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Document 52004PC0048
Proposal for a Council Regulation concerning certain restrictive measures in respect of Liberia and repealing Regulation (EC) No 1030/2003
Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003
Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003
/* COM/2004/0048 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 /* COM/2004/0048 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE (1) Alla luce dei recenti sviluppi in Liberia, in particolare della partenza dell'ex presidente Charles Taylor e della formazione del governo di transizione nazionale liberiano, nonché dei progressi fatti dal processo di pace in Sierra Leone, il 22 dicembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rivedere le misure imposte alla Liberia con le risoluzioni 1343 (2001) e 1478 (2003) e di adottare la risoluzione 1521 (2003). (2) Ad alcune delle misure istituite nei confronti della Liberia con le risoluzioni 1343 (2001) e 1478 (2003) è stata data attuazione all'interno della Comunità con il regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio. (3) Le misure decise dal Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite con la risoluzione 1521 (2003) del 22 dicembre 2003, adottata a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dispongono, tra l'altro, un embargo sull'assistenza tecnica relativa alle attività militari e il divieto di qualsivoglia importazione di diamanti grezzi, di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia . (4) Gli imbarghi sull'assistenza tecnica relativa alle attività militari e sulle importazioni di diamanti grezzi, di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia rientrano nel campo di applicazione del trattato. La Commissione propone di attuare l'embargo mediante un regolamento del Consiglio. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, Vista la Posizione comune 2004/..../PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Liberia [1]e che abroga la Posizione comune 2001/357/PESC [2], [1] GU L [...] del [...], pag. [...] [2] GU L 126 dell'8.05.2001, pag. 1, modificata da ultimo dalla Posizione comune 2003/771/PESC (GU L 278 del 29.10.2003, pag. 50). vista la proposta della Commissione [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...] considerando quanto segue: (1) Con la risoluzione 1521 (2003) del 22 dicembre 2003, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e considerate le mutate circostanze in Liberia, in particolare la partenza dell'ex presidente Charles Taylor e la formazione del governo di transizione nazionale della Liberia, ha deciso di modificare talune delle misure restrittive imposte alla Liberia con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1478 (2003) del 6 maggio 2003. (2) La Posizione comune 2004/..../PESC dispone l'attuazione delle misure previste dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso il divieto dell'assistenza tecnica relativa alle attività militari e delle importazioni di diamanti grezzi, di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia. (3) La Posizione comune 2004/..../PESC dispone anche il divieto dei servizi di intermediazione e degli altri servizi relativi alle attività militari, nonché dell'assistenza finanziaria relativa alle attività militari. (4) Alcune delle misure disposte dalle risoluzioni 1343 (2001) e 1478 (2003) sono state attuate dal regolamento (CE) n. 1030/2003 del Consiglio [4]. Gli emendamenti a tali misure rientrano nel campo di applicazione del trattato e, perciò, onde evitare qualsivoglia distorsione della concorrenza, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede l'adozione di testi legislativi comunitari, per quanto di interesse della Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, secondo le condizioni ivi stabilite. [4] GU L 150 del 18.06.2003, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/2003 del Consiglio (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 5). (5) Si deve adottare, per esigenze di chiarezza, un unico testo contenente tutte le pertinenti disposizioni emendate, che sostituisca il regolamento (CE) n. 1030/2003, che va abrogato. (6) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento: 1. si intende per "assistenza tecnica" qualsiasi supporto tecnico di riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, quale che sia la forma in cui detta assistenza è prestata: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione di conoscenze tecniche, di capacità tecniche, o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende l'assistenza prestata in forma orale; 2. per "servizi di intermediazione" si intendono attività volte a negoziare, predisporre o agevolare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico. Articolo 2 È vietato 1. offrire, vendere, fornire o trasferire assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi con attività militari e con la fornitura, fabbricazione, manutenzione e l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo della Liberia, o in modo che quanto sopra descritto venga usato nel territorio di questo paese; 2. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo della Liberia, o in modo che quanto sopra descritto venga usato nel territorio di questo paese. Articolo 3 1. In deroga all'articolo 2 le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di a) assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria e altri servizi connessi alle armi e al materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente diretti a sostenere la Missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere usati dalla stessa, o di b) servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria, ed altri servizi relativi (i) alle armi ed al materiale bellico esclusivamente diretti a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma delle forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o (ii) ad equipaggiamenti militari non letali diretti esclusivamente ad uso umanitario o protettivo. 2. Nessuna autorizzazione verrà concessa per le attività che hanno già avuto luogo. Articolo 4 1. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in deroga all'articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti, di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica riguardante: a) armi e materiale bellico esclusivamente diretti a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma delle forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, o b) equipaggiamenti militari non letali diretti esclusivamente ad uso umanitario o protettivo. Detta autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore del servizio. 2. Nessuna autorizzazione verrà concessa per le attività che hanno già avuto luogo. Articolo 5 L'articolo 2 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari, dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale. Articolo 6 1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, così come definiti nell'allegato II, a prescindere dal fatto che siano originari o meno di tale paese. 