure specifiche di formazione professionale continua dei gruppi che si trovano svantaggiati sul mercato del lavoro; (i) spesa per la formazione professionale continua: livelli di finanziamento e risorse finanziarie, incentivi per la formazione professionale continua; (j) valutazione della formazione professionale continua nelle imprese. 2. Dati specifici sono raccolti dagli Stati membri per quanto concerne la formazione professionale iniziale nelle imprese relativamente a: (a) i partecipanti alla formazione iniziale; (b) la spesa complessiva per la formazione iniziale. Articolo 4 Campo di applicazione Le statistiche sulla formazione professionale coprono almeno tutte le attività economiche definite nelle sezioni da C a K e nella sezione O della NACE Rev. 1. Articolo 5 Unità statistiche Per la raccolta dei dati si usa quale unità statistica l'impresa attiva nell'ambito di una delle attività economiche di cui all'articolo 4 e che dà lavoro a almeno 10 lavoratori. Articolo 6 Fonti di dati 1. Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari facendo ricorso a un'indagine nelle imprese ovvero a una combinazione di indagine nelle imprese e di altre fonti, applicando i principi di riduzione dell'aggravio per gli intervistati e di semplificazione amministrativa. 2. Nel corso di un'indagine le imprese sono invitate a fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite. 3. Gli Stati membri possono stabilire l'obbligatorietà per le imprese di rispondere all'indagine. In caso di un'indagine obbligatoria le imprese sono tenute a fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite. 4. Altre fonti appropriate, compresi dati amministrativi, possono essere usate per completare i dati da raccogliersi allorché tali fonti siano appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento. Articolo 7 Caratteristiche dell'indagine 1. L'indagine è un'indagine per campione. Le dimensioni del campione sono dell'ordine di quelle usate nella CVTS2 di cui all'Allegato. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche. L'indagine è effettuata in modo tale da consentire una ripartizione dei risultati a livello comunitario in almeno le seguenti categorie: (a) attività economiche in base a NACE Rev.1; (b) grandezza delle imprese. 3. I requisiti di campionamento e di esattezza, le specifiche della NACE e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti sono determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. Articolo 8 Strategia d'indagine 1. Per ridurre l'aggravio a carico degli intervistati la strategia d'indagine consentirà di adeguare su misura la raccolta dei dati in relazione a: (a) imprese che formano e imprese che non formano; (b) diverse forme di formazione. 2. I dati specifici da raccogliere a seconda delle imprese che formano e delle imprese che non formano e le diverse forme di formazione sono determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. Articolo 9 Controllo di qualità e relazioni 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurare la qualità dei dati trasmessi. 2. Entro 21 mesi a decorrere dallo scadere del periodo di riferimento gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione di qualità contenente tutte le informazioni e i dati da essi richiesti per verificare la qualità dei dati trasmessi. Essi segnalano eventuali violazioni dei requisiti metodologici. 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. 4. I requisiti di qualità per i dati che si devono raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni di qualità da presentarsi ad opera degli Stati membri e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati sono determinati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. Articolo 10 Periodo di riferimento e periodicità 1. Il periodo di riferimento da coprire per la raccolta dei dati è un anno di calendario. 2. La Commissione determina il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. 3. Gli Stati membri raccolgono i dati con cadenza quinquennale. Articolo 11 Trasmissione dei dati 1. Gli Stati membri e la Commissione, entro i loro rispettivi ambiti di competenza, promuovono le condizioni per un uso più intenso della raccolta elettronica di dati, della trasmissione elettronica di dati e dell'elaborazione automatica di dati. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati individuali delle imprese conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati riservati di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'11 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie [13] e al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee [14] di dati statistici protetti dal segreto. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non consentano l'identificazione diretta delle unità statistiche. [13] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. [14] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97. 3. Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente all'appropriato formato tecnico e alla norma sull'interscambio di informazioni da determinarsi ad opera della Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. 