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Document 52004PC0048

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

/* COM/2004/0048 def. */

52004PC0048

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 /* COM/2004/0048 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) Alla luce dei recenti sviluppi in Liberia, in particolare della partenza dell'ex presidente Charles Taylor e della formazione del governo di transizione nazionale liberiano, nonché dei progressi fatti dal processo di pace in Sierra Leone, il 22 dicembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rivedere le misure imposte alla Liberia con le risoluzioni 1343 (2001) e 1478 (2003) e di adottare la risoluzione 1521 (2003).

(2) Ad alcune delle misure istituite nei confronti della Liberia con le risoluzioni 1343 (2001) e 1478 (2003) è stata data attuazione all'interno della Comunità con il regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio.

(3) Le misure decise dal Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite con la risoluzione 1521 (2003) del 22 dicembre 2003, adottata a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dispongono, tra l'altro, un embargo sull'assistenza tecnica relativa alle attività militari e il divieto di qualsivoglia importazione di diamanti grezzi, di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia .

(4) Gli imbarghi sull'assistenza tecnica relativa alle attività militari e sulle importazioni di diamanti grezzi, di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia rientrano nel campo di applicazione del trattato. La Commissione propone di attuare l'embargo mediante un regolamento del Consiglio.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

Vista la Posizione comune 2004/..../PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Liberia [1]e che abroga la Posizione comune 2001/357/PESC [2],

[1] GU L [...] del [...], pag. [...]

[2] GU L 126 dell'8.05.2001, pag. 1, modificata da ultimo dalla Posizione comune 2003/771/PESC (GU L 278 del 29.10.2003, pag. 50).

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C [...] del [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione 1521 (2003) del 22 dicembre 2003, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e considerate le mutate circostanze in Liberia, in particolare la partenza dell'ex presidente Charles Taylor e la formazione del governo di transizione nazionale della Liberia, ha deciso di modificare talune delle misure restrittive imposte alla Liberia con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1478 (2003) del 6 maggio 2003.

(2) La Posizione comune 2004/..../PESC dispone l'attuazione delle misure previste dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso il divieto dell'assistenza tecnica relativa alle attività militari e delle importazioni di diamanti grezzi, di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia.

(3) La Posizione comune 2004/..../PESC dispone anche il divieto dei servizi di intermediazione e degli altri servizi relativi alle attività militari, nonché dell'assistenza finanziaria relativa alle attività militari.

(4) Alcune delle misure disposte dalle risoluzioni 1343 (2001) e 1478 (2003) sono state attuate dal regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio [4]. Gli emendamenti a tali misure rientrano nel campo di applicazione del trattato e, perciò, onde evitare qualsivoglia distorsione della concorrenza, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede l'adozione di testi legislativi comunitari, per quanto di interesse della Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, secondo le condizioni ivi stabilite.

[4] GU L 150 del 18.06.2003, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/2003 del Consiglio (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 5).

(5) Si deve adottare, per esigenze di chiarezza, un unico testo contenente tutte le pertinenti disposizioni emendate, che sostituisca il regolamento (CE) n. 1030/2003, che va abrogato.

(6) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

1. si intende per "assistenza tecnica" qualsiasi supporto tecnico di riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, quale che sia la forma in cui detta assistenza è prestata: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione di conoscenze tecniche, di capacità tecniche, o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende l'assistenza prestata in forma orale;

2. per "servizi di intermediazione" si intendono attività volte a negoziare, predisporre o agevolare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico.

Articolo 2

È vietato

1. offrire, vendere, fornire o trasferire assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi con attività militari e con la fornitura, fabbricazione, manutenzione e l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo della Liberia, o in modo che quanto sopra descritto venga usato nel territorio di questo paese;

2. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo della Liberia, o in modo che quanto sopra descritto venga usato nel territorio di questo paese.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2 le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di

a) assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria e altri servizi connessi alle armi e al materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente diretti a sostenere la Missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere usati dalla stessa, o di

b) servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria, ed altri servizi relativi

(i) alle armi ed al materiale bellico esclusivamente diretti a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma delle forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o

(ii) ad equipaggiamenti militari non letali diretti esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

2. Nessuna autorizzazione verrà concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 4

1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in deroga all'articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica riguardante:

a) armi e materiale bellico esclusivamente diretti a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma delle forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o

b) equipaggiamenti militari non letali diretti esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Detta autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore del servizio.