2. È vietata l'importazione nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, così come definiti nell'allegato III. Articolo 7 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 6. Articolo 8 Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento. Articolo 9 La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. Articolo 10 La Commissione è autorizzata a: (a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, (b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che potrebbero essere apportati alla nomenclatura combinata. Articolo 11 Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti e obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso. Articolo 12 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le suddette norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche 2. Nelle more dell'eventuale adozione delle disposizioni normative di cui al paragrafo 1 le sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento sono, ove applicabili, quelle previste dallo Stato membro in esecuzione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n 1030/2003. Articolo 13 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; (c) a tutti i cittadini di uno Stato membro, ovunque si trovino; (d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro; (e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità. Articolo 14 Il regolamento (CE) n. 1030/2003 è abrogato. Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4 BELGIO Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Egmont 1, Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction des relations économiques et bilatérales extérieures a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22), Tel. (32-2) 501 85 77 b) Coordination de la politique commerciale (B.40) Tél.: (32-2) 501 83 20 c) Service transports (B.42) Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax (32-2) 501 88 27 Ministère des affaires économiques ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Tel.: (32-2) 206 58 16/27 Fax (32-2) 230 83 22 DANIMARCA Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 Copenaghen Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK - 1448 Copenaghen K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33 Justitsministeriet Slotholmsgade 10 DK - 1216 Copenaghen K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10 GERMANIA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 908-0 Fax (49) 61 96 908-800 GRECIA Ministry of National Economy General Secretariat for International Economic Relations General Directorate for Policy Planning and Management 1 Kornarou str. GR - 105 63 Atene Tel. (30) 10 328 64 01-3 Fax (30) 10 328 64 04 Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ó÷Ýóåùí ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò ÊïñíÜñïõ 1 GR - 105 63 ÁèÞíá Ôçë.: (30) 10 328 64 01-3 Öáî: (30) 10 328 64 04 SPAGNA Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 60 Fax (34) 914 57 28 63 FRANCIA Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects Cellule embargo - Bureau E2 Tel.: (33) 1 44 74 48 93 Fax: (33) 1 44 74 48 97 Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tel.: (33) 1 43 17 59 68 Fax: (33) 1 43 17 46 91 IRLANDA Department of Enterprise Trade and Employment Licensing Unit Earlsfort Centre Lower Hatch St. Dublin 2 Irlanda Tel. (353) 1 631 2121 Fax (353) 1 631 2562 ITALIA Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tel. (39) 06 36 91 37 50 Fax (39) 06 36 91 37 52 Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tel. (39) 06 59 93 23 10 Fax (39) 06 59 64 74 94 Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94 Fax (39) 06 44 26 71 14 LUSSEMBURGO Ministère des affaires étrangères Office des Licences 21, rue Philippe II L - 2340 Lussemburgo Tel. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38 PAESI BASSI Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Verenigde Naties Afdeling Politieke Zaken 2594 AC Den Haag Paesi Bassi Tel. (31) 70 348 42 06 Fax (31) 70 348 67 49 AUSTRIA Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung C/2/2 Landstraßer Hauptstraße 55-57 A-1030 Vienna Tel. (43-1) 711 00 Fax (43-1) 711 00-8386 PORTOGALLO Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo Rilvas P - 1350-179 Lisbona Tel. (351) 21 394 60 72 Fax (351) 21 394 60 73 FINLANDIA Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 00161 Helsinki/Helsingfors Tel. (358) 9 16 05 59 00 Fax (358) 9 16 05 57 07 Puolustusministeriö/Försvarsministeriet Eteläinen Makasiinikatu 8 00131 Helsinki/Helsingfors PL/PB 31 Tel. (358) 9 16 08 81 28 Fax (358) 9 16 08 81 11 SVEZIA Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Box 70 252 107 22 Stoccolma Tel. (46) 8 406 31 00 Fax (46) 8 20 31 00 Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 103 39 Stoccolma Tel. (46) 8 405 10 00 Fax (46) 8 723 11 76 REGNO UNITO Foreign and Commonwealth Office Sanctions Unit United Nations Department King Charles Street London SW1A 2AH Regno Unito Tel. (44) 207 72 70 36 39 Fax (44) 207 72 70 14 73 Export Control Organisation Department of Trade and Industry Kingsgate House 66-74 Victoria Street London SW1E 6SW Regno Unito Tel. (44) 171 215 6740 Fax (44) 171 222 0612 ALLEGATO II Diamanti grezzi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 Codice NC // Designazione delle merci 7102 10 00 // Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati 7102 21 00 // Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati 7102 31 00 // Diamanti non industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati 7105 10 00 // Residui e polveri di diamanti ALLEGATO III Legname rotondo e prodotti del legno di cui all'articolo 6, paragrafo 2 Codice NC // Designazione del prodotto // Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili // Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato 4403 // Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 4404 // Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili // Lana (paglia) di legno; farina di legno // Traversine di legno per strade ferrate o simili // Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm // Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm // Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa // Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici // Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici // Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato // Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati // Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili // Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno // Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio // Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno // Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno // Articoli di legno per la tavola o per la cucina // Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 // Altri lavori di legno // Paste meccaniche di legno // Paste chimiche di legno, per dissoluzione // Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione // Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione // Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico 9401 69 // Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno // Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici // Mobili di legno dei tipi utilizzati nele cucine // Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto // Altri mobili di legno 20 // Costruzioni prefabbricate di legno