4. Gli Stati membri trasmettono i dati completi e corretti entro un periodo di tempo a decorrere dallo scadere dell'anno di riferimento che non deve eccedere i 18 mesi. Articolo 12 Relazione sull'attuazione 1. Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e previa consultazione del Comitato del programma statistico la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. In particolare la relazione: (a) accerta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri e agli utenti delle statistiche prodotte in relazione all'aggravio a carico degli intervistati; (b) identifica ambiti per potenziali miglioramenti e modifiche ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti. 2. A seguito della relazione sull'attuazione la Commissione ha facoltà di proporre le misure per migliorare il funzionamento del presente regolamento. Articolo 13 Misure di attuazione Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, comprese le misure atte a tener conto degli sviluppi economici e tecnici in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. Articolo 14 Comitato 1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico. 2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. Articolo 15 Finanziamento 1. Per il primo anno di riferimento per cui sono prodotte le statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri un contributo finanziario per contribuire a coprire i costi da essi sostenuti al fine di raccogliere, trattare e trasmettere i dati. 2. L'ammontare del contributo finanziario è fissato contestualmente alla pertinente procedura di bilancio annuale. L'autorità di bilancio determina lo stanziamento disponibile. 3. Nel dare applicazione al presente regolamento la Commissione può ricorrere ad esperti e organizzazioni di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere predisposto contestualmente al quadro finanziario generale della decisione. La Commissione ha facoltà di organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti suscettibili di agevolare l'attuazione della decisione e di intraprendere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO Grandezze lorde del campione arrotondate nella CVTS2 [15] [15] Il calcolo delle grandezze del campione nella seconda indagine europea sulla formazione professionale continua (CVTS2) era basato su un errore standard relativo mirato di 20% al massimo (intervallo di confidenza di 95%) per i parametri stimati che sono percentuali di "imprese che formano", tenendo conto delle percentuali stimate di imprese che formano e dei tassi di risposta previsti. Paese // Grandezze lorde del campione (arrotondate) Belgio // 4 000 Danimarca // 2 800 Germania // 10 200 Grecia // 4 400 Spagna // 11 500 Francia // 8 100 Irlanda // 2 100 Italia // 13 900 Lussemburgo // 1 300 Paesi Bassi // 8 000 Austria // 6 900 Portogallo // 9 200 Finlandia // 3 100 Svezia // 5 800 Regno Unito // 4 000 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore(i) politico(i): statistiche Attività: statistiche sociali Denominazione dell'azione: Statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE 29 02 01 (DG ESTAT)+04 02 15 (DG EMPL)+15 03 01 02 (DG EAC) 1.635 milioni EUR su 29 02 01 (DG ESTAT) 2.800 milioni EUR su 04 02 15 (DG EMPL) 1.700 milioni EUR su 15 03 01 02 (DG EAC) 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1. Dotazione totale dell'azione (interventi finanziari): 6.135.102 EUR in SI 2.2. Periodo di applicazione: 2005 - 2008 (periodo durante il quale saranno necessarie risorse comunitarie) 2.3. Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni EUR (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie: La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate: Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura). 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articoli 285, 136 e 137 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie. Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa al programma statitico comunitario 2003-2007. Decisione del Consiglio (1999/382/CE) del 26 aprile 1999 che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci". Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità di un intervento comunitario 5.1.1. Obiettivi perseguiti L'obiettivo dell'azione proposta è di produrre dati comparabili sulla formazione nelle imprese a livello nazionale e UE. Informazioni statistiche comparabili sono essenziali non solo per lo sviluppo di strategie di apprendimento permanente ma anche per monitorare i progressi compiuti sulla via della loro attuazione. 5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante La prima indagine tra le imprese sulla formazione professionale continua (CVTS1) è stata effettuata nel 1994. L'indagine rientrava nel programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (FORCE) basato sulla decisione 90/267/CEE del Consiglio del 29 maggio 1990. Il crescente interesse politico per informazioni sulla formazione professionale continua nelle imprese unitamente alla domanda di coprire i 15 Stati membri dell'UE hanno indotto la Commissione europea ad avviare una seconda indagine. Nella sua riunione del novembre 1997 il CPS ha dato la sua approvazione alla nuova indagine. La seconda indagine (CVTS2) è stata effettuata nel 2000/2001 in tutti gli Stati membri, in Norvegia e in nove paesi candidati. La realizzazione sia di CVTS1 che di CVTS2 si basava su "accordi tra gentiluomini" tra Eurostat e gli Stati membri dell'UE. In seguito alla realizzazione di CVTS2, Eurostat e gli Stati membri dell'UE hanno deciso di costituire una base giuridica per la raccolta di dati nell'ambito del sistema statistico europeo sotto forma di regolamento del Parlamento europeo/Consiglio. La CVTS è l'unica fonte di informazioni statistiche internazionalmente comparabili sugli sforzi consacrati alla formazione professionale continua nelle imprese e uno degli elementi chiave di un sistema europeo di informazione statistica sull'apprendimento permanente. 