2. Nessuna autorizzazione verrà concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

L'articolo 2 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari, dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.

Articolo 6

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, così come definiti nell'allegato II, a prescindere dal fatto che siano originari o meno di tale paese.

2. È vietata l'importazione nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, così come definiti nell'allegato III.

Articolo 7

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 6.

Articolo 8

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 10

La Commissione è autorizzata a:

(a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri,

(b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che potrebbero essere apportati alla nomenclatura combinata.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti e obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 12

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le suddette norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche

2. Nelle more dell'eventuale adozione delle disposizioni normative di cui al paragrafo 1 le sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento sono, ove applicabili, quelle previste dallo Stato membro in esecuzione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n 1030/2003.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

(c) a tutti i cittadini di uno Stato membro, ovunque si trovino;

(d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

(e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 1030/2003 è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4

BELGIO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Egmont 1,

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),

Tel. (32-2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)

Tél.: (32-2) 501 83 20

c) Service transports (B.42)

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax (32-2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques

ARE 4 o division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 206 58 16/27

Fax (32-2) 230 83 22

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 Copenaghen Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 Copenaghen K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK - 1216 Copenaghen K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

GRECIA

Ministry of National Economy

General Secretariat for International Economic Relations

General Directorate for Policy Planning and Management

1 Kornarou str.

GR - 105 63 Atene

Tel. (30) 10 328 64 01-3

Fax (30) 10 328 64 04

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí

ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò

ÊïñíÜñïõ 1

GR - 105 63 ÁèÞíá

Ôçë.: (30) 10 328 64 01-3

Öáî: (30) 10 328 64 04

SPAGNA

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Tel.: (33) 1 43 17 59 68

Fax: (33) 1 43 17 46 91

IRLANDA

Department of Enterprise

Trade and Employment Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Irlanda

Tel. (353) 1 631 2121

Fax (353) 1 631 2562

ITALIA

Ministero degli Affari esteri

D.G.A.E.-Uff. X

Roma

Tel. (39) 06 36 91 37 50

Fax (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères

Office des Licences

21, rue Philippe II

L - 2340 Lussemburgo

Tel. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke Zaken

2594 AC Den Haag

Paesi Bassi

Tel. (31) 70 348 42 06

Fax (31) 70 348 67 49

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung C/2/2

Landstraßer Hauptstraße 55-57

A-1030 Vienna

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P - 1350-179 Lisbona

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stoccolma

Tel. (46) 8 406 31 00

Fax (46) 8 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

103 39 Stoccolma

Tel. (46) 8 405 10 00

Fax (46) 8 723 11 76

REGNO UNITO

Foreign and Commonwealth Office Sanctions Unit

United Nations Department

King Charles Street

London SW1A 2AH

Regno Unito

Tel. (44) 207 72 70 36 39

Fax (44) 207 72 70 14 73

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Regno Unito

Tel. (44) 171 215 6740

Fax (44) 171 222 0612

ALLEGATO II

Diamanti grezzi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice NC // Designazione delle merci

7102 10 00 // Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati

7102 21 00 // Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 31 00 // Diamanti non industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7105 10 00 // Residui e polveri di diamanti

ALLEGATO III

Legname rotondo e prodotti del legno di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Codice NC // Designazione del prodotto

// Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

// Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403 // Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4404 // Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

// Lana (paglia) di legno; farina di legno

// Traversine di legno per strade ferrate o simili

// Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

// Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

// Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

// Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

// Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

// Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

// Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

// Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

// Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

// Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

// Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

// Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

// Articoli di legno per la tavola o per la cucina

// Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

// Altri lavori di legno

// Paste meccaniche di legno

// Paste chimiche di legno, per dissoluzione

// Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

// Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

// Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

9401 69 // Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

// Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

// Mobili di legno dei tipi utilizzati nele cucine

// Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

// Altri mobili di legno

20 // Costruzioni prefabbricate di legno

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