5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio - Popolazione destinataria: Commissione europea, Parlamento europeo, governi e amministrazioni nazionali ai diversi livelli, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati, aziende, università e istituti di ricerca. - Provvedimenti concreti da prendere per realizzare l'azione: sovvenzioni alle autorità statistiche nazionali responsabili delle statistiche della formazione per il primo anno di riferimento per il quale sono prodotte le statistiche comunitarie al fine di sostenere tutte le fasi della raccolta di dati (preparazione, lavoro sul campo, trattamento/trasmissione dei dati, elaborazione della relazione tecnica). Gli stanziamenti d'impegno della Commissione relativi al 2005 e al 2006 per gli Stati membri coprono tutti i lavori da realizzarsi dal 2005 al 2008. - Mediamente, circa un terzo del costo totale dell'azione sarà sostenuto dalle autorità statistiche nazionali responsabili delle statistiche della formazione. - Realizzazioni immediate: collezioni di dati per tutti gli Stati membri dell'UE, la Norvegia, i paesi aderenti e candidati. - Risultati previsti a soluzione di bisogni o problemi: informazione statistica comparabile sulla formazione nelle imprese a livello dell'UE e nazionale. 5.3 Modalità di attuazione Metodo usato per attuare l'azione prevista: gestione diretta ad opera della Commissione coadiuvata dalle autorità nazionali responsabili delle statistiche della formazione. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1. Intervento finanziario SI in milioni EUR (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2 Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) SI in milioni EUR (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto contestualmente alla dotazione concessa alla DG che dirige i lavori nel quadro della procedura annuale di assegnazione di risorse. 7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. I. Totale annuale (7.2 + 7.3) // 324.000 EUR II. Durata dell'azione // 4 anni III. Costo totale dell'azione (I x II) // 1.296.000 EUR 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1. Sistema di controllo L'attuazione del regolamento del Parlamento europeo/Consiglio relativo alle "Statistiche sulla formazione professionale nelle imprese" richiederà la procedura di comitatologia. Il corrispondente regolamento della Commissione verrà sviluppato in riferimento al campionamento, alla definizione di variabili da includersi nel questionario, all'approccio metodologico comune compreso il modo di raccolta dei dati, agli standard per la trasmissione elettronica di dati a Eurostat e al contenuto delle relazioni di qualità da fornirsi a Eurostat ad opera di tutti i paesi. Il follow-up successivamente all'avvio della raccolta di dati sarà basato su relazioni intermedie da inviarsi a Eurostat, in particolare dopo il lavoro sul campo. 8.2. Modalità e periodicità della valutazione La valutazione dell'azione si baserà sulle relazioni finali di qualità che tutti i paesi dovranno inviare a Eurostat. Le relazioni conterranno tutte le informazioni necessarie per accertare la qualità dei dati e per valutare l'intera azione e in particolare per verificare se i paesi hanno seguito i requisiti metodologici. La Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'azione entro cinque anni dall'attuazione del regolamento. La relazione della Commissione identificherà gli ambiti suscettibili di miglioramento e modifica alla luce dei risultati dell'azione, in particolare in relazione all'onere per le imprese. 9. MISURE ANTIFRODE Un sistema riveduto di gestione e controllo interno è stato posto in atto a seguito dell'iniziativa di riforma della Commissione in materia di gestione finanziaria. Tale sistema comprende una capacità di audit interno rafforzata. Il monitoraggio annuale dei progressi nell'attuazione degli standard di controllo interno della Commissione è inteso ad assicurare l'esistenza e il funzionamento di procedure per prevenire e individuare le frodi e le irregolarità. Nuove regole e procedure sono state adottate per il processo principale di bilancio: gare d'appalto, sovvenzioni, stanziamenti d'impegno, contratti e pagamenti. Manuali procedurali sono messi a disposizione di tutti coloro che intervengono in ambito finanziario al fine di chiarire le responsabilità, semplificare il flusso dei lavori e indicare punti chiave di controllo. È assicurata anche una formazione sul loro uso. I manuali sono oggetto a riesame e aggiornamento regolare.